COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE SANITA PUBBLICA

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1 COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N 34 DEL 06/11/1997 REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA PUBBLICA 1

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I CONTENUTO E VALIDITA DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA Art. 1 Contenuto Art. 2 Efficacia CAPO II - AUTORITA SANITARIA LOCALE Art. 3 Autorità Sanitaria Locale Art. 4 Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva Art. 5 Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie Art. 6 Attività di vigilanza igienico sanitaria CAPO III EPIDEMOMIOLOGIA E PROFILASSI Art. 7 Raccolta dati Art. 8 Movimento demografico Art. 9 Relazione semestrale Art. 10 Notifica della causa di morte Art. 11 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive Art. 12 Indagine epidemiologica Art. 13 Isolamento e contumacia Art. 14 Disinfezione Art. 15 Disinfestazione Art. 16 Derattizzazione Art. 17 Vaccinazioni e modalità di esecuzione Art. 18 Servizio Vaccinazione Art. 19 Prevenzione delle malattie e trasmissione sessuale e/o ematica Art. 20 Prevenzione antirabbica CAPO IV VIGILANZA SULLE ATTIVITA SANITARIE Art. 21 Esercizio delle professioni sanitarie Art. 22 Esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie Art. 23 Ambulatori medico chirurgici e veterinari Art. 24 Case di cura private Art. 25 Pubblicità sanitaria Art. 26 Assistenza al Parto Art. 27 Denunzia di nato morto Art. 28 Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario Art. 29 Adempimenti dell ostetrica Art. 30 Registro dei parti e degli aborti Art. 31 Disciplina del commercio dei presidi medico chirurgici Art. 32 Trasporto infermi: Autorizzazione e Vigilanza 2

3 Art. 33 Vigilanza sulle farmacie TITOLO II IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO CAPO I NORME GENERALI Art. 34 Strumenti di programmazione urbanistica Art. 35 Concessione edilizia Art. 36 Abitabilità e agibilità Art. 37 Vigilanza sull igienicità ed abitabilità delle costruzioni Art. 37 bis - Tutela della salute dei minori e degli apprendisti CAPO II - MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI Art Disciplina igienica per i cantieri edili Art Demolizione di fabbricati CAPO III - AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE Art Requisiti di salubrità dei terreni edificabili Art Isolamento termico Art Difesa dai rumori Art Cortili interni Art Pozzi di luce e chiostrine Art Pavimento dei cortili Art Igiene dei passaggi e spazi privati Art Umidità interna Art Verande e balconi Art Misure contro la penetrazione dei ratti Art Marciapiede Art Ringhiere e parapetti Art Canali di gronda Art Coperture Art Condutture di scarico Art Approvvigionamento idrico Art Smaltimento liquami Art Barriere architettoniche CAPO IV - ABITAZIONI: REQUISITI IGIENICO-SANITARI Art Efficacia della normativa Art classificazione dei locali adibiti ad abitazioni private Art Caratteristiche dei locali di abitazione privata Art Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione Art Illuminazione naturale diretta Art Illuminazione artificiale Art Aereazione dell'abitazione Art Aereazione locali accessori 3

4 Art Impianti di condizionamento Art Impianti di riscaldamento Art Divieto di uso di apparecchi a combustione Art Smaltimento dei fiumi e dei vapori Art Impianto elettrico Art Utilizzo di bombole e serbatoi di gas Art Ascensori Art Scale Art Soppalchi Art Locali seminterrati CAPO V - INSEDIAMENTI AGRICOLI Art Caratteristiche delle case coloniche Art Aree libere Art Pertinenze per l'attività agricola Art Approvvigionamento idrico Art Smaltimento liquami domestici Art Ricoveri per animali Art Locali per la mungitura Art Concimaie Art Animali nel centro abitato Art Abbeveratoi e vasche di lavaggio CAPO VI - CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA Art Norme di carattere generale Art Procedure autorizzative: pareri preventivi Art. H - Procedure autorizzative Art Superficie Art Altezze Art Illuminazione Art Microclima Art Locali sotterranei o seminterrati Art Servizi igienici Art Soppalchi Art Barriere architettoniche Art Difesa dagli inquinanti Art Autorimesse Art Locali accessori delle autorimesse Art Lavanderie Art Industrie insalubri CAPO VII - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE Art Presidi ospedalieri Art Case di cura private Art Ambulatori e poliambulatorii 4

