IL REGIME GIURIDICO DEGLI ATTI DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL REGIME GIURIDICO DEGLI ATTI DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO"

Transcript

1 IL REGIME GIURIDICO DEGLI ATTI DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Con l'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il Legislatore ha recepito l'esigenza di una riforma degli strumenti di tutela dei soggetti privi di una completa capacità di autodeterminazione. Alle figure tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione, si aggiunge uno strumento adattabile ad ogni singola e particolare situazione di disagio, per la quale non si verifichi una totale perdita della capacità legale. Dal disposto di cui all'art. 404 c.c. emerge chiaramente come l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno si estenda ad ogni ipotesi di impossibilità per un soggetto (maggiore di età), a provvedere ai propri interessi, per effetto di infermità o di menomazione fisica o psichica. Non sussiste una predeterminazione "ex lege" dell'incapacità: la valutazione della gravità degli effetti della menomazione viene rimessa all'autorità giudiziaria, che individuando a' sensi dell'art 405 c.c. l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere, acclara i limiti di capacità del beneficiario. Prova ne sia la norma di cui al primo comma dell'art. 409 c.c.: "il beneficiario conserva la capacità per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno". E' parere dello scrivente che il Legislatore, in relazione all'ipotesi di menomazioni psichiche, ha ritenuto l'amministrazione di sostegno una idonea soluzione all'esigenza di tutela di soggetti per i quali, anche non ricorrendo le condizioni richieste per l'interdizione o l'inabilitazione, sussistano i presupposti per l'incapacità naturale: il beneficiario trova un'idonea

2 salvaguardia giuridica (di natura preventiva), certamente più favorevole della norma dettata dall'art. 428 c.c.. L'amministrazione di sostegno, sia per la sua flessibilità nell'adattarsi alle singole esigenze, sia per il minor "peso" sociale per il beneficiario rispetto all'interdizione, ha avuto una repentina e notevole applicazione nel tessuto sociale. La genericità delle norme che disciplinano l'istituto, nonchè la rilevante discrezionalità attribuita al Giudice nei definire i limiti della capacità del beneficiario, caratterizzano l'istituto ed il suo ambito operativo: la Legge 9 gennaio 2004 n.6 ha legittimato una protezione all'incapace naturale meno rigida della tutela e dell'inabilitazione, ma allo stesso tempo più pregnante della tutela residuale concessa dall'art. 428 c.c.. Nel prosieguo dell'intervento verranno trattate brevemente le principali questioni relative alle limitazione alla capacità del beneficiario in ambito negoziale ed alle relative conseguenze giuridiche. CAPACITA' DEL BENEFICIARIO La norma di cui all'art. 409 c.c. riconosce la capacità di agire del beneficiario, per quanto non limitata dalle attribuzioni dell'amministratore di sostegno, dettate dall'autorità Giudiziaria, nonchè la possibilità del beneficiario medesimo di compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Lo "status" del beneficiario non rientra tra le tradizionali fattispecie di incapacità legali. Per meglio dire, la riforma evidenzia come il beneficiario non deve ritenersi pienamente incapace: la "deminutio" che subisce può peraltro trovare fondamento in una menomazione fisica e non solamente di natura psichica.

3 Al mutamento delle condizioni e delle esigenze del beneficiario corrisponderà la modifica delle attribuzioni dell'amministratore: il Giudice dovrà valutare, per ogni singola fattispecie, gli atti per i quali l'incapacità del beneficiario sia totale (con rappresentanza esclusiva dell'amministratore) o parziale (con attività di assistenza dell'amministratore). Si rende opportuno precisare che parte della dottrina ha proposto una differente interpretazione della norma dell'art. 409 c.c., ammettendo una piena capacità del beneficiario per quegli atti che questi non può compiere per effetto di menomazione non invalidante sotto l'aspetto cognitivo, in alternativa alle forme tipiche della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza dell'amministratore. In tal caso (cosiddetta "amministrazione non incapacitante), sussisterebbe pertanto un concorso di poteri/legittimazione tra beneficiario ed amministratore, senza diminuzione di capacità del primo. Nel senso della ammissibilità della capacità concorrente anche Tribunale di Pinerolo in data 4 novembre 2004 a previsione dell art. 411, comma 4, c.c. delinea un percorso atipico dell amministrazione di sostegno in senso restrittivo (perdita di capacità del Beneficiario senza attribuzione di poteri corrispondenti all amministratore). Qualora, infatti, la persona Beneficiaria non presenti deficit psichici o intellettivi, ma sia impossibilitata a perseguire i propri interessi di natura personale o patrimoniale per effetto di una menomazione esclusivamente fisica, senza ripercussioni nell ambito cognitivo e volitivo, non vi è ragione per comprimere la sfera della sua capacità legale di agire. In simili condizioni, si impone una lettura più articolata dell art. 409 c.c., secondo il quale come si è già ricordato il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno. La norma, letta a contrario, lascia aperti spazi applicativi per una rappresentanza non esclusiva del beneficiario da parte dell amministratore: una rappresentanza,

