Le novità del Decreto Salva Italia in materia previdenziale
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- Filomena Pellegrini
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1 DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI Le novità del Decreto Salva Italia in materia previdenziale In attesa che sia definitivamente approvato dal Parlamento il Decreto salva Italia, forniamo una sintesi dei contenuti che incideranno sul sistema pensionistico. Esclusi dalla riforma Iniziamo da coloro che non saranno interessati dalle modifiche contenute nel provvedimento, ovvero: tutti coloro che hanno maturato i requisiti per accedere alla pensione entro il ; le donne che sceglieranno di usufruire della possibilità di andare in pensione, entro il , facendosi fare il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo (prosecuzione della fase sperimentale); Il Decreto salvaguarda anche lavoratori che matureranno i requisiti per il pensionamento dopo il a patto che rientrino nelle seguenti casistiche: collocati in mobilità normale dovuta ad accordi stipulati prima del e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità medesima - Alitalia rientra tra questi casi in quanto l accordo è datato 11 dicembre 2008 (resta da chiarire la posizione dei lavoratori Alitalia attualmente in CIGS che andranno in mobilità dal 14 ottobre 2012 fino al 13 ottobre 2015); collocati in mobilità lunga con accordi collettivi stipulati prima del , collocati nei fondi di sostegno al reddito ex legge 662 (come ferrovieri, postali, bancari ecc.) che beneficino delle prestazioni straordinarie prima del ; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per tutti i soggetti di cui sopra varranno le norme ad oggi vigenti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia, finestre di uscita comprese. Inclusi nella riforma Per tutti coloro che sono iscritti Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive (es. ferrovieri) e sostitutive (es. fondo volo) a partire dal non esiteranno più le pensioni di anzianità, ma solo quelle di vecchiaia e anticipate con l eliminazione delle finestre di uscita, per
2 cui si andrà in pensione dal mese successivo al compimento dell età anagrafica prevista o al raggiungimento della contribuzione minima di 41 o 42 anni, più gli incrementi per l aspettativa di vita. Per le pensioni di vecchiaia il diritto si acquisirà, dopo aver maturato almeno 20 anni di contributi, al compimento del 66esimo anno di età. Per le donne ci sarà una gradualità: dal primo gennaio 2012 andranno in pensione con 62 anni, che diventeranno 63anni e sei mesi dal primo gennaio 2014, per salire poi a 65 anni dal primo gennaio 2016 e armonizzarsi con quella degli uomini a 66 anni il primo gennaio Oltre a questi aumenti già stabiliti si dovranno sommare, all età di pensionamento, anche gli incrementi dovuti all aumento dell aspettativa di vita, che saranno calcolati automaticamente dall Istat. Il primo scatterà già dal primo gennaio 2013 e sarà di 3 mesi. Gli altri, non ancora definiti, scatteranno il primo gennaio 2016 e 2019: poi si susseguiranno con cadenza biennale. Per cui una donna nel 2013 andrà in pensione non prima di 62 anni e tre mesi e un uomo con 66 anni e tre mesi. Indipendentemente dal fatto che al primo gennaio 2022 non si raggiungano, con la somma degli incrementi dovuti all aumento dell aspettativa i 67 anni, da quella data il limite minimo per andare in pensione sarà ugualmente 67 anni. Per le pensioni anticipate il diritto scatta dopo aver maturato un anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese se donne e 42 anni e 1 mese se uomini, indipendentemente dall età anagrafica posseduta. Anche questi requisiti sono indicizzati alle previsioni di aumento dell aspettativa di vita, come previsto per quelle di vecchiaia. Ciò significa cha dal primo gennaio 2013 occorrerà avere rispettivamente 41 o 42 anni e 5 mesi, dal primo gennaio 2014, 41 o 42 anni e 6 mesi. Inoltre per coloro che raggiungeranno queste quote di contributi, ma non avranno compiuto almeno 62 anni di età, l ammontare della pensione sarà ridotto, per la parte maturata fino al , di un 2% per ogni anno che manca al raggiungimento del 62esimo anno aumentato delle stesse quantità di mesi che valgono per le pensioni di vecchiaia. Ad esempio chi maturerà, nel 2013, 42 anni e 5 mesi di contributi ma avrà una età di 58 anni e deciderà di lasciare ugualmente il lavoro, potrà andare in pensione lo stesso ma parte del suo assegno sarà ridotto di oltre l 8%. Dal tutti saranno soggetti al sistema di calcolo contributivo con il sistema pro-rata, il che significa sarà fatta una fotografia di quanta pensione è stata maturata fino al con il precedente regime retributivo a cui poi si dovrà sommare la quota per il regime contributivo. 2
