Conferenza delle Associazioni Svizzere di Arteterapia CASAT. l Esame professionale superiore di Arte terapeuta (DF)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Conferenza delle Associazioni Svizzere di Arteterapia CASAT. l Esame professionale superiore di Arte terapeuta (DF)"

Transcript

1 KSKV 1 CASAT Conferenza delle Associazioni Svizzere di Arteterapia CASAT REGOLAMENTO D ESAME per l Esame professionale superiore di Arte terapeuta (DF) Specializzazioni Terapia di movimento e danza Drammaterapia e terapia della parola Terapia di modellaggio e pittura Terapia intermediale Musicoterapia 18. März 2011 (sistema modulare con esamefinale) Visto I articolo 28 capoverso 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, I organo responsabile di cui al comma 1.2 emana ii seguente regolamento d esame: 1 DISPOSIZ1ONI GENERALI 1.1 Scopo deii esame L Esame professionale superiore garantisce un Iivello omogeneo ed elevati stan dard qualitativi neii esercizio deit arteterapia a Iivello nazionale neue seguenti spe ciaiizzazioni: Terapia di movimento e danza, Drammaterapia e terapia della parola, Terapia di modeliaggio e pittura, Terapia intermediale e Musicoterapla. Esso con sente agil assolventi di impiegare strumenti e misure arteterapeutici in situazioni complesse, autonomamente e in modo mirato, finalizzati a promuovere la salute e a fornire assistenza e supporto in situazioni di malattia, di crisi e nei processi di cambiamento. Cli assolventi operano sotto la propria responsabilitä, come liberi professionisti o dipendenti, in propri studi professionali oppure all interno di struttu re dei servizi sanitari e sociali.

2 Gli assolventi dispongono di competenze arteterapeutiche che vengono applicate me diante svariati metodi e pratiche dintervento di arteterapia plastico figurativa; dispongono di nozioni fondamentali di tipo specialistico, medico e psico Iogico; nella Ion, attivitä arteterapeutica applicano cognizioni di base di pedago gia, di pedagogia speciale e sociale; sono in grado di impiegare con competenza mezzi e misure della loro specializzazione per la pianificazione, conduzione e valutazione della te rapia; sono in grado di accompagnare i processi psichici, psicosomatici e soma tici dei loro assistiti con un repertorio speciahstico di opzioni d intervento terapeutico e di attivarne le risorse; integrano nel Ioro metodo di trattamento le indicazioni fornite da profes sionisti curanti; integrano nella lora attivit~ professionale un atteggiamento salutogeno ed etico; gestiscono la comunicazione inerente al diente e quella interprofessiona le con ponderatezza e secondo le circostanze; lavorano con professionalitä nell ambito di un team interdisciphnare; organizzano, amministrano e documentano le loro procedure funzionali in autonomia e nell osservanza degli standard vigenti; verificano costantemente la qualitä del loro operato e s impegnano neli aggiornamento e perfezionamento professionale. 1.2 Organa responsabile 1.21 L organo responsabile ~ costituito dalla seguente organizzazione del mondo del Iavoro: Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände KSKV Conförence des Associations Suisses des Art-Thöraj eutl CASAT Conferenza delle Associazioni Svizzere di Arteterapia CASAT 1.22 L organo responsabile ~ competente per tutta la Svizzera. 2 ORGANIZZAZIONE 2.1 Composizione della Commissione per la garanzia della qualitä 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una Commissione per la garanzia della qualitä (Commissione GQ), composta da almena 7 membri e no minata dal consiglio direttivo della KSKV 1 CASAT per un periodo di 4 anni. Essi possono essere rieletti. Nella Commissione GQ devono essere rappresentate tutte le specializzazioni La Commissione GQ si autocostituisce. Essa ~ atta a deliberare se ä presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di paritä, ~ ilila presidente a decidere. L astensione dal voto fan ~ ammessa.

