La Marcatura CE di finestre e porte esterne UNI EN

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1 La Marcatura CE di finestre e porte esterne UNI EN

2 Marcatura CE prodotti da costruzione La Direttiva 89/106 CE - Prodotti da Costruzione (abbr. CPD) si applica ai prodotti, impianti compresi, così definiti: è considerato materiale da costruzione ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. La CPD prevede la marcatura CE obbligatoria su tutti i prodotti. Questa regola è divenuta cogente, in Italia, all atto della pubblicazione del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 intitolato Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE. Art spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.

3 Marcatura CE prodotti da costruzione I fabbricanti di serramenti devono essere consapevoli del fatto che la marcatura CE è un obbligo di loro esclusiva competenza e nessun altro può sostituirsi a loro. Non sono i gammisti che forniscono il sistema con cui i serramentisti producono i serramenti, a poter dare il marchio CE. Tutta via i gammisti possono contribuire in maniera determinante ad aiutare i loro clienti: per questo il Gruppo Profilati ha predisposto il Manuale della Qualità EKU che fornisce al serramentista tutti gli strumenti necessari per il percorso che porta alla Marcatura CE dei serramenti.

4 Le norme Europee armonizzate (norme di prodotto) Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che il prodotto è conforme alla specificazione tecnica (la norma o il benestare tecnico) che lo riguarda. Le norme tecniche EN armonizzate sono le specificazioni tecniche relative ai prodotti messe a punto dagli Enti di Normalizzazione Europei (CEN/CENELEC). Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, le norme EN vengono recepite dagli Stati Membri. La loro applicazione garantisce la presunzione di conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla specificazione tecnica, in rapporto ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti e funzionalmente alla destinazione d uso del prodotto stesso.

5 Norme di prodotto già pubblicate Norma UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN Tipo di prodotto Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo Facciate continue non strutturali Chiusure oscuranti Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo Obbligatorietà Marcatura CE 1 maggio dicembre aprile febbraio 2010 (facoltativa dall 1 febbraio 2007)

6 Sistema di attestazione della conformità (AoC) L Attestazione della conformità è la procedura mediante la quale viene attestata la conformità del prodotto da costruzione alle specificazioni tecniche europee. In generale per le varie famiglie di prodotti vengono attribuiti dalla Commissione il/i livelli di Attestazione di Conformità in funzione di una serie di valutazioni preventive, tra i vari aspetti derivate soprattutto dalla potenziale pericolosità del prodotto in materia di salute e sicurezza per gli utenti. A seconda del sistema di Attestazione della Conformità previsto nei vari casi secondo 6 diversi livelli (definiti come 1, 1+, 2, 2+, 3, 4), variano i rispettivi compiti, con la relativa attribuzione di responsabilità a carico del produttore o dell organismo notificato.

7 Sistema di attestazione della conformità (AoC) Il sistema di Attestazione della Conformità che il fabbricante deve adottare denota il grado di severità con cui viene controllato un prodotto in fabbrica e sul mercato. Esistono diversi sistemi di Attestazione della Conformità: sistema 1+ sistema 1 sistema 2+ sistema 2 sistema 3 sistema 4 La severità di controllo è descrescente. La rigorosità maggiore riguarda i prodotti il cui uso è specificatamente destinato a limitare i pericoli e a preservare l incolumità della persona.

8 Sistema di attestazione della conformità (AoC) Le procedure per la valutazione di conformità sono indicate nelle norme di prodotto le quali specificano, per ogni tipologia di prodotto, i requisiti che esso deve soddisfare e il sistema di controllo previsto. La direttiva 89/106 (CPD) prevede che le Autorità competenti nei diversi Paesi UE stabiliscano quali caratteristiche essenziali (caratteristiche per le quali la marcatura CE deve essere accompagnata dal valore dichiarato dal produttore) indicate nell'appendice ZA della norma armonizzata sono applicabili sul loro territorio e quali caratteristiche, invece, non lo sono, in quanto non contemplate da Regolamenti nazionali preesistenti. In tali casi, infatti, la direttiva prevede la possibilità di immettere sul mercato prodotti senza dover dichiarare le prestazioni per quella data caratteristica, ricorrendo all'opzione NPD (Nessuna Prestazione Determinata).

