Imprese appaltatrici e subappaltatrici: tessera di riconoscimento per il personale (D.Lgs. 81/2008)

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1 Il Sole 24 Ore - DOSSIER N Codice Ambiente e Sicurezza Percorsi monografici a cura della Redazione della banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza Imprese appaltatrici e subappaltatrici: tessera di riconoscimento per il personale (D.Lgs. 81/2008) Aggiornamento: ottobre 2008 Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza

2 2008 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa, Milano Chiuso in redazione il: Ottobre 2008 Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 2

3 Codice di Ambiente e Sicurezza Dossier IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI: TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE (D.LGS. 81/2008) Sommario Pagina NOTA INTRODUTTIVA 5 LEGGE 6 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n S.O. n. 108) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 6 Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 (Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n S.O. n. 152) Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 12 Legge del 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 15 Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Decreto Bersani) 15 PRASSI 18 Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 luglio 2008, prot. n. 25/I/ Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". 18 Nota dell Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 12 settembre 2007, n. 7156, Prot Legge 3 agosto 2007 n Art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" e art. 6 "Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici" 21 Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 28 settembre 2006, n. 29, prot. n. 25/I/4192 Art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n. 248/2006). 22 AMBIENTE & SICUREZZA - GUIDA AGLI ADEMPIMENTI 32 Gestione della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro - Sicurezza e igiene nelle costruzioni Contratto d'appalto o d'opera G.A. Scheda esplicativa 32 Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 3

4 COMMENTI TRATTI DALLE RIVISTE PROFESSIONALI DE IL SOLE 24 ORE 34 Giro di vite penale per chi sottovaluta i rischi Guida agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore, 30 agosto 2008, n. 34, p a cura di Aldo Monea 34 Sommerso e violazioni della sicurezza comportano la sospensione dei lavori Guida Normativa, Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2008, n. 31, p a cura di Luigi Caiazza 42 Più severità e razionalizzazione anche per le responsabilità in capo all'impresa esecutrice Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2008, n. 14, p a cura di Walter Saresella 48 Datore e contratti: gli obblighi su appalti e somministrazione Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2008, n. 13, p a cura di Walter Saresella 52 Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2008, n. 21, p. 12- a cura di Danilo Papa 57 La nuova disciplina per la sicurezza in materia di appalto e subappalto Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 16 maggio 2008, n. 20, p a cura di Josef Tschöll 80 Sicurezza nei luoghi di lavoro - Misure di prevenzione - Ampliata la platea dei soggetti obbligati includendo imprese familiari e autonomi Le Guide Operative, Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2008, p a cura di Paolo Pascucci 91 QUESITI 98 Il tesserino nei cantieri e nelle attività in appalto o subappalto 98 Sicurezza sul lavoro - Tesserino è richiesto anche negli appalti interni 100 Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 4

5 Codice di Ambiente e Sicurezza Dossier Imprese appaltatrici e subappaltatrici: tessera di riconoscimento per il personale (D.Lgs. 81/2008) a cura della Redazione della banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza Nota Introduttiva L'obbligo della tessera di riconoscimento, introdotto dal decreto-legge 223/2006 (convertito in legge con modifiche dalla Legge 248/2006) per i cantieri edili, e successivamente esteso ai lavoratori nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto dall art. 6 della legge 123/2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) è stato di recente incorporato nell'articolo 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Testo Unico Sicurezza). Secondo un procedimento di "abrogazione e incorporazione l art. 6 della legge 123/2007, che aveva introdotto l'obbligo di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto" di una apposita tessera di riconoscimento, viene riproposto al comma 8 dell articolo 26 del Dlgs 81/2008 che recita: "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"; lo stesso obbligo è poi previsto in altre parti del Decreto Legislativo, laddove sono disciplinati gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18), gli obblighi dei lavoratori (art. 20) e dei componenti dell'impresa familiare (art. 21). La manovra finanziaria 2008, varata dal Governo il 25 giugno 2008, è intervenuta sul Testo Unico Sicurezza modificandone diverse disposizioni sanzionatorie alcune delle quali riguardanti il tesserino di riconoscimento. Il decreto-legge 112/2008, articolo 39 comma 12, infatti, sopprimendo la parte della lettera h), comma 4, articolo 55, del D.lgs 81/2008, che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro a carico del datore di lavoro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.lgs 81/2008, ha privato, di fatto, della sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente, la violazione dell'obbligo di munire di tessera di riconoscimento i lavoratori nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto. Si ricorda, tuttavia che lo stesso adempimento era già sanzionato ai sensi della successiva lettera m) dell articolo 55, comma 4 con cui si precisava che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore in caso di violazione dell articolo 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008. L obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento rimane, comunque, in vigore per i cantieri edili anche dopo l emanazione del Testo Unico Sicurezza ai sensi dell art. 36-bis, commi della legge 4 agosto 2006, n La Redazione redazioneediliziaeambiente@ilsole24ore.com Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 5

