Piano generale degli impianti pubblicitari (PGI)

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1 . Comune di Spoleto Segreteria generale Piano generale degli impianti pubblicitari (PGI) Il Piano generale degli impianti pubblicitari è stato approvato con atto del Consiglio comunale n 34 del 26 maggio 2011

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3 . Piano generale degli impianti pubblicitari (PGI) Il Piano generale degli impianti pubblicitari è stato approvato con delibera consiliare n 34 del 26 maggio Le planimetrie dell allegato A, l allegato C e l allegato E sono riportati a parte in documento pdf. Il 6 settembre 2011 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell ambito dell attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari. Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 recante il Codice dell amministrazione digitale ed è inserito nel Fascicolo / PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati. L UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale Dott. Vincenzo RUSSO 3

4 . CAPO I Disposizioni Generali...6 Articolo 1 Oggetto e finalità del piano... 6 Articolo 2 Ambito di applicazione... 6 Articolo 3 Quadro normativo di riferimento... 6 Articolo 4 Suddivisione del territorio comunale... 6 Articolo 5 Definizione e classificazione delle strade... 7 Capo II Disciplina generale dei mezzi pubblicitari...8 Articolo 6 Quantità degli impianti... 8 Articolo 7 - Definizioni... 8 Articolo 8 - Destinazione... 8 Articolo 9 Durata dell esposizione... 8 Articolo 10 Disposizioni di carattere generale comuni a tutte le forme di pubblicità... 9 Articolo 11 Divieti... 9 Articolo 12 Struttura e materiali Articolo 13 Forma e colori Articolo 14 Dimensioni Articolo 15 Illuminazione Articolo 16 Posizionamento lungo le strade, le fasce di pertinenza e le aree private Capo III Tipologie e caratteristiche dei mezzi pubblicitari...15 Articolo 17 Insegna di esercizio Articolo 18 - Preinsegna Articolo 19 Cartello Articolo 20 Manifesto Articolo 21 Striscione, locandina e stendardo Articolo 22 Segno orizzontale reclamistico Articolo 23 Impianto pubblicitario di servizio Articolo 24 Impianto di pubblicità e propaganda Capo IV Caratteristiche degli impianti di pubblicità e propaganda...20 Articolo 25 Targa di esercizio Articolo 26 Targa pubblicitaria Articolo 27 Bacheca Articolo 28 Tenda Articolo 29 Mezzo pittorico di cantiere Articolo 30 Altre forme di pubblicità permanente Articolo 31 Pubblicità temporanea Articolo 32 Forme pubblicitarie nelle zone di interesse storico e ambientale Articolo 33 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio Articolo 34 Pubblicità sui veicoli Articolo 35 Pubblicità fonica Articolo 36 Pubblicità sui chioschi e sulle edicole

5 Articolo 37 Targhetta di identificazione Capo V Caratteristiche degli impianti per le affissioni...24 Articolo 38 - Impianti fissi per le affissioni Articolo 39 - Finalità d uso Articolo 40 Tipologie Articolo 41 Posizionamento Articolo 42 - Norme particolari Articolo 43 - Spazi particolari per le affissioni Capo VI Disposizioni particolari...27 Articolo 44 - Segnali turistici e di territorio Articolo 45 - Segnali stradali che forniscono indicazioni di servizi utili Capo VII - Procedure per il rilascio dell autorizzazione...29 Articolo 46 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Codice della Strada Articolo 47 - Modalità di presentazione della domanda Articolo 48 - Rilascio dell autorizzazione Articolo 49 - Validità dell autorizzazione Articolo 50 - Obblighi del titolare dell autorizzazione Articolo 51 - Decadenza e revoca dell autorizzazione Articolo 52 - Conformità urbanistica Articolo 53 - Impianti pubblicitari e/o di servizio soggetti a concessione Capo VIII Vigilanza e sanzioni...34 Articolo 54 - Vigilanza Articolo 55 Abusivismo Articolo 56 - Sanzioni amministrative Capo IX Disposizioni finali e transitorie...35 Articolo 57 Deroghe Articolo 58 - Norma transitoria Articolo 59 - Entrata in vigore del piano Allegato A n. 10 PLANIMETRIE ZONE PRG...36 Allegato B - IMPIANTI PUBBLICITARI DI TIPO CARTELLONISTICO PROSPETTO RIASSUNTIVO...37 Allegato C - IMPIANTI PUBBLICITARI DI TIPO CARTELLONISTICO ELENCAZIONE...38 ALLEGATO D - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI...38 ALLEGATO E - CARATTERISTICHE IMPIANTI DENTRO CENTRO ABITATO

