COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SANTONI GIUSEPPE Nella seduta del 18/12/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso protocollato in data 2 aprile 2014, la ricorrente dichiarava che, in data 27 dicembre 2007, aveva sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario alle seguenti condizioni: - capitale finanziato pari a ,00; - tasso variabile, pari all euribor 360 a 1 mese maggiorata di 0,85 punti spread; - durata di 25 anni, con 300 rate mensili da 2.112,00 ciascuna, decorrenti dal gennaio 2008 al dicembre 2023; - variazione della durata del mutuo al variare del tasso; - rimborso mensile con rata costante. Con nota del 12 novembre 2012, la ricorrente estingueva parzialmente il mutuo e chiedeva alla convenuta la possibilità di versare 2 rate in conto capitale e contestualmente, con riferimento all'art. 5 del capitolato, di modificare il piano di ammortamento e ritornare alla durata d'origine. Nel riscontro ricevuto con nota del 03 dicembre 2013, l'intermediario affermava che l'opzione, scelta fra quelle indicate dall'art. 5, prevedeva la riduzione dell'importo della rata, mantenendo la durata originariamente pattuita, dovendosi intendere quest'ultima il 27 Pag. 2/6

2 luglio 2024 in quanto, per la sua determinazione, come stabilito all'art. 3, andavano tenute in considerazione le variazioni del parametro di indicizzazione del tasso. Il ricorrente, richiamando nel ricorso il precedente reclamo del 07 gennaio 2014, rilevava di aver esercitato l'estinzione parziale, anche in considerazione dell'elevato importo della rata mensile, sulla base della differente situazione economica personale. Specificava che, dalla sottoscrizione sino a quel momento, il tasso di riferimento (euribor 360 a 1 mese) era diminuito considerevolmente e conseguentemente, sulla base del rendiconto del 31 dicembre 2012 redatto dalla convenuta, le rate si erano ridotte dalle 300 originariamente previste a circa 199. Successivamente, era intercorsa una corrispondenza via con il direttore della filiale che gli comunicava di dare seguito alla pratica, inoltrandola al dipartimento legale. La ricorrente dichiarava inoltre che la durata inizialmente pattuita non era soggetta a variazioni né ad interpretazioni, ma era ben definita in 25 anni ovvero in 300 rate in diverse clausole del contratto e dei suoi allegati, mentre la data del 27 luglio 2024, non compariva in alcun documento, rappresentando la durata del contratto ridefinito, sulla base delle variazioni intervenute nel tasso, come prevedeva l'art. 3 del contratto: tale data non era perciò definibile come durata inizialmente pattuita. Di conseguenza chiedeva l'indicazione della nuova rata ridefinita in caso di versamento anticipato di 3.000,00, tenendo in considerazione l esigenza di riportare la scadenza a quella iniziale pattuita, ossia il 27 dicembre La ricorrente riceveva un riscontro del 05 febbraio 2014, in cui la convenuta ribadiva invece la correttezza dell'indicazione della data del 27 luglio 2024, poiché con l'espressione "durata inizialmente pattuita" doveva intendersi la durata del mutuo al momento del versamento. Affermava, inoltre, che la richiesta di ricalcolo della rata sulla scadenza del 27 luglio 2032, avrebbe variato sia l'importo della rata che la durata del mutuo, mentre la clausola contrattuale prevedeva la variazione di uno solo di tali elementi. Con il proprio ricorso, la cliente rilevava che era suo diritto effettuare un rimborso anticipato e rivedere il piano di ammortamento, variando l'importo della rata e mantenendo la durata inizialmente definita, ma che al contrario l'intermediario, variava la rata mantenendo però la durata attualmente applicabile. L'art. 5 del contratto faceva riferimento alla durata inizialmente pattuita, mentre la durata come determinabile al momento del versamento era un concetto chiaramente diverso. Di conseguenza dichiarava che la proposta della convenuta comportava la variazione di due elementi e non uno solo. In conclusione, la ricorrente chiedeva all ABF, di definire quale sarebbe il nuovo piano di ammortamento sulla base della corretta applicazione dell'art. 5, specialmente nel caso di un rimborso di 4.000,00, in conto capitale o quantomeno quali sarebbero state le modalità corrette di calcolo. Nelle proprie controdeduzioni, l intermediario dichiarava che la ricorrente sottoscriveva in data 27 luglio 2007, un mutuo ipotecario per ,00 indicizzato al tasso euribor 1 mese, a rata fissa e costante pari a 2.105,78 e durata 25 anni variabile. La durata veniva definita sulla base del tasso che all'epoca della sottoscrizione era pari al 4,156% contro l'1,08% attuale. Ai sensi dell'art. 3 del contratto, in dipendenza del variare del tasso, poteva variare l'importo dell'ultima rata e il numero delle rate da pagare; ma la durata del mutuo non poteva esser inferiore a 19 anni né superiore a 35. La variazione del tasso, pertanto, comportava la modifica della durata complessiva del mutuo, lasciando invariate le restanti condizioni. Sottolineava inoltre che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 27 luglio Con riferimento alla richiesta della ricorrente di ripristinare la scadenza iniziale del mutuo, al 27 luglio 2032, a fronte del versamento di 4.000,00 e su detta scadenza ricalcolare la Pag. 3/6

