Comune di Riccione Provincia di Rimini SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE RUE

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1 Comune di Riccione Provincia di Rimini SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STESURA PER APPROVAZIONE RUE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (Artt. 33 e 34, L.R. 20/2000 e s.m. e i.) VARIANTE SPECIFICA ELABORATO B: LE PROPOSTE DI MODIFICA AL RUE: TESTO COORDINATO, PER STRALCI, CON LE MODIFICHE ALL ARTICOLATO NORMATIVO ED ALLA CARTOGRAFIA Il Sindaco L'Assessore Il Segretario Generale Il Dirigente MASSIMO PIRONI MAURIZIO PRUCCOLI LIA PIRACCINI GILBERTO FACONDINI TESTO COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI DAL C. C. CON LA DELIBERA DI ADOZIONE n. 37/2013 E CON LE CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA, ALLE OSSERVAZIONI ED AI PARERI DEGLI ENTI MARZO 2014 Servizio Urbanistica Arch. Daniele Mazza ADOZIONE: Delibera di Consiglio Comunale n 37 del 04/07/2013 APPROVAZIONE: Delibera di Consiglio Comunale n _ del / / 1 di 331

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3 RUE: VARIANTE SPECIFICA LE PROPOSTE DI MODIFICA AL RUE: TESTO COORDINATO, PER STRALCI, CON LE MODIFICHE ALL ARTICOLATO NORMATIVO ED ALLA CARTOGRAFIA INDICE Articoli della parte prima norme - del Rue interessati dalla variante, i cui testi sono esposti in forma di testo coordinato per stralci, rispetto ai pari articoli del RUE vigente e di quelli già indicati con l adozione, a seguito delle controdeduzioni alle riserve della provincia, alle osservazioni ed ai pareri degli enti, alla variante stessa. 3 di 331

4 Articoli della parte prima norme - del Rue interessati dalla variante, i cui testi sono esposti in forma di testo coordinato per stralci, rispetto ai pari articoli del RUE vigente e di quelli già indicati con l adozione, a seguito delle controdeduzioni alle riserve della provincia, alle osservazioni ed ai pareri degli enti, alla variante stessa. Nota Per quanto riguarda le modifiche normative si indica la seguente Legenda delle proposte di modifica/integrazione dei testi normativi: testo vigente: testo in colore nero; testo aggiunto od eliminato con l adozione: testo in colore verde eliminato: barrato; testo aggiunto con le controdeduzioni di cui sopra: testo in colore rosso; testo eliminato con le controdeduzioni di cui sopra: testo in colore blu barrato) parte prima norme - del RUE: TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI CAPO DISPOSIZIONI GENERALI Art Elaborati costitutivi e suddivisione della materia 1. Il RUE è composto a) dal presente fascicolo: RUE - Parte Prima - Norme - comprendente i seguenti Titoli: omissis b) dal fascicolo: RUE - Parte Seconda - comprendente: - Titolo VII Requisiti tecnici delle opere edilizie; - ALLEGATO A - Requisiti cogenti; (Allegato Soppresso); - ALLEGATO B - Requisiti volontari; - ALLEGATO C1 - Scheda Tecnica Descrittiva; (Schema Soppresso); - ALLEGATO C2 - Schema modello per la relazione di cui all art. 28, Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Schema soppresso); - ALLEGATO C3a), b) e c) - Schemi di modello per Comunicazione preventiva per interventi non soggetti a SCIADIA - comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 per SOLARE TERMICO (Schema soppresso), IMPIANTO EOLICO e SOLARE FOTOVOLTAICO (Schema soppresso); - ALLEGATO D - Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione; - ALLEGATO E - Norme per l Installazione di mezziimpianti pubblicitari Regolamento; 4 di 331

5 - ALLEGATO F - Regolamento per l installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi; - ALLEGATO G Regolamento di occupazione del suolo pubblico; - ALLEGATO H Regolamento del verde; - ALLEGATO I Regolamento comunale per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare; - ALLEGATO L Regolamento comunale per la riduzione dell inquinamento luminoso e dei consumi energetici nell illuminazione pubblica e privata; c) dalle seguenti Planimetrie del RUE: - Tavola n. 1 (10 fogli, QUADRI A-B-C-D-E-F-G-H-I-L in scala 1:2000 e relativa legenda): Articolazione degli ambiti urbani in zone e trasformazioni territoriali; - Tavola n. 2 (1 foglio in scala in scala 1:1000): Centro storico -suddivisione in Schede; - Tavola n. 3 (12 Schede in scala 1:500/1:200): Schede centro storico - Categorie di tutela delle unità edilizie; - Tavola n. 4 (1 foglio in scala 1:10.000) Individuazione ambiti dei Piani Urbanistici Attuativi assoggettati all applicazione delle disposizioni di cui al comma 5bis dell art della parte prima norme del RUE. Art Validità ed efficacia e misure di salvaguardia Omissis 2. Dalla data di entrata in vigore (che ai sensi del comma 3, dell art. 33, della L.R. 20/2000 corrisponde alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell avviso dell avvenuta approvazione del RUE o sua modifica), il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza. 3. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del RUE o sua modifica, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge. Il RUE o sua modifica non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai titoli abilitativitali autorizzazioni o concessioni già rilasciatie in data antecedente alla sua rispettiva adozione (si veda ai seguenti artt e 6.7.5). 4. Dalla data di adozione del presente RUE o sua modifica e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia di cui all art. 12 della L.R. 20 del E fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda del permesso di costruire o della autorizzazione unica di cui al DPR n. 447 del 1998 alle previsioni del presente RUE o sua modifica adottatio ovvero di ripresentare la segnalazionedenuncia di inizio di attività in conformità al medesimo RUE o sua modifica adottatio. 5 di 331

