Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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1 Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2017 Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: NOVIK ADET TONI Data pubblicazione: 08/02/2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FLORIO FLORIANO E FIGLI SRL; - intimato - Nonché da: FLORIO FLORIANO E FIGLI SRL in persona dell'amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore,
2 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74 INT. 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO COLAPINTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; - controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimato - avverso la sentenza n. 205/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 18/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2016 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da S.r.l. Fiori Floriano e figli annullava la cartella di pagamento emessa dall'agenzia delle entrate di Foggia, portante iscrizione a ruolo di somme dovute in conseguenza della liquidazione relativa a -1) dichiarazione integrativa di condono ex art. 9 bis legge n. 289 del 2002 prodotta nell'anno 2003; -2) liquidazioni ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600 del 1973 per i periodi di imposta 2004 (modello 770/2005) e -3) 2004 (modello UNICO 2005). 2. La Commissione Tributaria Regionale di Foggia accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'agenzia delle entrate. Relativamente alla liquidazione di cui al punto 1) confermava il giudizio del primo giudice secondo cui alla fattispecie non poteva applicarsi il termine di decadenza del 31 dicembre 2008 per la notifica della cartella -previsto dall'art. 37, comma 44, decreto legge n. 223 del 2006, invocato dall'appellante- per l'impossibilità di prorogare il termine del 31 dicembre 2006, già scaduto ex art. 17 decreto legislativo n. 602 del A diversa conclusione giungeva relativamente alle somme richieste di cui ai punti 2) e 3) in quanto le notifiche delle cartelle di pagamento erano avvenute nel rispetto del termine triennale previsto dal decreto legge n. 106 del Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l'agenzia delle entrate per violazione dell'art. 37 legge n. 248 del 2006 e falsa applicazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: il giudice di appello aveva erroneamente affermato che l'art. 37 citato non fosse applicabile alla fattispecie. Alla data dell'omesso versamento, era applicabile l'art. 17 cit. che imponeva di iscrivere a ruolo le somme dovute in esito alla liquidazione ex art. 36 bis entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nella sentenza di primo grado detto termine era stato indicato al 31 dicembre 2006 e su questo punto si era formato il giudicato interno. Dal 10 agosto 2005, in pendenza del termine, l'art. 17/602 era stato abrogato e aveva acquistato rilevanza la notifica della cartella che doveva avvenire entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In ogni caso, osserva, il 12 agosto 2006, prima che scadesse il termine del 31 dicembre 2006, era entrata in vigore la legge n. 248 del 2006 che imponeva la notifica delle cartelle di pagamento relative ai condoni ex legge n. 289 del 2002 entro il 31 dicembre Conclude quindi per la cassazione sul punto della sentenza. 1
4 3. Resiste la Floro Floriano & figli Sri che propone ricorso incidentale. Secondo la società: - le questioni sul giudicato interno erano inammissibili perché "non sollevate nel corso del giudizio di secondo grado come risulta dalla sentenza di prime cure"; - l'agenzia delle entrate non aveva impugnato la specifica deduzione del giudice di primo grado secondo cui l'iscrizione a ruolo doveva avvenire il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del condono; - essendo stati i ruoli resi esecutivi il 21 dicembre 2007, era inapplicabile la proroga introdotta successivamente dall'art. 37, comma 44, del decreto-legge n. 223 del 2006, conv. nella legge n. 248 del La sentenza impugnata era illegittima per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis, 3 comma, d.p.r. n. 600/73 e art. 6 legge 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. avendo la CTR rigettato l'eccezione sollevata dalla società escludendo che il mancato invio dell'avviso bonario, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 determinasse la nullità dell'iscrizione a ruolo. 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per essere stata l'attività di liquidazione per il periodo di imposta 2004 (modello UNICO 2005) effettuata il 28 dicembre 2007, anziché entro il mese di giugno dell'anno Conclude quindi per il rigetto del ricorso principale e la cassazione in parte qua della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'agenzia delle entrate è fondato sussistendo il vizio dedotto. Ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 602/73, per quanto rileva in questa sede "Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto, in relazione alla dichiarazione integrativa di condono del 2003 il termine scadeva il 31 dicembre Tuttavia, come correttamente rileva la difesa della ricorrente, la legge n. 156/2005, pubblicata sulla G.U. del 9 agosto 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo ha stabilito che "art. 1 ((5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse 2
5 pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza: omissis b) entro H 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003" contemporaneamente abrogando l'art. 17 cit (comma 5-ter). Trattandosi di norma di carattere generale applicabile a tutti i rapporti pendenti, il termine per la notifica è stato differito ex lege al 31 dicembre Successivamente, l'art. 37, comma 44, della legge n. 284/2006, entrata in vigore il 4 luglio 2006, ha stabilito che "La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' eseguita, a pena dì decadenza, entro il 31 dicembre Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002". Erroneamente, quindi, la CTR ha ritenuto l'inapplicabilità della norma sul falso presupposto dell'essere il termine per la notifica già scaduto. Le considerazioni che precedono evidenziano l'infondatezza delle tesi giuridiche prospettate nel controricorso. La sentenza va cassata, con rinvio alla CTR di Bari, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi dì diritto. 2. Il ricorso incidentale è infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui "In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione dì irregolarità, al fine dì evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, dì corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del (Sez. 5, Sentenza n del 06/07/2016, Rv ). L'avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario è dovuto solo quando è necessario risolvere questioni giuridiche ovvero qualora sussistano incertezze su aspetti 3
6 rilevanti della dichiarazione (art. 6 comma 5 L. n. 212 del 2000; v. Sez. 6-5, Ordinanza n del 31/05/2016, Rv ). Il secondo motivo è infondato per quanto già esposto al precedente punto Quanto alle spese dell'intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla C.T.R. di Bari in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente
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