5 Art Servizi di assistenza per le persone anziane Art Strutture socio-sanitarie Art Ambulatori veterinari Art Farmacie Art Depositi di prodotti farmaceutici Art Esercizi di vendita di presidi medico-chirurgici Art Strutture di, terapia fisica e di riabilitazione Art Stabilimenti termali CAPO VIII - STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE Art Alberghi e pensioni Art Affittacamere Art Abitazioni collettive Art Dormitori pubblici Art Villaggi turistici Art Campeggi Art Soggiorni di vacanza per minori CAPO IX - STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO Art Locali di pubblico spettacolo Art Impianti sportivi all'aperto e chiusi Art Circoli ricreativi e culturali Art Arene estive Art Palestre e istituti di ginnastica Art Parchi giochi Art Piscine Art Stabilimenti balneari Art Porti turistici CAPO X - STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI Art Asili nido Art Nurseries Art Scuole pubbliche Art Istituti privati di istruzione Art Biblioteche e Musei. CAPO XI - ALTRE STRUTTURE Art Istituti di pena CAPO XII - ESERCIZI PER L'IGIFINE DELLA PERSONA Art Barbieri e parrucchieri Art Estetisti TITOLO III - IGIENE DELL AMBIENTE 5

6 CAPO I - ACQUE: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO Art Requisiti delle acque destinate al consumo umano Art Schedario delle fonti di approvvigionamento Art Protezione delle sorgenti e delle opere di presa Art Dotazione idrica Art Escavazione di pozzi Art Serbatoi Art Rete idrica Art Rete idrica e fognante Art Giudizio di qualità e di idoneità d'uso Art Inquinamento delle acque di uso potabile CAPO II - ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL'INQUINAMENTO Art Richiami normativi Art Acque meteoriche Art Deflusso delle acque Art Smaltimento dei liquami di fogna da insediamenti civili Art Autorizzazione allo smaltimento dei liquami Art Smaltimento dei liquami da insediamenti produttivi Art Smaltimento delle acque di vegetazione Art Trasporto dei liquami Art Vigilanza e controllo CAPO III - ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA Art Corsi d'acqua superficiali Art Canali di bonifica e di drenaggio Art Tutela delle acque di balneazione CAPO IV - IGIENE DEL SUOLO Art Riferimenti legislativi Art Pulizia del suolo Art Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi-urbani Art Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi Art Divieto di smaltimento di rifiuti in zone non consentite CAPO V - ARIA Art Riferimenti legislativi Art Impianti termici ed industriali Art Inquinamento da autoveicoli Art Depositi di materiale Art Protezione di materiali trasportati da autocarri 6

7 CAPO VI - RUMORI E VIBRAZIONI Art Campo di applicazione Art Definizione e modalità di rilevamento Art Individuazione delle aree Art Limiti massimi ammissibili CAPO VII - RADIAZIONI NON IONIZZANTI Art. 173 Inquinamento Art Limiti a protezione della popolazione CAPO VIII - RADIAZIONI IONIZZANTI Art Riferimenti legislativi CAPO IX - USO DEGLI ANTIPARASSITARI Art Riferimenti legislativi Art Locali di deposito e vendita. Mezzi di trasporto Art Modalità d'uso: obbligo di comunicazione Art. 179 ~ Modalità d'uso: condizioni di esecuzione Art Modalità di conservazione Art Trattamenti post-raccolta Art Impiego di mezzi aerei Art Controllo e vigilanza CAPO X - ATTIVITA' VARIE Art Cave Art Maceri TITOLO IV - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALTI Art Riferimenti legislativi Art organi di vigilanza Art Autorizzazioni sanitario Art Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento CAPO II - IGIENE DEGLI AMBIENTI DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE Art Requisiti generali Art Laboratori di produzione e confezionamento Art Cucine per collettività Art Esercizi di deposito e vendita Art Requisiti degli esercizi di somministrazione 7

8 Art Manutenzione e conduzione degli esercizi e di servizi annessi Art Caseifici e burrifici Art Frantoi oleari Art Stabilimenti vinicoli CAPO III - TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI Art Autorizzazione sanitaria Art Idoneità dei mezzi di trasporto CAPO IV - DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE Art Definizione Art Autorizzazione Art Aree destinate al commercio Art Mezzi per la vendita Art Attività permesse nella vendita Art Disposizioni particolari per fiere, sagre, festival e feste Art Requisiti dei chioschi CAPO V - DISTRIBUTORI AUTOMATICI Art Requisiti Art Autorizzazione all'installazione Art Misure di tutela igienica della distribuzione automatica Art Sostanze distribuite: requisiti Art Personale addetto al rifornimento: requisiti CAPO VI - IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE Art Formaggio grattugiato Art Prodotti di pasticceria Art Gelati Art Prodotti ortofrutticoli e funghi Art Prodotti surgelati Art Alimenti sfusi Art Protezione dei generi alimentari Art Vendita promiscua Art Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari Art Additivi, aromatizzanti, coloranti e succedanei di Sostanze alimentari Art Residui degli antiparassitari Art Utensili e recipienti Art Cariche microbiche CAPO VII - NORME RELATIVE AGLI ADDETTI Art Libretto di idoneità sanitaria Art Igiene degli addetti CAPO VIII - ACQUE MINERALI E GASSATE 8

