PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

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1 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE UFFICIO TRASPORTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DELLE AUTOSCUOLE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Gaetano Saetta L ASSESSORE AI TRASPORTI Ottavio Vaccaro Testo approvato con delibera consiliare n. 22 del

2 INDICE TITOLO I Art. 1 Generalità e fonti normative Art. 2 Scopi e attività Art. 3 Tipi di autoscuola Art. 4 Centri di istruzione automobilistica TITOLO II Art. 5 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) Art. 6 Cambio di titolarità Autoscuole precedentemente autorizzate Art. 7 Apertura di ulteriori sedi Art. 8 Documentazione da allegare alla D.I.A. (Prima sede) Art. 9 Documentazione da allegare alla D.I.A. (Ulteriore sede) Art.10 Documentazione da allegare per il cambio di titolarità Autoscuole precedentemente autorizzate Art.11 Capacità finanziaria Art.12 Locale delle autoscuole e dei centri di istruzione Art.13 Arredamento didattico Art.14 Materiale per lezioni teoriche Art.15 Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida Art.16 Insegnanti e istruttori Art.17 Corsi di insegnamento Art.18 Durata e modalità dei corsi Art.19 Registri e schede Art.20 Vidimazione schede di ammissione agli esami di teoria e guida Art.21 Documento di abilitazione alla guida TITOLO III Art.22 Trasformazione dei locali e trasferimento di sede Art.23 Tariffe e comportamenti Art.24 Orario di apertura Art.25 Responsabilità professionale Art.26 Decadenza dell attività Art.27 Sospensione e revoca dell attività Art.28 Vigilanza e Sanzioni Art.29 Dipendenti TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI 2

3 Art.30 Corsi di formazione ed aggiornamento Art.31 Educazione stradale Art.32 Albo professionale insegnanti di teoria Art.33 Albo professionale istruttori di guida Art.34 Entrata in vigore TITOLO VII TITOLO VIII 3

4 TITOLO I ART. 1 - GENERALITA E FONTI NORMATIVE 1. Le scuole per l educazione stradale, l istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. 2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. La materia del settore è regolata dal presente Regolamento per la disciplina dell attività delle autoscuole predisposto dall Ufficio Autoscuole della Provincia sulla base della vigente normativa: D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 Legge 8 agosto 1991, n. 264 Legge 4 gennaio 1994, n. 11 D.M. 17 maggio 1995, n. 317 Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 - Legge 2 aprile 2007 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA 1. Le autoscuole hanno per scopo fondamentale l educazione, l istruzione, la formazione e l addestramento dei conducenti di veicoli a motore. 2. Le autoscuole collaborano con l Amministrazione Provinciale e con le competenti Autorità scolastiche per l attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. 3. Le autoscuole che svolgono l attività dell insegnamento di tutte le categorie di patenti, possono preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore di guida o insegnante di teoria. 4. Le autoscuole devono effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 5. Le autoscuole possono esercitare, oltre all attività di insegnamento alla guida, così come previsto all art. 335 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge 264/91 e successive modifiche ed integrazioni. 6. L attività dell autoscuola, relativa all insegnamento teorico e di disbrigo delle pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalle Province. L attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ovvero quanto previsto dalla Legge 264/91 e successive modificazioni, può svolgersi negli uffici dell autoscuola, ai sensi del D.M. 317/95. 4

5 Le autoscuole si distinguono in due tipi: ART. 3 TIPI DI AUTOSCUOLA a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali della categoria A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP); b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione. ART. 4 - CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 1. A due o più autoscuole è data facoltà di consorziarsi, secondo quanto disposto dal Codice Civile (art e seguenti) e costituire Centri di istruzione automobilistica. Il Centro di istruzione deve essere riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione in base ai criteri fissati, con decreto, dal Ministro dei trasporti. 2. Il Consorzio dovrà comunicare all'amministrazione Provinciale: a) denominazione delle autoscuole aderenti; b) responsabile del Centro di istruzione; c) generalità degli insegnanti di teoria e istruttori di guida che, per poter esercitare la loro attività presso il Centro, dovranno essere autorizzati dalla Provincia; d) ubicazione della sede del Centro; e) tipo di insegnamenti demandati dalle singole autoscuole aderenti al Centro; f) veicoli a disposizione; g) attrezzatura per l'insegnamento teorico. 3. Se le singole autoscuole demandano al Centro di istruzione anche l'effettuazione del corso di teoria, il responsabile del Centro di istruzione deve comunicare, oltre a quanto previsto al precedente comma, anche l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro. 4. Il Centro di istruzione deve essere dotato di: a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti; b) attrezzatura didattica di cui al presente regolamento. 5. Il responsabile del Centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del nuovo codice della strada. 6. Le autoscuole consorziate possono demandare al Centro d Istruzione i seguenti corsi di insegnamento: - sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente; - solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente; - solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente. 5

