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1 E - LEARNING DIRITTOSANITARIO.NET CORSO Il medico e l'ordine Professionale LEZIONE I In cosa consiste il procedimento disciplinare e quali le conseguenze? Quale la difesa più opportuna per il medico? CENTRO STUDI DI DIRITTO SANITARIO CORSO GIANNONE CASERTA TEL FAX e-learning@dirittosanitario.net 1

2 IN COSA CONSISTE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E QUALI LE CONSEGUENZE? QUALE LA DIFESA PIÙ OPPORTUNA PER IL MEDICO? INDICE 1. Il potere disciplinare dell Ordine. Perché l Ordine dei Medici ha potere disciplinare? Quali sono le norme che legittimano il potere disciplinare dell Ordine? Che natura hanno le norme deontologiche? Il potere disciplinare spetta esclusivamente all Ordine dei Medici? 2. Il procedimento disciplinare. Come inizia il procedimento disciplinare? Quali sono le attività preliminari dell Ordine dei Medici? La contestazione degli addebiti può essere fatta genericamente? Il sanitario dipendente pubblico può essere sottoposto al potere disciplinare dell Ordine? Come si svolge il giudizio innanzi all Ordine dei Medici? Si può fare ricorso avverso la decisone dell Ordine dei Medici? 3. La difesa del medico. Situazioni tipo nelle quali il medico incorre in responsabilità disciplinare 2

3 1. IL POTERE DISCIPLINARE DELL ORDINE Le diverse categorie professionali tendono ad associarsi ed organizzarsi in gruppi per tutelare al meglio i propri interessi collettivi, garantire il decoro della professione e la correttezza delle prestazioni rese a terzi, attraverso la definizione di regole di condotta vincolanti per gli appartenenti al gruppo. PERCHÉ L ORDINE DEI MEDICI HA POTERE DISCIPLINARE? Il Codice di Deontologia Medica contiene le norme che ciascun medico deve rispettare nell esercizio della sua attività professionale; la funzione di natura regolatoria svolta dall Ordine dei Medici diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, poiché solo a seguito dei singoli procedimenti disciplinari viene definita in termini pratici l esatta portata di quelle regole di condotta di cui si esige il rispetto. Affinché i principi deontologici abbiano natura reale ed effettiva non è sufficiente individuare un mero catalogo di astratti criteri di comportamento, ma è necessario stabilire anche a quali doveri di comportamento quei criteri diano luogo e quali siano le conseguenze in caso di violazione degli stessi. 3

4 QUALI SONO LE NORME CHE LEGITTIMANO IL POTERE DISCIPLINARE DELL ORDINE? Con il Decreto Legislativo C.P.S. del 13/09/1946 n. 233, contenete la disciplina relativa alla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, si prevede espressamente che fra le funzioni spettanti al Consiglio direttivo di ciascun Ordine dei Medici ci sia anche quella di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nel relativo albo 1. Nel successivo D.P.R. del 05/04/1950, n. 221 viene ribadito il principio per il quale il sanitario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di episodi disdicevoli al decoro professionale viene sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'ordine. 2 La Legge del 24/07/1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, ha attribuito la competenza disciplinare alla Commissione per gli Iscritti all Albo dei Medici Chirurghi e alla Commissione per gli Iscritti all Albo degli Odontoiatri 3, istituite in seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale. Il Codice di Deontologia Medica, all articolo 2, si occupa di definire la potestà e le sanzioni disciplinari spettanti all Ordine, stabilendo che l inosservanza degli obblighi contenuti nel Codice è punita dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. 1 Cfr. articolo 3 lettera f) Decreto Legislativo C.P.S. del 13/09/1946 n. 233, Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. 2 Cfr. articolo 38 D.P.R. del 05/04/1950, n. 221, Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. 3 Cfr. articolo 6 Legge 24 luglio 1985, n. 409 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 agosto, n. 190). - Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee. 4