6 Legge Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n S.O. n. 108) ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I Misure di tutela e obblighi Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 6

7 q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all'inail, o all'ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; (1) s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. (1) Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dal in virtù dell'art. 4, D.L , n. 97. Con decorrenza dal Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 7

8 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 8

9 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 9

10 differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. TITOLO I Principi comuni - Capo IV Disposizioni penali - Sezione I Sanzioni Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da a euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. E' punito con l'ammenda da a euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e). 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c); b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2; c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi; d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da a euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2; e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da a euro per la violazione degli articoli 18,comma 1, lettera l), e 43, comma 4; f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a); g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb); Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 10

11 h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per la violazione [degli articoli 18, comma 1, lettera u)], 29, comma 4, e 35, comma 2; (1) i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8; n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s); o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa). 5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n ) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 39, D.L , n. 112 (G.U , n. 147, S.O. n. 152), con decorrenza dal TITOLO XIII Norme transitorie e finali Articolo Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo. Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 11

12 Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 (Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n S.O. n. 152) DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA. Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L , n. 133 TITOLO II Sviluppo economico, semplificazione e competitività Capo VII Semplificazioni Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. (1) 3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio. 5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a (2) 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n è sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 12

13 comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto". (3) 9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma". 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del regolamento di cui al 28 agosto 1924, n. 1422; b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002; l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n (4) 11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. 12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse. (1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L , n. 133, con decorrenza dal Si riporta, di seguito il testo previgente: "2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro." Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 13

14 (2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L , n. 133, con decorrenza dal Si riporta, di seguito il testo previgente: "6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000." (3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L , n. 133, con decorrenza dal Si riporta, di seguito il testo previgente: "8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n è sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto". " (4) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla L , n. 133, con decorrenza dal Si riporta, di seguito il testo previgente: "10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296." Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 14

15 Legge del 3 agosto 2007, n. 123 (Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185) MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA. Articolo 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici 1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153) DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. (DECRETO BERSANI) Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 con decorrenza dal 12 agosto 2006 TITOLO III Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi Articolo 36 Bis - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 15

16 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia. (4) 2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti. b bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate. (2) (4) 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1 ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n L'articolo 86, comma 10 bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10 bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa". 7. All'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresì punito con la sanzione amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 16

17 premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124". 7 bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16. (3) 8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. 9. Al comma 213 bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ". 10. All'articolo 10 comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ". 11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3 comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995 e' prorogato fino al 31 dicembre Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 le risorse destinate alla finalità' di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione, L , n. 248 con decorrenza (2) La presente lettera è stata aggiunta dal comma 5, articolo 5 della L , n (3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 54, L , n. 247, con decorrenza dal (4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs , n. 81 (G.U , n. 101, S.O. n. 108), con decorrenza dal , fermo restando quanto previsto dall'art 3, comma 3 e dall'art. 306, comma 2 del decreto abrogante. Ai sensi del medesimo articolo 304, comma 3, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dello stesso art. 304, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del presente decreto e successive modificazioni tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto abrogante. Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 17

