Incontro Studio 23 marzo dott. Alvise Bullo

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1 Incontro Studio 23 marzo 2012 RIMINI LE PRINCIPALI NOVITA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANALISI PRATICA E SISTEMATICA dott. Alvise Bullo Ordine dei Dottori Commercialisti EC di Venezia Docente SSEF Pubblicista & Convegnista, membro Commissione accertamento e contenzioso tributario CNDCEC ROMA San Polo 2237,30125 Venezia, Tel ; fax ; bulloalvise@virgilio.it

2 L. 69/2009: modifiche al cpc Di seguito sono indicati gli artt. del DLgs n. 546/1992. Si segnala che la L. 69 del ha introdotto importanti modifiche al cpc e le stese possono avere un incidenza anche (in parte) nel processo tributario. Alcune delle principali modifiche che riguardano il processo tributario: - art. 47 L. 69/ 09. Preventivo giudizio di ammissibilità del ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. - Art. 45, co 12, L. 69/ 09. Inasprimento degli effetti della soccombenza. - Art. 45, co 11, L. 69/ 09. Limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese del giudizio. - Art. 46, co 17, L. 69/ 09. La riduzione dei termini processuali di impugnativa (da un anno a 6 mesi gg si ritiene, n.d.a.-). - Art. 46, co 8, L. 69/ 09. La testimonianza scritta. - Art. 45, co 14, L. 69/ 09. Rilevanza dei fatti non contestati. 2

3 Il nuovo avviso di accertamento Detta novità si riferisce agli avvisi di accertamento emessi dal 1 ottobre 2011 e riferiti ai periodi d imposta in corso al 31 dicembre La principale novità si riferisce all obbligo per il contribuente di pagare entro il termine per il ricorso. Giova segnalare che lo spartiacque temporale si identifica nell emissione dell atto, quindi dalla data in cui è sottoscritto (non quindi nella data di notifica).non solo, la cartella di pagamento non sarà del tutto messa al bando. Pertanto e riassumendo: - negli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP si prevede il nuovo avv acc; - negli avvisi di accertamento sulle imposte d atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), no, almeno per ora, pertanto alla notifica dell atto seguiranno il ruolo e la cartella esattoriale; - nelle liquidazioni e nei controlli formali 36 bis e ter DPR 600/ 73 (come oggi cartella diretta). 3

4 Il nuovo avviso di accertamento PAGAMENTI Il quantum oggetto di contestazione si dovrà pagare entro il termine per il ricorso. Inoltre, il quantum da versare può dipendere dalla circostanza che il contribuente : abbia o meno presentato ricorso. Infatti,: - se non si presenta ricorso, il contribuente deve versare tutte le somme contestate; - se il ricorso viene notificato, occorre versare un terzo degli importi riferiti alle imposte (nulla per le sanzioni), che saranno richieste nei due terzi dopo la sentenza di prime cure. CONCESSIONARIO: decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (di norma, novanta giorni dalla notifica dell accertamento), le somme verranno dati in carico al Concessionario, che, se ve ne sono gli estremi, procederà con la riscossione coattiva. PROBLEMA PRATICO: solo a questo punto si potrà chiedere di versare gli importi richiesti in forma rateizzata. Giova sottolineare che la sola espropriazione è sospesa, automaticamente, per un intervallo di 180 giorni dal momento di affidamento del credito (generalmente, quindi, 270 giorni dalla data di notifica dell atto ( = 270 gg). La sospensione riguarda la sola espropriazione, quindi il Concessionario, se ve ne sono gli estremi, potrà bloccare le auto e disporre le ipoteche. Detta sospensione si verifica in via automatica ed è insensibile alla presentazione del ricorso (per un approfondimento A. Cissello, in Eutekne info, ). 4

5 Il nuovo avviso di accertamento Appare importante segnalare che la dilazione degli importi richiesti (cd rateizzazione) si potrà chiedere solo ad Equitalia (come del resto succede adesso) e non anche alla Direzione provinciale (temporalmente ciò significa quando il contribuente è già inadempiente): conseguentemente la domanda di dilazione non preclude nessun fermo e nessuna ipoteca, visto che viene presentata quando l ipoteca è già adottabile. Equitalia, ci si augura, con la prossima direttiva potrebbe prevedere che, ove il contribuente presenti domanda di dilazione subito dopo l affidamento del credito, siano sospese le ordinarie cautele, in attesa del provvedimento di accoglimento e, soprattutto, della prima rata (in questo senso A. Cissello, in Eutekne info ). La risoluzione n. 95 del ha istituito i codici tributo per il versamento, con F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso e per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori sulla base degli avvisi di accertamento emessi dall Agenzia. I codici tributo vanno esposti nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza degli Importi a debito versati. Con successiva risoluzione, verranno individuati gli ulteriori codici tributo necessari per il versamento delle relative sanzioni (in questo senso A. Cissello, in Eutekne info ). 5

