Oggetto: RAEE - emanata la nuova disciplina che abroga il decreto 151/2005

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1 23 Aprile 2014 Responsabili Filiali CNA Addetti Affari Generali Sedi Soc. collegate e.p.c.vice-direttore Generale Area Risorse e Servizi per la Gestione Servizio Sicurezza e Ambiente prot. 25/14 Oggetto: RAEE - emanata la nuova disciplina che abroga il decreto 151/2005 È stato pubblicato il decreto 1, che attua la nuova direttiva del 2012 sui Raee, il decreto legislativo n. 49 del sostituisce il D.Lgs. 151/2005. Il decreto è entrato in vigore il , ma le sue disposizioni si applicheranno in tempi diversi. Infatti: - dal e sino al 14 agosto 2018 si applica alle AEE rientranti nelle categorie di due allegati (I e II) che rispecchiano quasi fedelmente quelli attuali del 151/2005, tranne che poche aggiunte o modifiche, come, ad esempio l'inserimento dei pannelli fotovoltaici tra le apparecchiature di consumo. - dal 15 agosto 2018 in poi, si applicherà a tutte le AEE, classificate nelle categorie degli allegati III e IV che, invece, sono abbastanza diverse dalle preesistenti. Questo decreto non pregiudica l'applicazione di altre norme correlate che restano vigenti: la normativa di sicurezza e salute sulle sostanze chimiche (titolo IX del D.Lgs. 81/2008); il Regolamento Reach; il decreto n. 15/2011 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; il recente decreto n. 47/2014 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE; la parte quarta sui rifiuti del decreto n. 152/ Esclusioni Dal 12/4/2014 e sino al 14/8/2018 sono escluse: a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari; b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) le lampade a incandescenza. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; 1 Gazzetta Ufficiale n.73 del 28/3/2014

2 e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi. Il decreto è diviso in 6 titoli: SISTEMI DI GESTIONE DEI RAEE (artt. 8, 9 e 10) Nel Capo I, del titolo successivo Sistemi di gestione dei RAEE, è ancora previsto che i produttori adempiano ai loro obblighi di recupero e riciclaggio mediante sistemi collettivi o individuali, cioè organizzati in proprio dal singolo produttore. Una novità consiste nel fatto che i sistemi individuali devono ottenere il riconoscimento del Ministero dell Ambiente. L impostazione del decreto 151/2005 resta invariata, essendo ancora previsto un Centro di Coordinamento costituito da sistemi collettivi e individuali. DEPOSITO PRELIMINARE, RACCOLTA, TRATTAMENTO E ADEGUATO RECUPERO Nel Capo II, Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento e adeguato recupero, sono regolate le fasi a carico dei distributori, dei centri di raccolta, degli impianti di recupero e trattamento e di preparazione per il riutilizzo. Novità per i distributori (artt. 11 e 16) Nel nuovo decreto sono state inserite anche le disposizioni della Legge Europea 2013 (L.97/2013), che di conseguenza sono state abrogate. - I distributori hanno la responsabilità del trasporto dei RAEE domestici - per i quali hanno effettuato il deposito preliminare alla raccolta presso i locali del proprio punto vendita, e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione inviata all Albo Nazionale Gestori Ambientali, per l iscrizione nell apposita categoria - verso i centri di raccolta dei rifiuti urbani (art. 183, co. 1, lett. mm del decreto 152/06) o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto, secondo le modalità vigenti (Schedario, documento di trasporto, no MUD) (art. 16, co.1 lett. a). Con il nuovo decreto questi RAEE possono essere trasportati anche presso gli impianti autorizzati al trattamento adeguato, direttamente o tramite un trasportatore autorizzato, osservando le formalità e gli adempimenti del decreto 152 (formulario, registro di c/s, MUD, iscrizione all Albo Gestori ambientali). - I distributori devono, come in precedenza, effettuare il ritiro gratuito uno contro uno. La novità consiste nella facoltà di ritirare, all'interno o in prossimità immediata dei locali del proprio punto vendita, a titolo gratuito, i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici, conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (ritiro uno contro zero). Questa facoltà diventa un obbligo per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio, di almeno 400 mq. Per questa attività non vi sono obblighi di autorizzazione (art.208) o di comunicazione in procedura semplificata (art.216) o di iscrizione all Albo Gestori (art. 212), né di AIA (art.213). Per il ritiro uno contro zero è previsto un Dm che introdurrà procedure semplificate per il deposito preliminare, la raccolta e il trasporto. In attesa di questo decreto, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie, tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza per preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento. Novità per la raccolta differenziata dei RAEE domestici (art. 12) La raccolta differenziata dei RAEE domestici avviene con le seguenti modalità:

3 a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l accessibilità a titolo gratuito ai centri di raccolta ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica per i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Come precedentemente, il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione tra il comune di provenienza e il Comune di destinazione. Con il nuovo decreto la convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. b) i produttori, individualmente o tramite i sistemi collettivi possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra; le lampade fluorescenti contenenti mercurio; i pannelli fotovoltaici e le apparecchiature di piccole dimensioni definite nei punti 5 e 6 dell'allegato III. Raccolta differenziata dei RAEE professionali (art. 13) Come precedentemente previsto nel decreto 151, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi, avvalendosi anche dei centri di raccolta comunali dei RAEE domestici, previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico. Preparazione per il riutilizzo (art. 7) Il decreto prende in considerazione una nuova attività prevista nell articolo 180-bis del decreto 152, la preparazione per il riutilizzo», ossia le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Questa attività dovrebbe essere promossa dalle pubbliche amministrazioni attraverso: a) uso di strumenti economici; b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; c) adozione, nell ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri; d) definizione di obiettivi quantitativi; e) misure educative; f) promozione di accordi di programma. La sua concreta attuazione è però legata a futuri decreti da emanarsi in particolare per definire modalità operative per la costituzione e il sostegno dei centri e reti accreditati compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. Novità per gli impianti di trattamento adeguato (artt. 18 e 19) - Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato, che, come le operazioni di recupero e di riciclaggio, esclusa la preparazione per il riutilizzo, include almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti, e agli specifici requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio degli Allegati VII e VIII.

4 - I sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, sono istituiti dai produttori, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili. - Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e del regolamento (CE) n. 842/2006, sui gas fluorurati ad effetto serra. - Con DM potranno essere definiti criteri e modalità tecniche di trattamento aggiuntivi a quelli contenuti agli allegati VII e VIII. - Entro tre mesi dall adozione di questo DM i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento dovranno presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione. Nei successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasceranno il nuovo provvedimento, gli interessati, nel frattempo potranno proseguire l'attività. - È riproposto il DM, già previsto dal D.Lgs. 151/2005, e mai emanato, da adottare entro il prossimo 14 luglio 2014, che definisca misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS). - Il decreto 49/2014 ribadisce l obbligo per questi impianti del registro di c/s e del MUD; per quanto riguarda il Sistri invece, rimanda alla disciplina di settore, quindi alle disposizioni del DL. 101/2013, convertito con L.125/2013. Segnaliamo che l obbligo del registro per annotarvi le operazioni in uscita sono a carico anche dei centri di raccolta. Inoltre tratta anche le operazioni di trattamento autorizzate ai sensi dell articolo 208; per le operazioni di recupero dei Raee non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, è previsto un futuro decreto. Oltre alla visita ispettiva da parte della Provincia, già prevista per gli impianti in procedura semplificata, il decreto 49/2014 introduce l'ispezione per gli impianti autorizzati in ordinaria dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno. Registro degli impianti di trattamento (art. 33) Entro il 12 ottobre 2014, il centro di coordinamento predisporrà un registro degli impianti di trattamento a cui i gestori dovranno iscriversi, mediante una semplice comunicazione e senza oneri aggiuntivi e a cui dovranno comunicare le quantità di RAEE trattati entro il 30 aprile di ogni anno. Questa comunicazione si aggiunge al MUD. Novità per la vendita a distanza (art.22) Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro Nazionale dei soggetti che devono finanziare i sistemi di gestione dei RAEE (Registro AEETEL): - personalmente - o tramite un rappresentante autorizzato da lui designato che, in questo caso, è responsabile anche dell'organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale. I distributori che effettuano la vendita a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, per adempiere all'obbligo di ritiro gratuito, uno contro uno, dell'apparecchiatura di tipo equivalente, devono indicare in modo chiaro in alternativa: a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza,

5 b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. Questa indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena della sua nullità. La mancata indicazione dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata. TITOLO III - FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE (artt. 23 e 24) Il Titolo III si occupa del finanziamento della gestione dei Raee domestici e dei Raee professionali e della prestazione delle garanzie finanziarie. I sistemi per il finanziamento della gestione sia dei Raee domestici sia dei Raee professionali è inalterato. Garanzie finanziarie (art. 25) Il produttore, nel momento in cui immette un'aee sul mercato, deve prestare un adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata: - dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, - dal sistema collettivo cui il produttore aderisce. TITOLO IV - INFORMAZIONE E MONITORAGGIO - Il Titolo IV, informazione e monitoraggio, tratta le informazioni che i produttori di AEE devono fornire agli utilizzatori e agli impianti di trattamento, il marchio di identificazione del produttore, il Registro AEETEL. Informazione agli utilizzatori (art. 26) L utilizzatore finale ha diritto ad una serie di informazioni da parte dei vari soggetti, le riassumiamo brevemente. Il produttore di AEE all'interno delle istruzioni per il loro uso deve fornire adeguate informazioni agli utilizzatori: - obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti ma di effettuarne la raccolta differenziata; - i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, e la possibilità e le modalità di consegna al distributore dei RAEE equivalenti, all'atto dell'acquisto di una nuova o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni; - gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana per l eventuale presenza di sostanze pericolose nelle AEE per una loro scorretta gestione; - il loro ruolo in qualità di acquirenti, nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; - il significato del simbolo che si trova sulla marcatura delle AEE. Il distributore, al dettaglio sostituisce il produttore nel caso l AEE, per la sua tipologia, non preveda la fornitura delle istruzioni da parte di quest ultimo. Le informazioni sono fornite presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo. Il gestore del servizio pubblico di raccolta, deve informare gli utilizzatori finali su: a) le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il loro processo di trattamento; b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.

