PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

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1 PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA PANORAMA NORMATIVO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL ACCISA PRINCIPALI REGIMI AGEVOLATIVI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI LIVORNO Livorno, 12 maggio 2015

2 COMUNITARIE FONTI NORMATIVE NAZIONALI Dir. 92/81 e Dir. 92/92 abrogate da Dir. 96/2003 Dir. 92/12 (abrogata dalla Dir. 118/2008 T.U. Accise D. Lgs. n. 504/95 modificato da: D. Lgs. n. 26/07 D. Lgs. n. 48/10

3 DIRETTIVA CONSIGLIO 92/12/CEE 25 febbraio 1992: Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa oli minerali (dal prodotti energetici) alcole e bevande alcoliche tabacchi lavorati Art. 3 Dir. n. 2003/96 I riferimenti agli «oli minerali» e alle«accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali

4 Principali novità della Direttiva 96/2003 Ampliamento del campo d applicazione della Direttiva 92/12/CEE; Sostituzione, della categoria OLI MINERALI con quella ben più estesa costituita dai PRODOTTI ENERGETICI cui si affianca l ENERGIA ELETTRICA ; Inserimento nella categoria dei prodotti energetici degli OLI VEGETALI, ALCOL METILICO, CARBONE, LIGNITE e del COKE ; Sostituzione della precedente denominazione GAS METANO con GAS NATURALE ; Ampliato lo scenario dell uso non tassato - fuori campo

5 Dal D.Lgs n.26 Dal ACCISE Oli Minerali Alcole e bevande alcoliche Tabacchi lavorati IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO Energia elettrica IMPOSTE DI CONSUMO Carbone Coke di petrolio Oli lubrificanti Bitumi di petrolio ACCISE Prodotti energetici Alcole e bevande alcoliche Tabacchi lavorati Energia elettrica Carbone Coke di petrolio IMPOSTE DI CONSUMO Oli lubrificanti Bitumi di petrolio

6 IL RECEPIMENTO NAZIONALE Il D.Lgs. n. 26/2007 ha recepito gli indirizzi e i criteri dell ultima Direttiva sui prodotti energetici ed è entrato in vigore il giorno 1 giugno 2007 Sono state pubblicate dall ex Area Centrale Tributi dell Agenzia delle Dogane le seguenti Circolari: - n.17/d del nota prot. n del n. 37/D del n. 32/D del 2008

7 Le altre novità contenute nel decreto di recepimento della Direttiva 118/08 - D. Lgs. 29/3/2010 n. 48 TU accise modificato TU accise precedente Inserimento CAPO III bis - tabacchi lavorati Inserimento artt. 62 bis e ter I.F. Fiammiferi e conseguenti modifiche allegato I TUA Inserimento nuove figure fiscali di destinatario/speditore registrato Modifiche procedure circolazione in sospensione e-ad Modifiche artt. 1/3/12/14/15/17/18/19/61 Sostituzione artt. 2/4/5/6/7/8/9/10/11/13/62 Inserimento artt. 10 bis e ter (vendite a distanza) Modifiche formali e di adattamento ai nuovi regimi previsti (es Lire/Euro)

8 DEFINIZIONI Accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del TUA; Prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; Prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;

9 DEFINIZIONI Deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; Depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; Regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi Di una causa estintiva del debito d'imposta; CONCETTI GENERALI : ART. 5 TUA PRODOTTI ENERGETICI: ART. 23 TUA ALCOLI E LE BEVANDE ALCOLICHE: ART. 28 TUA - D.M. n. 153/2001

10 DEFINIZIONI Destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; DETTAGLI: ART 8 TUA Speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo79 del regolamento (CEE) n. 2913/92; DETTAGLI: ART 9 TUA

11 DEFINIZIONI Rappresentante fiscale accisa assolta Dir 118/08 art 36 il soggetto, avente sede nel territorio dello Stato, designato dal venditore e debitore dell accisa relativa ai prodotti spediti designato per la vendita nel territorio dello Stato di prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro, ad eccezione dei tabacchi lavorati. Autorizzato preventivamente UD prima dell inizio della sua attività è attribuito un codice ditta Art 10 bis TU accise Regolamento attuazione DD del 14/11/2012 art. 3 Prima della spedizione info a UD autorizzatore e UD competente territorio luogo di ricevimento dei prodotti: venditore/ speditore/ destinatario Garanzia/pagamento 53

12 83 ANNI DI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E ACCISE 22 giu feb ott apr dic ott ott mag feb 2007 tempo T.U. spiri ti DL/77 L.15/77 DL L. 427/93 513/92 T.U. accise D.Lgs 164/2000 D.Lgs 26/2007 Dir 92/12/CEE Dir 98/30/CE Dir 2003/93

13 PRODOTTI ENERGETICI Regime generale, ambito di applicazione dell imposta e soggetti obbligati

14 PRODOTTI ENERGETICI IL PRIMO COMMA DELL ART. 21 DEL TUA: ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AL REGIME DELLE ACCISE. ALCUNI PRODOTTI SONO ENERGETICI SOLO SE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO O COME CARBURANTE (*) PRODOTTI ENERGETICI : Carbone fossile Lignite Coke e semi coke di carbon fossile Gas naturale Benzine Petrolio lampante o kerosene Gasolio Olio combustibile denso Gas di petrolio liquefatto Vaselina Paraffina, cera di petrolio Bitumi e asfalti Preparazioni lubrificanti Olio di soia (*) Olio di arachide (*) Olio di oliva (*) Olio di palma (*) Oli di girasole (*) Oli di cocco (*) Altri grassi ed oli vegetali (*) Grassi ed oli animali o vegetali (*) Margarina (*) Metanolo (*) Prodotti vari tra i quali rientra il biodiesel (*)

15 SECONDO COMMA DELL ART. 21 DEL TUA: PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA. PRODOTTI ENERGETICI SOGGETTI AD ACCISA: Carbone fossile Lignite QUESTI PRODOTTI HANNO UNA ALIQUOTA DI IMPOSTA COME DALL ALLEGATO I DEL TUA Coke e semi coke di carbon fossile Gas naturale Benzine Petrolio lampante o cherosene Gasolio Oli combustibili Gas di petrolio liquefatto

16 TERZO COMMA DELL ART. 21 DEL TUA: I PRODOTTI NON CITATI NEL SECONDO COMMA SONO SOGGETTI A VIGILANZA FISCALE SE DESTINATI ALLA CARBURAZIONE E COMBUSTIONE SONO SOTTOPOSTI AD ACCISA SECONDO L ALIQUOTA DEL PRODOTTO EQUIVALENTE (DEL COMMA 2) PRODOTTI ENERGETICI SOGGETTI A VIGILANZA FISCALE: Benzoli Toluoli Xiloli Oli greggi di petrolio Gas di petrolio: butano, propano Vaselina, paraffina Miscele bituminose ed altri

17 VIGILANZA FISCALE Se i prodotti energetici non sono destinati alla carburazione e combustione? Si applica il DM , n. 322: Regolamento recante norme per l impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi da carburazione e combustione ed esercizio vigilanza fiscale su Oli Minerali non soggetti ad accisa : Capo I - PE con aliquota specifica Capo II - PE senza aliquota

18 PER I PRODOTTI ENERGETICI ECCETTO GAS NATURALE E CARBONE Il momento generatore dell imposta coincide con la con la fabbricazione o importazione. L esigibilita dell imposta coincide con l immissione in consumo del prodotto. GAS NATURALE - CARBONE - LIGNITE - COKE Il momento generatore e l esigibilità dell imposta coincidono con la fornitura al consumatore finale ovvero con quello del consumo estratto per uso proprio.

19 IL DEPOSITO FISCALE T.U.A. D. L.VO 504/95 - ART. 5 COMMA 1 La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale... T.U.A. D. L.VO 504/95 - ART. 23 COMMA 1 Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici... sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale, del carbone, della lignite e del coke e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell articolo 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici

20 Si considerano STABILIMENTI DI PRODUZIONE di prodotti energetici quegli opifici nei quali: - Si producono i prodotti di cui all art. 21, commi 1 e 2 del TUA; - Si effettuano i trattamenti definiti previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata; Rientrano perciò nel regime di deposito fiscale: - Gli impianti di lavorazione del greggio petrolifero (raffinerie); - Gli impianti di rigenerazione degli oli lubrificanti usati, dove sono normalmente ottenuti anche altri prodotti soggetti ad accisa; - Gli stabilimenti petrolchimici che impiegano prodotti energetici (es. virgin naphta) per l ottenimento di prodotti di natura diversa (es. resine); - Gli impianti ove si effettuano trattamenti definiti (vacuum, cracking, reforming, estrazione con solventi, polimerizzazione, alchilazione, isomerizzazione, ecc.) - I depositi di prodotti finiti autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale (capacità > mc)

21 Per i depositi fiscali di prodotti energetici si deve far riferimento, oltre che all art. 23 del Tua, anche, per le modalità operative per il rilascio di autorizzazioni per la gestione, alla Circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 (Criteri Soggettivi e Oggettivi) Resta esclusa la possibilità di applicare il regime del deposito fiscale: - Agli utilizzatori di oli minerali agevolati (Tab. A del Tua); - Agli impianti di detenzione e impiego di quei prodotti che si trovano fuori dal campo di applicazione del tributo e che sono tassati solo nel caso in cui si verifichino i presupposti stabiliti nei commi 2 e 5 dell art. 21 del Tua; - Agli impianti dove sono effettuate le operazioni preliminari all immissione in consumo degli oli lubrificanti (opifici di miscelazione e di additivazione) e dei bitumi di petrolio.

22 PRODOTTI ENERGETICI - IMPIANTI DI LAVORAZIONE Fra i depositi fiscali particolare rilievo hanno gli opifici dove si ottengono prodotti soggetti ad accisa. In tali opifici, l introduzione delle materie prime e dei semilavorati è effettuata e contabilizzata senza alcuna preventiva autorizzazione, ma con le seguenti modalità: a) Le operazioni di introduzione nelle raffinerie di prodotti destinati a subire una lavorazione sono effettuate dal depositario autorizzato previa comunicazione all ufficio finanziario di fabbrica degli elementi relativi a ciascuna operazione (qualità e quantità del prodotto in arrivo, serbatoi e linee utilizzati per la ricezione, tipo di lavorazione, ecc.). Ultimata l operazione di introduzione, i prodotti sono presentati dall esercente all accertamento da parte del personale dell ufficio finanziario che provvede alla redazione di apposito verbale mediante il quale è assunto fiscalmente in carico il prodotto stesso. b) L accertamento dei prodotti energetici di importazione introdotti in raffineria, eseguito dall ufficio finanziario di fabbrica, è valido anche ai fini doganali ed i dati relativi sono comunicati al competente UD per i successivi adempimenti; c) I prodotti finiti sono introdotti con la scorta dei prescritti documenti di accompagnamento e sono presi in carico direttamente dall esercente, previa comunicazione all ufficio finanziario.