5 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA Art. 2 - Potestà e sanzioni disciplinari L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare all Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. CHE NATURA HANNO LE NORME DEONTOLOGICHE? La norma deontologica ha, normalmente, gli stessi requisiti formali delle altre norme giuridiche, cioè generalità e astrattezza, ma la sua specificità è data dal fatto di produrre effetti solamente nei confronti dei soggetti appartenenti alla categoria professionale. Essa non ha rilevanza giuridica esterna, ma si indirizza esclusivamente ai professionisti iscritti all'albo dei medici chirurghi; prescrive precise regole di condotta che, per loro natura, sono poste a presidio e a garanzia del gruppo sociale di riferimento. I beni giuridici protetti dall'insieme delle disposizioni deontologiche sono il decoro, la dignità e il buon nome della professione medica, valori che assumono rilevanza interna al gruppo, ma che restano indifferenti, in via immediata e diretta, all'ordinamento generale. 5

6 IL POTERE DISCIPLINARE SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ORDINE DEI MEDICI? Anche il datore di lavoro, sia esso un ente pubblico o un soggetto privato, può irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei propri dipendenti. Il potere disciplinare del datore di lavoro è finalizzato a garantire l'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa nell azienda, evitando l'inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi che derivano dal contratto e dalla sua posizione giuridica di subordinazione; in tal senso, le sanzioni disciplinari non hanno carattere afflittivo, ma sono dirette ad assicurare la continuità dell'attività dell'impresa e l'ordinato svolgimento del rapporto lavorativo. La sanzione più grave è rappresentata dall estinzione del rapporto di lavoro mediante il licenziamento del dipendente. Esso può essere intimato solo se vi è 4 : giusta causa, in quanto si sono verificati fatti tali da non consentire la prosecuzione dell attività lavorativa, poiché indice di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario; giustificato motivo soggettivo, a seguito di un grave inadempimento contrattuale del lavoratore, che, però, presuppone l avere posto in essere un fatto meno rilevante di quello che giustifica l adozione del licenziamento per giusta causa; 4 Cfr. Articolo 1, Legge n. 604 del , Norme sui licenziamenti individuali, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1966, n

7 non ha natura di sanzione disciplinare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto dovuto a ragioni relative all attività ed all organizzazione lavorativa e prescinde dall inadempimento del lavoratore. Le altre sanzioni disciplinari possono essere la censura, la riduzione dello stipendio o la sospensione. Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali, previste dalla Legge n. 604 del 1966, e il concetto di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posto dalla contrattazione collettiva, non coincide con quello di giustificato motivo di licenziamento individuata dalla legge. La nozione di licenziamento giustificato del dirigente è più ampia, ricomprendendo qualsiasi motivo di recesso del datore di lavoro, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, purché apprezzabile sul piano del diritto e non meramente arbitrario. 7

8 2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE La competenza per la trattazione del procedimento disciplinare è affidata alle Commissioni istituite all interno dell Ordine Provinciale nel cui Albo è iscritto il sanitario che si rende colpevole di abusi, mancanze nell'esercizio della professione, fatti disdicevoli al decoro professionale. COME INIZIA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE? Il procedimento disciplinare ha inizio: d ufficio; su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica; la formulazione dell art. 38 del D.P.R. n. 221del 05/04/1950 indica il Prefetto quale soggetto deputato alla richiesta di procedimento disciplinare, ma con l istituzione del Ministero della Sanità, ai sensi della Legge 13/03/1958 n. 296, le competenze del Prefetto in materia di sanità pubblica sono state trasferite al Ministero della Salute 5, essendo stata affermata la competenza dello Stato relativamente agli ordini ed ai collegi professionali. Attualmente, quindi, il Ministro della Salute, e non più il Prefetto, è contraddittore necessario del professionista sia in sede d'impugnazione del provvedimento disciplinare davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sia in sede di ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione. 6 5 Cfr. art. 6, Legge 13/03/1958 n. 296, Costituzione del Ministero della Sanità, Pubblicata nella Gazzetta Uff. del 14 aprile 1958, n Cfr. Cassazione Sezioni Unite, Sentenza. n del