18 Prassi Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 luglio 2008, prot. n. 25/I/ DECRETO LEGGE N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA". Documenti di lavoro - Libri obbligatori - DL n. 112/ Libro unico del lavoro - Aspetti sanzionatori - Comunicazione di assunzione - Lavoratori mobili - Orario di lavoro - Lavoro notturno - Riposo giornaliero e settimanale - Apprendistato professionalizzante - Limite minimo di durata - Profili formativi - Lavoro intermittente - Reintroduzione - Abrogazioni Oggetto: Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge in oggetto, si ritiene opportuno segnalare al personale ispettivo le innovazioni e le modifiche introdotte dallo stesso alla disciplina in materia di lavoro, rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (art. 39) Libro unico del lavoro L'art. 39 del D.L. n. 112/2008 ha introdotto, in sostituzione dei libri matricola e paga, il libro unico del lavoro, nel quale i datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli domestici, devono iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione, nonché devono annotare per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo, tutti i dati relativi agli stessi, già oggetto di registrazione nei previgenti libri obbligatori. Nel libro unico del lavoro vanno, altresì, trascritti i dati relativi ai lavoratori a domicilio di cui alla legge n. 877/1973. Diversamente il coniuge, i figli, i parenti, gli affini del datore di lavoro, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, di cui all'art. 4 punti 6 e 7 del D.P.R. n. 1124/65, non sembra vadano annotali nel suddetto libro. Tuttavia, qualora detti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il datore, anche artigiano, è obbligato ad effettuare la denuncia all'istituto assicuratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Si precisa che l'art. 40 del decreto in oggetto, modificando l'art. 5 della legge n. 12/1979, dispone che la documentazione dei datori di lavoro possa essere tenuta presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri professionisti di cui all'art. 1 comma 1, L. n. 12/1979, previa comunicazione delle generalità dell'incaricato e del luogo ove si trovano detti documenti, alla Direzione Provinciale competente per territorio. Si ritiene opportuno precisare che fino alla data di entrata in vigore del libro unico, prevista nel decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni, continua a trovare applicazione la attuale disciplina in materia di libri paga e matricola. Aspetti sanzionatori L'art. 39, comma 6, del D.L. n. 112/2008 preveda nel caso di violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta sul luogo di lavoro ovvero presso lo studio dei consulenti del lavoro o di altri professionisti, del libro unico di lavoro, la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a euro. L'omessa esibizione agli Organi di vigilanza del suddetto libro da parte del datore di lavoro, è punita con la sanzione amministrativa da 200 a euro. La predetta violazione viene sanzionata anche nell'ipotesi in cui sia commessa dai consulenti del lavoro e dagli altri professionisti incaricati che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli Organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso. Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 18