6 . CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e finalità del piano 1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari, redatto ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, n 507 e successive modificazioni e secondo i criteri stabiliti dal relativo Regolamento comunale, disciplina il corretto utilizzo delle varie forme di pubblicità da effettuare nel territorio del Comune di Spoleto. 2. Il Piano in particolare individua, con riferimento alle diverse zone del territorio comunale, i limiti dimensionali, le modalità di installazione, la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla pubblicità a mezzo di pubblica affissione e di affissione diretta. 3. Ulteriore finalità del piano è quella di procedere al riordino degli impianti esistenti e di disciplinare i criteri e le modalità per l istallazione di nuovi mezzi pubblicitari al fine di contemperare la domanda di mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell ambiente 4. Le caratteristiche dimensionali, l ubicazione, la natura e qualità dei materiali utilizzati nonché i criteri tecnici di sicurezza e le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari devono essere conformi, oltre che alle prescrizioni del presente Piano, a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, dal vigente Regolamento Edilizio ed urbanistico, dal Regolamento per l arredo urbano ed il decoro dell ambiente urbano e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il Piano prende atto delle delimitazioni dei centri abitati approvate con Delibere di Giunta Comunale n 835 del 3 ottobre 1995, n 156 del 20 febbraio 1996, n 353 del 29 agosto 2000, n 304 del 26 luglio 2005, n 123 del 28 marzo 2006, n 124 del 28 marzo 2006, n 283 del 27 giugno 2006, n 369 del 29 agosto Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, DPR n 495/92 e sue modificazioni. Articolo 3 Quadro normativo di riferimento 1. Le norme contenute nel presente piano hanno come riferimento: a) il D.Lgs. 30 aprile 1992, n 285, Codice della Strada, e s.m.i, b) il DPR 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, come modificato dalla legge 1 agosto 2003, n 214; c) il D.Lgs. 15 novembre 1993 n 507 e s.m.i. 2. L attuazione del piano è poi regolamentata dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità nonché da specifiche norme di Regolamento edilizio ed urbanistico approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 52 del 24 marzo 2003, dalle norme del Regolamento per il recupero del patrimonio edilizio esistente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 53 del 24 marzo 2003 e dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto parte strutturale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 50 del 14 maggio 2008, parte operativa approvato con deliberazione del consiglio comunale n 105 del 17 ottobre In materia di tutela dei beni ambientali ed architettonici la norma di riferimento è il D.Lgs. n 42 del 22 gennaio È abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente Piano ed il presente Piano è automaticamente adeguato alle leggi nazionali e regionali successive, incompatibili con lo stesso. Articolo 4 Suddivisione del territorio comunale 1 Il Piano disciplina la materia relativa agli impianti pubblicitari in modo diversificato nelle seguenti zone del territorio comunale: 6

7 a) Zona CS identifica il nucleo del capoluogo e delle frazioni individuato dal PRG Parte Strutturale come. zone MAC Macrozona della conservazione, area di rilevante valore storico, architettonico, artistico e paesaggistico d insieme. In dette zone si opererà secondo criteri di salvaguardia consentendo l inserimento di impianti di pubblica affissione, privilegiando la comunicazione pubblicitaria di carattere sociale ed istituzionale ed inserendo manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano che dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata definita da piani specifici appositamente studiati per la zona. b) Zona CU identifica la restante parte del centro abitato del capoluogo e delle frazioni, caratterizzata da insediamenti a prevalente destinazione residenziale nella quale sono incluse le aree edificate esterne alle Zone MAC Macrozona della conservazione, le zone periferiche della città e quelle di recente formazione caratterizzate anche da nuclei di attività terziarie, commerciale, artigianale ed industriale. (vedi articolo18) c) Zona NF identifica i nuclei frazionali sparsi sul territorio, come definiti nella delimitazione dei centri abitati, effettuata dall Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice della Strada. d) Zona RT identifica la restante parte del territorio, posto esternamente alla delimitazione dei centri abitati definiti in precedenza e nella quale l attività pubblicitaria è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dai centri abitati dal DPR 495/1992 e s.m.i. Articolo 5 Definizione e classificazione delle strade 1. Per la definizione e classificazione delle strade si fa riferimento a quanto disciplinato dal Codice della Strada 2. Ai fini di quanto disposto dal vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E, così come definito dal Codice della strada. 7