9 QUALI SONO LE ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL PRESIDENTE? Il Presidente dovrà innanzitutto essere a conoscenza di fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, sia mediante acquisizione diretta di informazioni che a seguito di segnalazione. In via preliminare svolge una sommaria verifica delle circostanze, senza particolari formalità, al solo scopo di valutare se si è in presenza di fatti potenzialmente idonei ad iniziare un procedimento nei confronti dell iscritto. Non ha il potere di archiviare gli atti, ma ha il compito di accertare se esistano presupposti che suggeriscano la necessità di procedere alla convocazione del medico. Se lo ritiene, convoca il sanitario, con lettera raccomandata nella quale sono indicati, sia pure in modo sintetico, i motivi della stessa. Dispone l audizione del medico, esponendo i motivi della convocazione e ponendo le domande utili all acquisizione delle informazioni necessarie alla decisione della competente Commissione di aprire il procedimento; dell audizione dovrà essere redatto un apposito verbale in cui vengono riportate con esattezza le domande del Presidente e le risposte del sanitario; ad integrazione di quanto dichiarato, si può presentare successivamente una memoria scritta di risposta alle domande. Il Presidente invia il verbale alla competente Commissione, la quale deciderà se aprire il procedimento disciplinare o disporre l archiviazione e non procedere ulteriormente. 9

10 Se si ritiene di dovere agire nei confronti del medico, fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato 7 : la menzione circostanziata degli addebiti; il termine non inferiore a venti giorni, e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza. Il medico che intenda chiedere di essere sentito dall Ordine può farlo nel termine fissato dal Presidente per visionare gli atti e produrre le controdeduzioni. LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI PUÒ ESSERE FATTA GENERICAMENTE? La norma del D.P.R. n. 221 del 05/04/1950, precisa che vi debba essere, nella comunicazione al medico della data del giudizio disciplinare, una menzione circostanziata degli addebiti. E necessario che la contestazione comprenda: l individuazione del comportamento posto in essere in violazione del codice deontologico; l indicazione esatta della norma deontologica violata; l'omessa individuazione di quest ultima si traduce in una insanabile contraddittorietà della motivazione 8. 7 Cfr. articolo 39 D.P.R. del 05/04/1950, n. 221, citato. 8 Cfr. Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza. n del

11 La tutela del contraddittorio nei confronti del medico sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito che gli consenta di approntare la propria difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascritti o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, in quanto è sufficiente che con la lettura degli addebiti sia posto in grado di difendersi in maniera efficace. 9 Se manca la puntualità della contestazione si avrà in ogni caso un vizio del procedimento disciplinare, poiché la stessa non è solo funzionale all'esplicazione del diritto di difesa dell'incolpato, ma è finalizzata anche a garantire l esigenza di trasparenza dell'azione disciplinare. 10 IL SANITARIO DIPENDENTE PUBBLICO PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AL POTERE DISCIPLINARE DELL ORDINE? Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'ordine non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni collegati allo svolgimento di ogni attività che comporti la concreta applicazione delle particolari conoscenze tecniche di medico. Anche se dipendente di una Azienda Sanitaria, il medico non cessa di appartenere all'ordine Professionale ed è tenuto all'osservanza degli obblighi 9 Cfr. Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza. n del Cfr. Cassazione Civile, Sentenza n del , consultabile su pubblicata il 21/04/

12 deontologici da esso previsti; pertanto, è pienamente legittima l'instaurazione nei suoi confronti di procedimento disciplinare da parte dell'ordine cui appartiene, a prescindere da quello eventualmente promosso dalla A.S.L. di appartenenza. Ad esempio, è stata ritenuta legittima la decisione del Consiglio dell'ordine professionale, che aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un medico dirigente di un reparto di cardiologia, per aver richiesto e ottenuto somme di denaro per la prestazione in ospedale ed aver dirottato dei pazienti presso il suo studio privato. COME SI SVOLGE IL GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE? Il giudizio inizia con l esposizione del relatore dei fatti addebitati e delle circostanze emerse dall'istruttoria. Successivamente viene sentito il medico, che deve comparire personalmente e può farsi assistere da un avvocato o da un esperto di fiducia. l'incolpato ha la facoltà di avvalersi dell assistenza di un difensore, ma ciò non impone alcun obbligo procedimentale a carico dell'organo disciplinare, tale per cui dalla violazione dello stesso possa conseguire l'illegittimità del procedimento; di conseguenza, l'assenza di un difensore tecnico non è causa di nullità del procedimento, poiché entrambe le parti discutono di vicende tecniche che sono in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità; si avrà una violazione del diritto di difesa dell'inquisito solo se nel caso in cui chieda espressamente di essere assistito da un difensore e l'organo procedente lo privi di tale facoltà; diversamente, qualora il medico, per propria scelta, non 12

