REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 Comune di MONSERRATO Comunu de PAULI 8 Settore: verde pubblico, arredo urbano; servizi cimiteriali; ecologia e ambiente REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del

2 TITOLO 1 CAPO 1. DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1. Oggetto. Articolo 2. Competenze. Articolo 3. Responsabilità. Articolo 4. Servizi gratuiti e onerosi. Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico. CAPO 2. DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO. Articolo 6. Deposito di osservazione ed obitorio. CAPO 3. FERETRI. Articolo 7. Deposito del cadavere nel feretro. Articolo 8. Verifica e chiusura feretri. Articolo 9. Feretri in caso di inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto. Articolo 10. Contributo per l acquisto del feretro. Articolo 11. Piastrina di riconoscimento. CAPO 4. TRASPORTI FUNEBRI. Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso. Articolo 13. Trasporti funebri. Articolo 14. Trasporti a carico del Comune. Articolo 15. Orario dei trasporti. Articolo 16. Norme generali per i trasporti. Articolo 17. Riti religiosi e civili. Articolo 18. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività. Articolo 19. Trasferimento di salme prima del funerale. Articolo 20. Trasporto di cadavere. Articolo 21. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione. Articolo 22. Trasporti all estero o dall estero. Articolo 23. Trasporti di resti ossei, resti mortali e ceneri. Articolo 24. Trasporto prodotti abortivi destinati al cimitero. Articolo 25. Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio. 2

3 TITOLO 2. CAPO 1. CIMITERI Articolo 26. Elenco Cimiteri. Articolo 27. Disposizioni generali. Vigilanza. Articolo 28. Reparti speciali nel Cimitero. Articolo 29. Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali. CAPO 2. DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. Articolo 30. Disposizioni generali. Articolo 31. Piano Regolatore Generale. CAPO 3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI Articolo 32. Inumazione. Articolo 33. Tumulazione. Articolo 34. Deposito provvisorio. CAPO 4. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 35. Esumazioni ordinarie. Articolo 36. Esumazioni straordinarie. Articolo 37. Estumulazioni ordinarie. Articolo 38. Estumulazioni straordinarie. Articolo 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento. Articolo 40. Esecuzione operazioni. Articolo 41. Oggetti da recuperare. Articolo 42. Disponibilità dei materiali. CAPO 5. TRASLAZIONI Articolo 43. Traslazioni. CAPO 6. CREMAZIONE Articolo 44. Cremazione. Articolo 45. Autorizzazione alla cremazione di cadavere. Articolo 46. Autorizzazione alla cremazione dei resti ossei e mortali. Articolo 47. Urna cineraria. 3

4 Articolo 48. Conservazione dell urna cineraria. Articolo 49. Affidamento dell urna cineraria. Articolo 50. Rinuncia all affidamento dell urna cineraria. Articolo 51. Registro affidamenti urne cinerarie. Articolo 52. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere. Articolo 53. Dispersione ceneri. CAPO 7. REGOLE D ORNATE. Articolo 54. Lastre di finitura. Articolo 55. Cippi. Articolo 56. Monumenti di famiglia. Articolo 57. Arredi. CAPO 8. POLIZIA DEI CIMITERI. Articolo 58. Orario. Articolo 59. Disciplina d ingresso. Articolo 60. Divieti speciali. Articolo 61. Riti funebri. Articolo 62. Fiori e piante ornamentali. Articolo 63. Materiali ornamentali. 4

5 TITOLO 3. CAPO 1. CONCESSIONI. Articolo 64. Le concessioni. Articolo 65. Il concessionario. Articolo 66. Durata delle concessioni. Articolo 67. Tombe di famiglia. Articolo 68. Manutenzione. CAPO 2. RINUNCIA, DECADENZA, ESTINZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE. Articolo 69. Rinuncia. Articolo 70. Decadenza. Articolo 71. Estinzione. Articolo 72. Revoca. 5

6 CAPO 1. IMPRESE E LAVORI PRIVATI. TITOLO 4. Articolo 73. Accesso al cimitero. Articolo 74. Ampliamenti tombe di famiglia di proprietà dei privati. Articolo 75. Responsabilità. Deposito cauzionale. Articolo 76. Recinzione aree. Materiale di scavo. Articolo 77. Introduzione e deposito di materiali. Articolo 78. Orario di lavoro. Articolo 79. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti. Articolo 80. Vigilanza. CAPO 2. PERSONALE DEL CIMITERO. Articolo 81. Obblighi e divieti per il personale del cimitero. CAPO 3. IMPRESE FUNEBRI. Articolo 82. Funzioni. Licenza. Articolo 83. Divieti. 6

7 TITOLO 5. CAPO 1. DISPOSIZIONI VARIE. Articolo 84. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali. Articolo 85. Scadenzario delle concessioni. CAPO 2. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI. Articolo 86. Abrogazioni. Articolo 87. Entrata in vigore. 7

8 TITOLO I CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Oggetto. 1. Il presente regolamento è adottato in conformità con le norme vigenti ed in particolare con il D.P.R. n. 285 del e s.m.i. (Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale), con il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n del e s.m.i., L. n. 130 del e la L. R. n. 4 del , che disciplinano, ai sensi dell art. 7 della Legge n. 267 del , il Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale Comunale. In particolare: a) l organizzazione dei Servizi Cimiteriali; b) le operazioni cimiteriali; c) le concessioni; d) la custodia del cimitero; e) le regole d ornato; f) gli arredi funerari; g) l attività delle ditte esterne e delle agenzie funebri; h) i trasporti; i) le tariffe dei servizi offerti; j) tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei defunti. 2. Le disposizioni di cui al presente testo integrano, sostituiscono o abrogano le disposizioni contenute in provvedimenti normativi, deliberativi, in circolari ed ordini di servizio e ordinanze, fino ad ora applicate, riguardanti il servizio cimiteriale. 3. I termini contenuti nel presente Regolamento hanno il seguente significato: 8

9 1) la dichiarazione di morte: è quella che deve essere resa, da un congiunto (persona legata al defunto da un vincolo di matrimonio, parentela o affinità), convivente oppure, in mancanza, da persona che sia comunque informata del decesso, in forma orale se avviene in abitazione, istituzioni private e simili e sulla pubblica via, all Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore, a decorrere dal momento della morte e in forma scritta dal medico se avviene in ospedale o strutture assimilate. 2) la denuncia della causa della morte: è quella che compete al medico curante, a meno che la morte non sia avvenuta senza assistenza medica, in questo caso compete al medico necroscopo. Deve essere presentata all Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dall accertamento della morte. 3) l accertamento di morte: è l operazione attraverso cui il medico necroscopo procede all accertamento della effettività della morte. Resta estranea alle sue funzioni ogni valutazione della causa di morte. Deve essere compiuta non prima delle 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore. 4) il periodo di osservazione: è il lasso temporale che intercorre tra la morte e la possibilità di sottoporre la salma a determinati trattamenti ed ha la funzione di permettere il manifestarsi di quei fenomeni che consentano di accertare l effettività del decesso. Normalmente si svolge per una durata di 24 ore decorrenti dal momento della morte, elevato al doppio (48 ore), in caso di morte improvvisa e sussistenza di dubbi di morte apparente. 5) l autorizzazione al seppellimento, all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione: è l atto che viene rilasciato dall Ufficiale dello Stato Civile una volta che ha in mano il certificato necroscopico e in tutti i casi dopo 24 ore dalla morte. 6) la visita necroscopica: è l operazione attraverso cui il medico necroscopo procede all accertamento della effettività della morte, ai fini di consentire all Ufficiale dello Sato Civile di rilasciare l autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione. Non va compiuta non prima delle 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore. 7) il deposito di osservazione: è il locale che ogni comune deve avere a disposizione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: 7.1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per 9

10 il prescritto periodo di osservazione; 7.2. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico; 7.3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. 8) l obitorio: è il locale che ogni comune deve avere a disposizione per l assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: 8.1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica; 8.2. deposito per un periodo indefinito delle salme a disposizione dell Autorità Giudiziaria per autopsie e trattamento igienico-conservativo; 8.3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di salme portatrici di radioattivita; 8.4. deposito, per un periodo limitato del feretro, motivato da esigenze straordinarie. 9) la salma: è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell accertamento di morte. 10) il cadavere: è la salma una volta che sia stato eseguito l accertamento di morte. 11) il feretro: è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità di materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre. 12) i resti ossei: sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione dei cadaveri, raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie. 13) i resti mortali: sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dalla incompleta mineralizzazione di un cadavere (mummificazione, saponificazione e corificazione) decorso il periodo ordinario di inumazione o tumulazione, pari rispettivamente ad almeno 10 e 20 anni: mummificazione: è il processo che si verifica quando il cadavere va incontro ad una rapida ed intensa perdita di liquidi, cosa che determina che i tessuti vengano fissati per disidratazione. Il colorito è brunastro, la pelle assume la consistenza del cuoio vecchio o pergamenaceo e diviene aderente alle ossa, i caratteri fisiognomici della persona sono conservati; saponificazione: è il processo trasformativo che si verifica nel cadavere sommerso in acqua o inumato in un terreno con elevato grado di umidità. 10

11 I normali fenomeni putrefattivi sono notevolmente ostacolati, mentre attorno al cadavere va progressivamente formandosi una sorta di involucro bianco-grigiastro, costituito da una sostanza neoformata, denominata adipocera (sapone di calci insolubile); corificazione: è il processo trasformativo che si osserva con grande frequenza in cadaveri rinchiusi in casse foderate con metalli pesanti, in particolare con lo zinco. La cute assume una caratteristica consistenza, simile a quella del cuoio di concia recente ed, a differenza della cute mummificata, è relativamente morbida, integra ed elastica. 14) i prodotti abortivi o del concepimento: sono quelli di presunta età gestazionale fino alla 28 settimana completa. 15) i feti: sono quelli che hanno presumibilmente compiuto un età gestazionale di 28 settimane e non sono stati dichiarati nati morti all Ufficiale di Stato Civile. 16) i nati morti: sono quelli che hanno presumibilmente compiuto un età gestazionale di almeno 28 settimane e sono stati dichiarati nati morti all Ufficiale di Stato Civile. 17) la tanotoprassi: è il trattamento finalizzato alla conservazione, limitata nel tempo, dei cadaveri, attraverso l introduzione di formalina o suoi derivati con soluzioni più o meno concentrate o diluite. 18) l inumazione: è la sepoltura in terra del feretro, delle cassette di resti ossei e delle urne cinerarie. 19) la tumulazione: è la sepoltura del feretro, delle cassette di resti ossei e delle urne cinerarie in opere murarie, quali i loculi, le tombe di famiglia e le nicchie. 20) Il tumulo: è il termine generico che indica la tomba o la sepoltura. 21) l esumazione: è il recupero dei resti ossei da terra: ordinaria: alla scadenza della concessione per la riduzione in resti o per la cremazione; straordinaria: prima della scadenza della concessione per il trasporto in un altro loculo all interno del cimitero o in un altro cimitero, per la cremazione e su ordine dell Autorità Giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia. 11