9 Art Acque minerali Art Acque gassate CAPO IX - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Art Locali di produzione e lavorazione di carni fresche: requisiti Art Locali di lavorazione dei prodotti ittici Art Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale Art Locali di vendita di carni fresche e congelate, e di prodotti ittici Art Prodotti alimentari a base di carne Art Molluschi eduli lamellibranchi Art Elicicoltura Art Norma di rinvio TITOLO V - MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI CAPO I - NOTIFICHE SANITARIE Art Denunzia degli animali Art Notifica delle malattie Art Obbligo di notifica Art Zoonosi Art Obblighi dei proprietari e dei detentori Art Stalle di sosta e ricovero Art Fiere, mercati, esposizioni Art Circhi e serragli Art Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale Art Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi Art Maneggi, circoli ippici, ippodromi Art Trasporto animali Art Alpeggio e transumanza CAPO II - MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO Art Divieto di abbandono Art Anagrafe canina Art Cattura di cani randagi Art Canili comunali TITOLO VI - SANZIONI E NORME FINALI CAPO I - SISTEMA SANZIONATORIO Art Sanzioni 9

10 CAPO II - NORME DI RINVIO E FINALI Art Rinvio Art Norma finale 10

11 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA' Art. 1 Contenuto 1. Il presente Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale adeguar alle particolari condizioni locali e prescrive quanto non previsto dalla legislazione in vigore. 2. Esso detta norme in materia di: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e delle malattie cronico - degenerative di interesse sociale; vigilanza sulle professioni e arti sanitarie; igiene degli ambienti di vita e di lavoro igiene dall'ambiente; igiene degli alimenti e delle bevande; misure contro le malattie infettive e diffusive degli animali. 3. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di leggi statali e regionali in materia di pareri obbligatori e facoltativi da parte di Comitati e Collegi Tecnici nonché delle speciali disposizioni contemplanti il rilascio di autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica. 4. I Servizi delle Unità Sanitarie Locali si avvalgono del supporto tecnico specialistico del competente Presidio Multizonale di Prevenzione secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 gennaio 1988, n 4. Art. 2 Efficacia 1. Il presente Regolamento di igiene e sanità pubblica ed ogni eventuale successivo emendamento, modifica ed integrazione, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma. 2. Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi. 3. Dopo la pubblicazione di cui al secondo comma, il presente Regolamento, per quanto di competenza, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 38, legge 8 giugno 1990, n 142, ed all'art 32 legge 23 dicembre 1978, n 833, viene inviato al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto dalla Provincia. 4. Il presente Regolamento, in relazione alle disposizioni contenute nella L.R. 20 luglio 1984, n 36, e successive modifiche, è inviato alle UU. SS. LL. competenti per territorio. CAPO II AUTORITA' SANITARIA LOCALE Art. 3 Autorità sanitaria locale 1. Il Sindaco è l'autorità sanitaria locale, avente competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione ed adotta, quale Ufficiale di Governo, le 11

12 ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale. Art. 4 Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva 1. L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, igiene ed assistenza veterinaria è espletata dai competenti Servizi della U.S.L. (SIP, SISL, SIAV) che si avvalgono per gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti dalle relative attività di controllo. Art. 5 Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie 1. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ( o in sua vece il dirigente dell'ufficio Tecnico ), sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e propone al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in materia di igiene, compresa l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica salute. 2. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, nelle more dell'adozione dai relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica salute, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale adottato dalla competente Autorità Sanitaria. 3. Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine igienico e di sanità pubblica e di quanto forma oggetto del presente Regolamento sono attribuiti al responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. e al responsabile del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro e, per quanto di competenza, al responsabile del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo. 4. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. è componente di diritto di tutti gli organismi, comitati e commissioni comunali aventi competenza in materia di sanità pubblica in cui sono contemplate dalle norme in vigore la partecipazione dello stesso responsabile o dell'ex medico provinciale o dell'ex ufficiale sanitario. 5. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può delegare a partecipare a organi collegiali di cui al procedente comma un funzionario medico dello stesso Servizio. Art. 6 Attività di vigilanza igienico - sanitaria 1. L'attività di vigilanza su quanto disciplinato dal presente Regolamento, oltre che dall'ufficio Tecnico Comunale, è svolta, in materia di igiene e sanità pubblica, dal Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. competente per territorio dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro e, per quanto dì competenza, dal Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo. 2. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può, in caso di necessità, d'intesa col Sindaco, avvalersi della collaborazione del personale della Polizia Municipale. 12