6 Contributo Unificato Frase potenzialmente inseribile in ricorso a seguito dell introduzione del contributo unificato in sostituzione delle marche da bollo (stante la magmaticità della materia si consiglia di verificare per bene eventuali cambiamenti, modifiche, aggiornamenti,, ecc.) Ai sensi e per gli effetti dell art. 14, comma 3 bis, del DPR , n. 115, come inserito all art. 37, co 6, lett. u), del DL , n. 98, conv. con mod. dalla L , n. 111 si dichiara che il valore della presente causa è di Euro 2.968,09 (duemilanovecentosessantotto/09) e che pertanto il contributo unificato è di euro 60,00 (sessanta/00); viepiù, l indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e il n. di fax è.. 6

7 Contributo Unificato Il contributo unificato dipende dal valore della causa, (vedasi i criteri dettati dall art. 12 del DLgs. 546/92) per cui si prende come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta al netto di sanzioni e interessi. Questi gli scaglioni: - 30 euro per le controversie di valore sino a 2.582,28 euro; - 60 euro per le controversie di valore superiore a 2.582,28 e fino a euro; euro per le controversie di valore superiore a e fino a euro; euro per le controversie di valore superiore a e fino a euro; euro per le controversie di valore superiore a e fino a euro; euro per le controversie di valore superiore a euro. Si prevede: La maggiorazione della metà del contributo unificato in caso di omessa indicazione della PEC del difensore o del numero di fax e del codice fiscale della parte (art. 13, comma 3-bis del DLgs. 546/92); - la sanzione da 103 a euro in caso di mancata indicazione del codice fiscale del difensore e della parte. Si segnala che l omessa dichiarazione di valore (ai fini del contributo unificato) comporta l applicazione del contributo unificato nella misura massima, ovvero nella misura di euro. Inoltre, se la causa è di valore indeterminabile, il contributo è dovuto nella misura di 120 euro. L art. 18 del DLgs. 546/92 (modificato) prevede che nel ricorso occorre indicare la casella PEC della parte, e che, però, la mancata indicazione di ciò non comporta alcuna inammissibilità (anche perché la parte, a differenza del difensore, potrebbe essere sprovvista della casella PEC). Vedasi, inoltre, la Circolare Ministero economia e finanze 21/09/2011, n. 1/DF 7

8 Contributo Unificato Il D.L. 138 del 2011, convertito con L. 148/2011, impone di depositare una nota di iscrizione a ruolo, al momento della costituzione in giudizio da parte del ricorrente. Vi sono, pertanto, due modelli (per CTP e CTR). I due modelli richiedono informazioni relative a: chi propone il ricorso e il tipo di controversia per cui si richiede l iscrizione al RGR/RGA; se è stata presentata l istanza di sospensione o la richiesta di trattazione in pubblica udienza; se è stata tentato il reclamo-mediazione (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992); l individuazione dell atto impugnato oppure della sentenza, nel caso di ricorsi per revocazione o per ottemperanza; l indicazione della materia del contendere; il valore della causa, al netto di sanzioni ed interessi; la data di notificazione del ricorso. Si segnala che se il contribuente acquista il contributo in tabaccheria, ebbene non si applicherà (il contributo) più sul modello di comunicazione approvato con provvedimento direttoriale del 20 settembre 2010, ma direttamente sulla nota di iscrizione a ruolo. Infatti, l art. 194, comma 4, del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) prevede, espressamente, che il contrassegno adesivo debba essere applicato sulla nota di iscrizione a ruolo, ove prevista. 8

9 Contributo Unificato IRREGOLARI VERSAMENTI CONTRIBUTO UNIFICATO: Nell ipotesi di errore nel calcolo dell importo del cu il contribuente sarà invitato a regolarizzare, senza immediata applicazione delle sanzioni amministrative. Nell ipotesi di mancanza di cf, PEC o fax, ebbene la circolare stabilisce che l omissione può essere sanata dalla parte, con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti, atto che non necessita di notifica alle altre parti. Se la segreteria trova un errore nel versamento, entro 30 gg dal deposito del ricorso o altro atto processuale, notifica invito di pagamento con l avvertenza che, in caso di inadempienza al versamento delle somme entro un mese dalla ricezione del suddetto invito, si procederà all irrogazione delle sanzioni amministrative. In questa ipotesi, il contribuente, se paga, non subisce avrà sanzione : il versamento deve in tal caso avvenire con modello F23 utilizzando il codice tributo 750T. Se, invece, il contribuente dovesse pagare dopo i 30 gg, ma in questo caso, ferma restando l utilizzabilità del modello F23, occorre indicare il codice tributo 941T e calcolare gli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Le sanzioni, irrogabili in una misura che va dal 100 al 200% dell imposta dovuta, saranno irrogate osservando la seguente gradazione: - 33% del dovuto, se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell invito; - 150% dell importo dovuto, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo giorno e il novantesimo giorno successivo alla notifica dell invito; - 200% dell importo dovuto, negli altri casi. Il versamento dovrà avvenire mediante modello F23, con codice tributo, relativamente alle sanzioni, 699T. (Per un approfondimento A. Cissello in Eutekne info ). 9

