Il lavoratore autonomo in edilizia profili di legittimità profili ispettivi

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1 Il lavoratore autonomo in edilizia profili di legittimità profili ispettivi DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile U.O. Vigilanza - DTL Siena ddefilippo@lavoro.gov.it L idoneità tecnico professionale Gli obblighi Il Durc I finti artigiani: indici d autonomia e profili di subordinazione Le forme associative tra artigiani La Riforma Fornero Il Vademecum della DTL di Siena La circolare MLPS n.16/2012 Casi di studio

2 Il lavoratore autonomo in cantiere La nuova frontiera del nero 2007 operazione cantieri 1 lavoratore al nero ogni 1,5 cantieri = 1 lavoratore al nero ogni 6 lavoratori Dimensione media imprese: 6 Autonomi per cantiere: operazione Mattone sicuro 1 lavoratore al nero ogni 10 cantieri = 1 lavoratore al nero ogni 28,5 lavoratori Dimensione media imprese: 3 Autonomi per cantiere: 3,5 2

3 Il lavoratore autonomo in cantiere La nuova frontiera del nero Flussi migratori 80% 70% 60% 50% +30% 40% 30% -24% 20% 10% 0% -39% p.m.i. l.subordinati autonomi

4 Il lavoratore autonomo in cantiere Anni Il lavoratore autonomo era un professionista autosufficiente capomastro che, in virtù dell esperienza e della professionalità, veniva anche assoldato dall impresa quale guida ed esempio da imitare Direttiva CE 92/57/CEE 24 giugno 1992 Self-employed person means any person other than those referred to in Article 3 (a) and (b) of Directive 9/391/EEC whose professional activity contributes to the completion of a project d.lgs.n.494/96 d.lgs.n.81/08 Self-employed person LAVORATORE AUTONOMO 4

5 Il lavoratore autonomo Art.89 c.1 lett. d persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. Aleatorietà della definizione Confusione con le forme flessibili di lavoro autonomo contratto d opera contenuta all art.2222 codice civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. idoneità tecnicoprofessionale art.89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 5

6 Il lavoratore autonomo Art.89 c.1 lett. d persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. Persona fisica Professionalità Contributo Autonomia 6

7 Il lavoratore autonomo Art.89 c.1 lett. d Il lavoratore autonomo oggetto dell art. 89 comma 1 lettera d) del d.lgs. n.81/08 e dei successivi riferimenti, in parte anche deroganti di alcuni adempimenti, è rappresentato dall impresa individuale artigiana che svolge la propria attività senza avvalersi di lavoratori dipendenti (nell accezione ampia ed estesa contenuta all art. 2 comma 1 lett.a) ed ancora, senza l ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura (nemmeno familiari). 7

8 E imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

9 Il lavoratore autonomo Art.89 c.1 lett. d Quindi Il lavoratore autonomo è impresa, ma non deve essere conteggiato come tale, infatti non va ad incidere sull obbligatorietà prevista dall art.90 commi 3/4/5. Incide, invece, sull apporto di interferenze 9

10 Il lavoratore autonomo Art.89 c.1 lett. d Una riflessione all interno del IV titolo del d.lgs. n.81/08, specifico per i cantieri temporanei o mobili, non si parla mai di imprese o lavoratori autonomi, ma costantemente di imprese e lavoratori autonomi 10

11 Il lavoratore autonomo Art.89 c.1 lett. d La riflessione Questo non deve indurre a pensare che la scelta di esercitare l attività di lavoratore autonomo rappresenti un etichetta definitivamente preclusiva ad aspirazioni professionali di maggiore respiro. nel massimo rispetto dell assioma in riferimento ai lavori da realizzare, l artigiano autonomo ha facoltà e modi per organizzarsi secondo forme associative di assoluta legittimità che gli consentono di ambire a qualunque tipologia ed entità d appalto. I lavoratori autonomi del passato (anni 80 e 90) erano più simili a mercenari, idonei a dar battaglia da soli o inseriti in una squadra. Oggi, il legislatore, vuole che siano professionisti. 11

12 Obblighi e riferimenti al lavoratore autonomo art.20 comma 3 l obbligo di esporre, in regime d appalto e subappalto, l apposito tesserino di riconoscimento art.21 sono obbligati ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge ed a munirsi di dispositivi di protezione individuale al pari degli altri lavoratori art.21 con riferimento ai rischi specifici delle attività svolte, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro art. 94 I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 12

