Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom

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1 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA ERSTER TEIL DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL [BO A090 S110 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 411 Approvazione dello Statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona «Casa Mia» di Riva del Garda... pag. 8 COMUNE DI BOLZANO [BO C110 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 novembre 2007, n. 86 Autorizzazione alla cessione della p.ed. 269/1, CC Bolzano, immobile di proprietà comunale denominato «Casa della Pesa» ubicato in vicolo della Pesa 1-3, via Portici 19, tramite trattativa privata... pag. 16 GEMEINDE BOZEN [AM C110 ] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 20. November 2007, Nr. 86 Ermächtigung zur Abtretung der Bp. 269/1, KG Bozen, Gemeindeliegenschaft namens «Waaghaus», in der Waaggasse 1-3, Laubengasse 19, mittels freihändiger Vergabe Seite 16 ANNO 2008 JAHR 2008 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO A070 ] LEGGE PROVINCIALE Ripubblicazione del testo della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 recante «Ordinamento dell'artigianato», corredato delle relative note (Legge pubblicata nel supplementno n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 11/I-II dell' )... pag. 16 [BO V010 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 marzo 2008, n. 11 Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 2000, n. 46; abroga- [AM A070 ] LANDESGESETZ Neuerliche Veröffentlichung des Textes des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, «Handwerksordnung», versehen mit den entsprechenden Anmerkungen (Das Gesetz wurde im Beiblatt Nr. 1 des Amtsblattes der Region Nr. 11/II vom veröffentlicht)... Seite 16 [AM V010 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 26. März 2008, Nr. 11 Änderungen zum Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21, zum Dekret des Landeshauptmanns vom 30. November 2000, Nr. 46; Aufhebung

2 2 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom zione decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 aprile 1970, n. 12, decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 aprile 1996, n. 15, decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 ottobre 1996, n. 37, decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 febbraio 1997, n. 2, decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24, decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2002, n pag. 49 [BO C110 C052 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 aprile 2008, n. 2/41.2 Pubblicazione degli elaborati dei nuovi rilievi topografici di parte del Comune catastale di Sluderno presso l Ufficio del catasto di Silandro... pag. 52 [BO P017 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 aprile 2008, n. 102/1.1. Fondazione «Benno Barth Stiftung Onlus» con sede in Bressanone, via Fienili n riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato pag. 53 Dekret des Landeshauptmanns vom 13. April 1970, Nr. 12, Dekret des Landeshauptmanns vom 9. April 1996, Nr. 15, Dekret des Landeshauptmanns vom 24. Oktober 1996, Nr. 37, Dekret des Landeshauptmanns vom 6. Februar 1997, Nr. 2, Dekret des Landeshauptmanns vom 17. Mai 1999, Nr. 24, Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Oktober 2002, Nr. 44 Seite 49 [AM C110 C052 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 9. April 2008, Nr. 2/41.2 Veröffentlichung der Unterlagen über die neuen topographischen Vermessungen eines Teiles der Katastralgemeinde Schluderns im Katasteramt Schlanders... Seite 52 [AM P017 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 10. April 2008, Nr. 102/1.1. Stiftung «Benno Barth Stiftung Onlus» mit Sitz in Brixen, Stadelgasse Nr Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes... Seite 53 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL [BO I080 ] COMUNICATO Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza 2 semestre pag. 54 [AM I080 ] MITTEILUNG Verzeichnis der verwaltungsfremden Mitarbeiter und der Personen, denen Beratungsaufträge erteilt wurden 2. Halbjahr Seite 54 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO U020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 marzo 2008, n. 727 Istituzione, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dell'incarico speciale di supporto in materia di paesaggio, da incardinarsi presso il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, e soppressione dell'ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale, incardinato presso il medesimo Servizio... pag. 60 [BO B020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 aprile 2008, n. 871 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio plu-

3 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom riennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio , ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 pag. 61 [BO B020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 aprile 2008, n. 884 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi degli articoli 19 e 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n pag. 63 [BO R050 C056 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 aprile 2008, n. 933 Reg. CE 1493/1999 e relative disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta provinciale n del 23 novembre 2000 e successive modifiche: proroga in sanatoria della scadenza del 15 aprile come termine di consegna della cauzione a favore di Agea di cui all'allegato A della delibera n del 3 novembre pag. 64 [BO R050 C170 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 22 aprile 2008, n. 1 Modifiche al regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento pag. 64 [BO I070 ] COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Comunicazione relativa alla decisione della Commissione europea, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, in merito alle disposizioni contenute nell articolo 15, commi da 2 a 7 («Disposizioni in materia di aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive»), della legge provinciale 21 dicembre 2007, n pag. 66 COMUNE DI TRENTO [BO P025 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 marzo 2008, n. 15 Legge provinciale n. 22 e s.m. e i. - ordinamento urbanistico e tutela del territorio - rettifica ex articolo 42 bis... pag. 66 COMUNE DI VIGO DI FASSA/VICH [BO P025 I020 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 aprile 2008, n. 10 Approvazione definitiva piano attuativo C 1 (collegamento interrato alla stazione di partenza della funivia)... pag. 68 COMUN DE VICH [AM P025 I020 ] DELIBERAZION DAL CONSEI DE COMUN dai 16 de oril 2008, n. 10 Aproazion definitiva Pian de Metuda en doura C 1 (coleament enterà a la stazion junsom de la forenadoa)... Seite 68