6 7. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro. 8. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i Centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti. 9. L'Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del Centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i Centri di istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione alla Provincia, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna della autoscuole consorziate. 10. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sedi in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il Centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto Centro. TITOLO II ART. 5 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA (D.I.A.) 1. L esercizio dell attività di autoscuola è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare all Ufficio Trasporti della Provincia. Possono presentare la dichiarazione di inizio attività le persone fisiche o giuridiche, Società ed Enti. La dichiarazione di inizio attività può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta, sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, del diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un esperienza biennale conseguita attraverso l esercizio dell attività presso una o più autoscuole. La dichiarazione di inizio attività non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del Nuovo Codice della Strada di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata ed integrata, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi. 2. Il titolare deve avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell Amministrazione Provinciale. 3. Della dichiarazione d inizio attività, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, ne prende atto, con propria determina, il Dirigente del Servizio Trasporti assegnando un numero di codice progressivo alla nuova autoscuola. 6

7 4. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dai precedenti commi per il titolare dell autoscuola, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 5. Quando l autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. ART. 6 CAMBIO DI TITOLARITA AUTOSCUOLE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE 1. Si potrà provvedere al cambio di titolarità di un autorizzazione rilasciata in data antecedente al 02/02/2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31/01/2007, qualora il nuovo titolare possegga i requisiti previsti dal precedente art. 5, fatta eccezione per quei casi in cui l atto di cessione della autoscuola sia stato stipulato in data antecedente al 3 aprile 2007, data di entrata in vigore della legge n. 40/2007, nel qual caso non sarà necessario che il titolare abbia contemporaneamente l abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida, bastandone anche una sola delle due. 2. Previa verifica dei prescritti requisiti, il Dirigente del Servizio Trasporti con propria determina provvede a volturare la titolarità dell autorizzazione esistente in favore del nuovo titolare. ART. 7 APERTURA DI ULTERIORI SEDI 1. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l esercizio dell attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore. 2. Il responsabile didattico ed il titolare dell autoscuola risponderanno entrambi, ognuno per quanto di competenza, del regolare funzionamento dell autoscuola nei confronti della Provincia. 3. Per ogni ulteriore sede dovrà essere preposto un distinto responsabile didattico che presterà la propria attività lavorativa in modo permanente ed esclusivo presso detta sede, ovvero non potrà prestare la propria attività lavorativa presso altre autoscuole, enti pubblici, privati, ecc.. Questi dovrà avere i medesimi requisiti morali prescritti per il titolare, nonché aver compiuto gli anni ventuno, essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale conseguita attraverso l esercizio dell attività presso una o più autoscuole. 4. Il responsabile didattico di un ulteriore sede potrà essere lo stesso titolare dell autoscuola qualora questi possegga i requisiti previsti dal precedente comma. 7

