COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)
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1 COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI 1
2 SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Istituzione Composizione e sede Durata in carica Compiti del Presidente Compiti del Segretario Compiti e finalità del Comitato Programmazione attività Relazione annuale Convocazioni Modalità di funzionamento Art. 10 Collaborazioni e risorse Art. 11 Tutela della privacy Art. 12 Comunicazione Art. 13 Approvazione, validità e modifiche del Regolamento 2
3 Art. 1 - ISTITUZIONE Nell ambito dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio è istituito il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, così come previsto dall art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, dall art 86 della L.R. Lombardia n. 20/2008, dalle Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia approvate di concerto dal Ministro per la Funzione Pubblica e dal Ministro per le Pari Opportunità. Art. 2 COMPOSIZIONE E SEDE Il Comitato Unico di Garanzia è composto: Da un Componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell Azienda e firmatarie del CCNL; Da un pari numeri di Rappresentanti dell Amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è designato dall Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Assolve le funzioni di segretario un componente, nominato dal Comitato. Il CUG dell Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio ha sede presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, Piazzale Solaro n. 3. Art. 3 DURATA IN CARICA Il CUG ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I componenti nominati nel quadriennio cessano comunque dall incarico allo scadere del mandato del CUG. Art. 4 - COMPITI DEL PRESIDENTE Il Presidente rappresenta il CUG; convoca e presiede le riunioni, coordinando il regolare svolgimento di esse; stabilisce l ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei 3
4 componenti; dirige i lavori del Comitato. Il Presidente provvede affinchè l attività del CUG si volga in stretto raccordo con gli Organi dell Azienda. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente, nominato dai componenti del CUG durante la prima seduta di insediamento, tra i componenti titolari rappresentanti dell amministrazione. Art. 5- COMPITI DEL SEGRETARIO Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Comitato, scelto a maggioranza, nella prima seduta del Comitato. Il Segretario ha funzione verbalizzante e cura la raccolta dei verbali delle riunioni. Art. 6 - COMPITI E FINALITA DEL COMITATO Al comitato sono riconosciute le funzioni ed i compiti previsti dall art. 21, comma 4 della Legge n. 183/2010, dalle Linee Guida nazionali sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia e dall art. 86 della L.R. Lombardia n. 20/2008. Il CUG opera in stretta collaborazione con la Direzione Strategica Aziendale ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse che la Direzione stessa metterà a disposizione per il corretto ed adeguato svolgimento delle attività. Più precisamente, al Comitato, sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e le lavoratrici. Si rimanda alla Direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che detta Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia. Art. 7 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA - RELAZIONE ANNUALE Il CUG redige entro il 31 ottobre di ciascun anno, il programma di lavoro per l anno successivo, che dovrà essere approvato nei termini di cui al successivo art. 9, e trasmesso all Amministrazione. 4
5 Il CUG predispone altresì entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte, riferita all anno precedente, che dovrà sempre essere inviata all Amministrazione. La relazione terrà conto dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing. Art. 8 - CONVOCAZIONI Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, almeno tre volte l anno. La convocazione ordinaria viene effettuata dal Presidente via almeno dieci giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione. La convocazione deve contenere l indicazione dell ordine del giorno e la eventuale documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Il Presidente convoca il CUG in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti effettivi. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità di quella ordinaria, almeno due giorni lavorativi prima della data prescelta. Art. 9 MODALITA DI FUNZIONAMENTO Il CUG adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui all art. 57 del D.L.vo n. 165/2001, così come modificato dall art. 21 della L. n. 183/2010. Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervenga almeno il 50% più 1 dei suoi componenti aventi diritto al voto (quorum strutturale). I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del CUG e al proprio supplente. In caso di assenza sia del titolare sia del supplente per più di tre riunioni senza giustificato motivo, si considerano entrambi decaduti. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Esaurita la discussione dell argomento all ordine del giorno, il Presidente, se necessario, pone al voto la decisione da assumere. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti (quorum funzionale) e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 5
6 Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate in forma sintetica dal Segretario. Il verbale viene approvato all inizio della seduta successiva ed inviato, a cura del Segretario, a tutti i componenti (effettivi e supplenti) e all Amministrazione. Gli originali dei verbali saranno custoditi, con gli eventuali allegati, dal Segretario. Il Comitato è sciolto con Provvedimento del Direttore Generale quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunga il quorum richiesto per la validità delle sedute. Qualora un componente del Comitato venga a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva designato precedentemente. I componenti del Comitato devono astenersi dalle riunioni quando il Comitato deve discutere su argomenti concernenti interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado. Art COLLABORAZIONI E RISORSE Il Comitato si avvale di tutti gli strumenti e della documentazione necessaria che l Azienda mette a disposizione per il corretto ed adeguato svolgimento della propria attività. L Azienda garantisce, attraverso il piano annuale di formazione e compatibilmente con le risorse a disposizione, la formazione e l aggiornamento dei componenti del Comitato. Il CUG può inoltre disporre di eventuali contributi finalizzati, messi a disposizione dall Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati. Per l espletamento delle proprie funzioni il Comitato può: Promuovere indagini conoscitive, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Comitati con analoghe finalità; Promuovere incontri con Enti, Istituzioni, Associazioni, gruppi organizzati, singoli lavoratori dell Azienda; Avvalersi della collaborazione di esperti interni o esterni, anche mediante la costituzione di Commissioni o Gruppi di Lavoro. Art. 11 TUTELA DELLA PRIVACY Il Comitato svolge i propri compiti nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modifiche, in materia di tutela della privacy delle persone e di altri soggetti e di trattamento dei dati personali forniti o altrimenti acquisiti nell ambito delle attività svolte. I dati sono trattati dal Comitato per le finalità connesse all attività istituzionale dello stesso. 6
7 Art. 12 COMUNICAZIONE Il CUG pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando strumenti messi a disposizione dall Azienda. La composizione del CUG, i verbali approvati e la relazione annuale verranno inseriti in un apposito spazio del portale telematico dell Azienda (sito internet), contenente anche le modalità per contattare direttamente il Presidente del Comitato. Art. 13 APPROVAZIONE, VALIDITA E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell Azienda ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione. Eventuali modifiche devono essere approvate dalla metà più uno dei componenti del CUG aventi diritto di voto ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione sul sito Aziendale. 7
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