Cass. 6 dicembre 2003, n , in Mass. giur. lav., 2004, 232.

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1 114 Diritto sindacale 3. SEGUE: LA PLURIOFFENSIVITÀ DEL COMPORTAMENTO. Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza ormai consolidata, sono antisindacali i comportamenti lesivi non solo dei diritti collettivi di libertà sindacale o di sciopero, ma anche delle posizioni giuridiche individuali espressamente tutelate da specifiche norme, purché queste ultime siano collegate all interesse collettivo. In altre parole, il comportamento del datore di lavoro può rivelarsi plurioffensivo, nel senso che colpisce contemporaneamente i diritti individuali del lavoratore e l interesse collettivo del sindacato 13. I primi vengono lesi in via immediata e diretta, il secondo in via riflessa. Non sono invece sanzionabili ex art. 28 i comportamenti imprenditoriali, che producano conseguenze lesive di posizioni giuridiche aventi esclusiva rilevanza individuale 14. A titolo esemplificativo, fra i comportamenti che sono considerati lesivi sia di interessi individuali protetti da norme di legge che dell interesse collettivo, si possono ricordare: il licenziamento del lavoratore per motivi antisindacali, licenziamento vietato sia dagli artt. 15 e 18 dello Statuto dei lavoratori che dall art. 4 della legge n. 604 del ; il trasferimento del lavoratore per motivi antisindacali o in violazione di un accordo sindacale sul mantenimento dei livelli occupazionali nell azienda 16 ; gli atti di carattere discriminatorio previsti dall art. 15 dello Statuto, i quali siano posti in essere dal datore di lavoro per motivi di carattere sindacale 17 ; la concessione di trattamenti economici di maggior favore ai sensi del l art. 16 dello Statuto dei lavoratori per motivi di discriminazione sindacale 18 ; 13 Cass. 6 dicembre 2003, n , in Mass. giur. lav., 2004, Cfr. Trib. Torino, 8 gennaio 2001, in Mass. giur. lav., 2001, 302, con riferimento all inadempimento del datore di lavoro ad obblighi derivanti dal contratto collettivo; Pret. Pisa, 30 marzo 1999, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 80, la quale esclude che possa integrare gli estremi del comportamento antisindacale l effettuazione, su gruppi di lavoratori, di test psicoattitudinali illegittimi ai sensi dell art. 8 dello Statuto. 15 Cfr. Cass. 12 maggio 2005, n. 9950, in Guida al lavoro, 2005, n. 31, Cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4771, in Guida al lavoro, n. 17, Cfr. Trib. Bologna, 22 ottobre 2004, in RGL news, 2004, n. 6, Cfr. Cass. 11 marzo 2005, n. 5343, in Guida al lavoro, 2005, n. 23, 32, la quale ritiene

2 Repressione della condotta antisindacale 115 il licenziamento collettivo effettuato per impedire o limitare l esercizio dell attività sindacale o del diritto di sciopero ovvero effettuato senza le prescritte procedure sindacali 19. In ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione dell attività di impresa, l intento dell imprenditore di ostacolare od impedire l esercizio della libertà e dell attività sindacale sarebbe configurabile solo qualora cessasse un settore dell attività dell impresa con continuazione della stessa così ridimensionata e non già qualora cessasse in modo totale l impresa stessa. Infatti, da un lato l esercizio di questa deve ritenersi incoercibile. Dall altro, l esercizio dell attività sindacale deve necessariamente svolgersi nell ambito dell impresa, sicché la soppressione di quest ultima non lascia campo per il suo esercizio, né conseguentemente per la sua tutela. La plurioffensività del comportamento del datore di