Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Servizio Entrate Aggiornato al 12/06/2014

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1 Interpelli e consulenze giuridiche raccolta di risposte dell Agenzia delle Entrate Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Servizio Entrate Aggiornato al 12/06/2014

2 Direzione Generale della Programmazione. Bilancio, Credito e Assetto del territorio Servizio Entrate Direttore Giuliana Manis int Valentina Tagliagambe int.4731 Elisabetta Pisà int.4754

3 CATALOGAZIONE INTERPELLI E CONSULENZE GIURIDICHE CON LE RISPOSTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLI QUESITI ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA CONSULENZE GIURIDICHE QUESITI ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA QUESITI ALLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA

4 La consulenza giuridica : particolarità e modalità di presentazione Consulenza giuridica: attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela. La consulenza giuridica quindi può essere richiesta ogni qualvolta sussista l interesse dell istante a conoscere il parere dell amministrazione finanziaria al fine di individuare il corretto assolvimento degli obblighi tributari. I soggetti che possono porre i quesiti sono: - Uffici dell'amministrazione Finanziaria statale e regionale, inclusa Equitalia - Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali - Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati - altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico. La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni Regionali ed alla Direzione Centrale normativa in ragione della rilevanza territoriale del soggetto richiedente(regionale o nazionale).

5 La consulenza giuridica : particolarità e modalità di presentazione L'istanza di consulenza giuridica è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo; è presentata a mano o mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Direzioni regionali o alla Direzione centrale normativa in base al rispettivo ambito di competenza (circolare n. 42/2011).

6 L interpello: particolarità e modalità di presentazione L'interpello è un'istanza rivolta all Aenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali. Esistono quattro tipologie di interpello: - interpello ordinario: consente a ogni contribuente di chiedere un parere riguardo un caso concreto e personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione - interpello sulle società estere controllate - Controlled foreign compagnie (Cfc): consente al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera - interpello antielusivo: consente di acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive - interpello disapplicativo: consente di dimostrare che, per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di elusività contrastati da specifiche norme dell'ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione

7 Chi può presentare un istanza di interpello I soggetti che possono presentare l'istanza sono: - i contribuenti o coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto degli stessi. Detti soggetti presentano l'interpello alla Direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale. - le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, che presentano l'interpello direttamente alla Direzione centrale normativa. -I soggetti di rilevanti dimensioni,con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, devono in ogni caso rivolgere l'istanza all'agenzia delle Entrate -Direzione centrale normativa tramite invio alla competente Direzione regionale, la quale comunica il proprio parere alla Direzione centrale normativa, che a sua volta risponde all' istante.

8 L interpello: uffici finanziari interessati La competenza a trattare l interpello è attribuita per l : - interpello ordinario: all'agenzia delle Entrate- Direzione regionale competente per territorio - interpello Cfc: all'agenzia delle Entrate- Direzione centrale normativa tramite invio alla competente Direzione regionale - interpello antielusivo: Direzione centrale normativa tramite invio alla competente Direzione regionale - interpello disapplicativo: Direzione regionale competente per territorio tramite invio alla competente Direzione provinciale

9 Contenuti dell istanza di interpello L'istanza d'interpello deve contenere: l'indicazione della specifica tipologia di interpello; i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale, recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli di comunicazione rapida); la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso); la soluzione interpretativa proposta dal contribuente e, infine, la procura conferita nel caso in cui l'interpello sia attivato dal procuratore generale o speciale.

10 L interpello: effetti Interpello effetti : - qualora l'agenzia delle entrate non si pronunci, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall'agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'agenzia, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. - qualora emerga, in sede di controllo, la non coincidenza con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l Agenzia.

11 Indice consulenze giuridiche risposte della Direzione Regionale della Sardegna Consulenza giuridica n.921-3/2012 DPR633/72 Consulenza giuridica n.921-4/2012 IMU Consulenza giuridica n /2013 IRAP

12 Indice Interpelli risposte della Direzione Centrale Normativa Interpello n /2012 rit.acc. IRPEF Nota a interpelli nn / /2011 Parere del 26/09/2013 credito d imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