12 22) l estumulazione: è l operazione di estrazione del feretro dal loculo: ordinaria: alla scadenza della concessione per la riduzione in resti o per la cremazione; straordinaria: prima della scadenza della concessione per il trasporto in un altro loculo all interno del cimitero o in un altro cimitero, per la cremazione e su ordine dell Autorità Giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia. 23) la traslazione: è il trasferimento: di un feretro da un loculo ad un altro loculo all interno del cimitero o ad un altro cimitero; di una cassetta di resti ossei da una nicchia ad un'altra nicchia o ad un loculo, all interno del cimitero o ad un altro cimitero; di un urna cineraria da una nicchia ad un'altra nicchia o ad un loculo, all interno del cimitero o ad un altro cimitero o a domicilio per la conservazione. 24) la nicchia per resti ossei: è il manufatto destinato ad accogliere le cassettine contenenti i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie. 25) la nicchia per ceneri: è il manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti dalle cremazioni. 26) l ossario comune: è il luogo destinato alla raccolta dei resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione. 27) il cinerario comune: è il luogo destinato alla raccolta delle ceneri provenienti dalla cremazione per le quali gli aventi diritto non hanno chiesto diversa destinazione. 28) il rito funebre: è la cerimonia religiosa o civile da eseguirsi nei luoghi a ciò adibiti. 29) il funerale: è tutto ciò che viene eseguito dal momento della partenza dal luogo di osservazione al Cimitero. 30) la parentela: è il rapporto/vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Si computa per gradi e per linee. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto (6 ) grado: 12

13 30.1. gradi: si computano calcolando le generazioni, ma escludendo il capostipite; linea retta: le persone discendono l una dall altra (es: genitori e figli, nonni e nipoti; linea collaterale: le persone non discendono l una dall altra pur avendo lo stesso capostipite (es: fratelli, zii e nipoti, cugini); linea ascendente: si segue la linea verso il genitore o progenitore o, comunque, verso il capostipite; linea discendente: si segue la linea dal capostipite alle generazioni seguenti. 31) l affinità: è il rapporto/vincolo tra il coniuge e i parenti dell altro coniuge. 32) la famiglia: è composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, fino al 6 grado. Articolo 2. Competenze. 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative. 3. Ove il servizio venga gestito in economia (gestione diretta), le funzioni di Polizia Mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriale sono riservate al personale autorizzato. 4. E facoltà dell Amministrazione Comunale affidare le funzioni o parti di esse di cui al comma precedente in concessione (gestione indiretta) secondo le norme e le procedure stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali. 5. Qualora il Comune gestisca il Cimitero con una delle forme di gestione previste dalla normativa vigente, laddove, nel presente Regolamento, si faccia riferimento al Comune, deve intendersi il soggetto gestore, senza che sia necessaria una revisione del Regolamento stesso, salve le funzioni spettanti specificatamente al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale. 13

14 Articolo 3. Responsabilità. 1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, declina ogni responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. 2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. 3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri. Articolo 4. Servizi gratuiti e onerosi. 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare: a) il servizio di osservazione delle salme presso il deposito di osservazione (art. 6 del presente Regolamento) di persone decedute; - in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; - in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; - di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento; b) il servizio obitoriale (art. 6 del presente Regolamento): - con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; - deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell Autorità Giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento 14

15 igienico-conservativo; - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienicoconservativo di cadaveri portatori di radioattività; c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, su richiesta della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) fino al locale identificato come deposito di osservazione o l obitorio comunale (art. 6 del presente Regolamento). Qualora la pubblica autorità disponga per l avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto è a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto; d) le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie; e) la deposizione delle ossa nell'ossario comune; f) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune; g) l inumazione, la tumulazione, la cremazione, il trasporto di persona e il feretro (art. 10): - indigente, situazione appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio Cimiteriale; - appartenente a famiglia indigente e/o bisognosa, situazione appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio Cimiteriale; - per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, la cui situazione di indigenza sia appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Qualora il Responsabile dei Servizi Sociali verificasse e relazionasse al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che i familiari non si trovino in stato di indigenza, quest ultimo provvede ad autorizzare, comunque la sepoltura e ad inviare la comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per il recupero delle somme dovute. 15

16 Il Responsabile dei Servizi Sociali ha il dovere di verificare con cadenza semestrale, nell arco dei 24 (ventiquattro) mesi successivi al decesso, la persistenza dello stato di indigenza dei familiari e/o eredi di beni o legatari. - non sia stata riscontrata da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, con l ausilio del Servizio Anagrafico, l esistenza in vita di familiari e/o eredi di beni o legatari; - non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa; h) la conseguente assegnazione di un posto nel campo comune o di un loculo o nicchia di SERIE, per i cadaveri o le ceneri di persone ricadenti nelle casistiche di cui al punto g), comprensivo di cippo nel primo caso o di lastra di finitura nel secondo e terzo ed i relativi arredi (nome e cognome, data di nascita e decesso, vaso e foto), secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Tutti gli altri servizi sono onerosi secondo le tariffe stabilite dalla disciplina generale determinata dal presente Regolamento e modificate, quando necessario dalla Giunta Comunale ed aggiornate periodicamente (secondo ISTAT) dall Ufficio Comunale. Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico. 1. Presso l ufficio del Cimitero e presso l ufficio Comunale Cimiteriale è tenuto su supporto cartaceo il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, al fine di poter fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2. In un archivio informatico sono inseriti i nominativi ed i relativi dati inerenti i defunti e le concessioni, da tenersi congiuntamente all archivio cartaceo di cui al comma precedente. 3. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nella struttura del Cimitero Comunale e nell ufficio Comunale Cimiteriale: a) copia del regolamento di polizia mortuaria nazionale D.P.R. n 285/90 e s.m.i.; b) copia del presente regolamento; c) l elenco delle concessioni in scadenza nell anno in corso; d) le tariffe cimiteriali; 16

17 e) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali; f) l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza (art. 70) e/o di revoca (art. 72) della concessione; g) il calendario delle turnazioni delle Agenzie Funebri di cui al Capo 4 art. 14 del presente Regolamento; h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e sm.i.. CAPO 2 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO. Articolo 6. Deposito di osservazione ed obitorio. 1. Nel Cimitero è destinato un apposito locale per il deposito temporaneo delle salme, dei cadaveri, dei resti e delle ceneri in attesa di tumulazione, inumazione o cremazione. 2. Il deposito di osservazione e l obitorio sono attualmente individuati presso la struttura del Policlinico di Monserrato, secondo la Convenzione stipulata con lo stesso. 3. La Convenzione con il Policlinico, ha durata quinquennale, a decorrere dal , ed è rinnovabile. 4. Nel deposito temporaneo e di osservazione e/o nell obitorio possono essere ricevute, a seconda dei casi le salme, i cadaveri, i resti e le ceneri elencate nel successivo art. 29 del presente Regolamento. 17

18 CAPO 3 - FERETRI Articolo 7. Deposizione del cadavere nel feretro. 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi art. 8 e 9 del presente Regolamento. 2. In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere. Mentre madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro. 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l Autorità Sanitaria impartirà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Articolo 8. Verifica e chiusura feretri. 1. Il feretro deve essere adatto al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto. 2. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dal D.P.R.. 285/90 e s.m.i. è certificato da personale, dell Unita Sanitaria Locale del luogo di partenza, a ciò delegato. 3. La chiusura del feretro è fatta da personale incaricato il quale a garanzia della integrità dello stesso e del suo contenuto deve apporre un sigillo. 4. E cura del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, del cimitero di arrivo, verificare l integrità del sigillo. 18

19 Articolo 9. Feretri in caso di inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto. 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative prescrizioni determinate dal D.P.R. 285/90 e s.m.i.. 2. Se, un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altra sepoltura del cimitero o in altro comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte dell Autorità Sanitaria, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco o altro materiale autorizzato dal Ministero della Sanità, di caratteristiche e spessore idoneo. 3. Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere allegata la certificazione della verifica del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, salvo che ciò non risulti certificato da apposito processo verbale a corredo dei documenti autorizzanti il trasporto; se nel trasferimento è stato impiegato internamente il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 4. Nell inumazione l impiego di feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità. 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, in posizione ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. 6. E consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare e neutralizzare i gas della putrefazione. 7. Nel caso in cui il Regolamento di cui al D.P.R. 285/90 e s.m.i. dovesse venire modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente Regolamento si intende conformemente modificato, in attesa di successiva modifica formale del Regolamento stesso. 19

20 Articolo 10. Contributo per l acquisto del feretro. 1. Il Comune, eroga un contributo, stabilito nella tabella delle tariffe, per l acquisto del feretro di cui all art. 9 del presente Regolamento e per il relativo trasporto (vedi art. 4, comma 1, punto g), per i cadaveri di persone: a) indigenti; b) appartenenti a famiglie indigenti e/o bisognose; c) per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, tale contributo è soggetto a recupero da parte dei Servizi Finanziari, a meno che gli stessi familiari non si trovino in stato di indigenza, secondo la procedura di cui all art. 4, lettera g) terzo punto; d) per le quali non sia stata riscontrata l esistenza in vita di familiari e/o eredi di beni o legatari. 2. Lo stato d indigenza e/o di bisogno e disinteresse è accertato e dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base delle informazioni acquisite e in suo possesso relative alla situazione socio-economica degli interessati. 3. La verifica dell inesistenza in vita di familiari, e/o eredi di beni o legatari viene effettuata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con l ausilio del Servizio Anagrafico. 4. Il Responsabile dei Servizi Sociali ha il dovere di verificare con cadenza semestrale, nell arco dei 24 (ventiquattro) mesi successivi al decesso, la persistenza dello stato di indigenza dei familiari e/o eredi di beni o legatari. Articolo 11. Piastrina di riconoscimento. 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere obbligatoriamente applicata una targhetta metallica inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile: il nome ed il cognome, data di nascita e di decesso del defunto. 2. La piastrina del feretro di un cadavere sconosciuto contiene la sola indicazione della data di morte, ed eventualmente altri dati certi. 20