lavoro comporta che possano agire in giudizio da un lato il singolo lavoratore per la tutela del suo interesse individuale, dall altro il sindacato per la tutela dell interesse collettivo. Il primo si avvarrà delle vie normali, il secondo dello strumento processuale offerto dall art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Il sindacato agisce in via autonoma a tutela del proprio interesse collettivo e non già in rappresentanza dei lavoratori colpiti dai provvedimenti antisindacali. Pertanto, può esperire il ricorso anche in caso di inerzia o contraria volontà dei lavoratori interessati. Ne consegue che l azione esercitabile dai sindacati ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori è distinta ed autonoma rispetto a quelle che i lavoratori possono esercitare a tutela dei diritti singolarmente colpiti dagli stessi comportamenti del datore di lavoro. Infatti, variano nelle due ipotesi i soggetti attivi, la causa petendi ed il petitum. In particolare, sono in una situazione sostanziale e processuale di reciproca indifferenza l azione del sindacato ai sensi dell art. 28 dello Statuto la quale sia volta all eliminazione degli effetti della condotta antisindacale anche attraverso la ricostituzione del rapporto di lavoro coi lavoratori licenziati e l azione del lavoratore ai sensi dell art. 18 della stessa legge tendente alla reintegra nel posto di lavoro. Pertanto, l esperimento di una di queste azioni non può incidere sulle vicende e sulle sorti dell altra 20. che la concessione di aumenti retributivi individuali assorbibili negli aumenti retributivi derivanti da futuri contratti collettivi nazionali ed aziendali non sia comportamento antisindacale, se non ha carattere discriminatorio. 19 Cfr. Trib. Milano, 20 novembre 2003, in Guida al lavoro, 2004, n. 7, Cfr. Cass. 9 ottobre 2000, n , in Dir. prat. lav., 2001, n. 14,

3 116 Diritto sindacale Anche la Corte costituzionale con ordinanza del 21 luglio 1988, n. 860 ha dichiarato legittimo l art. 28 dello Statuto nella parte in cui in caso di plurioffensività della condotta del datore di lavoro e della contestuale proposizione dell azione ex art. 28 e dell azione individuale potrebbe determinare un contrasto di giudicati in relazione all esito eventualmente difforme dei due giudizi. Infatti, la Corte ritiene che l assoluta diversità strutturale dei due giudizi renda gli stessi insuscettibili di produrre contrasto di giudicati. Con particolare riferimento al licenziamento, secondo la citata ordinanza, sono diversi i presupposti delle due pronunce e il contenuto delle stesse. Il giudice adito ex art. 28 dello Statuto può emanare un ordine di reintegrazione, ma non può condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno. L ordine di reintegrazione è peraltro ineseguibile in forma specifica. L autonomia delle due azioni, nel senso suddetto, non toglie che la sentenza che abbia accertato in via definitiva l antisindacalità della condotta plurioffensiva del datore di lavoro possa costituire titolo per la richiesta di risarcimento del danno da parte del dipendente discriminato ex art. 15 dello Statuto dei lavoratori I LIMITI DELL ANTISINDACALITÀ DEL COMPORTAMENTO. IL RIFIUTO DI TRAT- TATIVE SINDACALI E LE DISCRIMINAZIONI NELLE TRATTATIVE. Non tutti i comportamenti del datore di lavoro che siano antagonistici nei confronti del sindacato, possono qualificarsi giuridicamente come antisindacali ai sensi dell art. 28 dello Statuto. Infatti, l ordinamento ritiene legittimo il conflitto di interessi fra datore di lavoro e organizzazione sindacale. La sfera di applicabilità dell