6 5. Soppresso.Nel caso di interventi edilizi per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di concessione, DIA o permesso di costruire, completa di tutti i documenti necessari all istruttoria, in data antecedente a quella di adozione, non si applica la salvaguardia. Art Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e disposizioni per la continuità applicativa degli strumenti urbanistici attuativi previgenti e/o vigenti alla data di approvazione del RUE 1. Oltre alle prescrizioni del presente RUE si applicano, in quanto non in contrasto con le presenti norme applicabili, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari e/ o programmatici comunali e sovra comunali vigenti nel Comune, in particolare trovano applicazione, secondo i casi, in forma integrativa o prescrittiva: - omissis - Regolamento Comunale d igiene:, pparte relativa agli alimenti e alle piscine ; si precisa che la parte relativa agli alimenti si applica se ed in quanto non in contrasto con i Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004 e n. 853/2004; - Regolamento del servizio idrico integrato - approvato dall Assemblea dell ATO del 2/04/2007 e s. m. e i; - Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo;. - Nuove tipologie di chioschi per la vendita di giornali - di cui all atto di C.C. n. 166 del 20/09/1995 e successiva Integrazione recante - Nuova tipologia di chioschi adibiti ad attività commerciali diverse da quella di rivendita giornali e riviste - di cui all atto di C.C. n. 54 del 18/05/2000; - Piano di Rischio Aeroportuale (P di R A) approvato con atto di C. C. n. 1 del 27/01/2011 e successive nuove disposizioni di cui al paragrafo 6, punti 6.5 e 6.6 del Capitolo 9 del Regolamento per la costruzione e l esercizio degli aeroporti, così come formulato nella versione di cui all emendamento 7 del 20/10/2011 e relative alle ulteriori zone di tutela C e D da riportare nel predetto P di R A; - Carte degli ostacoli di aerodromo ICAO Tipo A e Tipo B redatte dall Aeronautica Militare e mappe di Rappresentazione delle superfici di separazione dagli ostacoli e delle Zone da sottoporre a vincolo (Mappe di vincolo), se ed in quanto disponibili, redatte, secondo i casi, dall ENAC o da chi per essa ed approvate dal ENAC stessa, riguardanti appunto le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe all Aeroporto e le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, previste dall art. 707 del Codice della Navigazione; - Mappe catastali di individuazione delle aree limitrofe all Aeroporto, soggette a limitazioni per Servitù Militari di cui al Decreto n. 28 del 11/05/2012 emesso dal Comandante Militare Esercito EMILIA ROMAGNA, relativo all imposizione delle suddette limitazioni per servitù, ai sensi degli artt. 320 e 323 del D.lgs. n. 66/2010 e s. m. e i., recante Codice dell ordinamento militare ; - Regolamento per la Costruzione e l Esercizio degli Aeroporti, edizione 2 del 21/10/2003, deliberato dall Ente Nazionale per l Aviazione Civile (ENAC) ed aggiornato con successivi Emendamenti; 6 di 331