3 Compiti della Commissione GQ 2.21 La Commissione GQ: a) emana le direttive inerenti al regolamento d esame e le aggiorna periodica mente; b) fissa le tasse d esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicem bre 1997 deil Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); c) fissa la data e ii luogo dell esame finale; d) definisce ii programma d esame; e) predispone la preparazione dei compiti d esame e cura lo svolgimento dell esame finale; f) nomina i periti, Ii forma per le loro funzioni e Ii impiega; g) decide l ammissione all esame finale come pure l eventuale esdusione dallo stesso; h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari; i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l esame finale e decide il conferimen to del diploma; j) tratta le domande e i ricorsi; k) controlla periodicamente l attualitä del moduli, ne ordina l aggiornamento e de termina la durata della validitä dei certificati di fine modulo; 1) decide il riconoscimento e l accreditamento di altri titoli 0 prestazioni; m) rende conto della sua attivitä alle istanze superiori e all UFFT; n) provvede alb sviluppo e alla garanzia della qualitä, in particolare all aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformitä alle esi genze deb mercato deb bavoro La Commissione GQ puö delegare compiti amministrativi e di gestione a una se greteria. 2.3 Notifica al pubblico 1 Vigilanza 2.31 L esame finale ha luogo solo la vigibanza della Confederazione. Non ~ pubblico. In casi particolari, la Commissione GQ puö concedere delle deroghe LUFFT riceve tempestivamente l invito abb esame finale e la relativa documentazio ne. 3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE 3.1 Pubblicazione 3.11 L esame finale ~ pubblicato almeno 6 mesi prima del suo inizio nelletre lingue uffi ciali La pubblicazione deve almeno indicare: - le date degli esami; - la tassa d esame; - il recapito per b iscrizione; - il termine d iscrizione; le modalit~ di svolgimento dell esame.

4 -4- lscrizione All iscrizione devono essere allegati: a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all esame; c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza; d) indicazione della lingua Ifl Gui S~ vuole essere esaminati; e) indicazione della specializzazione; f) la copia di un documento d identit~ con fotografia. 3.3 Ammissione 3.31 All esame finale ä ammesso chi: a) dispone di qualificazione di livello terziario in uno dei settori Servizi sanitari, Pedagogia, Arte o Sociale oppure di qualificazione di livello secondario II e ha superato la verifica di equivalenza dei requisiti per l esercizio di una professio ne terapeutica; b) ha svolto un attivitä almeno pan al 50% nei settori Servizi sanitari, Pedagogla, Arte o Sociale; c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza. ~ fatta riserva del pagamento della tassa d esame entro i termini fissati al comma 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo Per l ammissione all esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo: 1. Fondamenti professionali 1 2. Fondamenti professionali II 3. Casi d emergenza 4. Capacitä artistiche nella specializzazione 5. Arteterapia nella specializzazione 6. Stage pratico nella specializzazione 7. Progetto nella specializzazione 8. Ruolo professionale 1 contenuti e requisiti dei singoli moduli sono specificati nella rispettiva descrizione del modulo formante parte integrante delle direttive inerenti allesame finale LUFFT decide in merito all equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all e stero La decisione in merito ail ammissione allesame finale ~ comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell inizio dell esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. 3.4 Spese 3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d esame previa conferma della sua am missione. La stesura del diploma, l iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l eventuale contributo per le spese di materiale sono sogget ti a una tassa separata a carico dei candidati A chi, conformemente al comma 4.2, si ritira nei termini prescritti 0 deve ritirarsi dall esame finale per motivi validi, viene rimborsato l importo pagato, dedotte le spese occorse Chi non supera l esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

5 La tassa desame per i candidati ripetenti ö fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti desame da ripetere Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante lesame finale sono a carico dei candidati. 4 SVOLGIMENTO DELL ESAME FINALE 4.1 Convocazione 4.11 L esame finale ha luogo se dopo la pubblicazione almeno 6 candidati adempiono alle condizioni d ammissione Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese 0 tedesco Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell inizio dell esame finale. La convocazione contiene: a) H programma d esame con lindicazione precisa del luogo, della data e dell ora dell esame finale come pure degli ausili che ii candidato ~ autorizzato ad usare e a portare con s~ b) l elenco dei periti Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al piü tardi 14 giorni prima dell inizio degli esami, debitamente motivate La Commis sione GQ adotta le disposizioni necessarie. 4.2 Ritiro candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 5 settimane prima dall inizio dell esame finale Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi: Sono considerati motivi validi: a) maternitä; b) malattia e infortunio; c) lutto nella cerchia ristretta; d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto II candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i mo tivi del suo ritiro e giustificarli. 4.3 Mancata ammissione ed esclusione candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone 0 cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ, non vengono ammessi all esame finale ~ escluso dall esame finale chi: a) utilizza ausili non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell esame; c) tenta di ingannare 1 periti L esclusione dallesame deve essere decisa dalla Commissione GQ. II candidato ha II diritto di sostenere l esame finale con riserva fino al momento in Gui la Com missione GQ non ha preso la sua decisione.