9 Sistema di attestazione della conformità (AoC) Prodotti Finestre, porte esterne pedonali e portoni Imposte e persiane Uso previsto per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza per ogni altro uso specifico dichiarato, e/o per gli usi soggetti ad altri requisiti specifici, ad esempio rumore, energia, tenuta e sicurezza d'uso solo per lo spostamento all'interno degli edifici per uso esterno Sistema di attestazione di conformità

10 Procedura per AoC 1 Sistema AoC Compiti del Produttore Compiti dell Organismo Notificato Base per apporre la Marcatura CE 1 Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto

11 Procedura per AoC 3 e 4 Sistema AoC Compiti del Produttore Compiti dell Organismo Notificato Base per apporre la Marcatura CE 3 Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Dichiarazione di Conformità del Produttore 4 Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo del processo di Fabbrica (FPC) Nessuno Dichiarazione di Conformità del Produttore

12 AoC 3 e 4 il percorso che il fabbricante deve seguire Effettuare prove iniziali di tipo ITT (Initial Type Testing) su modelli campione rappresentativi dei prodotti fabbricati; Applicare un Piano di controllo della produzione FPC (Factory Production Control) per garantire nel tempo l omogeneità, il mantenimento delle prestazioni possedute dal modello campione oggetto delle prove e la rintracciabilità dei lotti di provenienza dei prodotti. Redigere e conservare la Dichiarazione di Conformità del prodotto alle norme specifiche dello stesso. Apporre sul prodotto o sui documenti accompagnatori un etichetta indelebile, visibile e leggibile riportante il Marchio CE ed altre importanti informazioni.

13 AoC 3 e 4 - Schematizzazione dei passaggi per apporre il marchio CE Prove iniziali di tipo (ITT) su prodotti rappresentativi della produzione Controlli di produzione in fabbrica (FPC) Dichiarazione di conformità Apposizione del marchio CE

14 Responsabilità e sanzioni per inosservanza alla Marcatura CE L Italia ha dato attuazione alla normativa comunitaria emanando norme regolamentari DPR 21/04/93 n.246 come modificato dal DPR 10/12/97 n.499. Non possono più essere commercializzati e messi in opera i prodotti non muniti di marcatura CE. L immissione sul mercato di prodotti non marcati CE è sanzionata col ritiro dal commercio degli stessi e con il divieto di incorporazione ed installazione in edifici. In caso di apposizione indebita della marcatura CE o di produzione di falsi, possono essere configurate ipotesi di responsabilità penale, come la Frode in commercio dall art.515 c.p..

15 Vigilanza degli Enti adibiti al controllo Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell interno e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con gli altri ministeri. A tal fine è consentito alle persone incaricate: l accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti; l acquisizione di tutte le informazione necessarie all accertamento; il prelievo di campioni per l esecuzione di esami e prove.

16 Prove Iniziali di Tipo Initial Type Testing (ITT)

17 Prove iniziali di tipo ITT sul prodotto La norma di prodotto per finestre e porte esterne UNI EN prevede che su modelli campione rappresentativi della produzione vengano effettuate, con procedure conformi alle norme tecniche vigenti, delle verifiche effettuate presso laboratori notificati per attestare la conformità dei campioni ai requisiti obbligatori. Le Prove Iniziali di Tipo (ITT) devono essere eseguite solo all inizio del processo di marcatura e non analizzano le caratteristiche dell installazione (posa in opera). Un modello campione è rappresentativo della sola famiglia di prodotto a cui appartiene: per coprire l intera gamma di produzione bisogna provare tanti modelli campione quante sono le famiglie di prodotti offerte.

18 Definizione dei modelli campione secondo UNI EN Alla base di ogni decisione da prendere c è la prescrizione che l esemplare da sottoporre alle prove iniziali di tipo per certificare le caratteristiche prestazionali deve essere rappresentativo dei prodotti fabbricati. Indipendentemente dai suggerimenti della norma di prodotto UNI EN il produttore può adottare, sotto sua unica responsabilità, altre tipologie di serramenti campione che ritenga maggiormente rappresentative della propria. Chiaramente la norma di prodotto nell appendice F, stabilisce una linea guida per la selezione facoltativa dei provini che dovrebbero essere utilizzati per determinare: resistenza al carico del vento, tenuta all acqua, prestazione acustica, trasmittanza termica, proprietà radiative, permeabilità all aria.

19 I modelli campione prescritti dalla App. F della UNI EN Tipologie di serramenti a cui si può estendere il Marchio CE Serramento a luce fissa Serramento a 1 battente (con apertura verso l interno e/o l esterno) Serramento a visiera esterna (sporgere) Serramento a vasistas Serramento oscillobattente (anta-ribalta) Serramento a 2 o più battenti (con apertura verso l interno e/o l esterno) Serramento a 1 o 2 ante scorrevoli Serramento a 1 o 2 ante scorrevoli orizzontalmente e con apertura a vasistas Serramento a 1 o 2 ante scorrevoli verticalmente (saliscendi) Serramento a bilico (ad asse orizzontale o verticale) Serramento campione rappresentativo (più sfavorevole) Serramento ad 1 anta oscillobattente (anta-ribalta) Serramento con il numero massimo di ante a battente (con apertura verso l interno e/o l esterno) Serramento a 2 ante scorrevoli orizzontalmente Serramento a 2 ante scorrevoli orizzontalmente e con apertura a vasistas Serramento a 2 ante scorrevoli verticalmente (saliscendi) Serramento a bilico (ad asse orizzontale o verticale) 7 Serramento a libro Serramento a libro con il numero massimo di ante