7 - Disposizioni in materia di contenimento dell inquinamento acustico negli aeroporti e nell intorno aeroportuale, quali: il D. M. del 03/12/1999, recante "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"; le prescrizioni, se ed in quanto disponibili, per le Zone di rispetto di cui all art. 6, comma 1, del D. M. del 31/10/1997, recante Metodologia di misura del rumore aeroportuale e di cui all art. 4, comma 1, del D. M. del 03/12/1999; la circolare dell ENAC serie APT, n. 26 del 03/07/2007, recante Contenimento dell'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale ; - Programma unitario di qualificazione e/o diversificazione dell'offerta turistica "Città delle colonie" Ambito della zona "Aree del Marano", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 30/10/2003 e Programma unitario di qualificazione dell'immagine turistica "Città delle colonie" di cui all'art. 3.8 delle N. di A. del PSC, con valore di Programma generale di riqualificazione degli "ambiti di qualificazione dell'immagine turistica" comprensivo del Programma unitario di qualificazione e/o diversificazione dell'offerta turistica dell'ambito "Città delle colonie" di cui agli artt. 5.7 e 5.10 delle N. di A. del P.T.C.P., relativo all'ambito territoriale "Sud" compreso tra la zona termale ed il confine con il Comune di Misano, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2012; - Ogni altro Atto, Regolamento e/o Programma regolarmente vigenti e Delibere comunali, per il periodo di durata previsto dagli stessi e/o dalla legislazione in materia, se non in contrasto con il presente RUE, anche se non espressamente richiamato dal medesimo. Omissis 4. I Piani Urbanistici Attuativi PUA (ossia P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati e Piani di Recupero) definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE (20/02/2008), rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA stesso. 4bis. Ai sensi dell art. 16 della L. n. 1150/1942 e s. m. e i., ad esclusione dei casi esplicitamente non consentiti e, comunque, nel rispetto dei limiti temporali, ove stabiliti dai successivi articoli del presente RUE, i medesimi Piani Urbanistici Attuativi di cui al precedente comma 4 e quelli approvati in attuazione del PRG/V pre-vigente, ma convenzionati successivamente alla data del 20/02/2008 ed esplicitamente richiamati dal presente RUE, fino alle loro rispettive date di scadenza di cui al successivo comma 5, possono essere sottoposti a varianti anche se non esplicitamente previsto nei successivi articoli del presente RUE. Le suddette varianti sono ammesse, nel rispetto delle specifiche condizioni e limiti contenuti nei successivi articoli ed in particolare delle disposizioni relative al tipo d uso a1 (corrispondente agli usi U.1 ed U.2 del pre-vigente PRG/V), di cui al comma 4 del successivo art , e del divieto, sia di incrementare la potenzialità edificatoria (PE vedi art ), sia di diminuire la superficie permeabile complessiva (SP vedi art ); alle medesime varianti, previo il rispetto di quanto sopra prescritto, si applicano le norme urbanistiche del pre-vigente PRG/V e le norme del pre-vigente Regolamento Edilizio, comunque se ed in quanto non in contrasto con la vigente legislazione nazionale e regionale e con le disposizioni del PTCP vigente. 5. In caso di previsioni degli strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE, POC) difformi rispetto ai contenuti dei suddetti piani urbanistici attuativi, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5bis, tali previsioni sono da intendersi operanti a partire 7 di 331

8 dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti. Qualora nelle predette convenzioni manchi un espressa data di scadenza per l'adempimento delle stesse, si considera un periodo di 10 anni dalla data, secondo i casi, di esecutività della delibera di approvazione o di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione dei medesimi suddetti piani urbanistici attuativi. 5bis. Il presente RUE, anche ai sensi dell art. 17 della L. n. 1150/1942 e s. m. e i., oltre ai casi esplicitamente previsti nei successivi articoli del presente RUE, assicura la continuità temporale dell applicazione delle previsioni e prescrizioni di carattere architettonico sugli immobili realizzati mediante Piani Urbanistici Attuativi degli strumenti urbanistici previgenti al RUE individuati dal presente comma. L anzidetta continuità applicativa sugli immobili di cui sopra, qualora gli stessi siano oggetto degli interventi edilizi ammessi dalle norme delle zone di cui al presente RUE successivamente alla data di scadenza dei suddetti Piani, è assicurata mediante l obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni: per gli edifici rispetto degli allineamenti, delle tipologie edilizie e dell area di sedime (SO - vedi art ) se ed in quanto prescritti dai relativi medesimi Piani Attuativi ancorché formalmente scaduti; tali prescrizioni si applicano esclusivamente a quei Piani Urbanistici Attuativi, quali i P.E.E.P., i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e i Piani di Recupero, ecc., anche successivamente alla rispettiva data di scadenza dei medesimi Piani, individuati nell apposita tav. n. 4 del presente RUE. Al POC è comunque riservata la possibilità di una diversa applicazione delle disposizioni di cui sopra. 6. Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base dei PUA approvati, il POC ne può prevedere, in taluni casi, un utilizzo diverso, fermo restando il carattere pubblico delle stesse ed il loro significato di servizio agli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del POC prevalgono su quelle dei PUA. 7. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati sulla base del Piano per l'edilizia Economica e Popolare e Piani Particolareggiati relativi ad attività produttive, artigianali e commerciali e ad attività turistico-alberghiere, rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico, secondo i casi, degli Enti e dei soggetti assegnatari e dei soggetti attuatori. Art Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di permesso di costruire (vedi art ) o denunciasegnalazione certificata di inizio attività (vedi art ) qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni: omissis Art Costruzioni preesistenti; edifici esistenti in contrasto con il RUE 01. Per costruzione preesistente si intende qualsiasi costruzione legittimamente in essere alla data di adozione del RUE ovvero autorizzata con titolo abilitativo in data antecedente all adozione del RUE se ed in quanto dovuto. 1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni.. omissis. 8 di 331

