S.R.L. Nel Codice Civile del 1942, si atteggiava come sorella minore della S.p.A.
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1 Società a responsabilità limitata 1 S.R.L. Nel Codice Civile del 1942, si atteggiava come sorella minore della S.p.A. A seguito della riforma organica del diritto societario (D. Lgs. 6/2003) si differenzia dalla S.p.A. per la struttura più intima (rif. Relazione Ministeriale) E un tipo intermedio tra la S.p.A. e le società di persone: ricalca la S.p.A. per i rapporti esterni è più simile alle società di persone per i rapporti interni tra i soci
2 Società a responsabilità limitata 2 CARATTERISTICHE COMUNI ALLA S.P.A. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art c. 1 ; art C.C.) Ciò equivale a dire che i soci rispondono solo entro i limiti della somma o del bene conferito Il socio unico della s.r.l. unipersonale, al pari dell unico azionista, decade dal beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sorte nel periodo in cui è stato unico socio, salvo che non ricorra l esistenza dei presupposti di legge per la responsabilità limitata del socio unico (art. 2462, c. 2 ; art C.C.) Valgono per la s.r.l. le norme sul procedimento costitutivo, sull efficacia costitutiva dell iscrizione nel Registro Imprese, sui soci fondatori (art. 2463, c. 3 C.C.) Non è ammessa s.r.l. irregolare
3 Società a responsabilità limitata 3 DIFFERENZE RISPETTO ALLA S.P.A. Capitale sociale minimo diecimila/00 euro (art. 2463, c. 2, 4) Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all investimento (art. 2468, c. 1 ): la società non può far ricorso al mercato dei capitali di rischio, a meno che non sia holding di un gruppo di S.p.A. La s.r.l. può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati (art. 2483)
4 Società a responsabilità limitata 4 Per contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione, l art sottopone ad un particolare regime i prestiti dei soci alla società, se effettuati in presenza di uno squilibrio nelle fonti di finanziamento: il rimborso è postergato al soddisfacimento degli altri creditori e, in caso di fallimento, il rimborso o il regresso nelle fideiussioni deve essere restituito, se ricade nell anno anteriore, presumendosi la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dei soci (art. 67, c. 2 l. fall) Le quote sono, in linea di principio, liberamente trasferibili sia per atto inter vivos, sia mortis causa. L atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote o subordinarlo al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o dei terzi, oppure a determinate condizioni, fatto salvo il recesso del socio (art. 2469)
5 Società a responsabilità limitata 5 La COSTITUZIONE della società ricalca essenzialmente quella della S.p.A. (art. 2463). La società può avere come fonte: un contratto un atto unilaterale: in tal caso il socio unico conserva la responsabilità limitata se il capitale è i.v. e se sono effettuati gli adempimenti pubblicitari richiesti dall art (art. 2462) L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico Con l n. 27 è stato introdotto l art bis che disciplina la società a responsabilità limitata semplificata
6 Società a responsabilità limitata 6 La disciplina dei CONFERIMENTI è dettata dagli articoli Possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica. Se non espressamente previsto dall atto costitutivo, il conferimento deve effettuarsi in denaro: in tal caso al momento della sottoscrizione si versa il 25% della quota sottoscritta. E ammesso il conferimento di opera o di servizi (a differenza della s.p.a. e in analogia con le società di persone). In tal caso il conferimento deve essere garantito con la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, è necessaria una stima mediante relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione, di nomina del conferente (art. 2465)
7 Società a responsabilità limitata 7 Massima autonomia statutaria AMMINISTRAZIONE Il Codice del 1942 riproduceva per la s.r.l. la rigida divisione di poteri tra Assemblea e Amministratori che vale per la S.p.A. Nella nuova s.r.l., la stessa ripartizione delle competenze tra soci e amministratori è rimessa alla volontà dei soci espressa nell atto costitutivo (art. 2463, c. 2, n. 7), che può: concentrare tutti i poteri in capo ai soci attribuendo ad essi anche l amministrazione (come nelle società di persone); in tal caso i soci amministrano congiuntamente o disgiuntamente dissociare il potere di amministrazione dalla qualità di socio e attribuire l amministrazione a uno solo o più di essi (non ammessi amministratori non soci) le uniche materie rigidamente riservate agli amministratori sono la redazione del bilancio e dei progetti di fusione e scissione
8 Società a responsabilità limitata 8 gli amministratori sono nominati dai soci a maggioranza (art. 2479, c. 2 n. 2) organo monocratico: amministratore unico pluralità di amministratori: consiglio di amministrazione a collegialità piena (delibera a maggioranza per teste) consiglio di amministrazione a collegialità attenuata (assume le decisioni senza riunirsi, con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto) amministrazione disgiuntiva (come nelle società di persone) amministrazione congiuntiva (come nelle società di persone, di regola all unanimità) Potere di rappresentanza: hanno la rappresentanza generale. Limitazioni ai poteri che risultano dall atto costitutivo o dall atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art bis)