6 4.4 Sorveglianza degli esami, periti L esecuzione dei lavori desame scritti e pratici ~ sorvegliata da almeno una perso na competente, la quale annota Je proprie osservazioni La valutazione dei lavori d esame scritti e pratici ö effettuata da almeno due periti che determinano le qualificazioni di comune accordo Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota ciel colloquio d esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la qualificazione di comune accordo Le perite o i periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, col laboratori o colleghi del/la candidatola oppure altre persone, in particolare docenti dei corsi di preparazione, che se si trovano in conflitto d interesse. hha presidente della Commissione d esame stabilisce in questi casi heu sostitute/i perite 0 periti. 4.5 Riunione conclusiva per I attribuzione delle qualifiche 4.51 In una riunione indetta ah termine dehl esame, la Commissione GQ decide in merito ah superamento dehlo stesso. La persona in rappresentanza delhufft ~ invitata per tempo ahha suddetta riunione docenti dei corsi di preparazione, i parenti, cohoro che sono o sono stati superiori, colhaboratori o cohheghi del candidato devono essere ricusati. 5 ESAME FINALE 5.1 Parti deii esame 5.11 L esame finale comprende he seguenti parti intermodulari e ha la seguente durata: Parte d esame Genere d esame Durata 1 Lavoro di diphoma scritto previamente redalto 2 Presentazione e di scussione tecnica deh lavoro di diploma orale 1 h 3 Trattazione di un ca- scritto 8 h so 4 pratico 2 h Dimostrazione di un orale 1 h trattamento Totale 12 h 5.12 Ogni parte d esame puö essere suddivisa in voci. La Commissione GQ definisce questa suddivisione. 5.2 Esigenze d esame 5.21 Le disposizioni dettaghiate in merito ali esame finale sono specificate nelhe direttive inerenti ah regolamento desame di Gui al comma 2.21 lit. a.

7 -7- La Commissione GQ decide in merito ail equivalenza di parti d esame 0 moduli di altri esami di livello terziario giä conclusi e leventuale dispensa dallesame neue corrispondenti parti previste dal presente regolamento. 6 VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONI 6.1 Disposizioni generali La valutazione deil esame finale e delle singole parti d esame viene espressa se condo uno schema di qualificazione. Si applicano le disposizioni di cul al punti 6.2 e 6.3 del regolamento d esame. 6.2 Valutazione Ogni parte d esame e le sue voci vengono valutate con punti. Per ogni parte d esame, II punteggio totale comporta una corrispondente qualificazione. 6.3 Quallficazioni 6.31 Le prestazioni neue varie parti d esame vengono valutate con qualificazioni da A a C secondo ii seguente schema: A = B = C = eccellente (almeno il 80% del punteggio totale) soddisfacente (almeno il 60% del punteggio totale) insoddisfacente (meno del 60% del punteggio totale) 6.4 Condizioni per II superamento deli esame finale e per ii rilascio del diploma 6.41 L esame finale ~ superato se ad ogni sua parte ö stata assegnata almeno la qualificazione B L esame finale non ~ superato se II candidato o la candidata: a) non ritira l iscrizione entro il termine previsto; b) non si presenta pur non avendo dei motivi validi; c) si ritira dopo l inizio pur non avendo motivi validi; d) deve essere escluso dallo stesso La Commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l esame finale per decidere circa il superamento di quest ultimo. Chi supera l esame ottiene il diploma federale La Commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d esame finale, dal quale risulta almeno: a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipol lenza; b) la qualificazione nelle singole parti d esame; c) il superamento o meno deli esame finale; d) lindicazione dei rimedi giuridici neu caso in cui non venga rilasciato il diploma. 6.5 Ripetizione 6.51 Chi non ha superato l esame finale puö ripeterlo due volte.