8 CAPO. II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI Articolo 6 Quantità degli impianti 1. La superficie complessiva di tutti gli impianti pubblicitari permanenti ubicati nel territorio comunale - eccettuate le insegne di esercizio, le preinsegne e le targhe professionali - è stabilita in mq (quattromilaseicento). 2. La superficie degli impianti destinata alle affissioni è stabilita in complessivi mq , così ripartiti: a) mq (34%) su impianti di proprietà comunale per pubbliche affissioni di natura istituzionale e sociale e comunque prive di rilevanza economica da parte dei soggetti di cui all articolo 20 del D.Lgs n 507/93 (comma 480 dell articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n 331); b) mq (56%) su impianti di proprietà comunale per pubbliche affissioni di natura commerciale; c) mq. 300 (10%), sia su impianti di proprietà comunale che su impianti privati suddivisibili in lotti, per le affissioni dirette di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati. 3. In rapporto alla popolazione del Comune di Spoleto al 31 dicembre 2008 ( abitanti), la quantità complessiva degli impianti affissionali è di circa 82,5 mq ogni 1000 abitanti e pertanto superiore ai 18 metri quadrati previsti dall articolo 18 del D.Lgs n 507/93 e s.m.i. 4. La superficie da destinare a pubblicità effettuata da privati su impianti propri di tipo cartellonistico ubicati su spazi pubblici e privati è fissata in mq La superficie da destinare a pubblicità espressa tramite elementi di arredo urbano quali transenne parapedoni, pensiline, paline, orologi, etc. è fissata in complessivi mq La superficie della pubblicità effettuata su ponteggi e recinzioni di cantiere indicata al successivo articolo 29, in considerazione del carattere non permanente della stessa, non rientra nella quantità massima di pubblicità stabilita dal presente Piano. Articolo 7 - Definizioni 1 I mezzi pubblicitari s intendono così come definiti dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 8 - Destinazione 1 In relazione alla loro destinazione d uso, i mezzi pubblicitari sono individuati come: a) Impianti di pubblicità e propaganda; b) Impianti di affissione pubblica o diretta. Articolo 9 Durata dell esposizione 1. In relazione al loro periodo di esposizione, i mezzi pubblicitari sono individuati come: a) Impianti Permanenti, costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro tali da costituire un supporto duraturo per l esposizione di messaggi Pubblicitari (Insegna di esercizio, Cartello stradale o tabella fissi e a messaggio variabile, preinsegne, targhe, pensilina di attesa bus, transenna parapedonale, orologio, quadro planimetrico, totem, tende, bacheche, ecc.), Affissionali per pubblica affissione (Cartello, tabella, poster, trespolo polifacciale, totem), Affissionali per affissione diretta (Cartello, tabella), b) Impianti Temporanei, costituiti da manufatti installati sul suolo pubblico o privato, per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi, finalizzati all esposizione di pubblicità per speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, ecc. effettuata mediante striscioni, gonfaloni, locandine, stendardi, bandiere, mezzi pittorici, ecc. 8

9 Articolo 10 Disposizioni di carattere generale comuni a tutte le forme di pubblicità. 1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. 2. La collocazione di preinsegne e di cartelli pubblicitari su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc ) deve sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,5 metri, non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In tali casi può esserne consentita l installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli. 3. L istallazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali ai sensi del D.Lgs. n 42 del 22 gennaio 2004, ove ammessi, è subordinata all approvazione prevista dalla medesima legge. 4. L istallazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico individuati ai sensi del D.Lgs. n 42 del 22 gennaio 2004, è subordinata al nulla-osta della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione. 5. I mezzi pubblicitari, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di studi coordinati di arredo urbano proposti da Enti o privati ed approvati con specifici atti deliberativi dell'amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. 6. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (es. frecce di orientamento) finalizzati alla pubblicizzazione della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte che in qualsiasi maniera possono ingannare o distrarre il conducente di un veicolo, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale. 7. Le strutture sanitarie quali case di cura private, gabinetti, ambulatori mono e polispecialistici possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale 8. Derogano dalle norme le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s intende ammessa l installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna Amministrazione competente. 9. L installazione degli impianti pubblicitari non deve in ogni caso costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto al terzo comma dell articolo20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 11 Divieti 1. E' vietato rimuovere, danneggiare, imbrattare o comunque manomettere i mezzi e gli impianti pubblicitari istallati in base al presente Piano. 2. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, qualora il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare mezzi pubblicitari che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione o che, a causa dell eccessiva quantità dei messaggi, determinano: a) confusione con la segnaletica stradale; b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica; c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 3. Sono vietati l abbinamento o l interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. 4. E vietato posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici 9

