Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti! Aggiornamento 2007

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1 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti! Aggiornamento 2007 Commissione europea

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3 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti! Aggiornamento 2007 Commissione europea Direzione generale per lʼoccupazione, gli affari sociali e le pari opportunità Unità E.3

4 I conteneuti della presente pubblicazione non rispecchiano necessariamente il parere e la posizione della Commissione europea, direzione generale per lʼoccupazione, gli affari sociali e le pari opportunità. Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull Unione europea Numero verde unico (*): (*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l accesso ai numeri o non ne accettano la gratuità. Numerose altre informazioni sull'unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa ( Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009 ISBN DOI /66822 Comunità europee, 2009 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Germany STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

5 Indice Introduzione Le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori Le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano al mio caso? Rientro tra i lavoratori contemplati dall articolo 39 del trattato CE? Quali diritti conferisce la libera circolazione dei lavoratori? In quali paesi si applicano le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori? Cosa succede se sono un lavoratore distaccato? Accesso all occupazione Posso cercare un lavoro in un altro paese? Ho libero accesso all occupazione? Cosa succede se ho ottenuto le mie qualifiche professionali in un altro Stato membro? Posso lavorare nel settore pubblico di un altro Stato membro? Parità di trattamento Quali sono i miei diritti rispetto a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante? Cosa sono i vantaggi sociali? Vi sono vantaggi fiscali? Ho altri diritti in base alla parità di trattamento? Posso lavorare in uno Stato membro e soggiornare in un altro? Diritto d ingresso e di soggiorno Se mi reco in un altro paese per lavorare, vi sono formalità da espletare per entrare nel suo territorio e soggiornarvi? Cosa succede se resto disoccupato o se seguo una formazione nello Stato membro ospitante? Cosa succede se abito per un lungo periodo nello Stato membro ospitante? Vi sono restrizioni all ingresso e al soggiorno nello Stato membro ospitante?

6 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti Familiari Quali membri della mia famiglia possono raggiungermi o accompagnarmi nello Stato membro ospitante? Quali formalità amministrative devono adempiere per poter entrare e soggiornare nello Stato membro ospitante? Hanno anch essi diritto al soggiorno permanente? Cosa succede in caso di divorzio (di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell unione registrata), se muoio o se mi trasferisco in un altro paese? I miei familiari possono rimanere nello Stato membro ospitante? Vi sono altri diritti per i miei familiari? Anche loro possono lavorare nel paese ospitante? Allargamento: misure transitorie Cosa sono le misure transitorie? Qual è la situazione per i cittadini dell'ue-8? Qual è la situazione per i lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania? Cittadini di paesi terzi Anche i cittadini dei paesi terzi hanno diritto alla libera circolazione e alla parità di trattamento? Diritti di sicurezza sociale Cosa succede ai miei diritti di sicurezza sociale quando mi trasferisco in un altro paese per lavoro? Come far valere i vostri diritti Cosa posso fare se le autorità nazionali o il mio datore di lavoro non rispettano i miei diritti di lavoratore migrante? Qual è il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee? Posso presentare un ricorso presso la Corte di giustizia? Fonti d informazione

7 Introduzione La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario. I cittadini dell Unione europea possono trasferirsi in un altro Stato membro per lavoro o per studio, per offrire servizi o usufruirne, per creare un impresa, per trascorrervi la pensione o, nel caso di persone economicamente inattive, semplicemente per soggiornarvi. Questa guida descrive unicamente la posizione giuridica delle persone che si spostano all interno dell Unione europea per motivi di lavoro. Intende fornire informazioni, sotto forma di domande e risposte di facile comprensione, sui diritti dei lavoratori migranti. Volete iniziare a lavorare in un altro Stato membro? Lavorate già in un altro Stato membro e volete sapere quali sono i vostri diritti rispetto ai lavoratori di quel paese? Cosa succede se lavorate in un paese ma risiedete in un altro? La guida risponde a queste e a molte altre domande. Essa è stata pubblicata per la prima volta in occasione dell'anno europeo della mobilità dei lavoratori 2006, organizzato per fare meglio comprendere ai cittadini i vantaggi derivanti dal lavorare all estero. La presente versione riveduta e aggiornata tiene conto dell'adesione di Romania e Bulgaria nel

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9 Le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori La libera circolazione dei lavoratori esiste fin dalla costituzione della Comunità europea, avvenuta nel È sancita dall articolo 39 del trattato CE ed è stata ulteriormente sviluppata dal diritto derivato, in particolare da: regolamento (CEE) n. 1612/68 ( 1 ); direttiva 2004/38/CE ( 2 ), che è espressione dei diritti acquisiti mediante la cittadinanza dell Unione e che consolida e modifica il corpo normativo precedente in materia di libera circolazione delle persone, tra cui i lavoratori; la direttiva ha acquisito efficacia il 30 aprile Questo opuscolo si riferisce in special modo alle norme fissate dai due suddetti atti normativi. Vi sono anche ulteriori disposizioni comunitarie che disciplinano altre questioni fondamentali per i lavoratori migranti, in particolare il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi ( 3 ) e i diritti in materia di sicurezza sociale ( 4 ). Si accennerà brevemente anche a questi due aspetti. 7 La Corte di giustizia delle Comunità europee svolge un ruolo fondamentale nell applicazione del diritto alla libera circolazione, interpretandone ed elaborandone il concetto e le implicazioni. Nella guida si farà pertanto riferimento alla relativa giurisprudenza ( 5 ). 1. Le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano al mio caso? Rientro tra i lavoratori contemplati dall articolo 39 del trattato CE? Le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano ai lavoratori migranti; perciò, rientrate tra i lavoratori contemplati dal ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all interno della Comunità (GU L 257 del ). ( 2 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del ). ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) Per ulteriori informazioni sulla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libera circolazione dei lavoratori, si veda la comunicazione della Commissione «Libera circolazione dei lavoratori: realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità», COM(2002) 694 def.:

10 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti suddetto articolo se siete cittadini di uno degli Stati membri dell Unione europea o dello Spazio economico europeo (cfr. domanda n. 3) e se vi trasferite dal vostro paese d origine in un altro Stato membro (lo Stato membro ospitante) per svolgervi un attività lavorativa. Le stesse disposizioni si applicano al vostro caso se fate ritorno nel vostro paese d origine dopo avere esercitato il diritto alla libera circolazione. Non vi riguardano, invece, se non avete mai esercitato tale diritto. Con il termine «lavoratore» la Corte di giustizia designa una persona che: i) esercita un lavoro reale ed effettivo, ii) sotto la direzione di un altra persona, iii) per il quale viene retribuita. Si tratta di una definizione molto ampia che investe, ad esempio, chi lavora dieci ore a settimana, i tirocinanti, chi percepisce una retribuzione inferiore al salario minimo o al livello minimo di sussistenza dello Stato membro ospitante ecc. I funzionari e gli agenti del settore pubblico sono considerati lavoratori, come pure gli sportivi che svolgono un attività retribuita. 8 Ai lavoratori autonomi, agli studenti, ai pensionati e alle persone economicamente inattive si applicano altre disposizioni comunitarie ( 6 ). 2. Quali diritti conferisce la libera circolazione dei lavoratori? La libera circolazione dei lavoratori significa fondamentalmente che avete diritto a: cercare lavoro in un altro Stato membro, lavorare in un altro Stato membro, soggiornarvi durante il periodo dell attività lavorativa, essere accompagnati dai familiari, rimanere nello Stato membro in cui avete lavorato, essere trattati alla stregua dei cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l accesso all occupazione, le condizioni di lavoro e tutti gli altri benefici che possono facilitare la vostra integrazione. ( 6 ) Ulteriori informazioni sulla libera circolazione delle persone in generale sono disponibili nei seguenti siti: prestazione di servizi e lavoro autonomo: studenti: informazioni generali sulla libera circolazione dei cittadini dell UE: e

11 Le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori 3. In quali paesi si applicano le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori? Le disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano in tutti i 27 Stati membri dell Unione europea: Austria Grecia Portogallo Belgio Irlanda Regno Unito Cipro Italia Repubblica ceca* Bulgaria** Lettonia* Romania** Danimarca Lituania* Slovacchia* Estonia* Lussemburgo Slovenia* Francia Malta Spagna Finlandia Paesi Bassi * Svezia Germania Polonia* Ungheria* La libera circolazione dei lavoratori si applica anche, in termini generali, ai paesi dello Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia ( 7 ). 9 Nella presente guida con i termini "paese", "Stato" o "Stato membro" s'intende sempre indicare i 30 paesi summenzionati. Tutti gli altri Stati sono definiti "paesi terzi". A norma delle disposizioni transitorie stabilite nel trattato d adesione, per i lavoratori provenienti da otto dei dieci Stati membri che hanno aderito all'unione europea il 1 maggio 2004 (i paesi contrassegnati dall'asterisco) l accesso al mercato del lavoro degli altri Stati membri è subordinato ad alcune restr izioni. Per ulteriori dettagli si veda il capitolo "Allargamento - Misure transitorie". Anche per i due Stati membri che hanno aderito all'unione europea il 1 gennaio 2007 (i paesi contrassegnati dal doppio asterisco) si applicano disposizioni transitorie.. ( 7 ) È possibile che in questi paesi si applichino alcune eccezioni ad alcune disposizioni della direttiva 2004/38/CE sui diritti di soggiorno.

12 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti 4. Cosa succede se sono un lavoratore distaccato? I lavoratori distaccati costituiscono un caso a parte. A differenza dei lavoratori migranti, i lavoratori distaccati sono inviati in un altro paese per svolgervi un servizio e, una volta che questo è terminato, ritornano nel loro paese d origine senza entrare nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Per trattare questo caso particolare, è stata adottata una direttiva che definisce un insieme di norme affinché i datori di lavoro che distaccano lavoratori in un altro paese per svolgervi un lavoro temporaneo garantiscano loro una tutela minima ( 8 ). 10 ( 9 ) Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