9 Art Definizioni preliminari di termini del lessico degli strumenti urbanistici Omissis 4. Area è una porzione di suolo identificata sulla base di specifici attributi propri (attributi fisici, giuridici, ecc.), non assegnati dal PianoPSC, dal RUE o dal POC, ma solo eventualmente riconosciuti dal Piano stesso, se ed in quanto assoggettati, se meritevoli, dia particolare disciplina, ad esempio le aree di tutela; talune aree di tutela sono dette anche fasce (ad es. fasce di rispetto). omissis Art bis Riferimenti a disposizioni sovraordinate 1. Ogni volta che le norme del RUE contengono un riferimento a disposizioni sovraordinate (leggi nazionali regionali, decreti e simili), qualora detta disposizione sia stata o venga successivamente modificata o integrata, si intende che il riferimento si applica alla disposizione vigente a seguito delle modificazioni e integrazioni, anche in attesa di variante al RUE per il mero recepimento delle stesse. (art ter come introdotto con la lettera X) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata;le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde): Art ter Regolamentazione comunale di alcune Attività Commerciali: disposizioni specifiche per le medio-piccole strutture di vendita 1. Le presenti norme in conformità al PSC ed al vigente PTCP in materia di strutture commerciali con la funzione Medio-piccole strutture di vendita di tipo c1, come definite al successivo art , comma 4, (strutture aventi superficie di vendita compresa tra mq. 250 e 1.500, del settore, sia alimentare o misto, sia non alimentare) costituiscono una prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate ed il coordinamento con le disposizioni contenute negli artt. 12 e 19 dell atto di Definizione dei criteri per l apertura delle medie strutture di vendita e norme sul relativo procedimento (art. 8 del D. Lgs. n. 114/1998), approvato con delibera di C. C. n. 54 del 31/05/2001 e modificato con la delibera di C. C. n. 31 del 07/04/2009; tali ultime disposizioni continuano ad applicarsi, congiuntamente a quelle del presente articolo, per gli aspetti amministrativi relativi alla materia del commercio per le strutture di cui trattasi per quanto non in contrasto con le vigenti legislazioni, mentre per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si applicano le disposizioni del PSC e quelle del presente articolo. 2. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma 1 e tutto quanto prescritto nei successivi articoli del presente RUE, per le unità edilizie adibite ad attività commerciali in genere, ubicate nelle zone ed ambiti urbanistici del presente RUE, in relazione agli indici edilizi, prescrizioni e parametri obbligatori da applicare, modalità di intervento e quant altro vigente in materia, con riferimento alla Sue e non alla sola SV, nel caso di attività commerciali con funzione di tipo c1. Medio-piccole strutture di vendita, di cui al successivo art , comma 4, mediante intervento diretto, le stesse strutture, possono ampliare la loro superficie di vendita, qualora esistenti, o essere insediate ex novo esclusivamente nel rispetto delle ulteriori disposizioni e modalità di cui ai successivi commi. 9 di 331

10 3. CASI DI AUTORIZZAZIONE DOVUTA: 3.1 INCREMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DI UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA ESISTENTE (in applicazione dell art. 12 dell atto di Definizione dei criteri per l apertura delle medie strutture di vendita e norme sul relativo procedimento (art. 8 del D. Lgs. n. 114/1998), approvato con delibera di C. C. n. 54 del 31/05/2001 e modificato con la delibera di C. C. n. 31 del 07/04/2009). L aumento della superficie di vendita fino a mq., di una medio-piccola struttura di vendita di tipo c1, esistente alla data del 20/02/2008 e corrispondente ad un area commerciale, valutata idonea con la Determinazione finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e recepita dal C. C. con delibera n 124 del 23/11/2000, anche nel caso di suo definitivo trasferimento avvenuto successivamente alla suddetta data del 20/02/2008, costituisce autorizzazione dovuta ai sensi dell art. 13 della L. R. n. 14/1999 ed è sempre consentito, fermo restando: il necessario rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti ai successivi artt , e ed artt , e del presente RUE. 3.2 APERTURA DI UNA MEDIO-PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA DERIVANTE DALLA CONCENTRAZIONE O ACCORPAMENTO DI ESERCIZI DI VICINATO (in applicazione dell art. 19 dell atto di Definizione dei criteri per l apertura delle medie strutture di vendita e norme sul relativo procedimento (art. 8 del D. Lgs. n. 114/1998), approvato con delibera di C. C. n. 54 del 31/05/2001 e modificato con la delibera di C. C. n. 31 del 07/04/2009). L apertura di una medio-piccola struttura di vendita fino a mq. di superficie di vendita, derivante esclusivamente dalla concentrazione o dall accorpamento di almeno quattro preesistenti esercizi di vicinato (b1), già autorizzati, ai sensi della L. n. 426/1971, per la vendita di beni di largo e generale consumo previsti dall art. 31, comma 3, del D.M. n. 375/1988, costituisce autorizzazione dovuta ai sensi dell art. 13 della L. R. n. 14/1999 ed è sempre consentita, fermo restando: - che la medio-piccola struttura di vendita non ricada negli Ambiti specializzati per attività produttive, sia esistenti, come individuati con la sigla ASP nella tavola 1 del presente RUE, che nuovi, come individuati nella tavola 3 del PSC; - che la medio-piccola struttura di vendita non ricada in aree con accesso diretto alle strade classificate di tipo B o C dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e nelle zone non soggette a progetto di valorizzazione commerciale e fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dal PSC; - il necessario rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti ai successivi artt , e ed artt , e del presente RUE; 10 di 331