8 ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA D.I.A. (Prima sede) 1. La dichiarazione d inizio attività (Mod. D.I.A. Prima sede Indiv. e Mod. D.I.A. Prima sede Società), con tutti i dati anagrafici del titolare, denominazione e sede della nuova autoscuola, deve essere presentata alla Provincia Regionale di Catania Dipartimento Affari Generali Servizio Segreteria Generale Ufficio Trasporti Catania, Via Pietro Mascagni 72 corredata dei documenti di cui alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) ed n). 2. L Ufficio Autoscuole della Provincia procede ad una prima valutazione della dichiarazione d inizio attività e della documentazione allegata per verificare l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. 3. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l Ufficio Autoscuole della Provincia provvederà ad irrogare nei confronti del dichiarante la sanzione amministrativa del pagamento di una somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da un minimo di euro a un massimo di euro Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della nuova autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada. 4. La documentazione completa è costituita come segue: a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal titolare dell autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Cert. Tit.); b) Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà rilasciata dal titolare dell autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Tit.); c) Attestato di capacità finanziaria; d) Copia conforme della patente di guida del titolare dell autoscuola; e) Copia conforme del certificato di idoneità tecnica di insegnante di teoria ed istruttore di guida del titolare dell autoscuola; f) Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado del titolare dell autoscuola; g) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con antimafia e fallimentare; h) Se l autoscuola aderisce ad un Centro d Istruzione, la dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo di insegnamenti ad esso demandati da parte dell autoscuola; i) Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti parte del parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare (nel caso di ditta individuale) o alla società e l omologazione dei doppi comandi da parte della M.C.T.C.; j) Copia conforme dell atto di proprietà dei locali o del contratto di affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio; k) Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e l attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle condizioni di agibilità); l) Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell immobile ove avrà sede l autoscuola da cui si evince la distanza dalle autoscuole limitrofe esistenti; m) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell autoscuola (Mod. Privacy); 8

9 n) Copia conforme dell atto costitutivo registrato, se trattasi di persone giuridiche, Società o Enti. 5. La dichiarazione di inizio attività e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sul bollo. 6. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del , le dichiarazioni sostitutive possono essere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del Servizio abilitato in tal senso. Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R , n ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA D.I.A. (Ulteriore sede) 1. La dichiarazione d inizio attività (Mod. D.I.A. Ulteriore sede Indiv. e Mod. D.I.A. Ulteriore sede Società), con tutti i dati anagrafici del titolare e del responsabile didattico, denominazione e sede della nuova autoscuola, deve essere presentata dal titolare dell autoscuola, congiuntamente al responsabile didattico, alla Provincia Regionale di Catania Dipartimento Affari Generali Servizio Segreteria Generale Ufficio Trasporti Catania, Via Pietro Mascagni 72 corredata dei documenti di cui alle successive lettere o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc) e dd). 2. L Ufficio Autoscuole della Provincia procede ad una prima valutazione della dichiarazione d inizio attività e della documentazione allegata per verificare l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. 3. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l Ufficio Autoscuole della Provincia provvederà ad irrogare nei confronti del titolare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da un minimo di euro a un massimo di euro Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della nuova sede e la cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada. 4. La documentazione completa è costituita come segue: o) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal titolare dell autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Cert. Tit.); p) Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà rilasciata dal titolare dell autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Tit.); q) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal responsabile didattico dell autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Cert. Resp.); r) Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà rilasciata dal responsabile didattico dell autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Resp.); 9

10 s) Copia conforme della patente di guida del titolare dell autoscuola e del responsabile didattico; t) Copia conforme del certificato di idoneità tecnica di insegnante di teoria ed istruttore di guida del titolare dell autoscuola e del responsabile didattico; u) Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado del titolare dell autoscuola e del responsabile didattico; v) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A con antimafia e fallimentare del titolare; w) Certificato antimafia del responsabile didattico (eventualmente richiesto dall Ufficio se il responsabile didattico non è iscritto alla C.C.I.A.A.: in tale circostanza l attività della nuova autoscuola potrà avere inizio 90 giorni dopo la data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, fatto salvo l esito favorevole del certificato antimafia); x) Se l autoscuola aderisce ad un Centro d Istruzione, la dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo di insegnamenti ad esso demandati da parte dell autoscuola; y) Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti parte del parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare (nel caso di ditta individuale) o alla società e l omologazione dei doppi comandi da parte della M.C.T.C.; z) Copia conforme dell atto di proprietà dei locali a nome del titolare dell autoscuola o del contratto di affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio; aa) Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e l attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle condizioni di agibilità); bb) Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell immobile ove avrà sede l autoscuola da cui si evince la distanza dalle autoscuole limitrofe esistenti; cc) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell autoscuola e del responsabile didattico (Mod. Privacy); dd) Copia conforme dell atto costitutivo registrato, se trattasi di persone giuridiche, Società o Enti; 5. La dichiarazione di inizio attività e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sul bollo. 6. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del , l istanza e le dichiarazioni sostitutive possono essere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del Servizio abilitato in tal senso. Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R , n ART. 10 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER IL CAMBIO DI TITOLARITA AUTOSCUOLE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE 1. Per poter procedere al cambio di titolarità di un autorizzazione rilasciata in data antecedente al 02/02/2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31/01/2007, il titolare di detta autorizzazione dovrà presentare domanda di revoca alla Provincia Regionale di Catania 10

11 Dipartimento Affari Generali Servizio Segreteria Generale Ufficio Trasporti Catania, Via Pietro Mascagni 72, provvedendo a restituire tutta la documentazione rilasciata per l esercizio dell autoscuola. 2. L Ufficio autoscuole, previa obliterazione dei registri e delle schede in capo alla vecchia autoscuola, provvede alla revoca della autorizzazione esistente con determina del Dirigente del Servizio. 3. Dal momento in cui si è revocata la suddetta autorizzazione, il vecchio titolare non potrà più esercitare l attività di autoscuola e, in caso contrario, sarà soggetto alla sanzione amministrativa, irrogata dall Ufficio Autoscuole della Provincia, del pagamento di una somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da un minimo di euro a un massimo di euro Il titolare subentrante inoltrerà al medesimo Ufficio della Provincia la richiesta per il cambio di titolarità della suddetta autorizzazione, con tutti i suoi dati anagrafici, denominazione e sede della nuova autoscuola, corredata dei documenti di cui alle successive lettere ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr) ed ss). 5. Previa verifica dei prescritti requisiti, il Dirigente del Servizio Trasporti con propria determina provvederà a volturare la titolarità dell autorizzazione esistente in favore del nuovo titolare. 6. La documentazione completa è costituita come segue: ee) Copia conforme dell atto di cessione dell azienda; ff) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal titolare della nuova autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Cert. Tit.); gg) Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà rilasciata dal titolare della nuova autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Tit.); hh) Attestato di capacità finanziaria; ii) Copia conforme della patente di guida del titolare dell autoscuola; jj) Copia conforme del certificato di idoneità tecnica di insegnante di teoria ed istruttore di guida del titolare dell autoscuola; kk) Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado del titolare dell autoscuola; ll) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con antimafia e fallimentare; mm) Se l autoscuola aderisce ad un Centro d Istruzione, la dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo di insegnamenti ad esso demandati da parte dell autoscuola; nn) Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti parte del parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare e l omologazione dei doppi comandi da parte della M.C.T.C.; oo) Copia conforme dell atto di proprietà dei locali o del contratto di affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio; pp) Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e l attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle condizioni di agibilità); 11

12 qq) Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell immobile ove avrà sede l autoscuola da cui si evince la distanza dalle autoscuole limitrofe esistenti; rr) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell autoscuola (Mod. Privacy); ss) Copia conforme dell atto costitutivo registrato, se trattasi di persone giuridiche, Società o Enti. 7. L istanza e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sul bollo. 8. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del , l istanza e le dichiarazioni sostitutive possono essere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dell interessato/dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del Servizio abilitato in tal senso. Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R , n ART CAPACITA FINANZIARIA 1. Le persone fisiche o giuridiche, per esercitare l attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad ,69 liberi di gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) società finanziaria con capitale sociale non inferiore a , L attestazione è riferita ad un importo di ,84 e deve essere formulata secondo il seguente schema (art. 2, D.M. 17 maggio 1995, n. 317): CARTA INTESTATA (dell azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a ,50) A T T E S T A Z I O N E A richiesta dell interessato, si attesta che questo istituto... (o società...) ha concesso al sig.... nella forma tecnica di... un affidamento di ,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84).... lì... ISTITUTO DI CREDITO (azienda soc. finanziaria) (timbro e firma) ART. 12 LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE 1. I locali delle autoscuole e dei centri di istruzione devono comprendere: a) un aula di almeno di mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico; 12

13 b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo; c) servizi igienici composti da antibagno e bagno, che devono entrambi essere illuminati ed areati. 2. I locali devono essere conformi al regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l autoscuola. 3. I criteri dettati dai precedenti comma del presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all entrata in vigore del decreto 17 maggio 1995, n. 317, anche se negli stessi locali si svolge l attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto e chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. 4. La distanza delle autoscuole rispetto a quelle esistenti, misurata secondo il percorso pedonale più breve, non può essere inferiore a: - m 200,00 nei comuni con numero di abitanti pari o superiore a m 150,00 nei comuni con numero di abitanti inferiore a ART. 13 ARREDAMENTO DIDATTICO 1. L arredamento dell aula d insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi: a) una cattedra ed un tavolo per l insegnante; b) una lavagna delle dimensioni minime di mt. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa; c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell aula per ogni allievo. ART. 14 MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE 1. Il materiale didattico per l insegnamento teorico è costituito da: a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli; c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione; d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l inquinamento atmosferico; e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli; h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta, pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l impianto di raffreddamento e di lubrificazione, un cambio e freni idraulici, le sospensioni, un ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata. Inoltre le autoscuole di cui al punto a), comma 10 dell art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del 13

14 Nuovo Codice della Strada), che non aderiscono ad un Centro di Istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti: i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l iniezione, l alimentazione, il servosterzo, l idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio. 2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed m). 3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi. Art. 15 MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA 1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere dotate di: a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc che raggiunge una velocità di almeno 100 Km/h; b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h; c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno kg. ed una lunghezza di almeno 7 mt. che raggiunge la velocità di 80 Km/h; d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 mt. e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h; e) autoarticolato con massa massima autorizzata di almeno Kg. ed una lunghezza di almeno 12 mt. che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h o complesso costituito da un veicolo d esame della categoria C e un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 mt. la cui massa massima autorizzata è di almeno Kg. e la lunghezza di almeno 12 mt. e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto e) con un rimorchio di almeno 4 mt. 2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 devono essere munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma precedente. 3. Tutti i veicoli devono essere immatricolati ad uso di autoscuola oppure ad uso di autoscuola e privato. Devono essere muniti di cambio manuale di velocità e, escluso quello di cui al punto a), di doppi comandi almeno per frizione e freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola sono considerati ad uso speciale in base all art. 54 lettera g), del Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C.. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso 14

15 privato purchè su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà. 4. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell autoscuola, dell ente, della società e del consorzio che ha costituito il centro di istruzione e possono essere utilizzati presso le autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo. 5. E ammesso il ricorso all utilizzo dello strumento del leasing. 6. I veicoli devono essere muniti di apposita scritta SCUOLA GUIDA conformemente a quanto stabilito dall art. 334 del citato regolamento di esecuzione e di attuazione. 7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o legale rappresentante dell autoscuola o il responsabile del centro di istruzione deve richiedere apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell art. 78 del Nuovo Codice della strada al competente Ufficio provinciale della M.C. Questo provvede a comunicare tempestivamente alla Provincia Regionale. 8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l effettuazione degli esami. 9. Nell uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nei giorni dell effettuazione degli stessi, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa con l attività. 10. Per le esercitazioni e per l esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l uso di veicoli di proprietà dell allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l uso. Non è ammesso l uso di autoveicoli con il cambio automatico di proprietà degli allievi o di terzi. Tuttavia la proprietà dei suddetti veicoli, in aggiunta al numero minimo previsto dal comma 1, è facoltativa per ambedue i tipi di autoscuola e per i centri di istruzione. Si applicano a tali veicoli le disposizioni del presente articolo. 11. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell autoscuola e il responsabile del centro di istruzione, devono trasmettere all Ufficio Autoscuole della Provincia Regionale un elenco aggiornato di tutti i mezzi utilizzati dall autoscuola o del centro di istruzione di competenza. 12. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti. 13. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro. 15