20 Varianti rispetto al modello campione testato Rispetto al modello campione sottoposto a prova iniziale di tipo, il produttore può in seguito apportare delle modifiche (cosiddette varianti non significative) che non diano luogo a riduzione dei livelli di prestazione verificati. Questo consente di non dover rifare la prova di laboratorio. E necessario eseguire una nuova prova di laboratorio unicamente quando ricorrono modifiche che possono dare luogo ad un peggioramento delle prestazioni ottenute dal modello campione. La valutazione e la responsabilità sul da farsi competono esclusivamente al fabbricante, il quale deve inserire nel Fascicolo Tecnico (da tenere in archivio per eventuali controlli degli organi di vigilanza) la documentazione tecnica a giustificazione di quelle che sono considerate varianti rispetto al serramento campione collaudato.

21 Varianti significative e non App. A della UNI EN

22 Varianti significative e non App. A della UNI EN

23 Estendibilità dei risultati ITT finestre App. E della UNI EN

24 Estendibilità dei risultati ITT finestre App. E della UNI EN

25 Estendibilità dei risultati ITT finestre App. E della UNI EN

26 Estendibilità dei risultati ITT finestre App. E della UNI EN

27 Estendibilità dei risultati ITT porte esterne App. E della UNI EN

28 Estendibilità dei risultati ITT porte esterne App. E della UNI EN

29 Estendibilità dei risultati ITT porte esterne App. E della UNI EN

30 Estendibilità dei risultati ITT porte esterne App. E della UNI EN

31 Resoconto di prova e marcatura campioni I campioni sottoposti alle Prove Iniziali di Tipo (ITT) devono essere contrassegnati per garantirne la rintracciabilità riportando perlomeno le seguenti voci: Data di produzione Luogo, data, ora del campionamento Deve poi essere preparato un resoconto di campionamento che accompagna il campione con le seguenti informazioni: Fabbricante ed unità di fabbricazione Luogo di campionamento Quantità del lotto da cui è prelevato il campione (se necessario) N campioni Descrizione o identificazione del campione (mediante sezioni ad esempio) Marcatura del campione da parte del campionatore Scopo della prova (prova inziale di tipo, verifica ispettiva, ecc.) Caratteristiche da determinare Luogo, data, firma del campionatore e del fabbricante (se pertinente)

32 Il Cascading ITT applicabile solamente ad AoC 1, 1+, 3 Il 4 maggio 2005 la Commissione Europea ha emesso, in attuazione della Direttiva CEE 89/106 (per brevità, CPD), una Linea Guida denominata Guidance Paper M Conformity Assessment Under the CPD, Initial type-testing and Factory Production Control. Le Guidance Papers sono Linee Guida pubblicate per far sì che tra Commissione e Stati Membri, nonché tra gli stessi Stati Membri, vi sia un interpretazione comune dell attuazione della della CPD. Scopo principale della Linea Guida M è quello di individuare e descrivere i criteri, i metodi, i test e le procedure volte ad effettuare e garantire il controllo di conformità nel contesto di attuazione della CPD e, conseguentemente, l apposizione della marcatura CE sul prodotto finale immesso sul mercato.

33 La Linea Guida M individua le tre seguenti possibilità ITT SHARED ITT CASCADING ITT Produttore P P 1 sceglie il campione incarica NB, definisce il sistema e il FPC S sceglie il campione incarica NB, definisce il sistema e il FPC NB esegue il test e rilascia il report NB esegue il test e rilascia il report P sceglie il campione rappresentativo e incarica NB NB esegue il test e rilascia il report P 1 è titolare del report P 1 autorizza P (contratto) all'uso dei risultati del test NB verifica che i prodotti di P 1 e di P sono identici S è titolare del report S autorizza P ad utilizzare i risultati del test alle seguenti condizioni: a) contratto tra S e P b) istruzioni di S a P P è titolare del report P condivide i risultati dell'itt di P 1 P utilizza il trasferimento a cascata dell'itt di S FPC il produttore P ha il compito di applicare il controllo della produzione in fabbrica CE il produttore P è responsabile per la marcatura e per le caratteristiche del prodotto Legenda: P = produttore NB = Ente Notificato P 1 = altro Costruttore S = Sistemista

34 Linea Guida M e Cascading ITT La Guida M disciplina le ipotesi in cui può essere consentito al Produttore dei serramenti di utilizzare, nell ambito del processo, dei controlli e delle verifiche connesse all apposizione della marcatura CE, i risultati di un ITT realizzato da altri su un campione testato presso un Laboratorio Notificato ai fini di accertarne la conformità con le prescrizioni della CPD, le relative norme armonizzate e gli standard EN di volta in volta applicabili In particolare, l articolo della Linea Guida M indica nel Cascading ITT il metodo per consentire al Produttore dei serramenti di utilizzare i risultati dell ITT della System House, secondo determinate condizioni ed entro certi limiti nonchè sulla base di uno specifico contratto di fornitura tra System House e Produttore dei serramenti con chiare disposizioni in merito alle responsabilità tra le due parti.