4 4 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 2008, n. 576 Comune di Vipiteno: approvazione di una modifica al piano urbanistico con un integrazione d ufficio... pag. 70 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 marzo 2008, n. 986 Comune di Marlengo: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una modifica d ufficio... pag. 71 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 marzo 2008, n Comune di Varna: previsione di una zona per insediamenti produttivi (art. 107, comma 3 della legge urbanistica provinciale) - Società agricola cooperativa Melix Bressanone - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva... pag. 73 [BO L015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Delega al direttore della Ripartizione personale per la conciliazione o transazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi dell art. 420 cpc... pag. 75 [BO D020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Zona aeroportuale di Bolzano - sdemanializzazione di parte della p.f. 2387/3, CC Dodiciville... pag. 75 [BO C090 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Modifica ed integrazione alla deliberazione della Giunta provinciale 13 agosto 2007, n. 2709: «Tabelle merceologiche per il rilascio di autorizzazioni e l invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi»... pag. 76 [BO P015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Cancellazione del vincolo archeologico di tutela storico-artistica p.ed. 793 in P.T. 1182/II, p.ed. 794 in P.T. 1183/II e p.f. 85/1 in P.T. 41/I, CC San Candido, Comune di San Candido.. pag. 76 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Comune di Barbiano: approvazione di una modifica al piano urbanistico... pag. 78 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Februar 2008, Nr. 576 Gemeinde Sterzing: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung von Amts wegen... Seite 70 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. März 2008, Nr. 986 Gemeinde Marling: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen... Seite 71 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 31. März 2008, Nr Gemeinde Vahrn: Ausweisung eines Gewerbegebietes (Art. 107, Absatz 3 des Landesraumordnungsgesetzes) - Obstgenossenschaft Melix Brixen - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung... Seite 73 [AM L015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Vollmacht an den Direktor der Abteilung Personal für die Schlichtung oder den Vergleich der Arbeitsstreitfälle gemäß Art. 420 ZPO... Seite 75 [AM D020 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Flugplatzareal Bozen - Ausglierung aus dem öffentlichen Gut eines Teils der Gp. 2387/3, KG Zwölfmalgreien... Seite 75 [AM C090 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Änderung und Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung vom 13. August 2007, Nr. 2709: «Warenlisten für die Erteilung von Erlaubnissen und das Einbringen von Mitteilungen für die Ausübung des Detailhandels in Gewerbegebieten»... Seite 76 [AM P015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Aufhebung der archäologischen Denkmalschutzbindung Bp. 793 in Ezl. 1182/II, Bp. 794 in Ezl. 1183/II und Gp. 85/1 in Ezl. 41/I, KG Innichen, Gemeinde Innichen... Seite 76 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Gemeinde Barbian: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan... Seite 78

5 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Comune di Naz-Sciaves: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d ufficio... pag. 79 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Comune di Val di Vizze: approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d ufficio... pag. 80 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Comune di Renon: approvazione di una modifica al piano urbanistico... pag. 81 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Comune di Renon: rettifica d ufficio di un errore materiale nel piano urbanistico... pag. 82 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Comune di Vipiteno: approvazione di una modifica al piano urbanistico... pag. 83 [BO F055 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Nuova delimitazione dell area servita dall impianto di teleriscaldamento nel capoluogo di Chiusa... pag. 84 [BO D020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 2008, n Sdemanializzazione della particella fondiaria 6349/6 nel CC Caldaro e trasferimento della medesima nel patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano... pag. 85 [BO S020 C189 ] AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ 14 aprile 2008 Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte economica - valido dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre pag. 85 [BO I080 ] AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ANTINCENDI E PER LA PROTE- ZIONE CIVILE Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza nel 2 semestre dell anno 2007 pag. 92 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Gemeinde Natz-Schabs: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Auflage von Amts wegen... Seite 79 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Gemeinde Pfitsch: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Auflage von Amts wegen... Seite 80 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Gemeinde Ritten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan... Seite 81 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Gemeinde Ritten: Richtigstellung von Amts wegen eines materiellen Fehlers im Bauleitplan... Seite 82 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Gemeinde Sterzing: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan... Seite 83 [AM F055 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Neuabgrenzung des Versorgungsbereiches des Fernheizwerkes im Hauptort Klausen... Seite 84 [AM D020 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. April 2008, Nr Ausgliederung aus der Straßendomäne der Grundparzelle 6349/6 in der KG Kaltern und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen... Seite 85 [AM S020 C189 ] AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ vom 14. April 2008 Vertrag auf Landesebene für die Regelung der Beziehungen mit den Ambulatoriumsfachärzten - wirtschaftlicher Teil - gültig vom 1. Jänner 2008 bis zum 31. Dezember Seite 85 [AM I080 ] SONDERBETRIEB FÜR DIE FEUERWEHR- UND ZIVILSCHUTZDIENS- TE Verzeichnis der externen Mitarbeiter und der Firmen, die im 2. Semester des Jahres 2007 mit Beratungsaufträgen betraut wurden... Seite 92