13 Obblighi e riferimenti al lavoratore autonomo art.90 comma 9 la committenza dei lavori (pubblica o privata) deve verificare, anche nei confronti dei lavoratori autonomi, l idoneità tecnico-professionale art.92 il Coordinatore, nell adempiere ai doveri di organizzazione, valutazione dei rischi interferenziali, informazione e vigilanza non può, in alcun modo, escludere i lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni art.100 comma 3 I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza ; artt.124, 138, 152 le cui sanzioni sono anche specificatamente riferite ai lavoratori autonomi mediante l art.160 c.1 lettera c 13

14 Il lavoratore autonomo Art.89 c.1 lett. d persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. contratto d opera contenuta all art.2222 codice civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. idoneità tecnicoprofessionale art.89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 14

15 L idoneità tecnico professionale L impresa esecutrice vs lavoratore autonomo Obblighi impresa Esecutrice Tipo di dimostrazione Obblighi Lavoratore autonomo Iscrizione alla CCIAA SI Coerenza con le lavorazioni da eseguire SI DURC SI Regolarità contributiva, assicurativa e nei confronti delle casse edili e quindi, in sostanza, dei dipendenti SI (*) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi SI Correttezza nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli organi di vigilanza e dell autorità giudiziaria SI DVR Formazione lavoratori SI SI (nel DVR e nel POS) Rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dimostrazione dell organizzazione dell impresa NO Rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Facoltativo (**) Dichiarazione organico medio annuo SI Dimostrazione della sufficienza dell organizzazione e del rischio d impresa NO POS SI Dimostrazione dell avvenuta valutazione del rischio connesso allo specifico cantiere e della sufficienza dell organizzazione NO Conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali SI Dimostrazione del rischio d impresa e del rispetto dei principi di tutela SI Sorveglianza sanitaria SI (nel DVR e nel POS) Rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Facoltativo (**) 15

16 L idoneità tecnico professionale Il lavoratore autonomo Da esibire all.xvii iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto per cui è stato chiamato a fornire il proprio contributo; specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate; elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. Laddove l artigiano venga chiamato a prestare la propria professionalità per lavori specialistici sottoposti a specifiche restrizioni, dovrà esibire anche gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria. 16

17 Assenza del DURC Art.90 comma 10 del D. Lgs 81/08: in assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente.

18 L autonomia e gli pseudo-artigiani Il lavoratore autonomo Indici rivelatori subordinazione Presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo da parte dell impresa o di altro soggetto; Inserimento del lavoratore autonomo nella organizzazione aziendale ed assoggettamento al potere gerarchico; Esecuzione delle lavorazioni con materiali ed attrezzature dell impresa; Pagamento di una retribuzione fissa a scadenze prestabilite basate sulle ore di lavoro svolte e sulla effettiva presenza; Osservanza di un orario di lavoro; Mono-committenza; Assenza di un rischio di impresa e di una autorganizzazione in capo all artigiano; Caratteri lavoro autonomo Consistere in un opera o in un servizio; Essere prevalentemente e non esclusivamente personale (possibilità di ricorrere a collaboratori familiari); Svolgersi senza vincolo di subordinazione; Essere compensata da un semplice compenso e non dalla retribuzione; Essere effettuata sotto la responsabilità dell artigiano per eventuali vizi e difformità dell opera; 18

19 Il lavoratore autonomo 19

20 Il parere della Cassazione Sezione Lavoro Con sentenza n del 19 aprile 2010 la Cassazione ha affermato che l elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato dal lavoro autonomo, consiste nel fatto che il primo è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative.

21 Il parere della Cassazione - n del 19 aprile 2010 La Suprema Corte precisa che l esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell incarico conferito; è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l incidenza del rischio economico, l osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, il criterio rappresentato dall assoggettamento del prestatore all esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.

22 Il parere della Cassazione Sezione Penale Con sentenza n.8252 del 2 marzo 2011 la Sez. IV penale ha sancito che un lavoratore autonomo è tale se è fornito delle attrezzature e dell organizzazione necessarie per assumere il lavoro in appalto e svolgerlo in assoluta autonomia in mancanza della quale lo stesso è da considerarsi sostanzialmente quale lavoratore che opera alle dipendenze del committente.