35 Linea Guida M e Cascading ITT Il serramentista deve: 1. fabbricare un prodotto che utilizzi la stessa combinazione di componenti (componenti con le stesse caratteristiche) e nella stessa maniera di quelli per i quali la System House ha ottenuto un rapporto sui test iniziali di tipo. Se il suddetto rapporto si dovesse basare su una combinazione di componenti che non rappresentano il prodotto finale come dovrà essere immesso sul mercato e/o la combinazione non viene assemblata secondo le istruzioni della System House per l assemblaggio dei componenti, il serramentista dovrà sottoporre il proprio prodotto finito a test iniziali di tipo [1] ; [1] Guidance Paper M

36 Linea Guida M e Cascading ITT 2. riconoscere di restare responsabile della conformità del prodotto alle disposizioni della CPD, in ciò comprendendo sia progettazione che fabbricazione del prodotto, come da lui dichiarato all atto dell apposizione della marcatura CE sul proprio prodotto, ferma restando la possibilità di chiamare in causa, sulla base dell accordo siglato con la System House, la responsabilità di quest ultima nell ambito del diritto privato. 3. riconoscere di essere colui che immette il prodotto da costruzione sul mercato dello Spazio economico europeo e assumere la responsabilità del corretto assemblaggio del prodotto conformemente alle istruzioni di fabbricazione assemblaggio del prodotto e alle indicazioni per l installazione fornitegli dalla System House.

37 Linea Guida M e Cascading ITT 4. Il serramentista deve inoltre essere in grado di fornire a fini del controllo e della sorveglianza, prove documentate del fatto che la combinazione di componenti da lui utilizzata e il suo metodo di fabbricazione corrispondono a quelli per i quali la System House ha ottenuto un certificato sui test iniziali di tipo, certificato del quale i serramentista dovrà conservare una copia. La System House deve trasmettere al produttore le istruzioni di fabbricazione/assemblaggio del prodotto e le indicazioni per l installazione. Le istruzioni di fabbricazione/assemblaggio del prodotto e le indicazioni per l installazione trasmesse al serramentista devono diventare parte integrante del sistema di controllo della produzione in fabbrica dell assemblatore e devono essere citate nel rapporto sui test iniziali di tipo.

38 In pratica il fabbricante deve Dopo aver sottoscritto il contratto che gli permette di avvalersi delle certificazioni del Gammista, il Serramentista che, seguendo il Piano di Controllo della Produzione, fabbrica serramenti conformi a quanto prescritto dalla norma di prodotto e alle prestazioni dichiarate per il modello campione sottoposto all ITT, può applicare il marchio CE con l indicazione delle necessarie informazioni prescritte dalla normativa. Il Serramentista dovrà, invece, eseguire dei nuovi ITT se il prodotto che intende commercializzare si differenzia per tipologia, dimensioni e/o per prestazioni provate da quello descritto nella certificazione che gli è stata concessa dal Gammista, oppure se cambiano le normative di riferimento.

39 Controllo di Produzione di Fabbrica Factory Production Control (FPC)

40 Il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) Il fabbricante deve istituire, documentare e mantenere un sistema FPC che garantisca che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate. Il piano di controllo della produzione consiste, in pratica, nel redigere ed osservare un manuale che: Descrive il sistema adottato per poter applicare la marcatura CE Precisa i controlli da eseguire durante il processo di lavorazione Un Sistema di Controllo di Fabbrica basato sulle norme EN ISO 9001, è considerato sicuramente idoneo per la Marcatura CE.

41 Il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) Tutti gli elementi del sistema (i requisiti, le prove, i controlli messi in atto) devono essere documentati sotto forma di procedure scritte che costituiscono il cosiddetto FASCICOLO TECNICO. Il fascicolo tecnico comprova la correttezza di quanto attestato con la dichiarazione di conformità che il fabbricante deve predisporre e conservare a conferma e certificazione, unicamente sotto propria responsabilità, della conformità del prodotto ai requisiti fissati dalla norma di riferimento. Questa documentazione deve essere esibita a richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato.

42 Il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) Tutte le fasi di una commessa dovranno essere controllate documentandone gli esiti (anche nel caso di lavorazioni effettuate da terzisti) in un foglio di commessa, che insieme agli ordini dei materiali e di altre certificazioni per elementi provenienti da altri fabbricanti dovrà essere conservata da un responsabile. I controlli da effettuarsi possono essere suddivisi in tre macrofasi; in ognuna delle tre fasi, il costruttore dovrà nominare un responsabile. CONTROLLO DI PRODUZIONE 1 Fase 2 Fase 3 Fase Controllo in accettazione sui materiali, componenti, accessori Controllo durante la produzione (taratura, manutenzione macchine) Controllo sul prodotto finito (verifica della presenza di tutti gli accessori, assenza di degradi o anomalia di funzionamento della ferramenta ecc.)