11 - il rispetto del limite dimensionale massimo della superficie di vendita (SV) del nuovo esercizio, ai sensi della lett. c), comma 2, dell art. 13 della L.R. 14/1999, ovvero che la quantità dei mq. di SV del nuovo esercizio non sia superiore al valore ottenuto moltiplicando la SV di mq. 250,00 per il nunero degli esercizi oggetto dell accorpamento o della concentrazioneche il rapporto tra la superficie di vendita del nuovo esercizio ed il numero degli esercizi concentrati o accorpati (n/sv) non sia superiore a 1/ di 331

12 CAPO 1.2 DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI EDILIZI Art Edificio o fabbricato (edificio residenziale/ non residenziale); Edificio unifamiliare/monofamiliare 1. Per le definizioni di edificio o fabbricato (edificio residenziale/non residenziale) e di edificio unifamiliare/monofamiliare si fa riferimento ai punti 51 e 52 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.Per edificio o fabbricato si intende una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico - funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale si intende l edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale si intende l edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. 2. Soppresso.Per edificio unifamiliare/monofamiliare si intende un edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. (art come modificato ed integrato alla lettera O) di cui agli elaborati A e B allegati alla Variante adottata; le predette modifiche ed integrazioni sono riportate con testo in colorazione verde): Art Manufatti diversi 1. Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o infrastrutture, e cioè, a titolo di esempio non esaustivo: a) le opere di sostegno e di contenimento: omissis e) le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato, senza scopo di lucro e pertinenziale ad edifici residenziali e ricettivi, quali: campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezzasuperficie non superiore a m. 1520,00 m 2, altre attrezzature sportive private di dimensione non superiore a 20,00 m 2 analoga; omissis g) le opere provvisionali. Omissis e simili;. gbis) le opere varie quali: recinti per animali, gabbie, cucce per cani, voliere e simili; le cucce per cani e le voliere sono anche definiti arredi da giardino, ai sensi dell art dell ALLEGATO F - Regolamento per l installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi; chioschi e manufatti di servizio, alla parte seconda del presente RUE. Art Unità edilizia (UE) o organismo edilizio; Pertinenza (spazi di pertinenza); Lotto 12 di 331

13 1. Per le definizioni di Unità edilizia (UE) o organismo edilizio, pertinenza (spazi di pertinenza) e lotto si fa riferimento, rispettivamente, ai punti 50, 53 e 7 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.Si definisce Unità edilizia (U.E.) l unità tipologicofunzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L unità edilizia comprende l edificio principale ele eventuali pertinenze collocate nel lotto. Altresì può anche essere limitata al solo sedime; in tal caso l U.E. coincide con l edificio. 2. Soppresso.Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. dal punto di vista funzionale e distributivo, sono da considerare un'unica U.E. 3. Soppresso. Si definisce pertinenza (o spazi di pertinenza) un opera edilizia di modeste dimensioni all interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell edificio principale già completo ed utile di per sé. In attuazione dei contenuti di cui al precedente comma 1, Ssono pertinenze di un edificio gli immobili,, quali:, i corpi accessori (garages, cantine, centrale termica e altri impianti), e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc.. Sono aaltresì, al fine dell applicazione delle disposizioni contenute nei successivi articoli, è pertinenzae della costruzione principale l area di pertinenza o lotto; l area di pertinenza comprende anche quei mappali marginali, non autonomamente accessibili e/o utilizzabili ai fini edificatori; in ogni caso deve considerarsi l intera superficie che ha concorso a determinare la superficie utile dell edificio esistente. 4. Soppresso.Si definisce lotto, la porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l unità fondiaria (vedi art ) preordinata all edificazione. Art Unità fondiaria 1. Si definisceper la definizione di Unità fondiaria si fa riferimento al punto 8 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010. la porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica. 2. Soppresso.Sono ad esempio unità fondiarie: le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche 'lotti liberi' o 'lotti inedificati' (per lotto libero o inedificato si intende un area libera da manufatti edilizi); gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda. Art Scomposizione dell'u.e. in Unità immobiliari (UI) e parti comuni 1. Si definisceper la definizione di unità immobiliare (UI) si fa riferimento al punto 48 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.una porzione di fabbricato, un intero 13 di 331