13 3. Il personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica addetto a funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 4. Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si rimanda alle specifiche norme per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 21, legge 23 dicembre 1978, n 833. CAPO III EPIDEMIOLOGICA E PROFILASSI Art. 7 Raccolta dati 1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 1989, n 322, raccogliere in appositi registri i dati relativi all'attività di propria competenza alla situazione demografica nonché i dati derivanti da notifiche obbligatorie per Legge, promuovere ed effettuare indagini epidemiologiche, valutare lo stato sanitario della popolazione nelle materie di sua competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio. Per la parte riguardante i rischi in ambienti di lavoro è fatta salva la competenza del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro. Art. 8 Movimento demografico 1. Gli Uffici Comunali dello stato civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene Pubblica i dati relativi al movimento demografico del popolazione della Comune. Art. 9 Relazione semestrale 1. Il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base dei dati raccolti, deve compilare una relazione semestrale, riguardante l'esposizione dei dati e l'attività svolta dal Servizio stesso e formulare eventuali proposte. Detta relazione è inviata ai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della U.S.L., all'organo di gestione della U.S.L., nonché al competente Ufficio dell'assessorato Regionale alla Sanità. Art. 10 Notifica della cause di morte 1. Per consentire l'aggiornamento delle cause di morte, gli uffici comunali dello Stato Civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. competente per territorio copia della scheda di morte secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità d'intesa con l ISTAT. 2. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede all'attuazione delle norme di competenza dell'u.s.l. contenute nel vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 19 settembre 1990, n

14 Art. 11 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive 1. Ogni medico che, nell'esercizio della sua professione, venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta dì esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve notificarla al Servizio di Igiene Pubblica della competente U.S.L. secondo quanto prescritto nel D.M. 15 dicembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n 6 dell'8 gennaio Il Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. dovrà dare corso alle notifiche di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal citato D.M. 3. L'U.S.L. deve predisporre un servizio per la ricezione di quelle denunzie per le quali si richiede la segnalazione immediata e per quelle soggette al Regolamento sanitario internazionale. Art. 12 Indagine epidemiologica 1. Ricevuta notizia, secondo le modalità previste dall'art. 11 ed adempiuto a quanto prescritto dal D.M. 15 dicembre 1990, il Servizio di igiene pubblica provvede all'espletamento dell'inchiesta epidemiologica e, ove ritenuto necessario, alla raccolta del materiale patologico da inviare al Presidio Multizonale di Prevenzione per l'accertamento diagnostico. 2. Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché l eventuale presenza di portatori e di contatti, il Servizio di Igiene Pubblica dispone le necessarie misure di profilassi a tutela della salute individuale e collettiva. Per le zoonosi va data immediata comunicazione al Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria Art. 13 Isolamento e contumacia 1. Nel caso di malattia infettiva particolarmente diffusibile ad alto rischio per conviventi e contatti o normalmente assente dal nostro territorio (peste, colera, febbre ricorrente, tifo esantematico, ecc.), il Servizio di Igiene Pubblica propone l'isolamento che deve avvenire in appositi reparti ospedalieri e deve essere mantenuto per il periodo di effettiva contagiosità. 2. L'isolamento e la contumacia possono essere domiciliari, previo accertamento delle condizioni igieniche dell'abitazione e sono affidali alla famiglia, demandando la vigilanza al medico curante e, ove ritenuto opportuno, al personale di assistenza e vigilanza sanitaria del Servizio di Igiene Pubblica. Art. 14 Disinfezione 1. Qualunque oggetto, ed in particolare, la biancheria, gli effetti letterecci, gli oggetti personali che siano venuti in contatto con persona affetta da malattia infettiva e contagiosa, dove essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica. 14