43 Il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) 1 FASE controlli sui materiali, componenti, accessori in ingresso possono riguardare sia il livello qualitativo dei materiali in ingresso (tolleranze dimensionali dei profili, ecc.) sia la conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato. 2 FASE controlli sulla produzione possono riguardare tutti i controlli dimensionali e qualitativi che normalmente vengono attuati sul processo produttivo, al fine di monitorare l'avanzamento del lotto in produzione, come i controlli dimensionali sulla troncatura e altre lavorazioni, i controlli qualitativi sul materiale utilizzato, la completezza nel montaggio degli accessori, ecc.). 3 FASE controlli sul prodotto finito terminato il normale processo produttivo, il serramentista potrà controllare a campione i serramenti finiti, ad esempio in termini di planarità e ortogonalità dei prodotti, facilità di apertura e chiusura, livello qualitativo della finitura, ecc.).

44 Il Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) L'esito di questi controlli dovrà essere formalmente registrato, e le registrazioni dovranno essere conservate presso il produttore secondo quanto da lui definito. La Norma UNI EN indica specificatamente quali registrazioni, a seguito dell effettuazione dei controlli, devono essere conservate dal serramentista: tali registrazioni devono essere mantenute in azienda per 5 anni.

45 Il Fascicolo Tecnico è costituito dalla principale normativa tecnica di riferimento dai rapporti di prova sul serramento campione e da ogni altro documento tecnico emesso dagli Organismi notificati dalla documentazione tecnica a giustificazione di quelle che sono considerate varianti rispetto al serramento campione dalla documentazione tecnica relativa ai sistemi commerciali di profili utilizzati dal fabbricante dagli attestati di conformità rilasciati dai fornitori di sistemi commerciali di profili, accessori, ecc. dalle procedure e dalla modulistica costituenti il Piano di controllo della produzione dalle registrazioni relative ad ogni commessa, attestanti che sono stati effettuati i controlli previsti con esito positivo: tutta la documentazione tecnica sviluppata in sede di progetto ed utilizzata per la produzione: - elenco per il prelievo dei profili - distinta per il taglio di profili e sequenza ottimizzazione utilizzo profili - ciclo di lavorazione dei profili tramite il centro di lavoro - elenco per il prelievo degli accessori dal magazzino automatico - distinta pannelli - distinta vetri - disegni, sezioni e distinta di assemblaggio - elenco materiali da inviare in cantiere Il "Foglio di Commessa" debitamente compilato e firmato

46 Dichiarazione di Conformità e Certificazione di Conformità

47 Dichiarazione e Certificazione di Conformità per AoC 1, 3 e 4 Le procedure per attestare la conformità cambiano secondo il sistema di attestazione della conformità previsto per il prodotto e coinvolgono: il solo fabbricante il fabbricante e un Organismo notificato di Certificazione e/o d'ispezione e/o di Prova, il quale svolge compiti differenti a seconda del fatto che come base per l affissione della Marcatura CE sia richiesta: a) Solo una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (AoC 3 e 4) Oppure: b) Sia una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ che una CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ (AoC 1)

48 Dichiarazione e Certificazione di Conformità per AoC 1, 3 e 4 Come invariante, in tutti questi casi, 1,3 e 4, il produttore deve sempre comunque redigere e firmare e conservare sotto la propria responsabilità una Dichiarazione di conformità CE, che rappresenta il documento fondamentale e più importante ai fini della marcatura CE, in quanto costituisce anche l atto impugnabile, a valore legale, di responsabilizzazione del produttore. Deve contenere le indicazioni previste dall Art. 10 comma 2 del D.P.R. 246/93, va firmata e conservata in azienda. È comunque il fabbricante, oppure il suo mandatario stabilito nella Comunità, a dichiarare sotto propria responsabilità la conformità del prodotto ai requisiti fissati dalla specificazione tecnica.

49 Dichiarazione e Certificazione di Conformità per AoC 1, 3 e 4 In possesso dei risultati delle prove iniziali di tipo (ITT) e implementato il Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC), il Produttore deve redigere e trattenere presso di sé una dichiarazione di conformità, scritta nella sua lingua e in quelle dei paesi in cui il serramento è destinato, comprendente: Nome ed indirizzo del fabbricante, o di un suo legale rappresentante con sede nell EEA Nome ed indirizzo dell organismo di Certificazione (solo per AoC 1) Descrizione del prodotto (tipo, materiale, destinazione d uso, ecc.) e copia delle informazioni che accompagnano la marcatura CE (risultati delle caratteristiche attestate) Disposizioni alle quali il prodotto è conforme (appendice ZA della Norma UNI EN in questo caso) Condizioni particolari di impiego del prodotto Numero del Certificato di Conformità CE di accompagnamento (solo per AoC 1) Nome ed indirizzo/i del/i laboratorio/i notificato/i Nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del fabbricante, o del suo rappresentante autorizzato

