Consiglio di Stato (Sez. I)

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1 Consiglio di Stato (Sez. I) Parere n. 1390/del 30 luglio 1986 Oggetto ROMA,Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova. Riconoscimento personalità giuridica e autorizzazione ad accettare donazione. Vista la relazione n 0125/18.A in data 8 aprile 1986, con cui il Ministero dell'interno- Direzione Generale degli Affari dei Culti - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare indicato in oggetto; Viste la propria deliberazione interlocutoria n 785/86 del 2 maggio 1986 e la relazione integrativa della medesima amministrazione in data 1 luglio 1986; Esaminati gli atti ed udito il relatore; Ritenuto quanto esposto dall'amministrazione riferente; PREMESSO: Con istanza in data 28 agosto 1985, la Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, costituita in Roma per atto del notaio Giandomenico Cardelli, rep. n del 19/6/85, chiede il riconoscimento della personalità giuridica, quale ente di religione o di culto, rappresentativo della Confessione dei testimoni di Geova, ai sensi dell art. 2 della L. 24 giugno 1929 n L'istante espone che, dal momento dell'erezione in ente morale, la predetta Congregazione subentrerà nelle finalità finora perseguite dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, cui è stato riconosciuto, con presa d'atto del Ministero dell Interno del 13 aprile 1976 prot. n. 6654/Gab., il godimento dei diritti civili in Italia ai sensi dell art. II, par. 2, del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d America in data 2 febbraio 1948 (ratificato con L. 18 giugno 1949 n. 385) e dell art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale. Dalla medesima data il nuovo erigendo ente succederà alla persona giuridica straniera, da ultimo citata, anche nei rapporti patrimoniali attivi e passivi intrattenuti con tutti i soggetti dell ordinamento. In relazione a tale pieno subingresso del nuovo ente nella posizione di quello estero, che cesserà le sue funzioni sul territorio dello Stato Italiano, la Congregazione chiede che con lo stesso decreto di riconoscimento siano date le necessarie disposizioni affinché: a) l intero patrimonio della Watch Tower Bible and Tract Society sia trasferito alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, ancorché si tratti di rapporti conclusi con l ente straniero dopo l erezione del nuovo ente; b) i ministri di culto della Watch Tower and Tract Society of Pennsylvania mantengono, divenendo ministri della Congregazione, gli stessi diritti e facoltà loro riconosciuti fino ad ora, quali la celebrazione dei matrimoni con effetti civili, l assistenza religiosa ai detenuti, il trattamento pensionistico e l assistenza sanitaria.

2 L Amministrazione riferente ha espresso parere favorevole sia al riconoscimento della personalità giuridica, sia all accettazione della donazione disposta in favore dell ente erigendo da parte della Watch Tower Bible and Tract Society. Sotto il primo profilo, il Ministero dell Interno ha rilevato che nell atto costitutivo e nello Statuto dell associazione istante non si rinvengono norme in contrasto con le disposizioni delle leggi civili, mentre per quanto attiene all atteggiamento negativo dei testimoni di Geova nei confronti delle emotrasfusioni, del diritto-dovere di voto e del servizio militare (o sostitutivo di quest ultimo), il Ministero osserva che si tratta di manifestazioni derivanti sì dalla fede religiosa, ma sempre libere ed individuali. Il Ministero medesimo sottolinea, d altra parte, la rilevanza del movimento confessionale in questione, che già ha ottenuto significativi "riconoscimenti", sia con la "presa d atto" dell Amministrazione circa la capacità privatistica nel nostro ordinamento dell ente straniero finora operante nell interesse dei testimoni di Geova, sia con l attribuzione del potere di celebrare matrimoni aventi effetti civili; oltre tutto l erezione in ente morale renderebbe più controllabile e trasparente l attività dell organizzazione. Per quanto attiene, invece, alla donazione, l Amministrazione riferisce che essa concerne sia titoli, sia depositi bancari, sia immobili, esprimendosi favorevolmente anche su quest ultima istanza. In seguito alla deliberazione interlocutoria di questa Sezione, il Ministero dell Interno ha completato la propria relazione con nota del 1 luglio La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova insiste per l accoglimento delle proprie istanze, contestando in particolare