BENEVIAGGIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EDIZIONE GIUGNO Mod. 1055

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EDIZIONE GIUGNO 2005 Mod. 1055

2 Augusta Assicurazioni S.p.A. Sede Sociale: Torino Via O. Morgari, 19 Tel Fax Cap. Soc. 26 milioni i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e n Iscrizione Registro Impr. di TO Numero R.E.A Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni. Decreto Ministro Industria, Commercio e Artigianato del 6/4/1983 (Gazzetta Ufficiale del 8/10/1985 n 237). Società diretta e coordinata da Toro Assicurazioni S.p.A., sede legale: Via Mazzini, 53 Torino.

3 PREMESSA pag. 3 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA PAG. 4 PARTE I - GARANZIA BASE SEZIONE I ASSISTENZE pag. 5 PARTE II - GARANZIE FACOLTATIVE SEZIONE II PERDITA BAGAGLI pag. 10 SEZIONE III INFORTUNI pag. 11 SEZIONE IV RIMBORSO SPESE MEDICHE pag. 15 SEZIONE V ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO pag. 17 SEZIONE VI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI pag. 18 SEZIONE VII RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI pag. 19 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI pag. 21 DEFINIZIONI pag. 23 ALLEGATO 1 pag. 24 1

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5 PREMESSA Le condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza Bene Viaggio stipulata dal Contraente. Resta pertanto inteso che: si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di Polizza; l assicurazione è prestata nella forma di garanzia e per le somme indicate per le singole garanzie sul modulo di Polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle presenti Condizioni; l assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie relativamente alle quali sul modulo di Polizza è stata indicata la somma assicurata. Le definizioni riportate a pag. 24 e 25 hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. 3

6 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA Le garanzie della presente Polizza sono operanti esclusivamente durante viaggi e soggiorni dell Assicurato fuori dal comune di residenza. Fermo restando il limite massimo di durata indicato sul modulo di Polizza: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, le garanzie operano dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia; le garanzie operano durante il periodo di viaggio fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi dalla data di inizio del viaggio stesso. Fermo restando, inoltre, l ambito territoriale indicato sul modulo di Polizza: in caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso da quelli sopraindicati, le garanzie operano a condizione che il sinistro si sia verificato in un luogo distante più di 50 km dal comune di residenza dell Assicurato; le garanzie non operano mai in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 4

7 PARTE I - GARANZIA BASE SEZIONE I - ASSISTENZE ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA A seguito di: infortunio o malattia insorta durante il periodo di operatività della garanzia, la Società si obbliga a fornire all Assicurato le seguenti prestazioni. 1. Consulenza medica Qualora l Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto con i medici della Centrale Operativa che forniscono, allo stesso o al suo medico: consulenza di carattere generale (con esclusione di diagnosi o prescrizioni) relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 2. Invio di un medico in Italia Qualora l Assicurato, trovandosi in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa provvede ad inviare uno dei medici convenzionati con la Società. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Sono a carico della Società i relativi costi. 3. Segnalazione di un medico specialista all estero Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, necessiti di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnala, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l Assicurato. Sono a carico dell Assicurato tutte le spese e gli onorari dello specialista. 4. Rientro sanitario Qualora l Assicurato necessiti, a giudizio dei medici della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: aereo sanitario (solo in caso in cui il sinistro sia avvenuto in Europa); aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; autoambulanza. Il trasporto é interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprende l assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria. La Società ha la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall Assicurato. La prestazione non è dovuta: nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali; 5