23 Il parere della Cassazione - n.8252 del 2 marzo 2011 Pur volendo ritenersi esistente un regolare contratto di subappalto, ha proseguito la suprema Corte, già solo il chiaro contenuto della nota inviata dall appaltatore al committente, con l espresso riferimento dell affiancamento del subappaltatore all impresa appaltatrice, e la stessa interdipendenza dei lavori svolti dagli stessi hanno indicato la condizione di subordinazione dell infortunato all imputato, quantomeno sotto il profilo organizzativo il che ha implicato necessariamente una ingerenza dell appaltatore nella complessiva organizzazione e nell esecuzione dei lavori eseguiti dall infortunato facendo assumere quindi all appaltatore una precisa posizione di garanzia nei suoi confronti. ( )

24 Il parere della Cassazione altre sentenze Cassazione Civile, Sezione Lavoro 28 luglio 2008 n De Luca Sul lavoro subordinato, lavoro autonomo, tratti distintivi, elementi decisivi Cassazione Civile, Sezione Lavoro 9 marzo 2004 n.4779 Miani Canevari Sulla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo Cassazione Penale Sez. IV 2 marzo 2011 n.8252 Brusco Sui requisiti dell autonomia del lavoratore autonomo Cassazione Penale Sez. III 22 febbraio 2012 n.6968 Teresi Sul lavoro subordinato di fatto Cassazione Penale Sez. IV 10 agosto 2010 n Morgigni Sul lavoratore autonomo o subordinato: medesima sostanza

25 La casistica Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da una committenza (che, verosimilmente, è rappresentata da un impresa esecutrice) ed è in grado di portarlo a termine autonomamente, con le proprie forze ed utilizzando proprie attrezzature. Situazione regolare Il lavoratore autonomo, ingaggiato dall impresa, agisce, in base a precisi indici rivelatori di cui si è parlato nelle precedenti slides, da lavoratore subordinato nei confronti dell impresa stessa. Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d assunzione da parte dell impresa Pluralità di lavoratori autonomi di cui solo uno tra questi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano, di fatto, con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, in presenza o meno di contratto formale. Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d assunzione da parte del lavoratore autonomo preminente 25

26 La casistica Pluralità di lavoratori autonomi ciascuno con un proprio contratto che ripartisce l opera in singole lavorazioni evidentemente disgiunte. Situazione regolare se le singole lavorazioni sono chiaramente identificate nel contratto, sono disgiunte le une dalle altre e possono realmente essere realizzate in piena autonomia organizzativa Pluralità di lavoratori autonomi, anche provvisti di un proprio contratto che ripartisce l opera in singole lavorazioni disgiunte, ma che, nei fatti, operano in maniera unitaria ed organica, anche se in assenza dei vincoli di subordinazione Situazione irregolare. Presenza di società di fatto. Obblighi delle imprese Pluralità di lavoratori autonomi, provvisti di un unico contratto, ma aggregati secondo le forme associative ammesse dalla legge Si è sostanzialmente in presenza di un impresa esecutrice e la situazione è da ritenersi regolare se viene dato pieno adempimento alle corrispondenti misure previste dal d.lgs. n.81/08. 26

27 Le conseguenze della riqualificazione quale lavoratore subordinato Imputazione del lavoratore pseudoautonomo al committente quale lavoratore subordinato a tutti gli effetti di legge Adempimento di tutti gli obblighi relativi all assunzione ed al mantenimento del rapporto di lavoro subordinato sino alla cessazione dello stesso Adempimento di tutti gli in materia di sicurezza sul lavoro Conseguenze sanzionatorie amministrative e penali derivanti dal mancato adempimento spontaneo e nei termini 27

28 Le conseguenze della riqualificazione quale lavoratore subordinato Eccezione: maxisanzione per lavoro nero La maxisanzione non è applicabile in quanto il lavoratore è comunque conosciuto alla Pubblica Amministrazione 28

29 Una precisazione doverosa Autonomo con parenti e affini al seguito È impresa familiare che deve dare pieno adempimento al testo unico E esclusa la giustificazione causa affectionis benevolentiae I soggetti che costituiscono, anche di fatto, un impresa familiare sono: il coniuge, i parenti entro il 3 grado, gli affini entro il 2 grado. Parenti sino al terzo grado sono: figli (anche adottivi) e genitori (1 grado), fratelli, sorelle, nipoti e nonni (2 grado), zii, bisnonni e bisnipoti (3 grado). Gli affini sino al secondo grado sono: suoceri, generi e nuore (1 grado), cognati (2 grado). 29

30 Obblighi nelle collaborazioni familiari ADEMPIMENTO OBBLIGO PRECETTO D.Lgs. n.81/08 Uso dei DPI obbligatorio Art.21 Tesserino di riconoscimento obbligatorio Art.21 Sorveglianza sanitaria facoltativo Art.21 Formazione facoltativo Art.21 Piano Operativo di Sicurezza obbligatorio Art.96 DVR aziendale non previsto - Nomine RSPP, RLS non previsto - Attrezzature di lavoro conformi obbligatorio Art.21 Cura del cantiere obbligatorio Art.96 30