6 6 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom ANNO 2008 JAHR 2008 PARTE SECONDA ZWEITER TEIL ORDINANZE E SENTENZE BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE CORTE COSTITUZIONALE [BO C220 B020 ] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 2 aprile 2008, n. 95 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria anno 2007)... pag. 95 [BO C220 ] CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 4 febbraio 2008, n. 7 Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale e conseguente annullamento, della LP , n. 12, recante norme sui «Servizi pubblici locali»... pag. 98 VERFASSUNGSGERICHTSHOF [AM C220 ] VERFASSUNGSGERICHT - BESCHLUSS vom 4. Februar 2008, Nr. 7 Rekurs zwecks Erklärung der Verfassungswidrigkeit und der Aufhebung des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12 betreffend «Lokale öffentliche Dienstleistungen»... Seite 98 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 ANNO 2008 JAHR 2008 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [S F065 S050 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 aprile 2008, n /Leg. Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5) [S P033 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 aprile 2008, n /Leg. Regolamento avente ad oggetto «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2004, n. 2-12/Leg. (Nuovo regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile)» [S R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2008, n /Leg. Modificazione del regolamento di attuazione dell'art. 75, comma 7 ter, della legge

7 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria [S R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2008, n /Leg. Abrogazione di disposizioni regolamentari provinciali PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 7 aprile 2008, n. 246/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Comune di Moso in Passiria, Moso in Passiria [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 7 aprile 2008, n. 248/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Lagundo, Lagundo [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO 7 aprile 2008, n. 251/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Tirolo, Tirolo [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 7. April 2008, Nr. 246/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Gemeinde Moos in Passeier, Moos in Passeier [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 7. April 2008, Nr. 248/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Algund, Algund [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 7. April 2008, Nr. 251/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Tirol, Tirol

8 8 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI ERSTER TEIL BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL [BO A090 S110 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 411 Approvazione dello Statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona «Casa Mia» di Riva del Garda omissis omissis LA GIUNTA REGIONALE delibera - di approvare lo Statuto dell Azienda pubblica di servizi alla persona Casa Mia di Riva del Garda, nel testo di seguito riportato, composto di n. 25 articoli, il quale forma parte integrante della presente deliberazione con i seguenti adeguamenti: all articolo 11, comma 1, punto 10 le parole politici-amministrativi sono sostituite dalle parole politico-amministrativi ; all articolo 12, comma 6, è tolto il termine generale riferito al Direttore; all articolo 13, comma 2, le parole assenza e di impedimento sono sostituite dalle parole assenza o impedimento ; - di inviare lo Statuto alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio politiche sociali e abitative - per gli adempimenti di competenza; - di dare atto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento (L n. 1034); b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR n. 1199). La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione previa iscrizione dell Azienda nell apposito registro previsto dall articolo 18 della LR n. 7/2005. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE L. DELLAI IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE E. ENGL

9 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA MIA RIVA DEL GARDA STATUTO Adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 dd Adeguato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 32 dd Preambolo Dalla fondazione dell ente alla trasformazione in APSP L orfanotrofio cittadino di Riva del Garda fu fondato nell anno 1922 e così denominato in analogia ai molti i- stituti del genere esistenti in tutta Italia, per il precipuo scopo, ai suoi inizi, di ospitare bambini e ragazzi di ambo i sessi, orfani di uno o di due genitori. La proposta prima per tale istituzione, di cui si ha notizia, fu sottoposta al Consiglio comunale nel 1901 dal consigliere Isidoro Canella (Garibaldino di Bezzecca) e non ebbe seguito, per ragioni di bilancio e per incomprensioni. Isidoro Canella non disarmò: nel 1902, in luogo di un fiore di morte per la sorella Luigia, versò lire quale inizio di un fondo, destinato al nobile scopo, da istituirsi presso il comune; seguirono altre offerte da parte di vari cittadini, fra le quali una vistosa di lire legata da Vincenzo de Lutti, scomparso in giovane età nel Malgrado l iniziativa fosse apprezzata e sostenuta da unanime consenso, non se ne fece nulla, forse per l incalzare di altri problemi e si giunse alla remora imposta dalla guerra mondiale L immediato dopoguerra, con le urgenti necessità di ricostruzione materiale e amministrativa, non consentì la sollecita realizzazione dell opera, mentre però il problema si faceva assillante anzitutto per la presenza di alcuni orfani di guerra. Frattanto il libretto di risparmio, presso il comune, registrava un importo di lire , cui si aggiunsero, nel 1921, lire votate dal Consiglio comunale per ricordare l Annessione di Riva al Regno d Italia, inoltre lire offerte nel 1920 dalla Città di Brescia, in occasione della Festa dello Statuto, lire del comitato Lombardo dell opera Nazionale Italia Redenta (queste due offerte ottenute per l intervento della Marchesa Betta della Valle in Casanova e della sig.ra Gladja Colletti, ispettrice per Trento della citata Opera) lire costituirono il ricavato di un vaso della fortuna, organizzato dalla signora Paolina Maffei-Miori, lire furono legate dalla signora Giuseppina Bonomi de Tisi e lire offerte dalla Cassa di Risparmio in occasione dell apertura della sua Agenzia di Riva. Queste le offerte allora più notevoli che, assieme ad altre minori, testimoniavano il crescente fervore per l opera benefica. Mentre si tergiversava perché i mezzi disponibili erano ancora inadeguati, apparve chiaro che si doveva porre fine ad ogni indugio per non dover rinunciare ad un cospicuo legato, che per tal modo divenne determinante. Rosetta Cattoi (fu Giovanni), scomparsa in età di 32 anni nel 1919, aveva disposto, con atto di ultima volontà, che passasse all orfanotrofio la sua metà di un grande fondo agricolo, sito al Linfano d Arco, che essa possedeva in comune con una Zia, con la condizione che fosse posta la prima pietra del costruendo istituto entro l 11 settembre Vista l impossibilità di iniziare, con i mezzi disponibili, la costruzione di adeguato edificio, nel luglio 1922 fu fondato l Orfanotrofio Cittadino di Riva, con sede nell immobile ex-filanda Andersamer in Riva del Garda con l accoglienza dei primi 13 orfani. Il 10 settembre 1922 avvenne l inaugurazione ufficiale. Con decreto Regio del 23 aprile 1931 n. 737 di S.M. Vittorio Emanuele III, venne eretto in Ente Morale con la denominazione Orfanotrofio Cittadino di Riva. Nel 1941 la sede dell orfanotrofio fu provvisoriamente trasferita in viale Dante n. 66, sempre in Riva del Garda. Nell anno 1960 iniziò la costruzione della nuova sede in viale Trento n. 26 i cui lavori furono ultimati nel La sua realizzazione fu possibile grazie ad ingenti contributi della Regione Trentino-Alto Adige, del Comune di Riva del Garda e con la vendita di parte degli immobili allora in possesso dell Orfanotrofio, oltre che con l assunzione di un mutuo presso la Cassa di Risparmio per il quale la Provincia di Trento concesse un contributo in conto interessi.