8 nei casi di infermità o lesioni che possano essere curate sul posto o non impediscano la prosecuzione del viaggio; qualora l Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato. Sono a carico della Società i relativi costi fino alla concorrenza massima di Euro 7800,00. Sono a carico dell Assicurato le eventuali eccedenze. Inoltre: RIENTRO CON UN FAMILIARE: qualora l Assicurato non usufruisca di assistenza sanitaria e un familiare desiderasse accompagnarlo nel rientro, la Centrale Operativa provvede a far rientrare il familiare con lo stesso mezzo utilizzato dall Assicurato fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza. La Società ha la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato dallo stesso. Sono a carico della Società i costi fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avviene dall Italia, di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avviene dall estero. Sono a carico dell Assicurato le eventuali eccedenze. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI: qualora altre persone in viaggio con l Assicurato, purché anch esse assicurate, non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto o utilizzato, la Centrale Operativa provvede a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. La Società ha la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati. Sono a carico della Società i costi dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall Italia, di Euro 400,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall estero. Sono a carico degli Assicurati le eventuali eccedenze. 5. Trasporto salma In caso di decesso dell Assicurato, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono a carico della Società: le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di Euro 4.100,00 per ciascun Assicurato; qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di Euro ,00. Sono a carico dell Assicurato: le spese eccedenti; le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone o l eventuale recupero della salma. 6. Viaggio di un familiare Qualora l Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura situato a più di 50 Km. dal Comune di residenza dello stesso e i medici ritengano non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un appartenente al suo nucleo familiare un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l Assicurato ricoverato. Sono a carico della Società i costi del biglietto. Sono a carico dell Assicurato le spese di soggiorno del familiare e, in genere, tutte le altre spese. 6

9 7. Accompagnamento dei minori Qualora l Assicurato si trovasse nell impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 15 anni che viaggiavano insieme, la Centrale Operativa mette a disposizione di un appartenente al suo nucleo familiare un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Sono a carico della Società i costi del biglietto. Sono a carico dell Assicurato le spese di soggiorno del familiare e, in genere, tutte le altre spese. 8. Rientro dell Assicurato Qualora, a seguito di ricovero in Istituto di cura, le condizioni di salute dell Assicurato non gli permettessero di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornisce un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Sono a carico della Società i costi del biglietto. 9. Prolungamento del soggiorno all estero Qualora le condizioni di salute dell Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvede a ricercare e prenotare un albergo. Sono a carico della Società le spese di pernottamento e prima colazione per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 41,00 giornaliere per Assicurato; in caso di Polizza annua, il massimale complessivo annuo è di Euro 250,00 fermo restando il massimale per sinistro e per Assicurato di Euro 120,00. Sono a carico dell Assicurato le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. 10. Invio di medicinali urgenti all estero Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, necessitasse di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dai medici della Centrale Operativa, quest ultima provvede al loro invio. La spedizione verrà effettuata con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Sono a carico della Società le spese di spedizione e trasporto. Sono a carico dell Assicurato i costi dei medicinali. 11. Interprete a disposizione all estero Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e necessitasse di un interprete, la Centrale Operativa provvede ad inviarlo. È a carico della Società il relativo costo per un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. Sono a carico dell Assicurato eventuali eccedenze. 12. Anticipo spese di prima necessità Qualora l Assicurato dovesse sostenere spese impreviste (oltre che a causa di infortunio o malattia insorta durante il periodo di operatività della garanzia, anche a causa di furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio) e non gli sia possibile provvedervi direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvede per suo conto, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00 per sinistro; tuttavia, nel caso l ammontare delle fatture superasse l importo 7

10 complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventa operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa abbia ricevuto adeguate garanzie bancarie. Sono esclusi dalla prestazione i trasferimenti di valuta all estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l Assicurato. 13. Rientro anticipato Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte avvenuta in Italia (risultante da certificato anagrafico), di uno dei seguenti familiari: coniuge, convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvede a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo, in Italia, dove è deceduto il familiare o dove viene sepolto. Nel caso in cui l Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Centrale Operativa provvede a far rientrare entrambi. Se l Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso. Sono a carico della Società i costi dei biglietti. Relativamente a tutte le prestazioni di cui sopra, si conviene che: 1)Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l Assicurato e a condizione che l Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie (quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, conti correnti, fideiussioni bancarie) per la restituzione di ogni somma anticipata; 2)Qualora l Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. ART. 2 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato appena possibile deve telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, al numero: Qualora esigenze tecniche particolari non lo permettano, telefonare al numero: che dall estero deve essere preceduto da Inoltre è possibile inviare un telegramma a: Europ Assistance ITALIA S.p.A. Piazza Trento Milano comunicando: 1)il tipo di assistenza di cui necessita

