IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA. Studio Manfredo, Cristiana, Matteo MANFRIANI Dottori Commercialisti 1

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1 UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI FIRENZE - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA E DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il reclamo e la mediazione tributaria Gli aspetti procedimentali e le prime riflessioni sui risultati dell applicazione dei nuovi istituti Firenze, 6 marzo NORMATIVA L art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 (c.d. manovra correttiva ) ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel D.Lgs n. 546/1992 Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 Circolare n. 22/E del 11 giugno 2012 Circolare n. 33/E del 3 agosto 2012 PRASSI 2 MANFRIANI Dottori Commercialisti 1

2 Premesse: Strumento deflattivo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria (obbligo incondizionato) di una istanza che anticipa il contenuto del ricorso, il contribuente chiede l annullamento totale o parziale dell atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all attenzione della Commissione tributaria provinciale. Il contribuente può (facoltà) inserire nell istanza anche una proposta (motivata) di mediazione, completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. Fase amministrativa e Funzione pre-processualeprocessuale Il reclamo è l atto introduttivo della fase amministrativa di riesame dell atto emesso e, in caso di mancata conclusione positiva, l azione giudiziaria (chiamata in giudizio dell Ufficio) è già esercitata (funzione pre- processuale), quindi si ha l attivazione del contenzioso mediante la sola costituzione in giudizio AMBITO APPLICATIVO A. alle controversie Si applica: B. di valore non superiore a ,00 euro, valore da determinarsi ai sensi dell art. 12, comma 5, D.Lgs n. 546/ , e C. relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate 4 MANFRIANI Dottori Commercialisti 2

3 A. Controversie (tipologie di atto impugnabile): (si veda il richiamato art. 19 D.Lgs n. 546/1992) avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento di irrogazione delle sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri oneri accessori; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emesso dall Agenzia delle Entrate per il quale è prevista l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. 5 B. di valore non superiore a ,00 euro Per valore della lite si deve intendere (art. 12, co. 5, D.Lgs n. 546/ ): l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato; la somma delle sanzioni, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni. 6 MANFRIANI Dottori Commercialisti 3

4 B. di valore non superiore a ,00 euro Precisazioni (contenute nella circolare n. 9/2012): Riferimento a ciascun atto impugnato, quindi se atto con più tributi totale totale delle imposte contestate se pluralità di atti e impugnazione cumulativa valore delle imposte in ciascun atto se impugnazione parziale valore commisurato alla porzione del provvedimento che si intende impugnare Liti di rimborso valutazione per singolo periodo d imposta Rettifica di perdite imposta imposta virtuale Controversie di valore indeterminabile escluseescluse 7 C. relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate Precisazioni: 1 in caso di cartella di pagamento il reclamo deve essere proposto se l impugnazione si fonda su vizi riconducibili solo all attività dell Agenzia delle Entrate (cartelle da liquidazione automatica ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/ ) 2 in caso di ricorso contro un atto successivo (cartella di pagamento...) nel quale si censura la mancata previa notifica dell atto presupposto (avviso di accertamento ) è necessario presentare reclamo (quindi occorre notificare ricorso ad Equitalia eccependo i vizi propri della cartella, e reclamo all Ufficio sostenendo la nullità dell atto per omessa notifica dell atto presupposto). 8 MANFRIANI Dottori Commercialisti 4

5 2. DECORRENZA Il procedimento di reclamo si applica agli atti reclamabili notificati a decorrere dall 1 aprile 2012 (momento in cui il contribuente ha ricevuto l atto reclamabile) 9 3. PROCEDIMENTO e TERMINI L istanza di reclamo (atto esente: no c.u. no bollo) deve essere notificato (nei termini di proposizione del ricorso): alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate (che ha emanato l atto) Le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili. OSS.: l Agenzia delle Entrate ha precisato (circolare n. 9/2012) che le predette strutture sono gli uffici legali delle Direzioni provinciali e regionali (nonché il Centro operativo di Pescara) 10 MANFRIANI Dottori Commercialisti 5

6 Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del D.Lgs. N. 546/ : art. 12 assistenza tecnica art. 18 il ricorso art. 19 atti impugnabili e oggetto del ricorso art. 20 proposizione del ricorso art. 21 termine per la proposizione del ricorso art. 22 co. 4 costituzione in giudizio del ricorrente (deposito del fascicolo e dei documenti) art. 48 conciliazione giudiziale 11 Dopo la notifica dell istanza di reclamo (con eventuale proposta motivata di mediazione) l Agenzia delle Entrate può: emettere un atto che: accoglie totalmente (annulla l atto) o parzialmente il reclamo rigetta il reclamo (e rifiuta la mediazione) non emettere alcun atto (nel termine dei 90 giorni termine fisso: non opera la sospensione feriale) 12 MANFRIANI Dottori Commercialisti 6