13 Indice Interpelli risposte della Direzione Regionale della Sardegna Interpello n /2012 DPR 633/72 Interpello n /2011 DPR 633/72 Interpello n /2010 IPAB e ONLUS Interpello n /2011 CUD 2011 e 770 Interpello n /2011 DPR 633/72 Interpello n /2012 DPR 600/73 ART.30 Interpello n /2010 IMPOSTA DI BOLLO Interpello n /2011 IVA Interpello del 25/11/2013 Art.16 bis comma1 DPRn.917/1986 Interpello /2014 Art.11 Legge 27 luglio 2000 n.212

14 Consulenza giuridica Applicazione aliquota IVA Consulenza giuridica n /2012: OGGETTO: interpretazione del DPR n. 633 del 1972 chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'aliquota IVA sui progetti di adattamento dell'ambiente domestico di soggetti in condizione di handicap grave. Specificatamente difficoltà interpretative in relazione all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%. Parere dell Agenzia delle Entrate: Al fine di fornire riscontro ai quesiti posti si osserva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge5febbraio1992,n.104.

15 Consulenza giuridica Modalità saldo IMU Consulenza giuridica n /2012 Oggetto: l'interpretazione dell'art. 13 comma 11 del DL n. 201 del 2011: relativo alla compensazione in sede di saldo IMU delle somme versate in eccedenza in sede di acconto, tramite modello F24. Parere dell Agenzia delle Entrate: Inoltre il quesito non sembra riconducibile all'attività di consulenza giuridica ma piuttosto a quella di assistenza del contribuente, avendo riguardo non all'interpretazione di una norma tributaria, sulla quale sussistono obiettive condizioni di incertezza, ma alla mera applicazione della stessa in funzione del corretto adempimento degli obblighi tributari da parte dell'istante.

16 Consulenza giuridica IRAP Consulenza giuridica n /2013 Oggetto: l interpretazione dell art.30 comma 5 del Dlgs n.446/1997. La Regione Sardegna con legge regionale n.12/2013 ha disposto la riduzione delle aliquote IRAP esistenti. Poiché la legge regionale è intervenuta ad anno inoltrato si e posta la necessità di avere delle indicazioni in merito alla possibilità ed alle modalità di recupero di quanto corrisposto in eccedenza dagli Enti Pubblici. Parere dell Agenzia delle Entrate: Circa le modalità con cui gli enti pubblici possono recuperare le somme versate in eccedenza (sul presupposto che il modello F24 EP non consente di operare alcune forma di compensazione), l Agenzia delle Entrate precisa che gli enti pubblici corrispondono il saldo IRAP tenendo in considerazione gli acconti già pagati mensilmente entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all art.19 del Dlgs n.446/97. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamento sia in acconto che a saldo eseguiti ai fini dell IRAP. Dunque sarà solo dal momento del pagamento del saldo che gli enti potranno far valere le eccedenze maturate per compensare l ulteriore IRAP dovuta.

17 Trattamento fiscale Borse di studio Interpello: /2012 Oggetto: trattamento fiscale delle borse di studio di cui alla DGR 26/12 del 6 maggio 2008; interpretazione dell art.1 della L.390/1991 esenzione delle borse di studio; Risposta dell Agenzia delle Entrate: si ritiene che quanto affermato dal Ministero delle Finanze conla circolare 109 del 1995 non può essere applicataagli assegni di merito in questione. Pertanto la Regione Sardegna in quanto sostituto di imposta dovrà applicare la ritenuta d acconto dell IRPEF prevista dall art.24 DPR 600 del 1973.

18 Borse di studio POR Sardegna FSE 2007/13 Nota Interpelli nn /2010 E nn /2011 Oggetto: trattamento fiscale delle borse di ricerca/studio finanziate nell ambito del POR Sardegna FSE 2007/13. Risposta della Direzione Centrale Normativa: la Regione Sardegna in qualità di Risposta della Direzione Centrale Normativa: la Regione Sardegna in qualità di sostituto d imposta e tenuta ad applicare la ritenuta a titolo di acconto dell IRPEF prevista dall art.24 del DPR n. 600 del 1973 sull intero importo della borsa di studio, da considerare reddito assimilato a quello dipendente, compresa la parte finanziata con fondi strutturali dell Unione Europea.