21 CAPO 4 - TRASPORTI FUNEBRI. Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso. 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. Articolo 13. Trasporti funebri. 1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti, con i mezzi di cui all art. 20 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. 2. Al servizio di trasporto funebre provvedono le ditte esercenti servizi di onoranze pubbliche scelte e pagate direttamente dai familiari del defunto sia per il trasporto all interno del territorio Comunale che per quello ad altro Comune. Le ditte esercenti il servizio di onoranze funebri devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per legge. Articolo 14. Trasporti a carico del Comune. 1. I trasporti funebri a carico del Comune vengono eseguiti in occasione: a) di recupero di salme di cui all art. 4), comma 1, punto c) del presente Regolamento; b) di salme di cui all art. 4, comma 1, punto g) del presente Regolamento. 2. Tali trasporti funebri verranno eseguiti prioritariamente dalle Imprese Funebri che presenteranno formale richiesta, entro il termine e con le modalità indicate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. 3. Il servizio sopradetto verrà svolto secondo un calendario di turnazione, con durata non inferiore a mesi ventiquattro (24), prestabilito dal Responsabile del Servizio Cimiteriale mediante chiamata diretta al numero di reperibilità che dovrà essere messo a disposizione da ciascuna Impresa Funebre partecipante. 4. Il calendario di turnazione non potrà subire alcuna variazione, salvo eventuale ritiro della disponibilità delle Imprese interessate, da comunicare tempestivamente e comunque almeno sette (7) giorni prima dell inizio del proprio turno, ovvero per causa di forza 21

22 maggiore; in questi casi il turno di servizio dovrà essere espletato dall Impresa che segue, secondo l ordine prestabilito, anche per porzione di periodo. Il Calendario di turnazione sarà pubblicato nell Albo Comunale per almeno trenta (30) giorni naturali e consecutivi ed esposto nell Albo Cimiteriale per tutto il periodo di validità. 5. Per i turni di recupero le Imprese Funebri autorizzate dovranno utilizzare casse metalliche idonee, di loro proprietà. 6. Le Imprese Funebri autorizzate a svolgere tale attività, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 285/90 e s.m.i.. 7. Le imprese Funebri si impegnano a ricevere le richieste dei recuperi, da parte della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), nell arco dell intera giornata, nel rispetto del calendario di turnazione. 8. Eventuali cambiamenti di numeri telefonici e dei recapiti di riferimento dovranno essere immediatamente comunicati al preposto ufficio cimiteriale, da parte delle Imprese Funebri interessate. La responsabilità per mancata comunicazione della variazione e l eventuale mancata reperibilità conseguente ricadrà esclusivamente sull Impresa inadempiente. 9. Il compenso per ogni recupero viene stabilito secondo tariffa corrente ed è comprensivo di ogni e qualsiasi onere diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso. 10. Nel caso in cui la Pubblica Autorità disponga per il trasporto del cadavere a locali diversi da quello/i individuato/i dal Comune, l onere sarà a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto. 11. Le Imprese funebri assumono piena responsabilità, dipendente sia dal ritardo, sia per eventuali infortuni e rischi, sia per smarrimento e furto di oggetti e per quant altro, mantenendo indenne il Comune, anche rispetto ad eventuali responsabilità civili e penali. 12. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, le Imprese sono obbligate ad espletare il servizio di trasporto in ogni caso, anche nell ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. n. 146 del e s.m.i. 13. In caso di mancato rispetto di quanto sopra detto, opportunamente accertato, l Impresa verrà automaticamente cancellata dal calendario di turnazione. 22

23 14. Le Imprese funebri devono obbligatoriamente presentare una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione del servizio affidato e presentare una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potrebbero verificarsi durante l esecuzione del servizio stesso. Articolo 15. Orario dei trasporti. 1. I trasporti funebri sono effettuati all interno di orari fissi, stabiliti con Ordinanza dal Sindaco. Articolo 16. Norme generali per i trasporti. 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge e di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento. 2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, ma in località che, col mezzo prescelto, sia raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito dopo le 48 ore dal momento del decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all art. 32 del D.P.R. 285/90, a meno che non sia stata imbalsamata o sottoposta a trattamenti di tanatoprassi. 3. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, una volta giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero. 4. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra al Responsabile del Servizio Cimiteriale. 5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore. 6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con lo stesso carro funebre. 23

24 Articolo 17. Riti religiosi e civili. 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. Il feretro può sostare in chiesa o in luogo di culto per il tempo necessario all ordinaria cerimonia. 3. Nell interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti. Articolo 18. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività. 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale detta le opportune istruzioni affinchè la salma sia trasportata al deposito di osservazione, di cui all art. 6 del presente Regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l inumazione, la tumulazione o la cremazione. 3. E consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme e i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Articolo 19. Trasferimento di salme prima del funerale. 1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso il periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche 24

25 di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/90. Il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di riposo, istituto, albergo, etc., l Ufficiale dello Stato Civile, a richiesta dei familiari, può autorizzare l inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell ora fissata. 3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile dello Stato Civile, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale può autorizzare, il trasporto dai luoghi sopradetti all interno dell abitazione o, in casi eccezionali, ai luoghi di speciali onoranze. 4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa. 5. I trasferimenti di salme o cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. 6. Sono eseguiti con mezzi propri dell Azienda Sanitaria Locale ed a carico della medesima i trasporti di feti, prodotti del concepimento, resti anatomici riconoscibili ed altri prodotti indicati negli allegati al Decreto Ministeriale della Sanità 25 maggio 1989, quando siano destinati al seppellimento in cimitero, ferma restando l Autorizzazione di cui all art. 6 del D.P.R. 285/90. Articolo 20. Trasporto del feretro. 1. Il trasporto del feretro comprende: a) il prelievo dal luogo del decesso (abitazione, ente ospedaliero, casa di riposo, etc.) o dal deposito di osservazione o dall obitorio; b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve o secondo consuetudine. 25

26 3. L autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Responsabile dello Stato Civile, del Comune dove è avvenuto il decesso, ad eccezione dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all incaricato del trasporto e al Comune di decesso. 4. Nei casi di trasporti funebri diversi da quelli contemplati nell Ordinanza Sindacale di cui all art. 12 del presente Regolamento (orari, modalità e percorsi diversi) il Responsabile dello Stato Civile dovrà informare il Responsabile del Servizio Cimiteriale che a sua volta provvederà a predisporre un apposita Ordinanza Sindacale. 5. Nel caso in cui il trasporto funebre preveda un corteo (composto da persone e/o vetture) l avente titolo, suo delegato o titolare dell attività funebre dovrà chiedere un apposita autorizzazione al Comandante della Polizia Locale, almeno 10 (dieci) ore prima del corteo, in quanto dovrà emanare un ordinanza per la regolamentazione del traffico. 6. Se lungo il tragitto del corteo è previsto il passaggio di autobus di linea, il Comandante della Polizia Locale dovrà sentire il Responsabile dell Azienda di trasporto interessata al fine di concordare eventuali percorsi alternativi. 7. Il corteo dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. 8. In tutti gli altri casi è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, regolarmente autorizzato. Articolo 21. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione. 1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile, del comune di partenza, a seguito di domanda degli aventi diritto. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento o alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura non è necessaria la suddetta autorizzazione. 3. All autorizzazione al seppellimento o alla cremazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. o di personale 26

27 tecnico da lui delegato, relativo alla verifica del feretro di cui all art. 8 del presente Regolamento. 4. Dell Autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni attraversati, quando in essi siano tributate onoranze. 5. I cadaveri provenienti da un altro Comune devono, di norma, qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9 del presente Regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro, ove presente. 6. In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta nel luogo di rito funebre, limitata alla celebrazione del rito stesso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati. 7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito funebre, la prosecuzione del servizio all interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall art. 16 del presente Regolamento, salvo quando non sia esplicitamente e preventivamente richiesta apposita autorizzazione. 8. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e per il definitivo deposito delle ceneri sono autorizzati con unico atto dal Responsabile dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso. Articolo 22. Trasporti all estero o dall estero. 1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con Regio Decreto del 1 luglio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui art. 27 e nel secondo caso quelle di cui agli art. 28 e 29 del D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del D.P.R. 285/90. 27

28 Articolo 23. Trasporto di resti ossei, resti mortali e ceneri. 1. Il trasporto, sia nel Comune, sia fuori Comune di resti ossei, di resti mortali e di ceneri è autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile, previa attestazione del Servizio Cimiteriale. 2. Se il trasporto è da o per uno Stato estero, al Responsabile dello Stato Civile si sostituisce l Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/ Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di resti ossei e mortali e di ceneri. 4. Non è necessario l impiego di mezzi di trasporto su strada dei quali sia riconosciuta l idoneità sanitaria dell Azienda Sanitaria Locale. 5. I resti ossei devono essere raccolti in idonea cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo. 6. I resti mortali devono essere raccolti in idonei contenitori, tali da evitare perdite di liquidi in presenza di parti molli e ridurre la sgradevole percezione olfattiva dell odore causata dal resto mortale stesso. 7. Le ceneri devono essere raccolte in idonee urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche dell art. 47 del presente Regolamento. 8. Sia le cassette resti, le urne cinerarie che i contenitori per i resti mortali devono essere necessariamente dotati di targhetta identificativa recante il nome e cognome del defunto, data di nascita e decesso o se sconosciuti, l indicazione del luogo e la data di rinvenimento. Articolo 24. Trasporto prodotti abortivi destinati al Cimitero. 1. Il trasporto dei prodotti abortivi destinati al Cimitero è autorizzato dalla competente Azienda Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso a cui va allegato il permesso di seppellimento rilasciato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale 28

29 Articolo 25. Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio. 1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento Comunale, devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi, nonché idonea fognatura per lo smaltimento delle acque. 2. L idoneità dei locali adibiti a rimessa e delle relative attrezzature deve essere accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale dopo che anche l Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi hanno verificato l osservanza delle disposizioni di loro competenza. 29

