Quindicinale di aggiornamento in materia paghe

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1 Quindicinale di aggiornamento in materia paghe Numero:03/2015 Data 23 Febbraio 2015 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 1 di 13

2 SOMMARIO 1. Buoni pasto elettronici esenti fino a 7 euro 3 2. Gestione separata 2015: aliquote contributive, massimale e minimale di reddito 3 3. INPS Contributi per la cassa integrazione guadagni: dichiarazione delle Aziende con più di 50 dipendenti 4 4. Lavoratori dello spettacolo/sport: da gennaio 2015 esposizione in F24 nella sezione INPS 5 5. Compensazione tramite F24: pronti i codici tributo 6 6. INPS: istruzioni per l esonero dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato 9 7. INPS: riordino dei servizi ex ENPALS Assunzioni personale qualificato: fissati i termini e le modalità operative per il credito d imposta 12 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 2 di 13

3 1 Buoni pasto elettronici esenti fino a 7 euro A decorrere dal 1 luglio 2015, i buoni pasto elettronici fino al valore di 7 euro rientrano nella soglia di esenzione; mentre resta invariato ad euro 5,29 l'importo complessivo giornaliero non soggetto a tassazione dei ticket cartacei (art. 1, co. 16, 17 L. n. 190/2014). Il limite di esenzione dei buoni pasto elettronici viene corretto dall articolo 1, co. 16 della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), portandolo da 5,29 a 7,00. La decorrenza è però diversa; infatti, mentre la Legge di stabilità decorre dal 1 gennaio 2015, l innalzamento del limite di esenzione, per espressa previsione dell art. 1, co. 17, decorrere dal 1 luglio 2015 e non coinvolge i ticket cartacei per i quali la soglia massima di esenzione è fissata a 5,29 al giorno. Pertanto, ai sensi dell art. 51, co. 2, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) a decorrere dal sesto mese successivo all entrata in vigore della Legge di stabilità, per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare reddito: - le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorativo a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. L'importo dei buoni pasto che supera detti limiti concorre, invece, a formare reddito di lavoro dipendente. 2 Gestione separata 2015: aliquote contributive, massimale e minimale di reddito Con la circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, l INPS pone l attenzione sulle novità in materia di gestione separata dettate dalla legge di stabilità. Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l anno 2015, sono dunque complessivamente fissate come segue: - 30,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; - 23,50% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Il massimale di reddito su cui applicare le aliquote, è fissato, per il 2015 in ,00, mentre il minimale di reddito è pari a ,00. Restano invariati per l anno in corso: - la ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3); - le scadenze dei pagamenti che per le ditte committenti è il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso; mentre per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 3 di 13

4 3 INPS Contributi per la cassa integrazione guadagni: dichiarazione delle Aziende con più di 50 dipendenti La Legge n. 164/1975 stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte dei contributi dovuti alla Cassa Integrazione Guadagni (1,90% anziché 2,20% sulle retribuzioni degli operai e degli impiegati; 4% anziché 8% quale contributo addizionale per interventi ordinari della Cassa, 3% anziché 4,50% quale contributo addizionale per interventi straordinari), le aziende industriali interessate debbono presentare una dichiarazione attestante che nell'anno precedente hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti inferiore o pari a cinquanta. Nel numero dei dipendenti devono essere inclusi i lavoratori in forza che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione, ivi compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni: sono quindi da computare oltre agli operai ed agli impiegati anche i lavoratori con qualifica di dirigente, nonché i lavoratori a domicilio. Il lavoratore assente (es.: per gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto). Dal computo sono esclusi i lavoratori eventualmente ancora assunti con contratto di inserimento (ex D.L.vo n. 276/2003) e gli apprendisti. Al fine di evitare, per l'anno 2015, rettifiche delle denunce contributive e relativi addebiti calcolati secondo le aliquote più elevate, le Aziende che nel corso dell'anno 2014 hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti non superiore a cinquanta, devono presentare entro il 28 febbraio 2015, una dichiarazione attestante tale circostanza. Ricordiamo che l'inps, con Circolare n. 89/2003, ha reso noto di aver modificato i criteri di comunicazione del numero medio dei dipendenti. In base alle nuove istruzioni le imprese interessate sono tenute ad inviare la dichiarazione di cui trattasi solo nelle seguenti ipotesi: in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti (ricorrendo tale circostanza si deve fare riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività); qualora la situazione denunciata precedentemente sia variata. In mancanza della dichiarazione, le Sedi INPS, ai fini della determinazione delle aliquote contributive in argomento, considereranno invariata la media occupazionale dell'azienda. Per le Aziende costituite dopo il 31/12/2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1 gennaio 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. A tal fine dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale. Questi ultimi, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori; in tal caso saranno questi ultimi ad essere computati. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 4 di 13

