REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI
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1 ENTE D AMBITO SOCIALE N. 34 VESTINA REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 1
2 Articolo 1 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento per Piano Sociale di zona si intende quel provvedimento amministrativo concordato approvato dalla Comunità Montana Montagna Pescarese e dagli Enti locali inclusi nell ambito territoriale n 34 Vestino, che nel periodo temporale di riferimento stabilisce le linee programmatiche e le risorse finanziarie relative ai servizi sociali sulla base criteri generali previsti dal Piano sociale regionale. 2. Ai fini del presente regolamento per Servizio di Segretariato Sociale e servizio sociale si intende il servizio previsto dal Piano Sociale che accoglie le richieste provenienti dal territorio e si prende cura di ogni caso trattandolo nelle modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell utente. 3. Ai fini del presente regolamento l Ufficio di Piano è l ufficio previsto dal Piano sociale di Zona che si occupa di coordinare, supervisionare le attività dei servizi sociali. Articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina l attività di ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI in favore di soggetti in possesso della certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 che l Ente d Ambito Sociale e i Comuni dell Ambito sociale n 34 esplicano nell ambito delle funzioni e dei compiti di cui alla di cui al Piano Sociale Regionale ed al relativo Piano Sociale di Zona. Articolo 3 FINALITA E DEFINIZIONI 1. Il servizio Assistenza domiciliare è finalizzato a favorire, sollevando anche se solo parzialmente il carico assistenziale della famiglia, il mantenimento nel proprio nucleo familiare e contesto sociale le persone diversamente abili, con un insieme di prestazioni fornite presso l abitazione dell utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. 2. L EAS tende ad assicurare i seguenti servizi segnalati in sede di presentazione della domanda: pulizia dei locali effettivamente utilizzati dall utente, aiuto nella lavatura, stiratura, sistemazione della biancheria, vestiario personale; igiene personale: vestizione, aiuto nel bagno; disbrigo pratiche amministrative; commissioni generiche, spesa; piccoli accompagnamenti. 3. Il Servizio ha lo scopo di sostenere i minimi livelli di autonomia della persona umana nel rispetto del principio della pari dignità e di favorire il mantenimento della persona disabile nel suo contesto sociale, assicurandogli interventi socioassistenziali diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione, di disagio. Articolo 4 DESTINATARI 2
3 1. Destinatari del servizio sono tutti i cittadini in possesso della certificazione, in corso di validità, della legge 104/92 residenti nell Ente di Ambito Sociale n. 34 Vestina Articolo 5 AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. L ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dagli operatori del Servizio sociale e/o Segretariato Sociale sulla base di una approfondita indagine sociopsico-economica. 2. L attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona. 3. Alla domanda d accesso al servizio dovrà essere allegata: la dichiarazione ISEE, rilasciata dagli appositi Enti competenti, 1 in corso di validità e da ripresentare alla scadenza, in caso contrario il servizio verrà sospeso dall assistente sociale territorialmente competente 2 ; stato di famiglia o autocertificazione in cui si dichiara lo stato di fatto; ogni altro documentazione ritenuta utile dal richiedente al fine della valutazione del bisogno Il Servizio sociale e/o Segretariato Sociale e l Ufficio di Piano potranno richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda 5. Potranno altresì essere eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dall utente e dal suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni date. 6. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio sociale e/o Segretariato Sociale provvede d ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni del volontariato. Articolo 6 CRITERI E PRIORITA DI ACCESSO L utenza verrà valutata dal Servizio sociale e/o Segretariato Sociale competente territorialmente e sulla base del budget orario disponibile settimanalmente e sulla base dei seguenti criteri di accesso prioritari fissati in un sistema di punteggio: valutazione abilità residue: ADL Index of Indipendence in Activities of Daily living Fascia A 2 punti Fascia B 6 punti Fascia C 8 punti Fascia D 14 punti Fascia E-F 24 punti Fascia G 30 punti Valutazione condizioni socio-ambientali da 0-15 condizione di solitudine e di grave rischio di istituzionalizzazione 10 punti; Reddito ISEE: Reddito Punti Fino a 6.500,00 25 Da 6,500,00 a Da ,00 a Da a Da ,00 a ,99 5 Da ,00 a , Come modificato dalla Conferenza dei Sindaci del 23 novembre 2006 con deliberazione di Giunta n 144 del Modifica approvata in sede di Conferenza dei Sindaci del Aggiunto in sede di Conferenza dei Sindaci del