10 10 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom Nel 1971 il Consiglio di amministrazione provvide alla revisione e all aggiornamento dello Statuto e l Istituzione assunse la denominazione di Istituto Casa Mia. Nel 2002 il Consiglio di amministrazione, nel revisionare lo Statuto, sostituì nella denominazione la parola Istituto ritenuta non più rappresentativa della natura dell Ente con Servizi Socio-Educativi Casa Mia. Art. 1 Denominazione, origini, cenni storici È costituita, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7, l Azienda pubblica di servizi alla persona CASA MIA ente di diritto pubblico senza finalità di lucro con sede legale in Riva del Garda in viale Trento n. 26. Il Consiglio di amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell ambito territoriale principale di svolgimento dell attività dell Azienda come definito dal presente Statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative. L Azienda Servizi Socio Educativi Casa Mia, trae origine dalla trasformazione dell Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza fondata nell anno 1922, per volontà dei fondatori indicati nel preambolo, che misero a disposizione dell orfanotrofio cittadino di Riva il patrimonio inizialmente costituito da offerte in denaro e beni immobili, incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza individuata dall inventario redatto in occasione della trasformazione ed allegato in sintesi al presente Statuto, per un valore complessivo di ,25 euro, con stima aggiornata all anno 2006, secondo i criteri stabiliti dal regolamento per il riordino delle IPAB approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006 n. 3/L. Art. 2 Scopi dell APSP L APSP, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari, con l obiettivo dell educazione integrale, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi: a) contribuire alla programmazione sociale, socio sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività; b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell ambito del sistema di politiche sociali, socio sanitarie e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai servizi di accoglienza ed educazione integrale, nonché avviamento professionale e inserimento nel mondo del lavoro preferibilmente di minori, di ambo i sessi, con particolari problemi familiari, sociali o assistenziali, nel rispetto delle disposizioni e dei sistemi di autorizzazione, di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti; c) promuovere animazione e attività culturali nei soggetti che, a vario titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l attività dell Azienda; d) progettare e gestire servizi indirizzati alla prevenzione del disagio e politiche di sostegno rivolte direttamente alle famiglie quali colonie, percorsi educativi, ludico ricreativi, animazione di eventi; e) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), alla valorizzazione del patrimonio dell Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso anche in collaborazione con altri soggetti svolgenti attività similari; f) attualizzare, nel rispetto delle volontà originarie dei fondatori dell ente, agevolazioni sia nell accoglienza che nelle varie forme di sostegno nei casi di ospiti orfani. L APSP, nell ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali. Art. 3 Disciplina delle attività Le attività istituzionali dell APSP sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso e di dimissione.

11 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom Art. 4 Ambito territoriale in cui l APSP esplica la propria attività L Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali: a) quello principale, costituito dalla provincia di Trento; b) quello secondario, individuato nel territorio nazionale, subordinando l offerta di servizi all approvazione di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, al fine di raggiungere o mantenere l equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi. Art. 5 Criteri di accesso ai servizi Le ammissioni e le dimissioni avvengono secondo le modalità indicate nei regolamenti di cui all art. 3 del presente Statuto approvati dal Consiglio di amministrazione. Art. 6 Strumenti per la qualificazione del servizio L APSP anche al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione, strumenti di gestione atti a valorizzare e migliorare la qualità dei servizi offerti. Sono organi dell Azienda: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore; d) l Organo di revisione. Art. 7 Organi dell Azienda Art. 8 Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione è l organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell azione amministrativa e gestionale dell Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del Sindaco del Comune di Riva del Garda per 4/5 e dal Consiglio Parrocchiale Pastorale di S. Maria Assunta di Riva del Garda per 1/5. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni. I consiglieri dell APSP possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. Art. 9 Requisiti per la nomina a carica di consigliere I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, sanitari, educativi, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. I soggetti designanti effettueranno le nomine assicurando condizioni di pari opportunità e un adeguata presenza di entrambi i sessi all interno del Consiglio di amministrazione.