15 2. In ugual maniera, su richiesta del Servizio di Igiene Pubblica e su disposizione dell'autorità Sanitaria Locale, si provvede alla disinfezione di abitazioni, di ambienti di vita e di lavoro, nonché di locali ad uso pubblico e collettivo. Art. 15 Disinfestazione 1. Su richiesta del Servizio di Igiene Pubblica e su disposizione dell'autorità Sanitaria Locale, si provvede ad attuare idonee misure di lotta ai vettori di malattie infettive e contagiose. 2. La disinfestazione, attuata da personale avente idonea capacità professionale, è effettuata sotto la vigilanza del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio, dagli Enti aventi competenza ad intervenire nella maniera (U. S. L., Comuni e Province). 3. Per gli spazi rientranti in ambito di proprietà privata, la disinfestazione è imposta con spese a carico dei proprietari, sotto la vigilanza del competente Servizio di Igiene Pubblica. Art. 16 Derattizzazione 1. Quando sia segnalata la presenza di ratti o topi in edifici pubblici o privati o anche in spazi aperti frequentati da cittadini o, in strutture che, per l'uso a cui sono adibite, possono essere facile ricettacolo dei predetti roditori (discariche, fogne, impianti depurativi, ecc. ), il Sindaco, su segnalazione del Servizio di Igiene Pubblica, dispone operazioni di derattizzazione da effettuare con personale professionalmente idoneo. 2. Nel provvedimento col quale si dispone la derattizzazione deve essere imposto l'obbligo di rimozione di eventuali carogne di animali morti anche in conseguenza dell'operazione di bonifica. Art 17 Vaccinazioni e modalità di esecuzione 1. Il Comune, tramite la competente U.S.L., deve assicurare l'espletamento del servizio delle vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato. 2. Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio, viene disposta l'immunizzazione attiva o passiva della popolazione o di particolari categorie a rischio, a carattere contingente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche locali. 3. Al momento dell'iscrizione all'asilo - nido, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché prima dell'ingresso in ogni collettività anche privata ed anche prima dell'avvio a specifiche attività lavorative deve essere dimostrata l avvenuta e corretta esecuzione delle specifiche vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti. 15

16 Art. 18 Servizio vaccinazione 1. Nell'ambito della U.S.L. il servizio delle vaccinazioni è assicurato dal Servizio di Igiene Pubblica. 2. Nel quadro dell'organizzazione specifica della U.S.L., previa autorizzazione rilasciata esclusivamente dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica, le vaccinazioni obbligatorie e facoltative possono essere effettuate da altro servizio o struttura della stessa U.S.L. o dai medici convenzionati. Dell'avvenuta vaccinazione deve essere data comunicazione scritta per l'annotazione nell'apposito registro. 3. Fermo restando quanto prescritto dai commi precedenti, il Servizio di Igiene Pubblica provvede, inoltre: a) all'approvvigionamento di vaccini e sieri; b) alla distribuzione degli stessi alle strutture che eseguono operazioni di vaccinazione; c) alla raccolta dei dati demografici comunicati mensilmente dagli Uffici comunali dello Stato Civile; d) alla tenuta della leva delle vaccinazioni e dell'elenco dei vaccinati e) alle comunicazioni periodiche previste da leggi e regolamenti statali e regionali; f) alla registrazione delle avvenute vaccinazioni che devono pervenire a firma del medico vaccinatore con indicazione del tipo di vaccino praticato, nome della Ditta produttrice, numero di serie della fabbricazione, data di scadenza del prodotto, data del controllo di Stato, data di esecuzione, modalità di esecuzione, generalità complete del vaccinato e dell'esercente la patria potestà, eventuale comparsa di reazioni indesiderate; g) alla vigilanza su tutte le operazioni di vaccinazione; h) al rilascio della certificazione comprovante l'avvenuta vaccinazione; i) agli adempimenti prescritti dalla legge 27 maggio 1991, n 165 e della Circolare del Ministero della Sanità n 20 del 4 ottobre 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 251 del 25 ottobre Art. 19 Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica 1. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede alla raccolta dei dati sulle malattie a trasmissione sessuale e/o ematica e coordina gli interventi di prevenzione sul territorio. 2. La profilassi delle malattie veneree e disciplinata dalla legge 25 luglio 1956, n 857 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 27 ottobre 1962, n Negli istituti di pena, l'u.s.l. competente per territorio svolge le funzioni affidategli in materia dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n Art. 20 Prevenzione antirabbica 1. Nel caso di morsicatura da parte di un animale capace di trasmettere la rabbia, sia il proprietario dell'animale che il medico che ha prestato l'assistenza al soggetto morsicato 16