8 La ripetizione si limita solo a quelle parti desame perle quali ~ stata assegnata una qualificazione C Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d iscrizione e dammissione vali de peru primo esame finale. 7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA 7.1 Titolo e pubblicazione 7.11 II diploma federale ~ rilasciato su mandato della Commissione GQ dallufft e por ta le firme del direttore deilufft e del presidente della Commissione GQ titolari def diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: - Arte terapeuta diplomatalo (DF) Specializzazione Terapla di movimento e danza Drammaterapia e terpia della parola Terapia di modellaggio e pittura Terapla intermediale Musicoterapia - Diplomiertelr Kunsttherapeutlin (ED) Fachrichtung Bewegungs- und Tanztherapie Drama- und Sprachtherapie Gestaltungs- und Maltherapie Intermediale Therapie Musiktherapie - Art-thörapeute diplömöle (DF) Spöcialisation Thörapie par le mouvement et la danse Thörapie par le drame et la parole Thörapie ä mödiation plastique et visuelle Thöraple intermödiale Musicothörapie Quale traduzione del titolo in lingua inglese ~ stata consigliata la seguente formula: Arts Therapist with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training Specialisation Movement and Dance Therapy Drama and Speech Therapy Art Therapy Intermedial Art Therapy Music Therapy

9 nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registrotenuto daii UFFT. 7.2 Ritiro del diploma 7.21 L UFFT puö ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali Contro la decisione deii UFFT puö essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 7.3 Rimedi giuridici 7.31 Contro le decisioni della Commissione GQ relative all esclusione dall esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma puö essere inoltrato ricorso presso I LJFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. II ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all UFFT. Contro la sua decisione puö essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 8 COPERTURA DELLE SPESE D ESATVIE 8.1 La KSKV / CASAT stabilisce, su proposta della Commissione GQ le vacazioni con le quali vengono rimunerati i membri della Commissione GQ e i periti. 8.2 La KSKV / CASAT si fa carico delle spese d esame, nella misura Iii Gui non siano coperte dalle tasse desame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. 8.3 Al termine dell esame la Commissione GQ invia all UPFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base I UFFT fissa II contributo federale per lo svolgimento defl esame. 9 DISPOSIZIONE FINALE 9.1 Disposizioni transitorie 9.11 Chi dispone di un attestato in ade terapia riconosciuto dalla Commissione GQ e di almeno 5 anni di esperienza professionale con attivitä pan a >50% in arteterapia ~ ammissibile all esame finale per via diretta. La Commissione GQ tiene un elenco di tau attestati. Questa disposizione permane valida fino a 5 anni dopo lo svolgimento del primo esame Per candidati che siano in grado di comprovare un esperienza professionale gene rale di 6 anni per almeno ii 50% oppure un esperienza di 3 anni nella professione arteterapeutica per almeno il 25%, la disposizione di Gui al comma 3.31 lit. b non si applica per i 5 anni successivi alb svolgimento del primo esame Coboro che hanno superato l esame della KSKV 1 CASAT prima dell entrata in vigo re del regolamento d esame possono richiedere il rilascio del diploma federale en tro i 3 anni successivi all esame.

10 A membri della Commissione tecnica per lo sviluppo di esami e a periti d esame riconosciuti dalla Commissione GQ che abbiano partecipato a un esame modello di 2 giorni, ii diploma verr~ rilasciato, previo pagamento di una tassa, sempre che essi ne abbiano fatto richiesta presso l ufficio amministrativo entro un anno dall entrata in vigore di questo regolamento d esame. 9.2 Entrata in vigore II presente regolamento entra in vigore previa approvazione deilufft. 10 EMISSIONE E APPROVAZIONE Niederteufen, 16. Februar 2011 Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände, KSKV/CASAT Dietrich von Bonin Bernadette Golimer Ursula Riner Anja Th~venod-Mottet Präsident QSK-HFP KST Co-Präsidentinnen KSKV/CASAT II presente regolamento ~ approvato. Berna, ts. März 2011 UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA La direttrice Professa Dott.ssa U. Renold