30 TITOLO 2 CAPO 1 - CIMITERI Articolo 26. Elenco Cimiteri. 1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale sito in via Giulio Cesare. 2. Nel caso in cui, in futuro, il Comune intenda destinare anche un'altra area per l impianto di un nuovo cimitero ciò non determina la modifica del presente Regolamento, la cui applicazione sarà automatica anche per la nuova area. Articolo 27. Disposizioni generali. Vigilanza. 1. E vietato il seppellimento di cadaveri, di resti mortali, di resti ossei e di ceneri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/ La vigilanza e l ordine spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell A.S.L. 3. Alla gestione, alla manutenzione, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime. 4. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. controlla il funzionamento del Cimitero e propone eventualmente al Responsabile del Servizio Cimiteriale i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Articolo 28. Reparti speciali nel Cimitero. 1. All interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dall Amministrazione Comunale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico nel rispetto dell identità religiosa e culturale. 30

31 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, nell ipotesi che costituiscano un oggettivo costo aggiuntivo per l Ente, sono a totale ed integrale carico delle comunità richiedenti. 3. Le parti anatomiche, secondo il Decreto del Ministro della Sanità e dell Ambiente del 25 maggio 1989, allegato 2, punto 6, devono essere cremati o inumati, ad eccezione dei denti e di parti non riconoscibili che vanno smaltite attraverso l inceneritore, secondo l allegato 2, punto 7. Le parti anatomiche, escluse quelle elencate nel D.M. di cui sopra, all allegato 2, punto 7, possono su richiesta dell interessato o di un familiare essere tumulate nel loculo ove verrà tumulata la parte restante del corpo al momento del decesso. Articolo 29. Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali. 1. Nel cimitero, secondo quanto riportato dall art. 50 del D.P.R. 285/90, salvo che non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Monserrato, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Monserrato, ma avendo avuto in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Monserrato e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente (tomba di famiglia) nel cimitero del comune stesso; f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. 285/90; g) i resti mortali delle persone sopraelencate. Inoltre questa amministrazione consente il ricevimento ed il seppellimento dei/delle: h) cadaveri degli ex residenti; i) cadaveri aventi il coniuge o convivente/compagno/a residente, ex residente o nato nel comune di Monserrato; 31

32 l) i cadaveri di persone non coniugate (figli dei residenti); m) le ceneri e i resti ossei e mortali dei cadaveri aventi le caratteristiche di cui sopra. 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute i cadaveri, le ceneri nonché i resti ossei e mortali di persone aventi diritto al seppellimento per concessioni cimiteriali rilasciate precedentemente al presente regolamento. 32

33 CAPO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 30. Disposizioni generali. 1. Il Cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali e ai cadaveri non ancora completamente mineralizzati. 2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la sua ampiezza, la divisione dei riquadri, l ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90 e s.m.i.. 3. Il Cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture familiari, le cosidette tombe di famiglia, ai sensi dell art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e s.m.i.. 4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale, determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e s.m.i. e dal successivo art. 31 del presente Regolamento. Articolo 31. Piano Regolatore Cimiteriale. 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare un Piano Regolatore Cimiteriale che consideri la necessità del servizio nell arco di almeno vent anni. 2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell Azienda Sanitaria Locale. 3. Nell elaborazione del Piano il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà tener conto: a) dell andamento medio della mortalità nel territorio comunale (area di propria competenza territoriale) sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti; 33

34 b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-cadavere per sepoltura a sistema di inumazione, tumulazione, di nicchie resti e cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-cadavere che si potranno rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione, alle tecnologie costruttive ed a sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni; f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 4. Nel Cimitero sono individuati spazi o aree destinate o da destinare: a) alle inumazioni; b) alle tumulazioni in loculi; c) alle tumulazioni in nicchie di resti ossei; d) alle tumulazioni in nicchie di ceneri; d) alle tumulazioni in tombe di famiglia; e) all ossario comune; f) al cinerario comune; g) alla dispersione delle ceneri; h) alla camera mortuaria (deposito temporaneo). 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all art. 54 del D.P.R. 285/90, la quale deve essere aggiornata ogni cinque (5) anni. 34

35 CAPO 3 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI Articolo 32. Inumazione. 1. All interno del Cimitero deve essere individuata un area destinata all inumazione, in quanto trattasi del tipo di sepoltura ordinaria che i comuni sono obbligati ad approntare. 2. L inumazione è il sistema di sepoltura del feretro a terra. 3. L inumazione è oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 - Capo 1 del presente Regolamento. 4. Il campo è diviso in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del riquadro e successivamente a posti alterni al fine di garantire la staticità dello scavo. I riquadri sono indicati nella planimetria allegata al presente Regolamento. 5. L inumazione è onerosa, secondo le vigenti tariffe, mentre è gratuita nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all art. 4 del presente Regolamento. Articolo 33. Tumulazione. 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei o urne cinerarie in loculi o nicchie, costruite dal Comune o in tombe di famiglia costruite dai concessionari di aree, laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2. La tumulazione è oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 - Capo 1 del presente Regolamento. 3. La tumulazione viene eseguita in loculi o nicchie di Serie, di prima assegnazione, cioè nuovi, o di Risulta, di seconda assegnazione, cioè già utilizzati e resi liberi, o in loculi o nicchie interrati delle tombe di famiglia. 4. L assegnazione dei loculi e delle nicchie di Serie deve essere eseguita senza lasciare vuoti procedendo in senso verticale dal basso verso l alto. E concessa l assegnazione di loculi e nicchie contigui in senso orizzontale esclusivamente in caso di affiancamento di coniugi, 35

36 coppie conviventi e rispettivi figli (delle stesse copie di coniugi o conviventi residenti) non coniugati. 5. I loculi di Risulta possono essere assegnati in modo indipendente rispetto alla logica utilizzata per i loculi di Serie, vengono assegnati secondo la richiesta specifica inoltrata da parte del concessionario per un loculo piuttosto che per un altro, tra quelli disponibili. 6. Le nuove concessioni dei loculi di Risulta siti in file oltre la quarta possono essere rilasciate esclusivamente in casi di emergenza per eventi eccezionali come calamità naturali. 7. E consentita la sistemazione di cassetta di resti ossei e di urna cinerarie in un tumulo, previa autorizzazione, del coniuge o del parente più prossimo dei defunti, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del codice civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi), ove sia presente un feretro e ove lo spazio lo consenta, con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe vigenti. 8. La tumulazione è onerosa, secondo le vigenti tariffe, mentre è gratuita nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all art. 4 del presente Regolamento. 9. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizza l assegnazione di loculo o di una nicchia di Serie in una posizione più agevole, nel caso venga presentato un certificato medico rilasciato da una Commissione Medica riunita comprovante una grave patologia (non malattia tipica della terza età) che non permetta l uso della scala da parte del familiare del defunto, quale coniuge, convivente/compagno/a o figlio/a. Articolo 34. Deposito provvisorio. 1. A richiesta del coniuge o del parente più prossimo del defunto, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi), il feretro, i resti ossei e le ceneri possono essere provvisoriamente sistemati in un loculo di Risulta in quarta fila o in una nicchia di Risulta nella fila più alta tra quelle a disposizione, previo pagamento dell importo stabilito in tariffa, compresa la cauzione, la quale viene restituita al momento della liberazione del loculo o della nicchia stessa. 36

37 2. La concessione provvisoria, per mesi sei (6), rinnovabile di ulteriori mesi sei (6) per cause non dipendenti dalla volontà del richiedente, è ammessa esclusivamente nei casi in cui si debba: a) intervenire o ampliare la tomba di famiglia, per cui è necessario lo spostamento dei cadaveri e/o resti e/o ceneri presenti; b) ridurre o cremare il cadavere presente in un loculo e riposizionare i resti ossei o le ceneri nel medesimo loculo, al fine di recuperare lo spazio per un altro cadavere, previo consenso del coniuge o del parente più prossimo dei defunti stessi, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi). 37

38 CAPO 4 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 35. Esumazioni ordinarie. 1. Il turno ordinario d inumazione è pari a quello fissato dall art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè in dieci anni. 2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell anno a meno che il Responsabile del Servizio Cimiteriale, preso atto di particolari ed eccezionali condizioni climatiche, ritenga opportuno non procedere all esumazione per motivi di carattere igienico-sanitario. 3. Le esumazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale e non occorre l intervento del Coordinatore Sanitario dell Azienda Sanitaria Locale. 4. E compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato stabilire se un cadavere è completamente mineralizzato o meno. 5. Fino a completa liberazione degli attuali campi comuni, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, considerato che per le inumazioni si usava assegnare il posto e non rilasciare alcuna concessione da cui estrapolare il nominativo del concessionario a cui dare comunicazione della data dell esumazione stessa, curerà la stesura di elenchi, con l indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l esumazione ordinaria, da pubblicarsi all Albo Cimiteriale e Comunale almeno sessanta (60) giorni naturali e consecutivi prima dell esumazione. 6. I resti ossei rinvenuti in occasione dell esumazione vengono sistemati nell ossario comune, a meno che i familiari inoltrino domanda per diversa destinazione, ovvero in nicchia o in un loculo contenente un altro feretro, ove lo spazio lo consenta, o in un altro cimitero. 7. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, sarà rinumato per almeno due anni nella fossa originaria, con l aggiunta di additivi, o potrà essere cremato. 8. E consentito ai familiari del defunto assistere alle operazioni di esumazione. 38

39 Articolo 36. Esumazioni straordinarie. 1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza: a) per provvedimento dell Autorità Giudiziaria; b) su richiesta dei familiari del defunto per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in un altro o per cremazione, a condizione che il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento in altra sede può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 2. Salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie non si possono eseguire di norma nel periodo compreso tra i mesi di maggio e di settembre e quanto trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due (2) anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute, così come indicato dall art. 84 del D.P.R. 285/ Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui incaricato. 4. E consentito ai familiari assistere alle operazioni di esumazione di cui al comma 1 punto b) del presente Regolamento. Articolo 37. Estumulazioni ordinarie. 1. Il turno ordinario di estumulazione, quando non si tratti di feretri tumulati in sepolture a concessione perpetua, si esegue allo scadere del periodo della concessione. 2. Le estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell anno, a meno che il Responsabile del Servizio Cimiteriale, preso atto di particolari ed eccezionali condizioni climatiche, ritenga opportuno non procedere alla estumulazione, per motivi di carattere igienico-sanitario. 3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale, alla presenza del Coordinatore Sanitario, previa comunicazione scritta al concessionario o in subordine ai suoi familiari e/o eredi. 39

