L applicazione delle decisioni e dei regolamenti europei sulla classificazione dei rifiuti Andrea M. Lanz. Rosanna Laraia

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1 L applicazione delle decisioni e dei regolamenti europei sulla classificazione dei rifiuti Andrea M. Lanz Rosanna Laraia

2 Normativa di riferimento Direttiva 2008/98/CE cosìcome modificata dal regolamento 2014/1357/UE Decisione 2000/532/CE cosìcome modificata dalla decisione 2014/955/UE Per i POPs citati dalla decisione 2014/955/UE: limiti specifici di cui all allegato IV al regolamento 2004/850/CE Per HP14: articolo 7, comma 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, cosìcome convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 Per HP9:DPR 254/2003(regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) In generale: regolamento 2008/1272/CE e Regolamento 2008/440/CE

3 Alcune definizioni (decisione 2000/532/CE modificata) «sostanza pericolosa»,una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolositàdei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi; «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietàchimiche dei rifiuti stessi; «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

4 Cosa si intende per sostanza Il regolamento CLP, definisce, con il termine di sostanza sia gli elementi chimici che i relativi composti (articolo 2, punto 7: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresigli additivi necessari a mantenerne la stabilitàe le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilitàdella sostanza o modificarne la composizione). Pertanto, anche ai fini della classificazione dei rifiuti, i composti (ad esempio quelli elencati nella tabella 3.1 del regolamento CLP) sono a tutti gli effetti definiti sostanze. Le sostanze possono, dunque, avere una composizione ben definita oppure estremamente complessa, in quanto possono essere formate da un numero di componenti anche molto elevato (ad esempio: acidi grassi lineari C 8 -C 16, miscela di alcoli C 14 -C 15 lineari e ramificati etossilati, combustibile, diesel, gasolio, ecc.)

5 Cosa si intende per sostanza pericolosa (1/2) la tabella 3.1 del regolamento CLP, come indicato dal regolamento stesso, non fornisce sempre una classificazione esaustiva delle sostanze pericolose e non rappresenta un elenco onnicomprensivo delle sostanze pericolose. Infatti l elenco armonizzato si riferisce solo a quelle sostanze e alle classi e categorie di pericolo di tali sostanze per le quali si èritenuto necessario introdurre una classificazione armonizzata a livello europeo. In alcuni casi, quindi, la tabella 3.1 fornisce solo una classificazione minima. La classificazione armonizzata si riferisce ai seguenti pericoli: sensibilizzazione delle vie respiratorie (H334), mutagenicità 1A, 1B o 2 (H340, H341), cancerogenicità 1A, 1B o 2 (H350, H351), tossicità per la riproduzione 1A, 1B o 2 (H360, H360) Anche le sostanze notificate non incluse in detto elenco sono però assoggettate agli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio, in quanto corrispondenti ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I.

6 Cosa si intende per sostanza pericolosa (2/2) Le sostanze notificate dal produttore sono, pertanto, da considerarsi a tutti gli effetti pericolose e soggette a classificazione nelle rispettive classi di pericolo (articolo 3 del regolamento 2008/1272/CE). In generale, quindi, il fattore che determina la classificazione di una sostanza come pericolosa non èla sua inclusione nella tabella 3.1 ma la rispondenza ai criteri di pericolositàstabiliti dall allegato I al regolamento CLP. Nel valutare le informazioni notificate si deve, comunque, procedere con le dovute cautele, in quanto le stesse potrebbero risultare non sempre tra loro uniformi. Per quanto sopra detto, le Schede di Sicurezza del prodotto da cui si èoriginato il rifiuto possono fornire, se aggiornate, utili indicazioni

7 HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 Caratteristiche di pericolo dei rifiuti Esplosivo Comburente Infiammabile Irritante irritazione cutanea e lesioni oculari Tossicitàspecifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicitàin caso di aspirazione Tossicità acuta Cancerogeno Corrosivo Infettivo Tossico per la riproduzione Mutageno Liberazione di gas a tossicità acuta Sensibilizzante Ecotossico Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarle successivamente

8 Procedura di valutazione della pericolosità(1/3) In base al punto 2 dell allegato alla decisione 2000/532/CE, i rifiuti contrassegnati da una asterisco (*)nell elenco europeo dei rifiuti sono considerati pericolosi. tuttavia, per i rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici pericolosi o non pericolosi (ossia le voci comunemente dette voci a specchio )vale quanto segue: l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», èopportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o piùdelle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 si cui all allegato III della dir. 2008/98/CE. Per HP 9 si procede conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri;

9 Procedura di valutazione della pericolosità(2/3) Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CEo, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una provaconformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantitàsuperiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento 2004/850/CE devono essere classificati come pericolosi;

10 Procedura di valutazione della pericolosità(3/3) ilimiti di concentrazione di cui di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento CLP: Note relative all'identificazione, alla classificazionee all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipodi rifiuti in base a questo metodo, si assegneràl'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti Tutte le altre voci sono considerate rifiuti non pericolosi

11 Rifiuto sempre non pericoloso Stante quanto precedentemente detto possono, in sostanza, verificarsi tre situazioni: Prima situazione: il rifiuto èindividuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia da un codice non asteriscato dell elenco europeo di cui all allegato della decisione 2000/532/CE che non èaccompagnato da una voce specchio pericolosa. Un rifiuto di questo tipo èsempre classificato come non pericoloso in base all origine. Ad esempio, il codice (scarti di corteccia e legno) identifica un rifiuto non pericoloso derivante dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (sub capitolo 03 03) che non presenta una corrispondente voce specchio.