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI secondo il sistema modulare con esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto

Dettagli

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria del 22 agosto 2012 Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale) REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di Libraia / Libraio (sistema modulare con esame finale) Sommario 1 Disposizioni generali...3 1.1 Scopo dell esame...3 1.2 Organo responsabile...3

Dettagli

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale di Consulente finanziaria / Consulente finanziario con sistema modulare ed esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto l art. 28, cpv. 2 della

Dettagli

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Modifica del 2 2 FEB. 2012 Lorgano responsabile, visto Iarticolo 28 capoverso

Dettagli

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2010 Organizzatori dell esame HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale

Dettagli

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D'ESAME concernente il rilascio di un diploma quale Maestro/maestra tessile del Visto l'articolo 28 della legge federale del

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007 Regolamento dell esame professionale di specialista in HR Edizione 2007 Organizzatori dell esame HR Swiss SIC Svizzera Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale per la gestione

Dettagli

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2014 Organizzatore dell esame è HRSE. Sono membri di HRSE: HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing

Dettagli

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale, Regolamento d esame per I esame professionale superiore di Designer grafico diplomato / diplomata Modifica del 0 4 MAR. 2010 L organo responsabile, Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Regolamento d esame Dok Regolamento d esame attestato professionale Dat / Vers 26.09.2008 / 1.0 Status / Klass Regolamento d esame

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale) a ~ ~ c REGOLAMENTO D ESAME 11 GI~J 2012 Esame federale di professione di dichiarante doganale (sistema modulare con esame finale) Organo responsabile S P EDLOG SW 1 SS Segreteria SPEDLOGSWISS Associaziorie

Dettagli

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

l esame professionale superiore di responsabile di formazione REGOLAMENTO per l esame professionale superiore di responsabile di formazione del 12 aprile 2010 (modulare con esame finale) Considerato l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari REGOLAMENTO D ESAME per l esame federale di professione per redattrice /

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista In base agli articoli: 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, 8, 13,

Dettagli

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS REGOLAMENTO D'ESAME per l esame federale di professione di specialista del commercio al dettaglio del 20 octobre 2009 Visto l articolo 28 capoverso

Dettagli

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale DACHVERBAND BEWEGUNGSBERUFE SCHWEIZ DBBS REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale del 26 febbraio 2010 (modulare

Dettagli

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre

Dettagli

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure e e secondo la strategia di REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure (secondo il sistema modulare e con esame finale)

Dettagli

Manager in Logistica con attestato professionale federale

Manager in Logistica con attestato professionale federale Esame professionale secondo il sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D ESAME per l'esame federale di professione di Manager in Logistica con attestato professionale federale Specializzazione Distribuzione

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale concernente il rilascio del diploma quale Impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica Interessengruppe der Hotellerie auf Pflegestationen Società dell economia domestica aziendale Groupement romand des cadres d intendance Facility Management Svizzera H+ ospedali della Svizzera CURAVIVA.

Dettagli

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1,

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1, Regolamento d esame concernente I esame professionale di Capo officina e di montaggio metalconstruttore 1 Capo officina e di montaggio metalcostruttrice Modifica del 27. RZ. 2014 L organo responsabile,

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile Regolamento d esame per l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione del Pubblicato dall organo responsabile Pubblicità Svizzera PS e Fédération romande de publicité et de communication

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante

Dettagli

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 REGOLAMENTO dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 versione 2 modificato traduzione 25.01.2010 Con riferimento all articolo 28 capoverso 2 della Legge Federale sulla Formazione

Dettagli

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice

Dettagli

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO D'ESAME per l'esame federale di professione di guida turistica del (modulare con esame finale) Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,

Dettagli

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche Schweizerischer Public Relations Verband SPRV Association Suisse de Relations Publiques ASRP Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche ASRP Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore

Dettagli

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza

Dettagli

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze Commissione qualità Ufficio qualificazione INTERPRET c/o IDEA sagl Piazza Nosetto 3 6500 Bellinzona Tel. 091 858 02 15 Fax 091 840 11 44 qualification@inter-pret.ch Regolamento per l ottenimento degli