14 fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. Ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari. 2. Ai sensi del precedente art , Ssono pertinenze di un'unità immobiliare: gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili e simili, di esclusiva pertinenza; gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse pertinenziali di esclusiva pertinenza. 3. Sono parti comuni di un'unità edilizia composta da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna U.I, nè di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio. Art Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti ed anche scoperti dell'edificio 1. Piano di un edificio Si definisceper la definizione di piano di un edificio si fa riferimento al punto 30 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010;lo spazio delimitato dall estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto; inoltre, in applicazione di quanto sopra, il RUE, stabilisce quanto segue: ovvero si definisce piano di un edificio anche l'insieme di spazi (chiusi o aperti e coperti) la cui superficie di calpestio è posta sulla medesima quota, oppure su quote non eccessivamente dissimili in rapporto all'altezza degli spazi stessi; in ogni caso sono su due piani diversi due spazi nei quali la quota dell'intradosso della chiusura o partizione superiore dell'uno è inferiore alla quota di calpestio dell'altro. Gli spazi che compongono un piano devono essere, almeno per alcune parti, fruibili (ossia con altezza utile almeno pari a m. 1,80); eventuali intercapedini di altezza inferiore fra due solai portanti sono ammissibili solo per ospitare cunicoli tecnologici o condotte impiantistiche, e non costituiscono un piano. Il piano può essere delimitato in tutto o in parte da chiusure perimetrali, o anche prive di chiusure perimetrali; l'intradosso della partizione superiore o della copertura può presentarsi piano, inclinato, voltato, ecc.. 2. Soppalco Si definisceper la definizione di soppalco (numero del precedente articolo ) si fa riferimento al punto 35 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010;una partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano dell edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale (vano o spazio aperto coperto) che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell edificio. inoltre in applicazione di quanto sopra, il RUE, stabilisce quanto segue: - che Iil soppalco, qualora costituisca uno spazio fruibile (ossia con altezza utile almeno pari a m. 1,80) dà luogo a Superficie utile lorda edificabile (Sule). I nuovi soppalchi sono ammessi in tutti i vani, destinati a qualsiasi tipo d uso, nel rispetto di tutte le altezze minime di legge (utile e/o virtuale) di cui al Requisito 14 di 331

15 Cogente n. 7.2: "Disponibilità di spazi minimi"; nel caso di realizzazione di soppalchi all interno di vani destinati a Superficie di soggiorno (Su.So) ed a Superficie di servizio (Su.Se) in strutture ricettive di cui ai tipi d uso e1.a ed e1.b di cui al successivo art , la superficie di tali soppalchi deve obbligatoriamente essere pari al 50% della superficie del rispettivo vano. In tutti i casi suddetti, qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. - Una partizione orizzontale interna portante che interessa una porzione di vano (o di uno spazio aperto coperto) superiore alla metà della superficie del vano stesso, si considera un solaio (numero del precedente articolo ) e determina quindi un ulteriore piano e nel caso costituisca uno spazio fruibile (ossia con altezza utile almeno pari a m. 1,80) dà luogo a Superficie utile edificabile lorda (Sule). - Le partizioni orizzontali interne non portanti si considerano infissi orizzontali interni al vano (di cui al numero del precedente articolo ; ad esempio un controsoffitto); in ogni caso non danno luogo ad un ulteriore piano né ad un soppalco. 3. Spazio interrato o seminterrato Uno spazio chiuso, o aperto coperto, di un edificio si definisce interrato o seminterrato quando la quota dell'estradosso della chiusura superiore o partizione superiore non supera la quota al suolo (come definita all'art ) per più di m. 1, Piano interrato e piano seminterrato Si definisce Per la definizione di piano interrato si fa riferimento al punto 33 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010, il piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una (in relazione all individuazione della quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante si fa riferimento alla (quota al suolo, come definita all'art ), intesa come linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m. 0,90. Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una (in relazione all individuazione della quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante si fa riferimento alla (quota al suolo, come definita all'art ) e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m. 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m. 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Inoltre in applicazione di quanto sopra, Ssono assimilati a piani fuori terra: - I seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte (quindi nel caso di terreno non pianeggiante), ad una quota uguale o superiore a quello del terreno circostante; 15 di 331