19 Parere della Direzione Centrale Normativa Credito d imposta art. 2 D.L. 70/2011 Parere del 26/09/2013 Oggetto: titolarità della gestione dell agevolazione (controlli sulle istanze e recupero contributi indebitamente fruiti: Agenzia Entrate o Regione Sardegna. Risposta dell Agenzia delle Entrate: Come stabilito all art.7 dell Avviso pubblico adottato con determinazione n.39262/4952/lav del 1/08/2012 e successivamente modificato con determinazione n.8661/581 del 25/02/2013, la procedura di valutazione delle istanze e affidata al Servizio politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità dell Assessorato regionale del Lavoro. Così come l art. 11 dello stesso Avviso pubblico stabilisce che la Regione procede ad effettuare le verifiche e ispezioni che ritiene opportune. Infine l art.13 dell Avviso stabilisce che la Regione procede al recupero del contributo ai sensi dell art.1 comma 6 del decreto legge n.40 del Quindi si evince dalla normativa prevista per l agevolazione che la gestione della stessa non e affidata all agenzia delle entrate cui e demandata esclusivamente la regolazione tecnico contabile delle compensazioni effettuate con modello F24.

20 Borse di studio POR Sardegna FSE 2007/13 Interpelli nn /2010 E nn /2011 Oggetto: trattamento fiscale delle borse di ricerca/studio finanziate nell ambito del POR Sardegna FSE 2007/13. Risposta della Direzione Centrale Normativa: la Regione Sardegna in qualità di Risposta della Direzione Centrale Normativa: la Regione Sardegna in qualità di sostituto d imposta e tenuta ad applicare la ritenuta a titolo di acconto dell IRPEF prevista dall art.24 del DPR n. 600 del 1973 sull intero importo della borsa di studio, da considerare reddito assimilato a quello dipendente, compresa la parte finanziata con fondi strutturali dell Unione Europea.

21 Art. 19 DPR n.633/1972 Interpello /2012 Oggetto: interpretazione dell'art. 19 del DPR n. 633 del 1972; laddove i GAL abbiano posto in essere attività di impresa con operazioni attive soggette ad IVA, si pone il problema di capire se e in quale modo queste attività miste consentano al GAL di recuperare anche l'iva sugli acquisti effettuati per lo svolgimento delle attività pubbliche LEADER, o se invece la netta separazione delle due attività consenta di considerare l'iva relativa alle spese pubbliche un costo finale non recuperabile e riconducibile alle categorie di spese rendicontabili e ammissibili a rimborso FEASR.

22 Art. 19 DPR n.633/1972 Segue risposta dell Agenzia delle Entrate: con riferimento al quesito posto, come anche precisato dalla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, si rileva che l'interpello presentato è da considerare inammissibile in quanto non riguarda un caso concreto e personale relativo all'interpretazione di una norma tributaria. Anche le norme e le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione nell'istanza non rivestono natura tributaria, poiché attengono al ruolo di autorità di gestione del programma di sviluppo rurale ed ai relativi controlli sulla rendicontazione di contributi cofinanziati dal fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. Si ritiene, pertanto, di fornire risposta all'istanza presentata a titolo di consulenza giuridica, senza gli effetti tipici dell'interpello ordinario di cui al già citato articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

23 Art. 19 INTERPELLO DPR n.633/1972 Segue risposta dell Agenzia delle Entrate: in tutti i casi in cui i GAL assumano la forma giuridica di società, anche consortili, o abbiano come oggetto principale delle loro attività quello di attività commerciale o agricola, si ritiene che gli stessi possano effettivamente computare in detrazione dall'imposta da essi dovuta in relazione alle operazioni effettuate l'iva corrisposta per rivalsa in relazione ai beni o servizi acquisiti. Nell'ipotesi in cui i GAL siano costituiti sotto forma di consorzi, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, soccorre il dettato di cui all'articolo 19-ter del medesimo decreto n. 633 del 1972,

24 Art. 19 DPR n.633/1972 Segue risposta: in base al quale la detrazione dell'iva è ammessa solo per la parte imputabile all'esercizio di dette attività, a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica29settembre1973,n.600.NelladiversaipotesiincuiiGALabbianoper oggetto principale l'attività commerciale o agricola e svolgano anche attività "istituzionale", a norma dell'articolo 19, comma 4, per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, la detrazione dell'iva non è ammessa "per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati".

