COMUNE DI CAPOLIVERI
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- Ferdinando Costantino
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1 COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 06/09/2011Nr. Prot ATTO DI INDIRIZZO - EROGAZIONE QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ECONDARIA ALLA PARROCCHIA DI. MARIA AUNTA Nr. Progr. Data /08/2011 eduta NR. 23 L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno VENTICINQUE del mese di AGOTO alle ore 16:00 convocata con le prescritte modalità, olita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome BARBETTI RUGGERO GELI ANDREA CARDELLI LEONARDO DELLA LUCIA CLAUDIO GALEROTTI MARCELLO RIDI CARLO ALBERTO TALLINUCCI LIDO Carica INDACO VICEINDACO Presente N TOTALE Presenti: 6 TOTALE Assenti: 1 Assenti Giustificati i signori: CARDELLI LEONARDO Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il EGRETARIO COMUNALE, DOTT.A ROI ANTONELLA. In qualità di INDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2 LA GIUNTA COMUNALE Vista la richiesta prot. n 16507/2010 pervenuta in data da Don Emanuele Cavallo, parroco della parrocchia di. Maria Assunta con sede in Via oprana n 11 con la quale il parroco chiede la corresponsione del contributo previsto dall art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005, per i lavori di restauro della chiesa di an gaetano; Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n 84 del 28/2/1989 dall oggetto: L.R. 41/84: Criteri di utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria modifica delibera n 225 del 9/6/1987 ; Preso atto che il D.Lgs. n 380 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ha abrogato, fra l altro, lart. 12 della Legge n 10 del Legge Bucalossi che imponeva il vincolo sui proventi derivati dalle concessioni e sanzioni edilizie. A seguito di ciò, la normativa per la erogazione dei contributi del 9% degli OO.UU. secondaria, da erogare a soggetti diversi dal Comune (e cioè alle chiese ed altri edifici religiosi) ha subito importanti modificazioni. In particolare l obbligo della erogazione dei contributi di cui sopra derivava dalla L.R. n 41/1984, abrogata con la L.R. n 52/1999 che, all art. 19 comma 3 (modificato con L.R. n 43 del proprio per adeguarsi al D.Lgs. n 380/2001), disponeva testualmente che Il Consiglio Regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori. Contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l erogazione del contributo ; Visto che l art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005 (sostitutiva della L.R. n 52/1999) ha contenuto identico a quello dell art. 19 comma 3 della vecchia disciplina regionale, si evince che l erogazione dei contributi di cui trattasi, obbligatorio in base alla L.R. n 41/1984, è oggi facoltativo in base al comma 4 dell art. 120 della L.R. n 1/2005 in quanto la dizione i Comuni possono concedere implica una scelta politico-amministrativa di ogni singola amministrazione; Attesa la sentenza n 4082 del del TAR Toscana che ha deciso a favore del Comune di Civitella in Val di Chiana, su ricorso della Diocesi di Arezzo-Cortona-ansepolcro, che aveva negato alla Diocesi la devoluzione della quota dell 8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune negli anni 1999 e 2000, in quanto il vincolo di destinazione dei proventi edilizi di cui all art. 12 della legge n 10/1977, formalmente abrogato dall art. 136 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n 380/2001 si poneva in contrasto con l autonomia finanziaria dei Comuni riconosciuta dalla legge n 142/1990 e ribadita dal T.U. n 267/2000 (art. 3 comma 4 e 149 comma 2 ) ; Preso atto inoltre che tale sentenza riconosce che il finanziamento dell edilizia di culto è da ricomprendersi nel sistema finanziario di cui all art. 47 della legge n 222/1985 che stabilisce la somministrazione per tutte le esigenze di culto della quota dell 8 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche come risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti. Atteso che tale interpretazione è espressa anche dal parere del dirigente del settore Indirizzi per il governo del territorio della Regione Toscana, il quale con lettera prot. 124/ del 27/12/2005 valuta che la legge regionale 1/2005 ha ribadito che non esiste un obbligo inderogabile di erogare in ogni caso le somme relative agli oneri di urbanizzazione secondaria di cui all art. 120 comma 4, né di accantonare le somme relative agli esercizi finanziari precedenti. Nonché dal parere espresso dal Ministero dell Economia e delle Finanze che, con nota n del 07/10/2003, ha ritenuto che è venuto a cessare il vincolo di destinazione delle somme riscosse per il rilascio delle concessioni edilizie, dichiarando che l abrogazione dell art. 12 della Legge n 10/1977 è
