Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

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1 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Iscritto nell elenco dei Gruppi Comunali di Protezione Civile Regione Lombardia con decreto n 2514 del Iscritto nell elenco dei Gruppi Comunali di Protezione Civile dell Albo Nazionale con decreto DPC/VRE/ del 10/04/2006 Art. 1 È costituito presso la sede municipale, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18 (diciottesimo) anno di età, che abbiano abituale dimora nel Comune di Agrate Brianza o in un Comune limitrofo, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza. Art. 2 L ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di: 1. Apposita domanda ed all accettazione della stessa da parte del Sindaco o di un suo Delegato; 2. Autocertificazione di non aver subito e di non aver in corso condanne penali (autocertificazione passibile di controllo, da parte dell Autorità Comunale presso il casellario giudiziario, entro il termine previsto dalla legge); 3. Autocertificazione di sana e robusta costituzione fisica che attesti l idoneità in relazione all attività da svolgere; 4. Certificato anagrafico delle vaccinazioni (antitetanica antitificaecc.); 5. N 1 fotografia formato tessera; 6. Attestato di frequenza al Corso di Protezione Civile; 7. I Volontari ammessi, ma tuttavia privi del titolo di cui al punto 6 dovranno seguire al più presto un corso per il conseguimento dell attestato, in attesa vengono definiti volontari ausiliari

2 Art. 3 I Volontari ammessi sono muniti di tesserino numerato e completo di fotografia, rilasciato dalla Regione Lombardia, atto a certificare le generalità, eventuale specializzazione e l appartenenza al Gruppo. Art. 4 Il Comune ha l obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, in ambito Comunale e Intercomunale, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Art. 5 Il Sindaco, ai sensi dell art.15 della Legge n 225/92, è Autorità Comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il Responsabile Unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore ed un eventuale Vice Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco (o suo Delegato), per le attività di Protezione Civile. Art. 6 Il Sindaco (o suo Delegato), in collaborazione con il Coordinatore del Gruppo Comunale predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni: 1. Individuare le forme più opportune per incentivare l adesione dei cittadini all iniziativa; 2. Assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione e superamento dell emergenza); 3. Garantire turni di reperibilità propri, dell Amministrazione e degli aderenti al Gruppo Comunale, predisponendone le procedure di attivazione indicandone la capacità e i tempi di attivazione;

3 4. Curare al proprio interno la formazione e l informazione, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio; 5. Predisporre periodiche esercitazioni anche in collaborazione con altri Comuni; 6. Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di Protezione Civile; 7. Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi e ubicazioni di materiali, mezzi, strumenti, utili ai fini di Protezione Civile; 8. Provvedere al periodico aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale su base biennale, salvo casi straordinari; 9. Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile; Art. 7 I Volontari devono essere formati ed addestrati a cura della Provincia Servizio Protezione Civile o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di Tecnici dei settori regionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, o da altri Tecnici qualificati che per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei. Art. 8 Il Gruppo Comunale di Protezione Civile nella fase di emergenza opera alle dipendenze degli organi ufficialmente e legalmente preposti alla Direzione Comunale (Sindaco Polizia Locale) svolge supporto all Ufficio Tecnico mettendo a disposizione la propria competenza professionale ed ogni mezzo tecnico e logistico ritenuto necessario. Art. 9 Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare a tutte le attività connesse alle finalità riportate nel precedente (art.6) con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al

4 coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti, (VIABILITA ) che concorrono alle operazioni di intervento. Art. 10 Ai sensi degli ART.10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della Legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazioni teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di Legge, i seguenti benefici: 1. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato 2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato 3. La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia 4. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratico, suddivise in: Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all art.11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; Il rimborso sopra citato (art. 10 comma 4) potrà essere ottenuto solamente se il Gruppo avrà richiesto ed ottenuto

5 l autorizzazione del Comune per l utilizzo dei mezzi propri e comunque sarà cura del Comune verificare le condizioni necessarie per accedere ai rimborsi suddetti ed ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica e formativa dei componenti del Gruppo; 5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; Art. 11 Ai componenti del Gruppo, ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 21 settembre 1994 n 613, nell ambito delle operazioni ed attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, debitamente autorizzate dall Autorità competente e svolte ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, verranno garantiti (vedi art.10 comma ) Tali benefici spettano: In emergenza: per un massino di 30 (trenta) giorni consecutivi e fino a 90 (novanta) giorni l anno; Per esercitazioni e formazione : per un massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi e fino a 30 (trenta) giorni l anno; art. 12 Al di fuori degli interventi strettamente connessi alla Protezione Civile potranno essere richieste al Gruppo, in circostanze particolari, prestazioni di assistenza al Corpo di Polizia Locale in materia di supporto logistico, ai cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche (religiose, culturali, sportive, ricreative o di altro genere che prevedano una notevole affluenza di pubblico) ed ogni qualvolta il Sindaco o l Amministrazione Comunale ne ritengano necessaria la presenza e l opera ai fini istituzionali. Per tali interventi si richiede un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, con apposito modulo da inviare via E.mail. Art. 13

