COPIA DELL ORIGINALE Deliberazione n 226 COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

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1 COPIA DELL ORIGINALE Deliberazione n 226 in data 19/12/2011 COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale Oggetto: OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI VERBANIA-PALLANZA. AFFIDAMENTO AD A.I.G. E APPROVAZIONE CONVENZIONE L anno duemilaundici, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. All inizio della discussione dell argomento, risultano presenti e assenti: ZACCHERA MARCO Sindaco Presente PELLA SERGIO Vice Sindaco Presente AIROLDI LUIGI Assessore Assente BALZARINI ADRIANA Assessore Presente CALDERONI STEFANO Assessore Presente CARAZZONI LIDIA Assessore Presente MANZINI MASSIMO Assessore Presente PARACHINI MARCO Assessore Presente SOTTOCORNOLA FABRIZIO Assessore Presente VINCENZI GIAN MARIA Assessore Presente totale presenti 9 totale assenti 1 Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO Il Sig. ZACCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

2 OGGETTO: OSTELLO DELLA GIOVENTÙ. AFFIDAMENTO ALL A.I.G (ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ), PERIODO 1/1/ /12/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE. Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.11/12/1996 con la quale veniva approvata la Convenzione con A.I.G. per la gestione dell Ostello della Gioventù di Verbania, nonché la delibera di Giunta Comunale n. 602 del 20/12/2001 con la quale veniva rinnovato l affidamento ad A.I.G. (Associazione Italiana Alberghi della Gioventù) per il periodo 1 gennaio dicembre 2006 e la Delibera di Giunta n.82 del 22/03/2007 Ostello della Gioventù. Affidamento ad AIG con la quale veniva rinnovato l affidamento con scadenza il 31/12/2011; Dovendo ora procedere a nuovo affidamento e valutato positivamente l esito dell affidamento ad AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) in quanto associazione di promozione sociale partecipata dai Ministeri dell Istruzione, Turismo e della Gioventù, membro della International Youth Hotel Federation (circuito europeo degli ostelli) che garantisce l inserimento e la promozione della struttura nel circuito internazionale e nazionale con in Italia 100 ostelli e soci; Considerato che l attuale conduzione ha rilanciato la struttura incrementando notevolmente le presenze turistiche annue anche attraverso iniziative promozionali di settore (Bit di Milano, Job e Orienta di Verona, ABCD di Genova, TNT di Londra ) e che AIG ha ottenuto la partecipazione al progetto OstHELLO del Ministero della Gioventù che nel 2012 prevede, in caso di rinnovo, investimenti sull Ostello di Verbania; Vista la richiesta di rinnovo pervenuta da AIG in data 15/12/2011 prot con la proposta di investimenti e migliorie della struttura stimati complessivamente il per ammortizzare i quali AIG richiede una durata di convenzione di 9 anni; Ritenuto infine, rispetto alla valutazione dell andamento del servizio negli ultimi anni, di meglio precisare nel nuovo testo di convenzione alcune garanzie in particolare riferite a: - orari di apertura, chiarezza di tariffe al pubblico, orari di prenotazione ed informazione - criteri di scelta del gestore - manutenzioni degli esterni e del parco - durata dell affidamento proporzionata agli impegni derivanti dagli investimenti proposti Vista la comunicazione in data 16 dicembre 2011 con la quale A.I.G. comunicava l approvazione dell allegato testo di Convenzione; Fatto constatare che l assessore Parachini è contrario in quanto a suo parere l A.I.G. non ha molto ben gestito l attività per 18 anni, ovvero fino a due anni fa, trasformandone addirittura l uso per due anni a colonia del Comune di Milano, non meritando quella fiducia che dovrebbe avere chi ha in gestione diretta un servizio per nove anni e ritenendo più vantaggiosa la gara. Il Sindaco ricorda che l attuale gestione è ben svolta, che A.I.G. consente di entrare in un circuito internazionale e che il corrispettivo è più che congruo. Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall art. 49 del D.Lgs n. 267 e il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs , n. 267;

3 Con voti favorevoli 8 (Zacchera, Pella, Balzarini, Calderoni, Carazzoni, Manzini, Sottocornola, Vincenzi) e contrario 1 (Parachini) espressi nei modi e termini di legge; DELIBERA Di affidare per il periodo 1 gennaio dicembre 2020 la gestione Ostello della Gioventù di Verbania all A.I.G (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) con sede in Roma, via Cavour 44; Di approvare l allegata Convenzione tra il Comune di Verbania ed A.IG., il cui testo costituisce parte integrante del presente atto Di dare mandato al Dirigente competente per settore di provvedere all assunzione degli atti conseguenti il presente atto. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