5 Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all azienda per l intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2014 (v. Circolare INPS n. 70/2007). Al verificarsi di tali condizioni, le aziende devono trasmettere l'apposita dichiarazione/autocertificazione all'inps entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2015 (ovvero entro il 31 marzo 2015). 4 Lavoratori dello spettacolo/sport: da gennaio 2015 esposizione in F24 nella sezione INPS Con circolare Inps n. 28 del 10 febbraio 2015, l Inps comunica le nuove modalità di compilazione del modello F24 per il versamento della contribuzione previdenziale dovuta per i soggetti iscritti al FPLS ed al FPSP, valide dal periodo di competenza gennaio 2015 Come noto, in relazione al completamento del processo di integrazione dell assicurazione IVS dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals), l Inps, allo scopo di agevolare l assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro, ha integrato nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens, dedicato alle aziende con dipendenti, gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP). Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2015, i datori di lavoro del settore dichiarano, nell ambito della medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni minori, sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS. Dalla medesima data, inoltre, la sezione PosSportSpet del tracciato Uniemens è utilizzata esclusivamente per trasmettere le variazioni e/o regolarizzazioni dei periodi di competenza che vanno da gennaio 2008, data di avvio dell operatività delle dichiarazioni contributive ex Enpals in formato XML, a dicembre Contestualmente, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2015, in scadenza al 16 febbraio 2015, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione complessiva relativa ai soggetti iscritti al FPLS e FPSP, devono utilizzare la "Sezione INPS" del modello F24 e compilare i seguenti campi, anche laddove operino in qualità di committenti: a) Codice sede: indicare il codice numerico (4 caratteri) della sede INPS competente, reperibile nella "tabella codici sede INPS" pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate; b) Causale contributo: - DM10: versamento di contributi correnti. Tale codice tributo può essere utilizzato sia per il versamento di contributi a debito che per fruire di importi a credito compensati; - DMRA: versamento di contributi e oneri accessori notificati con note di rettifica attive. Il codice tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di contributi a debito; - RC01: versamento di contributi e oneri accessori effettuati dopo la scadenza ordinaria del versamento, a seguito di regolarizzazione spontanea ovvero di diffida da parte dell'ufficio. Il codice tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di contributi a debito; - DMDD: versamento di rate di dilazioni concesse dall'istituto; il codice tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di contributi a debito; c) Matricola INPS: matricola INPS utilizzata dai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport; d) Periodo di riferimento da/a: periodo di competenza della contribuzione versata (pari o superiore a Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 5 di 13

6 gennaio 2015); c) Importi a debito versati: importo dei contributi comprensivo di eventuali somme aggiuntive versate; e) Importi a credito compensati: importo del credito contributivo che si utilizza in compensazione (solo per la causale DM10). Nel caso in cui il datore di lavoro effettui, a partire da gennaio 2015, un versamento di contribuzioni comprensive di mensilità sia antecedenti che successive a gennaio 2015 (ad esempio, novembre 2014 e gennaio 2015), nella "Sezione INPS" vanno esposte le informazioni relative ai versamenti con competenza a partire dal gennaio 2015, secondo le istruzioni già fornite, mentre le informazioni relative ai versamenti con competenza fino al 31 dicembre 2014 vanno esposte nella "Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi": - Codice ente: deve essere indicato il codice 0001; - Codice sede: codice della sede ex Enpals competente; - Codice posizione: posizione contributiva aziendale ex Enpals, costituita dal codice gruppo (6 caratteri) e dal codice attività di impresa (3 caratteri); - Causale contributo: utilizzare la causale contributo appropriata; - Periodo di riferimento da/a: periodo di competenza della contribuzione versata, che, in ambedue i capi, non potrà essere superiore a 12/2014; - Importi a debito versati: importo dei contributi e, se del caso, degli oneri accessori, versati; - Importi a credito compensati: importo del credito che si utilizza in compensazione (solo per causale CCLS/CCSP). 5 Compensazione tramite F24: pronti i codici tributo Con la risoluzione 13/E del 10 febbraio 2015, sono stati istituiti undici nuovi codici tributo destinati ai sostituti d imposta per recuperare i crediti secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 175/201, cd decreto Semplificazioni fiscali. Si ricorda infatti che l art. 15, comma 1, lettera a) del predetto decreto, ha disposto che, dal 1 gennaio 2015, i sostituti d imposta potranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, e non più attraverso operazioni di compensazione interna di ritenute. La circolare n. 31/E/2014 dell Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dall'1 gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di competenza dell'anno d'imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure. Pertanto, i primi codici che dovranno essere utilizzati sono quelli relativi al recupero degli eventuali versamenti in eccesso di ritenute o imposte sostitutive, da utilizzarsi già nell F24 relativo a gennaio 2015, in scadenza lunedì 16 febbraio. Ai fini di una migliore comprensione delle modifiche normative, la circolare predetta ricorda che, originariamente, il sostituto era tenuto ad operare uno scomputo "interno" dei maggiori versamenti effettuati, nel senso che lo scomputo era possibile solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze erano maturate, come individuate dall art. 6 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n A decorrere dal 2000, per effetto delle modifiche introdotte dal d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542, al sostituto è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento (ad esempio, un'eccedenza di ritenuta da lavoro autonomo poteva essere utilizzata per ridurre un versamento di ritenute applicate sul reddito di lavoro dipendente). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 6 di 13