40 4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, in caso di tomba di famiglia a cura del concessionario, ed è compito del Coordinatore Sanitario stabilire se un cadavere è completamente mineralizzato al momento dell estumulazione. 5. I resti ossei individuati in occasione dell estumulazione sono immediatamente raccoglibili in apposite cassette da destinare ad una nicchia o ad un loculo contenente un altro feretro, ove lo spazio lo consenta, o in un altro cimitero. 6. Se non sussiste domanda di collocazione dei resti ossei questi ultimi verranno sistemati nell ossario comune. 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non dispongano i familiari, esso è avviato per l inumazione in campo comune, con l aggiunta di additivi, per almeno due anni, previa apertura della cassa in zinco o potrà essere cremato. 8. E consentito ai familiari di assistere alle operazioni di estumulazione. Articolo 38. Estumulazioni straordinarie. 1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza : a) per provvedimento dell Autorità Giudiziaria; b) su richiesta dei familiari del defunto, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione, a condizione che il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento in altra sede può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 2. Salvo nei casi ordinati dall Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quanto trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due (2) anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute, così come indicato dall art. 84 del D.P.R. 285/90. 40

41 3. Le estumulazioni straordinarie, sia per ordine dell Autorità Giudiziaria o sia su richiesta di familiare, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui incaricato. 4. E consentito ai familiari assistere alle operazioni di estumulazione di cui all art. 37, comma 1 punto b) del presente Regolamento. Articolo 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento. 1. Le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie sono gratuite, così come la sistemazione dei resti ossei nell ossario comune mentre è soggetta a pagamento ogni altra destinazione dei resti ossei che non sia l ossario comune. 2. Sono onerose e a carico del richiedente le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria. Articolo 40. Esecuzione operazioni. 1. Le operazioni sopradette vengono eseguite dal personale cimiteriale, incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ad eccezione delle tumulazioni e delle estumulazioni nelle tombe di famiglia che devono essere eseguite dalle Agenzie Funebri incaricate dai familiari e/o eredi dei defunti stessi. Articolo 41. Oggetti da recuperare. 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, gli aventi diritto presumano che si possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio Cimiteriale. 3. Indipendentemente dalla richiesta dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale, che provvederà ad informare i familiari stessi. 41

42 Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun familiare il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Per quant altro non previsto, trovano applicazione gli articoli dal 927 al 931 del Codice Civile. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Articolo 42. Disponibilità dei materiali. 1. Le lastre, gli arredi dei loculi, delle nicchie, dei cippi al momento delle esumazioni o delle estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, possono essere recuperati dal concessionario, dietro regolare richiesta scritta. 2. Sono invece a carico del concessionario lo smaltimento o il recupero di lastre e di arredi relativi alle tombe di famiglia. 3. Su richiesta del concessionario si può autorizzare il reimpiego di lastre e di arredi di sua proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purchè le lastre e gli arredi siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 3. E a carico del comune lo smaltimento dei cippi, delle lastre, completi di arredi che non venissero reclamati dopo le esumazioni e le estumulazioni. 42

43 CAPO 5 - TRASLAZIONI Articolo 43. Traslazioni. 1. La richiesta di traslazione di cadaveri, resti ossei, mortali e ceneri deve essere inoltrata, secondo la modulistica predisposta dall Ufficio Servizi Cimiteriali, dal concessionario previo consenso del coniuge o del parente più prossimo del defunto, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi). 2. Le richieste di traslazione di cadaveri all interno del cimitero sono condizionate dalla effettiva disponibilità dei loculi nuovi, che non dovrà essere inferiore alle 400 unità. 3. Le urne cinerarie di cui al punto 1) potranno essere tumulate nelle specifiche nicchie o anche in un loculo già concessionato a parente, previo consenso del coniuge o del parente più prossimo dei defunti, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del codice civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi), se esiste lo spazio fisico necessario, coerentemente con il comma 7 dell art. 33 del presente regolamento. 4. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in caso di scarsa disponibilità o addirittura in assenza di loculi, può riassegnare a terzi i loculi concessi per la traslazione, rimborsando al richiedente l intera somma versata. Nel caso sia necessario procedere alla revoca terrà conto dell età anagrafica del beneficiario, infatti verrà revocata prima la concessione del beneficiario più giovane fra quelli concessionati alla data dell evento. 5. Il concessionario deve allegare e sottoscrivere alla richiesta di cui sopra la dichiarazione di presa d atto delle condizioni regolanti l assegnazione del loculo stesso. 6. Le traslazioni di resti ossei, mortali o di ceneri possono essere inoltrate in qualunque momento. 7. La richiesta di traslazione di cadavere, di resti mortali, resti ossei e ceneri comporta la perdita di ogni diritto sul loculo o nicchia di provenienza e non da diritto ad alcun rimborso. 43

44 8. Il corrispettivo da versare per avere in concessione il loculo in caso di traslazione sarà costituito, con riferimento alle tariffe vigenti al momento della richiesta di traslazione, dalla somma delle seguenti due aliquote a) + b): a) una quota del corrispettivo del loculo di nuova destinazione proporzionale alla durata del periodo residuo di permanenza: [q1=corrispettivo loculo x anni residui)/30]; b) una quota della differenza fra il corrispettivo di un loculo nuovo (cosiddetto di Serie ) ed il corrispettivo di uno usato (cosiddetto di Risulta ) proporzionale alla durata del periodo di non permanenza: [q2=(differenza corrispettivo loculo nuovo e loculo usato x anni di non permanenza)/30]. 44

45 CAPO 6 - CREMAZIONE Articolo 44. Cremazione. 1. Il Comune, attualmente, non dispone di un forno crematorio pertanto riceve le ceneri degli aventi diritto ad essere accolti nel proprio Cimitero secondo l art. 29 del presente Regolamento. Articolo 45. Autorizzazione alla cremazione di cadavere. 1. L Autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, previa acquisizione delle certificazioni di cui al successivo comma 3, attraverso una delle seguenti modalità: a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione olografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione olografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell iscrizione all Associazione. L iscrizione all Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto; c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo dispone solo se non sia presente quello di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (viventi); d) per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente all Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto. 45

46 2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell Associazione, così come la certificazione della regolarità dell iscrizione, fino al momento del decesso. 3. L autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3, comma 1, lett. a). In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata dall Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 4. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato l esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. 5. L autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall autorizzazione all affidamento delle ceneri a domicilio e consegna dell urna cineraria rilasciate secondo le procedure indicate dagli artt. 50 e 51del presente Regolamento. Articolo 46. Autorizzazione alla cremazione dei resti ossei e mortali. 1. I resti ossei ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile e attestazione dei Servizi Cimiteriali. 2. In caso di irreperibilità dei familiari del defunto dopo 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione di uno specifico Avviso nell Albo Comunale e Cimiteriale, l Ufficiale dello Stato Civile, su attestazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, può autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 (dieci) anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 (venti) anni, destinandone le ceneri al cinerario comune. 3. L Ufficiale dello stato Civile su attestazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizza la cremazione dei resti ossei depositati presso l ossario comune, destinandone le ceneri al cinerario comune. 46

47 Articolo 47. Urna cineraria. 1. Le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che deve essere sigillata. 2. L urna deve essere di materiale resistente. 3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere, dei resti mortali o ossei di un solo defunto e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte. Articolo 48. Conservazione dell urna cineraria. 1. L urna cineraria, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto, può essere: a) tumulata in cimitero; b) affidata per la conservazione a domicilio. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune. 2. La tumulazione può essere effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia o in loculo ove è presente un feretro, ove lo spazio lo consenta. 3. L urna cineraria può essere affidata solo al soggetto affidatario. Articolo 49. Affidamento dell urna cineraria. 1. Per l affidamento dell urna cineraria occorre la dichiarazione di volontà del defunto, espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta olografa, oppure manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo dispone solo se non è presente quello di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi). 47

48 2. La volontà può essere manifestata anche dal convivente-compagno/a del defunto previa autorizzazione degli altri aventi diritto. 3. Il soggetto che richiede l affidamento dell urna cineraria deve presentare apposita istanza, secondo i moduli prestampati forniti dall Ufficio Servizi Cimiteriali. 4. L autorizzazione all affidamento a domicilio delle ceneri è rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. 5. L autorizzazione viene consegnata all affidatario dell urna cineraria, al Responsabile dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, al Responsabile dello Stato Civile del comune dell ultima residenza del defunto, al Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune di residenza in vita del defunto per le registrazioni e al Responsabile del Comune gestore dell impianto di cremazione. 6. Viene redatto apposito verbale di consegna dell urna contenente le ceneri, ove vengono elencati i diritti e gli oneri a carico dell affidatario: a) la responsabilità personale di provvedere alla custodia delle ceneri; b) la non sussistenza di impedimenti all affidamento derivanti da vincoli determinati dall Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; c) la disponibilità ad eventuali controlli da parte dell Amministrazione Comunale; d) di essere a conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell urna; e) rescissione all affidamento delle ceneri; f) l obbligo di informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Cimiteriale della variazione di residenza, sia in altro Comune e sia nello stesso Comune, affinchè l Ufficio competente provveda a rilasciare titolo integrativo attestante l avvenuta variazione; g) il trasferimento delle ceneri presso un altro Comune comporta il preventivo rilascio dell autorizzazione da parte del Comune di nuova residenza; 48

49 h) nel caso di decesso dell affidatario, l urna dovrà essere riconsegnata da parte dei propri familiari al Comune o in alternativa gli stessi, possono presentare una nuova richiesta di affidamento; i) l urna non può essere affidata, neanche momentaneamente ad altre persone se non su specifica autorizzazione del Comune; l) il luogo di conservazione deve garantire decoro e sicurezza; m) l Amministrazione comunale può modificare o revocare gli atti di autorizzazione emanati a seguito dell approvazione di regolamenti comunali o della successiva entrata in vigore di disposizioni nazionali o regionali in materia. Articolo 50. Rinuncia all affidamento dell urna cineraria. 1. Il soggetto indicato dal defunto può non accettare fin dal principio l affidamento dell urna cineraria. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta. 2. Il soggetto affidatario che in un secondo momento recede dall affidamento delle ceneri, deve consegnarle al Cimitero Comunale per la sistemazione nel cinerario comune, gratuitamente o per la tumulazione, dietro pagamento delle dovute tariffe, in un loculo ove sia presente un altro feretro o in una nicchia apposita. 3. Tale recesso deve risultare da dichiarazione scritta. Articolo 51. Registro affidamenti urne cinerarie. 1. E istituito un apposito registro ove sono indicati i dati dell affidatario, i dati del defunto e la data di consegna dell urna cineraria. 2. Ogni variazione deve essere annotata, come nel caso di cambio di indirizzo, restituzione delle ceneri. 49