9 Società a responsabilità limitata 9 DOVERI E RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI Art 2476 Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall atto costitutivo per l amministrazione della società. La norma è suscettibile di integrazione con le norme più analitiche dettate per la S.p.A. Art. 2476: Responsabilità verso la società per l inosservanza dei doveri: ha natura contrattuale; risarcimento del danno; solidarietà tra amministratori; esenzione per quelli che dimostrino di non avere colpa; legittimazione individuale del socio Verso i singoli soci o i terzi in presenza di atti dolosi o colposi Art u.c. prevede la responsabilità solidale dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società Art ter: disciplina del conflitto di interessi
10 Società a responsabilità limitata 10 DECISIONI DEI SOCI - 1 La ripartizione delle competenze tra amministratori e soci è rimessa alla volontà dei soci espressa nell atto costitutivo; tuttavia per alcune materie particolarmente rilevanti è richiesta comunque una manifestazione di volontà dei soci stessi (art C.C.) In ogni caso, rientrano nella competenza dei soci: 1. l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili 2. la nomina, se prevista nell atto costitutivo, degli amministratori 3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore legale 4. le modificazioni dell atto costitutivo 5. la decisione di effettuare operazioni che comportano una sostanziale modifica dell oggetto sociale indicato nell atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci (art. 2479) I soci devono inoltre decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
11 Società a responsabilità limitata 11 DECISIONI DEI SOCI 2 In aderenza ai principi personalistici che caratterizzano la società a responsabilità limitata, l atto costitutivo può prevedere un procedimento di formazione della volontà sociale non improntato alle regole della collegialità. L atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante: consultazione scritta: la volontà si forma con il cd. modello referendario, in base al quale il socio viene invitato ad esprimere la propria posizione rispetto ad una proposta di decisione predefinita e immodificabile consenso espresso per iscritto: i soci manifestano il loro consenso in assenza di una preventiva consultazione Le decisioni sono prese con il voto (rapportato ai conferimenti) di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale
12 Società a responsabilità limitata 12 ASSEMBLEA - 1 I metodi della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto non sono applicabili, e bisogna utilizzare il metodo assembleare: se non previsti dall atto costitutivo per le materie di cui ai punti 4) e 5) dell art 2479 art bis riduzione del capitale per perdite approvazione del bilancio dell esercizio successivo a quello in cui si verifica la perdita, se non è diminuita a meno di 1/3 quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del cap. sociale L atto costitutivo stabilisce le modalità di convocazione, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare (art bis) In mancanza, l Assemblea si convoca mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data dell adunanza.
13 Società a responsabilità limitata 13 ASSEMBLEA - 2 Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, si riunisce presso la sede sociale Non è prevista l assemblea straordinaria E regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo) Quorum deliberativi: o voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in assemblea, ove non diversamente stabilito; o voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale, per le delibere di cui ai punti 4 e 5 dell art o unanimità, per le delibere che comportano l attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art c. IV)
14 Società a responsabilità limitata 14 INVALIDITA DELLE DECISIONI DEI SOCI ANNULLABILITA Sono annullabili le decisioni dei soci che non sono pre se in conformità della legge o dell atto costitutivo (art ter) Soggetti legittimati a impugnare: soci che non vi hanno consentito (anche singolarmente), ciascun amministratore, collegio sindacale. Termine per impugnare: 3 mesi dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il Tribunale può assegnare un termine non superiore a 6 mesi per l adozione di una nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità. Sono annullabili le decisioni prese con il voto determinante di soci in conflitto di interessi, qualora possano recare danno alla società NULLITA Possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro 3 anni dalla trascrizione, le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile o quelle prese in assenza assoluta di informazione. Sono impugnabili senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
15 Società a responsabilità limitata 15 CONTROLLO SULLA S.R.L. L atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale. Se lo statuto non dispone diversamente, l organo di controllo è monocratico. La nomina dell organo di controllo è obbligatoria se per la società ricorre una di queste circostanze: ha capitale sociale è non inferiore a quello minimo della s.p.a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti per 2 esercizi consecutivi ha superato i limiti per la redazione del bilancio consolidato All organo di controllo della s.r.l. si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la s.p.a.