7 Non era, però, previsto che lo scomputo transitasse in F24, dovendo nel modello di versamento essere esclusivamente indicato il versamento a debito del sostituto al netto dell avvenuto scomputo. Infine, la circolare n. 31/E/2014 chiarisce che la compensazione dovrà avvenire a partire dal mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso al dipendente, nei limiti delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione (modello 730), ai sensi dell art. 37, comma 4, D.lgs. n. 241/1997 e senza applicazione del limite massimo di compensazione di euro annuo. Per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d imposta, in caso di importi superiori a euro annui, non sussiste l obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n In merito ai codici, per compensare le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo: 1627 (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati); 1628 (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi); 1629 (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi); 1669 (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all Irpef trattenuta dal sostituto d imposta); 1671 (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all Irpef trattenuta dal sostituto d imposta). Per quanto riguarda la compilazione dell F24, l anno di riferimento è quello a cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati : i primi tre ( 1627, 1628 e 1629 ), nella sezione Erario ; il 1669, nella sezione Regioni, insieme al codice regione il 1671, nella sezione Imu e altri tributi locali, insieme al codice catastale identificativo del comune. Le nuove codifiche sostituiscono parzialmente altri codici; non saranno infatti più utilizzabili a credito e potranno essere indicati soltanto nella colonna importi a debito versati i codici tributo 1102, 1103, 1680", 1706, 1707, 1710, , 3802, 3848, 8111 e In merito all assistenza fiscale, per consentire ai sostituti d imposta di compensare le somme rimborsate, la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo: 1631 (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale); 3796 (somme a titolo di addizionale regionale all Irpef rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale); 3797 (somme a titolo di addizionale comunale all Irpef rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 7 di 13

8 Nel dettaglio, posto che l anno di riferimento è quello a cui si riferiscono le somme rimborsate, i nuovi codici andranno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati : il 1631, nella sezione Erario ; il 3796, nella sezione Regioni, insieme al codice regione (vedi tabella); il 3797, nella sezione Imu e altri tributi locali, specificando il codice catastale identificativo del comune di riferimento (vedi tabella). Di conseguenza, chiarisce la risoluzione, non sono più utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, i codici: 4731 (Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta); 3803 (addizionale regionale all Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale); 3846 (addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - mod saldo). Infine, la risoluzione ha istituito anche i codici tributo per consentire di compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito d imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997): nell ordine, 1632, 1633 e Vanno indicati nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ; nel campo anno di riferimento, va quello d imposta cui si riferisce il credito. La risoluzione precisa poi che non perdono le loro funzioni i codici tributo: 4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la risoluzione 92/1999; 6781, 6782 e 6783, istituiti con la risoluzione 9/2005, per compensare l eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d imposta. Le nuove modalità di recupero e i relativi nuovi codici tributo riguardano anche i sostituti d imposta tenuti ad avvalersi del modello F24 Enti pubblici Si riassumono di seguito i nuovi codici tributo. Crediti da eccedenze di versamento 1627 Eccedenze ritenute lavoro dipendente ed assimilato (ad esempio 1001, 1004, 1601,..) 1628 Eccedenze ritenute lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (ad esempio 1040, 1038,..) 1629 Eccedenze ritenute redditi di capitale e imposte sostitutive (ad esempio 1713) 1669 Eccedenze addizionali regionali 1671 Eccedenze addizionali comunali Crediti rimborso da Rimborso imposte erariali (ad esempio saldo IRPEF, imposta sostitutiva 10%, ecc.) 3796 Rimborso addizionale regionale 3797 Rimborso addizionale comunale Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 8 di 13