12 12 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom Art. 10 Obbligo dei consiglieri I consiglieri hanno l obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell Azienda. Nel caso in cui un consigliere dell Azienda si trovi in una situazione di conflitto d interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino. Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio. Art. 11 Competenze del Consiglio di amministrazione Al Consiglio di amministrazione dell Azienda spettano i seguenti compiti: 1. approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti; 2. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni; 3. eleggere il Presidente; 4. nominare l Organo di revisione; 5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore; 6. definire l indirizzo politico strategico dell Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo adottando di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente Statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia; 7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali; 8. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi; 9. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio; 10. verificare l azione amministrativa e gestionale dell Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati; 11. esercitare controlli interni di gestione, controllo strategico e di risultato; 12. accettare donazioni e lasciti in favore dell Azienda; 13. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell Azienda, non già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di amministrazione la cui attuazione è stata affidata al Direttore; 14. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell Azienda non già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di amministrazione la cui attuazione è stata affidata al Direttore; 15. deliberare l accensione di mutui; 16. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell APSP presso enti, aziende ed istituzioni; 17. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni; 18. stipulare le convenzioni tra aziende e quelle tra l azienda e altri enti pubblici o soggetti privati; 19. attivare fusioni con altre Aziende; 20. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al presidente; 21. attivare vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione; 22. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale; 23. individuare forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti dei destinatari dell attività assistenziale; 24. definire la dotazione organica dell Azienda; 25. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro; 26. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato; 27. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali; 28. individuare le risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie necessarie a consentire al Direttore il raggiungimento delle finalità assegnate; 29. individuare se possibili le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti.

13 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom Art. 12 Funzionamento del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno due volte l anno per approvare: - il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; - il bilancio d esercizio. Inoltre si raduna ogniqualvolta lo richiedano il bisogno o l urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore e ai componenti l Organo di revisione. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno tre) dei componenti il Consiglio di amministrazione dell Azienda. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo. Art. 13 Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell APSP ed è sostituito nel caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di amministrazione con funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Al Presidente spetta: 1. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e s servizi sociali e socio-sanitari, con l utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali; 2. dare impulso e promuovere le strategie aziendali; 3. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l ordine del giorno; 4. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative; 5. autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell orario di servizio; 6. integrare l istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione; 7. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione nei limiti di legge. Art. 14 Il Direttore Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell APSP ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di amministrazione. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell Azienda, nonché l assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l APSP.

14 14 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom Art. 15 Conferimento dell incarico al Direttore Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso del diploma di laurea e con esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure soggetti che abbiano ricoperto l incarico di Direttore per almeno 5 anni presso IPAB o APSP. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, e- ventualmente rinnovabile alla scadenza. Art. 16 Compiti di revisione I compiti di revisione sono affidati all Organo di revisione disciplinato dal regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell APSP e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria. Il Consiglio di amministrazione può affidare all Organo di revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione. Art. 17 Principi di organizzazione e gestione L APSP ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali: 1. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell erogazione dei servizi; 2. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati; 3. strumentalità dell organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali; 4. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione; 5. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l APSP può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati (profit e non profit) e con altri soggetti del volontariato sociale (nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze) finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili. L APSP può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali. Il Consiglio di amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne. Art. 18 Personale Il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità. Il regolamento per il personale stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell Azienda. L APSP assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta. Art. 19 Beni patrimoniali indisponibili I beni patrimoniali indisponibili dell Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili, destinati in modo diretto all attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell Inventario. L insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di: - contributi pubblici o privati a destinazione vincolata; - eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile; - sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di amministrazione.

15 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom L Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici. Art. 20 Mezzi finanziari L Azienda persegue i propri scopi mediante l utilizzo di: a) rendite patrimoniali; b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; c) contributi pubblici e privati; d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all incremento del patrimonio indisponibile; e) entrate derivanti dall erogazione di servizi e prestazioni; f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali; g) altre entrate. Tutte le risorse dell Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti. Art. 21 Programmazione economico-finanziaria L Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all organizzazione contabile dell Azienda. Art. 22 Tariffe Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell Ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie. Art. 23 Forme di controllo e gestione interne Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno: a. controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. controllo di gestione; c. valutazione della dirigenza; d. valutazione e controllo strategico. Art. 24 Servizio di tesoreria L Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità. Art. 25 Attività che residuano dopo la liquidazione dell Azienda In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell Azienda, sono trasferite al Comune di Riva del Garda.

