Provincia di Como DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE, ORNAMENTALE E AMATORIALE

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1 Provincia di Como DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE, ORNAMENTALE E AMATORIALE Art. 1 Finalità La Provincia di Como con le presenti disposizioni disciplina l allevamento, la detenzione, la vendita e la cessione di fauna selvatica omeoterma, in base all art. 39 della L.R. 26 del 16 agosto 1993 e del R.R. n.16 del 4 agosto 2003, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 320 dell 8 febbraio 1954, della L. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e della L. 473 del 22 novembre 1993 sul maltrattamento degli animali. Art. 2 Tipologia degli allevamenti 1. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali, sulla base delle tipologie previste nel R.R. 16 del 4 agosto Categoria A: allevamenti a fini commerciali, esercitati da imprese agricole legalmente riconosciute, in cui l attività risulti essere la sola, ovvero la principale, ai fini del reddito d impresa; - Categoria B: allevamenti per fini commerciali, realizzati a scopo di integrazione dei redditi; - Categoria C: allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali. 2. Gli allevamenti a fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola. 3. Gli allevamenti di fauna di specie selvatiche utilizzate a fini di ripopolamento e/o per le attività cinofile devono essere limitati alle specie autoctone. 4. Nel conteggio degli individui di ornitofauna selvatica allevati a scopo ornamentale e amatoriale, appartenenti alla famiglia dei Fringillidi, non vanno considerati gli ibridi né gli individui a fenotipo mutato. Art. 3 Vincoli particolari 1. Ai sensi dell art. 24 comma 2 del R.R. n 16 del 4 agosto 2003, si dispone su tutto il territorio provinciale il divieto di allevamento del cinghiale (Sus scrofa) e dei suoi ibridi, sia a fini commerciali che a scopo amatoriale. 2. L allevamento degli Ungulati ruminanti è consentito previa richiesta di autorizzazione al Servizio Caccia della Provincia di Como e successiva verifica a cura del Corpo di Polizia Locale della Provincia, tesa a verificare l idoneità delle recinzioni degli allevamenti che devono essere allestite in modo da evitare il rischio di fuoriuscita dei capi, tenuto conto delle specie contenute, dell orografia e della tipologia del terreno; a tal fine si richiede di attenersi alle indicazioni tecniche 1

2 contenute nello specifico allegato che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni. 3. Per l allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale. Art. 4 Richiesta di autorizzazione 1. Le autorizzazioni per l allevamento della fauna selvatica vengono rilasciate dal Servizio Caccia della Provincia, previa presentazione di domanda da effettuarsi mediante modulistica appositamente predisposta (Allegato 1). 2. Sono eventualmente accettate allo stesso modo domande in carta libera purché complete delle seguenti indicazioni: - generalità e residenza dell allevatore; - località in cui avrà sede l allevamento; - specie di animali che verranno allevati e tipologia dell allevamento; - certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura d acquisto o autocertificazione del venditore attestante l avvenuta cessione dei soggetti riproduttori; - relazione tecnico-gestionale in cui sono indicate il tipo di strutture e di recinzioni esistenti, con dichiarazione di conformità a quanto previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto previsto nell art. 7; - dichiarazioni di conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda le norme di Polizia Veterinaria, sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e sul maltrattamento degli animali. 3. La Provincia rilascia apposita autorizzazione, che ha durata quinquennale e può essere rinnovata. 4. Il rinnovo è subordinato, all osservanza degli adempimenti indicati nell autorizzazione ed all assenza nel periodo di validità precedente alla richiesta di rinnovo, di sanzioni dovute gravi inadempienze. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. 5. Gli allevamenti già esistenti all emanazione delle presenti disposizioni saranno autorizzati con nuovo provvedimento, previa presentazione di nuova richiesta o di conferma di quella precedente. Art. 5 Registro di allevamento 1. Per gli allevamenti di categoria A e B, la Provincia rilascia all atto dell autorizzazione un apposito registro vidimato (allegato 2). 2. In tale registro debbono essere indicati: - la specie, il sesso se identificabile, il numero dei riproduttori e la loro origine documentata; - l eventuale contrassegno; - il numero di animali nati, morti, acquisiti e ceduti, con l indicazione dei soggetti cedenti e cessionari; - gli eventi patologici significativi. 3. Al registro devono essere allegati i verbali dei controlli sanitari ed amministrativi. 4. Il registro deve essere sempre tenuto nei locali dove ha sede l allevamento, a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza. 5. Al fine di aggiornare l anagrafe degli allevamenti, copia del registro riferito al 31 dicembre dell anno appena concluso, deve pervenire alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno.