50 Articolo 52. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere. 1. L Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere è rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità: a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione olografa del defunto contraria alla dispersione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; b) iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e della dispersione delle ceneri, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione olografa del defunto contraria alla dispersione delle ceneri, fatta in data successiva a quella dell iscrizione all Associazione. L iscrizione all Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla dispersione delle ceneri. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente all Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto. 2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e della dispersione delle ceneri, è sufficiente la presentazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti anche la volontà, oltre a quella di essere cremato, della dispersione delle ceneri. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell Associazione, così come la certificazione della regolarità dell iscrizione, fino al momento del decesso. 3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune. 4. Qualora il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, esse sono riposte in un urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell affidamento ai familiari. 50

51 Articolo 53. Dispersione ceneri. 1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà, del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all interno dei cimiteri (cinerario comune), in natura o in aree private. 2. In aree private avviene all aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. 3. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall art. 3, comma 1, punto 8, del D.L. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). 4. La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. 5. La dispersione nel territorio di altri comuni è consentita previo nulla osta dell Autorità competente del luogo di destinazione. 6. E consentita la dispersione delle ceneri custodite all interno del cimitero o affidate. 51

52 CAPO 7 - REGOLE D ORNATO Articolo 54. Lastre di finitura. 1. Le lastre di finitura dei loculi e delle nicchie di Serie, cioè nuovi di prima assegnazione, sono fornite dall Amministrazione, al fine di garantire una omogeneità architettonica del complesso cimiteriale. 2. Le lastre di finitura dei loculi e delle nicchie di Risulta, cioè usati, non sono fornite dall Amministrazione, ma sono a carico del concessionario. Esse devono avere le medesime caratteristiche di quelle presenti nella Serie in cui ricade la lastra in questione. 3. E vietata la sostituzione o la modificazione delle caratteristiche generali e delle dimensioni delle lastre se non per eseguire delle leggere smussature, rifiniture e levigature dei bordi a spigolo vivo atte a garantire una più sicura maneggevolezza delle stesse da parte degli operatori. 4. E vietato il posizionamento di una lastra unica su due o più loculi affiancati, assegnati ad una coppia di coniugi o conviventi-compagno/a e rispettivi figli non coniugati (delle stesse coppie di coniugi e conviventi residenti). Mentre è consentito il posizionamento di due o più lastre lastre affiancate nel rispetto del decoro architettonico. 5. Per quanto riguarda quelle doppie in unica lastra esistenti, nel caso in cui si renda necessario procedere allo smontaggio, (es: estumulazione, sostituzione arredi esistenti) lo stesso dovrà essere eseguito dalla Ditta incaricata dal concessionario. 6. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale si riserva la facoltà, determinata dall opportunità o meno, di autorizzare il prelievo e la lavorazione della lastra di finitura dei loculi assegnati per traslazione e a vivente, quando ancora non sono stati occupati i loculi. Articolo 55. Cippi. 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante il numero progressivo della fossa. Valutate le motivazioni il concessionario può richiedere la fornitura diretta del cippo purché compatibile ed armonicamente inserito. 52

53 Articolo 56. Monumenti di famiglia. 1. In caso di posizionamento o sostituzione del monumento esterno della tomba di famiglia, è necessario al fine di garantire una omogeneità architettonica del complesso cimiteriale, mantenendo analoghi materiali e colorazioni dei monumenti storici presenti nel cimitero. 2. Nei monumenti esterni di particolare pregio architettonico, artistico e storico, individuati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e/o dal Responsabile della Soprintendenza Beni Architettonici, Artistici e Storici potranno essere eseguiti solo interventi conservativi. Non potranno essere sostituiti a meno che non risultino irrimediabilmente compromessi e pericolosi e nel caso potessero essere recuperate le parti riutilizzabili e sostituite le altre con materiali uguali o similari che comunque si armonizzino nel contesto in cui la tomba stessa ricade. Articolo 57. Arredi. 1. E obbligatorio apporre sulle lastre di finitura dei loculi e delle nicchie, sui copritomba delle tombe di famiglia e sui cippi delle fosse del campo comune i dati identificati del defunto: il nome e cognome, la data di nascita e decesso. 2. In mancanza di apposizione degli obbligatori dati identificativi del defunto entro dodici (12) mesi dal collocamento del feretro e/o della cassetta resti e/o dell urna cineraria il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà ad apporre d ufficio i suindicati dati, rivalendosi delle spese sul concessionario stesso, ed il concessionario perderà il diritto all apposizione di qualsivoglia epigrafe ed ornamento. Trascorsi i dodici (12) mesi dal collocamento del feretro, potrà intervenire per apporre i dati obbligatori identificativi, anche un conoscente, un amico o un lontano parente che se ne vuole fare carico. 3. E facoltativo posizionare la foto, un vaso portafiori, un lumicino, un immagine sacra e una dedica contenuta. 4. E vietato applicare scritte recanti qualunque forma di pubblicità e apparecchi che riproducano musiche o altri suoni, che in caso contrario verranno rimossi da parte del personale del cimitero stesso. 5. E consentita la personalizzazione della lastra, garantendo la decenza e la sacralità del luogo limitatamente al 50% della sua superficie dove potrà essere posizionata una foto, un vaso e una targhetta con una breve iscrizione (non pubblicitarie) pure mediante la 53

54 sovrapposizione di modeste lastre sottili anche di materiale diverso, ma armonicamente inserite, mentre nella restante porzione dell altro 50% della lastra, che dovrà rimanere libera, potranno essere fissate o incise le lettere per il nome e cognome, le date di nascita e decesso ed eventuale breve iscrizione. L iscrizione che dovrà essere necessariamente consona al contesto, potrà essere posizionata a discrezione del richiedente in una sola delle due metà. 6. Per l esecuzione dei lavori di cui sopra i concessionari o i familiari dello stesso, di comune accordo, devono incaricare Ditte del settore, di loro fiducia, le quali per nome e per conto dello stesso devono inoltrare, via fax, via o a mano, all Ufficio Servizi Cimiteriali, regolare richiesta, meglio sui moduli forniti dall Ufficio stesso. Nella richiesta dovranno essere indicati gli arredi da applicare e/o incidere e/o sostituire e le dimensioni degli stessi e dovrà essere allegato uno schema, anche fatto a mano, al fine di consentire all Ufficio di avere una chiara visione dell insieme. 7. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa verifica della regolarità della documentazione, rilascerà regolare autorizzazione all esecuzione dei lavori richiesti. 8. Tale autorizzazione verrà trasmessa via fax, o via o consegnata direttamente a mano al personale operante nel Cimitero Comunale, i quali dovranno verificare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato dalla Ditta. 9. Nel caso in cui il personale operante nel Cimitero dovesse riscontrare delle difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato non dovrà far posizionare la lastra e dovrà darne comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale. 10. Nel caso di diniego dell autorizzazione il richiedente può presentare ricorso all Amministrazione Comunale, che darà riscontro entro 30 gg lavorativi. 12. Qualunque arredo non autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e non consono al luogo, dovrà essere rimosso prontamente dal concessionario. In caso di inottemperanza all ordine impartito o di irreperibilità del destinatario, il Responsabile del Servizio Cimiteriale farà provvedere d ufficio, con rivalsa delle spese. 54

55 CAPO 8 - POLIZIA DEI CIMITERI Articolo 58. Orario. 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari indicati nell Ordinanza Sindacale che regola i giorni e gli orari di apertura al pubblico stesso. 2. L entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell orario fissato per la chiusura. 3. L avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima dell orario fissato per la chiusura, in modo che la stessa avvenga entro l ora stabilita. 4. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da rilasciarsi motivatamente. 5. Il cimitero sarà chiuso, parzialmente o totalmente, anche in orario programmato di normale apertura, per necessità di lavorazioni o interventi cimiteriali che richiedessero tutela e salvaguardia dell igiene e della salute pubblica nonché del dovuto rispetto per i defunti. Di tale chiusura straordinaria sarà dato adeguato preavviso. Articolo 59. Disciplina dell ingresso. 1. Nel Cimitero, di norma, è concesso entrare solo a piedi. 2. E vietato l ingresso: a) a tutti coloro che siano accompagnati da cani, ad eccezione dei non vedenti o agli impediti ad ambulare o che siano accompagnati da altri animali; b) alle persone munite di involucri di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal personale del servizio di custodia al momento dell ingresso; c) alle persone in evidente stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del Cimitero; d) a coloro che intendono svolgere all interno del Cimitero attività di questua, accattonaggio o comunque interferenti con i dolenti; 55

56 e) ai bambini di età inferiore agli anni 12 (dodici), quando non siano accompagnati dagli adulti; 3. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare i propri cari a mezzo di veicoli speciali, secondo criteri fissati in apposito atto. Articolo 60. Divieti speciali. 1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e la sacralità del luogo ed in specie: a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare (ad esclusione del canto liturgico nel corso delle ufficiature o cerimonie) e parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli (salvo quelli di servizio, necessari alla deambulazione e/o preventivamente autorizzati); c) introdurre oggetti di forma o significato irriverenti; d) rimuovere dalle tombe o sepolcri altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ed ogni altro materiale od oggetto; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto già presente nello stesso, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere o incidere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l offerta di servizi, di oggetti od altro), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari e simili; i) fotografare operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva Autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed in alcuni casi anche con l assenso dei familiari interessati; l) eseguire lavori senza l Autorizzazione del Comune e senza la richiesta dei concessionari o familiari; 56

57 m) turbare il libero svolgimento di riti religiosi o commemorazioni d uso; n) assistere da vicino alle esumazioni, estumulazioni e/o riduzioni di cadavere da parte di estranei, non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale; o) qualsiasi attività commerciale; p) posizionare alla base dei loculi e lungo tutti i camminamenti dei blocchi di loculi stessi o fuori dalle aree concesse per le tombe di famiglia vasi o altri ornamenti. Qualunque oggetto rinvenuto nelle aree suddette verrà prontamente rimosso dagli operatori cimiteriali, senza alcun preavviso. 2. Il divieto di posizionare vasi alla base dei loculi è sospeso nel periodo della Commemorazione dei defunti; 3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente al perimetro del Cimitero, salvo non debitamente autorizzati; 4. Chiunque tenesse, nell interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti o di qualsiasi altro culto, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all autorità giudiziaria. Articolo 61. Riti funebri. 1. Nell interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri per la collettività dei defunti e deve essere richiesta autorizzazione con opportuno avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Articolo 62. Fiori e piante ornamentali. 1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano a cura di chi li ha deposti o in caso di grave inadempienza dal personale operante nel cimitero. 57