13 Accesso all occupazione 5. Posso cercare un lavoro in un altro paese? Se siete cittadini di uno Stato membro avete diritto a cercare lavoro in un altro Stato membro. Gli uffici del lavoro nazionali vi presteranno la stessa assistenza di cui beneficiano i cittadini di quel paese. Se siete in cerca di lavoro, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, potete soggiornare nello Stato membro ospitante per un periodo di tempo ragionevole, tale da consentirvi di informarvi sulle offerte di impiego e fare quanto opportuno per essere assunti. Allo scadere di tale periodo non potete essere espulsi se dimostrate che state ancora cercando lavoro e che avete delle possibilità di essere assunti (ad esempio, se avete in previsione colloqui di lavoro). Secondo la recente evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, chi è alla ricerca di un impiego può beneficiare di alcuni vantaggi economici al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante, a patto che esista un «nesso reale» tra chi cerca lavoro e il mercato del lavoro dello Stato interessato. L accertamento di tale nesso potrebbe avvenire, in particolare, chiedendo alla persona in cerca di lavoro di dimostrare di aver realmente cercato un occupazione nello Stato membro interessato per un periodo di una durata ragionevole ( 9 ). 11 Il portale europeo della mobilità professionale, EURES ( 10 ), fornisce informazioni utili sulle opportunità di lavoro nello Spazio economico europeo. Vi si trovano informazioni sulle regole e sulle procedure relative al mercato del lavoro nei singoli Stati membri, informazioni pratiche sulle condizioni di vita e di lavoro (costo della vita, tasse, diritti sociali, domanda di lavoratori nei vari settori), oltre a una grande banca dati contenente i posti vacanti in altri paesi. Per imparare a spiegare chiaramente e facilmente le vostre competenze e qualifiche in Europa, consultate il sito Europass ( 11 ). ( 9 ) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2004, C-138/02, Collins. ( 10 ) ( 11 )

14 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti 6. Ho libero accesso all occupazione? Avete diritto a esercitare un attività in un altro Stato membro alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini di quel paese, senza alcuna discriminazione a causa della vostra nazionalità. Vi è un eccezione, che riguarda l accesso ad alcuni impieghi nel settore pubblico, per i quali il requisito della nazionalità può essere imposto (cfr. domanda 8). 12 Un altra eccezione riguarda le conoscenze linguistiche: può essere richiesto un determinato livello di conoscenza linguistica, purché sia ragionevole e necessario all esecuzione dei compiti corrispondenti al posto di lavoro in questione, ad esempio, per lavorare nel settore dell istruzione di un altro Stato membro. Purtuttavia, per attestare le competenze linguistiche del candidato, i datori di lavoro non possono esigere solo una qualifica specifica a titolo di prova. Se certi posti di lavoro giustificano, in alcune condizioni molto precise, la necessità di eccellenti competenze linguistiche, non si può imporre il requisito della lingua madre. Non vi si può chiedere di ottenere un permesso di lavoro. L accesso al mercato del lavoro è tuttavia subordinato a varie restrizioni per i cittadini di alcuni Stati membri che hanno aderito all UE il 1 maggio 2004 e il 1 gennaio Nella pratica, essi possono essere obbligati a richiedere un permesso di lavoro (cfr. sezione Allargamento Misure transitorie ). 7. Cosa succede se ho ottenuto le mie qualifiche professionali in un altro Stato membro? Nell UE esiste un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi. In base a questo sistema, se siete qualificati a pieno titolo ad esercitare una professione regolamentata (vale a dire una professione che non può essere esercitata senza qualifiche professionali specifiche) in uno Stato membro, la vostra qualifica può essere riconosciuta in un altro Stato membro. Se però la formazione o il settore d attività della professione in questione sono fondamentalmente diversi nello Stato membro ospitante, è possibile che vi venga chiesto di sottoporvi a un periodo di adattamento o a una prova attitudinale, in linea di massima a vostra scelta. Il riconoscimento automatico dei diplomi esiste solo per poche professioni ( 12 ). ( 12 ) Per ulteriori informazioni sulle norme comunitarie che regolano il riconoscimento delle qualifiche, consultare il sito

15 Accesso all occupazione Una nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche è stata adottata nel settembre 2005 ( 13 ). Essa si propone di chiarire e semplificare le norme vigenti per facilitare la libera circolazione di lavoratori qualificati tra gli Stati membri. 8. Posso lavorare nel settore pubblico di un altro Stato membro? Come menzionato in precedenza, i funzionari e gli agenti del settore pubblico sono considerati lavoratori, il che significa che le norme sulla libera circolazione e il principio della parità di trattamento si applicano anche a loro. Esiste tuttavia un eccezione riguardo all accesso al settore pubblico: gli impieghi che comportano l esercizio dell autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato possono essere riservati ai cittadini dello Stato membro ospitante. Tra questi potrebbero essere comprese, ad esempio, le funzioni specifiche dello Stato e di corpi quali le forze armate, la polizia e altre forze di ordine pubblico, la giurisdizione, l amministrazione fiscale e il corpo diplomatico. Dal momento che, tuttavia, non tutti gli impieghi in questi settori comportano l esercizio dell autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, questi criteri vanno valutati caso per caso, in funzione della natura dei compiti e delle responsabilità di ogni singolo posto di lavoro. 13 A parte questa eccezione, i concorsi per le assunzioni nel settore pubblico devono essere aperti a tutti i cittadini dell UE. Una volta ammessi nel settore pubblico, non potete essere trattati diversamente dai cittadini dello Stato ospitante per quanto riguarda altri aspetti dell accesso al posto e delle condizioni di lavoro. Ad esempio, se avete acquisito un esperienza professionale in un impiego comparabile nel settore pubblico di un altro Stato membro, tale esperienza deve essere presa in considerazione nello stesso modo in cui viene presa in considerazione l esperienza acquisita nello Stato membro ospitante ( 14 ). ( 13 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del ). La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro l'ottobre del ( 14 ) Per ulteriori ragguagli sugli aspetti relativi al settore pubblico, si veda la comunicazione della Commissione «Libera circolazione dei lavoratori: realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità», COM(2002) 694 def. dell :