17 hanno l'obbligo di inoltrare segnalazione scritta al Servizio dì Igiene Pubblica, entro e non oltre ventiquattro ore dall'accaduto. 2. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede con estrema urgenza a: a) segnalare l'animale morsicatore al Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria per gli accertamenti del caso e la conseguente osservazione secondo i tempi previsti dal Regolamento di Polizia veterinaria; b) ad attuare direttamente o a mezzo dei servizi antirabbici esistenti sul territorio, tutte le misure di profilassi individuale ritenute necessarie, compresa l'esecuzione della vaccinazione specifica. Il Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria è tenuto a comunicare l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore al Servizio di Igiene Pubblica. 3. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di condurre gli stessi nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio o idonea museruola. 4. Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la prevenzione del randagismo, si fa rinvio alle norme contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281, e nel Capo II, Titolo V del presente Regolamento. CAPO IV VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE Art. 21 Esercizio delle professioni sanitarie 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di medico - chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista, sia in forma libero - professionale che in apporto di dipendenza di diritto privato o di diritto pubblico, devono far registrare il diploma di laurea e l'iscrizione all'albo professionale previa esibizione dì competente documentazione presso il Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale. 2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambito territoriale di U.S.L. diverse, dovranno comprovare, su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo comma. 3. Il Servizio di Igiene Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni di cui al primo comma. Art. 22 Esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie 1. Gli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie di ostetrica, di assistente sanitario, di infermiere professionale, di vigilatrice d'infanzia e di tutte le altre professioni sanitarie ausiliarie riconosciute con appositi provvedimenti in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, a far registrare il proprio diploma di Stato di abilitazione all'esercizio professionale presso il Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. territorialmente competente rispetto al Comune nel quale risiedono o svolgono la propria attività professionale. 17

18 2. Ove i predetti professionisti svolgano abitualmente la propria attività professionale in Comuni compresi in ambiti territoriali di U.S.L. diverse, dovranno comprovare. su richiesta delle competenti Autorità sanitarie, l'avvenuta registrazione con apposita certificazione rilasciata dal Servizio di igiene pubblica presso cui il professionista stesso ha assolto l'obbligo di cui al primo coma. 3. Il Servizio di Igiene Pubblica tiene apposito registro con le firme degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie di cui al primo comma. 4. Gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di infermiere abilitato o autorizzato, di odontotecnico di ottico, di meccanico ortopedico ed ernista, di massaggiatore, di puericultrice, di bagnino di istituti idrotermali ed arti ausiliarie assimilate riconosciute con appositi provvedimenti delle competenti Autorità a norma di legge, sono tenuti, previa esibizione di competente documentazione, ad ottemperare agli obblighi di registrazione e documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Art. 23 Ambulatori medico - chirurgici e veterinari 1. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, sia medici che veterinari, senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere vincolante del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 2. Per gli ambulatori veterinari deve essere, altresì, richiesto il parere vincolante del competente Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria. 3. La domanda deve essere corredata da: a) planimetria dei locali e relativi servizi in scala non inferiore a 1/100 e copia del certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso; b) descrizione delle attività che devono essere svolte; c) descrizione delle attrezzature tecnico - sanitarie e dei relativi presidi sanitari indispensabili per l'attività di cui alla precedente lett. b); d) generalità del medico - chirurgo o veterinario che svolge le funzioni di direttore sanitario, con l'indicazione dei titoli professionali ed accademici posseduti, che devono essere comprovanti con idonea certificazione autenticati nelle forme di legge, compresa l'iscrizione all'ordine professionale; e) elenco nominativo, con l'indicazione dei relativi titoli abilitanti, degli altri professionisti, che eventualmente svolgono attività presso lo stesso ambulatorio anche in rapporto di consulenza; f) elenco nominativo del personale dipendente con la rispettiva qualifica; g) documentazione sullo smaltimento dei ROT. 4. Ogni variazione dì quanto previsto al terzo comma deve essere tempestivamente comunicata sia al Sindaco che al Servizio di Igiene Pubblica. 5. Ogni ampliamento sia strutturale che tecnologico, nonché l'attivazione di nuove specialità devono essere autorizzati nelle forme contemplate dal presente articolo. 6. E' obbligatorio il parere del Comitato Consultivo Provinciale dì Sanità, a norma delle disposizioni contenute nella L.R. 17 agosto 1974, n