16 Società a responsabilità limitata 16 AUMENTO E RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE (artt. da 2841 a 2842/quater) L aumento di capitale sociale non può essere attuato fino a quando i conferimenti dovuti non sono stati interamente eseguiti In caso di aumento reale del capitale ai soci compete il diritto d opzione in proporzione alle partecipazioni possedute. All atto della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% del capitale sottoscritto, oltre all eventuale sovrapprezzo In caso di società uni personale, l aumento di capitale sociale sottoscritto dall unico socio deve essere versato integralmente all atto della sottoscrizione La riduzione del capitale sociale può avvenire mediante rimborso ai soci delle quote che essi hanno pagato o mediante liberazione degli stessi dall obbligo di effettuare versamenti ancora dovuti.
17 Società a responsabilità limitata 17 TITOLI DI DEBITO Se previsto dall atto costitutivo, la s.r.l. può emettere titoli di debito (art C.C.). I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti di acquirenti che non siano investitori professionali o soci della stessa. Decisione di emissione, condizioni e modalità di rimborso sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.
18 Società a responsabilità limitata 18 RECESSO DEL SOCIO Ai sensi dell art C.C., il socio può recedere nelle ipotesi previste dall atto costitutivo e comunque in caso di: cambiamento dell oggetto sociale trasformazione della società fusione o scissione della società revoca dello stato di liquidazione trasferimento della sede sociale all estero eliminazione di una o più cause di recesso previste nell atto costitutivo compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili mancata indicazione nell atto costitutivo della durata della società Il rimborso deve essere fatto entro 6 mesi, e può avvenire mediante: acquisto da parte degli altri soci in misura proporzionale alle partecipazioni acquisto da parte di un terzo individuato concordemente dai soci attraverso riserve disponibili attraverso la corrispondente riduzione del capitale sociale
19 Società a responsabilità limitata 19 ESCLUSIONE DEL SOCIO Per effetto della disposizione contenuta nell art bis cod. civ. e in aderenza ai principi personalistici della società, l atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. Nell atto costitutivo devono essere indicate specifiche ipotesi di esclusione: non appare possibile infatti una previsione generica di giusta causa, da valutare al momento in cui si verifica il fatto. La quota corrispondente alla partecipazione del socio escluso può: essere acquistata da parte degli altri soci in misura proporzionale alle partecipazioni essere acquistata da parte di un terzo individuato concordemente dai soci liquidata attraverso riserve disponibili In caso di esclusione, non è prevista la possibilità di rimborso della quota mediante riduzione del capitale sociale
20 Società a responsabilità limitata 20 S.R.L. S.P.A. Costituzione Simultanea Simultanea o per pubblica sottoscrizione Conferimenti In denaro, in natura, crediti, In denaro, in natura, crediti prestazioni d opera o servizi Numero dei soci Uno o più Uno o più Capitale sociale minimo Euro diecimila Euro centoventimila Suddivisione del cap. sociale In quote, non previsto ammontare In azioni, di valore unitario pari a 1 minimo della quota euro o multipli Responsabilità dei soci Limitata al conferimento Limitata al conferimento Emissione di titoli di debito Possibile (obbligazioni) Possibile Organo di controllo Obbligatorio se superati Sempre obbligatorio determinati parametri Sistema di amministrazione La scelta è affidata ai soci Sono possibili tre modelli Amministratori Amministratore unico o più Organo collegiale amministratori. Se più amministratori, organo collegiale oppure amministrazione congiuntiva o disgiuntiva Assemblea dei soci Delibera collegialmente. Possibile prevedere anche decisioni Delibera solo collegialmente non collegiali, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
21 Società a responsabilità limitata 21
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