3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio.
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- Antonino Sacco
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1 Conseguenze dell istanza
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3 Conseguenze dell istanza 3. Conseguenze dell istanza Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio. Le conseguenze della presentazione dell istanza di mediazione possono essere facilmente individuate seguendo la traccia degli effetti originati dal ricorso in Commissione tributaria provinciale, considerato l intimo collegamento funzionale tra la fase amministrativa pre-processuale e quella concretamente giurisdizionale davanti alle Commissioni tributarie. L atto introduttivo di un giudizio prevalentemente genera: effetti sostanziali, ad esempio quello decadenziale, come nel caso del termine per la proposizione del ricorso di cui all art. 21, 1 comma del D.lvo n. 546, il cui spirare determina l inammissibilità del ricorso, ovvero della prescrizione del diritto alla restituzione di tributo non dovuto, di cui al successivo 2 comma, o ancora della prescrizione del diritto, ex art c.c.; effetti processuali, come la litispendenza (per effetto della quale si determina la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice, ex art. 39 c.p.c.) o la c.d. perpetuatio iurisdictionis (per effetto della quale sono irrilevanti, rispetto alla determinazione del giudice fornito di giurisdizione e di competenza, i mutamenti della legge vigente e dello stato di fatto successivi al momento della proposizione della domanda, ex art. 5 c.p.c.). Tenuto conto di tali effetti, è opportuno cogliere quelli prodotti dall istanza di mediazione. In primis la notifica dell istanza di mediazione alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale dell Agenzia genera l effetto sostanziale di interrompere il decorso del termine di decadenza per l impugnazione dell atto. Infatti la chiamata in giudizio (vocatio in ius) ossia il momento in cui il contribuente comunica all Amministrazione resistente, attraverso la notifica del ricorso, la propria intenzione di adire il Giudice si realizza, relativamente alle controversie cui si applica l art. 17-bis, con la notifica dell istanza di mediazione alla competente Direzione Provinciale o Direzione Regionale. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del medesimo ricorso che ha costituito parte integrante dell istanza rappresenta la costituzione in giudizio, atto con il quale si chiede al Giudice l annullamento dell atto impugnato e che instaura l effettivo rapporto processuale. Tale effetto è conseguenza diretta dell espressa applicabilità al procedimento del reclamo degli artt. 18 ( Il ricorso ), 19 ( Atti impugnabili e oggetto del ricorso ), 20 ( Proposizione del ricorso ) e 21 ( Termine per la proposizione del ricorso ) del D.lvo n. 546 del 1992, operata dal 6 comma dell art. 17-bis. Effetti dell istanza Istanza di mediazione Costituzione in giudizio 73
4 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Termine 74 Infatti la chiamata in giudizio, nelle liti tributarie alle quali non è applicabile la procedura del reclamo di cui all art. 17-bis, è regolata dai citati artt. 18, 19, 20 e 21, i quali dettano appunto la disciplina delle modalità di presentazione del ricorso, sia per quanto riguarda il suo contenuto sia in relazione ai tempi (60 giorni) e alle modalità (notifica) per la presentazione dello stesso alla competente Direzione. La costituzione in giudizio, ovvero la presentazione del ricorso al Giudice, è invece disciplinata dagli artt. 22 e seguenti, con particolare importanza da rivolgere all art. 22 ( Costituzione in giudizio del ricorrente ) e all art. 23 ( Costituzione in giudizio della parte resistente ). Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22) inizia a decorrere dal giorno successivo: allo spirare del novantesimo giorno dal ricevimento dell istanza da parte della Direzione, nell ipotesi in cui non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa oppure non sia stato formalizzato l accordo di mediazione; a quello nel quale viene notificato il provvedimento con il quale l Ufficio respinge l istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni. Ai fini della tempestiva costituzione in giudizio bisogna avere riguardo allo spirare dei 90 giorni in tutti i casi in cui a tale data, per qualsiasi motivo, la risposta dell Ufficio non sia giunta a conoscenza del contribuente, ancorché in ipotesi sottoscritta entro i predetti 90 giorni; a quello di notificazione del provvedimento con il quale l Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l istanza. In conclusione, il quadro normativo di riferimento, come articolato nella sequenza normativa, con particolare riguardo al combinato disposto dell art. 20, 1 comma (il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell art. 16) e appunto dell art. 16, relativo a comunicazioni e notificazioni, mostra che gli effetti sostanziali del ricorso devono essere indiscutibilmente ricondotti al momento della notifica dell istanza La rilevanza processuale dell istanza. L art. 17-bis, 9 comma del D.lvo n. 546 dispone che Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell atto di accoglimento parziale. L istanza di reclamo, per espressa previsione normativa, produce pertanto gli effetti del ricorso, di talché la notifica dell istanza corrisponde alla notificazione del ricorso e produce l effetto di chiamata in giudizio.