50 Fac-simile Dichiarazione di Conformità Ditta.. via. telef.. P.IVA Il sottoscritto.. titolare dell impresa.. con sede in telef... P.IVA.. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Art. 10 comma 2 D.P.R. 21/04/1993, n. 246 e D.P.R. 10/12/1997, n. 499 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione. Dichiarazione di conformità n../10 dichiara che i serramenti per applicazioni esterne di alluminio con finitura superficiale.. colore..., a n ante ad apertura a fabbricati nello stabilimento di.. seguendo la procedura di attestazione della conformità n 3 secondo D.P.R. n. 246 e successive modifiche emanate con D.P.R. n. 499, sono conformi alla appendice ZA della norma UNI EN 14351:2006 e raggiungono le seguenti prestazioni certificate dal/i laboratorio/i notificato/i. (nome/i e indirizzo/i): classe di tenuta all acqua:. classe di permeabilità all aria:. classe di resistenza al vento:. isolamento termico:. isolamento acustico:. Timbro e firma:..

51 Certificazione di Conformità per AoC 1 Solamente nel caso di AoC 1, l organismo di certificazione deve redigere un apposito Certificato CE di conformità che autorizza il fabbricante ad applicare la marcatura CE. La certificazione di conformità rilasciata dagli organismi notificati comporta: 1) Esame di Tipo Iniziale (prova di laboratorio per misurare le prestazioni di un modello campione rappresentativo della produzione) 2) Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica sulla base di un ispezione iniziale 3) La sorveglianza continua, la valutazione e approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica 4) Prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere

52 Certificazione di Conformità per AoC 1 Le informazioni che devono essere contenute nel Certificato di Conformità sono le seguenti: Nome, indirizzo e numero di identificazione dell Organismo di certificazione Nome e indirizzo del produttore o del suo legale rappresentante designato con sede nella Eea e luogo di produzione (inclusa la possibilità di un codice alfanumerico) Descrizione del prodotto (tipo, materiale, destinazione d uso, ecc.) Disposizioni alle quali il prodotto è conforme (appendice ZA della Norma UNI EN in questo caso) Condizioni particolari di impiego del prodotto Numero del Certificato di Conformità CE Condizioni e periodo di validità del certificato (quando applicabile) Nome e qualifica della persona incaricata di firmare il Certificato

53 Quadro legislativo ed Etichetta CE

54 I requisiti da indicare sull etichetta CE secondo App. ZA della UNI EN

55 I requisiti da indicare sull etichetta CE secondo App. ZA della UNI EN

56 I requisiti obbligatori sull etichetta CE per finestre e porte esterne pedonali Tenuta all acqua Rilascio di sostanze pericolose (solo per urto interno), con obbligo di redigere una dichiarazione da parte del fabbricante Resistenza al carico del vento Resistenza all urto (solo per porte con vetrate con rischio di lesioni) Capacità portante dei dispositivi di sicurezza Altezza (solo per porte) Capacità di sblocco (solo per porte chiuse in vie di fuga) Forze di azionamento (solo per porte dotate di dispositivi automatici) Prestazione acustica Trasmittanza termica Proprietà radiative (fattore solare e trasmissione luminosa a partire dalla nuova revisione della UNI EN ) Permeabilità all aria

57 L opzione NPD come contemplata dalla UNI EN Tutte le caratteristiche citate in precedenza devono essere indicate nell etichetta CE, ma non necessariamente tutte devono riportare un preciso valore. Come già specificato spetta alle Autorità italiane stabilire quali tra i requisiti della norma di prodotto UNI EN debbano essere obbligatori per l Italia, mediante la definizione di Decreti Legislativi e Ministeriali che impongano o meno dei valori di soglia minimi da rispettare. Nel caso in cui le Autorità non si pronuncino in merito ad uno o più requisiti indicando un valore di soglia, il Costruttore potrà scegliere l opzione NPD (nessuna prestazione determinata) per i requisiti sopra citati non regolati da specifiche legislazioni.

58 Il quadro legislativo dei requisiti richiesti dalla UNI EN ) Tenuta all acqua L unico obbligo è determinato dal DL /09/2005 Codice del consumo, che prevede che i prodotti debbano assolvere le funzioni per cui sono realizzati, ma non fissa valori di soglia da rispettare. Altro riferimento potrebbe essere il DL 81 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anch esso non fissa valori di soglia. 2) Permeabilità all aria Il vero obbligo è il DM 02/04/2008 che contiene la norma tecnica di supporto in ambito energetico e stabilisce che debba essere dichiarata la prestazione di permeabilità all aria anche se non fissa valori di soglia. Altri riferimenti sono i già citati DL /09/2005 Codice del consumo e DL 81 09/04/2008, che però non fissano valori di soglia.