art. 28 dello Statuto riguarda in linea generale i comportamenti del datore di lavoro lesivi dei diritti di libertà e attività sindacale espressamente riconosciuti dall ordinamento ed esercitati secondo le modalità previste dallo stesso. Pertanto, il datore di lavoro non commetterà un comportamento antisindacale nelle seguenti ipotesi: a) se reagisce a comportamenti illeciti dei lavoratori: sussiste tale ipotesi, ad esempio, se il datore di lavoro reagisce ad uno sciopero illegittimo Cass. 19 gennaio 2006, n. 945, in Guida al diritto, 2006, n. 11, Cfr. Cass. 23 marzo 2004, n. 5815, in Guida al diritto, 2004, n. 21, 91, secondo la qua-

4 Repressione della condotta antisindacale 117 Non costituisce comportamento antisindacale il diniego del datore di lavoro di consentire l assemblea retribuita, qualora quest ultima venga indetta e svolta senza rispettare le modalità di esercizio previste dalla contrattazione collettiva, quale l eventuale obbligo del tempestivo preavviso al datore di lavoro e la contestuale indicazione dell ordine del giorno. Poiché il diritto di assemblea non è subordinato ad alcun potere concessivo od autorizzativo da parte del datore di lavoro, a quest ultimo non può essere richiesto alcun atto di assenso, con la correlativa conseguenza della non antisindacalità del silenzio del datore di lavoro preavvisato dell assemblea, nonostante l espressa richiesta di una risposta scritta rivoltagli dai promotori. Il datore di lavoro non è tenuto a fornire per l assemblea locali diversi da quelli in cui si svolge l attività aziendale e quindi non costituisce comportamento antisindacale il rifiuto di aderire alla pretesa in tal senso del sindacato; b) se tali comportamenti non siano lesivi dei beni garantiti dell art. 28 dello Statuto: ciò si verifica se il datore di lavoro lede solo l interesse dei singoli lavoratori e non già l interesse sindacale. Si ritiene, ad esempio, che fra i comportamenti diretti ad impedire o limitare l esercizio delle libertà e delle attività sindacali e del diritto di sciopero non rientrino le semplici prese di posizione che il datore di lavoro può compiere, nell esercizio della sua contrapposta libertà, per contestare la legittimità di determinate attività sindacali e affermare la pretesa di una loro particolare modalizzazione 23. Infatti ciò rientra nei limiti fisiologici della dialettica conflittuale che caratterizza il sistema dei rapporti sindacali, mentre l art. 28 dello Statuto vieta solo il ricorso a mezzi di coartazione o di inibizione diretta od indiretta. Anche l inadempimento di un le è esclusa l antisindacalità del licenziamento di dipendenti aventi la qualità di sindacalisti, qualora il recesso non sia riconducibile ad una limitazione dell attività sindacale, bensì costituisca una giustificata reazione causale ad uno scorretto e riprovevole comportamento dei singoli lavoratori, sorto in occasione di un conflitto sindacale. Secondo Trib. Genova, 27 aprile 2001, in Mass. giur. lav., 2001, 675, non costituisce comportamento antisindacale il contegno tenuto dall ENEL che, a fronte di uno sciopero dello straordinario proclamato dai propri dipendenti, aveva modificato temporaneamente l orario di lavoro per evitare disagi all utenza. Cfr. anche Trib. Taranto, decreto 26 luglio 2006, in Guida al lavoro, 2006, n. 41, 15, che, in occasione di uno sciopero proclamato ed attuato in violazione delle misure previste dalla contrattazione collettiva a salvaguardia degli impianti, ritiene legittima la comandata da parte del datore di lavoro. 23 Cass. 10 luglio 2002, n , in Mass. giur. lav., 2002, 510.