13 faccia alcuna istanza e si presenti personalmente a rispondere dei fatti contestati non si ha nullità del procedimento. 11 Conclusa la trattazione orale, l interessato viene allontanato ed il Consiglio assume la sua decisione; essa è assunta a maggioranza di voto e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, ma per ciascuna di esse deve essere sempre redatto apposito verbale nel quale sono riportati i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti, i giudizi esaminati, le questioni trattate e i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni assunte sono riportati nel verbale. La decisione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi ed il dispositivo; la segreteria, nella quale viene depositato l originale, provvede a notificarne copia all'interessato. QUALI SONO LE SANZIONI DISCIPLINARI? Le sanzioni disciplinari applicabili sono indicate espressamente nell art. 40 del D.P.R. n. 221 del 05/04/1950 e possono consistere in: 1. avvertimento, cioè una diffida rivolta al colpevole a tenere nuovamente una determinata condotta; 2. censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 11 Cfr. Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n del , consultabile su pubblicata il 13/09/

14 3. sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi; 4. radiazione dall'albo, pronunciata contro l'iscritto quando con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria. CHE RAPPORTO C È FRA IL GIUDIZIO DISCIPLINARE E IL PROCEDIMENTO PENALE? Il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo un procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. 12 Per il principio dell'autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono essere invece idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dare pertanto luogo a responsabilità disciplinare; ciò è escluso nel caso in cui sia intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione, in quanto essa ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. Il medico è, inoltre, sottoposto a procedimento disciplinare, quando gli siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione. 12 Cfr. articolo 44 D.P.R. del 05/04/1950, n. 221, citato. 14

15 SI PUÒ FARE RICORSO AVVERSO LA DECISONE DELL ORDINE DEI MEDICI? Contro la decisione emessa dall Ordine il sanitario può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute. Il termine per la proposizione del ricorso è di trenta giorni, che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o disciplinari, esclusi quelli per i quali la legge prevede la sospensione o la radiazione di diritto. Il medico interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione; qualora questa ritenga necessario che le parti diano chiarimenti, producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse. Le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione. 15

16 3. LA DIFESA DEL MEDICO A volte, situazioni che al medico non sembrano passibili di procedimento disciplinare possono rivelarsi tali, perché, esaminate con accuratezza alla luce dei principi che devono ispirare l attività professionale del sanitario, risultano in contrasto con essi più di quanto si possa ritenere affidandosi semplicemente al proprio buon senso o al sentire comune. L organo disciplinare, nelle valutazioni degli addebiti, non può prescindere dall elemento psicologico che caratterizza l infrazione commessa, per cui, nell applicare la sanzione, fa inevitabilmente ricorso ai precedenti personali ed a tutte le circostanze atte a determinare la personalità dell incolpato, tenendo particolarmente conto delle eventuali recidive specifiche soggetto. Pertanto, conoscere adeguatamente le norme del Codice Deontologico può essere utile al fine di avere gli strumenti necessari per esaminare le situazioni concrete che si presentano nella realtà quotidiana e sapersi orientare nei diversi possibili modi di affrontare le stesse. Va, comunque, rilevato che anche comportamenti non specificatamente previsti e sanzionati dal Codice Deontologico possono essere oggetto di procedimenti disciplinari, perché ciascun Ordine gode di autonomia nella valutazione della condotta dei propri iscritti. Dall esame delle decisioni assunte dal Consiglio dell Ordine e dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, si possono individuare alcune situazioni tipizzate, utili ad indicare alcuni profili comportamentali per il medico. 16

