REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
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1 TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 27 febbraio 2012, n Enti locali Demanio marittimo Occupazioni illegittime Poteri repressivi Competenza del comune Va affermata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2011, proposto da GIANCARLO TOMASSI elettivamente domiciliato in Roma, corso d Italia n. 19 presso lo studio degli avv.ti Fabio Francario ed Enrico Zampetti che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio contro COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 246 presso lo studio dell avv. Fabio Lucchesi e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Adriano Rocco e Giovanni Pascone; - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio; - COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, in persona del Comandante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio; - AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio; per l annullamento dei seguenti atti: a) ordinanza n. 45 prot del con cui il Comune di Pomezia ha ordinato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, la rimozione delle opere, ivi indicate, realizzate sull area demaniale marittima; b) verbale prot. n. 967 del 21/04/09 redatto dalla Capitaneria di Porto di Roma; c) note del Comune di Pomezia n del 03/10/07 e n del 15/11/10, con cui è stato ingiunto il pagamento delle indennità di occupazione ivi indicate, nonché verbale ispettivo n del 04/07/07; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Pomezia, dell Agenzia del Demanio e del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO
2 Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 24/01/11 e depositato il 17/02/11 Tomassi Giancarlo ha impugnato l ordinanza n. 45 prot del con cui il Comune di Pomezia, sulla base degli atti connessi in epigrafe indicati (anch essi gravati), ha ordinato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, la rimozione delle opere, ivi indicate, realizzate sull area demaniale marittima. Il Comune di Pomezia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23 febbraio 2011, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l Agenzia del Demanio, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 23 febbraio 2011, hanno concluso per il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 828/11 del 3 marzo 2011 il Tribunale ha respinto l istanza cautelare proposta dal ricorrente. All udienza pubblica del 26 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Tomassi Giancarlo impugna l ordinanza n. 45 prot del con cui il Comune di Pomezia, sulla base degli atti endoprocedimentali e connessi in epigrafe indicati (verbale prot. n. 967 del 21/04/09 redatto dalla Capitaneria di Porto di Roma, note del Comune di Pomezia n del 03/10/07 e n del 15/11/10 nonché verbale ispettivo n del 04/07/07), anch essi gravati, ha ordinato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, la rimozione di un cortile e di un balcone, facenti parte dell appartamento di proprietà del ricorrente, in quanto occupanti senza titolo un area demaniale marittima di 31,88 mq.. Con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione del principio di affidamento deducendo che la misura ripristinatoria irrogata con il provvedimento impugnato, intervenendo a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dei manufatti, avrebbe dovuto indicare l interesse pubblico attuale all adozione della stessa e, comunque, tenere conto dell affidamento medio tempore sorto in capo al privato. Il motivo è infondato. L occupazione di un area demaniale marittima, infatti, concretizza un illecito permanente la cui repressione costituisce esercizio del potere di polizia demaniale e non già di repressione degli abusi edilizi e, quindi, è esperibile senza limiti di tempo in quanto ex sé sempre giustificata da un preminente interesse pubblico identificabile nella necessità di tutelare beni di proprietà pubblica aventi una peculiare natura e destinazione. Nessun affidamento giuridicamente tutelabile è, pertanto, configurabile a favore del privato in riferimento alla materiale apprensione di beni non suscettibili per loro natura di appartenenza ad altro soggetto se non allo Stato ovvero alla Regione (in questo senso anche Cons. Stato sez. VI n. 4299/11; Cons. Stato sez. VI n. 1886/11; TAR Sicilia Catania n. 309/08). Con la seconda censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l adozione della gravata ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Il motivo è inaccoglibile in quanto il vizio dedotto, per la sua natura procedimentale, è inidoneo, secondo quanto previsto dall art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, a comportare l annullamento giurisdizionale dell ordinanza n. 45 prot. n del 17/11/10 stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale della stessa. Con riferimento a tale ultimo profilo, oltre a quanto evidenziato in relazione alla precedente e alle successive censure oggetto di esame, va considerato che la sanzione repressiva è stata legittimamente irrogata dal Comune di Pomezia, ai sensi degli artt. 54 e 55 del codice della navigazione, in ragione della carenza, in capo al ricorrente, del titolo legittimante l occupazione demaniale.