che possa considerarsi legittimo, alla luce dell art. 8, 2 comma, Cost. un accertamento (preliminare al riconoscimento) dell ideologia religiosa, dovendosi verificare soltanto, ai fini che qui interessano, la compatibilità dello Statuto della Congregazione con l ordinamento italiano; precisa, in ogni caso, che i principi della propria dottrina non contrastano con la Costituzione italiana e che l atteggiamento dei testimoni di Geova in ordine ai menzionati istituti è frutto di intima convinzione degli aderenti, al di fuori di qualunque condizionamento confessionale. Risultano, infine, allegati agli atti una consistente documentazione sull atteggiamento dei testimoni di Geova in ordine soprattutto, all emotrasfusione e sullo stato patrimoniale della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania in Italia. CONSIDERATO: L associazione, costituita con atto notarile 19 giugno 1985 ed alla quale si riferisce lo Statuto allegato all istanza di riconoscimento della personalità giuridica, è una entità distinta, ancorché omogenea, rispetto alla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ente quest ultimo che, giusta l art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, è titolare della personalità giuridica nell ordinamento giuridico italiano, alla stregua di quanto precisato dal Consiglio di Stato, Sez. 1 nel parere 16 marzo 1981 n Ciò, tuttavia, non costituisce una causa ostativa al conferimento della personalità giuridica alla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, ben potendo la libertà di associazione a fini religiosi, particolarmente tutelata dalle disposizioni costituzionali (art. 19 Cost.), estrinsecarsi nella costituzione di entità in funzione di distacco rispetto al altre associazioni, per la ricorrenza di specifiche circostanze di natura, ad esempio, personale o territoriale, pur nell omogeneità delle finalità di culto. A ciò si aggiunga che espressamente l ente erigendo si pone come entità sostitutiva della persona giuridica di diritto statunitense e che quest ultima conferma tale sostituzione, contribuendo in modo decisivo alla creazione del primo. Se ne deve trarre la conclusione che l appartenenza all ordinamento italiano della nuova associazione, costituita con l atto 19 giugno 1985 sopra citato, esclude l applicabilità al caso di specie dell art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. Passando ora all esame dei presupposti del riconoscimento della personalità giuridica, richiesto dalla nuova associazione osserva innanzitutto la Sezione che risulta sussistente il requisito della consistenza associativa, evincendosi dai dati esposti nell istanza, confermati dall Amministrazione riferente, che i testimoni di Geova presenti in Italia ammontano ad oltre persone non può

3 dunque rinvenirsi nel caso di specie il relativo ostacolo, al riconoscimento della personalità giuridica, configurato nei precedenti pareri di questo Consiglio (sez. I 27 settembre 1955 n e id. 16 marzo 1981 n. 457). Parimenti favorevole è il giudizio che la Sezione esprime in ordine all altro fondamentale presupposto del riconoscimento della personalità giuridica: la consistenza patrimoniale dell ente erigendo. A tale proposito, pur concordando la Sezione con la prospettata esigenza di evitare, per quanto attiene alle associazioni religiose, margini troppo ampi di discrezionalità nella concessione della personalità giuridica (Cons. Stato Sez. I 27 settembre 1955 n. 1661), non può tuttavia prescindersi dalla valutazione della sufficienza del patrimonio, essendo una delle conseguenze più rilevanti dell erezione in ente con personalità giuridica quella della limitazione della responsabilità dell ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. Tale esigenza rende perfettamente compatibile coll ordinamento costituzionale l art. 10, secondo comma, del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, che impone all istante l onere di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i mezzi finanziari... per il raggiungimento dei propri fini. Ad escludere un tale sindacato, in favore di un preteso automatismo del riconoscimento della personalità quando si verta in tema di associazioni religiose, non gioverebbe il richiamo al principio costituzionale della libertà religiosa, anche nelle sue estrinsecazioni associative, essendo evidente la diversità della problematica qui in esame. Invero la libertà religiosa non si identifica col riconoscimento della personalità giuridica, ben potendo la suddetta