3 espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell utilizzo dei proventi in questione ; Visto che la Parrocchia. Maria Assunta ha presentato in data con nota di prot. n una comunicazione di attività di edilizia libera inerente opere di manutenzione straordinaria relativa al restauro della chiesa di an Gaetano e che i lavori risultano conclusi in data ; Visto il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali, oprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno prot. 356 del , acclarato dagli uffici comunali in data con prot n 1938; Dato atto che alla richiesta di contributo da parte della Parrocchia. Maria Assunta è stata allegata la documentazione inerenti la stima dei lavori relativi all intervento; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 281 del avente ad oggetto: atto di indirizzo erogazione quota degli oneri di urbanizzazione secondaria spettante alla parrocchia. Maria Assunta per un intervento di restauro della chiesa di an Gaetano, con la quale tra l altro veniva dato mandato al Responsabile del servizio di predisporre un apposito regolamento per l assegnazione dei contributi per le Chiese ed altri edifici per servizi religiosi; Dato atto che il suddetto regolamento è stato approvato in data Dal Consiglio Comunale con la delibera n 14, legalmente esecutiva; Preso atto del fatto entro la scadenza di cui all art. 6 del citato regolamento non risultano presentate ulteriori richieste da parte di Enti religiosi in merito al contributo previsto dall art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005; Dato atto che, dalla proposta allegata alla presente delibera prodotta dall ufficio tecnico edilizia privata, si evince che l importo degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal al è stato quantificato in ,07; Attesa la volontà dell Amministrazione Comunale di concedere il contributo nella misura del 10 % degli oneri incassati, ritenendo la richiesta meritevole di accoglimento in quanto relativa ad restauro degli ambienti, ritenendo opportuno concedere un contributo pari ad ,81 alla Parrocchia. Maria Assunta; Visto il T.U. degli Enti Locali D. Lgs.vo 267 del 18/8/2000; Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1) Di esprimere atto di indirizzo per l approvazione della richiesta prot. n 16507/2010 pervenuta in data da Don Emanuele Cavallo, parroco della parrocchia di. Maria Assunta con sede in Via oprana n 11 con la quale il parroco chiede la corresponsione del contributo previsto dall art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005, per i lavori di restauro della chiesa di an Gaetano, quale unica richiesta idonea ad essere ammessa al contributo.
4 2) Di individuare la percentuale nella misura massima del 10 % relativamente alle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria nell esercizio finanziario precedente, da destinare al suddetto contributo, che comunque a seguito di quanto indicato in premessa, non può essere superiore ad ,81. 3) Di dare atto che per l Ente religioso dovrà dare comunicazione al Comune del completamento e collaudo delle opere e inviare le fatture quietanzate attestanti l avvenuto pagamento per un importo non inferiore al contributo assegnato. 4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio per l adempimento dei necessari e consequenziali adempimenti, prevedendo che: a) il 50% del contributo venga erogato con decorrenza immediata. b) il 50% del contributo venga erogato dopo l approvazione del Bilancio di Previsione ) Di trasmettere la presente deliberazione alla parrocchia di. Maria Assunta con sede in Via oprana n 11, quale Ente religioso beneficiario del suddetto contributo. 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, 4 comma, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267.
5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 184 DEL 25/08/2011 Letto, approvato e sottoscritto. IL PREIDENTE F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO Il egretario Comunale F.to DOTT.A ROI ANTONELLA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 06/09/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data 06/09/2011 IL EGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.A ROI ANTONELLA Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. Data 06/09/2011 IL EGRETARIO COMUNALE DOTT.A ROI ANTONELLA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LG. n 267/2000 art. 134, il giorno dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.LG. 267/2000) sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.LG. 267/2000) Data IL EGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.A ROI ANTONELLA
6 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 184 DEL 25/08/2011 IL REPONABILE DEL ERVIZIO Vista la richiesta prot. n 16507/2010 pervenuta in data da Don Emanuele Cavallo, parroco della parrocchia di. Maria Assunta con sede in Via oprana n 11 con la quale il parroco chiede la corresponsione del contributo previsto dall art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005, per i lavori di restauro della chiesa di an gaetano; Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n 84 del 28/2/1989 dall oggetto: L.R. 41/84: Criteri di utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria modifica delibera n 225 del 9/6/1987 ; Preso atto che il D.Lgs. n 380 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ha abrogato, fra l altro, lart. 12 della Legge n 10 del Legge Bucalossi che imponeva il vincolo sui proventi derivati dalle concessioni e sanzioni edilizie. A seguito di ciò, la normativa per la erogazione dei contributi del 9% degli OO.UU. secondaria, da erogare a soggetti diversi dal Comune (e cioè alle chiese ed altri edifici religiosi) ha subito importanti modificazioni. In particolare l obbligo della erogazione dei contributi di cui sopra derivava dalla L.R. n 41/1984, abrogata con la L.R. n 52/1999 che, all art. 19 comma 3 (modificato con L.R. n 43 del proprio per adeguarsi al D.Lgs. n 380/2001), disponeva testualmente che Il Consiglio Regionale individua con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori.contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l erogazione del contributo ; Visto che l art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005 (sostitutiva della L.R. n 52/1999) ha contenuto identico a quello dell art. 19 comma 3 della vecchia disciplina regionale, si evince che l