3 6. La tenuta di tale registro non è obbligatoria per gli allevamenti di fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata. Art. 6 Contrassegno e marcatura individuale dei mammiferi 1. Negli allevamenti di mammiferi tutti gli animali, con la sola esclusione della lepre comune, vanno marcati mediante apposito microchip rilasciato dall ASL. Le spese relative all acquisto dei microchip sono a carico del titolare dell allevamento. 2. In casi particolari, stabiliti dal Servizio Veterinario della competente ASL, la marcatura può avvenire anche tramite altri dispositivi concordati con il Servizio Veterinario. 3. Il numero del contrassegno va riportato nel registro di cui all art. 5 del presente Regolamento. 4. La marcatura degli animali nati nell allevamento avviene entro un mese dalla nascita con conseguente comunicazione, entro 10 giorni, alla Provincia settore Caccia e Pesca - da parte dell allevatore, per mezzo di apposito modello predisposto (allegato 3) 5. La marcatura degli animali nati all esterno dell allevamento è autorizzata dalla Provincia competente, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale (allegato 4). Art. 7 Contrassegno e marcatura individuale degli uccelli 1. Negli allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale, ad esclusione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell anatra germanata, tutti gli esemplari devono essere detenuti previa marcatura per mezzo di apposito anello inamovibile. 1. Gli esemplari di avifauna nati in cattività vanno segnalati entro l anno in corso alla Provincia, mediante il modello predisposto (allegato 5) e devono essere regolarmente marcati o inanellati con anello chiuso, conforme alle disposizioni previste dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell allevatore, nonché l anno di nascita ed il numero di individuazione dell animale. Tale inanellamento deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita. 2. Sono ammessi l allevamento e la detenzione di volatili provenienti da paesi esteri purché adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività. 3. La marcatura degli animali nati all esterno dell allevamento è preventivamente autorizzata dalla Provincia, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale (allegato 6). Art. 8 Recinti e strutture di stabulazione 1. Gli allevamenti di mammiferi devono garantire strutture di recinzione tali da impedire la fuga dei soggetti detenuti, nonché essere provvisti di idonei dispositivi per la cattura, da utilizzare sia per la marcatura dei soggetti che per ogni altra eventuale operazione che richieda la manipolazione degli animali. Queste strutture devono essere descritte nella relazione tecnico-gestionale da allegare alla richiesta di autorizzazione all allevamento. 2. Le strutture dell impianto nonché le tecniche di produzione e di ambientamento per gli allevamenti di specie destinate al ripopolamento e/o detenute per fini anche amatoriali, devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali degli individui. A questo riguardo si rimanda a quanto stabilito dall INFS: - Galliformi, da 1 a 30 gg: mq / capo; - Galliformi, oltre 30 gg: mq/capo in voliera; - Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo; - Ungulati: mq / capo. 3. Per la detenzione di un singolo soggetto di avifauna allevata a scopo ornamentale o amatoriale, l allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di 26 decimetri cubici. Per l allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve comunque essere garantito uno spazio vitale minimo di 18 decimetri cubici per soggetto.

4 4. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, dove vengono previste periodiche operazioni di disinfestazione e disinfezione. Le gabbie utilizzate a fini espositivi, essendo per uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Commissione Ornitologica Mondiale). Art. 9 Prelievo e cessione degli animali 1. I capi allevati debbono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all art. 13 della L. 157/92 (Mezzi per l esercizio dell attività venatoria), è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposita autorizzazione dell autorità sanitaria. 2. L abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell anno solare. La macellazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente a centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente o ad altro analogo allevamento autorizzato. 3. Al momento della cessione degli animali, l allevatore deve rilasciare all acquirente, oltre ai documenti di natura fiscale, una ricevuta attestante il nominativo e, se previsti, gli estremi di autorizzazione dell allevatore, il nominativo dell acquirente, la specie, il numero identificativo dell individuo, quando previsto per l allevamento, e il numero totale di capi ceduti. 4. Gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale possono cedere in forma gratuita i soggetti allevati, purché accompagnati da modello prestampato fornito dalla Provincia (allegato 7). 5. Gli esemplari di specie destinate al ripopolamento potranno essere ceduti esclusivamente ai soggetti legittimati all attività di ripopolamento o ad altri allevatori autorizzati. Art. 10 Anagrafe degli allevamenti 1. Presso la Provincia, Servizio Caccia, è istituita l anagrafe degli allevamenti, aggiornato annualmente, in cui vengono indicati la denominazione, la tipologia di allevamento, le specie allevate, il numero di riproduttori per specie, il numero di capi prodotti per specie, in numero di capi acquisiti, il numero di capi ceduti. 2. Al fine di aggiornare l anagrafe degli allevamenti di cui sopra, i titolari sono tenuti ad inviare comunicazione al Servizio Caccia della Provincia (Allegato 8). Sono esentati da questa comunicazione gli allevamenti a scopo ornamentale e/o amatoriale in cui la riproduzione di queste specie viene impedita, tramite separazione degli esemplari di sesso diverso. Art. 11 Norme sanitarie 1. Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché al regolamento di Polizia Veterinaria e all obbligo di adottare misure per garantire il benessere degli animali. 2. Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare al servizio veterinario dell ASL territorialmente competente, ai sensi di legge, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette. Art. 12 Revoca dell autorizzazione 1. La revoca dell autorizzazione di allevamento è disposta dall Amministrazione provinciale, con proprio atto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza dei singoli obblighi e prescrizioni del presente regolamento o delle normative vigenti in materia. 2. L autorizzazione può essere nuovamente rilasciata previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall avvenuta revoca. Art. 13 Verifiche, controlli e vigilanza

5 1. La Provincia effettua controlli e vigila sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento tramite il Corpo della Polizia Provinciale. 2. La vigilanza è altresì affidata ai soggetti di cui alla vigente normativa in materia di caccia. Art. 14 Disposizioni finali 1. Gli allevamenti già esistenti all emanazione del presente regolamento devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle Leggi e ai Regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

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