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17 Parità di trattamento 9. Quali sono i miei diritti rispetto a quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante? Se siete lavoratori migranti, dovete essere trattati esattamente allo stesso modo in cui vengono trattati i vostri colleghi che sono cittadini del paese in cui lavorate. Non potete essere discriminati per la vostra nazionalità. Il principio della parità di trattamento vale in particolare per: 1) l accesso all occupazione (cfr. domanda 5); 2) tutte le condizioni di lavoro, ad esempio la retribuzione, il licenziamento e la reintegrazione; 3) l accesso ai vantaggi sociali e fiscali. Questo diritto alla non discriminazione sulla base della nazionalità si applica non solo alla discriminazione esplicita, ma anche a regole neutre che, a meno che non siano obiettivamente giustificate e proporzionate alla loro finalità, possono intrinsecamente nuocere maggiormente ai lavoratori migranti che non ai lavoratori nazionali e rischiano di conseguenza di porre i lavoratori migranti in una situazione di particolare svantaggio. Si tratta della cosiddetta «discriminazione indiretta», che potrebbe verificarsi, ad esempio, quando vengono imposte condizioni relative alla residenza o alla durata del soggiorno Cosa sono i vantaggi sociali? La Corte ha definito «vantaggi sociali» tutti i vantaggi che, siano essi legati o meno a un contratto, sono in generale concessi ai lavoratori nazionali, in primo luogo per via del loro status obiettivo di lavoratori o per via del semplice fatto della loro residenza sul territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri agevola con ogni probabilità la mobilità di questi ultimi all interno della Comunità. Sono vantaggi sociali, ad esempio, le riduzioni sulle tariffe dei trasporti pubblici per le famiglie numerose, gli assegni per i figli, le indennità funerarie e quelle versate a titolo del minimo vitale.

18 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti 11. Vi sono vantaggi fiscali? I lavoratori migranti hanno diritto agli stessi vantaggi fiscali di cui godono i lavoratori nazionali. Ad esempio, se lo Stato membro ospitante autorizza la detrazione fiscale dei contributi per una pensione professionale e per l assicurazione privata malattia e invalidità, deve permettere detrazioni equivalenti per i contributi versati dai lavoratori migranti nello Stato membro d origine. 12. Ho altri diritti in base alla parità di trattamento? Avete diritto alla parità di trattamento anche per quanto riguarda l accesso alla formazione, l affiliazione alle organizzazioni sindacali, con l esercizio dei relativi diritti e l accesso all alloggio Posso lavorare in uno Stato membro e soggiornare in un altro? Se siete lavoratori frontalieri, avete diritto a godere di tutti i benefici accordati ai lavoratori migranti nello Stato membro in cui lavorate. Avete anche diritto ai vantaggi sociali attribuiti ai lavoratori nazionali, anche se non risiedete in quel paese. Potete invocare il diritto alla parità di trattamento in materia fiscale: ad esempio, le norme in virtù delle quali è più vantaggioso essere soggetti a imposte come coppia piuttosto che come persona singola devono applicarsi al vostro caso allo stesso modo in cui si applicano alle coppie in situazione analoga nello Stato membro in cui lavorate e non devono essere fatte dipendere da un obbligo di residenza di entrambi i coniugi nello Stato dove si lavora. Norme specifiche possono essere applicate ai lavoratori frontalieri per quanto concerne alcuni vantaggi nel campo della sicurezza sociale ( 15 ). ( 15 ) Per ulteriori informazioni, si veda la guida «Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale I diritti di coloro che si spostano nell Unione europea», disponibile nel sito:

19 Diritto d ingresso e di soggiorno 14. Se mi reco in un altro paese per lavorare, vi sono formalità da espletare per entrare nel suo territorio e soggiornarvi? Tutto ciò che vi serve per entrare nel territorio dello Stato membro ospitante è una carta d identità o un passaporto validi. Se siete sprovvisti dei documenti di viaggio, lo Stato membro interessato deve concedervi la possibilità, prima di respingervi, di procurarveli entro un periodo di tempo ragionevole, oppure di dimostrare la vostra identità e nazionalità con altri mezzi e di stabilire che siete titolare del diritto di libera circolazione e di soggiorno. In base alla nuova direttiva sul diritto di soggiorno, se siete lavoratori migranti dell UE non avete più bisogno di ottenere un permesso di soggiorno nello Stato membro in cui soggiornate per motivi di lavoro: sarà sufficiente una semplice iscrizione presso le autorità competenti, e anche questa iscrizione sarà richiesta solo se lo Stato membro ospitante la ritiene necessaria. Le formalità da espletare dipendono dalla durata del vostro impiego nello Stato membro ospitante: se prevedete che il vostro impiego duri meno di tre mesi, non vi sarà richiesta alcuna formalità per il soggiorno. Le autorità nazionali possono però chiedervi di comunicare la vostra presenza sul loro territorio; se l impiego dura più di tre mesi, lo Stato membro può richiedere che v iscriviate presso l autorità competente. Il termine fissato per l iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dalla data del vostro ingresso. Un attestato d iscrizione deve esservi rilasciato immediatamente dietro presentazione di una carta d identità o un passaporto in corso di validità, e di una conferma dell assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro. Non possono essere richiesti altri documenti a tal fine (buste paga, fatture dell elettricità, affitto, dichiarazioni fiscali ecc.). 17 Se non espletate queste formalità, potete incorrere in sanzioni proporzionate e non discriminatorie. Potete tuttavia iniziare a lavorare prima di esservi iscritti. Per ragguagli sul diritto d ingresso e di soggiorno dei vostri familiari, si rimanda alla sezione «Familiari».

20 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti 15. Cosa succede se resto disoccupato o se seguo una formazione nello Stato membro ospitante? 18 Mantenete lo status di lavoratore nelle seguenti situazioni: se vi trovate in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo essere stati occupati per oltre un anno e vi siete iscritti presso l ufficio di collocamento competente per trovare un lavoro; se vi trovate in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, o se vi trovate in tale stato durante i primi dodici mesi e vi siete iscritti presso l ufficio di collocamento competente per trovare un lavoro. In tal caso conservate lo status di lavoratore per almeno sei mesi; se seguite una formazione professionale, a condizione che sia inerente al vostro precedente impiego. Questa condizione non vale se siete in stato di disoccupazione involontaria; se siete colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio. Il mantenimento dello status di lavoratore implica che siete sempre considerati lavoratori e in quanto tali beneficiate del diritto di soggiorno e dell accesso ai vantaggi sociali (cfr. domanda 10 nella sezione «Parità di trattamento»). 16. Cosa succede se abito per un lungo periodo nello Stato membro ospitante? Se avete soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni ( 16 ) nello Stato membro ospitante, acquisite il diritto di soggiorno permanente. Su vostra richiesta, lo Stato membro ospitante deve rilasciarvi un documento che attesti il soggiorno permanente. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto se vi assentate dal paese per un periodo superiore a due anni consecutivi. ( 16 ) La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno, né da assenze di durata superiore per l assolvimento degli obblighi militari, né da un assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

21 Diritto d ingresso e di soggiorno Il diritto di soggiorno permanente può essere acquisito anche dai vostri familiari (cfr. domanda 20), affinché voi e la vostra famiglia abbiate una posizione più stabile nello Stato membro ospitante. Non sarete più tenuti a soddisfare alcuna condizione per esercitare il vostro diritto di soggiorno e godrete di un trattamento praticamente pari a quello dei cittadini del paese ospitante. Sarete inoltre meglio tutelati contro l espulsione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. In circostanze particolari, potete acquisire questo status in tempi più brevi (e così i vostri familiari, cfr. domanda 20) se: avete smesso di lavorare perché avete raggiunto l età del pensionamento (o siete andati in pensione anticipata), a patto che abbiate svolto la vostra attività nello Stato membro ospitante almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbiate soggiornato in via continuativa per oltre tre anni; avete smesso di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, a patto che abbiate soggiornato nello Stato membro ospitante per oltre due anni. Se tale incapacità è stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno; dopo tre anni d attività e di soggiorno continuativi nello Stato membro ospitante lavorate in un altro Stato membro, pur continuando a soggiornare nel territorio del primo Stato, facendovi ritorno, di norma, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. 19 Se avete ottenuto il diritto di soggiorno permanente grazie a una delle circostanze summenzionate, anche i vostri familiari che risiedono con voi nello Stato membro ospitante beneficiano di questo diritto. 17. Vi sono restrizioni all ingresso e al soggiorno nello Stato membro ospitante? Potete cessare di aver diritto di soggiornare in uno Stato membro se non siete più un lavoratore, o non conservate più questo status, e se non soddisfate le condizioni necessarie per avere il diritto di soggiorno a norma della legislazione comunitaria in base a un altro status (ad esempio, in qualità di persona inattiva, studente ecc.).

22 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti Il vostro diritto di entrare e soggiornare in un altro Stato membro in qualità di lavoratore può inoltre essere limitato soltanto per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Questi motivi devono essere proporzionati e fondati esclusivamente sulla vostra condotta personale, che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Ad esempio, precedenti condanne penali non giustificano di per sé l adozione di tali provvedimenti. Allo stesso modo, la scadenza della carta d identità utilizzata per entrare nel territorio non giustifica l espulsione. Le misure adottate per motivi di sanità pubblica possono riguardare unicamente le malattie indicate nella direttiva 2004/38/CE. Ogni provvedimento adottato nei vostri confronti per i suddetti motivi deve esservi notificato per iscritto e secondo modalità che vi consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze. Dovete avere la possibilità di utilizzare i mezzi di ricorso previsti a livello nazionale. 20 Le stesse regole si applicano all ingresso e al soggiorno dei vostri familiari.