5 118 Diritto sindacale accordo sindacale non concretizza, di per sé, una violazione dell art. 28 dello Statuto, se il comportamento datoriale non impedisce o limita l esercizio della libertà sindacale 24 ; c) se esercita diritti riconosciutigli espressamente dalla legge o dal contratto collettivo: ciò si verifica, ad esempio, se il datore di lavoro licenzia un dirigente di r.s.a. per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa ovvero gli commina una sanzione disciplinare per violazione del codice disciplinare 25 ; d) se non ostacola diritti riconosciuti espressamente al sindacato dal legislatore o dalla contrattazione collettiva: tale ipotesi si verifica, ad esempio, quando il datore di lavoro si rifiuti di trattare col sindacato. Infatti, non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo legale o convenzionale di trattare a carico dell imprenditore, così come non sussiste una definizione dei soggetti abilitati alla trattativa o delle materie oggetto di contrattazione 26. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti non costituisce comportamento antisindacale nemmeno la scelta del datore di lavoro di trattare con alcuni sindacati e non con altri, a meno che non sia dimostrabile che il datore di lavoro sostenga il sindacato prescelto per le finalità vietate dall art. 17 dello Statuto 27. Si è tuttavia ritenuto antisindacale il rifiuto del datore di lavoro in violazione di specifiche clausole del contratto collettivo nazionale di aprire le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale ad una determinata rappresentanza sindacale aziendale. 24 Cfr. App. Milano, 27 agosto 2003, in Orient. giur. lav., 2003, 493; Cass. 19 luglio 1995, n. 7833, ivi, 1995, Cfr. Cass. 23 marzo 2004, n. 5815, cit., per un altro esempio cfr. Cass. 25 novembre 2003, n , in RGL news, 2003, n. 6, 10, secondo la quale è legittimo il comportamento del datore di lavoro che adotta un modulo organizzativo più intenso, previsto dal CCNL, per contrastare gli effetti di uno sciopero dello straordinario. 26 Cfr. in argomento Cass. 20 giugno 1998, n. 6166, in Mass. giust. civ., 1998, 1364; Cass. 17 gennaio 1997, n. 435, in Dir. prat. lav., 1997, 17, 1265, secondo la quale è ravvisabile invece la fattispecie di cui all art. 28 nel comportamento del datore di lavoro che rifiuti totalmente ogni trattativa su un determinato problema con un associazione sindacale in violazione di un impegno formalmente assunto di confrontarsi con la medesima per la soluzione di problemi concernenti la distribuzione e la utilizzazione del fattore lavoro. 27 Cfr. Pret. Milano, 25 febbraio 1999, in Orient. giur. lav., 1999, I, 36; Pret. Cosenza, 17 febbraio 1997, in Notiz. giur. lav., 1997, 461; Cass. 17 gennaio 2001, n. 616, con riferimento ad una fattispecie riguardante una pubblica amministrazione locale; Cass. 14 febbraio 2004, n. 2857, in Guida al diritto, 2004, n. 14, 49.

6 Repressione della condotta antisindacale 119 Secondo la prevalente giurisprudenza, il datore di lavoro non è poi obbligato a rispettare un principio di parità di trattamento fra le organizzazioni sindacali 28. Pertanto potrebbe attribuire solo ad alcune un trattamento di maggior favore rispetto a quello dovuto per legge. Si ritiene altresì che il datore di lavoro non sia tenuto a fornire al sindacato informazioni, che non siano richieste dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero non risultino strumentali rispetto all esercizio dei diritti garantiti al sindacato nei confronti del datore di lavoro. Per quanto riguarda infine la violazione delle clausole del contratto collettivo aventi carattere normativo, non sembra possibile fare ricorso all art. 28 dello Statuto 29. Infatti, esse attribuiscono diritti ai singoli lavoratori, i quali potranno ricorrere al giudice secondo i normali strumenti processuali. 5. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE EX ART. 28 DELLO STATUTO: I DUBBI DI LE- GITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA. Legittimati ad agire ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori sono gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse. In base alla dizione della norma, non rileva che tali associazioni siano maggiormente rappresentative ai sensi dell art. 19 dello Statuto 30. Deve invece ritenersi esclusa la legittimazione ad agire: dei singoli lavoratori, siano essi direttamente o indirettamente coinvolti nella vicenda 31 ; 28 Trib. Roma, 16 febbraio 2004, in Il merito, 2004, n. 11, Cfr. Trib. Torino, 8 gennaio 2001, cit. Secondo Trib. Milano, 10 febbraio 2000, in Orient. giur. lav., 2000, 24 non costituisce comportamento antisindacale l erogazione unilaterale, da parte aziendale, di aumenti retributivi individuali ai singoli lavoratori, in funzione preventiva rispetto ai futuri aumenti contrattuali; analogamente Cass. 11 marzo 2005, n. 5343, in Lav. giur., 2005, n. 7, 685. Si v. inoltre Cass. 18 aprile 2001, n. 5687, in Mass. giust. civ., 2001, 808, secondo cui non può ritenersi sanzionabile ai sensi dell art. 28 la condotta del datore di lavoro che si concreti nell inadempimento di obblighi scaturenti da contratti collettivi, senza attribuire rilievo alle ragioni che hanno determinato detta condotta e alle circostanze e modalità che l hanno accompagnata. 30 Cfr. Cass. 7 agosto 2002, n , in Notiz. giur. lav., 2002, 598; Trib. Padova, 1 giugno 2005, in Guida al lavoro, 2005, n. 35, Cfr. Cass. 12 maggio 2005, n. 9950, cit.; Cass. 22 agosto 2005, n , cit.