25 Applicazione aliquota IVA Dpr 633/1972 Interpello /2011 Oggetto: le Farmacie convenzionate (per la distribuzione dei sussidi ai diabetici) fatturano successivamente alle Aziende Sanitarie competenti per territorio i corrispettivi previsti con il succitato accordo per ciascuno dei dispositivi medici erogati applicando l'iva del 20%. L'ente istante chiede di conoscere se alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna si renda applicabile l'aliquota ridotta del 4% ai sensi del n. 41 quater della Tabella A) parte seconda allegata al D.P.R. 26 ottobre1972 n. 633.

26 Applicazione aliquota IVA Dpr 633/1972 Segue risposta dell Agenzia delle Entrate : Risposta dell Agenzia delle Entrate: I prodotti in questione, sono consegnati dai farmacisti unicamente ed esclusivamente" a soggetti diabetici con menomazione funzionale permanente-attestatadall'iscrizione nel Registro Regionale Diabetici- in possesso di regolare prescrizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. Da ciò si conclude che alle fatture relative ai medicinali consegnati ai soggetti diabetici, emesse dalle farmacie convenzionate nei confronti dell'azienda Sanitaria, si renderà applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento.

27 IPAB Interpello /2010 Oggetto: si chiede di sapere se le IPAB, in generale, possono essere iscritte nel registro delle ONLUS. Risposta dell Agenzia delle Entrate: L Agenzia fornisce il seguente parere, reso nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99. L'Amministrazione finanziaria, con la circolare 22 gennaio 1999, n. 22 ha chiarito che le ex IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) privatizzate possono essere considerate ONLUS nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

28 CUD E MOD.770 Interpello /2011 Oggetto: L'Ente istante chiede chiarimenti in ordine all'individuazione del soggetto che deve sottoscrivere i CUD 2011 ancora da elaborare per emolumenti che l'esaf in liquidazione ha erogato nel corso dell'anno 2010, e del soggetto che deve presentare il mod. 770/2011 per conto dell'esaf. Risposta dell Agenzia delle Entrate: si ritiene che l'ente interpellante sia tenuto a porre in essere anche gli adempimenti relativi al periodo precedente al 31/12/2010, ivi compreso quello di redazione e sottoscrizione dei CUD, qualora non ancora posto in essere, nonché quello di predisposizione e sottoscrizione del MOD. 770/2011.

29 Applicazione aliquota IVA Interpello /2011: Oggetto: l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 633 del 1972; l'interpellante Regione Sardegna chiede quale sia il trattamento dell'operazione economica realizzata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Risposta dell Agenzia delle entrate: la cessione dell'area da parte della società, Risposta dell Agenzia delle entrate: la cessione dell'area da parte della società, poiché viene effettuata da un soggetto passivo nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, è soggetta ad IVA, applicata sul valore normale della stessa secondo le disposizioni recate dal combinato disposto degli articoli 13, lettera d) del comma 2, e 14 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972, con l'aliquota ordinaria del 20%; Dalla documentazione prodotta, si evince che le unità immobiliari facenti parte del complesso ceduto dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito della transazione in discorso sono costituite da appartamenti elocali

30 Art. 19 DPR n.633/1972 Segue risposta Agenzia delle Entrate: commerciali, locati a privati cittadini e ad esercenti attività di impresa. Pertanto, la cessione riferita ai beni immobili citati, a suo tempo locati e finalizzati alla riscossione dei relativi canoni, è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per carenza del presupposto soggettivo.

31 art.30 DPR n.600/1973 Interpello /2012 Oggetto: l'interpretazione dell'art. 30 del DPR n. 600 del 73. L'Amministrazione regionale chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale applicabile ai premi per le diverse categorie indicate. Risposta dell Agenzia delle Entrate: nei confronti dei professionisti partecipanti al concorso andrà applicata la ritenuta del venticinque per cento a titolo di imposta, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per i premi ad essi corrisposti poiché inquadrabili tra i redditi diversi elencati nell'articolo 67, comma 1, lettera d) del decreto presidenziale n. 917 del 1986.