10 quali fregi, cornici, balaustre, inferriate, ecc. caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.. Lgs. n 42 del 22 gennaio 2004, ad eccezione di quanto previsto dall articolo 21, comma Entro i centri abitati è vietata l installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle affissioni, in ogni parte componente le strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria e in prossimità degli stessi, entro la distanza di 50 metri. È possibile l esposizione temporanea di striscioni unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. 6. Su tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualunque tipo su monumenti ed opere d arte in genere, su fontane, nei muri di cinta dei cimiteri ed a cinque metri dagli stessi, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese nonché su alberi, arbusti e siepi e, ad esclusione di quelli destinati alle affissioni sulle aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani e ad eccezione di quanto previsto dall articolo 21, comma 5. In queste ultime zone è consentita la pubblicità effettuata tramite insegne di esercizio, tende, gazebi e bacheche solo da parte degli esercizi pubblici esistenti negli stessi. Dentro il centro storico le plance presenti sui muri di cinta verranno sostituite progressivamente nell arco di 5 (cinque) anni con strutture posizionate non in aderenza al muro stesso. 7. E vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale, pali dell illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari. 8. E altresì vietata ogni forma pubblicitaria, ad esclusione delle transenne parapedonali e delle insegne di esercizio poste in aderenza ai fabbricati, collocata entro 25 metri dalle rotatorie (la distanza è misurata con riferimento all anello esterno della carreggiata). E comunque vietata la pubblicità all interno della rotatoria ad eccezione della denominazione di eventuali ditte che sponsorizzano la realizzazione o la manutenzione della rotatoria stessa. In questo caso la targa monofacciale può avere una dimensione massima di cm/q 100 nel rispetto della fluidità e sicurezza della circolazione stradale. All interno di ogni rotatoria può essere collocata una sola targa. 9. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. É vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 10. La collocazione di impianti per le affissioni è sempre vietata sulle aree private. 11. E vietato nelle aree e nei luoghi pubblici utilizzare mezzi o strumenti di informazione pubblicitaria, di qualunque materiale, forma e caratteristiche, ad eccezione di quanto consentito dal regolamento mirati a dare pubblica conoscenza a fatti, eventi o notizie per scopi commerciali o di lucro avvalendosi: a) della distribuzione con consegna a mano di volantini, ad esclusione di quella effettuata all interno dei pubblici esercizi o presso le abitazioni ed altri edifici privati e di quella di natura ideologica; b) della collocazione di volantini, depliant, adesivi e simili sui veicoli in sosta; c) della effettuazione di qualsiasi tipo di lancio di volantini, depliant, mezzi che veicolano messaggi e simili da aeromobili o da veicoli; d) della collocazione od affissione di cartelli, locandine, manifesti, adesivi, avvisi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo sugli alberi, sulle siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione e sui manufatti installati lungo gli spazi e le strade del territorio comunale, ad eccezione: e) della pubblicità interente gli spettacoli viaggianti a condizione che non facciano uso delle paline della segnaletica stradale, che sia posizionata per non più di 7 giorni dalla data del primo spettacolo e che sia rimossa entro le 24 ore successive al termine dell ultimo spettacolo; f) della pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni di alto contenuto artistico, culturale, sportivo, sociale e religioso, sempre che non vengano usate le paline della segnaletica stradale e sia direttamente riferibile ai soggetti organizzatori e/o abbia specifica attinenza alle manifestazioni interessate; 10