16 16 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom COMUNE DI BOLZANO [BO C110 ] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 novembre 2007, n. 86 Autorizzazione alla cessione della p.ed. 269/1, CC Bolzano, immobile di proprietà comunale denominato «Casa della Pesa» ubicato in vicolo della Pesa 1-3, via Portici 19, tramite trattativa privata omissis IL CONSIGLIO COMUNALE delibera 1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la sdemanializzazione ex art. 829 c.c. della p.ed 269/1 CC Bolzano e il suo inserimento nel patrimonio disponibile del Comune di Bolzano. GEMEINDE BOZEN [AM C110 ] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 20. November 2007, Nr. 86 Ermächtigung zur Abtretung der Bp. 269/1, KG Bozen, Gemeindeliegenschaft namens «Waaghaus», in der Waaggasse 1-3, Laubengasse 19, mittels freihändiger Vergabe beschließt DER GEMEINDERAT 1. aus den eingangs dargelegten Gründen, die Aussonderung aus dem öffentlichen Gut ex Art 829 ZGB der Bp. 269/1 KG Bozen und deren Einfügung ins verfügbare Vermögen der Gemeinde Bozen zu ermächtigen. ANNO 2008 JAHR 2008 PARTE PRIMA LEGGI E DECRETI ERSTER TEIL GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO A070 ] LEGGE PROVINCIALE Ripubblicazione del testo della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 recante «Ordinamento dell'artigianato», corredato delle relative note (Legge pubblicata nel supplementno n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 11/I-II dell' ) AVVERTENZA Si procede alla ripubblicazione del testo della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, corredato delle relative note, ai sensi dell articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sulla disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Resta invariato il valore e l efficacia dell atto legislativo qui trascritto. [AM A070 ] LANDESGESETZ Neuerliche Veröffentlichung des Textes des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, «Handwerksordnung», versehen mit den entsprechenden Anmerkungen (Das Gesetz wurde im Beiblatt Nr. 1 des Amtsblattes der Region Nr. 11/II vom veröffentlicht) HINWEIS Es wird neuerlich der Text des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, versehen mit den entsprechenden Fußnoten veröffentlicht. Dies im Sinne von Artikel 29 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, über die Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen. Gesetzeskraft und Wirksamkeit der hier wiedergegebenen Rechtsvorschrift bleiben aufrecht.

17 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 2008, n. 1 ORDINAMENTO DELL ARTIGIANATO LANDESGESETZ vom 25. Febraur 2008, Nr. 1 HANDWERKSORDNUNG IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga DER SÜDTIROLER LANDTAG hat folgendes Gesetz genehmigt, DER LANDESHAUPTMANN beurkundet es: la seguente legge: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. TITEL ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. ABSCHNITT ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN Art. 1 Art. 1 Ambito di applicazione Geltungsbereich 1. Questa legge regola le attività artigiane svolte professionalmente. 1. Dieses Gesetz regelt die gewerbsmäßig ausgeübten handwerklichen Tätigkeiten. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività: 2. Dieses Gesetz wird nicht auf folgende Tätigkeiten angewendet: a) attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvi i casi in cui queste attività siano necessarie per l attività artigianale; a) Dienstleistungen im Handel, Vermittlung im Warenverkehr und öffentliche Verabreichung von Speisen und Getränken, es sei denn, dass diese Tätigkeiten für das betreffende Handwerk notwendig sind, b) attività artistiche svolte da liberi professionisti; b) freiberuflich ausgeübte künstlerische Tätigkeiten, c) ogni attività artigianale svolta da persone in situazione di handicap all interno dei centri sociali gestiti dalla Provincia o da altri enti pubblici; c) alle handwerklichen Tätigkeiten, die von Menschen mit Behinderung in den vom Land oder von anderen öffentlichen Körperschaften geführ- d) attività secondarie di imprese agricole che trasformano, arricchiscono o commercializzano i loro prodotti ai sensi dell articolo 2135 del codice civile; e) produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l impiego di dipendenti aggiuntivi. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le relative attività. ten Sozialzentren ausgeübt werden, d) nebenberufliche Tätigkeiten von landwirtschaftlichen Unternehmen, die ihre Produkte im Sinne des Artikels 2135 des Zivilgesetzbuches verarbeiten, veredeln oder vermarkten, e) die nebenberufliche Herstellung von Gegenständen der Volkskunst, sofern sie ohne zusätzliche Beschäftigte erfolgt. Mit Durchführungsverordnung werden die entsprechenden Tätigkeiten festgelegt. Art. 2 Art. 2 Requisiti di ammissione Zulassungsvoraussetzungen 1. Per l esercizio delle attività artigiane per le quali, ai sensi della presente legge, sono previsti par- 1. Für die Ausübung der handwerklichen Tätigkeiten, für die dieses Gesetz besondere Voraussetzun-