7 120 Diritto sindacale delle organizzazioni sindacali prive di una diffusione sul piano nazionale e della capacità di svolgere un attività sindacale a livello nazionale 32. La scelta legislativa ha posto delicati problemi di legittimità costituzionale. Da un lato, infatti, si rileva che la titolarità dei diritti protetti dall art. 28 dello Statuto libertà ed attività sindacale e sciopero è dei singoli lavoratori, anche se tali diritti sono ad esercizio collettivo. Pertanto, se l art. 28 dello Statuto tende a rendere effettiva la tutela processuale di interessi che fanno capo a tutti i lavoratori, non si giustifica l esclusione di questi ultimi dalla legittimazione attiva. Dall altro lato, si rileva che l esclusione delle organizzazioni sindacali prive di una struttura nazionale dalla possibilità di ricorrere allo strumento processuale previsto dall art. 28 dello Statuto determina un indebita discriminazione fra le organizzazioni sindacali e lede il principio di libertà sindacale. I citati dubbi di legittimità sono stati peraltro respinti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 89 del Le decisioni menzionate hanno esaminato il problema con riferimento alle seguenti norme costituzionali: art. 24 Cost.: secondo il precetto citato, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Al riguardo la Corte rileva che l art. 28 dello Statuto non sostituisce gli ordinari strumenti processuali, ma si aggiunge ad essi. Ne consegue che i lavoratori singoli possono ricorrere a tali strumenti per reagire ad eventuali comportamenti antisindacali. Del resto, il legislatore specificatamente prevede anche singole azioni per colpire at- 32 Cfr. da ultimo per la necessità, ai fini di quest ultimo requisito, della capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale, Cass. 23 marzo 2006, n. 6429, in Riv. giur. lav., 2006, II, 691; Cass. 11 gennaio 2008, n. 520, in Guida al lavoro, 2008, n. 8, 24. V. anche Trib. Monza, 26 marzo 2004, in Orient. giur. lav., 2004, 28; Trib. Crema, 30 marzo 2001, in Orient. giur. lav., 2001, 1, per il quale il requisito della nazionalità non è soddisfatto dall autodefinizione di nazionale operata dallo stesso sindacato. Secondo Cass. 10 luglio 2002, n , in Notiz. giur. lav., 2002, 598, deve ritenersi illegittima, ai fini dell accertamento della sussistenza del requisito della diffusione territoriale, l utilizzazione, da parte del giudice, di elementi di conoscenza desunti dalla consultazione di repertori di giurisprudenza, riviste giuridiche o documentazione similare, trattandosi di fonti non acquisite in contraddittorio tra le parti nell ambito dell istruzione probatoria; in senso conforme Cass. 7 agosto 2002, n , in Mass. giur. lav., 2002, 761.