17 SITUAZIONI TIPO NELLE QUALI IL MEDICO INCORRE IN RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Omessa visita da parte del medico di medicina generale È legittima la sanzione irrogata dall Ordine per omesso intervento da parte del medico di medicina generale nei confronti di una paziente poi deceduta, ove il fatto risulti dall esposto di una persona amica della vittima, sofferente di difficoltà respiratorie, che si era sentita opporre dal medico curante un diniego alla richiesta di visita. Essendo sopravvenuto il decesso per disturbi cardiaci provocati da un embolia con conseguente ictus letale, l Ordine aveva ritenuto il comportamento del sanitario contrario all art. 7 del Codice di deontologia medica («Obbligo di intervento»). Infatti, correttamente l organo di disciplina ha valutato la rilevanza del diverso ruolo dei due soggetti, l una semplice amica della paziente, l altro professionista incaricato del servizio di medicina generale: non possono quindi accogliersi le giustificazioni relative alla condotta dell esponente, la quale avrebbe lasciato deteriorare le condizioni di salute dell amica omettendo di avvisare il pronto soccorso, in quanto ciò non esime certamente il sanitario dagli obblighi deontologici derivanti dall appartenenza ad un Albo professionale. Anzi, il tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità scaricandole su altro soggetto, non qualificato e presumibilmente alterato dal fatto di trovarsi in una situazione di emergenza, sarebbe suscettibile di aggravare la valutazione negativa del comportamento del sanitario. Pertanto, pur potendosi escludere una omissione volontaria di visita da parte del medico, e accedendo quindi alla tesi da lui sostenuta circa un malinteso con l amica della paziente, resta un profilo colposo nella condotta del medico, il quale è stato negligente nel non procedere ad un accertamento diretto delle condizioni di salute dell assistita. 17

18 Mancate visite domiciliari È fondato il ricorso del sanitario, incolpato per violazione degli artt. 7 (obbligo di intervento) e 18 (competenza professionale) del Codice di deontologia medica, per presunto mancato rispetto dell incarico a tempo indeterminato di attività di continuità assistenziale presso una Azienda sanitaria locale, qualora la commissione disciplinare non provi adeguatamente i fatti addebitati supportandoli con riscontri oggettivi idonei a dimostrare in modo inequivocabile il comportamento scorretto del ricorrente. In assenza di siffatti riscontri, sono condivisibili i rilievi del ricorrente secondo cui le contestazioni sulla carenza di visite domiciliari e sulla eccedenza di consulenze telefoniche riguarderebbero un periodo troppo limitato per offrire una dimostrazione significativa di scarsa diligenza professionale. Né il provvedimento sanzionatorio può essere legittimamente fondato su precedenti comportamenti negligenti, per i quali sia stata applicata a suo tempo la relativa sanzione, e nemmeno sulla base del risultato dell accertamento disposto dalla stessa A.S.L., dal quale il sanitario è risultato inidoneo allo svolgimento dell incarico di continuità assistenziale, a cui ha fatto seguito la revoca dell incarico. Imprudenza e superficialità in casi clinici di particolare complessità Non si ravvisa imprudenza e superficialità nella condotta del sanitario che, in base agli atti del procedimento disciplinare, abbia dimostrato di essere consapevole della particolare complessità del caso, ponendo in atto tutte le azioni professionalmente idonee e attenendosi a doverosi criteri di scrupolosa prudenza. Ciò può essere dimostrato, a titolo esemplificativo, dalle seguenti attività: rivolgersi ad un accreditato laboratorio specialistico; acquisire il parere di colleghi esperti della 18

19 patologia da cui era affetta la paziente; consultare scrupolosamente la letteratura in materia. Comunicazione con i pazienti e rispetto della dignità del malato Non è corretto il comportamento del sanitario che, a causa di proprie difficoltà comunicative, assuma atteggiamenti incompatibili con l esigenza di ascoltare e parlare coi pazienti, tenendo in giusto conto il livello culturale e le capacità di comprensione degli assistiti, verso i quali il medico deve sempre adoperarsi per fornire una informazione corretta e comprensibile. Infatti, non va intesa l attività medica come mera esecuzione tecnica di accertamenti diagnostici, con l unica preoccupazione di individuare la malattia senza tenere in alcun conto la persona del malato, il rispetto della cui dignità rappresenta per il medico un dovere deontologico fondamentale. Errata annotazione su scheda chirurgica È suscettibile di sanzione l aver annotato su una scheda chirurgica il nominativo di un anestesista che non aveva partecipato all intervento oggetto di registrazione, con il potenziale rischio di implicazioni medico-legali e fiscali, potendosi considerare la scheda chirurgica come una certificazione con fini, oltre che certificativi, amministrativi. Correttamente l Ordine, valutando il ravvedimento operoso del ricorrente, ha deciso per una sanzione più lieve rispetto a quella che avrebbe potuto infliggergli, anche in virtù del potenziale rischio, civile e penale cui avrebbe potuto sottoporre l anestesista che non ha partecipato all intervento di cui trattasi. È infatti pacifico che il medico, allorché compila un documento, deve prestare la massima attenzione nel redigerlo, soprattutto quando il documento può determinare conseguenze anche di natura assicurativa. 19