58 Articolo 63. Materiali ornamentali. 1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale dispone il ritiro di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ect., che si estendessero fuori dalle aree concesse o coprissero epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicessero all estetica e decoro del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. 2. Dal Cimitero, previa diffida, diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all Albo Comunale e Cimiteriale per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, perché siano rispettate le condizioni di buona manutenzione e di decoro, saranno rimossi d ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti rimossi gli stessi criteri stabiliti dall art. 42 del presente Regolamento in quanto applicabili. 58

59 TITOLO 3 CAPO 1 - CONCESSIONI Articolo 64. Le concessioni. 1. Il diritto d uso di una sepoltura consiste sempre in una concessione amministrativa a termine su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il pieno diritto alla nuda proprietà del Comune. 2. Ogni concessione del diritto d uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare, l atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione; b) la durata; c) il concessionario; d) le generalità del defunto; e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. 3. L assegnazione viene eseguita, previa verifica dei requisiti richiesti, a seguito di presentazione di domanda di concessione cimiteriale e previo pagamento della tariffa corrispondente, secondo le tariffe vigenti che vengono aggiornate annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. 4. L assegnazione viene eseguita dal personale operante presso l Ufficio Servizi Cimiteriale nei giorni lavorativi e provvisoriamente dal personale operante presso la struttura cimiteriale nei giorni di sabato, domenica e festivi. 5. Nel caso in cui il richiedente non presenti il relativo pagamento, il defunto, avente diritto, verrà comunque accolto nella struttura cimiteriale e tumulato non appena la pratica risulta regolarizzata. 59

60 6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto nell art. 69 del presente Regolamento. Articolo 65. Il concessionario. 1. Il concessionario è la persona fisica titolare della concessione cimiteriale. 2. La richiesta di concessione può essere inoltrata da una terza persona, generalmente dall Agenzia Funebre incaricata dai familiari del defunto che agisce in nome e per conto del concessionario stesso. Il rapporto di concessione si riferisce al soggetto rappresentato, in quanto il rappresentante non agisce a titolo personale o nel proprio interesse, ma per conto del rappresentato. 3. In caso di decesso del concessionario la persona o le persone chiamate a far fronte agli obblighi che discendono dalla concessione stessa, sono il coniuge o il parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi). 4. Il concessionario ha l obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione domiciliare all Ufficio Cimiteriale. Articolo 66. Durata delle concessioni. 1. Le concessioni sono sempre a tempo determinato, ai sensi dell art. 92 del D.P.R. 285/90. Le concessioni perpetue rilasciate antecedentemente alla succitata norma vanno intese come rilasciate per novantanove (99) anni dalla data della concessione originaria. L Amministrazione comunale potrà valutare i criteri di gestione delle tombe con concessione per 99 anni al momento della scadenza stessa e comunque rinnovabile una sola volta. 2. La durata delle concessioni è fissata in: a) trenta (30) anni per i loculi di Serie e di Risulta, a partire dalla data del decesso, rinnovabile alla scadenza una sola volta; b) cinquanta (50) anni per i loculi di Serie e di Risulta a vivente, tenendo conto che 60

61 qualora il decesso avvenga nel primo ventennio la durata della concessione sarà comunque pari al periodo di minima permanenza del cadavere nel loculo, fissata in anni 30 (trenta), rinnovabile alla scadenza una sola volta. In tale ipotesi se ricadono i requisiti di cui al sottostante punto 4) di questo articolo, la durata della concessione di cui al punto 2) comma a) sempre di questo articolo, può essere prorogata fino al raggiungimento del periodo di minima permanenza del loculo adiacente assegnato; c) trenta (30) o cinquanta (50) per le nicchie di Serie e di Risulta, a partire dalla data del pagamento di occupazione delle stesse, rinnovabile alla scadenza una sola volta; d) per il periodo mancante fino ai novantanove (99) anni per i loculi sotterranei delle tombe di famiglia, a partire dalla data della concessione originaria, rinnovabile alla scadenza una sola volta secondo quanto detto al punto 1) del presente articolo; e) dieci (10) anni per un posto nel campo comune, a partire dalla data del decesso, rinnovabile alla scadenza una sola volta; f) sei (6) mesi per i loculi o nicchie temporanee di Risulta, rinnovabili un unica volta di ulteriori sei (6) mesi, a partire dalla data di occupazione. 3. Nel caso di loculi e nicchie temporanee, scaduti i termini previsti al punto f), senza che il richiedente abbia provveduto a regolarizzare la pratica per la quale è stato necessario richiedere il loculo o la nicchia temporanea stessa il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa Diffida, servendosi del deposito cauzionale versato in occasione dell assegnazione degli stessi loculi e nicchie, trasforma la concessione da temporanea a definitiva, incamerando la cauzione versata. 4. Le concessioni di loculi a viventi di cui al punto b) possono essere richieste da: a) coniugi o conviventi-compagno/a dopo la morte di uno dei due; b) persone non coniugate e non conviventi-compagno/a senza figli o comunque senza parenti prossimi. 5. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in caso di scarsa disponibilità di loculi o addirittura in assenza, può riassegnare a terzi i loculi concessi a vivente, rimborsando al richiedente l intera somma versata. Nel caso in cui sia necessario procedere alla revoca terrà conto dell età anagrafica del beneficiario, infatti verrà revocata prima la concessione del beneficiario più giovane fra quelli concessionati alla data dell evento. 61

62 6. Il concessionario deve allegare alla richiesta di cui sopra la dichiarazione di presa d atto delle condizioni regolanti l assegnazione del loculo stesso. Articolo 67. Tombe di famiglia. 1. Il diritto d uso delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza fisica del sepolcro. 2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, fino al 6 grado. 3. Il diritto alla sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita istanza da presentare all Ufficio del Servizio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. In caso di decesso del concessionario la persona o le persone chiamate a far fronte agli obblighi che discendono dalla concessione stessa, sono il coniuge o il parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo dispone solo se non è presente quello di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi). 4. E consentita su richiesta del concessionario o in caso di decesso, dal coniuge o dal parenti più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti il parente di grado successivo dispone solo se non è presente quello di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (viventi), la sepoltura di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti. Le condizioni di convivenza e benemerenza devono essere comprovate con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del Con la concessione il Responsabile del Servizio Cimiteriale conferisce al concessionario o ai suoi familiari il solo diritto personale d uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 6. Nei loculi presenti all interno dei monumenti di famiglia a terra è consentita la rotazione dei feretri e pertanto il posto già occupato da un feretro, in seguito ad estumulazione e/o riduzione, su richiesta del concessionario, potrà venire assegnato ad un altro feretro, a patto che il defunto appartenga alle casistiche sopra dette ed entro i termini di valenza 62

63 della concessione. 7. Alla scadenza della concessione, non rinnovabile, i feretri saranno estumulati e i resti ossei avviati all ossario comune, ovviamente se mineralizzati, qualora non sussista interesse da parte dei familiari. 8. Nel caso in cui sussista interesse da parte dei familiari, gli stessi resti ossei potranno essere tumulati nella stessa tomba di famiglia o in una nicchia, previo pagamento dei diritti previsti in tariffa ed entro i termini di valenza della concessione. 9. In caso di mancata mineralizzazione il cadavere può essere ritumulato nella tomba stessa o in loculo o cremata, etc, previo pagamento dei diritti previsti in tariffa. 10. Nel caso in cui nei contratti di concessione esistenti siano stati riportati dei vincoli, espliciti o documentati, posti dal concessionario, non più in vita, che vietino l estumulazione e/o riduzione del/dei cadaveri e/o resti presenti, nella tomba di famiglia, al fine o meno di fare ampliamenti e/o recuperare spazi per altri cadaveri, l ufficio non può rilasciare alcuna autorizzazione volta in tal senso. 11. Nel caso in cui il concessionario di cui al precedente punto sia ancora in vita può con atto scritto revocare il/i vincolo/i sopradetto/i. 12. In ogni mq 2 (due) di area avuta in concessione (al netto della struttura) è possibile realizzare un massimo di n. 4 (quattro) loculi interrati sovrapposti. 13. Il concessionario di una tomba di famiglia che insiste su di un area di mq 0,50 (zerocinquanta) o mq 1,00 (uno), quando lo spazio lo consenta, può richiedere la concessione di ulteriori mq 1,50 (unoecinquanta) o mq 1.00 (uno)di terreno, dietro pagamento della dovuta tariffa, al fine di realizzare dei loculi interrati al posto delle nicchie esistenti. 14. L esecuzione dei lavori, ovvero la tecnica costruttiva per la realizzazione di un massimo di 4 (quattro) livelli interrati sovrapposti di loculi nella tomba di famiglia dovrà tener conto delle condizioni e delle caratteristiche del terreno e della falda idrica. Il numero dei livelli, massimo 4 (quattro), eseguibili dipenderà dalle caratteristiche e dalle condizioni di cui sopra. La struttura perimetrale delle tombe a terra dovrà essere rialzata dal piano di campagna, da un minimo di 25 cm ad un massimo di cm 40, nel rispetto degli allineamenti già definiti nel contesto. 63

64 15. I monumenti marmorei di nuova realizzazione dovranno avere un altezza massima non superiore alle altezze dei monumenti siti nel contorno. 16. E facoltà dei singoli aventi diritto all uso della tomba di famiglia di rinunciare a tale diritto per sè e per i propri familiari a favore esclusivo dei rimanenti aventi diritto. Articolo 68. Manutenzione. 1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari o in caso di decesso dai suoi familiari, per le parti da loro costruite, installate od avute in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l esecuzione di opere o restauri che il Responsabile del Servizio Cimiteriale ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro o di sicurezza o di igiene. 64