16 - i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m. - 0,30 rispetto a quella del terreno circostante; ai fini dell utilizzo di locali in tali piani seminterrati, si prescrive che non è consentito l uso abitativo relativamente agli spazi per attività principali, mentre è consentita l utilizzazione solo per servizi aggiuntivi (attività secondarie) all organismo edilizio (unità edilizia), dopo che per lo stesso siano state rispettate le quantità di spazi minimi di fruizione per attività principali e secondarie come prescritte dalle vigenti legislazioni in materiaal requisito cogente n. 7.2: Disponibilità di spazi minimi e comunque nel rispetto delle altezze di legge.indicate nel medesimo requisito cogente n Piano fuori terra Si definisceper la definizione di piano fuori terra si fa riferimento al punto 31 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010., il piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell area. 6. Primo piano fuori terra Si definisce primo piano fuori terra di un edificio quello posto a quota più bassa fra i piani fuori terra. 7. Apertura Si definiscono aperture tutte le porzioni aperte o apribili delle chiusure di un edificio. Sono ad esempio aperture: - le vedute, di cui all'art. 900 del Codice Civile, - le porte (pedonali o carrabili), - i lucernai apribili. 8. Piano sottotetto e soffitta Si definisceper la definizione di piano sottotetto, si fa riferimento al punto 34 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010;quello spazio compreso tra l intradosso della copertura non piana dell edificio e l estradosso del solaio del piano sottostante (ovvero tra la partizione superiore dell ultimo piano fuori terra e la copertura inclinata o voltata dell edificio), il quale altresì si definisce non fruibile per le sue parti aventi un altezza utile inferiore a m. 1,80 (vedi art , comma 2) e il sottotetto può essere accessibile mediante le varie forme di collegamenti verticali stabili previsti nell edificio o non accessibile. Ai soli fini dell applicazione del calcolo del contributo sul costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione ai sensi della disciplina regionale sugli oneri come meglio specificato nell allegato D (Prescrizioni per il calcolo dei Contributi di costruzione) alla parte seconda del presente RUE, il sottotetto di pertinenza e direttamente collegato ad una singola unità immobiliare si computa nella superficie utile per la porzione con altezza maggiore di m 1,80; il sottotetto condominiale viene computato nella superficie accessoria per la porzione con altezza maggiore di m 1,80. Gli spazi del piano sottotetto, se utilizzati possono essere destinati a locali: 16 di 331

17 - per servizi aggiuntivi (attività secondarie) all organismo edilizio (unità edilizia), dopo che per lo stesso siano state rispettate le quantità di spazi minimi di fruizione per attività principali e secondarie se ed in quantocome prescritti dalle vigenti leggi in materiae al requisito cogente n. 7.2: Disponibilità di spazi minimi e comunque nel rispetto delle altezze indicate nel medesimo requisito cogente n. 7.2; - per pertinenze di una o più unità immobiliari (Cfr. art , comma 3, punti 1, 2 e 3) nel rispetto comunque delle altezze prescritte dalle vigenti leggi in materiaindicate nel su richiamato requisito cogente n. 7.2; - per il recupero a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 11/1998, nel patrimonio edilizio esistente alla data del 23/04/1998 e nei casi consentiti dal presente RUE e comunque nel rispetto delle norme della medesima Legge; - per servizi in genere, privi delle caratteristiche proprie di quelli per attività secondarie; - per spazi tecnici praticabili e/o per l installazione di impianti tecnologici (impianti dell edificio ai sensi dell art , comma 3, punti 1 e 3). Gli spazi del piano sottotetto, anche nel caso non siano fruibili od accessibili, qualora gli stessi abbiano la copertura inclinata, a quattro o a due falde, o voltata posta ad un altezza utile massima (calcolata come all art ) di m. 0,60 all imposta (determinata dall intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del piano sottostante, con l intradosso della copertura) e di m. 2,40 al colmo, ed entro i limiti massimi ammissibili di pendenza di cui al successivo art , assumono la funzione di soffitta (nei casi di copertura a due falde o voltata i relativi timpani laterali di chiusura sono assimilati all imposta e di conseguenza non si tiene conto della maggiore altezza rispetto a m. 0,60, dei medesimi timpani, compresa tra m. 0,60 e m. 2,40); tali spazi possono essere non utilizzati o utilizzati esclusivamente: - per servizi in genere, privi delle caratteristiche proprie di quelli per attività secondarie; - per l installazione di impianti tecnologici (impianti dell edificio ai sensi dell art , comma 3, punti 1 e 3). Per gli spazi del suddetto piano sottotetto è ammessa la realizzazione di aperture sia nelle pareti perimetrali verticali, sia nella copertura (nella falda) in forma di lucernari per aerazione e illuminazione; nel caso dei lucernari, le suddette aperture, fermo restando il rispetto di ulteriori limiti e dimensioni contenuti in specifiche norme del presente RUE, sono consentite in relazione alle utilizzazioni funzionali degli spazi e nelle quantità derivanti dall applicazione dei valori di seguito stabiliti: - per spazi a servizi aggiuntivi (attività secondarie), pertinenze e servizi in genere, valore massimo della superficie aero-illuminante pari a 1/16 della superficie di calpestio e comunque fino alla quantità minima equivalente a quella di lucernari prodotti in serie e disponibili sul mercato; - per spazi a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 11/1998, valore minimo della superficie aero-illuminante pari a 1/16 della superficie di calpestio; - per spazi tecnici e/o per l installazione di impianti tecnologici (impianti dell edificio) ed altresì per spazi non utilizzati e/o non fruibili, valore massimo della superficie aero-illuminante pari a 1/32 della superficie di calpestio e comunque fino alla quantità minima eventualmente prescritta da specifici requisiti di legge vigenti in materia igienico-sanitariacogenti. 17 di 331