4 CITTÀ DI VERBANIA Provincia del Verbano Cusio Ossola CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL OSTELLO PER LA GIOVENTU VERBANIA - PALLANZA

5 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL OSTELLO PER LA GIOVENTU VERBANIA - PALLANZA L anno.., addì del mese di in Verbania, nella Residenza Municipale, Tra Claudio dr. Cristina, nato a Verbania il 13/10/1955 Dirigente del Comune di VERBANIA, codice fiscale: , e per conto del Comune medesimo ai sensi dello Statuto. 1. Sig.. nato a. Il.. e residente in.. il quale interviene nel presente atto in qualità di dell Associazione Alberghi per la Gioventù (A.I.G.), codice fiscale: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Il Comune di Verbania affida in concessione la gestione dell Ostello per la Gioventù di Verbania, Pallanza sito in località Castagnola, alla Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE La concessione ha per oggetto la gestione in concessione dell Ostello per la Gioventù di Verbania, sito in località Castagnola, Via alle Rose, n.7. La concessione comprende l edificio, le relative pertinenze ed il parco recintato, indicate nella planimetria allegata, per la gestione di un Ostello della Gioventù come disciplinato dalla normativa vigente in particolare dalla L.R. 15 aprile 1985 n. 31 Disciplina delle strutture extralberghiere e successive modifiche ed integrazioni. Capacità ricettiva: n. 14 camere n. 52 posti letto + n.52 sovrapposti n.12 servizi ART. 2 FINALITA DELLA CONCESSIONE Le finalità che l Amministrazione concedente intende perseguire con la gestione dell Ostello per la Gioventù sono essenzialmente le seguenti: - promuovere l accoglienza dei gruppi giovanili coinvolti in iniziative di interesse turistico, culturale, associativo, scolastico, didattico, educativo, sportivo, sociale; - valorizzare la differenziazione dell offerta ricettiva cittadina con una struttura extralberghiera di soggiorno prevalentemente giovanile italiano ed europeo; - incentivare il prolungamento dei giorni/presenza di soggiorno attraverso la promozione di tariffe agevolate; - informare ed orientare visitatori e turisti in merito alle opportunità di fruizione del territorio; - offrire agli utenti della struttura un ambiente accogliente e stimolante dove trascorrere periodi di vacanza/soggiorno con la possibilità di usufruire di attività e iniziative organizzate per vivere al meglio l esperienza turistica nel territorio ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione è fissata in 9 anni con decorrenza dal sino al Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria la comunicazione di disdetta. E comunque esclusa la possibilità di tacito rinnovo.

6 ART. 4 SERVIZI FORNITI E DESTINAZIONE D USO DELLA STRUTTURA La gestione è finalizzata alla destinazione della struttura quale Ostello per la Gioventù con soggiorno, pernottamento e somministrazione di alimenti e bevande, con i limiti e criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31 Disciplina delle strutture extralberghiere e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto gestore deve prevedere la fornitura dei seguenti servizi minimi essenziali: - pernottamento in camere a più letti munite di bagno e doccia in comune - pulizia giornaliera delle camere, dei servizi, bagno e doccia; - fornitura di biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio cliente e almeno bisettimanale per soggiorni di durata settimanale; - sala soggiorno nel bar reception; - fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento e raffreddamento dei locali; - reception in grado di fornire informazioni sulla struttura, sul territorio e sulle manifestazioni con personale parlante inglese e tedesco o francese; - materiale di primo soccorso; - l attività di pubblico esercizio e l organizzazione di feste private sono consentite purché rappresentino attività marginale rispetto all attività primaria di ostello; ART. 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dal: 1. completo funzionamento della struttura, degli impianti, degli arredi, del parco e delle pertinenze; 2. intestazione di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento e delle utenze (luce, acqua, gas, tia, ecc.) 3. contrarre, con onere a proprio carico, apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile massimali di almeno ,00 per sinistro di copertura di ogni responsabilità civile nei confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e le responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza dell attività espletata; 4. pulizia e custodia della struttura, del parco e delle pertinenze; 5. manutenzione ordinaria della struttura, degli arredi,del parco e delle pertinenze; 6. manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature; 7. funzionamento dell esercizio di somministrazione e delle altre infrastrutture eventualmente proposte in offerta; 8. la fornitura della biancheria da letto e da bagno per gli ospiti; 9. il reintegro, iniziale e durante la gestione, degli arredi, attrezzature, stoviglie, coperte e lenzuola 10. mantenimento l Ostello nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione ed alla restituzione, alla fine della gestione, nelle condizioni di cui al verbale di consegna, redatto in contraddittorio dalle parti, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso; 11. promozione pubblicitaria della struttura 12. comunicazione mensile all Amministrazione Comunale delle presenze ART. 6 INVESTIMENTI