4 quindi, con effetti analoghi a quella negoziale, con la peculiarità costituita dal controllo dell organo pubblico il Giudice Tutelare sull attività svolta dall amministratore. L amministrazione di sostegno si connota, in questa ipotesi, come strumento espansivo delle facoltà del soggetto debole, realizzandosi la protezione essenzialmente nel controllo pubblico dell attività svolta dall amministratore: controllo soltanto ex post se nel decreto l unico onere per l amministratore è quello di rendere il conto; controllo anche ex ante se il Giudice Tutelare, applicando, con il meccanismo dell art. 411, comma 4, c.c., gli effetti e le limitazioni di cui agli artt. 374 e 375 c.c., richieda per la validità degli atti dell amministratore o dello stesso beneficiario l autorizzazione preventiva al loro compimento. La netta distinzione tra l'incapacità legale e l'incapacità del beneficiario emerge anche in merito alla possibilità di compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, ai sensi dell'art. 409 secondo comma c.c., norma che ha trovato contrastanti interpretazioni dottrinali in ordine alla tipologia degli atti. Il beneficiario ha indubbiamente la possibilità di compiere atti non solo materiali ma anche di natura negoziale, diretti a procurarsi beni o servizi che vengano a soddisfare dette esigenze. Controversa è invece la definizione dei criteri da utilizzare per individuare gli atti ammissibili, criteri individuabili nella rilevanza degli effetti degli atti rispetto al patrimonio, nonchè nel tenore di vita od in relazione all'età del beneficiario: per certo, il riferimento di legge alla "propria vita quotidiana" esclude la possibilità di creare una categoria generica di atti, senza tener conto del "modus vivendi" di ogni singolo soggetto.

5 L'art. 411 c.c. (norme applicabili all'amministratore di sostegno) costituisce, tra l'altro, norma di rinvio per la disciplina degli atti perfezionati vigente l'amministrazione di sostegno. In primo luogo deve rilevarsi una sorta di equiparazione tra l'amministrazione in parole e la tutela, (figura quest'ultima caratterizzata da una prevalente funzione sostitutiva): è escluso invero il richiamo alle norme in materia di inabilitazione (ove prevale una attività di assistenza da parte del curatore verso l'inabilitato, attività prevista anche per il beneficiario). Al primo comma dell'art. 411 c.c. vengono richiamati l'art. 378 c.c. (atti vietati al tutore ed al protutore) e l'art. 388 (divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). In particolare, il divieto di perfezionare convenzioni di cui all'art. 388 c.c. si pone a salvaguardia del "soggetto debole" nei confronti del tutore, presupponendo una sudditanza psicologica da parte dell'interdetto: stante la rilevanza degli interessi, tale norma deve intendersi inderogabile anche per l'amministrazione di sostegno, fatta eccezione per la fattispecie prevista al terzo comma dell'art. 411 c.c., ovvero in ordine alle convenzioni concluse con persone legate da quel particolare vincolo o rapporto con il beneficiario, predeterminato dalla legge. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 411 secondo comma, 596, 599 e 779 c.c., le disposizioni testamentarie e le donazioni da parte del beneficiario a favore dell'amministratore sono nulle: di qui trattasi non tanto dell'impossibilità a disporre per il beneficiario, bensì di incapacità a ricevere da parte dell'amministratore, a tutela della libertà a

6 disporre e/o contrarre da parte del beneficiario, in relazione a detti atti di liberalità. La dottrina è divisa in merito all'applicabilità della norma non solo all'amministrazione sostitutiva, ma anche all'amministrazione di assistenza (stante la similitudine alla figura della curatela dell'inabilitato): è invero concorde nel ritenere che il requisito ostativo debba sussistere al momento del perfezionamento della donazione e della redazione del testamento. Particolare rilievo assume il terzo comma del citato art. 411 c.c. ("sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente"), norma che amplia la più limitata elencazione di soggetti benvisi al legislatore, prevista dall'art. 596 ultimo comma c.c.. Si rileva tuttavia che la valutazione in merito alla validità degli atti donativi e delle disposizioni testamentarie, perfezionate dal beneficiario, non può non tener conto dei divieti previsti dall'art. 774 (incapacità a donare per coloro che non hanno la piena capacità a disporre dei propri beni) e dall'art. 591 n. 2 (incapacità a testare degli interdetti per infermità di mente) e n. 3 (incapacità a testare degli incapaci di intendere e di volere) del codice civile. I merito agli atti "mortis causa", si ritiene che il mancato richiamo delle norme e la generale capacità del beneficiario per quegli atti non attribuiti all'amministratore non determinino una incapacità a testare.