5 Conseguenze dell istanza Di conseguenza, il termine di 30 giorni, fissato dall art. 22 del D.lvo n. 546 per l instaurazione della controversia presso la Commissione tributaria provinciale attraverso il deposito del ricorso, con effetto di costituzione in giudizio, deve essere calcolato a partire dal giorno successivo: - a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte della Direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l accordo di mediazione; - a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio respinge l istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni; - a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio, prima del decorso di 90 giorni, accoglie parzialmente l istanza. Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del 90 giorno, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni. Non si ritiene possa essere percorsa la via della notifica dell istanza di mediazione e, parallelamente e contemporaneamente, quella della notifica del ricorso, che risulterebbe di fatto inammissibile. Analogamente, non sembra percorribile neppure la doppia presentazione del ricorso in Commissione tributaria provinciale (la prima volta nel corso della procedura di mediazione e la seconda al termine della stessa), anche per la necessità di dover corrispondere due volte il contributo unificato. Calcolo del termine per la costituzione in giudizio 4. La sospensione della riscossione L istanza di sospensione della riscossione. La presentazione dell istanza, analogamente a quanto avviene per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non determina in via automatica la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato. Nel corso della fase di mediazione non può essere neppure proposta l istanza di sospensione giudiziale dell esecuzione, prevista dall art. 47 del D.lvo n. 546, che può essere avanzata alla Commissione tributaria provinciale solo in pendenza di controversia giurisdizionale e che quindi richiede, per il suo esperimento, la conclusione della fase di mediazione. Senza anticipare quanto più innanzi illustrato in tema di autotutela, si segnala soltanto che, ai sensi dell art. 2-quater, comma 1-bis del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, nel potere di annullamento d ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, di cui al comma 1 dello stesso articolo, deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli 75
6 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL PROCESSO TRIBUTARIO effetti dell atto che appaia illegittimo o infondato. Pertanto, considerata la funzione cui è preordinato il procedimento di mediazione, la stessa Amministrazione finanziaria, nella ripetutamente citata circolare 9/E considera possibile e opportuno, al fine di garantire un adeguata tutela del contribuente, estendere l applicabilità del citato art. 2-quater, comma 1-bis alle ipotesi di reclamo. Da ciò consegue che il contribuente può domandare la formale sospensione, in tutto o in parte, dell esecuzione dell atto anche nell ambito del procedimento amministrativo disciplinato dall art. 17-bis, per sua natura funzionale al riesame ed eventuale rideterminazione della pretesa. Questa possibilità concerne soprattutto le istanze relative ai ruoli poiché, per quanto riguarda gli altri atti, l Agenzia delle entrate affida di norma la riscossione all omonimo Agente soltanto una volta chiuso il procedimento della mediazione, senza che occorra che il contribuente richieda la sospensione. La Direzione Provinciale o la Direzione Regionale, nei casi in cui rilevino che le eccezioni sollevate dal contribuente nel reclamo introduttivo del procedimento di mediazione non appaiono infondate, possono concedere, su istanza formulata contestualmente al reclamo, ovvero separatamente, la formale sospensione, in tutto o in parte, dell esecuzione dell atto in presenza del richiamato presupposto (e cioè la non infondatezza). In ogni caso il periodo di sospensione degli effetti dell atto non può prolungarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione. Come necessitata conseguenza dell eventuale esito negativo del procedimento di mediazione si verifica l iscrizione a ruolo della pretesa o l affidamento del carico all Agente della riscossione e l immediata revoca della sospensione precedentemente concessa. Resta ovviamente ferma la possibilità di avvalersi delle norme in materia di riscossione straordinaria in particolare, dell art. 29 (concentrazione della riscossione nell accertamento), comma 1, lett. c), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (come da ultimo modificato dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e dell art. 