11 g) la pubblicità effettuata in occasione di ricorrenze religiose o di spettacoli aventi attinenza con tradizioni. popolari; 12. E vietato utilizzare strutture provvisorie per l apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente. Articolo 12 Struttura e materiali 1. I cartelli, le insegne d esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici. 3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi e realizzate a perfetta regola d arte. 4. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della relativa autorizzazione all installazione da parte dell Ente proprietario della strada. 5. Tutti gli impianti da installare in modo permanente devono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive: a) strutture (montanti o sostegni in genere) realizzate in metallo (ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica, oppure in alluminio nel colore prescelto dall'amministrazione comunale. b) tabelle e stendardi per le pubbliche affissioni dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, fissata saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto;. c) affissioni, formato m 6x3, costituiti principalmente da un pannello centrale racchiuso da una cornice perimetrale da collocare a terra o a parete. Se collocati a terra gli impianti devono essere costituiti da una struttura autoportante, mono o bifacciale, realizzata in profilati metallici e sostenuta da un massimo di tre montanti. 6. Tutti gli impianti devono inoltre rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia. 7. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondere alle norme CEI in materia ed essere inoltre conformi alle disposizioni di legge per la realizzazione degli impianti e l impiego dei materiali. Articolo 13 Forma e colori 1 La forma e i colori sono definiti dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni 1. Articolo 14 Dimensioni 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Piano. 1 Articolo 23, c. 1 D. LGS. 285/ Articolo 48, c.1 DPR 495/

12 3. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli. impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, devono rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni Entro i centri abitati il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono avere la quota non inferiore a: a) m. 1,5 dal suolo, se collocati fuori dalla sede stradale; b) m. 2,50 dal suolo, se collocati su marciapiede; c) m. 5,10 dal suolo, se collocati sopra la carreggiata. 5. Tale vincolo non opera nei confronti degli impianti pubblicitari di servizio, delle vetrofanie, delle scritte sulle vetrine, delle scritte pittoriche su muro, delle insegne di esercizio installate su sostegni tridimensionali (totem). Articolo 15 Illuminazione 1. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 2. Il sistema di illuminazione dei mezzi pubblicitari potrà essere: a) con sorgente luminosa esterna purché la stessa interessi la sola insegna, non crei disturbo alla visibilità viaria e non interferisca con il sistema della pubblica illuminazione, b) con sorgente luminosa interna, c) con luce propria, mediante realizzazioni con tubi al neon o lettere singole del tipo a scatolare chiuso. 3. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori ed entro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 4. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. 5. Nel caso di intersezioni semaforizzate ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell ente concedente l autorizzazione. 6. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle stesse inferiore a mt Anche in questo caso è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a mt La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. Per l installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie è consentito l utilizzo della croce verde luminosa. Articolo 16 Posizionamento lungo le strade, le fasce di pertinenza e le aree private 1. L affissione di manifesti lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti. 3 Articolo 48, c. 5 DPR 495/

13 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono. rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei punti stabiliti nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni E consentita la deroga, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a) dell articolo 51 del DPR 495/1992, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. 5. ll posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro il centro abitato, lungo le strade, le fasce di pertinenza e su aree private, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e delle insegne di esercizio, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni in appresso riportate: Distanze in mt. da Strade (D) Strade urbane di quartiere E) Strade locali (F) Posizione dell'impianto rispetto alla strada Prima segnaletica stradale di pericolo e prescrizione Prima impianti semaforici 50* 50 25* 25 Prima intersezioni 50* 50 25* 25 Da altri cartelli e mezzi pubblicitari Da segnaletica stradale di indicazione Dopo segnaletica stradale di pericolo e prescrizione Dopo impianti semaforici 25* 25 25* 25 Dopo intersezioni 25* 25 25* 25 Gallerie e sottopassi (*) 50 (*)Le insegne di esercizio poste parallelamente possono derogare anche in corrispondenza di intersezioni e di impianti semaforici solo nei centri abitati. Le affissioni poste nei centri abitati nelle gallerie, nei sottopassi, nei portici e fornici poste parallelamente all'asse della carreggiata possono deregare alle distanze poste nella presente tabella impianto posto parallelamente all'asse stradale impianto posto ortogonalmente all'asse stradale 6. I mezzi pubblicitari posizionati diagonalmente rispetto all asse stradale devono rispettare, entro il centro abitato, le prescrizioni stabilite per gli impianti posti perpendicolarmente. 7. Nei centri abitati è consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità non inferiore a minuti 2 se posizionati in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli. 8. Il posizionamento delle insegne di esercizio dentro il centro abitato, lungo le strade, le fasce di pertinenza e comunque ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine stradale deve avvenire nel rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 5. 4 ARTICOLO 51, c. 2 DPR 495/ ARTICOLO 51, c. 3 DPR 495/