18 18 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom ticolari presupposti, l imprenditore artigiano deve possedere i requisiti professionali previsti al titolo II. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato anche se l attività artigianale è svolta in forma secondaria ai sensi dell articolo 6, comma 3, della presente legge. gen vorsieht, muss der Handwerksunternehmer im Besitz der beruflichen Voraussetzungen laut dem 2. Titel sein. Der Besitz der Voraussetzungen muss auch dann nachgewiesen werden, wenn die handwerkliche Tätigkeit in Form einer Nebentätigkeit laut Artikel 6 Absatz 3 dieses Gesetzes ausgeübt wird. Art. 3 Art. 3 Imprenditore artigiano Handwerksunternehmer 1. L imprenditore artigiano lavora personalmente nel comparto produttivo, organizzativo, amministrativo o commerciale dell impresa artigiana. 1. Der Handwerksunternehmer ist persönlich im Produktions-, Organisations-, Verwaltungs- oder Verkaufsbereich eines Handwerksunternehmens tätig. Art. 4 Art. 4 Impresa artigiana Handwerksunternehmen 1. L impresa artigiana è un impresa la cui attività è compresa nell elenco delle attività di cui all articolo 9, classificabili come di tipologia artigianale, e che soddisfa almeno tre dei seguenti requisiti: a) la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente in serie; b) l organizzazione aziendale non è composta da un unità produttiva ed un unità amministrativa distinte e pertanto non esiste una gestione separata delle due unità e dei relativi collaboratori e collaboratrici; c) la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente con una sistematica divisione del lavoro; d) in genere i lavori non sono affidati interamente ad altre imprese; e) la produzione di beni e la prestazione di servizi si effettuano prevalentemente su commissione. 1. Ein Handwerksunternehmen ist ein Unternehmen, dessen Tätigkeit im Verzeichnis laut Artikel 9, das die Tätigkeiten handwerklicher Natur auflistet, aufgenommen ist und mindestens drei der folgenden Voraussetzungen erfüllt: a) die Fertigung der Güter und die Erbringung der Dienstleistungen erfolgen nicht vorwiegend serienmäßig, b) es gibt keine organisatorische Trennung in eine Produktions- und eine Verwaltungseinheit und folglich keine getrennte Führung der beiden Einheiten und der betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, c) die Fertigung der Güter und die Erbringung der Dienstleistungen erfolgen nicht vorwiegend durch systematische Arbeitsteilung, d) die Aufträge werden in der Regel nicht zur Gänze an andere Unternehmen weitergegeben, e) die Fertigung der Güter und die Erbringung der Dienstleistungen erfolgen vorwiegend auftragsbezogen. Art. 5 Art. 5 Forme di esercizio di un impresa artigiana Formen der Führung eines Handwerksunternehmens 1. Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di società, esclusa la società per azioni e la società in accomandita per azioni. 2. Qualora la forma prescelta sia quella di società in nome collettivo, l impresa è considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all articolo 3, comma Qualora la forma prescelta sia quella della società in accomandita semplice, essa è considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all articolo 3, comma Ein Handwerksunternehmen kann als Einzelunternehmen, Genossenschaft, Konsortium oder in Form einer Gesellschaft, mit Ausnahme einer Aktiengesellschaft und einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, geführt werden. 2. Ein als offene Handelsgesellschaft geführtes Unternehmen gilt als Handwerksunternehmen, wenn die Mehrheit der Gesellschafter oder, bei zwei Gesellschaftern, einer von beiden im Besitz der Voraussetzungen laut Artikel 3 Absatz 1 ist. 3. Ein als Kommanditgesellschaft geführtes Unternehmen gilt als Handwerksunternehmen, wenn die Mehrheit der Komplementäre oder, bei zwei Komplementären, einer von beiden im Besitz der Voraussetzungen laut Artikel 3 Absatz 1 ist.

19 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi, è in possesso dei requisiti previsti all articolo 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale. 5. Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli. 4. Ein als Gesellschaft oder als Genossenschaft mit beschränkter Haftung geführtes Unternehmen gilt als Handwerksunternehmen, wenn die Mehrheit der Verwalter oder der Mitglieder des Verwaltungsrates oder, bei Gesellschaften mit zwei Mitgliedern, mindestens ein Gesellschafter im Besitz der Voraussetzungen laut Artikel 3 Absatz 1 ist und mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzt. 5. Zusammenschlüsse einzelner Handwerksunternehmen oder Zusammenschlüsse von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen gelten als handwerkliche Konsortien oder als handwerkliche Genossenschaften, wenn die Handwerksunternehmen zahlenmäßig überwiegen. In beiden Fällen dienen die Zusammenschlüsse der gemeinsamen Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen oder ihrer Koordinierung. CAPO II REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI 2. ABSCHNITT HANDELSREGISTER UND VERZEICHNIS DER HANDWERKLICHEN TÄTIGKEITEN Art. 6 Art. 6 Iscrizione, variazione e cancellazione nel Registro delle imprese Eintragung, Änderung und Löschung im Handelsregister 1. L iscrizione di un attività artigianale nel Registro delle imprese nonché la sua variazione e cancellazione sono disciplinate dall articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19, e successive modifiche. 2. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio con la denominazione di impresa artigiana. 3. Un attività artigiana secondaria è iscritta solamente nel caso di un impresa la cui attività principale non è di natura artigiana, con l iscrizione recante: impresa con attività artigianale secondaria. 4. L iscrizione nel Registro delle imprese sostituisce a tutti gli effetti l iscrizione in altri elenchi, albi o registri. 1. Die Eintragung einer handwerklichen Tätigkeit ins Handelsregister sowie die Änderung und Löschung der Eintragung sind in Artikel 8 des Gesetzes vom 29. Dezember 1993, Nr. 580, in geltender Fassung, geregelt und werden gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 4. Mai 2000, Nr. 19, in geltender Fassung, durchgeführt. 2. Handwerksunternehmen, die die Voraussetzungen laut den Artikeln 1, 3 und 4 dieses Gesetzes erfüllen, werden mit der Bezeichnung Handwerksunternehmen ins Handelsregister der Handelskammer eingetragen. 3. Eine handwerkliche Nebentätigkeit wird nur bei Unternehmen eingetragen, deren Haupttätigkeit nicht handwerklicher Natur ist, wobei die Eintragung lautet: Unternehmen mit handwerklicher Nebentätigkeit. 4. Die Eintragung ins Handelsregister ersetzt in jeder Hinsicht die Eintragung in andere Verzeichnisse, Berufsverzeichnisse oder Register. Art. 7 Art. 7 Silenzio assenso e ricorsi Stillschweigende Zustimmung und Beschwerden 1. La richiesta d iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta se la Camera di commercio non comunica i provvedimenti di cui all articolo 6 entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta. 2. Contro il provvedimento di diniego della Camera di commercio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte dell interessato o dell interessata, entro il termine di 30 giorni dall avvenuta comunicazione. 1. Der Eintragungs-, Änderungs- oder Löschungsantrag gilt als angenommen, wenn die Handelskammer die Maßnahmen laut Artikel 6 nicht innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung des Antrags mitteilt. 2. Gegen die Verweigerungsmaßnahme der Handelskammer kann der oder die Betroffene innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Mitteilung der Maßnahme bei der Landesregierung Beschwerde einbringen.