32 Imposta di bollo Interpello /2010 Oggetto: L'interpellante (Regione) ritiene sussistere l'ipotesi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le richieste di pubblicazione presentate dalle amministrazioni statali o regionali ovvero dagli enti locali, non contemplate espressamente dalla tariffa medesima. Risposta dell Agenzia delle Entrate: tutti gli avvisi da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dello Stato, per legge, regolamento o per ordine del giudice, ancorché contenenti atti amministrativi della Regione, sono soggetti all'imposta di bollo e non beneficiano dell'esclusione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto n. 642 del 1972, in quanto la tariffa allegata, all'articolo 17, li prevede espressamente. A tal proposito, giova rammentare che le richieste e gli atti in parola, posti in essere da uno degli enti tassativamente elencati nell'articolo 16 della Tabella allegata al medesimo decreto n. 642 del 1972, tra i quali sono ricomprese le Regioni,

33 Imposta di bollo Segue risposta Agenzia delle Entrate: oltre alle Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni, i loro consorzi ed associazioni e le comunità montane, sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, purché tali stessi atti vengano scambiati tra gli enti indicati.

34 IVA Interpello /2011 Oggetto: l'interpellante chiede di conoscere se tale operazione di acquisizione al patrimonio regionale del sedime aeroportuale dello scalo di Tortolì- Arbatax e delle infrastrutture ivi insistenti, attualmente di proprietà della società Aliarbatax S.p.A.,è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto o all'imposta di registro. Risposta dell Agenzia delle Entrate: Qualora l'aeroporto venga acquisito al patrimonio dell'ente territoriale al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale (tale condizione deve essere espressamente dichiarata nell'atto di compravendita dell'aeroporto), si ritiene che l'operazione sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che l'ammontare determinato come corrispettivo della cessione andrà

35 IVA Segue risposta dell Agenzia delle Entrate: assoggettato ad IVA, con applicazione del regime di imponibilità. Laddove, invece, l'acquisizione dell'aeroporto da parte della Regione Autonoma della Sardegna avvenga nell'esercizio di attività commerciali, la stessa operazione dovrà essere considerata esente dall'imposta sul valore aggiunto.

36 contributi per installazione di impianti fotovoltaici Interpello: del 25/11/2013 Oggetto: contributi a favore di persone fisiche per l installazione di impianti fotovoltaici. Art.4 comma 21, LR 10/03/2012 n.6. interpretazione dell art.16 bis, comma1, lettera h del DPR 22 dicembre 1986 n.917. Risposta della Direzione Centrale Normativa: le spese per l acquisto e Risposta della Direzione Centrale Normativa: le spese per l acquisto e l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono fruire della detrazione di cui all art.16 bis comma 1 lettera H) del TUIR. Il beneficio e compatibile con il meccanismo dello scambio sul posto ma non con le tariffe incentivanti. Tra i requisiti per poter avere il beneficio: l impianto fotovoltaico deve far fronte ai bisogni energetici dell abitazione ed essere posto direttamente al servizio dell abitazione dell utente. La possibilità di fruire della detrazione e pertanto esclusa quando la cessione dell energia prodotta in eccesso configura esercizio di attività commerciale. In caso di cumulabilità fra il contributo erogato dalla

37 contributi per installazione di impianti fotovoltaici Segue: Regione e la detrazione fiscale per l installazione di impianti fotovoltaici, si evidenzia che l art.16 bis del TUIR non prevede specifiche regole di incompatibilità salva l applicazione della regola generale secondo cui la spesa sostenuta e determinata al netto dei contributi eventualmente ricevuti.

38 recupero crediti Interpello: /2014 Oggetto: recupero nei confronti di dipendenti di somme percepite indebitamente. Il recupero e stato effettuato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Art.11 legge 27 luglio 2000 n Incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni applicabili al caso concreto. Risposta dell agenzia : l Agenzia richiama la risoluzione n.110 del 29 luglio 2005 che ha precisato: il recupero a carico del contribuente delle somme a suo tempo a lui erogate avviene al lordo delle imposte che l ente erogatore ha versato all Erario in qualità di sostituto. L Agenzia specifica inoltre che, ai sensi della nuova formulazione dell articolo 10, comma 1 lett. D-bis del TUIR, dal reddito complessivo si deducono le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione negli anni precedenti. A decorrere dal periodo d imposta 2013, è pertanto riconosciuta al contribuente la possibilità di recuperare le imposte versate sui redditi restituiti al lordo della ritenuta, nel periodo d imposta di restituzione e, in caso di incapienza, negli esercizi successivi. Alla luce di quanto sopra l Agenzia delle Entrate ritiene che l Ente interpellante debba recuperare al lordo delle ritenute di legge le somme indebitamente percepite dai propri dipendenti.

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