16 14. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti. 15. L Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri di istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione all Amministrazione provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate. 16. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofe a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dall Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti. ART. 16 INSEGNANTI ED ISTRUTTORI 1. L autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. 2. L autoscuola o il centro di istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami di guida, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente. 3. Se un autoscuola rimane sprovvista dell unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, può essere autorizzato il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. 4. L autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante (insegnante di teoria ed istruttore di guida) di più autoscuole, appartenenti ad uno stesso titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi (al massimo due). 5. Il personale insegnante (insegnante di teoria ed istruttore di guida) non può esplicare la funzione per la quale è abilitato in autoscuole appartenenti a titolari diversi. Nel caso in cui le due abilitazioni (insegnante di teoria ed istruttore di guida) sono in possesso della singola persona, è vietato svolgere funzioni, anche se diverse (insegnante in una ed istruttore in un altra), in autoscuole non appartenenti al medesimo proprietario. Il divieto è valido anche per i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività anche a tempo parziale. 16

17 6. Gli istruttori abilitati dalla M.C.T.C ed autorizzati dalla Provincia che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età possono svolgere la loro attività limitatamente alla categoria B purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C. 7. Le autoscuole di tipo a) devono includere nel loro organico almeno un istruttore che sia in possesso della patente di guida delle categorie A e DE, fermo restando che gli altri istruttori siano in possesso delle patenti di guida delle categorie A e D. Tale obbligo decade nel caso in cui l autoscuola demandi al centro d istruzione le esercitazioni di guida per le categorie superiori, nel qual caso detta autoscuola potrà includere nel suo organico istruttori che abbiano tutti solamente la patente delle categorie A e D. Analogamente, le autoscuole di tipo b) devono includere nel loro organico istruttori che siano in possesso della patente di guida delle categorie A e D. Gli istruttori utilizzati nei centri di istruzione dovranno essere in possesso del documento di guida comprendente le categorie A e DE. 8. Gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida, per esercitare l attività, sono autorizzati dalla Provincia. Essi devono, pertanto, inoltrare richiesta alla Provincia Regionale di Catania Dipartimento Affari Generali Servizio Segreteria Generale Ufficio Trasporti Catania, Via Pietro Mascagni 72, riportando i propri dati anagrafici, la denominazione e sede dell autoscuola ove intendono esercitare le proprie funzioni, allegando i documenti di cui alle successive lettere ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo) e pp) (Mod. Rich. ins. e/o istr.). Analogamente, il titolare dell autoscuola dovrà presentare comunicazione di accettazione del suddetto insegnante e/o istruttore secondo l allegato modello (Mod. Accettazione ins. e/o istr.). per gli insegnanti di teoria: ee) copia conforme della patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale; ff) copia conforme del certificato di idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni di insegnante di teoria; per gli istruttore di guida: gg) copia conforme della patente di guida della cat. A e DE ovvero A e D; hh) copia conforme del certificato di idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni di istruttore di guida. Inoltre per entrambi: ii) marca da bollo; ll) foto formato tessera; mm) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la non dipendenza da enti pubblici o privati, oppure benestare del datore di lavoro primario nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale (Mod. Dich. Not. ins. e/o istr.); nn) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la mancanza di condanne e carichi pendenti (Mod. Dich. Cert. ins. e/o istr.); oo) Certificato antimafia (eventualmente richiesto dall Ufficio se l interessato non è iscritto alla C.C.I.A.A.: in tale circostanza l attività della autoscuola, se di nuova istituzione, potrà avere inizio 90 giorni dopo la data di presentazione della 17