9 Crediti vari 1632 Credito per famiglie numerose 1633 Credito per canoni di locazione 1634 Credito per ritenute Irpef per il personale ex art. 4 del DL n. 457/ INPS: istruzioni per l esonero dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato L' INPS con il Messaggio n del 13 febbraio 2015, ha emanato le istruzioni operative per l esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità In sintesi: Codice di autorizzazione UniEmens I datori di lavoro aventi titolo all esonero contributivo devono inoltrare all INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l esonero, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, avente il significato di Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità Contatti del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione Esonero contributivo triennale legge n. 190/2014, utilizzando la seguente locuzione: Richiedo l attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da Circolare n. 17/2015. La sede territorialmente competente attribuirà il suddetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1/1/ /12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro sempre attraverso il cassetto previdenziale. UniEmens - Modalità di esposizione dei dati relativi all esonero I datori di lavoro esporranno nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l esonero valorizzando l elemento <Imponibile> e l elemento <Contributo> della sezione DenunciaIndividuale>. In particolare, nell elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: nell elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore TRIE avente il significato di Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; nell elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore H00 (Stato); nell elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella Circolare n. 17/2015; nell elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l importo dell esonero contributivo relativo all esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio Si sottolinea Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 9 di 13

10 che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio. I dati esposti nell UniEmens saranno poi riportati, a cura dell Istituto, nel DM2013 VIRTUALE ricostruito dalle procedure come segue: con il codice L444 avente il significato di conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 ; con il codice L445 avente il significato di arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. UniEmens - Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile Nell ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di 671,66, l eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L esposizione dell agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all interno di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, l elemento <AltreACredito> i seguenti elementi: <CausaleACredito>, con l indicazione del codice causale L700 avente il significato di conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 ; <ImportoACredito>, con l indicazione dell importo dell esonero contributivo da recuperare. Nel Messaggio sono riportati i seguenti esempi: Esempio 1 Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l'1/5/2015. L importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad aprile 2016) di euro 8.060,00. Nel mese di maggio l importo dei contributi non dovuti è pari a euro 600,00; nel mese di giugno l importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 600,00. A luglio, a seguito di un aumento dell imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l importo dell esonero spettante è pari a euro 750,00. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 750,00 nell elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di 671,66. La differenza fra l importo dell esonero spettante per il mese di luglio e la soglia massima mensile di esonero, pari a 78,34 (750,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a 671,66-600,00, per un totale di 143,32 euro. Tale somma potrà essere conguagliata in corrispondenza dell elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andrà valorizzata nell elemento <CausaleACredito> la causale L700 avente il significato di Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 10 di 13

11 Esempio 2 Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l'1/5/2015. L importo massimo di incentivo teoricamente spettante i questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad aprile 2016) di 8.060,00. Nel mese di maggio l importo dei contributi non dovuti è pari a 600,00; nel mese di giugno l importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 600,00. A luglio, a seguito di un aumento dell imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti l importo dell esonero spettante è pari a 1.750,00. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di 1.750,00 nell elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di 671,66. La differenza spettante è pari a 1.078,34 (1.750,00-671,66), supera la quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a 671,66-600,00 per un totale di 143,32 euro. Potrà pertanto essere conguagliata nel mese solo la somma di euro 143,32 e andrà esposta in corrispondenza dell elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale>; andrà poi valorizzata nell elemento <CausaleACredito> la causale L700 avente il significato di Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. L ulteriore eccedenza pari ad 935,02 (1.078,34-143,32) potrà essere analogamente conguagliata nei mesi successivi nel rispetto della capienza. Nell Allegato n. 1 al Messaggio sono indicati due ulteriori esempi. UniEmens - Restituzione importi indebiti Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: nell elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale M304 avente il significato di Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 ; nell elemento <ImportoADebito>, indicheranno l importo da restituire. Uniemens Regolarizzazioni I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l attività, ai fini della fruizione dell incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). 7 INPS: riordino dei servizi ex ENPALS L'INPS, con il Messaggio n del 12 febbraio 2015, rende noto che i servizi esposti sul Portale Istituzionale per Imprese, Consulenti e Professionisti del settore Sport e Spettacolo verranno ridefiniti e riorganizzati nell'ambito dei "Servizi per le Aziende e Consulenti" della sezione "Servizi On Line" presente sul sito dell Inps. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 11 di 13