11 2)nome e cognome 3) numero di Polizza preceduto dalla sigla AUVI 4)indirizzo del luogo in cui si trova 5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Inoltre, l Assicurato deve: fornire la documentazione (quando richiesto in originale) inerente al sinistro richiesta dalla Centrale Operativa o dalla Società; restituire entro 30 giorni le somme ricevute a titolo di anticipo; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma dovuta, anche l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l Assicurato abbia preso iniziative personali o non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. ART. 3 - VALIDITÀ TERRITORIALE Fermo restando che la garanzia opera in Italia o Europa o Mondo a seconda dell opzione territoriale scelta sul modulo di Polizza dal Contraente, si intendono comunque esclusi i seguenti Paesi: Algeria, Antartico, Bosnia ed Erzegovina, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Libia, Eritrea, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 9

12 PARTE II - GARANZIE FACOLTATIVE SEZIONE II - PERDITA BAGAGLI ART. 4 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall Assicurato in conseguenza del danneggiamento o perdita dei bagagli dello stesso causati da: furto rapina scippo avaria mancata consegna da parte del vettore aereo. In caso di furto totale del bagaglio o ritardo di consegna da parte del vettore aereo di oltre 24 ore, la Società indennizza altresì quanto speso per l acquisto di capi di vestiario di prima necessità, nel limite di Euro 100,00 per Assicurato. Il furto del bagaglio all interno di un veicolo è risarcibile a condizione che: sia avvenuto con scasso; il bagaglio sia contenuto all interno del bagagliaio e comunque in modo non visibile dall esterno; sia avvenuto tra le ore 7 e le ore 20, a meno che il veicolo fosse ricoverato in un autorimessa pubblica. Il limite massimo di risarcimento è pari al 50% della somma assicurata complessivamente per i seguenti oggetti: apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole. Il limite massimo di risarcimento è pari al 30% della somma assicurata complessivamente per i seguenti oggetti: cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi in custodia. Fermi tali massimali, l indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l importo di Euro 180,00; a tal fine, le apparecchiature fotocineottiche sono considerate un unico oggetto. Al risarcimento è applicato uno scoperto del 50% per i danni derivanti da: dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell Assicurato; rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore; furto con scasso del bagaglio contenuto all interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave; furto dell intero veicolo; furto di oggetti contenuti in una tenda. ART. 5 - ESCLUSIONI Fermo quanto indicato all Art. 25 Esclusioni comuni, sono esclusi dalla garanzia: denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d identità, Passaporto e Patente di guida; i danni verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata; gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili); le attrezzature sportive e nautiche; occhiali da vista o da sole che siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo. 10

13 ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato deve: contattare immediatamente la Centrale Operativa; inviare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, Milano evidenziando sulla busta l Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), indicando: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza preceduto dalla sigla AUVI; le circostanze dell accaduto; i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno; presentare entro sessanta giorni dal sinistro, a richiesta della Società: copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno; copia autentica della denuncia con il visto dell Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto; l elenco degli oggetti smarriti o rubati e il loro valore; copia della lettera di reclamo presentata all albergatore o vettore eventualmente responsabile; giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute; se acquistati durante il viaggio, fatture, scontrini o ricevute (in originale) comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto; fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. Inoltre, solo in caso di mancata consegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti; copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso. ART. 7 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita alla Società. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. SEZIONE III - INFORTUNI ART. 8 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche dell Assicurato preesistenti o sopravvenute. L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o conseguenza di malore, vertigini o incoscienza. Sono considerati infortuni anche: l asfissia, purché non dipendente da malattia; 11

14 gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore; le infezioni causate da morsi d animali o punture d insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca); le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di Polizza; gli strappi muscolari, le ernie traumatiche e le rotture sottocutanee del tendine d Achille. L assicurazione sulla base dell opzione scelta dal Contraente vale per gli infortuni: a) INFORTUNI A TERRA: che l Assicurato subisca durante viaggi e soggiorni effettuati nel periodo di validità della garanzia con esclusione degli infortuni che l Assicurato subisca dal momento in cui sale su aeromobili velivoli ed elicotteri, sino al momento in cui ne è disceso. L assicurazione vale anche per gli infortuni: subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qualsiasi cilindrata (purché l Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, a condizione che l Assicurato abbia al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo) o come trasportato sugli stessi; derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport. Tuttavia, si conviene che l indennizzo dovuto a termini di Polizza è ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di: corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo; speleologia. b)infortuni VOLO: che l Assicurato subisca in qualità di passeggero durante voli effettuati nel periodo di validità della garanzia dal momento in cui sale su aeromobili velivoli ed elicotteri, gestiti da: Società di traffico regolare, Società di traffico non regolare o di trasporto a domanda (esclusi Aereoclub), Autorità civili e militari durante il servizio non regolare di traffico civile, fino al momento in cui ne è disceso. In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi all Assicurato al di fuori dell aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. ART. 9 - OGGETTO DELLA GARANZIA 1. Morte La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza che determini la morte dell Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Qualora il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile e Art. 211 del Codice della Navigazione; se successivamente è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. 12