14 9. I cartelli pubblicitari di cui all articolo 19 del presente piano devono comunque rispettare la distanza di m.. 2 dal limite della carreggiata. 14

15 CAPO. III TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI Articolo 17 Insegna di esercizio 1. La definizione di insegna di esercizio deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività posti a servizio, anche non esclusivo, di essa ad una distanza massima di mt In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, sarà necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario oppure di un supporto pubblicitario unico per più mezzi pubblicitari omogenei per forma, dimensioni e materiali. 3. All esterno dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizi, professionali o ad altri pubblici esercizi, con aperture a piano terra o superiori prospicienti su vie o spazi d uso pubblico è consentita l installazione di insegne, scritte ed altri mezzi per la segnalazione e l informazione pubblicitaria relativa all attività esercitata, applicati nel vano delle aperture medesime, con una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 15 ed una altezza massima di cm E consentita l installazione delle insegne di esercizio, realizzate anche a lettere singole, nella parte superiore dell apertura del vano porta o vetrina purchè di lunghezza complessiva massima pari alla larghezza dell apertura stessa e di altezza massima pari a 1/5 dell altezza massima dell apertura. 5. Le insegne di esercizio si distinguono, per la loro forma, in: a) insegna frontale; b) insegna a bandiera orizzontali o verticali, in aggetto da una costruzione; c) insegna a tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, commerciali, del terziario o a funzioni direzionali; d) insegna su palina collocata su supporto proprio; e) iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro. 6. Le dimensioni massime delle insegne sono le seguenti: a) per quelle indicate al precedente comma lettera a (qualora sia ammesso il posizionamento fuori del vano delle aperture), lettera b e lettera d: b) se collocate parallelamente all asse della carreggiata: mq. 3; c) se collocate perpendicolarmente, sia a muro che su palina: mq. 2 d) per quelle indicate al precedente comma lettera c: mq 10, e) per quelle indicate al precedente comma lettera e: mq Le insegne a bandiera non possono sporgere complessivamente più di cm. 80 dalla muratura cui sono ancorate e comunque non possono superare i due terzi dell ampiezza del marciapiede, né avere una distanza dal suolo inferiore a m. 2,50 dalle strade pedonali e m. 5,10 dalle strade carrabili. La stessa distanza è stabilita per le insegne di esercizio poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli, ma non aderenti ai fabbricati. Ciascuna attività non può installare più di una insegna di esercizio a bandiera, su supporto proprio o su palina posta perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli. Tale limite non vige per le insegne posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli. 6 ARTICOLO 47, c. 1 DPR 495/

16 8. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza. da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a m 6; se sporgenti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate al precedente comma. 9. E' ammessa l'installazione di insegne sui parapetti di balconi e sulle facciate in deroga ai parametri dimensionali stabiliti, solo se inserite nel disegno architettonico dell edificio come parte integrante dello stesso. 10. Sono consentite, apposite torrette pubblicitarie posizionate all interno di aree di pertinenza di edifici destinati ad attività commerciali e produttive e all esercizio di arti, mestieri o professioni, nel rispetto delle distanze dai confini che deve essere pari alla metà dell altezza dell impianto, con un minimo di mt. 2,00 e comunque per un altezza massima di m. 5. Tali torrette potranno essere illuminate con luce propria e riportare solo scritte riguardanti il nome dell attività, il genere commerciale, il marchio o logo dell attività che si svolge in prossimità delle stesse. 11. Le insegne di case di cura private, di gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n 657, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) avere dimensioni non superiori a cmq (di norma cm 100 x cm 200); b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile; c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione; d) essere costituite da materiale non deteriorabile; e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione; f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esiste, un servizio di pronto soccorso. Articolo 18 - Preinsegna 1. La definizione di preinsegna deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni Le "preinsegne" hanno forma rettangolare e dimensioni mt. 1,25 x 0, E ammesso l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni, sagoma e materiale. Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso. 4. I colori di fondo delle preinsegne devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della strada in relazione all'attività esercitata, eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale. 5. Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,5 metri ed ad una massima di 4 metri. 6. Il collocamento delle preinsegne nell intero territorio comunale è consentito lungo la viabilità ordinaria sia urbana che extraurbana in numero massimo di tre impianti monofacciali o bifacciali per ogni attività. Articolo 19 Cartello 1. La definizione di cartello deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed 7 Articolo 47, c. 2 DPR 495/