4 Oltre ,00 0 SOMMA DEI PUNTEGGI Range Ore da assegnare Articolo 7 ASSEGNAZIONE ORE Le ore verranno assegnate in base : Monte ore settimanali stabilite dal Piano sociale di Zona; I criteri di cui all art. 6; Il Servizio sociale e/o Segretariato Sociale provvederà a svolgere un indagine anche attraverso visita domiciliare ed a stilare il PAI di concerto con il coordinamento della cooperativa affidataria. Nei PAI dovranno essere indicati la tipologia dell intervento complesso, l integrazione dei servizi, i servizi già usufruiti, la durata, la tempistica. Articolo 8 PROCEDURE DI AMMISSIONE La domanda di ammissione al servizio può essere presentata presso i segretariati sociali e i servizi sociali professionali dell ambito sociale. La domanda deve essere corredata da: sintesi anamnestica e clinica da parte del Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di libera scelta; dichiarazione ISEE sulla situazione reddituale del nucleo familiare dal quale si evince, per i soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, il reddito del singolo assistito; ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente per valutazione del caso. Ogni proposta di inserimento verrà esaminata dal Servizio sociale e/o Segretariato Sociale competente territorialmente Il Servizio sociale e/o Segretariato Sociale predisporrà il programma di assistenza individualizzato per la presa in carico del bisogno sociale e l attivazione dei servizi socioassistenziali quale il servizio domiciliare socio-assistenziale. Nel PAI dovranno essere indicati la tipologia dell intervento, i servizi integrati di cui l utente usufruisce, la tempistica dell intervento e della sua valutazione annuale. Articolo 9 NORMA TRANSITORIA 1. I casi particolari che abbiano alcuni dei parametri richiesti dal Regolamento, previa preliminare valutazione socio-sanitaria documentata dal Servizio sociale e/o Segretariato Sociale, saranno esaminati di volta in volta dall Ufficio di Piano, dal coordinatore della Conferenza dei Sindaci e dal Rappresentante del Comune interessato. Il Giudizio della suddetta commissione è insindacabile 4. 4 Come modificato dalla Conferenza dei sindaci del 24 ottobre 2001 con deliberazione di Giunta n 197 del 26/10/2001 4
5 Articolo 10 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 5 1. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche relative al presente Regolamento le domande di assistenza domiciliare disabili dovranno essere correlate dal certificato ISEE, rilasciato dagli appositi Enti competenti. 2. Dal gli utenti portatori di handicap non in situazione di gravità concorreranno al sostentamento della spesa versando all Ente erogante, per ogni ora di prestazione, la somma riportata nella tabella sottostante in base ai seguenti parametri ISEE: Indicatore della situazione Contributo per ogni ora di economica equivalente prestazione Fino a 6.500,00 gratuito Da 6.500,01 a 9.000,00 3,00 Da 9.000,01 a ,00 4,50 Da ,01 a ,00 6,00 oltre ,01 7,50 3. Dal gli utenti portatori di handicap in situazione di gravità concorreranno al sostentamento della spesa versando all Ente erogante, per ogni ora di prestazione, la somma riportata nella tabella sottostante in considerazione del reddito del singolo assistito: Contributo per ogni ora di Reddito del singolo assistito prestazione Fino a 6.500,00 gratuito Da 6.500,01 a 9.000,00 3,00 Da 9.000,01 a ,00 4,50 Da ,01 a ,00 6,00 oltre ,01 7,50 4. Per i minori assistiti si considera il reddito dell intero nucleo familiare, con previsto al comma 2 del presente articolo. 5. Il certificato ISEE dovrà essere ripresentato, all ufficio che ha raccolto la domanda e attivato il servizio, entro 15 giorni della sua scadenza pena la sospensione del servizio 5 6. Le amministrazioni comunali potranno garantire la gratuità del servizio agli utenti più bisognosi previa comunicazione anticipata e con contribuzione oraria a proprio carico. Articolo 11 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI 1. Copia del regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Articolo 12 RINVIO DINAMICO 1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. 5 Modifica approvata in sede di Conferenza dei Sindaci del
6 2. In tal casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Articolo 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 1. Per ogni situazione non disciplinata specificamente dal presente regolamento trovano attuazione le disposizioni di legge e/o regolamento nazionali o regionali vigenti nella specifica materia, ove applicabili. Articolo 14 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il previa pubblicazione sul sito 6
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