3 rata, rilevava che l'art. 5 prevedeva, per i mutui a rata fissa, la facoltà del mutuatario, a fronte di un rimborso parziale, di variare la durata del mutuo lasciando invariato l'importo della rata ovvero di variare quest'ultimo lasciando invariata la durata del contratto. La ricorrente, al contrario, chiedeva di modificare sia la durata che l'importo della rata e che non vi erano dubbi sul fatto che l'espressione "mantenendo invariata la durata inizialmente pattuita" intendeva che "la durata del mutuo che si era determinata in seguito alla variazione del tasso così come pattuito nel contratto di mutuo non poteva essere modificata". L Intermediario chiedeva al Collegio di respingere l'istanza. In sede di repliche, la ricorrente precisava di aver compreso quale fosse l'intendimento dell intermediario ma affermava che quanto scritto nel contratto era "altra cosa". Rilevava inoltre, che l'intendimento della convenuta avrebbe dovuto sostanziarsi in un differente testo contrattuale che era stato dalla stessa redatto e proposto senza che fosse intervenuta alcuna variazione, ed infine che, a prescindere da ciò che la banca voleva intendere, ciò che contava era quanto disposto dall'art. 5, accettato da entrambe le parti. DIRITTO La controversia ha ad oggetto l interpretazione della clausola contrattuale di un contratto di mutuo, stipulato tra la ricorrente e l intermediario convenuto, relativa ai versamenti anticipati per i mutui a rata fissa. Tra le parti sono da considerare pacifiche le condizioni economiche del contratto di mutuo, contenute nell art. 3 del contratto del 27/12/2007, allegato in copia sottoscritta da entrambe le parti, e che è possibile sintetizzare come segue: capitale finanziato: ,00; tasso d interesse: variabile nella misura dello 0,85% in più dell euribor 360 a 1 mese; rate di ammortamento di importo pari a 2.105,78, fisse e costanti anche in caso di variazione del tasso d interesse; decorrenza dal 27/01/2008 per 300 rate mensili; durata minima di 19 anni e massima di 35; l allegato B condizioni economiche del contratto indica in 25 anni la durata del finanziamento; variazione dell importo dell ultima rata e del numero delle rate in dipendenza dell aumento o della diminuzione del tasso d interesse. Tra le parti è, invece, controversa l interpretazione della clausola contrattuale relativa ai versamenti anticipati per i mutui a rata fissa, contenuta nell art. 5 sia dell allegato A che dell allegato B del contratto, allegati entrambi sottoscritti dai contraenti. Detto art. 5 testualmente recita: E fatta facoltà della parte mutuataria, ai sensi dell art. 40, co. 1, TUB, di restituire anticipatamente in tutto o in parte - e comunque in misura non inferiore ad una rata - il capitale mutuato, la quota interessi maturata alla data ed il compenso onnicomprensivo ( ). Nella tipologia di mutuo a rata fisso è data facoltà alla parte mutuataria di mantenere invariato l'importo della rata con conseguente variazione della durata del mutuo, ovvero di variare l'importo delle rate successive mantenendo invariata la durata inizialmente pattuita. La ricorrente sostiene, sulla base di tale disposizione contrattuale, di aver diritto di versare un determinato importo a titolo di rimborso anticipato del capitale e di ottenere la rimodulazione del piano di ammortamento, mantenendo la durata inizialmente definita nel Pag. 4/6

4 contratto, vale a 25 anni a partire dalla stipula del contratto stesso, e al contempo di variare l'importo della rata, che avrebbe rappresentato la nuova rata fissa fino a scadenza. L'intermediario, in risposta alla richiesta della ricorrente, ha invece evidenziato che la durata del contratto non può essere ritenuta quella originariamente prevista al momento della stipula bensì quella determinatasi al momento della richiesta del rimborso anticipato del capitale, vale a dire sensibilmente inferiore (oltre 8 anni) alla durata originaria di trent'anni, in conseguenza della riduzione del tasso intervenuta tra il momento della stipula del contratto ed il momento della richiesta di rimborso anticipato. Entrambe le parti lamentano che la soluzione proposta dall altra snaturerebbe l intento originario dei contraenti, come risultante dalle clausole controverse, poiché comporterebbe la modifica sia dell importo della rata che della durata del contratto, in violazione dell art. 5 sopra riportato, che prevede la facoltà di modifica di uno solo di tali elementi. Preliminarmente, il Collegio osserva che la ricorrente ha pieno diritto, in base all art. 40 T.U.B., che disciplina l estinzione anticipata del proprio debito nei confronti di una banca, di ottenere di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l