10 Principali novità e princ scadenze Le nuove soglie di punibilità sono applicabili alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011) ove presentate tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini. Riduzione limiti principalmente da E ,53 (art. 3, art. 5) a ,00 E da ,38E (art. 4) a E Principali scadenze (nuovi accertamenti esecutivi) (pagamento definizioni liti nuovo condono 2011 e per condono 2012) che slitta al (istanza per la definizione liti 2011 e 2012 ) Reclamo e mediazionel (L articolo 39, comma 9, del DL n. 98/2011, a far data dal 1 aprile 2012, ha introdotto l obbligo di presentare il reclamo per le controversie aventi ad oggetto atti emessi dall Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20mila euro. Il reclamo può contenere una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o senza accordo sulla mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso) Fine sospensione liti fiscali pendenti 10

11 NUOVO CONDONO La Direzione Provinciale di Bergamo ha scritto una prima nota esplicativa sul condono delle liti pendenti introdotto dal DL 98/2011, confermando, in generale, quanto già espresso nella circolare 12 del Requisiti per accedere: la pendenza della lite al 1 maggio 2011 ( con la nuova apertura di condono); - la provenienza dell atto da Agenzia delle Entrate; - il valore della lite, che non deve essere superiore a euro I versamenti devono essere effettuati con Mod F24 (codice tributo «8082», c.d. F24 versamenti con elementi identificativi; è esclusa la compensazione), in un unica soluzione entro il prossimo 30 novembre per la nuova apertura- (altre date: domanda di definizione entro il ; liti potenzialmente definibili sospese sino al ). - per le liti di valore sino a euro, si ha una misura fissa di 150 euro, mentre per le altre occorre pagare una somma pari: - al 10% del valore della lite, in caso di vittoria del contribuente; - al 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente; - al 30% del valore della lite, se non c è ancora la sentenza. Nell ipotesi di soccombenza parziale, occorre dividere il valore della lite, e applicare il 50% sulla parte di causa persa e il 10% sulla parte di causa vinta. Esempio: Avviso accertamento valore lite = ,00 E. CTP dà torto al contribuente su E ,00 e ragione su Euro 4.000,00. Pertanto si potrà (se vi sono tutti i requisiti) condonare la lite pagando 6.000,00E x 50%= 3.000,00E ,00 x 10% = 4.00,00 E. Quindi si potrà chiudere corrispondendo E ,00. Si veda anche Circolare 48 del

12 NUOVO CONDONO Dovrebbero ritenersi definibili le liti aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni ed ogni altro atto che abbia funzione impositiva, ad eccezione degli atti aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato, e che, per contro, non rientrano nel condono le controversie aventi ad oggetto il silenzio, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, il diniego o revoca di agevolazioni tributarie, salvo che l atto impugnato contenga l accertamento di maggiori tributi o l irrogazione di sanzioni, l avviso di liquidazione ed il ruolo, ove finalizzati alla mera riscossione di tributi ed ove non contengano una rettifica di dati dichiarati. Circa le liquidazioni automatiche, con l eccezione degli omessi versamenti, tutte le altre ipotesi indicate dall art. 36-bis possano beneficiare della sanatoria (disconoscimento di deduzioni; mancato riconoscimento di crediti d imposta per mancata indicazione in dichiarazione). Per un approfondimento A. Cissello, in Eutekne info

13 NUOVO CONDONO COSA SI INTENDE PER LITE PENDENTE AI FINI DEL CONDONO? Cio che rileva è la NOTIFICA del ricorso e non anche la (successiva) costituzione in giudizio. Pertanto rileva che al (o al per il cd CONDONO riaperto) sia stato notificato il ricorso (ancorchè lo stesso possa essere infondato o inammissibile) e, vieppiù, che non si sia ancora formato il giudicato. Quando può dirsi formato il giudicato? Lo stesso può dirsi formato allorquando è decorso il termine per impugnare la sentenza o quando la parte ha esperito tutti i mezzi di impugnazione previsti. Inoltre, giova segnalare che nel giudizio di rinvio, invece, la lite si considera pendente qualora, alla data del 1 maggio 2011, non fosse ancora decorso il termine per la riassunzione della causa, non avendo rilievo la data in cui il giudice del rinvio abbia dichiarato l estinzione del giudizio per omessa/tardiva riassunzione (circ ; ris. Agenzia delle Entrate 80/2004) A. Cissello in Eutekne info

