NORME DI LEGGE NAZIONALI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO SANITARIO.

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1 NORME DI LEGGE NAZIONALI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO SANITARIO. LEGISLAZIONE PRIMA DEL 1997 L. n 366/41..sull'incenerimento dei rifiuti sanitari all'interno del perimetro ospedaliero DPR.n 915/82..sulla definizione di smaltimento dei rifiuti. D.Lgs 626/94..riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. D.Lgs n 22/1997 Decreto Ronchi gestione del rifiuto per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e della collettività. DPR n 254/2003 D.Lgs n 152/2006 D.Lgs n 81/2008 regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Testo integrato e modificato dal D.Lgs 205/2010. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo coordinato con il D.Lgs n 106/2009. Dal 1997 la legislazione in materia di rifiuti vine modificata dal Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), che recepiva le Direttive Europee sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. Essa prevedeva la centralità del processo integrato sulla gestione dei rifiuti. Tutto l'iter del rifiuto dalla produzione fino alla sua sorte finale, doveva avvenire nel rispetto della salute del lavoratore e dell'ambiente, inserendosi nel contesto normativo della legge 626/94. Il Decreto Ronchi ha costituito la pietra miliare del concetto di gestione dei rifiuti poiché indicava (si citano solo alcune definizioni) cos'è il rifiuto (art.6); la classificazione di rifiuto (art.7); il deposito temporaneo (art.6 lett.m); la responsabilità della sorveglianza e del rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti sanitari in capo al Direttore Sanitario o al Responsabile Sanitario(art 45 par.2). Il DPR 254/2003, legge vigente, recependo la raccomandazione dell'unione Europea in tema di tutela ambientale e salute pubblica prosegue sul cammino tracciato dal Decreto Ronchi legifera sulla gestione integrata dei rifiuti sanitari. Questo si traduce da parte di ogni struttura sanitaria nell'adozione di iniziative dirette a favorire l'ottimizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti sanitari dalla raccolta, conservazione fino allo smaltimento, garantendo elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica; una maggiore economicità per la struttura compatibile con la massima igiene e sicurezza per i cittadini e per gli operatori (ved. Art. 1) L'art.2 stabilisce una classificazione dei rifiuti sanitari e individuandone la tipologia facilita il processo di recupero del rifiuto sanitario. 1 1 Sono rifiuti sanitari: a) rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II che derivano da strutture pubbliche e private... che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca;