7 La capacità del beneficiario a ricevere "mortis causa" non trova il vincolo dell'accettazione con beneficio di inventario, ancorchè si renda necessaria l'autorizzazione giudiziale di cui al richiamato art. 374 c.c.. Controversa è invece la questione della liceità degli atti donativi da parte del beneficiario. E' indubbio che il beneficiario conservi una capacità d'agire non "piena", bensì "residuale" per tutti quegli atti non soggetti alla rappresentanza o all'assistenza dell'amministratore. Parte della dottrina propende per il riconoscimento della relativa capacità per il beneficiario, a mente dell'art. 411 terzo comma, concernente la validità delle convenzioni a favore di particolari soggetti e del mancato rinvio all'art. 774 c.c., precisando: - che la previsione di validità attiene esclusivamente all'elemento soggettivo, ovvero al destinatario della liberalità: debbono comunque sussistere i requisiti di forma e di sostanza del singolo atto; - che il termine "convenzioni" si riferisce agli atti unilaterali o bilaterali, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, che a fronte di un depauperamento del beneficiario non prevedano un corrispettivo equivalente per il medesimo. A parere dello scrivente, il riconoscimento della capacità di donare per il beneficiario non può trascendere dalla "deminutio" che comunque subisce il soggetto, anche in considerazione della salvaguardia dei suoi interessi: parimenti deve escludersi l'ammissibilità, per il beneficiario, di compiere atti dispositivi che, in difetto di idoneo corrispettivo, comportino al medesimo un depauperamento patrimoniale. Invero la capacità a donare è esclusa per il minore emancipato autorizzato all'esercizio dell'impresa nonchè per l'inabilitato, ai sensi dell'art. 776 c.c.

8 che prevede l'annullabilità delle donazione perfezionate dal medesimo nei sei mesi precedenti l'inizio del giudizio di inabilitazione: pertanto il termine "convenzioni" di cui all'art. 411 terzo comma c.c. non può ricomprendere a titolo gratuito ed in particolare gli atti donativi. Eventualmente potrà ammettersi ai sensi dell'art. 409 secondo comma c.c., l'ammissibilità dei negozi gratuiti di modesta entità, come ad esempio le liberalità in occasione di nozze a favore di discendenti, ammesse anche per l'interdetto, salvo autorizzazione, dall'art. 777 c.c.., se ritenute comprese negli atti necessari a soddisfare le esigenze di vita. In relazione ai negozi "inter vivos" già perfezionati in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno, i cui effetti non si siano ancora esauriti, la dottrina ne riconosce il permanere dell'efficacia: qualora il compimento di tali negozi siano invece demandati dal Giudice alla competenza dell'amministratore, si avrà l'automatica estinzione del rapporto. Pertanto, nell'ipotesi di mandato (nonchè di procura generale), qualora il Giudice indichi nell'oggetto dell'amministrazione alcune facoltà già comprese nel mandato, in luogo della caducazione dell'intero rapporto deve ammettersi la riduzione dei poteri già conferiti al mandatario, al fine di evitare una coincidenza di specifiche competenze tra il terzo e l'amministratore. Per contro, qualora il Giudice indichi nell'oggetto dell'amministrazione il contratto mandato in parola ovvero, ai sensi dell'art. 411 ultimo comma, preveda che taluni effetti dell'interdizione si producano a carico del beneficiario ed in particolare quelli previsti dall'art n. 4 c.c., il mandato si estingue. La dottrina ha infine rilevato che non può precludersi al beneficiario la continuazione di una attività di impresa, non applicandosi, per mancato