18 9. Terminale esterno del vano scala Si definisce terminale esterno del vano scala, quello spazio compreso tra la partizione superiore dell ultimo piano fuori terra e la copertura inclinata o voltata della parte finale della scala che da accesso ad un terrazzo di copertura, qualora la copertura inclinata dello stesso vano sia posta ad un altezza utile massima (calcolata come all art ) di m. 0,60 all imposta (determinata dall intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del vano scala al piano sottostante, con l intradosso della copertura) e di m. 2,40 nella parte più alta relativa all accesso al terrazzo. Il suddetto terminale esterno del vano scala, ai sensi del numero del precedente articolo , si definisce anche spazio chiuso di circolazione e collegamento verticale costituito dalla scala interna. 10. Terminale esterno del vano ascensore Si definisce terminale esterno del vano ascensore (vano extracorsa ascensore), quello spazio compreso tra la partizione superiore dell ultimo piano fuori terra e la copertura piana, inclinata o voltata della parte esterna della struttura contenente l ascensore, qualora la copertura della stessa struttura sia posta ad un altezza utile massima (calcolata come all art ) di m. 0,60 all imposta (determinata dall intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del vano ascensore al piano sottostante, con l intradosso della copertura) e di m. 1,80 nella parte più alta sulle altre pareti. Il suddetto terminale esterno del vano ascensore, ai sensi dei numeri e 3.2.2, del comma 3 del precedente articolo , si definisce anche spazio chiuso di circolazione e collegamento verticale costituito dalla struttura contenente l ascensore. 11. Volume tecnico Si definisceper la definizione di volume tecnico si fa riferimento al punto 46 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro -produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione; camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. 12. Vuoto tecnico Si definisceper la definizione di vuoto tecnico si fa riferimento al punto 47 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.la camera d aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all aerazione e deumidificazione della struttura dell edificio, con altezza non superiore a m. 1, Alloggio Si definisceper la definizione di alloggio si fa riferimento al punto 49 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.un unità immobiliare destinata ad abitazione (vedi art , comma 1). 18 di 331

19 14. Androne Si definisce androne un ambiente di passaggio, coperto e piuttosto ampio, situato al piano terreno, tra il portone d ingresso e il cortile o la scala; qualora aperto alle estremità si definisce androne passante (vedi anche in figura 2 dell art ). 15. Atrio Si definisce atrio un ampio spazio d'ingresso principale di edifici privati (villa, albergo in questo caso definita anche hall) e pubblici (teatro, edificio scolastico, stazione ferroviaria, ecc.), aperto o chiuso (vedi anche in figura 2 dell art ). 16. Balcone Si definisce Per la definizione di balcone si fa riferimento al punto 54 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.l elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni (vedi anche in figura 2 dell art ). 17. Ballatoio Si definisceper la definizione di ballatoio si fa riferimento al punto 55 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.l elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto (vedi anche in figura 2 dell art ). 18. Loggia/Loggiato Si definisceper la definizione di loggia o loggiato si fa riferimento al punto 56 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio (vedi art ), aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni (vedi anche in figura 2 dell art ). 19. Lastrico solare Si definisceper la definizione di lastrico solare si fa riferimento al punto 57 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. 20. Pensilina Si definisceper la definizione di pensilina si fa riferimento al punto 58 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.la copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 21. Pergolato Si definisceper la definizione di pergolato si fa riferimento al punto 59 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.la autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. 19 di 331

20 Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. 22. Pianerottolo Si definisce pianerottolo l elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale (ripiano o scala piana) che mette in collegamento due successive rampe di scale oppure, se sito in corrispondenza dei diversi piani dell'edificio, che immette nei diversi ambienti (vedi anche in figura 2 dell art ). 23. Portico/porticato Si definisceper la definizione di portico/porticato si fa riferimento al punto 60 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio (vedi anche in figura 2 dell art ). 24. Terrazza Si definisceper la definizione di terrazza si fa riferimento al punto 61 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni (vedi anche in figura 2 dell art ). 25. Tettoia Si definisceper la definizione di tettoia si fa riferimento al punto 62 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.la copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali (vedi anche in figura 2 dell art ). 26. Veranda Si definisce Per la definizione di Veranda si fa riferimento al punto 63 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010.lo spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. 27. Tetto verde Si definisce Per la definizione di Tetto verde si fa riferimento al punto 64 dell Allegato A Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia - alla deliberazione dell A. L. regionale n. 279/2010. la copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). 20 di 331

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