20 20 Bollettino Ufficiale n. 18/I-II del Amtsblatt Nr. 18/I-II vom Art. 8 Art. 8 Diritto dell impresa artigiana alla conservazione dell iscrizione nel Registro delle imprese Recht des Handwerksunternehmens auf Beibehaltung der Eintragung im Handelsregister 1. In caso d invalidità, di morte o di sentenza che dichiara l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano, su richiesta da presentare entro sei mesi dall evento, può essere conservata l iscrizione nel Registro delle imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l esercizio dell impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. 2. Per le attività di cui al titolo II i requisiti professionali previsti possono essere dimostrati, anziché dal titolare stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice. 3. L assessore o l assessora provinciale all artigianato può concedere per giustificati motivi la proroga del termine di cui al comma 1 per ulteriori due anni. 1. Bei Invalidität, Tod oder durch Urteil erklärter voller oder beschränkter Entmündigung des Handwerksunternehmers kann auf Antrag, der innerhalb von sechs Monaten ab Eintritt des Ereignisses zu stellen ist, die Eintragung im Handelsregister beibehalten werden, und zwar für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren oder bis zur Erreichung der Volljährigkeit der minderjährigen Kinder. Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen vom Ehegatten, von den volljährigen oder den aus der elterlichen Gewalt entlassenen minderjährigen Kindern oder vom Vormund der minderjährigen Kinder des behinderten, verstorbenen oder voll oder beschränkt entmündigten Unternehmers übernommen wird. 2. Die für die Tätigkeiten laut dem 2. Titel vorgesehenen beruflichen Voraussetzungen können anstelle des Inhabers auch von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin nachgewiesen werden. 3. Aus berechtigten Gründen kann der Landesrat bzw. die Landesrätin für Handwerk die Fristen laut Absatz 1 um weitere zwei Jahre verlängern. Art. 9 Art. 9 Elenco delle attività artigiane Verzeichnis der handwerklichen Tätigkeiten 1. L elenco delle attività artigiane è approvato dalla Giunta provinciale, adottando l elenco tenuto dalla Camera di commercio al momento dell entrata in vigore della presente legge. 2. Le nuove attività considerate iscrivibili sono inserite nell elenco di cui al comma 1 contestualmente all iscrizione dell impresa artigiana nel Registro delle imprese. Anche le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio possono richiedere alla Camera di commercio l inserimento di nuove attività. Entro 10 giorni, la Camera di commercio comunica l inserimento di una nuova attività alla Ripartizione provinciale artigianato, Industria e Commercio ed alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia. 3. Contro il provvedimento di inserimento o di non-inserimento di una nuova attività artigianale nell elenco di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte delle organizzazioni di cui al comma 2 nonché delle imprese interessate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio può presentare una proposta di diniego di modifica o di inserimento. 4. La Camera di commercio procede ogni cinque anni all esame dell elenco di cui al comma 1, per verificare la corrispondenza delle caratteristiche delle attività e dei settori iscritti alle denominazioni attuali, 1. Das Verzeichnis der handwerklichen Tätigkeiten wird von der Landesregierung genehmigt, wobei sie das Verzeichnis übernimmt, das von der Handelskammer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geführt wird. 2. Neue als eintragungsfähig erachtete Tätigkeiten werden gleichzeitig mit der Eintragung des Handwerksunternehmens ins Handelsregister ins Verzeichnis laut Absatz 1 aufgenommen. Die Aufnahme neuer Tätigkeiten kann auch von den repräsentativsten Berufsorganisationen des Landes und der Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel bei der Handelskammer beantragt werden. Die Handelskammer teilt die Aufnahme einer neuen Tätigkeit innerhalb von zehn Tagen der Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel und den repräsentativsten Berufsorganisationen des Landes mit. 3. Gegen die Aufnahme oder Nicht-Aufnahme einer neuen handwerklichen Tätigkeit ins Verzeichnis laut Absatz 1 können die Organisationen laut Absatz 2 sowie die betroffenen Unternehmen innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung bei der Landesregierung Beschwerde einlegen. Innerhalb derselben Frist kann die Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel einen Vorschlag zur Ablehnung, Änderung oder Aufnahme vorlegen. 4. Nach Anhören der Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel und der repräsentativsten Berufsorganisationen des Landes unterzieht die Handelskammer das Verzeichnis laut Absatz 1 alle fünf

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