libertà esplicarsi anche indipendentemente dall'attribuzione della personalità, circostanza che si ripropone con riferimento alle associazioni con finalità diverse, come quelle sindacali, partitiche, produttive o di orientamento della pubblica opinione. Neppure potrebbe invocarsi, nel senso dell'automaticità del riconoscimento nel caso di specie, a l preesistenza di una normativa speciale o di apposite intese (ex art. 8, terzo comma, Cost.), posto che per quanto attiene alla Confessione dei testimoni di Geova tali presupposti difettano, mentre il protocollo 15 novembre 1984, sulla cui base sono state emanate le due leggi 20 maggio 1985 n. 206 e 222, non si estende alle confessioni diverse da quella cattolica (cfr. relazione 14 marzo 1985 delle Commissioni II e III della Camera dei Deputati sulla ratifica ed esecuzione del citato protocollo Atti della Camera n A, p.5). Ciò premesso in linea di principio, va peraltro rilevato che nel caso di specie la base patrimoniale deve ritenersi senz'altro sufficiente, sia con riferimento alle finalità statutarie sia con riguardo ai terzi che con l'associazione intrecceranno rapporti giuridici, secondo quanto documentatamente esposto dall'istante e convalidato dal Ministero dell'interno. Viene infine in considerazione sotto il profilo del richiesto riconoscimento, il problema dell ambito di estensione del sindacato dell Autorità amministrativa sulle finalità e sull ideologia religiosa dell associazione. Iniziando dall'espressione più propriamente ideologica di quest'ultima, il Ministero riferente anche in seguito alla deliberazione interlocutoria della Sezione, ha evidenziato alcuni comportamenti dei testimoni di Geova, conseguenza della dottrina professata, ed in particolare l'obiezione dell emotrasfusione, al servizio militare (ivi compreso quello civile sostitutivo) ed al diritto-dovere di voto; comportamenti questi ultimi contrastanti con la normativa vigente. Va immediatamente osservato, in proposito, che al fine del riconoscimento della personalità giuridica di un associazione religiosa, non può considerarsi necessario il sindacato volto ad accertare la compatibilità con l ordinamento statale dell ideologia religiosa professata. La Carta Costituzionale si occupa delle confessioni religiose nei "principi fondamentali" (art. 8) e nella Parte I, Titolo I (Rapporti civili: artt. 19 e 20). Queste ultime disposizioni attengono in particolare all estrinsecazione del sentimento religioso da parte del credente (singolarmente o in forma associata), escludendo in proposito qualsiasi limitazione tanto nei confronti dell aderente alla

4 confessione (art. 19) quanto con riferimento alla associazione od istituzione che di quest ultima siano l espressione, con la sola esclusione dei "riti contrari al buon costume", comunque vietati. Manca, dunque, nella Costituzione ogni riferimento al riscontro di compatibilità dell ideologia religiosa con i principi generali dell ordinamento o; più specificamente, con l ordine pubblico; e si tratta di omissione significativa se si considera che durante i lavori preparatori fu proposto il riconoscimento del diritto... alla libera manifestazione individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante princìpi o riti contrari all ordine pubblico e al buon costume (proposta Dossetti, nella seduta 19 dicembre 1946, I Sottocommissione, in Atti dell Assemblea costituente, vol. VI, 802). Tale proposta, coincidente con l altra formulata dall on. Cevolotto (ivi), fu approvata nella citata seduta. L Assemblea Costituente, invece, nella seduta del 25 marzo 1947 esaminò il testo dell art. 5 del Progetto di Costituzione, che al terzo comma esprimeva il seguente principio: Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano (Atti cit., vol. I, 614). Tuttavia l On. G. Pajetta nella stessa seduta (ivi 627) propose di sopprimere le parole... "in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano"; l emendamento soppressivo non fu approvato (ivi, 660). Il problema della contrarietà all ordinamento italiano fu comunque riproposto in sede di discussione dell art. 14 del progetto di Costituzione (Atti citati, seduta 12 aprile 1947, vol. VI, 817 segg.) La formula dell art. 14 era la seguente: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico atti di culto, purché non si tratti di princìpi o riti contrari all ordine pubblico e al buon costume (ivi). Furono presentati vari emendamenti soppressivi del riferimento all ordine pubblico ed ai principi delle confessioni (cfr. emendamenti Binni, ivi 818; Basso ed altri, ivi 819, 820; Cianca ed altri, ). Gli emendamenti furono sostanzialmente accolti mediante la formulazione di uno schema di norma identico al vigente art. 19 (Atti cit. pp. 834 e 835). La riportata elaborazione delle citate disposizioni costituzionali permette di concludere che il semplice riferimento al limite del buon costume (per giunta solo con riferimento ai riti religiosi) e non anche all ordine pubblico, rende inammissibile qualsiasi sindacato della ideologia religiosa in rapporto all ordine pubblico ed ai principi dell ordinamento. La Costituzione ha quindi profondamente innovato, sul punto, l art. 1 della L. 24 giugno 1929 n 1159, rendendo ammissibili nell ordinamento italiano tutte quelle confessioni che non prevedono riti contrari al buon costume. Nulla, d altra parte, induce a ritenere che il sindacato sull ideologia religiosa, escluso dal costituente con riferimento alla libertà di culto (in forma individuale o associata), sia stato mantenuto quale presupposto dell attribuzione della personalità giuridica, evento quest ultimo che evidentemente nulla aggiunge alla professione del credo religioso. Lo stesso art. 2 della L. n 1159 del 1929, sul quale (oltre che sull art. 8 Cost.) l Associazione istante basa la propria domanda di riconoscimento, permette l'erezione in ente morale degli istituti di culti acattolici, sul semplice presupposto della loro ammissibilità nell'ordinamento italiano, secondo i nuovi parametri costituzionali (art. 19 Cost.). Che poi il culto dei testimoni di Geova sia di quelli "ammessi" non può certo revocarsi in dubbio; basterebbe a questo scopo ricordare che tale confessione opera in Italia da molti anni senza aver dato luogo a rilievi di sorta da parte dell'amministrazione ed avendo anzi ottenuto dei parziali riconoscimenti formali di "ammissibilità", come nel caso dell autorizzazione a celebrare matrimoni con effetti civili, a prestare assistenza ai detenuti od in quello dell'equiparazione ai soggetti nazionali dell ente straniero "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania". Ostacoli alla concessione della personalità giuridica non possono neppure essere dedotti dall'art. 8 Cost., l'altra disposizione che si occupa espressamente delle confessioni religiose. Recita quest'ultimo articolo, al secondo comma: "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di

5 organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". Trattasi di norma rivolta ad assicurare alle confessioni la capacità di autoorganizzazione, secondo i propri statuti ed al di fuori di qualsiasi intervento statale. Traspare qui l'intenzione del costituente di inserire tali fenomeni associativi nella riconosciuta esistenza di una pluralità di ordinamenti, tutelati dallo Stato in quanto organismi sociali nei quali si sviluppa la personalità dell'individuo. Data poi la tendenziale indeterminatezza delle possibili confessioni religiose, tutte ammesse nell'ordinamento purché non caratterizzate da riti contrari col buon costume, l art. 8 Cost. impone la conformità degli statuti ai princìpi dell ordinamento italiano. In caso contrario, il culto rimarrà pur sempre "ammesso" ma la confessione non potrà autoorganizzarsi, dovendo invece attenersi ai canoni organizzativi dell ordinamento nel quale opera, come qualunque altra associazione avente diverse finalità. Anche dall art. 8 Cost. non può certo trarsi la conseguenza della necessità di un sindacato di compatibilità, con l ordinamento italiano, dei princìpi religiosi professati; il coordinamento di tale norma con gli artt. 19 e 20, nonché il suo oggetto, inducono a ritenere che l art. 8 concerne unicamente l organizzazione e le finalità dell ente, non l ideologia religiosa. Così correttamente interpretato l art. 8 Cost., va quindi affermata la compatibilità dello Statuto dell erigenda Congregazione all ordinamento italiano, non soltanto sotto il profilo della "garanzia" patrimoniale per i terzi, ma anche per quanto riguarda l organizzazione che risulta da esso statuto delineata. La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova assume una posizione centrale nell ambito della relativa confessione, costituendone "l organo direttivo". la confessione, infatti, è strutturata perifericamente sulla base di Congregazioni locali, Circoscrizioni e Distretti, aventi una crescente competenza territoriale. L Ente erigendo, dunque, non esaurisce in sé tutta l organizzazione confessionale, comprende però tutti i testimoni di Geova concretamente praticanti, sia pure distinguendoli tra soci effettivi e soci aderenti; solo i primi, che godono della qualifica di "anziani", partecipano all Assemblea della Congregazione con diritto di voto attivo e passivo. Per quanto qui interessa, va evidenziato che la partecipazione alla Congregazione, sia dei soci effettivi sia di quelli aderenti, ha carattere volontario, essendo prevista la facoltà di recesso, ancorché soggetta a successiva ratifica. Sono altresì previste (art. 5) la decadenza e la espulsione per gravi mancanze agli obblighi statutari e per comportamento contrario alle Scritture o, comunque, pregiudizievole all Ente, con un individuazione sufficientemente specifica delle ipotesi di esercizio dei poteri sanzionatori, sì da renderne possibile la verifica successiva, anche in sede giurisdizionale, stante la mancanza di disposizioni statutarie in proposito e visto il generale richiamo alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato dallo statuto. Organi dell Ente sono l Assemblea dei soci effettivi, che ha fondamentali competenze sull indirizzo generale della Congregazione, sulle modifiche dello Statuto e dell atto costitutivo nonché sugli atti che riguardano i soci; il Comitato Direttivo, eletto dall Assemblea, con funzioni di gestione ordinaria e straordinaria dell Ente; il Presidente, con prevalente funzione di rappresentanza e di esecuzione delle delibere del Comitato. All art. 17 dello Statuto è altresì previsto il criterio di devoluzione dei beni, nel caso di estinzione della Congregazione, ad altra istituzione operante in Italia e retta da analoghi princìpi; anche qui supplisce, per ogni ipotesi non prevista, il richiamo al codice civile italiano. Quanto ai fini dell associazione, individuati (art. 3 dello Statuto) nelle seguenti attività: la predicazione della Bibbia, il miglioramento delle persone mediante l istruzione basata sui principi biblici, la pubblicazione di libri religiosi, l organizzazione di trasmissioni televisive e di assemblee a carattere istruttivo, l organizzazione della struttura confessionale (fini omogenei a quelli propri dell organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova), essi non possono certo ritenersi in contrasto con l ordinamento italiano, prescindendosi qui, come s è detto, da ogni valutazione o sindacato sui

6 principi confessionali, ma limitando la verifica di compatibilità all attività operativa che il nuovo ente si prefigge di esercitare. Va, anzi, qui osservato che tale attività è già da tempo svolta dai testimoni di Geova, sia pure senza la presenza di un ente italiano quale punto di riferimento, senza che mai l Amministrazione abbia avuto nulla da obiettare in proposito. Questa constatazione permette di superare ogni perplessità in ordine alle manifestazioni di obiezione di coscienza al servizio militare (e servizio sostitutivo) al voto o alle emotrasfusioni delle quali si rendono protagonisti i testimoni di Geova. Basta osservare, in proposito che è garantito a livello costituzionale (art. 32) e legislativo (art. 14 D.P.R. 18/3/1969 n 128) il diritto della persona a libere scelte in materia sanitaria, in assenza di disposizioni legislative che impongono trattamenti sanitari obbligatori, sicché risulta lecito il rifiuto di sottoporsi ad emotrasfusione; non può neppure revocarsi in dubbio che, ove la scelta coinvolga altre persone (in particolare sottoposte alla patria potestà o tutela), e ne derivi un pregiudizio alla salute di quest ultime o addirittura la loro morte, tali eventi comporteranno la responsabilità penale, naturalmente personale, di colui che quella scelta ha compiuto. Allo stesso modo il rifiuto di prestare il servizio militare o l inottemperanza di specifici doveri incombenti sui militari implicano, ricorrendone tutti i presupposti, la corrispondente responsabilità penale per gli autori di tali comportamenti (art. 8 L. 5/12/1972 n 772; art. 173 c.p.m.p.). Le ricordate responsabilità penali dei singoli non comportano, peraltro, un giudizio di illiceità dei fini associativi, posto che dalle norme statutarie e dall esperienza associativa fin qui maturata ed attestata dall Amministrazione riferente, non si desumono elementi per affermare che la confessione in esame sia preordinata al fine di commettere reati militari o che i suoi associati, ai vari livelli, compiano atti di istigazione al compimento di tali reati. A ciò va aggiunto che l indicazione di un tipo di condotta, quale modello di comportamento, non è