12 Seconda situazione: Rifiuto sempre pericoloso il rifiuto èindividuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice asteriscato (*) dell elenco europeo di cui all allegato alla decisione 2000/532/CE che non èaccompagnato da una voce specchio non pericolosa. Un rifiuto di questo tipo èsempre classificato come pericoloso in base all origine. Ad esempio, il codice * individua le morchie depositate sul fondo dei serbatoi derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio (sub capitolo 05 01); tale codice non èaccompagnato da una voce specchio non pericolosa. La ricerca delle caratteristiche di pericolo associate a un rifiuto pericoloso sarà, tuttavia, sempre necessaria ai fini della successiva gestione dello stesso.

13 Rifiuto pericoloso o non pericoloso (voce specchio) (1/2) Terza situazione: un rifiuto può essere classificato come pericoloso o non pericoloso in funzione del contenuto di sostanze ben definite o di sostanze pericolose non meglio specificate. Qualora le sostanze pericolose presenti comportino la sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo il rifiuto sarà classificato pericoloso e sarà per esso utilizzato il pertinente codice asteriscato altrimenti sarà classificato non pericoloso e sarà individuato dal codice non asteriscato. voci specchio con riferimento al contenuto di una specifica sostanza o classe di sostanze: * ossidi metallici contenenti metalli pesanti ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce voci specchio con riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose: *forme ed anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce

14 Quali classi, categorie e indicazioni (o informazioni supplementari) di pericolo vanno considerate (1/3) Visti i criteri riportati nell allegato III alla direttiva 2008/98/CE la valutazione della pericolositàin relazione alle varie caratteristiche deve essere condotta prendendo in esame esclusivamente le classi, categorie e indicazioni (o informazioni) di cui al medesimo allegato. Ad esempio, per la caratteristica HP1 è riportato che: il rifiuto che contiene una o piùsostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 èvalutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto èesplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.

15 Quali classi, categorie e indicazioni (o informazioni supplementari) di pericolo vanno considerate (2/3) La Tabella 1 dell allegato III alla direttiva 2008/98/CE riporta quanto segue: Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Unst. Expl. H 200 Expl. 1.1 H 201 Expl. 1.2 H 202 Expl. 1.3 H 203 Expl. 1.4 H 204 Self-react. A Org. Perox. A H 240 Self-react. B Org. Perox. B H 241 Ai fini della classificazione dei rifiuti non si deve, quindi, tener conto di eventuali altre classi, categorie, indicazioni o informazioni individuate dal regolamento CLP ma non citate nel suddetto allegato III. Ad esempio, la classe STOT SE 3 con indicazione di pericolo H336 (può provocare sonnolenza o vertigini) non èrichiamata in alcun punto dell allegato III e non va pertanto considerata ai fini della classificazione.

16 Quali classi, categorie e indicazioni (o informazioni supplementari) di pericolo vanno considerate (3/3) Quanto riportato dal regolamento CLP in relazione alla classificazione delle singole sostanze costituisce un riferimento solo ai fini dell individuazione delle sostanze pericolose e delle classi, categorie, indicazioni o informazioni supplementari di pericolo di appartenenza. Una volta definiti tali aspetti, la classificazione dei rifiuti va effettuata applicando i criteri di classificazione e i valori limite di concentrazione previsti dalla normativa sui rifiuti. A meno che non sia espressamente previsto da questa normativa (si vedano, ad esempio, i valori limite relativi ai POPs), eventuali valori limite specifici di concentrazione contemplati dalla normativa CLP non devono essere presi in considerazione.

17 Metodo convenzionale e metodo di prova (1/2) La procedura standard di classificazione dei rifiuti prevede, nella maggior parte dei casi (HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 e HP14), l adozione del metodo convenzionale basato su: individuazione delle sostanze pericolose pertinenti determinazione del contenuto di ogni singola sostanza e, laddove è prevista l applicazione del principio di additività, del contenuto di piùsostanze (sommatoria). In ogni caso, poichéuna caratteristica di pericolo può essere valutata sia attraverso l applicazione del metodo convenzionale che attraverso un metodo di prova, nel caso di adozione di entrambe le procedure, prevale il risultato del metodo di prova. Per altre caratteristiche di pericolo (HP1, HP2, HP3, HP12, HP15), invece, il principio della concentrazione delle sostanze pertinenti non può essere applicato e la verifica della sussistenza di pericolosità, per effetto della presenza di tali sostanze, èattuata mediante metodi di prova.