9 richiamo, la norma dell'art. 371 n. 3 c.c.: spetterà al Giudice disporre espressamente nel decreto di nomina dell'amministratore la limitazione degli atti propri dell'impresa. Per quanto concerne invece la possibilità del beneficiario di iniziare una nuova attività o di acquisire una partecipazione in una società, parte della dottrina propende per l'ammissibilità, riconoscendo la capacità "residuale" a' sensi dell'art. 409 c.c.: altra dottrina, più restrittiva, ritiene invece applicabile per analogia il disposto dell'art. 397 c.c.. INVALIDITA' DEGLI ATTI COMPIUTI DAL BENEFICIARIO L'art. 412 secondo comma c.c. prevede che "possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno." Nell'ordinamento, l'annullabilità costituisce la sanzione tipica prevista per i negozi perfezionati da soggetti incapaci, in quanto i vizi che determinano detta invalidità attengono al processo formativo della volontà di una delle parti del rapporto (art c.c.) Anche per l'istituto dell'amministrazione di sostegno valgono le norme ordinarie in materia di annullamento, compresa quindi l'ammissibilità della convalida del negozio ai sensi dell'art c.c., per il compimento del quale si renderà necessaria l'apposita indicazione nel decreto di nomina dell'amministratore.

10 E' diversamente indicato il "dies a quo" del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 412 ultimo comma (cinque anni dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno): si precisa che detta norma risulterebbe di fatto inapplicabile in caso di amministrazione a tempo indeterminato, anche a mente del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 410 c.c.. In ordine alle norme che fanno espresso riferimento all'incapacità (art n n. 3 codice civile),... la dottrina ne limita l'applicazione solamente a quei negozi preclusi al beneficiario, in conformità a quanto disposto dal decreto di nomina dell'amministratore. Le fattispecie affette da invalidità prevista all'art. 412 secondo comma c.c., si riferiscono agli atti compiuti personalmente dal beneficiario: - a) in violazione delle disposizioni di legge; - b) in violazione delle disposizioni contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. La fattispecie sub a) non può che costituire un mero rinvio alle norme generali dell'ordinamento in materia di piena capacità di agire, per la quale è controverso il riconoscimento in capo al beneficiario per quegli atti non attribuiti all'amministratore da parte del Giudice. Certamente, il requisito della piena capacità di agire di cui al suindicato art. 774 (incapacità a donare per coloro che non hanno la piena capacità a disporre dei propri beni), nonchè degli artt. 701 (impossibilità per detti incapaci ad essere nominati esecutori testamentari) e 230 bis (rappresentanza obbligatoria nel voto degli incapaci) del codice civile, non può non essere valutata

11 attentamente in riferimento al beneficiario ed alla "deminutio" che consegue all'assoggettamento all'amministrazione di sostegno. In relazione alla fattispecie sub b), l'invalidità colpisce tutti gli atti compiuti personalmente dal beneficiario, atti per i quali invece vi sia stata previsione nel decreto di nomina dell'amministratore e precisamente: - gli atti oggetto di rappresentanza esclusiva dell'amministratore; - gli atti oggetto di amministrazione di assistenza, in difetto dell'assistenza necessaria dell'amministratore nonchè delle autorizzazioni giudiziali; - gli atti vietati al beneficiario, in forza delle limitazioni di capacità derivanti da disposizioni di legge dettate per l'interdetto o l'inabilitato, prescritte dal Giudice a' sensi dell'art. 411 quarto comma c.c. Si rende opportuno, infine, valutare la portata dell'art. 428 c.c., in merito agli atti compiuti dal beneficiario, ma non espressamente vietati dalla legge nè al medesimo preclusi da parte del Giudice. La norma in parola prevede l'annullabilità degli atti compiuti dal soggetto incapace di intendere e di volere. A differenza dell'incapacità legale, ove al preventivo accertamento dello stato di incapacità, conoscibile a priori dai terzi, consegue comunque l'invalidità di ogni atto compiuto dal soggetto debole, nell'incapacità naturale la sanzione costituisce una sorta di strumento di salvaguardia "occasionale" e successiva, soggetto a particolari limiti ed oneri probatori. L'annullabilità di cui all'art. 428 c.c. si fonda su una fattispecie complessa costituita dall'incapacità naturale, dalla sussistenza di un grave pregiudizio per l'incapace, nonchè dalla malafede del contraente.