14 ART 17bIS DLGS 546/ 92 NOVITA L art. 39, D.L. 06/07/2011, n. 98 ha introdotto una nuova norma nella disciplina del processo tributario, dettata dal D.Lgs. 31/12/1992,n. 546: l art. 17-bis secondo la qualeil ricorso avverso gli atti di valore non superiore a euro, notificati a decorrere dal 1 aprile 2012 dall Agenzia delle Entrate, debba essere preceduto dalla presentazione di un reclamo all Ufficio che ha emesso l atto, volto ad ottenerne l annullamento totale o parziale. 14

15 IL RECLAMO Nell ipotesi di atto è emesso dall Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a euro e notificato dal 1 aprile 2012, non si potrà fare subito ricorso, ma bisognerà presentare (prima) il c.d. reclamo (con eventuale proposta di mediazione) e, solo successivamente e se ve ne sono gli estremi fare la costituzione in giudizio presso la CT competente. Nell ipotesi che il reclamo o la mediazione abbia esito positivo il contribuente pagherà il quantum scaturente dall accordo (e, pertanto, in questa ipotesi di accordo non si riscontrano particolari problemi). Viceversa, nell ipotesi in cui la mediazione abbia esito negativo o il reclamo non sia stato accolto nascono dei problemi anche in termini di misure cautelari (fermi, ipoteche) e di espropriazione. (In questo senso: Alfio CISSELLO, Sabato 21 gennaio 2012, Eutekne info). 15

16 IL RECLAMO -nelle controversie reclamabili non è possibile la conciliazione giudiziale; - se la proposta di reclamo o di mediazione non ha esito positivo, il reclamo ha gli stessi effetti del ricorso, pertanto, non si deve scrivere un altro atto, ma depositare il reclamo stesso presso la CT competente. Se Controparte non accoglie né il reclamo (pertanto non procede ad annullare il non è dell avviso di annullare l atto reclamato) né la mediazione, formula a sua volta, d ufficio, una proposta di mediazione. Appare opportuno segnalare che i motivi di ricorso devono necessariamente essere contenuti tutti nel reclamo In maniera prudenziale appare utile formare il reclamo come se fosse un ricorso, con l aggiunta della richiesta di reclamo (annullamento totale o parziale dell atto) rivolta alla Direzione provinciale e, eventualmente, della proposta di mediazione. L eventuale mancata presenza della domanda, rivolta alla CT, di annullamento dell atto, potrebbe comportare l inammissibilità del ricorso, in quanto il reclamo, come del resto prevede l art. 17-bis del DLgs. 546/92, altro non è che un ricorso anticipato. (In questo senso: Alfio CISSELLO, 20 febbraio 2012, Eutekne info). 16

17 ART 17 bis DLGS 546/1992 Il reclamo e la mediazione (1) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all articolo La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L inammissibilità è rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell articolo Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all articolo 47- bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. (segue) 17

18 ART 17 bis DLGS 546/1992 (segue) 8. L organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all annullamento totale o parziale dell atto, né l eventuale proposta di mediazione, formula d ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell atto di accoglimento parziale. 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. (1) Ai sensi dell art. 39, comma 11, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111, tali istituti si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile

19 Circolare n 9/E del Qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l Ufficio ancorché non obbligato è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate (al 40%). Oggetto di mediazione le controversie relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; Ruolo (su cartella in certi casi ci può essere il reclamo in altri no); rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. Anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, sulla base delle seguenti considerazioni. L obbligo di pagamento del contributo unificato avviene con il deposito del reclamo (divenuto ricorso) nella Segreteria della CTP.L imposta di bollo non è dovuta per l istanza di reclamo/mediazione 19

20 Circolare n In riferimento al cd accertamento induttivo (su studi di settore) la circolare indica che gli uffici applicheranno la facoltà introdotta dalla citata disposizione a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta Regime premiale Verso i soggetti congrui e coerenti : sono preclusi gli accertamenti di tipo analitico-presuntivo ; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa se il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato; è ridotto di un anno il termine per l'attività di accertamento. La circolare precisa che per godere di tali benefici oltre che essere congrui coerenti e fedeli agli studi di settore è necessario che i contribuenti siano potenzialmente accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore. Sono quindi esclusi i contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi. 20

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