7 SE ESITO POSITIVO: pagamento dei tributi Con la risoluzione n. 37 del l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per pagare le somme dovute per i tributi derivanti dagli atti di reclamo e mediazione: Codici dal 9950 al 9969 Mediante F24, sezione erario, il reclamo si perfeziona con il versamento dell intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, da effettuarsi entro 20 giorni dalla conclusione dell accordo. 13 SE ESITO NEGATIVO: In caso di rigetto del reclamo (ovvero di mancato raggiungimento dell accordo tra le parti nell ipotesi di proposta di mediazione) il contribuente si costituisce in giudizio entro 30 giorni (per tale termine opera la sospensione feriale) dalla notifica dell atto che rigetta o accoglie parzialm. ovvero dal decorso dei 90 giorni (e provvede al versamento del contributo unificato) L atto di reclamo prodotto dal contribuente si trasforma nel ricorso Ciò comporta necessariamente la formale e sostanziale identità del reclamo con il ricorso (apposizione dell attestazione di conformità all originale) 14 MANFRIANI Dottori Commercialisti 7

8 SPESE DELL EVENTUALE GIUDIZIO PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE La parte soccombente sarà condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle stesse spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di reclamo/mediazione Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria potrà compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo ove ricorrano giusti motivi (esplicitamente indicati) 15 1 ATTENZIONE: L eventuale motivo di ricorso che non abbia formato oggetto di precedente reclamo è inammissibile. Ciò equivale alla sostanziale integrazione dei motivi del ricorso disciplinata dall art. 24, comma 2, D.Lgs n. 546/1992 (che ne decreta l ammissibilità soltanto in caso di deposito di documenti non conosciuti) 16 MANFRIANI Dottori Commercialisti 8

9 2 ATTENZIONE: Dovrà essere allegato al ricorso la ricevuta dell avvenuto deposito dell istanza di reclamo. Tutti i documenti citati Tutti citati nel ricorso, anche se già depositati con l istanza di reclamo, dovranno nuovamente essere prodotti in CTP. 17 OSSERVAZIONI: 1 RECLAMO E RICORSO: Il reclamo rappresenta condizione di ammissibilità dei ricorsi tributari. Se si omette di presentare il reclamo il ricorso è inammissibile e, conseguentemente, l atto diviene definitivo e non più contestabile in momenti successivi. L inammissibilità è rilevabile anche d ufficio dal giudice tributario in ogni stato e grado del processo. Quindi, per talune fattispecie, sarebbe auspicabile che il contribuente beneficiasse dell istituto della rimessione in termini (ex art. 153, comma 2, c.p.c.) Autorevole dottrina, in condizioni di incertezza, suggerisce la doppia notifica (sia del reclamo che del ricorso) 18 MANFRIANI Dottori Commercialisti 9

10 OSSERVAZIONI (segue): 2 RECLAMO E ALTRI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO Il reclamo esclude l applicabilità della conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs n. 546/1992 (per espressa previsione al comma 1), mentre non presenta nessi con le altre forme deflattive del contenzioso, quindi: L obbligo di notificare il reclamo sussiste anche se il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione (conclusa con esito negativo) domanda di autotutela (respinta o ancora sotto esame) 19 OSSERVAZIONI (segue): 3 RECLAMO E AUTOTUTELA PARZIALE: Il valore dell atto deve essere determinato alla data in cui il contribuente intende notificare il ricorso e/o reclamo e non al momento in cui riceve la notifica dell atto (quindi l eventuale autotutela parziale, che interviene prima della proposizione del reclamo riducendo l atto sotto la soglia dei euro, rende obbligatorio il reclamo). 4 RECLAMO E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI: Il contribuente può optare (entro 60 gg dalla notifica dell atto) per la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di 1/3). Però, in caso di successivo esito positivo del reclamo non spetta il rimborso delle sanzioni definite (circolare 12/E del ). 20 MANFRIANI Dottori Commercialisti 10

11 OSSERVAZIONI (segue): 5 RECLAMO E ACQUIESCENZA (ex art. 15 D.Lgs n.218/1997): Alternatività dei due istituti (rinuncia alla riduzione delle sanzioni ad 1/6-1/3). 6 RECLAMO E RICHIESTA DI UN CONTRADDITTORIO: Può essere opportuno richiedere con il reclamo o con istanza separata (anche senza proposta di mediazione) un contraddittorio con l Ufficio. 7 RECLAMO ED AZIONE ESECUTIVA: La presentazione dell istanza di reclamo NON ferma l attività di riscossione e l istanza di sospensione giudiziale (ex art. 47 D.Lgs n.546/1992) non può essere proposta (prima della conclusione della fase amministrativa). Può essere opportuno presentare istanza di sospensione amministrativa. 21 FACSIMILE RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO Allegato alla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo MANFRIANI Dottori Commercialisti 11

12 23 24 MANFRIANI Dottori Commercialisti 12

13 25 AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE (AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DOPO IL 1 APRILE MANFRIANI Dottori Commercialisti 13

14 AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE (AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DOPO IL 1 APRILE MANFRIANI Dottori Commercialisti 14

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