23 Familiari 18. Quali membri della mia famiglia possono raggiungermi o accompagnarmi nello Stato membro ospitante? I seguenti familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di soggiornare con voi nello Stato membro ospitante: il coniuge; il partner con cui avete contratto un unione registrata in uno Stato membro, ma solo se la legislazione dello Stato membro ospitante equipara l unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, sia vostri che del coniuge o del partner con cui avete contratto un unione registrata; gli ascendenti diretti a carico, sia vostri che del coniuge o del partner con cui avete contratto un unione registrata. Gli Stati membri hanno inoltre l obbligo di agevolare l ingresso e il soggiorno di: altri familiari a carico o membri del vostro nucleo familiare o che richiedono la vostra assistenza a causa di gravi motivi di salute, e il partner con cui avete una relazione stabile, debitamente comprovata ( 17 ). 21 Tale obbligo impone alle autorità dello Stato membro ospitante di effettuare un esame approfondito della vostra situazione personale e di giustificare l eventuale rifiuto dell ingresso o del soggiorno di tali persone. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a concedere loro automaticamente il diritto di soggiorno. ( 17 ) La nozione di relazione stabile può riferirsi a diverse situazioni: matrimonio tra persone dello stesso sesso, unione registrata, altri tipi di unione e convivenza legale.

24 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti 19. Quali formalità amministrative devono adempiere per poter entrare e soggiornare nello Stato membro ospitante? Se i vostri familiari sono cittadini dell Unione europea, possono entrare nel territorio dello Stato membro presentando una carta d identità o un passaporto validi. Se sono cittadini di un paese terzo è richiesto un passaporto valido e, in alcuni casi, un visto d ingresso ( 18 ). Se tuttavia sono sprovvisti dei documenti di viaggio o dei visti necessari, lo Stato membro interessato deve concedere loro la possibilità, prima di respingerli, di procurarseli entro un periodo di tempo ragionevole, oppure di dimostrare con altri mezzi che sono titolari del diritto di libera circolazione e di soggiorno. Gli Stati membri devono agevolare con ogni mezzo il rilascio dei visti ai vostri familiari. I visti, che devono essere gratuiti, vanno rilasciati nel più breve tempo possibile e secondo una procedura accelerata. Se il vostro familiare ha già una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato membro (si veda di seguito), non è tenuto a procurarsi un visto. 22 Le formalità connesse al diritto di un soggiorno superiore a tre mesi dipendono dalla nazionalità dei vostri familiari, a seconda che siano cittadini dell UE o di paesi terzi. I familiari che sono cittadini dell UE possono essere tenuti, come voi, a iscriversi presso l autorità competente, nel qual caso riceveranno un attestato d iscrizione. A tal fine possono essere richiesti solo i seguenti documenti: una carta d identità o un passaporto validi; prova del legame familiare o dell unione registrata; l attestato d iscrizione o, in mancanza di un sistema d iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del lavoratore che i familiari accompagnano; se si tratta di parenti a carico, di altri familiari o di persone con cui avete una relazione stabile, la prova che rientrano in una di queste categorie. ( 18 ) L obbligo di un visto d'ingresso deve rispettare il regolamento (CE) n. 539/2001 o, nel Regno Unito e in Irlanda, paesi in cui il regolamento non si applica, il diritto nazionale.

25 Familiari Ai familiari cittadini di paesi terzi sarà rilasciata una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell Unione». Questa carta di soggiorno è valida per cinque anni o per il periodo di soggiorno previsto per il cittadino dell Unione, se tale periodo è inferiore a cinque anni. I documenti che possono essere richiesti per il rilascio di una carta di soggiorno sono quelli indicati sopra, con la sola differenza che i familiari cittadini di paesi terzi devono presentare un passaporto valido come documento d identità. Il termine entro il quale va presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall arrivo. 20. Hanno anch essi diritto al soggiorno permanente? Se i vostri familiari sono cittadini dell UE, potranno beneficiare di questo diritto dopo avere soggiornato nello Stato membro ospitante per cinque anni in via continuativa. Su richiesta, lo Stato membro ospitante deve rilasciare loro un documento che ne attesti il soggiorno permanente. Se i vostri familiari sono cittadini di paesi terzi, acquisiranno questo diritto dopo avere soggiornato legalmente con voi nello Stato membro ospitante per cinque anni in via continuativa. Se questa condizione è soddisfatta, verrà loro rilasciata una carta di soggiorno permanente rinnovabile ogni dieci anni. 23 In circostanze particolari potete acquisire questo status in tempi più brevi, e così i vostri familiari (cfr. domanda 16). 21. Cosa succede in caso di divorzio (di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell unione registrata), se muoio o se mi trasferisco in un altro paese? I miei familiari possono rimanere nello Stato membro ospitante? Se i vostri familiari hanno già acquisito il diritto di soggiorno permanente, possono rimanere nello Stato membro ospitante senza più dover dimostrare che soddisfano determinate condizioni. Se invece non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, la situazione dipende dalla loro nazionalità. Se sono cittadini dell UE, possono soggiornare nello Stato membro ospitante a pieno diritto. Devono tuttavia dimostrare di soddisfare le condizioni per il