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (riscossione straordinaria). Avviso di accertamento esecutivo 76 Si ritiene, in linea con la circolare n. 22/E dell 11 giugno 2012, che la sospensione possa essere disposta anche con riguardo a un avviso di accertamento c.d. esecutivo di cui al citato art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in sede di riesame ex art. 2-quater, comma 1-bis del D.L. 30 settembre 1994, n L avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA deve contenere anche l intimazione ad adempiere all obbligo di pagamento diretto entro 60 giorni, non essendo così più necessaria la notifica della cartella di pagamento. In caso di omesso versamento entro il termine di presentazione del ricorso, la somma è inoltre rimessa all Agente della riscossione per l esecuzione forzata, anche senza la previa notifica al
7 Conseguenze dell istanza contribuente della cartella di pagamento. Anche in caso di applicazione della mediazione il termine per il versamento è quindi quello di presentazione del ricorso, che qui si realizza con la presentazione del reclamo. Il termine è sottoposto alla sospensione feriale dei termini (L. 7 ottobre 1969 n. 742) e alla sospensione a seguito di presentazione dell istanza di accertamento con adesione (art. 6, 3 comma del D.lvo n. 218/1997). Si rammenta altresì che nell accertamento è inclusa anche l intimazione al pagamento, in caso di presentazione del ricorso, di 1/3 delle imposte accertate e degli interessi computati ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 (somme dovute in pendenza del giudizio di primo grado ex art. 15, 1 comma del D.P.R. n. 602/1973, ridotte dalla metà al terzo dell imposta accertata dall art. 7 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011). Si fa specifico rinvio alle deroghe al pagamento del terzo previste dagli artt. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, 37 bis del D.P.R. n. 600/1973, e 36, comma 3, lett. c) del D.lvo n. 241/1997. Nelle ipotesi di omesso o ritardato versamento del terzo non è prevista alcuna sanzione, in quanto la norma introduttiva ha espressamente disposto che la sanzione amministrativa prevista dall art. 13 del D.lvo 18 dicembre 1997 n. 471 non si applica nei casi di omesso, tardivo o carente versamento delle somme dovute. Va da sé che, se nel termine di presentazione del ricorso il versamento sia omesso o insufficiente, spirati 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento l Ufficio senza indugio affida all Agente della riscossione le somme dovute in pendenza di giudizio. L affidamento non può effettuarsi prima che siano passati 30 giorni dal termine di presentazione del ricorso, anche se il ricorso è stato presentato precedentemente, con l eccezione dell ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso il carico può essere affidato dopo 60 giorni dalla notifica dell atto e le somme sono affidate all Agente nel loro ammontare integrale comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, non applicandosi in tale ipotesi il pagamento frazionato di cui all art. 15 del D.P.R. n. 602/1973: sono gli artt. 11 e 15 bis che, rispettivamente, prevedono che i ruoli straordinari siano formati quando vi è pericolo per la riscossione e che in detti ruoli le imposte, le sanzioni e gli interessi siano iscritti per l intero importo risultante dall avviso di accertamento, anche se non definitivo. Per i casi nei quali è applicabile l art. 17-bis, l affidamento avviene invece a seguito dell esito negativo del procedimento di mediazione. Qualora la Direzione Provinciale o la Direzione Regionale ravvisino l eventualità che le ragioni presentate dalla parte siano fondate, hanno facoltà di disporre la sospensione dell esecuzione dell atto sino a che la fase di riesame non si sia conclusa. In tale disamina dovrebbe altresì essere vagliata la possibilità che la parte possa patire un danno grave e irreparabile nell ipotesi di riscossione coattiva. Affidamento 77
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