12 Più precisamente, dal 27 febbraio 2015 per l'accesso ai suddetti servizi non potranno più essere utilizzati i vecchi PIN della gestione ex-enpals, ma dovranno essere utilizzate le procedure di autenticazione e gestione dei profili di accesso previste per la generalità dei datori di lavoro con dipendenti e per gli intermediari abilitati, 8 Assunzioni personale qualificato: fissati i termini e le modalità operative per il credito d imposta L Agenzia delle Entrate, tramite un provvedimento e la risoluzione 18/E del 16 febbraio 2015, ha stabilito le modalità e i termini per la fruizione, tramite compensazione, del credito d imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (articolo 24 del Dl 83/2012). Si ricorda che, l agevolazione, rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di reddito di impresa, consiste in un credito d imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto, per un periodo non superiore a 12 mesi, per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. L incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere utilizzato in compensazione, presentando il modello F24. Coloro che hanno già fatto richiesta del credito, per fruire del bonus, devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel e Fisconline) messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione predetta è istituito il codice tributo 6847 denominato Credito d imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato art. 24, del dl n. 83/2012. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell agevolazione, nella colonna importi a debito versati. Il campo anno di riferimento andrà valorizzato con l anno di assunzione del personale altamente qualificato, nel formato AAAA. L Agenzia delle Entrate verificherà, per ciascun modello F24 ricevuto, tramite controlli automatizzati, che l importo dell agevolazione utilizzato non risulti superiore all ammontare del beneficio complessivamente concesso all impresa, al netto dell agevolazione già fruita. Per consentire la verifica della regolarità della compensazione, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmette all Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e la misura del credito concesso, indicando le eventuali variazioni (relative ai dati delle imprese ammesse e all importo del bonus concesso). In tale ultima ipotesi, il modello F24 andrà presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle stesse. Nel caso in cui l agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l impresa non rientri nell elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 sarà scartato e i relativi pagamenti saranno considerati non effettuati. La circostanza sarà comunicata a chi ha trasmesso l F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell Agenzia. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 12 di 13

13 L'importo del contributo, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, dovrà essere poi indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Si ricorda che per le assunzioni effettuate nel corso del 2013, le istanze potevano essere presentate a partire dal 12 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre Le istanze devono essere presentate dalle imprese, in modalità telematica attraverso una specifica piattaforma informatica, accessibile dal sito L identificazione dell impresa avverrà con il codice fiscale e l indirizzo PEC presente nel Registro delle Imprese. Infine, con la Circolare n. 828 del 9 gennaio 2015 il Mise ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni utili sulle modalità di presentazione delle istanze e di fruizione del credito d imposta. In particolare chiarisce che possono essere motivi di revoca del credito d imposta: il mancato incremento dell occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi a quello in cui è intervenuta l assunzione per la quale si fruisce del credito d imposta. La circolare fornisce chiarimenti circa l esatta determinazione del valore necessario a definire l incremento occupazionale; la mancata conservazione, ovvero il mancato mantenimento del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale altamente qualificato per il quale si fruisce del credito d imposta, per almeno due anni, per le PMI, e per almeno 3 anni per le imprese di grande dimensione. Qualora il dipendente cessato venga sostituito, entro sessanta giorni, da figura professionale avente le stesse caratteristiche, l impresa può non subire la revoca delle agevolazioni. Deve però dare tempestiva comunicazione, al Ministero, dell avvenuta sostituzione, trasmettendo all indirizzo PEC cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all allegato 1 alla circolare e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell impresa unitamente alla dichiarazione del soggetto certificatore, redatta secondo lo schema di cui all allegato 2. Ulteriore chiarimento della circolare riguarda l aggiornamento annuale certificazione contabile da effettuarsi con procedura informatica. La circolare ricorda che il primo aggiornamento annuale della certificazione contabile può essere attestato dal soggetto certificatore al momento della concessione del credito d imposta. Per gli esercizi successivi, l aggiornamento della certificazione dovrà avvenire entro 90 giorni dall approvazione del bilancio ovvero, per le imprese che non sono tenute all approvazione del bilancio, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 13 di 13

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