Dettagli

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Mod ifica del 1 7 LU G 2013 L organo responsabile, visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione

Dettagli

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di bso - Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Associazione professionale di coaching, supervisione e consulenza in organizzazione) SCA - Swiss Coaching Association ASQ - Associazione

Dettagli

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale DIRETTIVA sul regolamento dell'esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale di Maestra tessile/maestro

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Supply Chain Manager del 26.03.12 Organo responsabile GS1 Schweiz Segreteria HFP SCM Länggassstrasse 21 CH-3012 Bern Tel. 058 800 75 00 Fax 058

Dettagli

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. 1 ESAME PER DIPLOMA CANTONALE DI PODOLOGO Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino R E G O L A M E N T O concernente gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. In

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe

Dettagli

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari REGOLAMENTO per l'esame di professione di Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,

Dettagli

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Direttive concernenti l esame professionale superiore Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Versione del 29 maggio 2015 Organo responsabile Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM) Segreteria

Dettagli

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Piano di studio Animazione di corsi per adulti Piano di studio Animazione di corsi per adulti Formazione supplementare con certificato CAS 1 Basi legali 2 2 Obiettivi di studio 2 3 Ammissione 2 3.1 Condizioni di ammissione 2 3.2 Procedura di ammissione

Dettagli

811.112.243 Ordinanza del DFI

811.112.243 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista

Dettagli

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a Stato al 5 novembre 2014 Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del

Dettagli

CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*

CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS* PROCEDURA GESTIONALE sigla:pd20 Pag. 1 di 5 DEL CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS* 0 1 emissione Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione Pag. 2 di 5 INDICE 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2.0

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria/ con attestato federale di capacità (AFC) del 13 novembre 2008 86911 Operatrice sociosanitaria AFC/ Operatore sociosanitario

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA INTRODUZIONE 3 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 3 1 TEST DI LIVELLO 3 1.1 Ammissione al TEST DI LIVELLO 3 1.2 Forma 3 1.3 Supporti esterni 3 1.4 Correzione e valutazione

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo

Dettagli

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Falegname CFP Del 1 dicembre 2005 (stato: ) Proposte di modifica del 24.02.2012 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier

Dettagli

Regolamento d esame. Maestra odontotecnical Maestro odontotecnico

Regolamento d esame. Maestra odontotecnical Maestro odontotecnico VZLS Stiftung Zahntechnik Fondation ALPDS de Technique dentaire Fondazione odontotecnica ALPDS Regolamento d esame Maestra odontotecnical Maestro odontotecnico (secondo ii sistema modulare con esame finale)

Dettagli

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale. Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale. Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO concernente il rilascio del diploma federale quale Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato del 14

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio

Dettagli

Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento

Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento Versione 2010 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 1 Indice 3 Prefazione

Dettagli

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli Lavoro di Master of Science in formazione professionale Sommario Capitolo 1 Generalità Oggetto Capitolo 2

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09. REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

Regolamento d esame per I esame?ro~ssiona1e di fiduciaria e fiduciario

Regolamento d esame per I esame?ro~ssiona1e di fiduciaria e fiduciario Regolamento d esame per I esame?ro~ssiona1e di fiduciaria e fiduciario Organo responsabile: Camera fiduciaria FIDUCIARI~SUISSE Conferenza dei funzionari fiscali di Stato Societ~ degli impiegati del commercio

Dettagli

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

COMUNE DI GORLA MAGGIORE COMUNE DI GORLA MAGGIORE Provincia di Varese Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 1 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Articolo 1 PREMESSA L Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore in conformità

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

l'esame professionale superiore di fashion designer

l'esame professionale superiore di fashion designer REGOLAMENTO D'ESAME per l' del 12.1.2015 Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente

Dettagli

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE La procedura per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, per le classi terze inizia nel primo Consiglio di classe successivo agli scrutini di febbraio, con

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato

Dettagli

811.112.32 Ordinanza del DFI

811.112.32 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della

Dettagli

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

( D.R. n 142 del 01.03.2007) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali

( D.R. n 142 del 01.03.2007) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale del personale tecnico ed amministrativo dell Università degli Studi del Sannio nel nuovo sistema di classificazione ( D.R. n 142

Dettagli