19 Art. 24 Case di cura private 1. Per gli istituti e case di cura privati devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute in leggi nazionali e regionali ed, in particolare, le disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1985, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per tutti gli altri istituti di cura o di assistenza e di diagnosi si applicano le disposizioni degli artt. 193 e 194 del T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n 1265, nonché quelle previste dalla speciale normativa in materia. Art. 25 Pubblicità sanitaria 1. Qualunque forma di pubblicità relativa all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie, nonché delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere favorevole dei rispettivi ordini e Collegi professionali, nonché del Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. competente per territorio. 2. Alla domanda deve essere chiaramente allegato apposito foglio illustrativo contenente il testo, la fedele riproduzione grafica, nonché le modalità tecniche di esecuzione della forma di pubblicità scelta. 3. Devono essere comunque osservate le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 175. Art. 26 Assistenza al parto 1. Ad ogni parto deve essere fornita assistenza da parte di un'ostetrica o di un medico - chirurgo. 2. Ove, al momento del parto, per causa di forza maggiore, non sia intervenuta l'assistenza sanitaria di cui al primo comma, il genitore o altra persona che abbia assistito al parto stesso, ha l'obbligo di richiedere, comunque, l'intervento di uno dei citati sanitari nel più breve tempo possibile, non oltre le 12 ore dall'evento. 3. In ogni caso, l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere, a norma dell'art. 18 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n 2128, apposito certificato di assistenza che deve essere presentato al Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. competente per territorio da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita Art. 27 Denunzia di nato morto 1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve fare conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicandone, in questo caso, la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui al precedente articolo. 2. In entrambi i casi di cui al primo comma l'ufficiale di Stato Civile è tenuto a trasmettere copia del certificato al Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. per le relative annotazioni sul registro prescritto dall'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n

20 Art. 28 Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario 1. A norma dell'art. 103 del T.U. LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n 1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunziare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso; b) a denunziare al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le nome del Regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e dell'art. 334 del Codice di procedura penale; c) a denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme; d) di denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia derivata una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente; e) di denunziare al Servizio di Igiene Pubblica i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma della legge 2 dicembre 1975, n 638; f) ad informare il Servizio di Igiene Pubblica dei fatti che possono interessare la Sanità pubblica. Art. 29 Adempimenti dell'ostetrica 1. A norma delle disposizioni previste dal D.P.R. 7 marzo 1975, n 163, l'ostetrica ha l'obbligo di: a) redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto; b) denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica ogni nascita di neonato deforme, sempreché la denunzia non sia stata inoltrata dal medico, il cui intervento sia stato richiesto ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R.; c) segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene Pubblica la nascita di immaturi o di deboli vitali o di promuovere l'immediato ricovero; d) annotare i parti e gli aborti ai quali abbia comunque assistito. Art. 30 Registro dei parti e degli aborti 1. Per quanto prescritto al punto d) dell'art. 29, l'u.s.l. è tenuta a fornire alle ostetriche appositi registri per l'annotazione dei parti e degli aborti. 2. Il registro dei parti e quello degli aborti devono essere presentati alla fine di ciascun mese al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica che vi appone il proprio visto (D.P.R. 7 marzo 1975, n 163). Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto. 3. Ogni 3 mesi, le ostetriche devono provvedere a consegnare personalmente i citati registri al dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. competente per territorio. 20

21 Art. 31 Disciplina del commercio dei presidi medico - chirurgici 1. Sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico - chirurgici tutti gli strumenti sanitari, apparecchi, presidi di qualsiasi specie e quant altro viene classificato tale a norma dell'art. 189 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n La vendita ed il commercio dei presidi sanitari assoggettati alla speciale disciplina di cui al primo comma, può avvenire solo su apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere istruttorio del Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. competente per territorio sui locali e sulle attrezzature, verificato il possesso dei requisiti e titoli professionali abilitanti prescritti dal Regolamento approvato dal D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, e del D.M. 3 marzo 1987, n 133. Art. 32 Trasporto infermi: Autorizzazione e vigilanza 1. L'esercizio dell'attività di trasporto infermi, a norma della Circolare dell'assessorato Regionale alla Sanità n 24/1 7624/4R/4 del 25 luglio 1989, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio, il quale può avvalersi, ove sia ritenuto necessario, del parere tecnico di un primario ospedaliero avente competenza professionale per il tipo di mezzo o servizio di trasporto da autorizzare. 2. A tal fine gli interessati devono presentare al Sindaco apposita istanza in bollo, allegando la seguente documentazione: planimetria, in duplice copia, dei locali da adibire ad autorimessa e relativi servizi idro - sanitari (pianta e sezione scala 1:100); descrizione delle attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei mezzi; dichiarazione di un esercente la professione di medico - chirurgo, da cui risulti che il medesimo assume la direzione del Servizio; elenco del personale adibito al Servizio ed eventuali titoli professionali; elenco degli automezzi adibiti al Servizio e dei relativi dati di identificazione (targa e libretto di circolazione). Anche per eventuali modificazioni o sostituzione degli impianti e dei mezzi dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla Regione. 3. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo biennale per ogni mezzo adoperato. 4. L'autorizzazione ed i provvedimenti di rinnovo devono essere conservati sull'automezzo e devono essere esibiti agli organi di vigilanza sanitaria e di polizia. 5. Il trasporto in luogo di cura di infermi affetti da malattie contagiose deve avvenire con le modalità prescritte dall'art. 133 del Regolamento generale sanitario, approvato con R.D. 3 marzo 1901, n 45. Art. 33 Vigilanza sulle farmacie 1. Ferma restando l'osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di farmacie aperte al pubblico con gestione pubblica o privata, la vigilanza ed il controllo 21