31 Le forme associative ammesse prioritaria Autonomo che assume altri autonomi (p.e. a t.d.) Permette collaborazioni a scadenza Libertà di operare anche individualmente Intercambiabilità Pieno adempimento al T.U. e alla legislazione sociale in materia di lavoro 31

32 Le forme associative ammesse classiche forme societarie di persone (sas, snc ed ss) o associazioni in partecipazione poco attinenti a soggetti già in possesso di uno status giuridico quale quello di impresa individuale artigiana Consorzio (o società consortile) esterno con scopo di acquisire l'opera ed eseguirla in modo unitario il Consorzio agisce come una società, con propri Datore di Lavoro, dipendenti, struttura dirigenziale e organizzativa. Il Datore di Lavoro del Consorzio deve dare completa attuazione al d.lgs. n.81/08 e conseguentemente avrà propri SPP, medico competente, ecc. In attuazione, ancora, a quanto previsto dal Titolo IV del d.lgs. n.81/08 realizza un POS relativo alle lavorazioni oggetto dell appalto 32

33 Le forme associative ammesse Cooperativa d artigiani Prevalenza d artigiani Possibilità di strutturarsi anche con dipendenti Sgravi fiscali Perdita dell etichetta personale (eccetto i soci-lavoratori) Patto di non concorrenza FONDAMENTALE E LA VERIFICA DEL DURC 33

34 Le forme associative ammesse Raggruppamenti temporanei d impresa Come le ATI INAPPLICABILI AI LAVORATORI AUTONOMI Associazioni/ raggruppamenti temporanei DI SCOPO INAPPLICABILI AI LAVORATORI AUTONOMI 34

35 La Riforma Fornero L. 28 giugno 2012 n.92 Modifica, attraverso l art.26, il d.lgs. n.276/03 inserendo l art.69bis 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi ( 1 ); b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi ( 2 ); c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita'; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali 35

36 Avevo ragione! Novembre 2011 Luglio

37 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 Sulla verifica della genuinità del rapporto di lavoro (..) elemento significativo, ai fini della verifica, è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. In tal senso occorre constatare se dall esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell attrezzatura necessaria per la realizzazione dei lavori. (.) non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi..) inidonea a dimostrare l esistenza di un autonoma attività imprenditoriale ( ) 37

38 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 Sulla monocommittenza ( ) quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell edilizia in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate il riscontro di un eventuale monocommittenza. 38

39 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 L esperienza ispettiva in senso positivo (..) l esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento, quale prestazione autonoma, per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell opera, ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa ( ) 39

40 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 L esperienza ispettiva in senso negativo (..) diversamente meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle di manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiuolo. ( ) 40

41 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 Motivazioni sul merito (..) lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall utilizzo di un apposito cronoprogramma destinato non solo a pianificare le diverse fasi dell esecuzione dell opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un attuazione unitaria ed organica dell attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell autonomia quanto a tempi e modalità d esecuzione dei lavori. ( ) 41

42 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 Le presunzioni (..) il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività: 42

43 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 Manovalanza Muratura Carpenteria Rimozione amianto Posizionamento di ferri e ponti Addetti a macchine edili fornite dall impresa committente o appaltatore 43

44 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 Le presunzioni (..) il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori ( ) 44

45 Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 Le presunzioni (..) si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti ( ) 45

46 Fate gli ispettori 46 Committente Affidataria Esecutrice 2 Impiantistica 8 operai direttore tecnico - certificazione Esecutrice 1 Opere edili 1 operaio 1 segretaria Esecutrice A Cemento armato, murature... 4 operai gru Autonomo a Rivestimento in pietra Esecutrice x Fornitura ponteggio 3 operai Autonomo y Cemento armato, murature... Autonomo b Rivestimento in pietra

47 Fate gli ispettori 47 Committente Autonomo Opere edili Nessun dipendente Impresa A Fornitura ponteggio 3 operai Autonomo x Autonomo y Autonomo z

48 Fate gli ispettori 48 Committente Affidataria Autonomo a Impianti elettrici Esecutrice 1 Opere edili 6 operai e attrezzature, incluso ponteggio Esecutrice A Idraulica 4 operai Autonomo b Montaggio ponteggio Autonomo d e figlio Montaggio condizionamento Autonomo c Montaggio ponteggio

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