15 2. Invalidità Permanente La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, effettua, in caso di Invalidità Permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato secondo le percentuali riportate nella Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente di cui all Allegato 1 e secondo i seguenti criteri: nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, l indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette; la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate in Allegato 1 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi; - in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa; - in caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 70% sarà liquidata l intera somma assicurata. L indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Nel caso in cui, trascorsi due anni dall infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione in riferimento al quadro presentato dall Assicurato in quel momento. La liquidazione dell indennizzo per Invalidità Permanente è effettuata con le seguenti modalità: per Invalidità Permanente accertata di grado pari o inferiore al 3% della totale non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente accertata di grado superiore a detta percentuale, l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota eccedente il 3% della totale. Qualora l Invalidità Permanente sia di grado superiore al 30% della totale, l indennizzo viene liquidato senza deduzione di alcuna franchigia. 13

16 ART ESCLUSIONI Fermo quanto indicato all Art. 25 Esclusioni comuni, sono esclusi dalla garanzia: gli infarti e le ernie non traumatiche; l uso di apparecchi da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili; conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli infortuni verificatisi in occasione di voli effettuati: su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità, quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri; su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all Assicurato; per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e la Società si impegna a rimborsare all Assicurato la parte di premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso deve: presentare denuncia all Agenzia presso cui è stata stipulata la Polizza o alla Società, appena possibile, indicando: il luogo, il giorno e l ora dell evento; le cause che lo hanno determinato; produrre certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. ART CUMULO DI INDENNIZZI L indennizzo per morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente l Assicurato muore entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l indennizzo pagato e la somma assicurata per morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. ART MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. Il diritto all indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari o agli eredi l importo liquidato od offerto. 14

17 ART CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE In caso di controversie sul grado dell Invalidità Permanente o sull applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo. SEZIONE IV - RIMBORSO SPESE MEDICHE ART OGGETTO DELLA GARANZIA A seguito di ricovero o cura in un luogo attrezzato per il primo soccorso dell Assicurato in Istituto di cura a causa di infortunio o malattia insorta durante il periodo di operatività della Polizza, la Società assicura il rimborso delle spese sanitarie sostenute per: onorari di medici e di chirurghi; diritti di sala operatoria, materiali ed apparecchiature applicati durante l intervento; rette di degenza e medicinali somministrati durante il ricovero; cure mediche, gessatura (esclusi i tutori preconfezionati), esami ed accertamenti diagnostici. In caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese sostenute al rientro al Comune di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all infortunio stesso. La garanzia opera per ciascun Assicurato sino alla concorrenza delle somme riportate sul modulo di Polizza in caso di infortunio o infarto miocardico o ictus cerebrale complessivamente per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione prescelto; in caso di patologie diverse da quelle sopra enunciate, le somme sono ridotte al 50%. Il rimborso avviene con i seguenti limiti: Euro 100,00 al giorno per Assicurato per le rette di degenza in Istituto di cura; Euro 100,00 per Assicurato per spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio. In caso di sinistro avvenuto all estero, i suddetti limiti di indennizzo si intendono elevati fino a Euro 200,00. Il rimborso viene effettuato, per ogni singolo sinistro, previa detrazione del 20% delle spese sostenute con un minimo di Euro 25,00 che restano a carico dell Assicurato. ART ESCLUSIONI Fermo quanto indicato all Art. 25 Esclusioni comuni, sono escluse dalla garanzia: le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle 15