2 Il D.Lgs 81/2008 coordinato con il D.Lgs 106/2009, (sostituisce il D.Lgs 626/94) stabilisce al Titolo IX e X, quali sono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano o possono derivare dagli effetti di agenti chimici, agenti biologici, agenti mutageni e cancerogeni, e dalle esposizioni alle polveri d'amianto, presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di ciascuno di questi agenti con riferimento al rischio che il lavoratore può correre se tali agenti non vengono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza, se non si assicura la raccolta e l'immagazzinamento di detti scarti in totale sicurezza. (ved. Art.225,237,251,272 e Allegato IV da a ) Il D.Lgs 152/2006,integrato e modificato dal D.Lgs 205/2010. Anche questa legge perfeziona il Decreto Ronchi ed introduce altri concetti in materia di rifiuti, come la possibilità di poter fare accordi/contratti di programma tra il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle Attività produttive e le regioni, le province autonome, gli enti locali al fine di realizzare piani di settore per ridurre, recuperare e ottimizzare i flussi dei rifiuti; la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonee a prevenire o ridurre la produzione o la pericolosità del rifiuto per il lavoratore e per l'ambiente.(ved.art.206) 2 In riferimento agli articoli di legge a seguire e conformi alle disposizioni legislative in materia, si può affermare che la Linea Exhale, tecnologia a basso impatto ambientale, risponde ai requisiti di protezione e prevenzione e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'ambiente, ove sia necessario confinare un rifiuto speciale, in quanto il suo confinamento, l'aspirazione, nonché la sterilizzazione localizzata, resa possibile dall'attività della strumentazione, può garantire una totale sicurezza per l'operatore, una diminuzione della pericolosità del rifiuto per la collettività e per l'ambiente. DPR 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002 n 179. Art 1 par.3 Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la PREVENZIONE e la RIDUZIONE della PRODUZIONE DEI RIFIUTI. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità... b)rifiuti sanitari non pericolosi; c)rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: sostanze chimiche di scarto dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate; sostanze chimiche di scarto dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose; rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.. d)rifiuti sanitari a rischio infettivo ved. Allegato I DPR 254/2003 : :assorbenti igienici,pannolini,pannoloni; bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test; bastoncini oculari non sterili; bastoncini oftalmici di TNT; cannule e drenaggi; cateteri(vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici ecc.) raccordi, sonde; circuiti per circolazione extracorporea; cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale; deflussori; fleboclisi contaminate; filtri di dialisi, filtri esausti da cappe (in assenza di rischio chimico); guanti monouso, materiale monouso, vials, pipette,provette, indumenti protettivi, mascherine, occhiali,telini, lenzuola,calzari, seridrape, soprascarpe, camici; materiale per medicazione( garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette,maglie, tubolari) sacche(per trasfusione, urinastomia, nutrizione parenterale) set d'infusione; sonde rettali e gastriche; sondini naso gastrici per broncoaspirazione per ossigenoterapia, spazzole, cateteri per prelievo citologico, speculum auricolare citologico monouso, speculum vaginale, suturatrici automatiche monouso, gessi e bendaggi, denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili; lettiere per animali da esperimento; contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo; rifiuti di gabinetti dentistici; rifiuti provenienti dallo svolgimento da attività di ricerca e di diagnostica batteriologica: piastre e terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni. Rifiuti taglienti:aghi,sirighe,lame,vetri,lancette,pungidito,venflon,testine,rasoi e bisturi monouso. Organi e parti anatomiche non riconoscibili di piccoli animali da esperimento. Tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea,nonchè da ambienti dove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici del gruppo 4 alleg.xi (L.626/94) 2 Nel 2003 L'Emilia Romagna ha fondato un gruppo permanente coordinato dalla regione(referente) composto da persone di riferimento delle strutture coinvolte nella gestione dei rifiuti. L'Azienda Sanitaria Bellaria ha istituito un gruppo per lo studio dell'impatto ambientale sia per le attività che sono prodotte in azienda che per le attività che terzi producono per l'azienda. Il settore appalti è stato inserito sia all'interno del gruppo aziendale sull'impatto ambientale sia nel gruppo regionale costituito sulla tematica. La considerazione dell'impatto ambientale è stata fatta tenendo conto di tutti i processi sia che questi avvengano all'interno o all'esterno del perimetro ospedaliero. Gestione dei rifiuti sanitari dell'ospedale Bellaria di Bologna.. Irene Petruzzelli, Anno Accademico 2007/2008 Univ. Cattolica Sacro Cuore.

3 par.4 Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza... Art.8 par.2 per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che non comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore tale termine è esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. D.Lgs 152/2006 Parte Quarta- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Art.179 Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti... Art.180 par.1 lett.b Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti,b)la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti,c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti... (ved. anche Art. 206). Art.183 lett.bb) Definizione di deposito temporaneo come il raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto di talune precise condizioni. 3 Art. 184 Classificazione del rifiuto: par.3 sono rifiuti speciali: lett. h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie... Art.206 (accordi, contratti di programma, incentivi) 1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; D.Lgs 81/2008 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n Titolo IX Sostanze pericolose Capo I -Protezione da Agenti Chimici 3 I tempi massimi entro cui i rifiuti possono restare depositati: oltrechè sulla base dei quantitativi depositati (ogni 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi) vanno avviati a deposito o recupero almeno ogni 3 mesi, ad ogni modo, anche se il produttore scegliesse di attendere il raggruppamento delle quantità consentite, il d.t. non può superare l'anno di durata. (D.Lgs 105/2010 art.10) (Cass. Pen.sez III n.11650/11).

4 Art.225 par.1 Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:a)progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati... Capo II -Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Art.237 par.1 lett.c Il datore di lavoro: c) progetta, programma, sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art.18, comma 1lett. q... ; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati, in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni avvengano in condizioni di sicurezza... Capo III-Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto Art 251 par.1 In tutte le attività di cui all'art.246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve esser ridotta al minimo.. TITOLO X Esposizione ad agenti biologici- Capo I Art.272 par. 1 Il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative, procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi agli agenti biologici... par 2 In particolare il datore di lavoro:c)progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici... m)concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro.. Allegato IV- D.Lgs 81/2008 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi: Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente Difesa dagli agenti nocivi:

5 Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. Par L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto Difesa contro le polveri: Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Le precedenti pagine vogliono evidenziare come la gestione del rifiuto speciale in ambito sanitario sia ancora un problema aperto, che richiede l'uso di precauzioni e tecnologia per evitare danni all'utilizzatore e all'ambiente. Quanto riportato precedentemente è stato trascritto integralmente dalle leggi attuali senza alcuna variazione.

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