23 Ultimata la lavorazione ed accertati i prodotti finiti, i medesimi prodotti sono consegnati all esercente, che provvede alla loro custodia nei magazzini autorizzati ed alla loro successiva movimentazione, compilando direttamente i documenti di accompagnamento per la circolazione nazionale e intracomunitaria, sia in sospensione d imposta sia ad imposta assolta. Negli stabilimenti di produzione, l estrazione di ogni singola partita di prodotto finito puro, denaturato, colorato o marcato, deve essere: - Comunicata preventivamente all ufficio finanziario di fabbrica che deve verificare la corretta liquidazione del debito d imposta; - Determinata quantitativamente con gli strumenti di misura previsti dalle vigenti disposizioni.

24 CHI INTENDE ATTIVARE L ESERCIZIO DI UN DEPOSITO FISCALE: - Presenta una denuncia presso l Ufficio Dogane, in duplice esemplare, 30 giorni prima dell inizio dell attività, in cui sono riportati tutti i dati relativi allo stabilimento e al titolare del deposito. - Con adeguata relazione tecnica, descrive i processi di lavorazione, la quantità massima del deposito, gli strumenti di misura per l accertamento. - Descrive le procedure operative tecnico-contabili, con cui intende gestire il deposito. - E tenuto a prestare una garanzia con fidejussione o in contanti nelle seguenti misure: - 10% dell imposta che grava sulla quantità massima dei prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. In ogni caso, l importo della cauzione non può essere inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. - 10% dell imposta gravante sui prodotti trasferiti in regime sospensivo. - Richiedere la licenza e il codice d accisa versando un diritto annuale: 258,23 per impianto di trattamento, lavorazione o condizionamento o 103,29 per il deposito. Il rinnovo è previsto con semplice versamento dal 1 al 16 Dicembre precedente l anno di riferimento. Il diritto di licenza è da versare anche in occasione del cambio di titolarità del deposito.

25 IL CODICE DI ACCISA: E un codice alfanumerico identificativo del deposito. IT00LIO00001Y IT00 LI O Y SETTORE DI IMPOSTA NUMERAZIONE SIGLA PER I DEPOSITI (O=PR. ENERGETICI PROGRESSIVA NAZIONALI PROVINCIA DEL DEPOSITO LETTERA DI CONTROLLO A=ALCOLE) DISTINTA PER SETTORE

26 IL DEPOSITARIO AUTORIZZATO DEVE TENERE I SEGUENTI REGISTRI CONTABILI PREVENTIVAMENTE VIDIMATI DALL UFFICIO: a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati; b) un registro di magazzino dei prodotti finiti nel quale sono riportati i dati giornalieri riepilogativi delle introduzioni ed estrazioni distintamente per posizione fiscale; c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d imposta nel quale devono essere riportati a fianco di ciascuna spedizione i dati dell avvenuto arrivo a destinazione del prodotto nonché, giornalmente, l ammontare dell imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate. Al termine di ciascuna giornata lavorativa, il depositario autorizzato compila un prospetto riepilogativo della movimentazione delle merci, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione d accisa. L invio deve essere effettuato telematicamente entro il giorno utilesuccessivo INOLTRE, il depositario autorizzato esercente attività produttiva redige almeno una volta l anno: a) l inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; b) il bilancio di materia con l indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego; c) il bilancio energetico, con l indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione.

27 L EX OPERATORE REGISTRATO (ORA DESTINATARIO REGISTRATO) Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l UD competente per territorio. Al destinatario registrato è attribuito un codice d accisa. CHI INTENDE CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DI DESTINATARIO REGISTRATO: Presenta una denuncia presso l Ufficio Dogane, in duplice esemplare, in cui sono riportati tutti i dati relativi al deposito e al titolare. Descrive i processi di lavorazione, la quantità massima di prodotti che può essere ricevuta nell arco di un giorno, gli strumenti di misura installati per l accertamento. Descrive le procedure operative tecnico-contabili, con cui intende gestire il deposito. E tenuto a prestare una garanzia nella misura del 100% dell imposta che grava sulla quantità massima dei prodotti che intende ricevere in regime sospensivo. L UD Procede alla verifica presso il deposito, in cui oltre ad accertare che quanto dichiarato nella denuncia dell operatore corrisponda allo stato di fatto, prescrive tutte le misure necessarie a garantire la tutela degli interessi dell Amministrazione Finanziaria e redige apposito verbale; procede all attribuzione del codice di accisa, alla vidimazione dei registri di carico e scarico previsti, a bollare e vidimare i documenti per la circolazione e ad attivare il conto contabile sulla gestione informatizzata AIDA.

28 Il destinatario registrato deve curare la tenuta di un registro di carico e scarico delle singole partite ricevute in sospensione di imposta, preventivamente vidimato dall Ufficio, riportante il riferimento ai documenti di accompagnamento e i dati relativi al pagamento dell accisa. L accisa è esigibile al momento dell arrivo della merce e deve essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce. L EX OPERATORE NON REGISTRATO (ORA DESTINATARIO REGISTRATO) è un operatore che può ricevere a titolo occasionale prodotti in regime sospensivo. Presenta dichiarazione preventiva della merce che intende ricevere e garantisce il pagamento dell accisa.

29 PARTICOLARITA PER GLI OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI L imposta sorge nel momento in cui sono fabbricati o importati per essere destinati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. L Imposta è esigibile all atto della immissione in consumo del prodotto. Gli stabilimenti di produzione (frantoi, oleifici ecc.) possono: Produrre per destinare completamente i prodotti in usi non sottoposti al regime delle accise (alimentari, industriali ecc.) Nessuna incombenza Produrre per destinare completamente i prodotti in usi sottoposti al regime delle accise (P.E. per Carburazione e Combustione) Solo in questo caso si applica integralmente la disciplina del T.U.A. in tutte le sue previsioni anche per ciò che riguarda la disciplina dei consumi interni (fuori campo art. 22 del T.U.A.) Produrre per destinare i prodotti in entrambe le destinazioni

30 Per comprendere meglio le scelte che hanno portato alla stesura della Circolare 17/D del 28 maggio 2007 è utile consultare il Documento Tecnico di accompagnamento alla circolare stessa Oli Vegetali e Grassi Animali sono prodotti energetici solo se destinati a usi di combustione e carburazione. Nella considerazione del fatto che prima della destinazione gli stessi non rivestono la qualità di prodotti energetici, si è ritenuto che solo in corrispondenza di tale momento potesse operare la disciplina delle accise. A fronte delle altre alternative possibili (considerare soggetto obbligato il destinatario del prodotto per uso tassato; considerare stabilimenti di produzione gli opifici indipendentemente dalla destinazione del prodotto), suscettibili di essere censurate per incompatibilità con la disciplina comunitaria, si è prescelta quella diversa di considerare l opificio stabilimento di produzione e quindi deposito fiscale solo in relazione alla produzione ed estrazione per usi tassati. Divenendo prodotti energetici solo con la destinazione, si è ritenuto di proporre una particolare disciplina del deposito fiscale che pur mantenendo gli obblighi di legge (denuncia, prestazione della cauzione, pagamento delle accise, osservanza delle disposizioni in materia di circolazione) ne considera la peculiarità non ponendo vincoli sullo stoccaggio e sulle operazioni antecedenti alla estrazione e spedizione per usi tassati. Peraltro, nel caso in cui l opificio destini tutta la produzione a destinazioni tassate è stata prevista l integrale disciplina contenuta nel testo unico per gli stabilimenti di produzione, ivi comprese le disposizioni di favore in materia di detassazione degli usi interni di produzione (art. 22).

31 Art. 2 del Testo Unico delle accise Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Fabbricazione (importazione) del bene Immissione in consumo del bene Nascita dell obbligazione tributaria (fatto generatore) Esigibilità dell imposta

32 Obbligazione tributaria L obbligazione tributaria nasce al momento della fabbricazione o della importazione; L'accisa però diventa esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono per perdite, distruzioni e cali; c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo; d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo; e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni del TUA. 11

33 Obbligazione tributaria Gas naturale, carbone, coke, lignite ed energia elettrica sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura; altri prodotti, invece, sono assoggettati al tributo solo se destinati ad usi di carburazione o combustione, pertanto: si ha esclusione dal campo di applicazione del tributo per alcuni impieghi di prodotti energetici, quando sono utilizzati per fini diversi dall'uso come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici, mineralogici, facendo salva in ogni caso l'applicazione delle disposizioni relative al controllo ed alla circolazione degli stessi. criterio dell'equivalenza: qualsiasi prodotto impiegato come carburante per motori e qualunque idrocarburo (esclusa la torba) impiegato come combustibile per riscaldamento viene tassato secondo l'aliquota prevista per il carburante o combustibile equivalente.

34 - Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità TDC nomenclatura combinata (mediante accertamento diretto al momento della produzione con strumenti misura o su base dichiarativa) AIDA > Accise: Accertamento informatico su base dichiarativa (istruzioni varie DCTI per passaggio procedure «UTF» in AIDA dal marzo 2005) - La liquidazione dell imposta viene effettuata sulla base delle aliquote vigenti alla data di immissione in consumo, ovvero, per gli ammanchi sulla base delle aliquote vigenti all atto della loro constatazione. Se nel controllo della liquidazione viene accertata l applicazione di un aliquota errata: si procede alla nuova liquidazione ed al conseguente rimborso/riscossione della differenza dell imposta. Accertamento e liquidazione dell accisa - art. 3 del Testo unico accise 19

35 Prodotti importazione Prodotti sottoposti accisa L accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, ai sensi dell art. 77 del T.U.L.D. L accisa è riscossa con le modalità di pagamento indicate all art. 6 delle istruzioni di contabilità per l amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui al D.M. 19/05/1943 (cfr art 5) MODALITA di PAGAMENTO art. 3 TU accise 20

36 Cfr Art. 3, c. 4, TU accise - Prodotti immessi in consumo in ciascun mese : pagamento entro il 16 del mese successivo - Prodotti immessi in consumo dal 1 al 15 dicembre: pagamento entro il 27 dicembre - Prodotti immessi in consumo a luglio: entro il 20 agosto (cfr stabilizzazione legge 44/20102, termine peraltro già in vigore per i prodotti energetici dal ex d.lgs 26/2007 attuazione DIR energetica) TERMINI DI PAGAMENTO DELLE ACCISE 21

37 Accertamento, liquidazione, pagamento I termini e le modalità di pagamento dell'accisa si diversificano per le varie tipologie di prodotto In generale, per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, con eccezione dei pagamenti afferenti i mesi di luglio (20 agosto) e dicembre (1-15 entro il 27/12, entro il 16/01) I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. 13 maggio 2011 n.70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106). In caso di ritardo, oltre alla sanzione prevista dall art. 13 del D.Lgs. 471/97, si applica l indennit di mora del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali, attualmente pari allo 0,213% (Decreto MEF 24/10/2014, periodo dal 13 luglio 2014 al 12 gennaio 2015).

38 Accertamento, liquidazione, pagamento Termini di pagamento Entro il 31 gennaio Entro la fine di febbraio Entro il giorno 16 di ogni mese Entro la fine di ogni mese Entro il mese successivo a quello di immissione in consumo (novembre al 27/12) Entro la fine di ogni trimestre (4 trim il 27/12) Tra il 1 e il 16 dicembre Entro il 31 dicembre Versamento del canone annuo di abbonamento da parte di soggetti dotati di gruppo elettrogeno Presentazione della dichiarazione annuale per la determinazione della tassa sulle emissioni di SO2 - NOx da parte degli esercenti grandi impianti di combustione accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente Corrispondente rata trimestrale dell'accisa sui consumi di carbone, lignite e coke di carbon fossile relativa ai prodotti forniti nell'anno precedente diritto annuale di licenza relativo all'anno successivo, per l'esercizio di depositi ed impianti individuati dall'art. 63, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/95 (depositi fiscali, dep. commerciali prod. petroliferi, officine e.e.) gli esercenti attività di trasporto merci utilizzano in compensazione i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi ai primi tre trimestri dell'anno precedente.