7 Sono a carico del concessionario la realizzazione e la successiva manutenzione degli investimenti secondo il piano di investimenti proposto da AIG in sede di affidamento. Il piano degli investimenti dovrà essere realizzato dal concessionario previa acquisizione da parte dello stesso delle relative autorizzazioni. Gli investimenti, installati secondo le procedure di legge dal concessionario, alla scadenza del periodo di convenzione resteranno di proprietà del Comune di Verbania. Art. 7 MIGLIORAMENTI ADDIZIONI E MODIFICHE IMPIANTISTICHE Il concessionario potrà eseguire opere e/o interventi di miglioria, addizioni e modifiche impiantistiche che eccedano l ordinaria manutenzione soltanto previo consenso dell Amministrazione concedente e dovrà da questa essere autorizzata mediante approvazione del relativo progetto presentato dal concessionario, anche ai fini della vigente normativa edilizia e urbanistica. Tutte le opere e/o interventi di cui sopra accederanno gratuitamente al Comune di Verbania al termine della convenzione, senza diritto ad alcun indennizzo connesso, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli stessi e a tal fine il soggetto gestore accetta apposita clausola di accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste nell art del cod.civ. Qualunque modifica impiantistica che comporti variazioni dovrà essere preventivamente autorizzata dall Amministrazione concedente ed avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli eventuali lavori autorizzati dovranno in ogni modo essere consegnati alla proprietà le necessarie dichiarazioni di conformità ed avviate le pratiche agli uffici competenti ove previsto. Art. 8 AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE Nell espletamento dei servizi e per il funzionamento della struttura, la concessionaria potrà avvalersi di un conduttore che garantisca: - Assoluta fiducia e serietà professionale ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge - Buona conoscenza del territorio e della rete locale dei servizi turistici, culturali e ricreativi - L utilizzo prioritario di manodopera locale - Conoscenza di lingue straniere (inglese e/o francese/tedesco) - La presentazione di un progetto di gestione delle attività e di sviluppo del servizio La scelta del conduttore dovrà essere preventivamente comunicata all Amministrazione Comunale dall A.I.G. che ne preciserà i criteri e le caratteristiche di scelta. L Amministrazione Comunale si riserva comunque di esprimere motivate considerazioni di gradimento che l A.I.G. dovrà comunque tenere in considerazione o controdedurre. Il conduttore, qualora intendesse avvalersi di ditte esterne per l espletamento di alcuni servizi (es. ristorante, lavanderia, pulizie, giardinaggio ) dovrà comunicare preventivamente al Comune di Verbania le condizioni di affidamento dei servizi stessi. L ammontare degli affidamenti non potrà comunque superare il 40% del totale delle spese di gestione. Eventuale deroga dovrà comunque essere esplicitamente autorizzata dall Amministrazione Comunale. ART. 9 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA Competono al concessionario i lavori di pulizia della struttura e dell area in concessione e saranno svolti con modalità determinate dal concessionario, con attrezzature e prodotti idonei, tali da non compromettere i materiali costituenti le strutture. Il concessionario deve comunque mantenere tutte le parti della struttura, le pertinenze, il parco, gli arredi e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti. Detto servizio può essere affidato dal Concessionario a Ditta esterna previa comunicazione al Comune.