estinzione contrattualmente stabilito. Lo stesso contratto di mutuo in essere tra le parti contempla tale diritto e ne regola dettagliatamente le modalità, sia per l ipotesi in cui il mutuo appartenga alla tipologia a rata fissa, sia per l ipotesi in cui sia da ritenersi a rata variabile. Al riguardo, entrambe le parti convengono che detto mutuo contempli un piano di rimborso a rata fissa, ma calcolata su tasso variabile La ricorrente, avendo richiesto di versare anticipatamente importi corrispondenti a due rate, come inizialmente fissate, ha scelto di avvalersi della scelta, che l art. 5 concede a parte mutuataria di un mutuo a rata fissa, di variare proprio l importo delle rate successive, mantenendo invariata la durata inizialmente pattuita, in luogo, della diversa alternativa di mantenere invariato l'importo della rata con conseguente variazione della durata del mutuo. La diversa interpretazione della banca convenuta risiede nella constatazione che la durata originaria del mutuo, contrattualmente fissata in 25 anni a partire dalla data della stipula, si sarebbe, nel corso del rapporto, oramai irreversibilmente modificata, in conseguenza della intervenuta riduzione dei tassi di interessi, con la conseguenza che l unica interpretazione possibile del testo della clausola contrattuale sarebbe quella di ritenere che la durata del contratto possa essere soltanto quella rideterminata alla data della richiesta di estinzione anticipata. A ben vedere, però, la soluzione interpretativa proposta dalla ricorrente è più aderente al tenore letterale della clausola controversa. Quest ultima fa esplicitamente riferimento alla facoltà della parte mutuataria di ottenere la variazione delle rate successive, mantenendo invariata la durata inizialmente pattuita. Risulta documentalmente che la durata inizialmente pattuita fosse quella di 25 anni, ferma restando la possibilità che, in ragione delle modificazioni del tasso di interesse intervenute nel corso del rapporto, detta durata potesse oscillare tra quella minima di 19 anni e quella massima di 35. La ricorrente ha fatto, pertanto, esplicita richiesta di avvalersi di una facoltà come espressamente riconosciutagli dal testo del contratto di mutuo stipulato. D altra parte, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n /2009, ha, con riferimento al canone ermeneutico dettato dall art c.c., testualmente affermato: L'art c.c., nel sancire la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta affatto l'elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della Pag. 5/6

5 convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione e univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete all'adozione di altri e sussidiari - canoni ermeneutici indicati dall'art c.c. Deriva da quanto precede, pertanto, che nella ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza e univocità (dimostrativa di una intima e incontroversa "ratio decidendi") obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva, opinione sulla effettiva volontà dei contraenti. Per l interprete è pertanto doveroso, in primo luogo, attenersi alla volontà dei contraenti come risultante dal tenore letterale delle espressioni risultanti dal contratto. Nel caso di specie, si deve ritenere che la durata inizialmente pattuita del contratto fosse quella di 25 anni, avente scadenza nel dicembre Di conseguenza, si deve riconoscere che la ricorrente abbia il fondato diritto, a seguito della richiesta di estinzione parziale del mutuo, di ottenere la rideterminazione dell importo della rata mensile, da pagarsi, anche sulla base delle attuali, intervenute modificazioni del tasso di interesse, appunto fino al dicembre D altra parte, non risponde a verità quanto affermato dall intermediario resistente, che la ricorrente chiederebbe di modificare sia l importo della rata che la durata del mutuo, poiché a fronte della conferma della durata inizialmente pattuita, ella richiede che venga invece modificato solo l importo della rata, a nulla rilevando - sulla base delle pattuizioni stipulate - che sulla determinazione di detto importo concorrano, unitamente alle somme versate a titolo di rimborso anticipate, anche e com è inevitabile le variazioni dei tassi di interesse nel frattempo intervenute. D altra parte, lo stesso contratto di mutuo in essere tra le parti prevede che, ove successivamente dovessero maturare eventuali differenze di importi dovuti, in dipendenza dell eventuale ulteriore aumento o diminuzione del tasso d interesse, queste andranno in ipotesi a variare l importo dell ultima rata, ovvero il numero delle stesse rate, così da tutelare anche la posizione di parte mutuante pure nell ipotesi di estinzione parziale del mutuo. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l intermediario provveda alla riformulazione dei conteggi e del piano di ammortamento nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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