17 integrazioni I cartelli debbono essere posti in modo da non recare disturbo alla viabilità, non nuocere al decoro dell ambiente e non impedire la vista di edifici di interesse architettonico e ambientale. 3. I cartelli devono avere una superficie massima di mq. 6,00, anche nel centro abitato. 4. All interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, etc ) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi, luminosi e non, rotanti etc anche per conto terzi a condizione che il singolo impianto non superi mq. 1,5 di superficie espositiva e non sia visibile dall esterno. Articolo 20 Manifesto 1. Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. 2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi. La rimozione spetta agli enti che sono stati autorizzati ad installarli. Articolo 21 Striscione, locandina e stendardo 1. La definizione di striscione, locandina e stendardo deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così determinate in m. 50 (fuori centro abitato) e m. 12,50 (dentro centro abitato). In tutte le zone vincolate dal D. Lgs n 42 del 22 gennaio 2004 è possibile installare contemporaneamente massimo n 3 striscioni. Gli striscioni possono essere installati negli spazi proposti dall'amministrazione Comunale e approvati ai sensi del D. Lgs n 42 del 22 gennaio Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato soltanto dalle indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. 4. Gli striscioni, a prescindere dal luogo di apposizione, non devono in ogni caso superare la dimensione massima di mq. 10. Il numero massimo consentito è di un impianto per ogni strada e comunque in un massimo di 3 per ogni evento. L esposizione di striscioni non è comunque consentita nelle strade con carreggiata inferiore ai 5 metri e devono avere un altezza dal suolo non inferiore a m. 5,10 5. Per il Festival dei Due Mondi, la Stagione del Teatro Lirico Sperimentale, eventi legati al CISAM ed all Estate Spoletina, nonchè per gli altri eventi che verranno giudicati di particolare rilevanza e interesse generale per la città, in deroga a quanto previsto nei paragrafi precedenti, possono essere autorizzate esposizioni da valutare di volta in volta dal competente ufficio del comune, previo parere favorevole della Giunta. 6. La posa di locandine, ad eccezione di quelle realizzate in materiale rigido da posizionare su suolo, è ammessa unicamente sulle vetrine e porte di ingresso dei locali. 7. L esposizione di stendardi e bandiere per la promozione commerciale è consentita 8 Articolo 47, c. 4 DPR 495/ Articolo 47, c. 5 DPR 495/

18 esclusivamente su area privata. L impianto coordinato di stendardi e bandiere deve intendersi come unico impianto. di pubblicità. Articolo 22 Segno orizzontale reclamistico 1 La definizione di segno orizzontale reclamistico deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni 10. Articolo 23 Impianto pubblicitario di servizio 1. La definizione di impianto pubblicitario di servizio deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni All'interno delle zone A, così classificate secondo il vigente P.R.G., è vietata l'apposizione di qualsiasi messaggio pubblicitario negli impianti di servizio. Resta salva la facoltà dell'ente di disciplinare in modo diverso rispetto a quanto previsto nel presente Piano tali impianti nel Regolamento sull'arredo urbano. 3. Sono identificati come "impianti pubblicitari di servizio": a) Transenna parapedonale Elemento di arredo urbano avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Posizionato lungo i bordi dei marciapiedi, nel centro abitato potrà essere installato unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione dei pedoni. Sarà del tipo fisso saldamente ancorata al suolo e composto da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare con funzione di barriera e dell altezza massima di m.1,20. La transenna parapedonale non può essere luminosa nè per luce propria nè per luce indiretta e non può recare messaggi affissi. Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la superficie di mq. 1,00 su ogni singolo lato e qualora poste in corrispondenza di intersezione il messaggio pubblicitario deve essere rivolto verso il percorso pedonale, internamente al marciapiede. b) Pensiline fermata autobus - Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario, non affissionistico, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà una delle due pareti laterali pensilina ed eventualmente la parete di fondo e avrà una superficie massima complessiva di mq. 6. c) Palina di fermata dei mezzi di trasporto - Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l utenza sulle fermate e sugli orari. Dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a 0,70 mq. e privo di luce. d) Orologio - Elemento di arredo urbano montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce, della dimensione massima pari a 0,70 mq. Se collocati in prossimità del margine stradale, dovranno essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 25 m dall'incrocio, non essere più elevati di 3,50 m. dal suolo ed ad un altezza non inferiore a m. 2,50. e) Cestini per la raccolta dei rifiuti - Contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari 0,70 mq f) Cabina telefonica può ospitar messaggi pubblicitari di dimensione massima cm. 70 x cm Articolo 24 Impianto di pubblicità e propaganda 1. La definizione di impianto di pubblicità e propaganda deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n 285 del 30 aprile 1992, e DPR n 495 del 16 dicembre 1992 e 10 articolo 47, c. 6 DPR 495/ articolo 47, c. 7 DPR 495/