8 Repressione della condotta antisindacale 121 ti di discriminazione sindacale, quali sono ad esempio quelle stabilite dagli artt. 15, 16, 18 dello Statuto. Secondo la Corte costituzionale, anche i sindacati non legittimati ad agire ex art. 28 dello Statuto possono avvalersi dell ordinaria tutela giurisdizionale ai fini di proteggere la loro libertà sindacale. Pertanto, l art. 28 dello Statuto va interpretato come una norma intesa ad offrire solo ad alcuni sindacati uno strumento rafforzativo della loro tutela giudiziaria; art. 39, 1 comma Cost.: la norma sancisce il principio della libertà di organizzazione sindacale. Secondo le decisioni della Corte costituzionale, tale principio non può ritenersi violato dall art. 28 dello Statuto. Infatti, se come già si è detto, tutti i gruppi sindacali possono usufruire dell ordinaria tutela giurisdizionale, la citata norma può considerarsi attributiva solo di una tutela di carattere privilegiato. Quest ultima sarà ritenuta legittima se non viene violato il principio costituzionale di uguaglianza; art. 3 Cost.: la norma stabilisce il principio di uguaglianza davanti alla legge, principio riferibile sia ai singoli che ai gruppi. Secondo la Corte costituzionale, la scelta selettiva operata dal legislatore nell art. 28 dello Statuto ubbidisce a criteri di ragionevolezza. Infatti, la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività consente la selezione, fra i tanti possibili, dell interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale. In altre parole, il legislatore intende privilegiare organizzazioni responsabili che abbiano un effettiva rappresentatività e possono operare consapevolmente delle scelte concrete valutando in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli l opportunità di ricorrere alla speciale procedura. Se ogni lavoratore od ogni singola organizzazione sindacale fossero legittimati ad agire ex art. 28 sarebbe paralizzata l attività aziendale da una pletora indiscriminata di ricorsi; art. 39, 2, 3 e 4 comma Cost.: secondo l ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, l art. 28 dello Statuto attribuirebbe ai sindacati la legittimazione processuale a tutelare diritti dei lavoratori, nonostante che la rappresentanza istituzionale di interessi altrui presupponga, in base ai suddetti disposti costituzionali, il possesso dei requisiti formali (registrazione) e sostanziali (ordinamento interno a base democratica) di cui gli organismi abilitati al ricorso ex art. 28 sono provvisti. Peraltro, la Corte costituzionale rileva che lo strumento offerto dall art. 28 dello Statuto è posto a tutela di interessi collettivi dei quali il sindacato è titolare e gestore autonomo e con il quale esso non agisce in rappresentanza dei lavoratori colpiti dai suddetti compor-

9 122 Diritto sindacale tamenti, tant è che può esperire il ricorso anche in caso di rinunzia o contraria volontà di questi. Va comunque rilevato che la Corte costituzionale nella decisione 17 marzo 1995, n. 89 pur ribadendo la legittimità costituzionale dell art. 28 dello Statuto invita il legislatore a prevedere strumenti di verifica dell effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali. 6. SEGUE: L IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE. LA LEGIT- TIMAZIONE PASSIVA. Oltre ai dubbi di legittimità costituzionale prima ricordati, si è posto anche il problema dell identificazione degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che possono ricorrere ex art. 28 dello Statuto. Secondo l opinione prevalente, le associazioni sindacali nazionali sono i sindacati che svolgono un effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa 33. È altresì richiesto che oltre la diffusione territoriale, il sindacato sia in grado di svolgere un efficace attività di tutela dei lavoratori che si esprima in una strategia nazionale capace di guidare le iniziative periferiche 34. Per quanto attiene agli organismi locali, occorre fare riferimento agli organismi che, per gli statuti interni delle associazioni sindacali, si configurano come le articolazioni più periferiche, cioè più vicine all ambito aziendale, in cui deve essere attuata la tutela 35. Di solito, si tratta degli organi territoriali di categoria a livello provinciale o comprensoriale 36. Pertanto, sulla base di tale opinione, si nega che siano legittimate ad agire 33 Cfr. Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n , in Riv. it. dir. lav., 2006, II, 830; Cass. 6 giugno 2006, n , in Guida al lavoro, 2006, n. 32/33, Cfr. Cass. 23 marzo 2006, n. 6429, cit.; Cass. 9 gennaio 2008, n. 212, in Guida al lavoro, 2008, n. 10, 38, che richiede lo svolgimento di un attività sindacale a livello nazionale anche con riferimento al momento contrattuale. 35 Cfr. Cass. 6 giugno 2006, n , in Guida al lavoro, 2006, n. 32/33, 31; Cass. 9 gennaio 2008, n. 212, ivi, 2008, n. 10, 38; Cass. 24 gennaio 2008, n. 1582, ivi, 2008, n. 12, Cass. 20 aprile 2002, n. 5765, in Guida al lavoro, 2002, n. 22, 33.