59 Il quadro legislativo dei requisiti richiesti dalla UNI EN ) Isolamento acustico L obbligo deriva dal DPCM 05/12/97 in attuazione alla Legge Quadro 447/95, che non considerano direttamente i serramenti ma le prestazioni di facciata dell edificio. Anche se il valore di isolamento acustico del serramento può essere desunto dal valore totale di facciata, non è stabilito un valore di soglia preciso per il serramento. 4) Trasmittanza termica L obbligo deriva dal DM 02/04/1998 che stabilisce che per tutti i serramenti che superino il valore Uw di 5 W/m 2 K deve essere di chiarato il valore Uw stesso, ma non fissa valori di soglia. Ulteriori obblighi derivano dal DL 192/05 e successivo DL 311/2006, Legge /08/2008 e DPR 59/09, che stabiliscono, in base alle zone climatiche dei vari Comuni italiani, i valori soglia Uw da rispettare.

60 Il quadro legislativo dei requisiti richiesti dalla UNI EN ) Resistenza al carico del vento L obbligo deriva da l DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, che stabiliscono i criteri di calcolo ed i livelli di soglia del carico del vento con cui devono essere progettati i componenti inseriti nell edificio. In realtà i valori di soglia fissati sono espressi con modalità differenti da quelle richieste nella norma di prodotto UNI EN e non esistendo una indicazione precisa si può considerare che dei valori di soglia precisi non esistano. Altro riferimento è il già citato DL 81 09/04/2008, che però non fissa valori di soglia. 6) Capacità di sblocco (solo per porte chiuse su vie di fuga) L obbligo deriva dal DM 03/11/2004, dal DM 10/03/98 e dal già citato DL 81 09/04/2008, anche se tutti questi regolamenti non stabiliscono valori di soglia specifici.

61 Il quadro legislativo dei requisiti richiesti dalla UNI EN ) Rilascio di sostanze pericolose (solo per urto interno) L obbligo deriva dalla Direttiva Europea 76/769/CE e dalle corrspindenti leggi presenti a livello comunitario. Si stabiliscono in tali regolamenti le quantità massime che possono essere rilasciate di determinate sostanze ritenute dannose e nocive per l uomo: formaldeide nei pannelli, sostanze volatili da vernici, adesivi, sigillanti, guarnizioni ed elementi plastici (PVC,ABS,ecc.). La norma di prodotto UNI EN stabilisce che venga rilasciata una dichiarazione in merito.

62 Struttura dell etichetta riportante il marchio CE Il produttore deve apporre sul prodotto, sull imballaggio o sui documenti accompagnatori un etichetta indelebile, visibile e leggibile, con le seguenti informazioni: - logo grafico del marchio CE con riferimento alla Direttiva 93/68/CEE (il logo non può avere altezza inferiore a 5 mm) - Nome o marchio identificativo ed indirizzo del fabbricante - Ultime due cifre dell anno in cui è stata apposta la marcatura -N del Certificato di Conformità CE (solo per AoC 1) - Numero della norma europea di riferimento (in tal caso UNI EN ) - Descrizione del prodotto e destinazione d uso - Informazioni sulle caratteristiche regolamentate del prodotto, riguardo ai requisiti obbligatori e ad eventuali requisiti volontari secondo l App. ZA.1 della UNI EN

63 Etichetta CE finestre requisiti obbligatori Ragione Sociale ed indirizzo produttore 10 UNI EN Resistenza al carico del vento: classe (oppure NPD) Trasmittanza termica: Uw [W/m 2 K] Permeabilità all aria: classe Tenuta all acqua: classe (oppure NPD) Prestazione acustica: Rw(C;Ctr) [db] (oppure NPD) Proprietà radiative: fattore solare % (oppure NPD) Proprietà radiative: trasmissione luminosa % Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: passa (oppure NPD) Rilascio di sostanze pericolose: superamento In ROSSO le uniche caratteristiche dove è OBBLIGATORIO riportare un valore preciso secondo le norme tecniche vigenti.

64 Etichetta CE portefinestre e porte esterne requisiti obbligatori Ragione Sociale ed indirizzo produttore 10 UNI EN Resistenza al carico del vento: classe (oppure NPD) Trasmittanza termica: Uw [W/m 2 K] Permeabilità all aria: classe Tenuta all acqua: classe (oppure NPD) Prestazione acustica: Rw(C;Ctr) [db] (oppure NPD) Proprietà radiative: fattore solare % (oppure NPD) Proprietà radiative: trasmissione luminosa % Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: superamento (oppure NPD) Rilascio di sostanze pericolose: superamento Resistenza all urto: classe (oppure NPD) Capacità di sblocco: classe (oppure NPD) Forze di azionamento: classe (oppure NPD) Altezza: [mm] (oppure NPD) In ROSSO le uniche caratteristiche dove è OBBLIGATORIO riportare un valore preciso secondo le norme tecniche vigenti.