erogazione dei contributi di cui trattasi, obbligatorio in base alla L.R. n 41/1984, è oggi facoltativo in base al comma 4 dell art. 120 della L.R. n 1/2005 in quanto la dizione i Comuni possono concedere implica una scelta politicoamministrativa di ogni singola amministrazione; Attesa la sentenza n 4082 del del TAR Toscana che ha deciso a favore del Comune di Civitella in Val di Chiana, su ricorso della Diocesi di Arezzo-Cortona-ansepolcro, che aveva negato alla Diocesi la devoluzione della quota dell 8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune negli anni 1999 e 2000, in quanto il vincolo di destinazione dei proventi edilizi di cui all art. 12 della legge n 10/1977, formalmente abrogato dall art. 136 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n 380/2001 si poneva in contrasto con l autonomia finanziaria dei Comuni riconosciuta dalla legge n 142/1990 e ribadita dal T.U. n 267/2000 (art. 3 comma 4 e 149 comma 2 ) ; Preso atto inoltre che tale sentenza riconosce che il finanziamento dell edilizia di culto è da ricomprendersi nel sistema finanziario di cui all art. 47 della legge n 222/1985 che stabilisce la somministrazione per tutte le esigenze di culto della quota dell 8 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche come risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti. Atteso che tale interpretazione è espressa anche dal parere del dirigente del settore Indirizzi per il governo del territorio della Regione Toscana, il quale con lettera prot. 124/ del 27/12/2005 valuta che la legge regionale 1/2005 ha ribadito che non esiste un obbligo inderogabile di erogare in ogni caso le somme relative agli oneri di urbanizzazione secondaria di cui all art. 120 comma 4, né di accantonare le somme relative agli esercizi finanziari precedenti. Nonché dal parere espresso dal Ministero dell Economia e delle Finanze che, con nota n del 07/10/2003, ha ritenuto che è venuto a cessare il vincolo di destinazione delle somme riscosse per il rilascio delle concessioni edilizie, dichiarando che l abrogazione dell art. 12 della Legge n 10/1977 è espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell utilizzo dei proventi in questione ; Visto che la Parrocchia. Maria Assunta ha presentato in data con nota di prot. n una comunicazione di attività di edilizia libera inerente opere di manutenzione straordinaria relativa al restauro della chiesa di an Gaetano e che i lavori risultano conclusi in data ;
7 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 184 DEL 25/08/2011 Visto il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali, oprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno prot. 356 del , acclarato dagli uffici comunali in data con prot n 1938; Dato atto che alla richiesta di contributo da parte della Parrocchia. Maria Assunta è stata allegata la documentazione inerente la stima dei lavori relativi all intervento; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 281 del avente ad oggetto: atto di indirizzo erogazione quota degli oneri di urbanizzazione secondaria spettante alla parrocchia. Maria Assunta per un intervento di restauro della chiesa di an Gaetano, con la quale tra l altro veniva dato mandato al Responsabile del servizio di predisporre un apposito regolamento per l assegnazione dei contributi per le Chiese ed altri edifici per servizi religiosi; Dato atto che il suddetto regolamento è stato approvato in data Dal Consiglio Comunale con la delibera n 14, legalmente esecutiva; Preso atto del fatto entro la scadenza di cui all art. 6 del citato regolamento non risultano presentate ulteriori richieste da parte di Enti religiosi in merito al contributo previsto dall art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005; Dato atto che, come da richiesta prot. n 6249/2011 del inoltrata al Responsabile del servizio ragioneria inerente la quantificazione degli oneri urbanizzazione secondaria riscossi nell anno precedente, a seguito di attestazione dello tesso Responsabile risultano riscossi ,07; Rilevato pertanto che l importo da destinare alle Chiese ed altri edifici religiosi nella percentuale massima del 10%, ai sensi dell art. 2 del regolamento ammonterebbe ad ,81; Accertata la regolarità e la completezza della proposta di ammissione al contributo pervenuta; Visto il T.U. degli Enti Locali D. Lgs.vo 267 del 18/8/2000; PROPONE 1) di approvare la richiesta prot. n 16507/2010 pervenuta in data da Don Emanuele Cavallo, parroco della parrocchia di. Maria Assunta con sede in Via oprana n 11 con la quale il parroco chiede la corresponsione del contributo previsto dall art. 120 comma 4 della L.R. n 1/2005, per i lavori di restauro della chiesa di an gaetano, quale unica richiesta idonea ad essere ammessa al contributo; 2) di individuare la percentuale nella misura massima del 10 % relativamente alle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria nell esercizio finanziario precedente, da destinare al suddetto contributo, che comunque a seguito di quanto indicato in premessa, non può essere superiore ad ,81; 3) Di dare atto che per l erogazione del suddetto contributo l Ente religioso dovrà dare comunicazione al Comune del completamento e collaudo delle opere e inviare le fatture quietanzate attestanti l avvenuto pagamento per un importo non inferiore al contributo assegnato; 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, 4 comma, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267; IL REPONABILE DEL ERVIZIO Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo
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