10 Repressione della condotta antisindacale 123 le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie 37, gli organismi orizzontali provinciali o regionali, le federazioni sindacali regionali o nazionali di categoria 38, le confederazioni. Una parte della giurisprudenza, basandosi sul disposto dell art. 19, 1 comma, lettera o, e 4 comma, del d.lgs. n. 626 del 1994 in materia di sicurezza del lavoro, ritiene legittimato a proporre il ricorso ex art. 28 Statuto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ritenendo che l attività del medesimo abbia natura sindacale 39. L art. 28 dello Statuto concede la possibilità di ricorso agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse. L interesse ad agire, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, va inteso in senso lato. Cioè, non necessariamente il sindacato ricorrente deve avere subito una lesione dell interesse collettivo di propri iscritti nell ambito aziendale. Infatti, la condotta antisindacale, indipendentemente dal fatto che colpisca un lavoratore iscritto al sindacato ricorrente, può comunque da quest ultimo essere ritenuta lesiva dell interesse generale alla libertà sindacale. Tale interesse è considerato dalla dottrina prevalente pur sempre un interesse proprio del sindacato ricorrente, sicché si può parlare di una coincidenza fra legittimazione attiva e titolarità del diritto sostanziale. Peraltro, si sono anche avanzate opinioni diverse, le quali distinguono fra azione e diritto. Infatti, da un lato si sostiene che il sindacato agirebbe in veste di sostituto processuale, facendo valere con la propria azione la tutela di posizioni giuridiche individuali. Dall altro, si afferma che il sindacato agirebbe come una sorta di pubblico ministero, con un azione a tutela della normalità sindacale in azienda. A prescindere da tali discussioni, comunque, appare evidente che nella prospettiva indicata la carenza di interesse ad agire del sindacato possa sussistere solo in ipotesi assai limitate. Ad esempio, non sarebbe legittimato a ricorrere il sindacato di una categoria diversa da quella cui appartengano i lavoratori colpiti dalla condotta antisindacale. 37 In tal senso Trib. Roma, 12 dicembre 2005, in Lav. giur., 2006, n. 3, 296; Pret. Pisa, 30 marzo 1999, in Guida al lavoro, 1999, n. 28, V. tuttavia Pret. Bari, 17 luglio 1998, in Guida al lavoro, 1999, n. 5, 29, che ha riconosciuto la legittimazione attiva in capo al sindacato regionale in caso di violazione di un diritto di negoziazione di cui il medesimo è titolare. 39 Cfr. Trib. Pisa, 7 marzo 2003, in Guida al lavoro, 2003, n. 13, 44; v. però Pret. Campobasso, 10 febbraio 1999, in Lav. P.A., 1999, 392, secondo il quale la legittimazione attiva permane comunque, in questo caso, all organismo locale del sindacato.

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