65 Documentazione di accompagnamento al serramento

66 I documenti di accompagnamento al serramento Nel dettaglio, il Serramentista è tenuto a redigere e consegnare al cliente la seguente documentazione: Etichetta riportante il logo CE e le altre informazioni Istruzioni di installazione del prodotto (da fornire al posatore se il fabbricante non è direttamente responsabile anche della posa) Istruzioni sull'uso e la manutenzione dei prodotti (raccomandazioni specifiche per la manutenzione di routine, la pulizia, gli agenti detergenti adatti e l'eventuale lubrificazione/regolazioni delle parti mobili e i procedimenti per la sostituzione di componenti/finiture danneggiati o usurati). Dichiarazione sul rilascio di sostanze pericolose Dichiarazione di conformità (se richiesta)

67 Schema riassuntivo Marcatura CE per AoC 3

68 La System House fa effettuare le ITT su campioni scelti con precisi criteri Firma del Contratto di Cascading ITT tra Fabbricante e System House Il Fabbricante riceve le ITT per Cascading e le può utilizzare per marcare CE (con regole precise) Il Fabbricante, sotto propria responsabilità, apporta delle varianti rispetto al modello campione provato nelle ITT Il Fabbricante decide come utilizzare i certificati e come estenderli alla sua produzione Il Fabbricante non apporta delle varianti rispetto al modello campione provato nelle ITT Secondo il Fabbricante le varianti non riducono le prestazioni Il Fabbricante DICHIARA che le varianti non riducono le prestazioni ed inserisce la dichiarazione nel FASCICOLO TECNICO Il Fabbricante potrà utilizzare le ITT cedute gli dalla System House sotto propria responsabilità Secondo il Fabbricante le varianti riducono le prestazioni Il Fabbricante fa effettuare al Laboratorio Notificato nuove prove ITT Il Fabbricante utilizzerà le nuove ITT, di sua proprietà effettuate dal Laboratorio Il Fabbricante controlla tutte le fasi: accettazione, produzione, prodotto finito Il Fabbricante registra i controlli, compila un FOGLIO DI COMMESSA, redige e conserva un FASCICOLO TECNICO Il Fabbricante redige e conserva una DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE (sempre) Il Fabbricante appone il Marchio CE riportante tutte le informazioni stabilite da norma di prodotto Il Fabbricante redige e fornisce all utilizzatore finale il Manuale d uso e manutenzione Il Fabbricante redige a fornisce all utilizzatore finale la Dichiarazione sul rilascio di sostanze pericolose

69 Il Manuale delle Qualità EKU

70 Cosa contiene il Manuale della Qualità EKU 1. UNA INTRODUZIONE RIGUARDANTE: - IL MARCHIO CE SUI SERRAMENTI - LA NORMA DI PRODOTTO EN LA GUIDANCE PAPER M 2. IL FASCICOLO ESPLICATIVO DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 3. LE SCHEDE TECNICHE DELLE SERIE EKU CON: - LE DESCRIZIONI DEI SISTEMI - LE SEZIONI DEI PROFILI - GLI ACCESSORI E LE GUARNIZIONI - I NODI - LE DISTINTE DI TAGLIO 4. LE ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI: - LE LAVORAZIONI MECCANICHE - I PARAMETRI DI LAVORAZIONE DEI PROFILI DI ALLUMINIO - I PARAMETRI DI MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI - LO SPESSORAMENTO VETRI - L INSERIMENTO DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA E VETRAZIONE

71 Cosa contiene il Manuale della Qualità EKU 5. LA RAFFIGURAZIONE GRAFICA DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO RAPPRESENTATE DAL SERRAMENTO CAMPIONE CON L INDICAZIONE: - DELLE PRESTAZIONI DEL MODELLO CAMPIONE - DEI LIMITI D IMPIEGO 6. LE SCHEDE 1 OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 7. IL FASCICOLO 2 CON LE ISTRUZIONI D USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 1 le schede operative sono predisposte in modo che il serramentista le possa personalizzare con insegne aziendali proprie, fotocopiandole dal modello cartaceo o stampandole direttamente dopo aver caricato nel proprio personal computer il software fornito con il manuale, nel quale troverà tutto quanto necessario allo scopo. 2 il fascicolo è predisposto in modo tale che il serramentista possa applicare le proprie insegne aziendali nella quarta pagina di copertina. Ad ogni serramentista può essere fornita, a parte, una congrua quantità di fascicoli.

72 Cosa contiene il Manuale della Qualità EKU Con il Manuale della Qualità Eku il serramentista riceve un fascicolo che descrive la configurazione generale del sistema qualità adottato dall azienda, corredato da un esemplare per tipo delle schede operative, cioè la modulistica necessaria per le registrazioni. in pratica, trova già predisposto il Piano di Controllo della Produzione (FPC) insieme all inserto con le Istruzioni sull'uso e la manutenzione dei prodotti da consegnare al cliente!

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