26 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti soggiorno a titolo di una delle situazioni previste dalla normativa comunitaria, ovvero in quanto lavoratori dipendenti loro stessi, lavoratori autonomi, studenti, pensionati, persone economicamente non attive o familiari di un cittadino dell UE che soddisfa tali condizioni ( 19 ). 24 La situazione è diversa per i familiari che non sono cittadini di uno Stato membro, nel qual caso occorre valutare le circostanze: in caso di decesso del lavoratore migrante, hanno diritto di restare nello Stato membro ospitante se vi hanno soggiornato in quanto familiari per almeno un anno prima del suo decesso e se sono «economicamente indipendenti» ( 20 ) (con ciò s intende che sono lavoratori dipendenti o autonomi, o che dispongono di mezzi sufficienti e di un assicurazione malattia, o che sono membri della famiglia già costituita nello Stato membro di una persona che rispetta queste condizioni: ad esempio, i figli che non soddisfano loro stessi la condizione per il soggiorno ma il cui genitore superstite la soddisfa); in caso di scioglimento del matrimonio (mediante annullamento o divorzio) o di un unione registrata, il familiare cittadino di un paese terzo ha diritto a rimanere se: il matrimonio (o l unione) è durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante; oppure il coniuge cittadino del paese terzo ha l affidamento dei figli del cittadino dell UE; oppure ciò gli è concesso perché si trova in situazioni particolarmente difficili, come l aver subito violenza domestica; oppure ( 19 ) Non è necessario che rispettino alcuna condizione in caso di decesso del lavoratore migrante se questi, al momento del decesso, ha soggiornato in via continuativa nel territorio dello Stato membro ospitante per due anni, se il decesso è avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale o se il coniuge superstite ha perso la cittadinanza dello Stato membro ospitante a seguito del suo matrimonio con il lavoratore. In tali circostanze ai familiari è accordato il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante. ( 20 ) Non è necessario che rispettino alcuna condizione in caso di decesso del lavoratore se questi, al momento del decesso, ha soggiornato in via continuativa nel territorio dello Stato membro ospitante per due anni, se il decesso è avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale o se il coniuge superstite ha perso la cittadinanza dello Stato membro ospitante a seguito del suo matrimonio con il lavoratore. In tali circostanze ai familiari è accordato il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante.

27 Familiari il coniuge o il partner cittadino di un paese terzo beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o i conviventi in base ad un unione registrata, del diritto di visita al figlio minore, a condizione che l organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché siano considerate necessarie. Se rientrano in uno dei suddetti casi, i familiari devono inoltre dimostrare che saranno «economicamente indipendenti» (cfr. precedente spiegazione) o che sono membri della famiglia già costituita nello Stato membro ospitante di una persona che soddisfa tale requisito. La partenza del lavoratore migrante dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non possono comportare in alcun caso la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l effettivo affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, se i figli risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi Vi sono altri diritti per i miei familiari? Anche loro possono lavorare nel paese ospitante? I vostri familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, hanno il diritto di esercitare un attività come lavoratori subordinati o autonomi nello Stato membro ospitante. Se sono cittadini di un paese terzo, non hanno bisogno di un permesso di lavoro. Beneficiano della parità di trattamento, compresi i vantaggi sociali. I vostri figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di accedere all istruzione nello Stato membro ospitante come i cittadini di quest ultimo. Ciò significa, ad esempio, che hanno gli stessi diritti dei lavoratori nazionali per quanto riguarda le borse di studio.

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29 Allargamento: misure transitorie 23. Cosa sono le misure transitorie? Le misure transitorie permettono agli Stati membri, per un periodo transitorio, di limitare l'accesso al loro mercato del lavoro per i lavoratori di otto dei dieci Stati membri che hanno aderito all'unione europea il 1 maggio 2004 e per i lavoratori della Bulgaria e della Romania, in seguito all'adesione di questi paesi, avvenuta il 1 gennaio La Commissione europea ha pubblicato due guide che descrivono le disposizioni transitorie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori di questi Stati membri ( 21 ). Tali disposizioni sono riepilogate di seguito. Per maggiori informazioni consultare le guide summenzionate. Il 1 maggio 2004 l'unione europea che allora contava 15 Stati membri accolse dieci nuovi membri. Il trattato d'adesione del 2003, base giuridica di tale allargamento, permette ai 15 Stati membri che facevano parte dell'ue prima dell'adesione (UE-15) di ritardare l'applicazione della normativa comunitaria sull'accesso all'occupazione, applicando in suo luogo le proprie disposizioni nazionali ai cittadini dell'estonia, dell'ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia (UE-8). Nessuna disposizione transitoria si applica per conto ai lavoratori di Cipro e Malta, anche se Malta può invocare una clausola di salvaguardia qualora il proprio mercato del lavoro subisca gravi perturbazioni. Il trattato d'adesione della Bulgaria e della Romania del 2005 (UE-2) contiene disposizioni transitorie quasi identiche, che permettono ai 25 Stati membri che facevano parte dell'ue prima di tale adesione (UE-25) di restringere la libera circolazione dei lavoratori bulgari e rumeni. Nella pratica ciò significa che ai cittadini di uno degli Stati membri dell'ue-8 e dellue-2 può essere chiesto un permesso di lavoro prima di potere esercitare un'attività lavorativa in uno degli Stati membri dell UE-15 o dell'ue-25. I paesi dell UE-8 e dellue-2 possono applicare a loro volta restrizioni reciproche ai cittadini degli Stati membri dell UE-15 o dell'ue-25 che applicano restrizioni ai loro cittadini. 27 ( 21 ) Guida Libera circolazione dei lavoratori da e verso i nuovi Stati membri: come funzionerà nella pratica?, disponibile nel seguente sito:

30 Volete lavorare in un altro Stato membro dell Unione europea? Ecco quali sono i vostri diritti 28 I lavoratori che sono oggetto di misure transitorie devono avere la priorità rispetto ai lavoratori provenienti da paesi terzi. Una volta ottenuto l accesso al mercato del lavoro, beneficiano della parità di trattamento. Inoltre, i cittadini degli Stati membri dell UE-8 e dellue-2 che lavoravano legalmente in uno degli Stati membri dell'ue-15 o dell'ue-25 alla data dell'adesione o successivamente e che sono stati ammessi nel mercato del lavoro di quello Stato per un periodo ininterrotto di dodici mesi o più hanno direttamente accesso (senza alcun permesso di lavoro) al mercato del lavoro di tale Stato membro, ma non automaticamente a quello di altri Stati membri dell UE-15 o dell'ue-25. Le disposizioni transitorie si applicano per un periodo massimo di 7 anni dopo la data d'adesione. Questo periodo è diviso in tre fasi distinte (2+3+2 anni), durante ciascuna delle quali si applicano condizioni diverse. Prima fase Durante i primi due anni seguenti all'adesione è il diritto nazionale che determina l'accesso al mercato del lavoro. Gli Stati membri che facevano parte dell'ue prima dell'adesione possono restringere l'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini dei paesi aderenti, ma possono anche decidere di liberalizzare l'accesso al proprio mercato del lavoro ed abolire l'obbligo di ottenere un permesso di lavoro. Seconda fase Gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie disposizioni nazionali per ulteriori tre anni, a condizione di informarne la Commissione entro il termine della prima fase. Essi possono però anche interrompere l'applicazione delle disposizioni nazionali in qualsiasi momento di questa fase, passando ad applicare il diritto comunitario. Terza fase Di norma si dovrebbe applicare integralmente il diritto comunitario trascorsi cinque anni dall'adesione. Se tuttavia si verificano gravi perturbazioni (o rischi in tal senso) nel mercato del lavoro, gli Stati membri possono prolungare le misure nazionali per altri due anni dopo averne avvertito la Commissione.

31 Allargamento: misure transitorie 24. Qual è la situazione per i cittadini dell'ue-8? Il periodo transitorio per i lavoratori degli Stati membri UE-8 è iniziato con l'adesione del 1 maggio 2004 e terminerà irrevocabilmente il 30 aprile 2011 ( 22 ). Durante la prima fase tre Stati membri hanno aperto i propri mercati del lavoro applicando le rispettive legislazioni nazionali ( 23 ). Con l'inizio della seconda fase, il 1 maggio 2006, quattro altri Stati membri hanno deciso di applicare pienamente la legislazione comunitaria sulla libertà di circolazione ( 24 ). Successivamente si sono uniti a loro tre ulteriori Stati membri ( 25 ) cosicché oggi, a tre anni dall'adesione, i cittadini dell'ue-8 possono liberamente lavorare in dieci Stati membri dell'ue-15 ( 26 ). 29 ( 22 ) Prima fase: 1 maggio aprile Seconda fase: 1 maggio aprile Terza fase: 1 maggio aprile ( 23 ) La Svezia e l'irlanda hanno deciso di non applicare alcuna restrizione di accesso ai propri mercati del lavoro. Anche il Regno Unito ha scelto questa strada, ma ha introdotto un regime di registrazione dei lavoratori. Tutti gli altri paesi dell'ue-15 hanno mantenuto un sistema di permessi di lavoro, in alcuni casi combinato con un sistema di quote. Malta rilascia permessi di lavoro a scopi di verifica. La Polonia, la Slovenia e l'ungheria hanno deciso di applicare restrizioni reciproche ai cittadini degli Stati membri dell'ue-15 che applicano restrizioni. Tutti gli Stati membri dell'ue-10 hanno aperto i propri mercati del lavoro ai lavoratori da altri Stati membri dell'ue-10. ( 24 ) La Finlandia, la Grecia, il Portogallo e la Spagna. ( 25 ) L'Italia dal 27 luglio 2006, i Paesi Bassi dal 1 maggio 2007, il Lussemburgo dal 1 novembre ( 26 ) Gli altri paesi hanno ridotto le restrizioni in alcuni settori/professioni o hanno semplificato le procedure (Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Austria). Solo l'ungheria mantiene misure reciproche.

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