18 sopra specificate a seguito di infortunio); le cure ed interventi a seguito di malattie nervose e mentali, malattie dipendenti da gravidanza oltre il 6 mese di gestazione e dal puerperio; le cure per espianto e/o trapianto di organi; le spese per acquisto di medicinali, salvo quelli prescritti durante il ricovero; le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e/o protesici; le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie insorte in viaggio. ART PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche e la Società si impegna a rimborsare all Assicurato la parte di premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. ART DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso deve presentare denuncia appena possibile all Ufficio Liquidazione Sinistri pratiche spese mediche di Europ Assistance, Piazza Trento MILANO indicando: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza, preceduto dalla sigla AUVI; e produrre: certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell infortunio subito o della malattia insorta; in caso di ricovero, copia della cartella clinica; originali delle ricevute per le spese sostenute. ART MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. 16

19 PARTE II - GARANZIE FACOLTATIVE SEZIONE V - ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO ART OGGETTO DELLA GARANZIA Qualora l Assicurato abbia prenotato un viaggio presso un organizzazione di viaggi o abbia prenotato dei locali ad uso vacanza tramite un agenzia e rinunci a partire, la Società rimborsa la penale (esclusa la tassa di iscrizione) applicata dall organizzazione o dall agenzia a condizione che la rinuncia derivi da una delle seguenti cause: infortunio verificatosi o malattia insorta durante il periodo di operatività della garanzia o decesso: dell Assicurato; del coniuge, del convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora; se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all Assicurato, in caso di malattia o infortunio, l Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria e insostituibile la sua presenza; di eventuali accompagnatori, purché anch essi assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all Assicurato stesso. citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successiva alla iscrizione; nonché, a parziale deroga all Art. 25 Esclusioni comuni : impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, il luogo di partenza o di destinazione del viaggio; danni materiali che colpiscono la casa dell Assicurato a seguito di incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; annullamento del viaggio o della locazione da parte dell organizzazione viaggi per cause di forza maggiore (guerre, epidemie, scioperi, motivi politici, indisponibilità dei mezzi di trasporto, ecc.) entro i limiti contemplati nel Regolamento del programma di viaggio. In caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, con il massimo complessivo di Euro ,00 per sinistro. In caso di malattia viene applicato uno scoperto del 20% e il massimale Assicurato viene ridotto della medesima misura. ART AMBITO DI OPERATIVITÀ In deroga a quanto indicato nel capitolo Ambito di operatività della garanzia, la presente garanzia decorre dal momento della sottoscrizione della Polizza e termina al momento in cui inizia il viaggio. Inoltre, la garanzia opera sempre per un solo viaggio per ciascun periodo assicurativo. Condizioni essenziali per l operatività della garanzia sono: che la prenotazione sia stata effettuata almeno 20 giorni prima della data della partenza; che la Polizza venga sottoscritta entro 5 giorni dal giorno della prenotazione e che l inizio del viaggio o della locazione sia previsto nel periodo di validità della garanzia. ART ESCLUSIONE Fermo quanto indicato all Art. 25 Esclusioni comuni, sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da: stati di gravidanza o situazioni patologiche connesse; furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento o di viaggio; motivi di lavoro. 17

20 ART DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, l Assicurato deve: comunicare per iscritto all Ufficio Liquidazione Sinistri pratiche annullamento viaggi di Europ Assistance, Piazza Trento MILANO: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza, preceduto dalla sigla AUVI; la causa dell annullamento del viaggio o locazione entro 5 giorni dal verificarsi del sinistro e comunque prima della data di partenza; in caso di rinuncia dovuta a malattia o infortunio di persone diverse dall Assicurato, l indirizzo dove sono reperibili le stesse; inviare la documentazione comprovante le cause della rinuncia, in particolare: in caso di infortunio o malattia: certificato medico recante la data dell infortunio o dell insorgenza della malattia, la diagnosi e i giorni di prognosi; in caso di ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso, certificato di morte; nonché: ricevuta di pagamento del viaggio o della locazione; fattura dell organizzazione viaggi o dell agenzia relativa alla penale applicata; copia del biglietto annullato; programma e regolamento del viaggio; documenti di viaggio (visti, ecc.); contratto di prenotazione viaggio; scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo. SEZIONE VI - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ART OGGETTO DELLA GARANZIA La Società si obbliga, sino alla concorrenza dei massimi di garanzia appresso indicati, al pagamento delle somme che l Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a beni materiali tangibili in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante viaggi e soggiorni effettuati nel periodo di validità della Polizza ed attinenti la vita privata. È compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all Assicurato e ai suoi familiari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l Assicurato e i suoi familiari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico, ecc.). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all Assicurato da fatto doloso del personale domestico. Sono altresì compresi: i danni causati dall Assicurato quando lo stesso sia trasportato su veicoli che non siano di sua proprietà, né a lui locati o dati in dotazione ; i danni provocati da animali; i danni derivanti dalla circolazione di velocipedi o natanti senza motore anche se ausiliario. Non sono considerati terzi il coniuge convivente, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Non sono inoltre considerate terze le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. 18