3 Da ciò consegue l irrilevanza di ogni valutazione, prospettata nel ricorso, concernente il profilo edilizio della fattispecie ed, in particolare, l insussistenza di pretese astrattamente configurabili sulla base del rilascio del titolo edilizio abilitativo. Con la terza censura il ricorrente prospetta i vizi di difetto di motivazione ed istruttoria in quanto il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto l occupazione illegittima dell area demaniale in assenza di idonei accertamenti istruttori e di motivazione circa la riferibilità della condotta illegittima al Tomassi. Il motivo è infondato in quanto dallo stesso atto impugnato emerge che la prescrizione ripristinatoria, ivi contenuta, è stata adottata sulla base del verbale prot. n. 967 del 21/04/09 redatto dalla Capitaneria di Porto di Roma Guardia Costiera in cui sono specificamente indicate la particella catastale interessata nonché le opere attraverso cui è stata realizzata l abusiva occupazione demaniale con la menzione dell area pubblica occupata da ognuna di esse. Per altro, la correttezza sostanziale dell accertamento effettuato dall amministrazione comunale è comprovata dalla mancanza di specifiche contestazioni in merito da parte del ricorrente che, anzi, con atto del 23 febbraio 2011 ha presentato la richiesta di concessione demaniale per l area interessata con ciò confermando l attuale assenza di titolo autorizzativo in ordine all occupazione dell area. Infondata è, altresì, la quarta censura con cui il ricorrente prospetta i vizi di difetto d istruttoria, motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto l amministrazione non avrebbe considerato gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dall esecuzione dell ordinanza di ripristino sulla statica del fabbricato. In senso contrario alla prospettazione di parte ricorrente deve, infatti, rilevarsi che l esercizio del potere di repressione degli abusi demaniali non è condizionato dagli artt. 54 e ss. del codice della navigazione all inesistenza del pregiudizio per la parte legittima del fabbricato e ciò a differenza di quanto, talvolta, prevede la normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi (artt. 33 e 34 d.p.r. n. 380/01). Per altro, il ricorrente non ha in alcun modo fornito un significativo principio di prova in ordine alla circostanza (pregiudizio per la statica del fabbricato derivante dall esecuzione della prescrizione ripristinatoria) posta a fondamento della censura. In particolare, la relazione tecnica depositata il 16/12/11 non risulta significativa a tal fine perché parte da un presupposto (necessità di demolire i pilastri) che non risulta coerente con le opere, aventi natura assolutamente accessoria (cortili e balcone nonché muro perimetrale), da eliminare e, soprattutto, perché si fonda su una mancata rielaborazione dei calcoli di resistenza della struttura in cemento armato che si afferma impossibile, senza che di ciò sia fornita prova alcuna, in ragione dell omesso rinvenimento dell elaborato esecutivo delle strutture. Con la quinta censura il ricorrente prospetta il vizio d incompetenza deducendo che l atto repressivo avrebbe dovuto essere adottato dall autorità marittima e non già dal Comune, come nella fattispecie è avvenuto. Il motivo è infondato in quanto, come, in più occasioni, ha avuto modo di precisare il Tribunale (TAR Lazio Roma n. 3032/11; TAR Lazio Roma n /10) la competenza all adozione dei poteri repressivi in materia di occupazione demaniale spetta ai Comuni. L articolo 59 del D.P.R. n. 616 del , oltre a prevedere la delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni sul litorale marittimo e sulle zone demaniali immediatamente prospicienti - destinate ad uso turistico - ricreativo - con esclusione delle funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale, ha sancito, altresì, l obbligo di identificazione delle aree di preminente interesse nazionale tramite D.P.C.M. di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate, entro il Tale termine è stato, poi, prorogato fino all adozione della L. n. 494 del di conversione del D.L. n. 400/93 che all articolo 6 ha previsto che ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli
4 adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59. In tal modo, l articolo 6 ha superato la condizione precedentemente posta dal D.P.R. n. 616/77, prevedendo, nel caso di ulteriore inerzia del legislatore, il trasferimento di competenza alle Regioni. L articolo 16, comma 5, della L. n. 647 del di conversione del D.L. n. 535 del ha prorogato il termine di cui all articolo 6 della L. n. 494 del 1993 al Pertanto, dal combinato disposto delle ultime norme citate (art. 6 L. n. 494/93 e art.16, comma 5, L. n. 647/96) si evince che l esercizio delle funzioni amministrative preordinate alla gestione delle aree demaniali destinate ad utilizzazione turistica e ricreativa competeva alle Capitanerie di porto sino all adozione del D.P.C.M , che ha individuato le aree demaniali marittime riservate alla gestione ed al controllo regionale. L art. 105 d. lgs. n. 112/98 ha, poi, conferito alle Regioni tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni tra cui quelle relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. L art. 42 d. lgs. n. 96/99 ha stabilito che le funzioni in esame, di pertinenza regionale, siano esercitate dai Comuni. L art. 77 l. r. n. 14/99 prevede che ai Comuni sia delegato l esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative. L art. 5 l. r. n. 13/07 stabilisce, poi, che i Comuni svolgono funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative nonché la relativa vigilanza Dalla normativa ora evidenziata emerge che i Comuni esercitano le funzioni i materia di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo. Tra le funzioni in esame deve ritenersi ricompresa anche l attività di vigilanza e repressione in quanto strumentale al legittimo utilizzo del demanio marittimo. In quest ottica non può condividersi l opzione ermeneutica posta a fondamento della quinta censura la quale, separando tra funzioni di regolamentazione delle concessioni demaniali (di competenza comunale) e compiti di repressione dell occupazione sine titulo (di asserita pertinenza della Capitaneria di porto), opera un artificiosa distinzione che non trova riscontro sul piano normativo laddove l attività amministrativa e di vigilanza è unitariamente indirizzata ad assicurare il rispetto del principio per cui l utilizzazione dei beni demaniali deve avvenire in presenza del titolo autorizzativo previsto dalla legge. Per altro, che il conferimento in favore delle Regioni e successivamente dei Comuni abbia avuto ad oggetto l attività di vigilanza e di repressione, considerata unitariamente con riferimento alla tipologia del bene da tutelare (demanio marittimo) e non alle condotte del privato (occupazione sulla base di concessione o meno), è confermato dall art. 1 comma 2 d. lgs. n. 112/98 secondo cui il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge. La norma in esame estende, in via generale, il conferimento a tutte le funzioni strumentali all esercizio dei compiti conferiti e tra queste sono da ricomprendersi le attività di vigilanza (ivi espressamente menzionata) e di polizia amministrativa aventi genericamente ad oggetto l uso
5 legittimo dei beni demaniali senza che, al suo interno, sia possibile distinguere artificiosamente tra utilizzo sine titolo o sulla base di concessione. Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) respinge il ricorso; 2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, per ognuna delle parti costituite (intendendosi come unica parte le amministrazioni rappresentate unitariamente dall Avvocatura dello Stato), in complessivi euro millecinquecento, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa.
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