39 Accertamento, liquidazione, pagamento Modalità di pagamento Mediante F24 accise (facsimile su Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare /F24+Accise/Modello+F24+Accise+2012/ Modello + F24+Accise+nuovo/Modello +F24+accise.pdf) Indicando il codice tributo relativo al capitolo di imposta e l importo da pagare ad es. attraverso il sistema di internet banking. direttamente presso la Sezione di Tesoreria dello Stato di Livorno, per imposta, interessi e indennità di mora, indicando la causale di versamento. mediante versamento con bollettino sul c/c postale n intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Livorno, per imposta, interessi e indennità di mora, indicando la causale di versamento

40 Accertamento, liquidazione, pagamento Adempimenti contabili Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento (1) invio dei dati relativi alle contabilità da parte di: - Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (D.D. n /RU del 06/03/2009) - Depositari autorizzati del settore alcoli (D.D /UD del 26/9/08) - Depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi (D.D. n /UD del 26/9/08) - Destinatari registrati che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche (D.D. n /RU del 28/1/09) - Depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (D. D. n /UD del 26/9/08) - Destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ( D. D. n /RU del 20/7/09) Entro il giorno 10 del 2 mese invio dei dati relativi alle contabilità da parte di: successivo a quello di riferimento operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (D.D. n /UD del 21/11/08) Entro il 10 giorno operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore del 2 mese successivo a quello dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande di riferimento fermentate diverse dal vino e dalla birra D. D. n /RU del art. 2, comma 2. Entro il mese successivo ad ogni Istanza di rimborso (autotrasportatori) delle accise sul gasolio acquistato nel trimestre trimestre precedente Solo per il mese di dicembre riepilogo di imposta e dati utilizzo riaccrediti: - entro il 3 giorno lavorativo successivo al 15 dicembre, per la prima quindicina; - entro il 5 giorno lavorativo di gennaio, per la seconda quindicina. in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni

41 Regime / operatore periodicità Termine versamento imposta Termine invio contabilità telematiche Termine presentazione dichiarazioni Depositari autorizzati Mensile 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo Giornaliero o mensile Destinatari registrati Immediata Entro 1 g. lavorativo successivo a quello d immissione in consumo Entro 5 gg. Lavorativi mese successivo Dest.reg.vino e bevande fermentate (solo circ. intraue) Immediata Entro 1 g. lavorativo successivo a quello d immissione in consumo Entro 5 gg. Lavorativi mese successivo Soggetti obbligati EE Rata mensile acconto 16 del mese 31/3 anno successivo a quello d imposta Altri SO EE a convenzione Canone annuo abbonamento Entro il 31 gennaio dell anno d imposta Soggetti obbligati GN SO carbone, lignite, coke Emissioni inquinanti SO2 e NOX Oli lubrificanti e bitumi Dep.comm. PE e alcoli Dep. Comm. PE minori Diritti licenza Rata mensile acconto Ultimo giorno del mese Trimestrale 31/3 30/6 30/9 31/12 Trimestrale 31/3 30/6 30/9 31/12 Mensile Ultimo giorno del mese Entro mese successivo annuale Entro 16/12 dell anno precedente Entro 10 gg. Lavorativo 2 mese successivo Entro il 31/1 dell anno successivo 31/3 anno successivo a quello d imposta 31/3 anno successivo a quello d imposta

42 Approfondimenti sul gas naturale I principali soggetti obbligati al pagamento dell imposta, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, sono coloro che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali (aziende fornitrici del gas naturale)

43 Il gas naturale La tassazione sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all autotrazione, è prevista da: Art. 26 Testo Unico Accise (D. Lgs. 504/95) Momento in cui si applica l accisa fornitura ai consumatori finali consumo gas naturale estratto per uso proprio

44 Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione: in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi nelle attività artigianali nelle attività agricole

45 usi industriali Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi nei settori: teleriscaldamento alimentato da cogenerazione con Pelettrica installata pari ad almeno 10% di Ptermica all utenza anziani indigenti orfani disabili

46 Usi civili Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l attività produttiva. stabilimento (aliquota uso industriale) uffici (aliquota usi civili) magazzini (aliquota usi civili) Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi di gas naturale per produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

47 Accertamento e liquidazione dell accisa sul gas naturale art. 26 del T.U.A. Comma 13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.

48 Dichiarazione annuale di consumo

49 La dichiarazione : cos è L accertamento del tributo avviene con la dichiarazione di consumo (o dichiarazione annuale) La dichiarazione di consumo (per i fornitori): - È il momento riepilogativo dell attività di vendita svolta nell anno precedente - Evidenzia la liquidazione fiscale in relazione al gas fatturato - Contiene la rideterminazione delle rate di acconto per l anno in cui è presentata la dichiarazione

50 la dichiarazione : cos è La dichiarazione di consumo (per gli autoconsumatori): - È il momento riepilogativo del gas acquistato e consumato nell anno precedente - Evidenzia la liquidazione dell accisa inerente il gas consumato - Contiene la rideterminazione delle rate di acconto per l anno in cui è presentata la dichiarazione

51 Dichiarazione annuale ( art. 26, comma 13 del TUA) - E presentata telematicamente con l impiego dei modelli predisposti dall Agenzia delle Dogane - E presentata entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce

52 Dichiarazione annuale ( art. 26, comma 13 del TUA) La dichiarazione contiene tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d imposta. In particolare deve rappresentare : Nella parte fisica: i dati relativi ai quantitativi movimentati in modo da ricostruire la filiera con il criterio input output Nella parte economica: la quantificazione delle imposte complessivamente dovute aggregando i quantitativi della parte fisica per aliquota applicabile

53 Dichiarazione annuale ( art. 26, comma 13 del TUA) La base imponibile prevista dal TUA sono i consumi di gas naturale cioè la somma delle letture dei contatori Come però più volte chiarito dall Agenzia (ed anche nel nuovo regolamento GAS) oggetto della dichiarazione annuale è: - per i soggetti obbligati, il gas naturale fatturato - Per gli autoconsumatori, quello impiegato per usi propri che non prevede fatturazione

54 Elenco fornitori Vanno riportati i dati relativi al gas in input come risultanti dalle fatture di acquisto indicando La provenienza (nazionale, UE, extra UE) il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto da cui si acquista (sigla dello stato comunitario o extra comunitario per i soggetti che non hanno il codice accisa/ditta) le relative quantità, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto

55 Elenco fornitori Va da se che i quantitativi complessivi dell elenco fornitori difficilmente possono combaciare con quelli esposti in dichiarazione fatturati a consumatori finali

56 Liquidazione art. 26, comma 13 del TUA Nella dichiarazione sono indicati - L accisa complessivamente dovuta - Le rate complessivamente versate - Conguaglio da versare entro il mese di marzo dell anno in cui è presenta la dichiarazione

57 Liquidazione art. 26, comma 13 del TUA - In caso di conguaglio negativo (accisa dovuta > rate versate) : E dovuto il conguaglio da versare entro il mese di marzo - In caso di conguaglio negativo (accisa dovuta < rate versate) : Il soggetto obbligato è creditore delle somme versate in eccedenza che sono detratte dai successivi versamenti Non sono ammesse, ad oggi compensazioni tra Province

58 ALCOLE e BEVANDE ALCOLICHE Regime generale, ambito di applicazione dell imposta e soggetti obbligati

59 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE - PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO 1/2 D. Lgs. n.504 del 26/10/1995. Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. D.M. n.153 del 27/03/2001. Regolamento relativo al controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonchè all'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene D.M. del 01/08/1986. Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico D.M. 13/1/1994, garanzia per la circolazione intracomunitaria D.M. n.210 del 25/03/1996. Regolamento sull'estensione alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise (istituzione in Italia dei DAA e DAS). D.M. n. 524 del 09/07/1996. Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa D.P.R. 14/8/1996 n. 472, soppressione bolla accompagnamento beni viaggianti D.M. n.689 del 12/12/1996. Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi. D.M. 26/6/1997 n. 219, esenzione dal contrassegno stato e da vincoli di circolazione e deposito per talune bevande a gradazione non superiore a 11 vol

60 - PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO 2/2 D.P.R. 16/7/1997 n. 297, Regolamento per la produzione e commercializzazione delle acqueviti, grappa, brandy italiano e liquori D.M. 18/9/1997 n. 383, cali di lavorazione L. 23/12/1998 n. 448 art. 21, soppressione diritto licenza minuta vendita L. 18/2/1999 n.28 art. 23, esenzione bolla accompagnamento per vino e prodotti vinosi D.M. n.55 del 13/01/2000. Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise. L. 21/12/2000 n. 342 art. 59, modifica art art. 4 e art 7 TUA (irregolarità e furti) L. 23/12/2000 n. 388, art. 28 sposta pagamenti accisa dal 15 al 16 ed introduce possibilità F24 D.P.R. 18/5/2001 n. 310, semplifica gestione depositi fiscali prodotti confezionati in depositti doganali Tipo A e di esercenti autotrasporto merci ed abroga precedente Regolamento (R.D. 25/11/1909 n. 762) D.M. 26/7/2001 n. 340, modifiche al D.M. 524/96 D.M. 10/10/2003 n. 322, Regolamento sui contrassegni di Stato D.M. n.96 del 20/02/2004. Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola (ai sensi dell'art.22, della Legge 23/12/2000, n.388)

61 CLASSIFICAZIONE DELL ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE Reg. CEE n. 1601/91 del , concernente la definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; Reg. CE n. 110/2008 del , concernente la definizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose; D.P.R n. 297, Regolamento sulla produzione e commercializzazione delle acqueviti, della grappa, del brandy italiano e dei liquori; L n. 82, disposizioni di attuazione della normativa comunitaria sul vino.

62 CLASSIFICAZIONE FISCALE Riguardo al regime fiscale sono soggetti ad accisa (art. 27) l Alcool etilico, la Birra, il Vino, le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i Prodotti alcolici intermedi. La loro definizione è data da: - art. 32 per l Alcool etilico (N.C e nonché, se > 22% vol., N.C , 22.05, 22.06) -Art. 34 per la Birra (N.C e qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande analcoliche della N.C ) -Art. 36 per il Vino (N.C e 22.05) -Art. 38 per le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra delle N.C e non rientranti nel vino) (N.C e quelli - art. 39 per i Prodotti alcolici intermedi (N.C , e 22.06, non rientranti negli art. 34,36 e 38). Le voci di N.C. sono quelle vigenti al (art. 67 TUA).

63 NOTE SULLA CLASSIFICAZIONE FISCALE Art Vino L articolo non comprende: -Le vinacce, in quanto N.C Le fecce, in quanto N.C I succhi d uva, in quanto N.C Art Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra L articolo comprende anche: -I vinelli, in quanto N.C I mosti ( > 1,2% vol.), in quanto N.C I sidri, in quanto N.C

64 CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE BEVANDE ALCOLICHE Distillati, ottenuti dalla distillazione di mosti fermentati di frutta, cereali: - acquaviti di vino (brandy, cognac) - distillati di cereali (whisky) - distillati di agave (tequila) - distillati di ginepro (gin) - acquaviti di vinaccia (grappa) - distillati di canna (rum) - distillati di frumento (vodka) - distillati di frutta contenuto alcolico compreso tra il 40% e il 50% Liquori, ottenuti dai distillati con aggiunta di zucchero, infusione di erbe, essenze: - amari - limoncello - nocino - ecc. contenuto alcolico compreso tra il 27% e il 50% Birra, ottenuta dalla fermentazione alcolica di cereali maltati: - analcolica (<1,2%) - normale (3,6~4,6%) - doppio malto (>5%) - light (1,2~3,5%) - speciale (4,3~5%) contenuto alcolico tra l 1% e il 9% Vino, sidro, idromele, ottenuti dalla fermentazione (totale o parziale) rispett. di uva, frutta, miele.spumanti, ottenuti dalla fermentazione di uva entro contenitori chiusi per mantenere la CO2 contenuto alcolico tra il 8,5% e il 18%

65 CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE BEVANDE ALCOLICHE - Vini liquorosi: vino base di almeno 12 ; l incremento alcolico può essere ottenuto anche per concentrazione a freddo. Esempi tipici: Marsala, Moscato passito, Porto, Sherry. - Vini aromatizzati: provengono da vini nazionali (almeno 70%); contengono sostanze aromatizzanti (erbe, spezie). Esempi tipici: i Vermouth. contenuto alcolico tra il 15% e il 22%

66 LA CLASSIFICAZIONE DEI VINI VINI VINI NORMALI VINI SPECIALI VINI DA TAGLIO VINI DA TAVOLA VINI LIQUOROSI VINI AROMATIZZATI VINI DI QUALITA (IGT, DOC, DOCG) VINI SPUMANTI LA GRADAZIONE ALCOLICA NEI VINI La quantità di alcol etilico in volume contenuta nel vino, espressa in percentuale, viene definita gradazione alcolica effettiva, ed è quella normalmente indicata in etichetta (obbligatoria). La normativa ammette una tolleranza in più o in meno di mezzo grado alcolico. Per particolari vini amabili, abboccati o addirittura dolci (ad es. il Moscato) viene fornita la gradazione alcolica totale, formata dalla gradazione effettiva seguita dalla gradazione alcolica potenziale, preceduta dal segno +. Ad es. l'indicazione 10+2% vol. significa che il vino possiede 10 gradi alcolici effettivi più 2 gradi alcolici presenti in forma di zuccheri, non trasformatisi in alcol, ma potenziali.

67 CLASSIFICAZIONE FISCALE DEI PRODOTTI ALCOLICI - Alcol etilico, acqueviti, liquori ed altre bevande spiritose (art.32 TUA) codici NC 2207, 2208 con titolo alcolometrico effettivo > 1,2% codici NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 22% bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione (titoli alcolici riferiti al volume a 20 C) - Birra (art.34 c.2 TUA) codici NC 2203, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 0,5% - Vino e altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (art c.2 TUA) codici NC 2204, 2205: vino tranquillo con titolo alc. tra 1,2% e 15% (purché alcol solo da fermentazione) o tra 15% e 18% (senza arricchimenti e alcol solo da fermentazione) codici NC , , , 2205: vino spumante con tappo a fungo e titolo alc. tra 1,2% e 15% (purché alcol solo da fermentazione) - Prodotti intermedi alcolici (art.39 c.2 TUA) codici NC 2204, 2205, 2206, diversi dai precedenti casi, con titolo alcolometrico effettivo > 1,2% e 22% qualsiasi bevanda fermentata tranquilla con titolo alc.> 5,5% o gassata con titolo > 8,5% che non derivi interamente da fermentazione

68 VOCI DOGANALI - NC 2203: Birra di malto. - NC 2204: Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce NC : Vini spumanti - NC , : Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar. - NC 2205: Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche. - NC , : con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol. - NC , : con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol. - NC 2206: Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati nè compresi altrove. - NC 2207: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo - NC : Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% ottenuto con prodotti agricoli ( ) - NC : come sopra, altrimenti ottenuti - NC : Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo ottenuto con prodotti agricoli ( ) - NC : come sopra, altrimenti ottenuti - NC 2208: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione. - NC : Acquaviti di vino e vinacce - NC : Rum e tafia - NC : Vodka - NC : Whisky - NC : Gin - NC : Liquori

69 Deposito fiscale; Denaturazione; Impiego; Alcole etilico; Prodotti alcolici intermedi: art. 39 comma 2 tua; Birra; Vino; Glossario Titolo alcolometrico: il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20 C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura; perciò per titolo alcolometrico o gradazione alcolica si intende la misura del contenuto di etanolo in una bevanda alcolica; Grado-Plato: i gradi Plato sono una unità di misura della densità di una soluzione. Per definizione, si dice che la densità di una soluzione misurata in gradi Plato è l'equivalente della densità, misurata in percentuale peso/peso, di una soluzione di saccarosio diluita in acqua. In altre parole, dire che un litro di mosto di birra abbia un contenuto pari a 12 gradi Plato, equivale a dire che la densità di estratto (cioè di zuccheri disciolti nel mosto) in questione sia pari a quella di un litro di soluzione acquosa contenente il 12% peso/peso di saccarosio: approssimando il peso specifico dell'acqua a 1 kg/l e supponendo di essere sul livello del mare e a temperatura ambiente, si può quindi dire che il campione di mosto contiene circa 120 grammi di estratto; Bevande fermentate diverse da vino e birra: sidro (mele), sakè (riso); Liquidi fermentescibili: succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali, melasso e sughi zuccherini diluiti. Aromi alcolici: composti usati per conferire odore e/o sapore agli alimenti;

70 Nel settore dell alcool etilico il regime di deposito fiscale (art.28 TUA] può essere consentito per: 1) impianti di produzione (distillerie di alcol, cantine di vino con produz.>1000hl/anno) 2) opifici di rettificazione e trasformazione prodotti soggetti 3) impianti di condizionamento prodotti soggetti ad accisa 4) depositi doganali privati 5) magazzini sussidiari di fabbrica 6) depositi commerciali all ingrosso, magazzini di invecchiamento, commercianti di vino intra-ue 7) magazzini invecchiamento acqueviti. Per altri settori si veda l art. 28 TUA. Sono escluse dal regime di deposito fiscale le fabbriche tassate su base forfettaria (art. 5). Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti ad accisa assolta, eccetto quelli strettamente necessari al consumo aziendale, stabiliti dall Ufficio.

71 La cauzione sul deposito I depositari autorizzati sono tenuti alla prestazione di un deposito cauzionale a garanzia del prodotto detenuto in sospensione di accisa. L importo viene calcolato in funzione dell accisa gravante sul quantitativo massimo stoccabile di prodotto, nelle seguenti misure: -per opifici di produzione di alcool e prodotti intermedi: 2% -per opifici di rettificazione o di trasformazione di alcool : 2% -per magazzini di invecchiamento: 5% -per altri impianti nel settore degli spiriti: 10% -per prodotti condizionati muniti di contrassegno fiscale: 100% dell accisa applicata alla massima capacità detenuta La cauzione non può essere inferiore all ammontare dell accisa dovuta alle previste scadenze. Pertanto, se tale ammontare è superiore a quello come sopra determinato la cauzione è adeguata all accisa dovuta sui prodotti immessi in consumo..

72 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: art. 1 DM 153/2001 L istanza, in doppio esemplare, deve contenere i seguenti elementi: a) denominazione della ditta, la sua sede, partita IVA, generalità e codice fiscale del rappresentante legale ed, eventualmente, del rappresentante negoziale, b) Comune, via e n civico o località dell istituendo deposito fiscale, n telefono e n fax, c) descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione, potenzialità degli impianti, d) descrizione e caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature di produzione ed acquisto dell energia, e) qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, n e capacità dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti soggetti ad accisa, massimo quantitativo che si intende detenere in confezioni ed in altri contenitori, n serbatoi, vasche e silos di stoccaggio di materie prime, semilavorati e altri prodotti,

73 f) descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti, g) procedure operative tecnico-contabili da attivare per la gestione del deposito fiscale, Allegati all istanza: 1. Planimetria del deposito fiscale evidenziante la sua recinzione fiscale, 2. Schema degli impianti, 3. Tabelle di taratura dei serbatoi 4. Documenti tecnici degli strumenti di misura, 5. Diagramma quantificato del flusso di materia, 6. Relazione descrittiva dei processi di generazione, trasformazione ed utilizzo dell energia, con indicazione parametri di consumo delle attività rilevanti dal punto di vista fiscale.

74 Con la verifica tecnica si controlla l adeguatezza fiscale dell assetto degli impianti, ovvero se gli stessi e la loro sistemazione sono idonei ad una efficace vigilanza. Consiste, essenzialmente, in una verifica: - di rispondenza, volta ad accertare la conformità degli elementi denunciati nell istanza con lo stato reale di fatto, sia riguardo alla disposizione e destinazione delle aree che riguardo alla costituzione e potenzialità degli impianti, - di accertamento di idoneità, ovvero della sussistenza dei requisiti tecnico-fiscali stabiliti per la particolare attività, in particolare dall art. 3 del DM 153/2001. La verifica tecnica implica una valutazione ed un giudizio. In sede di verifica tecnica si provvede, in particolare, a: a) identificare gli impianti, serbatoi, apparecchiature e strumenti da sottoporre a vigilanza, b) controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad accisa ed a effettuare il riscontro di massima della taratura degli altri serbatoi,

75 c) constatare la regolarità di funzionamento per la determinazione quantitativa delle materie prime lavorate e dei prodotti ottenuti, d) esaminare il diagramma del flusso di materia, e) controllare le modalità di produzione, acquisto ed impiego dell energia, f) individuare i locali ed attrezzature necessari all effettuazione della vigilanza, in particolare saranno individuati i locali da destinare ad Uffici Finanziari di Fabbrica ai sensi dell art. 18 del TUA 504/1996, g) prescrivere le misure ed i mezzi tecnici, compresi gli strumenti di misura, da adottare per la garanzia degli interessi erariali. Le prescrizioni possono essere adottate anche successivamente all attivazione, nel caso se ne ravvisasse la necessità, e vanno verificate. h) controllare il regolare funzionamento dei sistemi informatici per la gestione dei dati a fini fiscali. i) effettuare, nei casi previsti dall Agenzia, il suggellamento degli impianti. Per accertare la potenzialità degli impianti durante la verifica tecnica possono essere effettuati esperimenti di lavorazione e prove di collaudo.

76 VERIFICA TECNICA: assetto fiscale impianti Assetto impianti alcool etilico: Art. 3 D.M. 153/2001 Art. 33 TUA ed 12 DM 153/2001, per serbatoi di accertamento e misuratori Altre disposizioni emanate nel tempo dall Amministrazione Assetto depositi fiscali birra: Art. 3, comma 4, DM 153/2001 Circ. prot. 4384/ACGT del E prevista, in particolare, l installazione dei seguenti contatori: - Contatore volumetrico mosto prodotto - Contatore E.E. impiegata per riscaldamento acqua per la cotta - Contatore volumetrico della birra avviata all imbottigliamento Deroga per fabbrica di produzione di birra, con potenzialità annua non superiore ai hl (c.d. microbirrificio) Determinazione Direttoriale dell'agenzia delle Dogane prot /RU del 04/12/2013 e Circolare n. 5/D del 06/05/2014

77 L ACCERTAMENTO [art.3 c.1, art.33 TUA, art.12 D.M.153/2001] Con l accertamento viene determinata la qualità e la quantità del bene sottoposto ad accisa, al fine della corretta applicazione dell aliquota di accisa e dell ammontare dell accisa stessa che il contribuente deve versare. L accertamento quantitativo del bene soggetto ad accisa si verifica: Alla produzione o alla importazione All estrazione dai depositi fiscali In sede di inventario e può essere effettuato: A peso A volume L accertamento può essere: - Diretto, - Indiretto, ovvero su base dichiarativa. Nel settore degli spiriti l accertamento avviene anche mediante saggio.

78 ACCERTAMENTO QUANTITATIVO La quantificazione del prodotto può attuarsi: - installando appositi misuratori volumetrici autorizzati e suggellati dall Amministrazione; - impiegando serbatoi tarati muniti di tabella di ragguaglio; - facendo uso di bilance (quantificazione in peso); - nel settore dell alcol, tenendo conto della capacità produttiva giornaliera degli alambicchi; - nel settore della birra, contando (manualmente o in automatico) bottiglie ed imballaggi. Nel settore degli spiriti l accertamento è sempre rapportato al volume alla temperatura di 20 C (le aliquote di accisa sono riferite all unità di volume). Per le conversioni peso-volume a 20, volume-volume a 20 si utilizzano apposite tabelle di conversione (tavole alcolometriche). Per la valutazione del grado alcolico si ricorre agli alcolometri o ai termoalcolometri: sono strumenti tarati con scala graduata che, misurando la densità del liquido (nell ipotesi che si tratti di miscela idro-alcolica), forniscono la gradazione alcolica apparente alla temperatura ambiente, che sarà convertita in gradazione alcolica reale a 20 C ( = titolo alcolometrico volumico) tramite le tavole alcolometriche.

79 ACCERTAMENTO QUANTITATIVO DELL ALCOOL ETILICO L art. 33 del T.U.A e l art. 12 del D.M. 153/2001 prevedono una doppia determinazione dell accertamento quantitativo dell alcool etilico e delle acqueviti prodotte: una a mezzo misuratori volumetrici (misuratori saggiatori), l altra (accertamento diretto) a mezzo recipiente collettore suggellato, in cui viene a raccogliersi tutto l alcool prodotto, installato su pesa oppure tarato. Per gli spiriti sia l accertamento con misuratore che quello diretto vanno fatti in contradditorio con il fabbricante (art. 12 D.M. 153/2001). Con la doppia determinazione l accertamento mediante misuratore assume funzione di controllo e riferimento, oltre che di ulteriore garanzia, sull accertamento diretto che è, in pratica, quello fatto al momento della prima assunzione in carico delle partite. Periodicamente ed in contradditorio col fabbricante, i risultati delle due determinazioni vanno confrontati tra loro (saggio) e viene stabilita la quantità definitiva.

80 ACCERTAMENTO QUANTITATIVO Fabbriche con misuratore: saggio di lavorazione Se il quantitativo dell accertamento diretto non è inferiore di oltre il 2% rispetto a quello del misuratore, si prende a base dell accertamento il quantitativo dell accertamento diretto cioè quello fatto a mezzo del serbatoio collettore. Nel caso in cui il quantitativo dell accertamento diretto è inferiore di oltre il 2% rispetto a quello del misuratore, si prende a base dell accertamento il quantitativo risultante dal misuratore diminuito del 2%(questo calo di saggio va comunque concesso); sulla differenza rispetto al 2% si recupera l accisa quale ammanco superiore alla misura consentita. Le eccedenze dell accertamento diretto, ovvero le differenze positive tra i quantitativi determinati tramite il recipiente collettore e le indicazioni del misuratore, restano assunte in carico essendo già state accertate.

81 Qualora il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l accertamento è effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo determinato tramite misuratore e quello determinato a mezzo del recipiente collettore. MISURATORI TRADIZIONALI Misuratori Siemens, per alcool assoluto Misuratori saggiatori per alcool BG ed acqueviti, tipo: - Grande Modello Modificato, per portata di 700 litri/ora, cassetta saggio 25 litri - Grande Modello, per portata di 600 litri/ora, cassetta saggio 6 litri - Medio Modello, per portata di 300 litri/ora, cassetta saggio 5 litri - Piccolo Modello, per portata di 90 litri/ora, cassetta saggio 5 litri

82 MISURATORI DELL ALCOOL ETILICO Devono essere forniti dall esercente e non più Amministrazione., come in precedenza, dalla Per gli impianti esistenti la sostituzione è effettuata dal momento che i precedenti strumenti non saranno più utilizzabili. Per le caratteristiche che devono possedere e per i controlli metrologici sugli strumenti si vedano: circ. n. 4/D del del Dipartimento Dogane. art. 12 DM 153/2001 D.Lgs n. 22, allegato MI 0005 circ. 21/D del dell Agenzia Dogane circ. prot del dell Agenzia Dogane

83 ACCERTAMENTO SU BASE DICHIARATIVA La quantificazione del prodotto avviene direttamente da parte del contribuente (con l ausilio di misuratori, serbatoi, ecc.) e comunicata all Amministrazione tramite Dichiarazione periodica di produzione. La periodicità: nel caso della birra è mensile, nel caso del vino è annuale. Qualunque sia il metodo di accertamento, l Amministrazione effettua riscontri sugli atti contabili presentati dal fabbricante e sui prodotti finiti ottenuti, con particolare riguardo alla corretta applicazione dell aliquota di imposta ed alle modalità di pagamento.

84 ACCERTAMENTO PRODOTTI INTERMEDI (art. 14 DM 153/2001) 1. Comunicazione di lavorazione preventiva 2. Verbale, del fabbricante, di accertamento di ogni singola partita Sulla base del predetto verbale l Ufficio effettua l accertamento fiscale della produzione. ACCERTAMENTO DELLA BIRRA (art. 15 DM 153/2001) L accertamento della produzione immessa in magazzino è effettuata dall Ufficio sulla base di apposita dichiarazione mensile del fabbricante, contenente le indicazioni previste da detto articolo. ACCERTAMENTO DEL VINO (art. 13 DM 153/2001) In vigenza dell aliquota zero l accertamento della produzione del vino presso i depositi fiscali è fatto dall Ufficio in base al prospetto annuale di produzione. ACCERTAMENTO DELLE BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA (art. 13 DM 153/2001) In vigenza dell aliquota zero l accertamento della produzione di tali bevande presso i depositi fiscali è fatto dall Ufficio in base al prospetto annuale di produzione.

85 Al soggetto obbligato è concesso l abbuono dell accisa qualora si verifichino perdite e cali di prodotti sottoposti ad accisa purché al soggetto stesso non sia imputabile dolo o colpa. Per perdita si intende la dispersione ovvero la distruzione di prodotto per caso fortuito o per forza maggiore e non la sottrazione della disponibilità di prodotto (es. furto). I cali possono essere: - naturali, se legati a fenomeni chimici e fisici - tecnici, se legati al processo produttivo, di trasformazione e di stoccaggio Non sono ammessi cali di prodotti in confezioni sigillate La quantificazione dei cali ammessi ai fini dell abbuono è regolata dal D.M. 18/09/1997 n.383 e dal D.M. 13/01/2000 n.55. Per deficienze di cui non è provata la perdita e superiori al 2% oltre il calo consentito, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell accisa relativa; se superiore al 10%, si applicano le pene reviste per il tentativo di sottrazione all accertamento (reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa dal doppio al decuplo dell accisa evasa).

86 REGIME DEI CALI DEI PRODOTTI IN SOSPENSIONE LIMITE CALI AMMISSIBILI ALL ABBUONO CALI DI DEPOSITO : DM n. 55 A) Cali naturali o di giacenza (montante): Tabella A B) Cali tecnici: - Cali per operazioni semplici : Tabella B - Cali trasporto : Tabella B CALI DI LAVORAZIONE: DM n Ridistillazione o rettifica spiriti ed acquaviti: 1,5% 2. Preparazione e trasformazione liquori, acqueviti e frutta s.s.: 2,5% 3. Fabbricazione aromi: 7% I cali di lavorazione si cumulano con i cali naturali e tecnici. Per la rilavorazione della Birra, promiscuamente con materia prima e semilavorati, è ammesso l abbattimento del carico di imposta.

87 ECCEDENZE art. 47 TUA - circ. 299/D del art. 18, comma 8, DM 153/ circ. 34/D del Le eccedenze accertate devono essere assunte in carico. Per le eccedenze oltre i limiti di tolleranza sono previste sanzioni. Limiti di tolleranza: alcoli non denaturati (depositi fiscali) : alcoli denaturati : 2% carico 5% carico birra confezionata (depositi fiscali) : 0,3% del numero di ciascun tipo di contenitore estratto nei 30 giorni precedenti l'inventario prodotti alcolici intermedi (depositi fiscali) : 2% carico

88 Prodotti ritirati dal commercio perché divenuti inidonei al consumo Rimborso dell accisa pagata: art. 27, comma 5, TUA art.10, comma 2, DM 524/96 Destinazione prodotti ritirati: rilavorazione presso depositi fiscali distruzione presso depositi fiscali o altri impianti Nel primo caso il rimborso spetta perché il prodotto ottenuto sarà nuovamente sottoposto a tassazione, nel secondo caso per sopravvenuta ed accertata mancanza dei presupposti dell esigibilità dell imposta (immissione in consumo). Procedura: Presa in carico su apposito reg. c/s Dep. Fiscale - Domanda di rimborso presentata prima del trasferimento - Accertamento inidoneità, eventualmente con analisi - Assistenza ad operazioni di rilavorazione o distruzione- Redazione p.v.

89 CORRESPONSIONE DELL ACCISA Nell ambito dell alcol e delle bevande alcoliche (così come avviene nel settore dei prodotti energetici ad esclusione del gas naturale), l accisa viene corrisposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello durante il quale il prodotto è stato immesso in consumo; oltre tale data si applicano l indennità di mora e gli interessi. E preclusa qualsiasi altra estrazione di prodotto fino all estinzione del debito [art.3 c.4 TUA e successive modificazioni]. I crediti di imposta (che l Amministrazione vanta) si prescrivono in 5 anni decorrenti dalla data: - dell immissione in consumo - della scoperta dell illecito, in caso di comportamenti omissivi - del verbale di accertamento in caso di cali oltre il consentito - della sentenza in caso di procedimento penale, durante il quale la prescrizione è sospesa.

90 CONTABILITA ACCISE : circ. 335/ D.M. 153/2001 Il D.M. 153/2001 detta disposizioni sulla corretta tenuta e conservazione dei registri. Tali disposizioni prevedono che: Prima della loro messa in uso i registri devono essere sottoposti alla vidimazione da parte dell Ufficio delle dogane; Al termine dell anno finanziario i registri devono essere chiusi e le rimanenze devono essere riportate in carico nel registro dell anno successivo. Depositi fiscali La contabilità accise dei depositi fiscali consiste nella tenuta dei seguenti registri annuali di carico e scarico: a) registro delle materie prime e dei semilavorati b) registro di magazzino dei prodotti finiti (introdotti ed estratti) c) registro delle partite ricevute e spedite

91 FIGURE FISCALI PER I PRODOTTI ASSOGGETTATI [art.29 TUA] Nel settore di imposta dell alcol e delle bevande alcoliche, i prodotti ad accisa assolta possono essere detenuti in generale per scopi commerciali presso: - depositi di alcol, di bevande alcoliche condizionate e contrassegnate per quantitativi superiori a 20 litri; depositi di alcol denaturato generale per quantitativi superiori a 300 litri; depositi di profumerie alcoliche condizionate per quantitativi superiori a 5000 litri - opifici di trasformazione - impianti di condizionamento - minuta vendita (di alcol, di bevande alcoliche condizionate ed eventualmente contrassegnate) con i seguenti obblighi: Detenere la Licenza fiscale di esercizio Contabilizzare la movimentazione dei prodotti (registri di carico/scarico) esclusa minuta vendita Sottoporsi a prescrizioni e controlli

92 ENERGIA ELETTRICA Regime generale, ambito di applicazione dell imposta e soggetti obbligati

93 PREMESSA L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale per l'energia è il joule (simbolo: J); Per quanto ci riguarda: kilowattora = 3,6 106 J Una fonte di energia viene detta primaria quando è presente in natura in forma direttamente utilizzabile e non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Rientrano in questa classificazione l'energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, l'energia delle biomasse e l energia ottenibile dalla combustione di legna, petrolio grezzo, gas naturale, carbone o l'energia nucleare. Le fonti di energia secondaria sono quelle forme di energia che non possono essere erogate direttamente da alcuna fonte, bensì provengono dalla trasformazione delle energie primarie e sono rese utilizzabili sotto altre forme più adatte al trasporto e ai vari impieghi. Pertanto possono essere utilizzate solo a valle di una trasformazione di energia. Sono fonti secondarie, per esempio, la benzina (perché deriva dal trattamento del petrolio greggio), il gas di città (che deriva dal trattamento di gas naturali), l energia elettrica (che deriva dalla trasformazione di energia meccanica o chimica)

94 Si definiscono fonti rinnovabili di energia quelle fonti che, a differenza dei combustibili fossili e nucleari, possono essere considerate virtualmente inesauribili. Questo perché il loro ciclo di produzione, o riproduzione, ha tempi caratteristici al minimo comparabili con quelli del loro consumo da parte degli utenti. Le fonti rinnovabili comprendono la fonte primaria dell energia solare che investe il pianeta Terra e quelle energie che da essa derivano: idraulica, eolica, delle biomasse, delle onde e delle correnti marine. Altra fonte primaria considerata rinnovabile è l energia geotermica che trae origine da fenomeni che avvengono nei sistemi profondi della crosta terrestre. L energia solare è quindi la sorgente da cui hanno origine quasi tutte le fonti energetiche, sia convenzionali che rinnovabili. Solo la geotermica, la gravitazionale e la nucleare sono da questa indipendenti. Il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, recependo la Direttiva comunitaria del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/77/CE, ha stabilito che per fonti rinnovabili debbano intendersi esclusivamente le seguenti: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

95 - IL REGIME FISCALE Titolo II TUA Art 52 - Oggetto dell imposizione dell accisa sull energia elettrica - Definisce il campo di applicazione Comma 1 momento impositivo Comma 2 usi non sottoposti ad accisa Comma 3 usi esenti dall accisa

96 Art 52 comma 1 Momento Impositivo L energia elettrica (codice NC 2716) e sottoposta ad accisa, con l applicazione delle aliquote di cui all allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l energia elettrica prodotta per uso proprio. Con il D.L.vo 26/2007 sono state recepite le disposizioni comunitarie in materia di tassazione sull elettricità.

97 - - DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/2012 Conferma abrogazione addizionali ex art. 6 D.L. n. 511/1988 n. 44/ nota Agenzia Dogane prot. n del 22/03/ Momento impositivo: momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l ee prodotta per uso proprio - art. 52 comma 1 TUA - - modifiche D. Lgs. n. 26/2007 di attuazione della Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità- Circolare Agenzia Dogane n.17/d del 28/05/ Uso proprio: anche per gli impianti di produzione dedicati alla cessione, qualora parte dell ee venga direttamente utilizzata dalla stesso produttore per la realizzazione della propria attività istituzionale, si concretizza un uso proprio, soggetto al regime fiscale seppure trattasi di consumi esenti ex art. 52. comma 3 lett. a). Nei casi in cui i consumi interni siano alimentati da apposite forniture, le linee di alimentazione derivate a valle del misuratore di cessione alla rete risulteranno come normali utenze, i cui consumi, per quanto esenti, saranno dichiarati nei modi di rito dal venditore. In tali circostanze, non verificandosi il presupposto dell obbligazione tributaria in capo all esercente gli impianti di produzione, l attività di produzione di energia elettrica è soggetta solamente all obbligo della comunicazione previsto dal comma 1 dell art. 53-bis, in luogo della denuncia e della licenza di esercizio per l officina elettrica non rientrano tra i consumi per uso proprio dello stesso produttore le perdite di trasformazione o conversione necessarie a rendere disponibile l energia elettrica prodotta. - Circolare Agenzia Dogane n. 37/D del 28/12/2007

98 L energia elettrica è sottoposta ad accisa Al momento della fornitura ai consumatori finali da parte del distributore o del redistributore (persone fisiche o giuridiche che provvedono alla fornitura e che procedono o fanno procedere alla fatturazione) In seguito all attivazione del mercato libero, su ogni rete di distribuzione possono agire più venditori di energia elettrica Al momento del consumo quando l energia elettrica è prodotta per uso proprio Un soggetto che produce energia elettrica per uso proprio è considerato un distributore

99 - GLI ALTRI ARTICOLI DEL TUA IN MATERIA di Energia Elettrica - I soggetti e i relativi adempimenti: articoli 53 e 53bis; -Licenza/autorizzazione - voltura -Codice ditta -Cauzione -Dichiarazione di consumo/comunicazione - Il concetto tecnico-fiscale di officina elettrica: art. 54; - Accertamento e liquidazione dell accisa: art. 55; - Capitolo 2, paragrafo «le misure e le problematiche connesse»; - Versamento dell accisa: art. 56; - Privilegi e prescrizioni: art. 57; - Poteri e controlli: art. 58; - Sanzioni: art. 59; - Addizionali dell accisa: art. 60; - Licenze di esercizio e diritti annuali: art. 63

100 - Soggetti obbligati e adempimenti- art. 53 TUA - Circolare Agenzia Dogane n. 17/D del 28/05/ Autorizzazione - comma 5 - Licenza di esercizio - comma 7, comma 63 - Novità DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/ Nota Agenzia Dogane prot. n del 30/03/ Nota Agenzia Dogane prot. n del 05/04/ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Cauzione - comma 5 - Dichiarazione di consumo - comma 8 - Modello anno Istruzioni per la compilazione - Altri adempimenti - art. 53bis TUA -

101 Soggetti obbligati Art 53 - Definizione di soggetti obbligati Soggetti obbligati al pagamento dell accisa sull energia elettrica a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali (venditori); b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; c) i soggetti che utilizzano l energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw intendendosi per uso promiscuo l utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

102 Art 53 - Definizione di soggetti obbligati (segue) Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kwh.

103 Procedura autorizzativa per i soggetti obbligati - Ai soggetti obbligati che non esercitano una officina di energia elettrica(cosiddetti grossisti/venditori) viene rilasciata, dall Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale, una autorizzazione valida su tutto il territorio nazionale Ai soggetti obbligati che esercitano una officina di energia elettrica(uso proprio o promiscuo) viene rilasciata, dall Ufficio delle Dogane competente sull impianto, una licenza fiscale d esercizio

104 - Officina elettrica - art. 54 TUA - Ai fini dell ottenimento della licenza fiscale per l esercizio di una officina di energia elettrica la Ditta dovrà presentare all Ufficio delle Dogane competente sull impianto la seguente documentazione debitamente firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante: - Richiesta rilascio licenza fiscale in bollo - Denuncia di attivazione dell officina corredata da una relazione tecnica descrittiva dell officina elettrica, planimetria, schema elettrico unifilare, certificati di taratura a carico fittizio ed a carico reale redatti da enti appositamente autorizzati dall Agenzia delle Dogane dei gruppi di misura fiscali (la certificazione a carico fittizio dovrà essere redatta solo per i trasformatori di corrente e di tensione inserzionati con il contatore), certificazione di cui al Decreto22/07 per gli strumenti di misura fiscali - Prestazione di idoneo deposito cauzionale - Prima del rilascio della licenza fiscale d esercizio l Ufficio delle Dogane competente sull impianto, esaminata la documentazione presentata, predispone la verifica tecnica dell officina, procede al suggellamento degli apparati di produzione e degli strumenti di misura fiscali, valuta la congruità della cauzione prestata.

105 Procedura per il rilascio della licenza fiscale per l esercizio di una officina di energia elettrica (uso proprio o promiscuo) Ai fini dell ottenimento della licenza fiscale per l esercizio di una officina di energia elettrica la Ditta dovrà presentare all Ufficio delle Dogane competente sull impianto la seguente documentazione:debitamente firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante: Richiesta rilascio licenza fiscale in bollo Denuncia di attivazione dell officina corredata da una relazione tecnica descrittiva dell officina elettrica, planimetria, schema elettrico unifilare, certificati di taratura a carico fittizio ed a carico reale redatti da enti appositamente autorizzati dall Agenzia delle Dogane dei gruppi di misura fiscali (la certificazione a carico fittizio dovrà essere redatta solo per i trasformatori di corrente e di tensione inserzionati con il contatore), certificazione di cui al Decreto 22/07 per gli strumenti di misura fiscali Prestazione di idoneo deposito cauzionale Prima del rilascio della licenza fiscale d esercizio l Ufficio delle Dogane competente sull impianto, esaminata la documentazione presentata, predispone la verifica tecnica dell officina, procede al suggellamento degli apparati di produzione e degli strumenti di misura fiscali, valuta la congruità della cauzione prestata.

106 L accertamento e gli strumenti di misura - art. 55 TUA - Canone annuo di abbonamento - DL. n. 16/2012 conv. nella Legge n. 44/ Strumenti di misura - D. Lgs. n. 22/ Circolare n. 17/D del 23/05/ Circolare n. 7/D del 06/05/2013

107 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ACCISA SULL ENERGIA ELETTRICA LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUM O

108 Obblighi amministrativo-contabili per la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica Ai sensi dell art. 53, del T.U. delle Accise, così modificat o dal comma 9, let t era n), dell art, 1 del D.Leg.vo n. 26, del 02/ 02/ 2007, in vigore dal 01/ 06/ 2007, dovrà essere t rasmessa, ent ro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce, apposit a dichiarazione annuale di consumo, ( la cui present azione è previst a dal comma 8, della let t. n) sopra richiamat a), cont enent e t ut t i gli element i necessari per l accert ament o del debit o d impost a.

109 Dichiarazione di consumo I sogget t i «obbligat i» present ano una dichiarazione di consumo annuale, cont enent e, olt re alle indicazioni relat ive alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della part it a IVA del sogget to, all ubicazione dell event uale officina, t ut t i gli element i necessari per l accert ament o del debito «d impost a» relat ivo ad ogni mese solare, nonché l energia elet t rica prodot t a, prelevat a o immessa nella ret e di t rasmissione o dist ribuzione. La dichiarazione di consumo è present at a al compet ent e Ufficio dell Agenzia delle dogane ent ro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce. Deve essere present at a in via t elemat ica.

110 L invio telematico della Dichiarazione annuale di consumo per l energia elettrica. Lo scambio t elemat ico dei dat i t ra il sogget t o obbligat o e l Agenzia delle Dogane avviene, at t raverso la piat t aforma del Servizio Telematico Doganale - EDI. Chiunque debba usufruire di t ale servizio dovrà prevent ivament e inviare un istanza elettronica di adesione ( at t raverso il sit o web dell Agenzia delle Dogane e poi recarsi presso un qualunque degli Uffici doganali present i sul t errit orio nazionale per il rit iro della specifica aut orizzazione che abilit a al servizio. At t esa l obbligat oriet à delle t rasmissioni t elemat iche, per t ut t i i sogget t i coinvolt i che operano nel set t ore delle accise e sono in possesso di codici accisa o codici dit t a, le istanze sono state automaticamente preregistrate e le aut orizzazioni pot ranno essere diret t ament e rit irat e presso gli Uffici delle Dogane.

111 L invio telematico della Dichiarazione annuale di consumo per l energia elettrica. Per ot tenere l autorizzazione formale, il richiedente dovrà recarsi personalmente presso l Ufficio dell Agenzia delle Dogane prescelto e farsi identificare attraverso l esibizione di un valido documento di identità in originale. In alternativa potrà avvalersi di un suo delegato che dovrà essere munito di una delega in carta semplice non autenticata, di un suo documento di identità originale e del documento di identità originale del delegante. Il Servizio Telematico Doganale - EDI prevede l uso della Firma Digitale che garantisce l autenticazione degli utenti, l integrità e la riservatezza dei dati ed il non-ripudio delle dichiarazioni telematiche inviate. L Agenzia delle Dogane agisce come Certification Authority in quanto distribuisce gratuitamente anche il soft ware per la generazione delle chiavi e per la verifica della firma digitale secondo i previsti standard nazionali e comunitari. L utente, una volta abilitato al Servizio ed ottenuto le relative password di accesso, dovrà predisporre il file telematico secondo lo standard previsto dagli specifici tracciati pubblicati ed aggiornati continuamente nella sezione Accise Dichiarazione di consumo per l energia elettrica e per il gas naturale del sito web dell Agenzia, firmarlo elettronicamente ed inviarlo

112 L invio telematico della Dichiarazione annuale di consumo per l energia elettrica. Nell ot t ica della semplificazione delle procedure, l Agenzia delle Dogane ogni anno met t e a disposizione, in uso grat uito, un software per la st esura della dichiarazione obbligat oria nel set t ore dell energia elet t rica. Con quest o st rument o l ut ent e pot rà compilare la relat iva dichiarazione, st amparla secondo il format o dello specifico modello AD-1 e creare il file t elemat ico da inviare al Servizio Telemat ico Doganale EDI, dopo averlo firmat o elet t ronicament e. Ulteriori e più dettagliate informazioni sugli obblighi t elemat ici e sugli st rument i messi a disposizione possono essere reperit e sul sit o ufficiale dell Agenzia delle Dogane nella sezione Accise Telemat izzazione delle accise oppure nella sezione A ssist enza online.

113 PRODOTTI ENERGETICI PRINCIPALI REGIMI AGEVOLATIVI

114 AGEVOLAZIONI L agevolazione è un trattamento fiscale vantaggioso dal punto di vista economico rispetto al trattamento abituale, dipendente dall impiego specifico che si fa del bene in questione, e (in alcuni casi) dal soggetto che lo utilizza. Se sussistono determinate condizioni, la tassazione del prodotto sottoposto ad accisa è mitigata dall agevolazione. Esempi di usi particolari: navigazione (non da diporto), collaudo motori marini, impieghi in lavori agricoli, produzione energia elettrica etc. La connotazione dell utilizzatore è utile in alcuni casi in quanto requisito necessario per fruire dell agevolazione (es. lavori agricoli, autotrasportatori etc.)

115 Il beneficio viene materialmente concesso in due modi diversi: -pagamento diretto della prevista aliquota ridotta al momento dell acquisto del bene soggetto ad accisa; -rimborso della differenza tra la somma versata, a titolo di accisa, sul bene acquistato, e somma spettante all Erario in virtù dell applicazione dell aliquota corretta. In funzione del tipo di agevolazione è possibile utilizzare uno solo dei due metodi, o, se la normativa lo prevede, scegliere tra i due quello più confacente alle proprie esigenze. La Tabella A elenca gli usi che godono di una accisa agevolata, nel settore dei prodotti energetici

116 Anche la tassazione dell energia elettrica, ora come prima, è suscettibile di trattamenti agevolati, consistenti sostanzialmente nell esenzione (considerata quindi una particolare aliquota ridotta). Tali usi non si trovano ovviamente nella tabella A, bensì nel Titolo II dedicato all energia elettrica (art. 52). Con ragionamento analogo, le agevolazioni (esenzioni) relative all alcol etilico sono da ricercare nel Capo III del titolo I, qualora non sia trattato come prodotto energetico.

117 Le novità: nelle agevolazioni 1. Esenzione degli oli vegetali non modificati chimicamente per: Lavori agricoli (p.to 5) Produzione energia elettrica (p.to 11) 2.Pagamento di 11,73 /1000 mc per la coltivazione di idrocarburi (anziché esenzione) 3.Pagamento di 2,60 /1000 kg per produzione EE con carbone, lignite e coke 4.Eliminazione della produzione di Ossido di alluminio dal punto 14 - Tutti i riferimenti sono alla Tabella A-

118 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi dei prodotti energetici che comportano l esenzione dall accisa o l applicazione di un aliquota ridotta, sotto l osservanza delle norme prescritte

119 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI 1. Impieghi Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento Agevolazione Esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall aviazione privata da diporto e per i voli didattici Esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti Esenzione

120 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica Agevolazione 30% aliquota normale - gasolio: 22% aliquota normale - oli vegetali non modificati chimicamente: Esenzione - Benzina: 49% aliquota normale 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione Esenzione

121 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall Amministrazione finanziaria Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) Agevolazione Esenzione 30% aliquota normale 30% aliquota normale

122 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Agevolazione Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l accisa sull energia elettrica: - oli vegetali non modificati chimicamente - gas naturale - gas di petrolio liquefatti - gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali - carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) 11,73/1.000 mc Esenzione 0, /mc 0,6817/1.000 kg 12,72601/1.000 litri 15,33154/1.000 kg 2,60/1.000 kg

123 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI 11. Impieghi In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato: -oli vegetali non modificati chimicamente -gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali -gas naturale -gas di petrolio liquefatti -carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) Agevolazione Esenzione 3, /1000 litri 4,599462/1000 kg 0, /mc 0,20451/1.000 kg 0,78/1.000 kg

124 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi L agevolazione è accordata: a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; 11. b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni

125 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI 12. Impieghi Azionamento autovetture da noleggio da piazza Agevolazione 40% aliquote normali 13. Azionamento delle autoambulanze 40% aliquote normali

126 TABELLA A ALLEGATA AL TUA IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Agevolazione 14. Produzione di magnesio da acqua di mare Esenzione 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico 10% aliquota normale - g.p.l. impianti centralizzati = 18,994458/1.000 kg; - g.p.l. autobus = 22,777/1.000 kg 16. Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi Esenzione

127 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento D.M. 15 maggio 1995, n. 322 (Regolamento recante norme per l impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa)

128 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI- PRODOTTI ENERGETICI - D.M. n. 322/1995 Ai prodotti per i quali è stabilita una specifica aliquota di accisa - con le eccezioni del gas naturale e del carbone, lignite e coke- si applicano le disposizioni del Capo I del decreto: art. 2, c.10, impiego di prodotti denaturati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell utilizzatore, non già titolare di un deposito di prodotti energetici, se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione preventiva, all Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) art. 3, impiego di prodotti non denaturati (è prevista la denuncia all Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di destinatario registrato, la licenza, la tenuta di un registro di carico e scarico); con la stessa procedura è anche previsto l impiego di prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso in contanti o mediante accredito d imposta

129 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI - D.M. n. 322/1995 Ai prodotti energetici per i quali non è stabilita una specifica aliquota di accisa si applica il Capo II del decreto; Ai prodotti che sono energetici solo quando destinati all uso di carburazione o di combustione (metilico di origine non sintetica, oli vegetali, biodiesel) si applica ancora il Capo II solo quando sono avviati a tali usi. Lo stesso regime di vigilanza si applica quando questi ultimi prodotti son impiegati negli usi cosiddetti fuori campo (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici) art. 9, comma 8, impiego prodotti denaturati o condizionati in recipienti sigillati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell utilizzatore se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione, una tantum, all Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) art. 10, impiego di prodotti non denaturati né condizionati (è prevista la denuncia all Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di utilizzatore di prodotti energetici non soggetti ad accisa, la tenuta di un registro di carico e scarico).

130 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l accisa sull energia elettrica Le modalità per accedere alle due agevolazioni sono contenute nelle circolari dell Agenzia delle Dogane n. 33/D del e n. 5/D del (in ogni caso è prevista la presentazione di documentata istanza all Ufficio delle Dogane competente per territorio, la possibilità di utilizzare prodotti in sospensione d imposta con l assunzione della qualifica di destinatario registrato, ovvero prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso della differenza d imposta dovuta..).

131 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali L agevolazione è disciplinata dal Decreto del MEF 6 agosto 2008, n. 165, e le modalità di accesso al beneficio da parte del titolare dell impianto centralizzato sono descritte nell art. 3 del decreto (presentazione di documentata istanza all Ufficio delle Dogane competente per territorio, verifica dell impianto, rilascio autorizzazione ad utilizzare gpl agevolato)

132 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI GAS NATURALE Per usufruire dell aliquota industriale il richiedente presenta un istanza al fornitore, corredata di una autocertificazione dalla quale risulti che tutto il gas naturale impiegato è destinato ad usi per i quali compete l aliquota industriale (attività industriale, ricettiva, commerciale, ristorazione etc.) Se il Gas naturale è solo in parte destinato ad usi industriali, la richiesta deve essere corredata di una relazione tecnica giustificativa delle percentuali di Gas naturali per le quali si chiede l applicazione dell aliquota industriale.

133 Procedure per le agevolazioni Il fornitore del gas trasmette una copia delle richieste pervenute all Ufficio delle Dogane competente, che nel caso dell utilizzo al 100% per usi industriali effettua controlli con le modalità previste dalla normativa vigente (percentuali di controlli da effettuare) sulla veridicità delle dichiarazioni prestate. Nel caso di impiego parziale in usi industriali, l Ufficio delle Dogane sottopone a verifica gli impianti oggetto della richiesta, effettuando una vera e propria ricognizione degli stessi, allo scopo di raccogliere quanti più elementi possibili per la valutazione della congruità dei parametri di consumo del gas riportati nella documentazione presentata.

134 Agevolazione o fuori campo? FUORI CAMPO: Usi Fuori Campo o usi non sottoposti sono gli impieghi dei prodotti energetici, e in generale di prodotti usualmente sottoposti ad accisa, che configurano la non sottoposizione al regime delle accise delle quantità di prodotto impiegate in quell uso. FUORI CAMPO E.E. Si inquadrano in questa categoria tutti gli usi previsti dall art. 52 comma 2, dove si fa espressamente menzione della non sottoposizione al regime delle accise; le lettere e), f ) e g) del comma 2 si riferiscono alle novità più significative. FUORI CAMPO P.E. Per estensione, si parla di usi fuori campo anche riferendosi agli usi previsti dall art. 21 c. 13, per i quali è prevista, più precisamente, una disapplicazione di alcune disposizioni impartite del T.U.A., piuttosto che l intera disciplina delle accise, rappresentata dal T.U.A. e dalle norme e regolamenti collegati.

135 Agevolazione o fuori campo? Si può infatti prescindere dall applicazione dei commi: 2 - (applicazione delle aliquote di cui all allegato 1), 3 - (tassazione dei P.E. del comma 1 da quelli del comma 2), 4 - (tassazione dei prodotti equivalenti nel caso di carburazione) e 5 - (tassazione degli idrocarburi non presenti in comma 1 per combustione. per riscaldamento) nel caso in cui i prodotti energetici del comma 1 siano avviati a: - riduzione chimica; - processi elettrolitici, metallurgici, mineralogici.

136 GAS NATURALE Fuori campo Le istanze, in questi casi, sono trasmesse sempre al fornitore del gas in quanto, secondo quanto previsto dall art. 26, soggetto obbligato al pagamento dell imposta, che si rivale sull utilizzatore finale. Ulteriori agevolazioni, oltre a quelle previste dalla Tabella A del T.U.A., sono quelle introdotte per il Gas naturale, come per tutti gli altri prodotti energetici, dal comma 13 del riformulato art. 21. Il comma in questione consente la disapplicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 21, concernenti sostanzialmente il pagamento dell accisa per il consumo di tali prodotti energetici,

137 GAS NATURALE Fuori campo mantenendo però l impianto normativo per quanto riguarda il controllo e la circolazione, nel caso di impieghi particolari del gas naturale, comunemente (e in maniera leggermente impropria) detti impieghi fuori campo, ossia fuori dal campo di applicazione della normativa accise. Si considerano fuori campo gli usi nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici. La trattazione di tali impieghi, insieme agli impieghi agevolati, può essere effettuata, stanti le analogie con gli altri prodotti energetici, insieme a questi ultimi, semplicemente evidenziando di volta in volta le eventuali differenze.

138 Quali processi? Si specifica tra l altro che, relativamente ai processi mineralogici, bisogna fare riferimento ai processi classificati come tali nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002. T ale riferimento è valido sia per i F.C. previsti dall art. 52 che per quelli previsti dall art. 21 (cfr. circ. 17/D).

139 Quali processi? Tra i processi metallurgici (cfr. nota 4436, esplicativa anche per quanto riguarda alcune procedure operative e decorrenze nel settore del GN) rientrano senz altro che rientrano senz altro quelli di cui alla sottosezione DJ27 del medesimo regolamento. Ulteriori spunti per il riconoscimento dei processi che possono essere fiscalmente definiti metallurgici possono essere presi, oltre che dalla nota 4436, anche dalla circ. 17/D del 2007 Per i processi elettrolitici, e di riduzione chimica, invece, si fa riferimento principalmente alla letteratura tecnica.

140 Eccezioni Molta attenzione va posta nel determinare con chiarezza, oltre al tipo di processo, anche quando questo processo ha inizio e quando finisce, in maniera da poter stabilire quali sono, tra gli impieghi che si verificano nel sito, quelli che fanno parte del processo. Non sono da considerare, ad esempio, gli apporti energetici che servono per lo svolgimento di attività collaterali dello stabilimento, ma solo i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo. Pertanto non riguarderà [ad esempio] il gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica necessaria al processo[ ] (nota 4436)

141 Eccezioni Considerazioni simili sono state formulate nella Circolare 37/D del 2007, indirizzate ai F.C. dell energia elettrica; in essa vengono elencati i consumi che sicuramente non possono essere esclusi dalla tassazione, senza inibire con questo l inclusione, all atto pratico, di altri consumi in tale elenco; si chiarisce infatti che rimangono soggetti a tassazione, come per i prodotti energetici, i consumi relativi all illuminazione ed al riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi a servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque

142 Procedure L Amministrazione Finanziaria ha previsto degli adempimenti a carico dei potenziali beneficiari di tale trattamento privilegiato. Gli obblighi introdotti sono finalizzati soprattutto ad agevolare l attività di controllo, garantendo quindi il più possibile l assenza di comportamenti fraudolenti che, in ultima analisi, ricadrebbero principalmente sulla collettività. Essi consistono nella necessità di presentare una istanza volta ad ottenere il riconoscimento ufficiale del beneficio della non sottoposizione, corredata di documentazione appropriata, che possa attivare il processo di verifica (quando previsto) e comunque renda visibili i soggetti beneficiari, anche in caso di future attività di controllo.

143 Procedure Nel caso dei F.C. relativi all energia elettrica, l istanza deve essere presentata dal soggetto obbligato all amministrazione finanziaria, rappresentata nello specifico dall Ufficio delle dogane competente per territorio, corredata di documentazione tecnica opportunamente redatta, al fine sia di dimostrare l idoneità a godere del beneficio richiesto, sia di fornire evidenti prove della possibilità di effettuare controlli, anche in tempi successivi, sul corretto utilizzo dell energia elettrica non tassata. La stessa documentazione deve infine consentire di individuare la collocazione e la funzione dei dispositivi, proposti dall utente o prescritti dall A.F. (art. 55 c. 6) per la contabilizzazione, in caso di uso promiscuo, dei due flussi energetici, tassati e non, che alimentano le utenze dell azienda.

144 Procedure Da rilevare la necessità che i dispositivi di cui sopra debbano essere pienamente rispondenti alla normativa metrica attualmente vigente, trattandosi di strumenti che determinano misurazioni significative ai fini fiscali. È previsto, in caso di necessità, l utilizzo di strumenti alternativi alla misurazione, consentito dall A.F., specie nei casi in cui gli interessi erariali siano di modesta entità rispetto agli oneri che il richiedente deve sostenere nell installazione di uno o più strumenti che realizzino il sistema di misura. È appena il caso di evidenziare che, come in tutti i casi di concessione di deroghe rispetto alla prassi prevista, tale ultima necessità debba essere adeguatamente documentata.

145 Procedure. Nel settore dell energia elettrica, il soggetto obbligato, da un esame del quadro normativo delineato dal T.U.A., risulta essere l utilizzatore finale dell energia, qualora potenza impegnata sia superiore a 200 kw, evento che si verifica praticamente sempre, trattandosi di impieghi prevalentemente aziendali. In tali casi sull utilizzatore nasce anche un ulteriore obbligo, consistente nella attivazione dell iter autorizzativo previsto per i soggetti obbligati, mediante denuncia all Ufficio competente, che accompagna l istanza per il riconoscimento del fuori campo. Nei casi in cui i valori di potenza siano inferiori il soggetto obbligato risulta essere quello previsto dal comma 1 lett. a) dell art. 53, il quale presenta l istanza all Ufficio competente.

146 Procedure IN TUTTI I CASI, È PREVISTA L EFFETTUAZIONE DI UNA VERIFICA DA PARTE DELL A.F. CHE RISCONTRI LA REGOLARITÀ DEGLI IMPIEGHI QUANT ALTRO RITIENE NECESSARIO PER COMPIUTAMENTE L ATTIVITÀ DI CONTROLLO ASSETTI, EVENTUALI SUGGELLAMENTI ETC.) SVOLGERE (MISURATORI, IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO PUÒ ESSERE SOLO SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DELLA VERIFICA CON ESITO POSITIVO, INDIPENDENTEMENTE DA CHI È IL SOGGETTO OBBLIGATO (CFR. CIRC. 17/D).

147 Procedure L istanza di riconoscimento del beneficio, dovendo essere presentata dal soggetto obbligato, sarà quindi presentata all A.F. dai soggetti che fatturano agli utenti finali (art. 26), anche se saranno questi ultimi a produrre le domande al fornitore, corredate di dichiarazione in caso di uso integrale in impieghi fuori campo, e di documentazione tecnica giustificativa in caso di utilizzi parziali, in analogia con le procedure ampiamente collaudate per gli usi industriali del metano (ora gas naturale)

148 Procedure Il Decreto Ministeriale 322 del 1995 disciplinava gli impieghi dei prodotti petroliferi in usi agevolati (CAPO I) e l utilizzo degli oli minerali non soggetti ad accisa. A tale decreto, evidentemente nell attesa dell emanazione di una più organica legislazione attuativa, si appoggia adesso l AF per disciplinare l impiego dei prodotti energetici diversi dal GN in usi fuori campo (cfr. nota 4436): Nel caso di prodotti energetici diversi dal gas naturale, si applicheranno le disposizioni del capo II del già menzionato DM 322/95, ove compatibili Questo è quindi, attualmente, lo strumento di riferimento da adottare nello studio dei singoli casi di fuori campo di prodotti energetici diversi dal GN,

149 Decorrenze I principi legate all individuazione della decorrenza dei regimi agevolativi nei confronti degli operatori di settore sono fondamentalmente: - scongiurare l instaurarsi di situazioni di concorrenza sleale tra operatori, in virtù di applicazioni differenziate dei benefici previsti dalla normativa di settore. - concedere o riconoscere i trattamenti privilegiati richiesti soltanto a decorrere dalla manifestazione della volontà di usufruirne da parte dei potenziali beneficiari, in ossequio anche alla necessità di consentire all Amministrazione stessa la messa in atto di una efficace azione di controllo, ovviamente irrealizzabile in assenza di denuncia da parte del richiedente.

150 Altri regimi agevolati previsti per i prodotti energetici

151 Le agevolazioni in materia di accise Gasolio da riscaldamento e GPL utilizzati nelle zone montane e in particolari zone geografiche del Paese Riduzione di costo mediante il riaccredito di una quota dell accisa nei confronti del fornitore Norma agevolativa: legge 23 dicembre 1998, n. 448 Regolamento: DPR 30 settembre 1999, n. 361

152 Riduzione di costo su gasolio da riscaldamento e GPL utilizzati nelle zone montane e in particolari zone geografiche del Paese Le località oggetto del benificio ubicate nella zona climatica E sono individuate con apposita delibera comunale La riduzione di prezzo e' praticata ai consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed e' fatta risultare nella relativa fattura. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da presentarsi dai consumatori finali per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conformi all'allegato 1 alla Determinazione Direttoriale n. 26 del 23/01/2001

153 Riduzione di costo su gasolio da riscaldamento e GPL utilizzati nelle zone montane e in particolari zone geografiche del Paese Novità.si precisa che l agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le porzioni edificate situate all interno del centro abitato dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come non metanizzate.

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