18 Metodo convenzionale e metodo di prova (2/2) L effettuazione dei test ègeneralmente richiesta (HP1, HP2, HP3) ove opportuno o proporzionato. Inoltre, in base a quanto riportato al paragrafo 2 secondo trattino, dell allegato alla decisione 2000/532/CE, i metodi di prova vanno utilizzati a meno che il regolamento 2008/1272/CE non specifichi diversamente. Ciò porta a concludere che l applicazione di procedure alternative (ad esempio, bilanci stechiometrici, test di screening, ecc.) espressamente citate dal regolamento CLP e dalla relativa documentazione applicativa (linee guida ECHA) può essere ritenuta pertinente.

19 Valori soglia (o di cut-off) (1/2) Per valore soglia si intende il valore di concentrazione percentuale al di sotto del quale una sostanza non deve essere considerata (in pratica: una sostanza al di sotto del valore di cutoff è da considerarsi come non presente nel rifiuto). L allegato III alla direttiva 2008/98/CE prevede l applicazione dei valori soglia per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6 e HP8: Caratteristica di pericolo HP4/HP8 HP6 Classe, categoria e indicazione di pericolo Skin. Corr. 1A, 1B, 1C (H314) Skin Irrit. 2 (H315) Eye dam. 1 (H318) Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 1, 2, 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) Valore di cut-off (%) 1 0,1 Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) 1

20 Valori soglia (o di cut-off) (2/2) La normativa nazionale prevede, inoltre, i seguenti valori di cut-off per le sostanze afferenti alla caratteristica di pericolo HP14: Classificazione della sostanza Valori soglia o di cut-off (%) Acuta 1 H400 Cronica 1 - H410 0,1(1) Cronica 2 H411 1 (1) I valori possono essere ulteriormente ridotti per le sostanze aventi elevata tossicità (M > 1) in ragione del rispettivo fattore M. In generale, infatti, tenuto conto di quanto riportato al punto del regolamento 2008/1272/CE, per le sostanze classificate nella categoria Acuto1 o nella categoria Cronico 1, il valore soglia è posto pari a (0,1/M)%. Per le sostanze Acute Tox.1 (Oral) e Acute Tox 1 (Inhal.) il valore di cut-off corrisponde al valore limite di concentrazione (0,1%). Il ricorso alla sommatoria èper queste sostanze superfluo in quanto la singola sostanza Acute Tox.1 (Oral) o Acute Tox 1 (Inhal.) presente in concentrazione superiore al valore di cut-off conferisce pericolosità al rifiuto Anche per le sostanze classificate Skin. Corr. 1A, il valore di cut-off corrisponde al valore limite di pericolosità(1%) per l attribuzione di HP4 In questo caso, tuttavia, la sommatoria delle sostanze Skin. Corr. 1A, 1B e 1C, presenti in concentrazione superiore al valore di cut-off, ècomunque necessaria per valutare se il rifiuto debba essere classificato HP4 o HP8.

21 Note del regolamento CLP richiamate dalla decisione 2000/532/CE Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti notecontenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. le note J, L, M e P si riferiscono ai cosiddetti marker di cancerogenicità (J,L,M e P) e mutagenicità(j e P) e possono trovare applicazione per la classificazione di sostanze idrocarburiche complesse Le nota 1, che si riferisce ai composti metallici, riporta che le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui alla tabella 3.1 del Regolamento CLP sono espresse in percentuale in peso dell elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.

22 POPs (1/2) Per i POPs elencati dalla decisione 2014/955/EU si applicano i limiti dell allegato IV al regolamento 2004/850/CE. La decisione individua, pertanto, un collegamento in parte di tipo statico e in parte dinamico: staticoin quanto i POPs da considerare sono direttamente elencati dalla decisione (dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e PCB). l inclusione di una nuova sostanza nell allegato IV al regolamento POPs non si traduce, quindi, in un automatica inclusione della stessa nei criteri di classificazione dei rifiuti. dinamico in quanto i valori limite da considerare sono quelli dell allegato IV al regolamento 2004/850/CE. Un cambiamento dei limiti nel regolamento implica un automatico cambiamento dei limiti per la classificazione dei rifiuti.

23 POPs (2/2) Per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs ma nondalla decisione (ad esempio, endosulfan, esaclorobutadiene, naftaleni policlorurati, ecc.) si applicheràil valore limite indicato dall allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo Ad esempio, l endosulfan non ècontenuto nell elenco dei POPs dell allegato alla decisione 2000/532/CE e, pertanto, per tale inquinante non si applica il limite di 50 mg/kg fissato dall allegato IV del regolamento POPs. L endosulfan (n. CAS , Index. n ) è però classificato, ai sensi del regolamento CLP.: Acute Tox. 2 (H300, H330), Acute Tox. 4 (H312), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410). Ai fini della classificazione si applicheranno, quindi, i pertinenti valori limite di cui all allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

24 Grazie per l attenzione

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