20 Esercizio abusivo della professione (favoreggiamento) - L accertamento, a seguito di ispezione dei NAS presso uno studio dentistico, dell avvenuta esecuzione di attività odontoiatriche da parte di igienisti dentali fa scaturire in capo al professionista sanitario una responsabilità per condotta omissiva, concretantesi in scarsa vigilanza. Al riguardo, ai fini dell agevolazione colposa dell esercizio abusivo della professione non è richiesta continuità nell attività contestata, essendo sufficiente la semplice invasione di campo da parte di soggetti non abilitati, mentre l archiviazione del procedimento penale aperto sui fatti in esame nel procedimento disciplinare nulla toglie o aggiunge alla valutazione che l Ordine professionale è tenuto a compiere sulla violazione di norme deontologiche. - Il sanitario deve porre in essere tutte le misure idonee ad evitare ogni commissione tra l attività dell odontoiatra e quella dell odontotecnico, in modo da scongiurare il compimento di atti illeciti da parte di persona non abilitata all esercizio della professione odontoiatrica. Laddove risulti invece che il sanitario, pur avvertito dell effettuazione di prestazioni odontoiatriche da parte del collaboratore non abilitato, non abbia osservato gli accorgimenti necessari a far venir meno l abusivismo, lo stesso in quanto titolare dello studio è responsabile sotto il profilo squisitamente deontologico. Invero, ai fini dell accertamento di tale responsabilità, non è necessario a differenza delle fattispecie di cui all art. 348 c.p. e dell art. 8 della legge 175/1992 che vi sia una attività abusiva svolta in modo continuativo con la copertura, protezione o omissione di sorveglianza da parte del professionista, ma è sufficiente anche una sola invasione di campo da parte del non abilitato. 20

21 Rapporti tra colleghi - È da ritenersi violata la norma deontologica in base alla quale il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale, ove il sanitario oltrepassi i limiti di un diritto di critica che pure va rispettato. Ciò in particolare quando il contenuto di una lettera del ricorrente ad un collega contenga frasi che mettono in dubbio la professionalità del destinatario, non limitandosi ad una valutazione dello specifico caso clinico, ma estendendosi a giudizi sulla qualità professionale del sanitario stesso. - Nello svolgimento della attività medico-legale il sanitario deve osservare le norme deontologiche di correttezza nei confronti dei colleghi e di tutela della dignità e del decoro della professione. Nel caso di specie, la relazione tecnica oggetto della vicenda, inferiva, in alcuni passaggi, veri e propri giudizi di valore frettolosi e poco prudenti nei confronti del medico, la cui identità, peraltro, pur non essendone citato il nominativo in quello stesso passaggio, era facilmente individuabile dalla parte introduttiva della relazione, poiché in quella stessa parte era bensì citato il nome del chirurgo che aveva eseguito l intervento. - È lesivo del prestigio della categoria il comportamento del sanitario consistente nel rendere pubblica una controversia o rilasciare dichiarazioni, quando ciò sia stato reso di pubblico dominio attraverso la stampa, mentre non è altrettanto lesivo un comportamento che resta confinato in iniziative assunte nell ambito dell autonomia privata, quale la mancata di esecuzione di una sentenza civile: condotta, questa, che non può considerarsi una infrazione tale da gettare discredito sull intera categoria medica e che anzi appare legittima ove la controversia tra i due sanitari coinvolti abbia 21

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