21 Limitatamente ai danni causati a cose ed animali di terzi l indennizzo, per ciascun sinistro, verrà liquidato con una franchigia di Euro 100,00 che rimarrà a carico dell Assicurato. ART ESCLUSIONI Sono esclusi dalla garanzia i danni: causati con dolo dell Assicurato, del Contraente o dei loro familiari conviventi; verificatesi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); derivanti dall esercizio di una professione od attività comunque retribuita; derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli a motore; da furto a cose che l Assicurato detiene a qualsiasi titolo; derivanti dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e degli sport aerei in genere; derivanti da inadempimenti di natura contrattuale; da interruzione o sospensione di attività industriali, manuali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo; derivanti dall esercizio dell attività venatoria; alle cose altrui dovute ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell Assicurato o da lui detenute. ART DENUNCIA DI SINISTRI E OBBLIGHI RELATIVI Il Contraente deve dare avviso scritto del sinistro all Agenzia o alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art del Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art del Codice Civile). ART GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO, SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale a cui lo stesso sia tenuto. SEZIONE VII - RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Qualora l Assicurato, in seguito ad infortunio, fosse ricoverato, per un periodo superiore a tre giorni, presso un Istituto di cura e/o fosse portatore di ingessatura (anche senza ricovero), la Società rimborserà per il periodo di impossibilità di svolgimento delle attività dello sci fino al massimo della durata della Polizza, le spese per 19

22 giorni di ski-pass e per le eventuali lezioni di sci già pagati e non utilizzati (purché documentabili), nel limite del massimale previsto. Resta escluso sempre il giorno in cui si è verificato l infortunio. L infortunio deve essere comprovato da certificazione medica. ART DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Centrale Operativa, l Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre tre giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata all Ufficio Liquidazione Sinistri pratiche annullamento viaggi di Europ Assistance, Piazza Trento MILANO indicando: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; numero di Polizza; le circostanze dell accaduto; certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell infortunio subito; copia della cartella clinica; certificato medico riportante i giorni di prognosi; originale dello ski-pass e/o della fattura di pagamento delle lezioni di sci. ART MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l Ufficio Liquidazione Sinistri della Società rimborserà all Assicurato una somma pari al costo sostenuto per lo Ski-pass suddiviso per il numero di giorni della sua durata per la durata residua dello stesso e/o le lezioni di sci già pagate e non usufruibili. 20

23 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI ART ESCLUSIONI COMUNI L Assicurazione non è operante in caso di: danni occorsi in occasione di lavoro manuale connesso all esercizio dell attività abituale dell Assicurato; delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente o dall Assicurato; dolo o colpa grave del Contraente, dell Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e frane; ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope da parte dell Assicurato; trasmutazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo quelli verificatisi nel periodo di 14 giorni dall inizio di tali eventi, se l Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all estero; scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e atti vandalici; pratica dei seguenti sport: corse e gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti; salto dal trampolino con sci e idrosci, sci acrobatico ed estremo, bob, pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera (freeclimbing), canoa fluviale oltre il 3 grado, salto con l elastico (bunjing jumping), rafting, hidrospeed. ART SEGRETO PROFESSIONALE L Assicurato libera dal segreto professionale per tutto quanto attinente ai sinistri verificatisi i medici che lo hanno visitato e curato dopo o anche prima del sinistro. ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché l annullamento della Polizza di assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell Art del Codice Civile. L omessa comunicazione, ai sensi del medesimo Articolo, può comportare la perdita del diritto all indennizzo. ART PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato presso l Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure presso la sede della Società. ART MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 21

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