19 successive modificazioni ed integrazioni Sono identificati come "impianti di pubblicità o propaganda": a) la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine; deve essere priva di luminosità propria, b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio precedente dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, c) l "impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 6 mq; d) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè le strutture destinate all affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100. e) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, di culto, di partiti politici e associazioni riconosciute, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi). f) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilati posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi; g) l'"impianto di pubblicità a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse (prismi rotanti, led luminosi o altri meccanismi similari). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta ed avere una superficie massima di 6 mq. Per i messaggi pubblicitari non si potranno, in nessun caso, utilizzare materiali cartacei. Il periodo di variabilità, entro il centro abitato, non potrà essere inferiore a due minuti. La collocazione degli impianti, anche di tipo televisivo (grandi schermi), dovrà avvenire nell'ambito di uno studio coordinato di arredo urbano. h) la "vetrofania", cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche d'incisione, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari; i) le "iscrizioni dipinte" e cioè la riproduzione pittorica su superficie muraria di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. l) il "mezzo pittorico di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari. 12 Articolo 47, c. 8 DPR 495/

20 CAPO IV CARATTERISTICHE. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA Articolo 25 Targa di esercizio 1. Quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione. 2. Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti, a non meno di cm. 10 da decorazioni e membrature architettoniche, dovranno essere uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun accesso, per dimensioni, materiali e colori. 3. Le targhe, non possono superare le dimensioni di cm 20 x cm 30, devono essere realizzate, in base alle caratteristiche dell edificio su cui è apposta e dei luoghi ove esso è ubicato, utilizzando di norma materiali lapidei, legno o metallo, vetro, plexiglas trasparente, con esclusione di altre materie plastiche 4. Le targhe concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, le case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) avere dimensioni non superiori a centimetri quadrati (di norma cm 40 x cm 60) e i relativi caratteri debbono essere a stampatello e di grandezza non superiore a 8 cm; b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; c) riportare il numero e la data dell autorizzazione rilasciata dal Comune; d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. 5. Il testo riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, svolte nelle strutture sanitarie (case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici), nonché i nomi dei titolari professionali dei relativi responsabili deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 8, salvo che per il direttore sanitario. Articolo 26 Targa pubblicitaria 1. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività non sia facilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. 2. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 40 x cm 60 e può essere consentita l installazione massima di una sola targa per ciascun esercizio, quando la sede dell attività non è facilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. 3. Esse potranno essere realizzate in pietra, cotto, materiale plastico o metallico, in base alle caratteristiche dell edificio su cui è apposta e/o dei luoghi ove è ubicata. Nel centro storico è vietato l utilizzo di materiale plastico Articolo 27 Bacheca 1 Il posizionamento e le dimensioni delle bacheche saranno disciplinate nel Regolamento per l arredo ed il decoro dell ambiente urbano. Articolo 28 Tenda 1. Le tende debbono essere omogenee per tipo, materiale, colore e forma, non coprire decorazioni o elementi architettonici di pregio, non essere appese a cornici, cornicioni, sporti o balconi, rimanere entro i limiti laterali della cornice del vano vetrina ed essere applicate in modo da essere facilmente pulibili. 2. Non è consentito apporre tende non corrispondenti alle bucature (vetrine, porte o finestre) oppure tende sovrapposte, che rechino disturbo alla viabilità. 3. Sulle tende possono essere riportate scritte riguardanti il nome dell attività, della gestione, 20

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