8 ART. 10 DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA La disciplina degli orari sotto esposta è riferita al periodo di alta stagione (marzo-ottobre) L Ostello è aperto 24 ore su 24, con la sola possibile chiusura delle stanze dalle 10,00 alle 14,00 per le pulizie quotidiane. Il servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti dovrà essere garantito almeno 15 ore su 24. Gli orari per i servizi dell ostello saranno generalmente i seguenti: saldo del conto e partenza degli ospiti 7,00-10,00 prima colazione 7,00-10,00 pranzo 12,00-14,00 cena 18,30-20,30 arrivo degli ospiti e registrazione 15,30-22,00 In occasione di particolari eventi e su richiesta degli ospiti il soggetto gestore dovrà consentire il rientro posticipato per la notte. Per custodia durante l orario dalle ore 7,00 alle 22,00 minimo si intende presenza continuativa di personale addetto ai servizi di accoglienza e recapito ospiti e di informazione telefonica o di posta elettronica, mentre nelle restanti ore in forma di vigilanza e presenza continuativa all interno della struttura. Durante i periodi di chiusura della struttura dovrà essere comunque garantita la custodia e la reperibilità di un incaricato del concessionario. ART. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA Al concessionario competono le manutenzioni ordinarie delle strutture, degli arredi, delle attrezzature, del parco e delle aree comprese nella concessione. Al concessionario competono il controllo e la gestione degli impianti tecnologici (verifiche biennali di messa a terra, verifiche semestrali degli impianti antincendio, porte REI, idrati, estintori, luci di emergenza,...). La manutenzione ordinaria di detti impianti è a carico del concessionario che vi provvederà mediante la stipula di contratti di manutenzione con ditte in possesso dei requisiti di legge. Copia dei contratti dovrà essere trasmessa all Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Verbania, il quale potrà controllare l operato delle ditte ed autorizzare gli eventuali lavori. Compete al concessionario il controllo e la manutenzione di tutte le realizzazioni proposte in sede di affidamento. Sono a carico del soggetto gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria secondo quanto stabilito in termini generali dalle normative e tali da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura del tempo. A titolo esemplificativo, integrativo e non esaustivo si indicano i seguenti interventi manutentivi: - riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere; - riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione di tutti i locali, ivi compresa la cucina; - disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, dei canali di scolo, pozzetti di ispezione e relative opere murarie; - manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici dell impianto di approvvigionamento idrico; - controlli periodici e manutenzione delle adduzioni, condotte, accumulo, sollevamento e trattamento acquedotto a servizio dell Ostello; - manutenzione e revisione periodica dei dispositivi antincendio; - sfalci delle aree verdi di pertinenza e del parco, potatura piante, tagli dell erba e trattamenti di radicazione delle erbe infestanti;

9 - manutenzione e sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione, con contestuale deposito delle relative certificazioni; - pulizia annuale e revisione degli impianti di riscaldamento e rinfrescamento, anche all interno delle camere, di con sostituzione di accessori e pezzi di ricambio; - sostituzione vetri; - riparazione e/o sostituzione di infissi interni ed esterni; - tinteggiatura delle pareti e soffitti interni; - pulizia canali; Gli interventi di manutenzione possono essere verificati dall Ufficio Tecnico Comunale. ART. 12 PERSONALE Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l obbligo del pagamento e l onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. Per la gestione della concessione il concessionario garantisce per il personale il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. ART. 13 RESPONSABILITA Il concessionario è l unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell ambito della gestione del servizio. E inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell impresa da parte di Società Assicuratrici. Il concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni di proprietà comunale che venissero danneggiati dal personale, anche di quello addetto alle pulizie ed alla custodia o che per qualsiasi motivo, compreso il furto, non fossero più utilizzabili. ART. 14 ONERI DEL COMUNE DI VERBANIA Al Comune di Verbania competono: 1. manutenzione straordinaria delle strutture; 2. assicurazione degli immobili contro i rischi dell incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà; ART. 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA La manutenzione straordinaria delle strutture nel suo complesso compete al Comune di Verbania. L esecuzione a carico dell Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte della ditta stessa o di terzi fornitori. L Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari da cause di forza maggiore, mentre gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario, il quale fin d ora è autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