18 dichiarazione di inizio attività o della richiesta del cambio di titolarità, fatto salvo l esito favorevole del certificato antimafia e degli altri requisiti prescritti); pp) Consenso per il trattamento dei dati sensibili (Mod. Privacy). 9. L istanza presentata per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento dell attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida dovrà essere in regola con le norme previste sul bollo. 10. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del , l istanza e le dichiarazioni sostitutive possono essere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dell interessato/dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del Servizio abilitato in tal senso. Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R , n L Ufficio Autoscuole della Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti tramite le richieste d ufficio dei certificati di antimafia, casellario giudiziale e carichi pendenti rilascerà l apposito atto autorizzativo e tessera di riconoscimento con l indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l autorizzazione e la tessera devono essere restituite al predetto Ufficio rilasciante. 1. I corsi di insegnamento sono i seguenti: ART. 17 CORSI DI INSEGNAMENTO 1) corsi normali: a) per la presentazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, D speciale; 2) corsi speciali: a) per la preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP); b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente guida di altra categoria; c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A; d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente C; e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E; f) per i candidati che non abbiano conseguito l idoneità di una prova d esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all esame di revisione della patente. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole di cui all art. 123 del Nuovo codice della strada. ART. 18 DURATA E MODALITA DEI CORSI 18

19 1. Ogni corso ha svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno un ora ciascuno, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna: 1) corsi normali: a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie A A speciale, B B speciale, C C speciale, D D speciale, E. 2) corsi speciali: a) almeno 5 ore di lezione per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di ogni categoria; b) almeno 10 di lezioni per la preparazione di candidati al conseguimento del C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale). La determinazione del numero e delle ore di lezione di guida sono lasciate al giudizio dell istruttore e del titolare dell autoscuola i quali prima della presentazione all esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui art. 16, che l allievo ha raggiunto un abilità alla guida sufficiente per sostenere l esame. ART. 19 REGISTRI E SCHEDE 1. Le Autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti vidimati dall Ufficio Autoscuole della Provincia Regionale e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati: a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito; b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi; c) scheda per l ammissione all esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell insegnante sull ammissibilità alla prova d esame; d) scheda per l ammissione all esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell istruttore sull ammissibilità alla prova d esame; e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione. 2. Le Autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta del libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/91, nel caso in cui l autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all art. 1, comma 1 del D.M. 17 maggio 1995 n Detto libro giornale dovrà essere preventivamente vidimato dall Ufficio del Registro o da un Notaio. 3. Il Centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alle lettere b), c), d) e f) del precedente comma, in relazione all insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso. 19

20 4. Tale centro provvede, inoltre, a riportare in apposito registro le generalità degli allievi invitati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo. 5. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l ammissione all esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8), e 9) del D.M. 17 Maggio 1995, n ART. 20 VIDIMAZIONE SCHEDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI TEORIA E GUIDA 1. A tutte le autoscuole, amministrativamente in regola, con cadenza quadrimestrale, saranno rilasciate su richiesta, vidimate in bianco, un numero di schede di ammissione degli allievi agli esami di teoria e guida pari ad 1/3 degli allievi che ciascuna autoscuola ha dichiarato di avere iscritto nel registro d'iscrizione allievi relativo all'anno precedente. Qualora le schede rilasciate non dovessero risultare sufficienti, l Ufficio Autoscuole provvederà a richiesta, a vidimarne ulteriori; 2. Ogni autoscuola dovrà provvedere a numerare progressivamente e separatamente le schede di teoria e guida. La progressione numerica è riferita all anno solare. 3. Le schede potranno essere utilizzate solo nel corso dell anno per il quale sono state richieste. 4. Entro il mese di luglio di ogni anno le schede rilasciate e non utilizzate per l anno precedente dovranno essere restituite. ART. 21 DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA 1. L autoscuola, quando il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministero dei Trasporti del 8 febbraio 1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata di 30 giorni dalla data del rilascio. Tale data deve essere contestualmente annotata sul registro giornale. La predetta ricevuta non può essere né prorogata, né rinnovata. TITOLO III ART. 22 TRASFORMAZIONE DEI LOCALI E TRASFERIMENTO DI SEDE 1. Il titolare dell autoscuola che intende provvedere alla trasformazione dei locali dovrà presentare alla Provincia ove ricade l immobile debita comunicazione corredata del Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e l attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle condizioni di agibilità). 2. Il titolare dell autoscuola che intende provvedere al trasferimento di sede dei locali dovrà presentare alla Provincia debita comunicazione corredata della seguente documentazione: - Copia conforme dell atto di proprietà dei locali a nome del titolare dell autoscuola o del contratto di affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio; 20

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