65 CAPO 2 - RINUNZIA, DECADENZA, ESTINZIONE, REVOCA DELLA CONCESSIONE. Articolo 69. Rinuncia. 1. La rinuncia è un atto volontario e di esercizio della titolarità che il concessionario ha sulla concessione. 2. La rinuncia ad una concessione può avvenire per trasferimento del cadavere, dei resti o delle ceneri in altra sepoltura sempre nel Cimitero di Monserrato o in un altro Comune. 3. La rinuncia determina la cessazione della concessione, con il rientro dell oggetto della concessione nella piena disponibilità del Comune. Pertanto al fine di rendere l oggetto della concessione immediatamente fruibile per un'altra concessione, il concessionario deve provvedere affinchè si possa procedere all estumulazione del/dei cadaveri e/o dei resti e/o delle ceneri, alla rimozione della lastra di finitura con i relativi arredi, nel caso di loculo o nicchia e del manufatto nel caso di tomba di famiglia. 4. Nel caso in cui il concessionario o nel caso di decesso i familiari dello stesso, non si preoccupino di far eseguire le rimozioni di cui sopra, le stesse entreranno a far parte delle proprietà del Comune. Articolo 70. Decadenza. 1. La decadenza è la conseguenza di comportamenti, siano essi dipendenti od indipendenti dalla volontà, posti in essere da parte del concessionario, in contrasto od in violazione degli obblighi nascenti dalla concessione cimiteriale. 2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o nel caso di decesso ai familiari dello stesso e viene dichiarata, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, con atto scritto notificato allo stesso. 3. Può essere dichiarata nei seguenti casi: a) inosservanza degli obblighi di manutenzione; b) inadempienza degli obblighi previsti nell atto di concessione; c) abbandono della sepoltura per un periodo di mesi dodici (12); 65

66 d) mancata costruzione del monumento a terra di famiglia entro il termine di dodici (12) mesi dalla data del rilascio della Concessione o Autorizzazione Edilizia, salvo rinnovo; e) diffida nei confronti del concessionario o in caso di decesso ai familiari aventi causa. Articolo 71. Estinzione. 1. Le cause che determinano l estinzione della concessione sono: a) scadenza della concessione; b) soppressione del cimitero; c) estinzione della famiglia. 2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, dei resti e delle ceneri, provvede il personale operante nel Cimitero Comunale collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, rispettivamente nel campo comune, nell ossario comune o nel cinerario comune. Articolo 72. Revoca. 1. La concessione può essere revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale per esigenze di pubblico interesse. 2. In tal caso viene assegnata un'altra sistemazione a cura e spese dell Amministrazione, per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione. 3. Della decisione presa, per l esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, un mese prima o in difetto mediante pubblicazione all Albo Comunale e all Albo Cimiteriale per sessanta (60) giorni consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione. Nel giorno indicato la traslazione verrà eseguita anche in assenza del concessionario. 4. Nel caso in cui la revoca venga disposta a causa di scarsa o addirittura in assenza di disponibilità di loculi, e interessa i loculi assegnati a vivente o per traslazione al concessionario verrà rimborsata la somma versata. 66

67 TITOLO 4 CAPO 1 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Articolo 73. Accesso al cimitero. 1. Per l esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, che non siano riservate al Comune, i concessionari debbono valersi dell opera di Ditte private, a loro libera scelta. 2. Le Ditte per l esecuzione dei lavori di cui sopra dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale in seguito ad apposita domanda corredata dalla dichiarazione di regolarità regolarità contribuitva e previdenziale nei confronti degli enti assicurativi obbligatori. 3. Le Ditte devono presentare una polizza assicurativa obbligatoria, in corso di validità, relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori. 4. E tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di promozione o accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. 5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. 6. Sono a carico delle Ditte tutti gli oneri e accorgimenti per eseguire i lavori nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 74. privati. Ampliamenti di tombe di famiglia di proprietà dei 1. I singoli progetti di ampliamento o modifica di tombe di famiglia e/o realizzazione o sostituzione del monumento fuori terra sono approvati dal Responsabile dell Ufficio Servizi Cimiteriali. 2. La richiesta deve essere inoltrata dal concessionario o in caso di decesso dello stesso dai familiari. Alla stessa devono essere allegati a firma di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, perito edile o geometra) i seguenti documenti: 67

68 a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetria del cimitero in scala 1:200 con individuazione della tomba di famiglia; c) pianta, prospetti e sezione del monumento, situazione attuale e modificata, in scala 1:20; d) documentazione fotografica; e) dichiarazione a cura del richiedente dei nominativi del tecnico e della Ditta a cui intende affidare rispettivamente la Direzione ed Esecuzione dei Lavori. Nel caso di sostituzione deve dare immediata comunicazione per iscritto. 3. Nell atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri, resti e/o ceneri che deve accogliere la tomba di famiglia, sempre nel rispetto dei limiti posti dall Amministrazione. 4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti e ai servizi del cimitero. 5. Le variazioni di carattere sostanziale devono essere approvate a norma del primo comma. 6. Il rilascio della Concessione o Autorizzazione Edilizia è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria indicati nella tabella delle tariffe allegata alla presente. 7. Il Direttore dei Lavori e il titolare della Concessione o Autorizzazione Edilizia sono tenuti a comunicare contestualmente per iscritto, entro cinque (5) giorni, l avvenuto inizio dei lavori. 8. Per i lavori di manutenzione ordinaria che non alterino l opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente che il richiedente inoltri la richiesta di autorizzazione ai lavori, su moduli predisposti dall Ufficio Cimiteriale, indicando il nominativo della Ditta esecutrice degli stessi, la data di inizio e di fine lavori e la tipologia di lavori da eseguire e allegando le fotografie della situazione esistente. Dovrà presentare le fotografie della situazione nuova una volta ultimati i lavori. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale una volta verificata la regolarità della richiesta rilascia regolare autorizzazione. 68

69 9. I lavori di ampliamento della tomba di famiglia, di modifica o sostituzione del monumento fuori terra, regolarmente autorizzati, dovranno essere eseguiti entro dodici (12) mesi dalla data del rilascio, pena la decadenza della stessa Concessione o Autorizzazione. 10. L eventuale proroga può essere concessa per fatti estranei alla volontà della Ditta esecutrice, riconosciuti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. Articolo 75. Responsabilità. Deposito cauzionale. 1. Il richiedente e il Direttore dei Lavori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell imprenditore a cui ha affidato i lavori. 2. Le autorizzazioni di cui all articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del regolare ripristino dei tagli nei camminamenti e del risarcimento di eventuali danni. Articolo 76. Recinzione aree. Materiale di scavo. 1. Per la realizzazione degli ampliamenti di tombe di famiglia, della modifica o sostituzione del monumento fuori terra, la Ditta esecutrice deve recintare, a regola d arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. 2. E vietato occupare spazi attigui, senza previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, dalla Ditta che esegue i lavori, alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso la Ditta deve pulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Articolo 77. Introduzione e deposito di materiali. 1. E permessa la circolazione dei veicoli delle Ditte per l esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi, nei tempi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. 69

70 2. E vietato attivare sull area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. 3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Articolo 78. Orario di lavoro. 1. Alle Imprese è concesso lavorare tutti i giorni feriali, negli orari di apertura del cimitero, compatibilmente con la presenza del pubblico e potranno essere messe delle limitazioni nel caso in cui venga valutata la non compatibilità. 2. E vietato lavorare nei giorni festivi o al di fuori dell orario di apertura del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. Articolo 79. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti. 1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei Defunti, può autorizzare, se le ritiene compatibili con la presenza del pubblico, le richieste di lavori inerenti le lastre di finitura dei loculi e/o nicchie o la sistemazione degli arredi nei monumenti di famiglia. 2. Le Ditte devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, a meno che il Responsabile del Servizio Cimiteriale non ritenga che tali lavori possano proseguire comunque. Articolo 80. Vigilanza. 1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, anche attraverso personale incaricato dallo stesso, vigila e controlla che l esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni fare rilievi, contestazioni e disposizioni. 2. Il Responsabile dell Ufficio Cimiteriale, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere autorizzate e nel caso dispone per la restituzione del deposito cauzione di cui all articolo 75 del presente Regolamento. 70

71 CAPO 2. PERSONALE DEL CIMITERO. Articolo 81. Obblighi e divieti per il personale del cimitero. 1. Il personale del Cimitero è tenuto all osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero stesso. 2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto a: a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) indossare una divisa, dignitosa e consona alla caratteristica del luogo, provvista di apposita scritta identificativa e munita di tesserino di riconoscimento; c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 3. Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all interno dell orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, anche se di modico valore, da parte del pubblico e di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all attività cimiteriale, sia all interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e) trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nel cimitero. 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. 71

72 CAPO 3 - IMPRESE FUNEBRI. Articolo 82. Funzioni. Licenza 1. Le imprese funebri, a richiesta dei familiari dei defunti, possono: a) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune o di altri enti od aziende pubbliche, che presso le parrocchie ed enti di culto; b) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in caso di esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, etc; c fornire feretri e gli altri relativi accessori, cassettine resti, contenitori per i resti mortali e urne cinerarie; d) occuparsi dei cadaveri, dei resti ossei e mortali e delle ceneri; e) effettuare il trasporto dei cadaveri, dei resti ossei e mortali e delle ceneri. 2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza, dovranno essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari. Inoltre, tali imprese dovranno essere munite delle autorizzazioni o licenze prescritte dalle leggi per eventuali altre attività esercitate. Articolo 83. Divieti. 1. E fatto divieto alle imprese funebri: a) di negoziare i propri affari al di fuori della sede dell impresa, salvo quando non sia espressamente richiesto, in forma scritta, dai familiari del defunto; b) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all interno dei luoghi di cura e di degenza; c) di accedere nei depositi di osservazione, negli obitori o negli altri luoghi, anche non di pertinenza comunale, in cui si trovino i cadaveri, senza autorizzazione scritta dei familiari del defunto; 72

73 d) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato. 73

74 TITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO 1- DISPOSIZIONI VARIE Articolo 84. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali. 1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le prescrizioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante supporti informatici. Articolo 85. Scadenzario delle concessioni. 1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione ordinarie. 2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre, entro dodici (12) mesi dall approvazione del presente Regolamento, l elenco delle concessioni in scadenza. 74

75 CAPO 2 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI. Articolo 86. Abrogazioni. 1. Le concessioni assegnate prima dell entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell atto di concessione stesso, salvo le deroghe o le nuove scadenze espressamente previste. Articolo 87. Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione all albo pretorio del Comune, previo parere rilasciato dal Ministero della Sanità, Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione. 75

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