10 ART. 16 PERIODO DI CHIUSURA La struttura dovrà al minimo essere aperta al pubblico per il periodo dal 1 marzo al 31 ottobre con la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione. Tra il 1 marzo ed il 30 ottobre non è previsto un periodo di chiusura ne un giorno infrasettimanale di riposo. ART. 17 INTROITI Al concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall uso della struttura e dei servizi offerti. Le tariffe verranno determinate annualmente entro i termini stabiliti dalla normativa regionale e comunicate all Amministrazione Comunale. Le tariffe di pernottamento e per i servizi aggiuntivi (pranzo, cena, lavanderia ) dovranno essere esposte in modo visibile al pubblico. ART.18 PUBBLICITA La concessionaria gestirà ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all interno degli impianti, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità con i regolamenti comunali. ART.19 GESTIONE DELL ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E fatto obbligo al concessionario di gestire l esercizio di somministrazione bevande e alimenti nell osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, con impegno ad esporre il listino dei prezzi. I ricavi sono di esclusiva pertinenza del concessionario. La licenza di pubblico esercizio alla scadenza rimarrà in capo al Comune di Verbania. Detto servizio può essere affidato dal Concessionario a Ditta esterna previa comunicazione al Comune. ART. 20 CANONE DI CONCESSIONE Il canone di concessione da corrispondersi a partire dal primo anno di concessione e corrisposto dal concessionario in 3 rate annuali con decorrenza 1 aprile, 1 agosto, 1 novembre, è cosi fissato: - Canone annuo fisso , % del fatturato lordo annuo accertato durante lo stesso anno e calcolato sulle presenze annue moltiplicato per la tariffa vigente riferita al pernottamento. L A.I.G. si impegna comunque a riconoscere al Comune di Verbania un minimo garantito del 10% su presenze annue moltiplicato per la tariffa vigente riferita al pernottamento. ART. 21 CAUZIONE A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il concessionario deve costituire all atto della stipula del contratto di concessione una fideiussione bancaria od assicurativa con Istituti legalmente autorizzati per un importo di ,00 Euro. Tale fideiussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune che lo stato dell impianto trovasi in perfette condizioni, controllo da parte del Comune alla data di scadenza della convenzione. La cauzione definitiva verrà prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazione derivanti al concessionario dalla presente convenzione e del risarcimento di eventuali danni ed è disciplinata come disposto dall art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e disposto dall art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

11 La cauzione deve riportare la rinuncia all eccezione di cui all art.1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Ogni qualvolta l Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. Nel caso in cui la concessione venisse dichiarata risolta per colpa dell aggiudicatario, questo incorrerà nell automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall Amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la decadenza dell aggiudicazione. ART.22 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Oltre all osservanza di tutte le norme specificate nell atto di concessione, il concessionario avrà l obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale. ART. 23 VIGILANZA E CONTROLLI L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare: - l idoneità del personale preposto dal concessionario alla conduzione dell impianto e delle attività in programma. - il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti; - l osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza; - la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l aspetto tecnico. - ART. 24 ESECUZIONE D UFFICIO Nel caso di inadempimento della concessionaria alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, il concedente, dopo aver formalmente intimato alla concessionaria medesima l adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento dei servizi e rivalendosi sulla fideiussione prestata per gli oneri finanziari sostenuti, fatto salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno, ART. 25 PENALI Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della concessionaria o dei suoi dipendenti verrà applicata una penale da un minimo di. 100 ad un massimo di 500,00 per la prima violazione, aumentata di 160,00, con progressione aritmetica, per ogni successiva infrazione. L applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza, alla quale la concessionaria ha la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. L applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausola risolutiva espressa (art C.C.) L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza

12 che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 gg., incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno, anche conseguente all affidamento temporaneo a terzi dell appalto con maggiori oneri per il Comune. Al recesso potrà pervenirsi soltanto dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni. E comunque causa di risoluzione del contratto: la dichiarazione di fallimento dell aggiudicataria; il mancato pagamento di due rate del canone d'affitto; la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l affidabilità del gestore. Art. 27 RICONSEGNA DELLA STRUTTURA Allo scadere della convenzione, la struttura, gli arredi, le attrezzature il parco e le pertinenze dovranno essere restituiti all Amministrazione concedente in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall attività svolta. Al termine della gestione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto all Amministrazione concedente che rientrerà nella piena disponibilità della struttura, compresi gli arredi e le attrezzature acquistati dal soggetto gestore. ART. 28 SPESE DI CONTRATTO La convenzione verrà stipulata nella forma pubblica amministrativa, tutte le spese accessorie se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell aggiudicataria. Il Comune di Verbania si riserva la facoltà di fare iniziare il servizio prima della stipulazione della relativa convenzione. ART. 29 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Il Foro di Verbania è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell esecuzione della presente convenzione.

13 Letto approvato e sottoscritto L ASSESSORE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to PELLA SERGIO f.to ZACCHERA MARCO f.to ZANETTA CORRADO REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 124 D.Lgs , n. 267 ed art.125 D.Lgs , n. 267) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal Addi IL SEGRETARIO COMUNALE f.to ZANETTA CORRADO Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE ZANETTA CORRADO Lì,. Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d ufficio ATTESTA CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000). Addi IL SEGRETARIO COMUNALE f.to ZANETTA CORRADO La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/ IL SEGRETARIO COMUNALE f.to ZANETTA CORRADO /12/2011

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