6 Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l organizzazione del servizio sono affidate alle seguenti figure: COORDINATORE RESPONSABILE OPERATIVO CAPO SQUADRA Viene istituita una Squadra di Primo Intervento in collaborazione con il R.O.C. (responsabile operativo comunale) Art. 14 L Assemblea Generale Ordinaria è costituita da tutti i Volontari di Protezione Civile e viene convocata almeno una volta all anno dal Coordinatore L Assemblea Generale Straordinaria può essere richiesta formalmente, da almeno la metà più uno dei Volontari iscritti, dal Sindaco (o suo Delegato). L Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. La convocazione da parte del Coordinatore sia per l Ordinaria che per la Straordinaria verrà comunicata al Volontario, tramite SMS E.MAIL e con affissione in bacheca, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e dovrà contenere: Luogo, data e ora della riunione Argomenti all ordine del giorno L assenza può essere giustificata L Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria sarà valida in prima convocazione se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei Volontari, e in seconda convocazione, a distanza di almeno 6 (sei) ore, purché sia presente la metà più uno dei Volontari. Non sono valide le deleghe. Art. 15 Il Coordinatore nominato dal Sindaco, rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti.

7 Nei casi di motivata urgenza o necessità il Coordinatore può autonomamente prendere la decisione ed autorizzare spese di ordinaria amministrazione dandone comunicazione durante la prima riunione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento, dimissioni, le sue funzioni vengono svolte pro tempore dal Vice Coordinatore Art.16 Sono componenti del Consiglio Direttivo: il Coordinatore il Vice Coordinatore il Tesoriere il Segretario. La riunione del Consiglio Direttivo può essere anche convocata dietro motivata richiesta da almeno 2 (due) membri del consiglio stesso. La riunione del Consiglio Direttivo è valida solo con la presenza di tutti i suoi componenti e le delibere avvengono a maggioranza di voti, in caso di parità il voto del Coordinatore è determinante. Art.17 Il Coordinatore e il Consiglio Direttivo (vedi art.16) rimangono in carica per tutta la durata del mandato Amministrativo, solo il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile (vedi art.5) e Legale Rappresentante può decidere una loro eventuale sostituzione. Il Consiglio Direttivo si compone dei Volontari che risulteranno essere proposti dal Coordinatore e nominati dal Sindaco o suo Delegato Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare il Gruppo, osservando e facendo osservare le norme del Regolamento Comunale, le decisioni dell Assemblea Generale e del Consiglio stesso. Art. 18 L Amministrazione Comunale, garantirà al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile uno stanziamento economico annuo e provvederà nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo dei Volontari e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa Amministrazione, a fornire mezzi, attrezzature e divise ai Volontari. Al Volontario/a è fatto divieto assoluto di apportare modifiche tali da compromettere l uniformità delle divise (scritte, adesivi e quant altro non

8 attinente il servizio di Protezione Civile) e non approvate dall Amministrazione Comunale o dal Consiglio Direttivo. Al Volontario/a è VIETATA LA DETENZIONE, in servizio di qualunque oggetto definibile ARMA IMPROPRIA ; Il Volontario/a DEVE TENERE IN OTTIMO ORDINE PULITA EFFICIENTE - INTEGRA LA DOTAZIONE RICEVUTA ( Divisa Casco Scarponi ); L uso della divisa e degli automezzi sarà consentito per le attività di cui al presente regolamento, dietro autorizzazione dei Responsabili del Gruppo (Coordinatore e Vice Coordinatore) Art.19 Il comportamento del Volontario/a in servizio deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino utente. Una volta iniziato il servizio, questo non deve mai essere abbandonato se non per gravi casi evidenti o motivati dal Coordinatore o dal Responsabile Operativo. Art.20 Il Volontario/a che senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo totale (riunioni e/o attività) per un periodo di 3 (tre) mesi consecutivi incorrerà in un richiamo scritto da parte del Responsabile Operativo. Il Volontario/a che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà giustificazione alcuna e protrarrà la sua assenza per un ulteriore mese, con delibera del Consiglio Direttivo, relativa notifica scritta e conseguente comunicazione alle Autorità competenti (Amministrazione Comunale) perderà la qualifica di Volontario del Gruppo Comunale. In questo caso ed anche per dimissioni volontarie il Volontario/a è tenuto entro 10 (dieci) giorni a riconsegnare tutta la dotazione (divisa ed eventuale materiale ) in suo possesso. Le aspettative devono essere richieste per iscritto al Coordinatore per un periodo massimo di 1 (uno) anno e possono essere rinnovate per altri 6 (sei) mesi. Per poter riprendere il servizio dovranno fare richiesta scritta al Coordinatore.

9 Art. 21 Il Sindaco è garante del rispetto e dell osservanza del presente regolamento. L accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile condizionano l appartenenza al Gruppo. Le infrazioni o l inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, disposta dal Sindaco. Le infrazioni più gravi possono comportare anche l esclusione dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Contro la proposta di esclusione, è ammesso il ricorso al Sindaco entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento. Agrate Brianza, 21 Aprile 2010

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