qualificabile come istigazione a commettere un reato o come apologia dello stesso (Corte Cost. sent. n 65 del 1970), mentre è opportuno precisare che la liceità associativa non esclude affatto la responsabilità penale personale per i reati commessi dai singoli associati, giusta quanto sottolineato da Corte Cost., sent. n 59 del Ritiene dunque la Sezione, concludendo su questo punto, che non sussistono elementi che ostacolino il riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione istante. Nel decreto di riconoscimento potrà specificarsi, aderendo alla domanda della medesima Congregazione, che i ministri di culto della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, subentrando a quest ultima il nuovo ente, per l attività confessionale svolta in Italia, mantengono le prerogative già conseguite, nella nuova veste di ministri della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova. Contestualmente al riconoscimento della personalità giuridica, la Congregazione istante chiede che "venga disposto... che il patrimonio esistente in Italia della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, nonché tutti i suoi rapporti attivi e passivi di qualsiasi natura che risulteranno in corso, anteriormente al predetto riconoscimento, tra la Watch Tower Bible... e lo Stato italiano, nonché persone fisiche o giuridiche, vengano trasferiti di diritto alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, anche se si concluderanno posteriormente all attribuzione della personalità giuridica alla citata Congregazione. Il Ministero riferente interpreta tale richiesta come istanza di autorizzazione ad accettare la donazione disposta a favore dell Ente erigendo dalla più volte menzionata Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. In effetti, con atto in data 29 maggio 1985 il Consiglio dei Direttori dell Ente confessionale statunitense deliberava di cedere alla Congregazione italiana tutti i rapporti di qualunque genere o natura, sia attivi che passivi in corso tra l Ente cedente e lo Stato italiano od altri soggetti di quest ultimo ordinamento, nonché di donare all Ente erigendo tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della dante causa, esistenti in Italia.

7 Nell atto costitutivo della congregazione si legge alla quinta disposizione, primo capoverso, che il nuovo ente accetta la donazione del patrimonio immobiliare ed il trasferimento dei rapporti attivi e passivi a favore dell Ente italiano da parte dell ente statunitense; tale disposizione è stata poi ratificata ed integrata con l atto 17 luglio 1985, a rogito del notaio Giuseppe Cordelli di Roma, avente una portata di difficile identificazione. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che non può certo accogliersi la richiesta dell ente erigendo così come prospettata da quest ultimo, quasi che fosse in potere dell Amministrazione realizzare con un proprio provvedimento la successione per scorporo della Congregazione italiana "in locum et ius" dell ente statunitense. Gli effetti della deliberazione assunta dal Consiglio dei Direttori dell ente statunitense saranno disciplinati internamente dalle norme che regolano quell atto ed alla stregua delle quali dovrà vagliarsi il valore da attribuire alla volontà di trasferire ogni rapporto alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Compete invece all Amministrazione autorizzare l accettazione della donazione dei beni immobili e mobili siti in Italia, che appaiono sufficientemente determinati quanto agli immobili con riferimento ai precedenti atti di autorizzazione all acquisto rilasciati all ente statunitense e quanto ai mobili per mezzo dell allegata documentazione bancaria, rimessa a seguito della decisione interlocutoria di questa sezione. La liberalità è immediatamente rivolta alla costituzione del nuovo ente, sicché la Sezione esprime in proposito parere favorevole alla richiesta autorizzazione. Deve peraltro essere precisato che pur trattandosi di donazione a favore di ente non ancora riconosciuto, non si applica al caso di specie l art. 786 C.C. secondo cui la donazione di questo tipo è efficace a condizione che entro l anno dalla donazione medesima sia notificata al donante l istanza per ottenere il riconoscimento. Nel caso di specie, infatti, trattasi di donazione regolata dalla legge statunitense a norma dell art. 24 delle disposizioni preliminari al codice civile. P.Q.M. nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

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