3 Nella bozza del testo, c'è una clausola di salvaguardia (evidentemente dei conti pubblici), in base alla quale l'importo della pensione calcolata con il pro-rata, non può comunque superare quello che sarebbe scaturito dal calcolo tutto retributivo. Il nuovo sistema riguarderà solo una minoranza dei lavoratori più anziani (la maggioranza di coloro che aveva più di 18 anni di contributi nel '95 è già andata in pensione). I risparmi saranno quindi modesti, e gli interessati ci rimetteranno poco. Più si è vicini alla pensione e meno si verrà penalizzati. I giovani La riforma prevede per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il (versare i contributi) la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia a partire dal già dopo aver compiuto il 63esimo anno di età a patto cha risultino versati almeno 20 anni di contributi e l importo della pensione non risulti inferiore a 1.5 volte l assegno sociale. Per chi supera i 70 anni non vale il limite quantitativo di 1,5 volte l assegno sociale. Lavori usuranti Le nuove norme impattano anche sul Decreto legislativo n.67/2011 e alla legge n.183/2010 che disciplina i benefici per coloro che hanno svolto mansioni faticose e particolarmente usuranti. Innanzi tutto viene ridotto il periodo della fase transitoria che si ferma al 2011 e non più come prima previsto tra il 2008 e il 2012, ferme restando le precedenti previsioni di riduzione delle quote che ricordiamo sono: dal 1/7/2008 al 30/6/2009: età ridotta di 1 anno rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007 dal 1/7/2009 al 31/12/2009: età ridotta di 2 anni e somma età+ctb inferiore di 2 unità rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007 per quel periodo; dal 2010: età ridotta di 2 anni e somma età+ctb ridotta di 1 unità rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007 stesso periodo; Per il solo 2011 e non più per il 2012: l età anagrafica viene ridotta di 3 anni e somma età+ctb ridotta di 2 unità rispetto ai requisiti tabella B all. 1 legge 247/2007 per stesso periodo. 3
4 A decorrere dal primo gennaio 2012 e non più dal 2013 il beneficio si limita al raggiungimento dei limiti previsti dalla sotto riportata tabella B allegato n.1 alla legge 247/2007, facendo venire meno la riduzione di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità. Lavoratori Lavoratori autonomi (1) dipendenti iscritti Somma di età pubblici all INPS anagrafica e e privati anzianità contributiva Età anagrafica minima (2) Età anagrafica minima dal per la maturazione del Somma di età per la maturazione del 01/07/2009 requisito indicato in anagrafica e requisito indicato in al 95 colonna 1 anzianità colonna 2 31/12/2009 contributiva dal Per i lavoratori che possono dimostrare di aver svolto un numero di notti annue inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009 e fino al (questa è la novità), la riduzione del requisito di età anagrafica prevista per la fase transitoria come sopra riportato non può superare: a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 4
5 Oltre a queste modifiche il decreto inserisce un nuovo comma, il 6bis, nel quale si stabilisce che a partire dal primo gennaio 2012 i lavoratori notturni che fanno meno di 78 notti all anno potranno accedere al pensionamento anticipato con un aumento e non con una diminuzione rispetto a quanto riportato nella tabella B sopra riportata, così declinato: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. Sostanzialmente per gli usuranti rimangono le vecchie quote senza sconti ma con qualche aumento a cui si aggiungono le finestre e l adeguamento alle aspettative di vita. Armonizzazioni Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l INPS ai sensi dell articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Fondo Ferrovieri) su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Contributo di solidarietà Fondo Volo A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. Sono escluse dall assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell applicazione del predetto 5
6 contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Adeguamento Istat Sarà bloccato nel 2012 e 2013 l'adeguamento annuale delle pensioni all'inflazione, salvaguardando solo gli assegni fino al minimo con la copertura al 100%, mentre tra il minimo e 936 euro la copertura all inflazione sarà solo del 50%. Totalizzazioni Il Decreto fa venire meno il numero di anni di permanenza in una gestione pensionistica affinché i contributi versati possano essere totalizzati. Il Dipartimento Politiche Sociali 6
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