22 sulle stesse farmacie sono esercitati, secondo le rispettive attribuzioni, dal Servizio farmaceutico e dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio. 2. Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio dall'apposita Commissione di vigilanza prevista dall'art. 18 L.R. 20 luglio 1984, n Per la vendita presso le farmacie aperte al pubblico di prodotti dietetici e di presidi medico - chirurgici devono essere osservate le norme che regolamentano le rispettive materie. TITOLO II IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO CAPO I NORME GENERALI Art. 34 Strumenti di programmazione urbanistica 1. L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, è disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune. 2. Per la verifica del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico - sanitario e della difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene Pubblica dell'u.s.l. competente per territorio e il servizio dì Igiene e Sicurezza del Lavoro devono esprimere apposito parere prima che gli strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio Comunale. Per gli aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il parere del competente organo di controllo. Art. 35 Concessione edilizia 1. Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento edilizio e dal presente Regolamento, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia. 2. Prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia da parte della Commissione edilizia, il Servizio di Igiene Pubblica deve esprimere motivato parere igienico - sanitario. 3. Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali da adibire ad uso di attività lavorative, se previsto dalle leggi vigenti, si deve acquisire anche il parere dei Servizi di Igiene e Sicurezza del Lavoro. 4. Per tutti gli aspetti di tutela ambientale va, altresì, acquisito preventivamente il parere dell'organo preposto al controllo. 22

23 5. Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni. 6. I pareri del Servizio di Igiene Pubblica devono tener presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio. 7. Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare. 8. A norma dell'art. 45 L.R. 19 dicembre 1983, n 24, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinata alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue. 9. Dell'inizio dei lavori deve essere fatta sollecita comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, ed inoltre, se nei pareri espressi è menzionato l'obbligo della comunicazione dell'inizio dei lavori, al Servizio di Igiene Pubblica e al Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro, nonché all'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale. Art. 36 Abitabilità e agibilità 1. Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi in tutto o in parte, oppure adibiti ad uso ed attività diversi da quelli originari, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco. Per la utilizzazione degli edifici o parte di essi è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità/agibilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione esentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità: che i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità; che siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni di carattere igienico - sanitario apposte sulla concessione o autorizzazione; che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno; che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato; che sia verificato il rispetto della legge sulle barriere architettoniche; che sia ottemperato alle norme del presente Regolamento e a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia. Qualora il Servizio di Igiene Pubblica, il Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro e l'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale abbiano prescritto il controllo, in fase di agibilità, è necessario acquisire anche i suddetti pareri. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità/agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile e/o agibile. In caso di silenziodell'amministrazione Comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità e/o agibilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al 23

24 secondo comma del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non agibilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile. Il termine fissato al secondo comma del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione Comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. 2. Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità, deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'organo competente al controllo. In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità deve essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia. Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità deve essere data comunicazione all'organo preposto al controllo. Art. 37 Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità delle costruzioni 1. L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti. 2. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro. 3. Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'u.s.l. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità. 4. Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta dei competenti Servizi della U.S.L. (SIP, SISL), può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene. 5. I motivi di igiene che determinano la situazione di inabitabilità sono, in particolare, i seguenti: le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box); insufficienti requisiti di superfici e di altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentali; mancanza o deficienza di aeroilluminazione; mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile; grave stato di inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti. 6. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento. 24

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