12 Il necessario concorso di tali requisiti incide notevolmente sull'applicazione della norma: la "ratio" è posta nell'esigenza di tutela non tanto di colui che si trova in una situazione di incapacità di fatto, bensì della sicurezza dei traffici e dei terzi contraenti, per l'affidamento che genera il difetto di idonea pubblicità dello stato di incapacità. L'incapacità naturale va provata ed accertata in relazione ad ogni singolo caso di specie nonchè alle caratteristiche del negozio perfezionato e deve sussistere al momento del perfezionamento dell'atto impugnato. Per quanto concerne gli atti del beneficiario, particolare rilevanza assume il requisito della malafede del contraente. La malafede corrisponde ad una situazione soggettiva di consapevolezza dello stato di incapacità naturale del soggetto - parte, al fine di tutelare l'affidamento del contraente. A tal fine, la dottrina presume la sussistenza della malafede, ricorrendo le forme di pubblicità dettate dall'art. 405 c.c. (Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga), nonchè dall'art. 47 disposizioni di attuazione del codice civile.

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia Capo I Dell'amministrazione di sostegno Art. 404. Amministrazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Indice. 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3

Indice. 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE VII I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE II) PROF. DOMENICO RUGGIERO Indice 1 L incapacità non dichiarata ----------------------------------------------------------------------------3

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

TITOLO XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

TITOLO XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

TITOLO XII DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA 1

TITOLO XII DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA 1 TITOLO XII DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA 1 Capo I. 2 Dell'amministrazione di sostegno. Art. 404. - Amministrazione di sostegno 1. La persona che, per

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIACCO, PITTELLA, GATTO. Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia civile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIACCO, PITTELLA, GATTO. Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia civile Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5679 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIACCO, PITTELLA, GATTO Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) IL RAPPORTO GIURIDICO Il rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti regolata dal diritto. corrisponde

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 AGENZIA PER LE ONLUS ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alle partecipazione di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

I. CONSIDERAZIONI GENERALI Elenco delle principali abbreviazioni................................ XI I. CONSIDERAZIONI GENERALI 1. Premessa.......................................... 1 2. Le principali questioni in tema di trust interno.........................

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

LA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

LA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO LA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Di Claudio Venturi Sommario: - 1. Premessa. 2. La nomina dell amministratore di sostegno. 2.1. Presupposti. 2.2. Legittimazione. 2.3. Procedimento.

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

I Venerdì dell Avvocatura

I Venerdì dell Avvocatura Arcidiocesi di Milano Curia Arcivescovile Avvocatura I Venerdì dell Avvocatura Le successioni e le donazioni Introduzione 3 incontro 13 dicembre 2013 SUCCESSIONI La successione mortis causa rappresenta

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

n. 928/05 A.S. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE UFFICIO TUTELE

n. 928/05 A.S. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE UFFICIO TUTELE n. 928/05 A.S. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE UFFICIO TUTELE Oggetto: Istanza di nomina di Amministratore di sostegno in favore di YY, nata a -- il -.-.1913, residente in --, istanza svolta da Xx,

Dettagli

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore)

UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore) UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14 INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore) PRINCIPIO DI EFFETTIVITA VS CRITERIO FORMALE Il principio di effettività può

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c. SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014 LA SUCCESSIONE La successione per causa di morte è il passaggio di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente, come previsto dal codice civile, l'apertura della successione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito.

RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito. RISOLUZIONE N. 241/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento ai fini IVA del credito maturato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it

Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it Il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E TUTORE PER LA PERSONA ANZIANA. Silvia Simona Giovanna Colombo

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E TUTORE PER LA PERSONA ANZIANA. Silvia Simona Giovanna Colombo AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E TUTORE PER LA PERSONA ANZIANA Silvia Simona Giovanna Colombo AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Legge n 6/2004 Art 1 FINALITA DELLA LEGGE La presente legge ha finalità di tutelare,

Dettagli

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

Comune di Foggia Servizio Politiche Fiscali

Comune di Foggia Servizio Politiche Fiscali Comune di Foggia Servizio Politiche Fiscali REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.33 dell'8.4.1999 ed aggiornato

Dettagli

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012.

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. Prot.n.13 Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. La presente nota nasce dall esigenza di una richiesta di chiarimento

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

L'amministratore di sostegno: una nuova figura per la tutela dei disabili

L'amministratore di sostegno: una nuova figura per la tutela dei disabili L'amministratore di sostegno: una nuova figura per la tutela dei disabili Fino al 2004 la normativa italiana prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire: l'interdizione e l'inabilitazione.

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione

Dettagli

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010)

Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) INDICE Art. 1 - PRINCIPI GENERALI Art. 2 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO Art. 3

Dettagli

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

REGOLAMENTO. Bonus Bebè COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA ART. 1 Disposizioni generali La Provincia di Trieste, valorizza e favorisce lo sviluppo della funzione del volontariato allo scopo di promuovere

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli