CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA NELLA RETE IDRICA DELLA FONDAZIONE. CODICE CIG.
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1 FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO PAVIA V.le Golgi, 19 Tel Cod. Fiscale n Partita IVA n CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA NELLA RETE IDRICA DELLA FONDAZIONE. CODICE CIG.: E7
2 INDICE Art. 1: Oggetto del servizio pag. 3 Art. 2 Durata della fornitura pag. 3 Art. 3: Ruolo dell assuntore pag. 4 Art. 4: Ruolo della Fondazione pag. 4 Art. 5: Progetto qualità pag. 5 Art. 6: Il sistema di controllo del servizio al fine della erogazione del canone pag. 5 Art. 7: Obbligo dell aggiudicataria circa i requisiti e adempimenti del personale pag. 7 Art. 8: Deposito cauzionale definitivo pag. 8 Art. 9: Prezzi e pagamento pag. 8 Art. 10: Assicurazione pag. 8 Art. 11: Incedibilità dei crediti pag. 8 Art. 12: Risoluzione e recesso pag. 8 Art. 13: Periodo di prova pag. 9 Art. 14 Subappalto procura eredi pag. 10 Art. 15 Spese pag. 10 Art. 16 Norme di rinvio pag. 10 2
3 ART. 1 Oggetto del servizio L oggetto del presente Capitolato descrive le attività e le prestazioni connesse al conferimento del SERVIZIO di GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA NELLA RETE IDRICA DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA (di seguito: Fondazione ). Per "prestazioni" si intendono le seguenti attività che devono essere condotte secondo le eventuali normative cogenti e le buone pratiche: 1) Ricognizione della rete idrica e risk assessment, risk evaluation, project risk management; 2) progettazione di un intervento di fornitura di servizio con descrizione delle tecnologie utilizzate volte alla garanzia della contenzione del rischio tendente a zero con eventuale possibile presenza in ogni punto della rete di massimo 100 UFC/L; 3) fornitura di beni e servizi atti alla riduzione e compressione del rischio da legionella con monitoraggio continuo delle perfomance ed ottenimento di una assenza di legionella in tutta la rete oppure di possibili sporadici rilevamenti a conta batterica sicuramente inferiore a 100 UFC/L in qualsiasi punto della rete idrica; 4) installazione, esercizio e conduzione degli eventuali impianti necessari; 5) manutenzione ordinaria impianti; 6) manutenzione straordinaria regolamentata. Le prestazioni erogate atte alla prevenzione ed al controllo della Legionellosi, saranno conformi e coerenti con quanto indicato nel documento del Ministero della Sanità del Marzo 2000 a titolo: Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N 103 del 5 Ma ggio 2000 e nel documento della Regione Lombardia a titolo: Linee guida Prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia pubblicato nel DDG Sanità n: 1751 del 24 febbraio Sarà onere della Ditta appaltatrice l installazione dei presidi antilegionella, comprese le eventuali modifiche impiantistiche necessarie ed i materiali occorrenti, sotto supervisione e direzione lavori della Struttura Tecnico Patrimoniale. Ogni intervento sugli impianti esistenti deve essere preventivamente approvato progettualmente dalla Direzione Medica di Presidio e dalla Struttura Tecnico Patrimoniale. Per ciascun presidio installato dovrà essere fornita specifica dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto del D.Lgs 31/2001. Laddove si utilizzassero presidi a consumo energetico tutte le prestazioni dovranno essere a norma del D.P.R. n 412/93 e comunque devono risp ettare le indicazioni aziendali sul risparmio energetico. Le prestazioni sopra elencate verranno svolte per l'intera durata contrattuale, così come stabilito dal successivo art. 2. ART. 2 Durata del servizio Il contratto viene stipulato per un periodo di 60 mesi, con impegno per l assuntore nell eventualità di ritardo delle pratiche per l istruzione del nuovo appalto di proseguire nella fornitura contrattuale per un massimo di 180 giorni oltre la data della scadenza prevista, senza alcuna maggiorazione dei prezzi. Il contratto potrà risolversi alla scadenza di ogni periodo di 12 mesi ove l Amministrazione notifichi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 3
4 tre mesi prima della scadenza, la propria volontà di recesso a proprio insindacabile giudizio. Tale recesso non determina nella contraente qualsivoglia refusione, indennizzo o altro, a qualsiasi titolo. Al termine del contratto le apparecchiature verranno restituite alla ditta fornitrice. ART. 3 Ruolo dell'assuntore Il soggetto aggiudicatario, nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, deve garantire la compressione del rischio biologico di presenza di legionella nella rete idrica al fine di evitare infezioni nosocomiali e comunque comprimere tale rischio in una presenza di UFC/L non superiore a 100. Per tale motivo, il monitoraggio degli impianti deve essere continuo e continuativo, in un ottica di sistema, con azioni correttive e preventive della durata massima di 12 ore lavorative; eventuali variazioni delle cariche batteriche e/o variazione di performance degli strumenti di contenzione del rischio utilizzati. L assuntore provvederà ad identificare un sistema di gestione delle acque e, dunque del rischio, che abbia una possibilità di monitorare i livelli di contenimento del rischio oltre a mensili campionamenti delle acque, (pari ad un numero minimo di 10 e massimo di 15/mese), volto alla certificazione delle UFC/L, secondo un piano di campionamento approvato, sia per location (punti prelievo) che per numerosità campionaria dalla Direzione Medica di Presidio (DMP). L assuntore provvederà inoltre a consegnare mensilmente il report dei dati puntuale ed un report di aggiornamento dei dati rilevati nel tempo, la mappatura dei risultati ed l analisi del trend che consegnerà alla DMP. Laddove, infine, il risk assessment ed il risk evaluation effettuati in sede progettuale avessero identificato la necessità anche solo temporanea di filtri antibatterici monouso da installarsi presso i punti terminali (docce, rubinetti e bidet) della rete idrica, nei punti più critici ed in attesa di efficacia di metodologie più appropriate, l assuntore provvederà alla settimanale verifica della conformità del presidio per corretto posizionamento e funzionamento, controllo dell integrità dei filtri MONOUSO, mapping di rimozione e/o sostituzione comunque entro la data di scadenza prevista dal produttore (15, 30 giorni), dal loro posizionamento e, in caso di malfunzionamento, entro e non oltre, pena l esclusione dalla gara, 12 ore dalla segnalazione della DMP. ART. 4 Ruolo della Fondazione 1- La Direzione Medica di Presidio, in collaborazione con la SC Qualità e Risk Management, eseguirà sopralluoghi presso le SSCC e nei vari punti della rete idrica per valutare la conformità del servizio alla progettazione, la validità delle misure di controllo adottate in relazione all ecosistema e la verifica dell effettiva erogazione del servizio richiesto per qualità, risultato e quantità di presidi utilizzati. Pertanto provvederà a campionare ulteriori punti per la sicurezza della propria rete a verifica che la progettazione ed il servizio esternalizzato rispondano in maniera coerente alla necessità di mantenere una carica di massimo 100 UFC/L su tutta la rete idrica della Fondazione. 2 - La Fondazione si riserva pertanto il diritto di campionamenti random sulla rete al fine di implementare la sorveglianza e di progettare eventuali misure preventive e/o correttive. 4
5 3 - La Fondazione si riserva il diritto di applicare una penale per ogni rilevazione non conforme e di richiedere immediati interventi correttivi, così come in dettaglio riportato nel successivo art La Fondazione allo start up delle attività riceverà una pianificazione degli interventi con allegato calendario di esecuzione e dettaglio tecnico dei singoli interventi e dei requisiti dell operatore che li eseguirà. ART. 5 Progetto qualità Il servizio dovrà essere progettato avendo come riferimento puntuale e significativo anche un Progetto Qualità ampiamente definito ed articolato. Tale progetto dovrà contenere l inquadramento generale del sistema qualità ed i singoli progetti specifici dei vari servizi per l interazione con il sistema qualità aziendale alle peculiari necessità e caratteristiche della gestione e della organizzazione delle diverse attività comprese nei servizi. Per ognuno dei servizi il progetto qualità dovrà riguardare almeno le seguenti fasi: la progettazione; la programmazione; l esecuzione; il controllo dei risultati; il monitoraggio e le verifiche il controllo dei risultati. Per ognuna delle fasi indicate il progetto qualità in sintesi individuerà principalmente: le responsabilità; le procedure; i tempi ed i modi di esecuzione; i programmi per i controlli; le misure a garanzia per conseguire gli obiettivi del contratto. L Assuntore dovrà altresì provvedere affinché tutte le maestranze ed i soggetti coinvolti nel servizio conoscano appieno il progetto qualità e svolgano il proprio compito per garantire un risultato pari alle aspettative oltre che ogni soggetto coinvolto abbia le conoscenze relative alle attività da svolgere e le informazioni per poter lavorare in condizioni di security e safety. ART. 6 Il sistema di controllo del servizio al fine della erogazione del canone La Fondazione ha progettato un sistema di controllo che comprende la seguente architettura di misurazione delle prestazioni: 5
6 Livello di servizio (Ls) Il livello di efficacia del servizio è valutato dal monitoraggio delle prestazioni calendarizzate (art.4) e dai risultati del campionamento biologico. Efficienza del servizio: l efficienza dell Assuntore è dimostrata dal rispetto pieno delle modalità e della tempistica di espletamento delle attività, relative ai servizi progettati. Misurazione del servizio rispetto al capitolato Il controllo della rispondenza tra la pianificazione delle attività e della loro relativa effettuazione nei tempi e modalità previste oltre al riscontro del livello di soddisfazione del cliente/utente del servizio costituiscono i due parametri di controllo e di misurazione dell efficienza del servizio prestato dall Assuntore. La misurazione si attuerà con i seguenti indicatori: scostamento tra contratto e prestazione resa da rilevare (IP); livello di soddisfazione (customer satisfaction) del cliente/utente. La rilevazione di quelle attività ed interventi che sono stati eseguiti non conformemente alle pianificazioni delle attività oppure non a regola d arte e quindi sottoposte a penali saranno calcolate con il calcolo dell indicatore di prestazione (IP) con la seguente formula: IP = 1n A - Ap / 1n A dove IP = indicatore della percentuale di scostamento delle attività dalle prescrizioni di Capitolato Ap = numero delle attività non conformi o dei campionamenti biologici o delle performance biochimiche fuori standard definito, e quindi sottoposte a penali, svolte nel periodo considerato (canone fatturato) A = numero complessivo delle attività svolte nel periodo considerato L indicatore di prestazione dovrà tendere a 1, ovverosia il 100% degli interventi deve rispondere alle modalità ed alle prescrizioni (tempistica, ecc) di Capitolato. In caso contrario, il Committente oltre alle penali applicate per i diversi interventi ed attività potrà, a suo insindacabile giudizio, comminare le ulteriori seguenti penali per ciascun servizio in appalto: La Fondazione intende definire la penale di servizio nel seguente modo: per 0,75 < IP < 1 P = 0,07 x canone x t 0,80 < IP < 1 P = 0,06 x canone x t 0,85 < IP < 1 P = 0,05 x canone x t 0,90 < IP < 1 P = 0,04 x canone x t 0,95 < IP < 1 P = 0,035 x canone x t 0,96 < IP < 1 P = 0,03 x canone x t 0,97 < IP < 1 P = 0,025 x canone x t 6
7 0,98 < IP < 1 P = 0,02 x canone x t 0,99 < IP < 1 P = 0,01 x canone x t dove: IP = indicatore delle prestazioni canone = canone annuo del servizio t = numero di periodizzazione del rilevamento. P= 0,10 per il primo mese P= 0,20 per il secondo mese P= 0,30 per il terzo mese Il servizio non è accettabile se IP < 0,75 Qualora l indicatore IP di scostamento delle attività dalle prescrizioni di Capitolato risulti inferiore a 0,75 per un periodo non inferiore a 3 mesi, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto, ritenendo fin d ora la inadempienza, clausola risolutiva espressa ai sensi dell art del Codice Civile. Settimanalmente la ditta consegnerà il report delle attività effettuate per i controlli di conformità. ART. 7 Obbligo dell aggiudicataria circa i requisiti e gli adempimenti del personale L aggiudicataria dovrà presentare, all inizio dei lavori, l elenco del personale che intende impegnare nell espletamento del servizio e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi nel corso di esecuzione del contratto. Il personale addetto alle attività ed alle prestazioni inerenti il presente capitolato deve: possedere le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio; essere soggetto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell ex D.Lgs. 81/2008, per il quale il medico competente dell'aggiudicataria dovrà aver rilasciato giudizio di idoneità specifica alla mansione; essere di pieno gradimento della Fondazione, il quale ha la facoltà di pretendere in ogni momento l allontanamento di quei lavoratori che non gradisca avere nel proprio ambito; avere una divisa rispondente ai requisiti cogenti differente da quelle impiegate in Fondazione al fine di poter facilmente individuare l outsourcer, ed essere provvisto di dispositivi di protezione individuale per i quali ha ricevuto una efficace formazione; deve esporre in maniera visibile un cartellino di riconoscimento ed avere ottenuto un pass dalla Struttura Tecnico Patrimoniale e dalla Struttura RSSP della Fondazione; deve concordare gli accessi alle attività oggetto del presente capitolato con il personale della Struttura Tecnico Patrimoniale e della Direzione Medica di presidio oggettivando su un report tutte le attività svolte che devono essere validate per regola d arte e conformità al capitolato dal personale individuato dalla Fondazione. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Fondazione ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall aggiudicataria. 7
8 Art. 8 Deposito cauzionale definitivo La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dall art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. ART. 9 Prezzi e pagamento I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria per merce resa franco la Fondazione, IVA esclusa. I prezzi che risulteranno dall aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva solo la possibilità di revisione periodica di cui all art.115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso che la Ditta aggiudicataria, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest ultimo in luogo di quello aggiudicato a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte della Struttura di Acquisizione e Gestione Risorse (Provveditorato) su indicazione della Direzione Medica di Presidio. I pagamenti avverranno per canoni trimestrali posticipati, conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (G.U. del 14/03/2008 in vigore dal 29/03/2008), con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori a ,00. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. H dell 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda S.p.A. delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi ART. 10 Assicurazione La Ditta appaltatrice solleva l Istituto, da ogni possibile responsabilità civile o penale per danni causati da proprio personale su persone e/o cose. A tal fine, la Ditta appaltatrice dovrà dimostrare di possedere adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile. L Istituto non risponde di eventuali infortuni, compreso quello in itinere, che dovessero occorrere al personale fornito dalla ditta aggiudicataria in relazione al servizio effettuato. ART. 11 Incedibilità dei crediti Per quanto riguarda l incedibilità dei crediti trova piena applicazione quanto stabilito dall art. 117 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. ART. 12 Risoluzione e recesso La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della impresa aggiudicataria consentirà all Istituto di risolvere il contratto con semplice preavviso ex art. 8
9 1456 c.c. che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all inadempimento. Inoltre, l Istituto potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi: - in caso di cessione della impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; - mancato rispetto del divieto di cessione del credito di cui all art. 5 del presente capitolato speciale. L Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi: - in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l Impresa è obbligata a comunicare all Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni. - qualora venisse riscontrata la violazione, da parte della ditta, del CODICE ETICO della Fondazione, la quale si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Il codice etico è stato approvato con deliberazione del Consiglio d Amministrazione n. 119 del ed è pubblicato sul sito della Fondazione. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i.. ART. 13 Periodo di prova Per i primi 3 mesi dalla data di avvio del contratto l appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire alla Stazione Appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di venti giorni. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo dei servizi già forniti, escluso ogni altro rimborso o indennizzo di qualsiasi tipo. Sia nel caso di esito favorevole che sfavorevole, del suddetto periodo di prova, la Fondazione ne darà prontamente comunicazione alla ditta interessata. 9
10 Nel secondo caso, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta seconda classificata. ART. 14 Subappalto procura eredi L aggiudicataria non può subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente Capitolato, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della Fondazione che non è tenuta in alcun modo a giustificarne l eventuale rifiuto. Qualora formalmente richiesto dall aggiudicataria, la Fondazione può, a sua completa discrezione, concedere che venga affidato in subappalto una quota della fornitura. In tal caso l Impresa aggiudicataria resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all Istituto delle forniture subappaltate. Trova comunque applicazione quanto stabilito dall art. 118 del D. Lgs. 163/06. Nel caso di decesso del titolare le obbligazioni da esso assunte si riterranno passate in via solidale ai suoi eredi e successori, fatta facoltà peraltro alla Fondazione appaltante, di risolvere senz altro il contratto, qualora lo ritenga opportuno. ART. 15 Spese Trattandosi di fornitura soggetta all IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/04/1986 n. 131, con applicazione per quanto all imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione alla ditta aggiudicataria. Art. 16 Norme di rinvio Per quant altro non previsto dal presente capitolato, le parti concordano di ritenere applicabili le norme regolanti l appalto, di cui al C.C. artt , quelli di cui ai RR.DD n e n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, sull amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché quelle del D.lgs. n.163 e smi e D.lgs n. 81/08. Infine, al presente contratto vengono applicate le norme sul diritto di accesso così come previsto dalla Legge 241 del e dal D.P.R n. 352, nonché da ogni altra norma ad esse collegate. 10
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