19 La sanzione amministrativa varia da 250 a euro se si tratta di servizio o centri di assistenza fiscale istituiti da parte delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese; in caso di recidiva della violazione la sanzione varia da euro 500 a euro Qualora, invece, si tratti di professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché di coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 40, comma 1, varia da euro 100 a euro 1.000; in caso di recidiva della violazione deve essere data informazione al Consiglio Provinciale dell'ordine professionale di appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. Il comma 7 dell'articolo 39 prevede che nel caso di omessa o infedele registrazione dei dati da riportare nel libro unico, qualora comporti differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la sanzione amministrativa contemplata varia da 150 a euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la somma è aumentata da 500 a euro. La mancata compilazione del libro unico con i dai richiesti, entro il giorno 16 del mese successivo, è punita invece con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la somma è aumentata da 150 a euro. La mancata conservazione del libro nel termine che sarà fissato con successivo D.M. è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Il Decreto Legge in oggetto precisa inoltre che, per le violazioni previste nel comma 7 dell'art. 39, la contestazione delle relative sanzioni amministrative è effettuata dagli organi di vigilanza preposti alle verifiche in materia di lavoro e previdenza e che l'autorità deputata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 rimane la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio. Comunicazione di assunzione Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa copia della comunicazione preventiva effettuata al Centro per l'impiego, oppure copia del contratto individuale contenente le informazioni già previste nel decreto legislativo n. 152/1997. La consegna di uno dei suddetti documenti assolve all'obbligo di cui al citato decreto legislativo (consegna della dichiarazione di assunzione). Lavoratori mobili Gli obblighi di registrazione dei dati relativi ai lavoratori mobili, sia in proprio sia per conto terzi, si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro. Viene meno, inoltre, l'obbligo di istituire il registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 234/07. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (art. 41) Lavoratore notturno Il Decreto in esame modifica la definizione di lavoratore notturno di cui all'art. 1 comma 2 lett. e), n. 2 del D.Lgs. n. 66/2003: si considera tale, in assenza di disciplina collettiva, colui che svolge per almeno tre ore e per un minimo di 80 giorni nell'anno attività lavorativa notturna (tra la mezzanotte e le cinque). Lavoratore mobile Viene puntualizzata la nozione di lavoratore mobile, specificandosi che i servizi di trasporto passeggeri o merci su strada si riferiscono sia a quelli svolti per "conto proprio" che per "conto terzi". Personale dei servizi di vigilanza privata Il D.Lgs. n. 66/2003 non trova più applicazione nei confronti del personale dei servizi di vigilanza privata. Riposo giornaliero Premesso che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e che detto riposo deve essere fruito in modo consecutivo, vengono fatte salve non solo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ma anche da regimi di reperibilità. Riposo settimanale Considerato che la prima parte dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003 è rimasta invariata, il lavoratore matura il diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 19

20 La modifica normativa consiste nella circostanza che il periodo di riposo consecutivo "è calcolalo come "media" in un periodo non superiore a 14 giorni". La violazione della norma sul riposo settimanale coincidente con la domenica non è più sanzionata dall'art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/03. Risulta, invece, punita l'ipotesi della violazione della mancata fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione. Sospensione dell'attività imprenditoriale Con l'art. 41 comma 12 del decreto in questione viene eliminata l'ipotesi della sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e pertanto le causali del provvedimene di sospensione sono rappresentate esclusivamente dall'ipotesi del lavoro nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di lavoro e da quella delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche alla disciplina sul contratto di apprendistato professionalizzante (art. 23) L'art. 23 del decreto interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante eliminando il limite minimo di durata prima fissato in due anni. Rimane quale limite legale quello di durata massima pari a sei anni. Altro settore di intervento concerne i profili formativi. Nel caso di formazione interamente aziendale i profili formativi sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale determinando, per ciascun profilo formativo, durata, modalità di erogazione della formazione, nonché riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Lavoro intermittente (art. 39) Dalla data di entrata in vigore del decreto viene reintrodotto il contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. Abrogazioni L'art. 39 al comma 10 dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni normative: - art. 134 del R.D. 28 agosto 1924, n che imponeva alle aziende il possesso di un libro di paga e matricola; - art. 7 della L. 9 novembre 1955, n che prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione nei libri di paga e matricola per le imprese aventi come dipendenti giornalisti professionisti iscritti all'ordine; - artt. 39 e 41 del D.P.R. 30 maggio 1955, n 797 in ordine alla registratone di dati ed elementi sul libro di paga e matricola; - il D.P.R. n. 2053/1963 in materia di riordino del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo; - artt. 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. 1124/1965 riguardanti le modalità di tenuta dei libri obbligatori; - art. 42 della L. 30 aprile 1969, n. 153 concernente tempi di conservazione dei libri di paga e matricola; - la legge 8 gennaio 1979 n. 8 in materia di impiego del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo; - D.P.R. n. 179/1981 contenente regolamento di attuazione alla legge 8 gennaio 1979, n. 8; - art. 9 quater del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608 in materia di registro di impresa agricola; - art. 1 comma 1178 della L. n. 296/2006 sulla tenuta dei libri di matricola e paga; - D.M. 30 ottobre 2002 in materia di modalità applicative della tenuta del libro di matricola e paga; - L. n. 188/2007 concernente la procedura telematica per le dimissioni volontarie; Selezione tratta dalla banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza 20

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