6 Informazione agli impianti di trattamento (art. 27) I produttori devono fornire informazioni gratuite sulla preparazione al riutilizzo e il trattamento adeguato agli impianti di riciclaggio e ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati, per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE. Per ogni nuova tipologia di AEE le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla prima immissione sul mercato. Per consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del decreto, queste informazioni devono indicare almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, e il punto dell'aee in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose. Le informazioni vengono messe a disposizione dei gestori di questi impianti da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento. Marchio di identificazione del produttore (art. 28) Il produttore appone sulle AEE da immettere sul mercato un marchio che deve consentire di individuarlo in maniera inequivocabile e di individuare inequivocabilmente che queste sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto Il marchio, conforme a specifiche norme tecniche, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro AEETEL. In aggiunta alla marcatura il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per il corretto smaltimento il produttore appone sulle AEE, il simbolo riportato nell'allegato IX (bidone barrato). Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull AEE, questi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell AEE. Registro AEETEL (art. 29) Rimangono inalterate le disposizioni sul registro AEETEL al quale i produttori si devono iscrivere telematicamente prima dell inizio dell attività. Le informazioni da fornire all atto dell iscrizione e le altre informazioni periodiche, sono previste nell allegato X. Nonostante per le comunicazioni precedentemente previste annualmente (art. 13 comma 6 del decreto 151/2005) (es. AEE immesse sul mercato da comunicare mediante il MUD entro il 30 aprile), il nuovo decreto preveda che il produttore si impegni ad aggiornarle opportunamente, a nostro avviso tale aggiornamento va comunque fatto attraverso il MUD. Titolo VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI - Infine Titolo VI, sanzioni e disposizioni finali detta le sanzioni e prevede alcune disposizioni transitorie. Sanzioni (art. 38) Sono previste sanzioni a carico di tutti i soggetti, ad esempio: - i distributori che non rispettano il ritiro gratuito uno contro uno oppure uno contro zero quando dovuto: sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 ; - i produttori che si iscrivono al registro AEETEL o non effettuano le comunicazioni previste al suddetto registro: sanzione amministrativa pecuniaria da a ;

7 - i produttori che non attuano i sistemi di raccolta separata degli AEE professionali o i sistemi di trattamento e recupero dei RAEE e che non provvedono a finanziare le relative operazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da a ; - i titolari degli impianti di trattamento che non si iscrivono al registro istituito dal centro di coordinamento: sanzione amministrativa pecuniaria da a ; - i titolari degli impianti di trattamento che non comunicano annualmente le quantità trattate al centro di coordinamento: sanzione amministrativa pecuniaria da a Evidenziamo infine che, tra le sanzioni, nulla è previsto per garantire il rispetto del raggiungimento degli obiettivi di recupero introdotti in coerenza di quanto disposto dalla Direttiva. Disposizioni transitorie (art. 40) Tra le disposizioni transitorie segnaliamo: - la continuazione dell attività per i sistemi collettivi già esistenti ed operanti, secondo le modalità attuali, in attesa di uno specifico DM e dei nuovi Statuti; - particolari modalità transitorie per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 12/4/2014; - l obbligo per il produttore di apporre il marchio di identificazione, solo dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (dal 8/10/2014); - in attesa dell apposito DM che regolerà il recupero in procedura semplificata, l obbligo per il gestore di indicare nella comunicazione di inizio attività, le misure adottate per garantire il trattamento adeguato previsto dall'articolo 18, e il rispetto delle prescrizioni tecniche (stabilite negli allegati VII e VIII) e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi (dell'allegato V); l attività di recupero dei RAEE, è per ora regolata dal DM 5 febbraio 1998, nei punti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e A partire dal , ogni riferimento alla direttiva 2002/96/Ce, in qualunque atto normativo, si intende fatto alla direttiva 2012/19/Ue. Dalla stessa data è abrogato il D.lgs. n. 151/2005, ad eccezione di alcuni articoli che rimandano a decreti futuri o già emanati. INDICAZIONI OPERATIVE Verrà inviata un informativa dall unione impiantisti e produzione oltre che sul sito CNA, si chiede anche la vostra collaborazione al fine di individuare le imprese produttrici e importatrici di pannelli fotovoltaici che dovranno provvedere all iscrizione al Registro AEE e al Consorzio di filiera pertanto nel caso abbiate questa tipologia di imprese segnalatele alla mail asq.giulia@mo.cna.it indicando ragione sociale, tel., mail, attività (indicando anche se produttore o importatore). Allegato - D.Lgs. 49/2014 Nuova disciplina Raee - Lettera che Asq invierà alle imprese che si dovranno iscrivere. Cordiali saluti Ielo Giulia Servizio Sicurezza Ambiente Silvestri Andrea Resp. Servizio Sicurezza Ambiente

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