La crisi in Crimea. Sommario: 1. Un intervento armato senza uso della forza? 2. Aggressione o attacco armato? 3. Quali conseguenze giuridiche?

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1 La crisi in Crimea Violazione del divieto di uso della forza, aggressione o attacco armato in relazione all intervento militare della Russia in Crimea? Sommario: 1. Un intervento armato senza uso della forza? 2. Aggressione o attacco armato? 3. Quali conseguenze giuridiche? Nazioni Unite, Assemblea generale, Letter dated 19 march 2014 from the permanent representative of the Russian Federation to the United Nations Addressed to the Secretary-General, UN Doc. A/68/803-S/2014/202 del 20 marzo 2014 ( 1. «They [the United States and Western Europe] keep talking of some Russian intervention in Crimea, some sort of aggression. This is strange to hear. I cannot recall a single case in history of an intervention without a single shot being fired and without human casualties» (Assemblea generale, UN Doc. A/68/803-S/2014/202 del 20 marzo 2014, p. 6). Con questi termini sbrigativi, ma efficaci, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin liquidava, in un discorso rilasciato al Cremlino di fronte ai rappresentanti della Duma e di altre autorità politiche e civili, le denunce occidentali concernenti la pretesa contrarietà dell intervento militare russo in Crimea alle norme internazionali in materia di divieto di uso della forza. In realtà, il diretto coinvolgimento delle forze armate russe negli eventi che avevano portato le autorità separatiste locali a dichiarare unilateralmente l indipendenza della Crimea l 11 marzo 2014, e a indire il successivo 16 marzo un referendum sul distacco dall Ucraina e l integrazione nella Federazione russa, era incontrovertibile. Nei primi giorni di marzo, il Parlamento russo autorizzava, su richiesta del Presidente Putin, l impiego delle forze russe in Ucraina in attesa della normalizzazione della situazione politica del paese; la flotta russa del Mar Nero attuava un blocco navale delle coste della Crimea; ed era accertato l afflusso di truppe russe in Crimea che, andando ad aggiungersi a quelle già presenti in base agli accordi militari conclusi nel 1997 da Ucraina e Federazione russa, assumevano il controllo di punti nevralgici quali aeroporti, caserme, edifici pubblici (cfr. i briefings di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (d ora in avanti, CdS) del Sotto-Segretario Generale e dell Assistente speciale del Segretario Generale sulla situazione in Crimea, UN Doc. S/PV.7124 del 1 marzo 2014, pp. 2-3 e UN Doc. S/PV.7125 del 3 marzo 2014, p. 2). Che si fosse in presenza di una violazione del divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali è confermato dal tentativo della Federazione russa di giustificare la propria presenza militare in Crimea alla stregua di talune delle figure più frequentemente utilizzate dagli Stati per dar ragione di interventi armati in territorio altrui. Il rappresentante russo in CdS invocava prima la richiesta di un intervento militare russo finalizzato al mantenimento dell ordine pubblico, proveniente sia dalle autorità separatiste della Crimea, sia dal deposto presidente ucraino Yanukovych, fuggito dalla capitale Kiev e rifugiato in Russia dopo i moti di piazza; poi, l esigenza di proteggere i diritti dei cittadini russi in Crimea, esposti al DIRITTI UMANI e DIRITTO INTERNAZIONALE Società editrice il Mulino vol. 8, 2014, n. 2, pp ISSN:

2 Osservatorio La crisi in Crimea pericolo di discriminazioni conseguenti al consolidamento del nuovo Governo a Kiev (cfr. UN Doc. S/PV.7125 cit., pp. 3-4). Il carattere pretestuoso delle giustificazioni addotte dalla Russia nella circostanza è però piuttosto evidente: il consenso all intervento armato e- sterno era manifestato da un organo dello Stato a ciò non competente (il deposto presidente Yanuchovych o le autorità locali separatiste di Crimea), assai tenue era la situazione di pericolo in cui versavano i cittadini russi (o russofoni?) in Crimea e in ogni caso l ampiezza del dispiegamento militare russo andava ben al di là di quanto richiesto dalla necessità di portare in salvo persone in situazione di contingente pericolo (per una più ampia analisi si rinvia a A. Tancredi, The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force, in QIL Questions of International Law 2014, Zoom-out 1, pp , disponibile su Al di là di tali giustificazioni, in sede di CdS, oltre che come una violazione della sovranità e dell integrità territoriale dell Ucraina, dell art. 2 della Carta delle Nazioni Unite e dell Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975 (così ad es. il Regno Unito, UN Doc. S/PV.7125 cit., p. 7), l azione russa era senza mezzi termini stigmatizzata alla stregua di an «act of aggression» (così Stati Uniti e Giordania, ibid., rispettivamente pp. 5 e 9 e, più tardi, Lituania, UN Doc. S/PV.7134 del 13 marzo 2014, p. 16, e Francia, UN Doc. S/PV.7138 del 15 marzo 2013, p. 5). Analoga condanna era espressa in seno all Assemblea generale delle Nazioni Unite (d ora in avanti AG) (cfr. gli interventi di Liechtenstein, Canada, UN Doc. A/68/PV.80 del 27 marzo 2014, rispettivamente pp. 7 e 9). Ancora, nelle proprie conclusioni del 3 marzo 2014, il Consiglio dell Unione europea condannava la violazione della sovranità e dell integrità territoriale dell Ucraina integrata dagli «acts of aggression by the Russian armed forces» (disponibile su ta/en/foraff/ pdf). Una ulteriore, significativa, precisazione sul punto era apportata dalla censura espressa dallo Stato vittima dell azione russa, l Ucraina, che oltre a denunciare di essere oggetto di un «unprovoked act of aggression», in un messaggio del parlamento del 13 marzo 2014 faceva espresso riferimento al diritto di legittima difesa riconosciuto dall art. 51 della Carta ONU, riservandosi di chiedere ad altri Stati e ai meccanismi regionali di sicurezza collettiva assistenza per il ristabilimento della propria sovranità e integrità territoriale (UN Doc. S/2014/186 del 13 marzo 2014, p. 2). La circostanza che l intervento russo in Crimea abbia dato luogo ad una violazione particolarmente qualificata del divieto di uso della forza classificabile come aggressione o, secondo l interpretazione suggerita dal riferimento all art. 51 della Carta ONU appena ricordato, come attacco armato è tutt altro che indifferente, poiché implica un impatto importante sulle conseguenze giuridiche derivanti dall intervento medesimo, in particolare per ciò che concerne i profili di validità della situazione e degli atti grazie ad esso prodotti. Prima di spostare l analisi su tale piano, però, può risultare utile qualche osservazione sulla precisa qualificazione dell intervento russo. 2. È noto che la Carta delle Nazioni Unite, nel tracciare la disciplina convenzionale del ricorso alla forza armata nei rapporti tra Stati, contempla le tre diverse ipotesi dell «uso della forza» (vietato, anche nella forma della minaccia, dall art. 2, par. 4, se rivolto contro l indipendenza politica o l integrità territoriale di qualsiasi Stato o se esercitato in qualsiasi altro modo incompatibile con i fini e principi della Carta), dell «aggressione» (menzionata in particolare all art. 39 fra le situazioni dal cui accertamento dipende l attivazione dei poteri coercitivi del CdS in base al Capitolo VII) e dell «attacco armato» (indicato dall art. 51 quale presupposto per l esercizio da parte dello Stato vittima del diritto individuale o collettivo di legittima difesa). A parte lo spunto offerto dal testo francese 2

3 DIRITITI UMANI e DIRITTO INTERNAZIONALE vol. 8, 2014, n. 2, pp dell art. 51, che utilizza le parole «agression armée» in luogo dell espressione «armed attack» presente nel testo inglese e suggerisce una stretta parentela tra le figure dell aggressione e dell attacco armato, la Carta non fornisce altri ragguagli circa la distinzione fra le tre summenzionate nozioni. Qualche indicazione sul punto può essere tratta dalle note risoluzioni dall AG 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970, contenente la Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, e 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, contenente la Definizione di aggressione. Sulla scorta di tali risoluzioni, ritenute come rispecchianti in larga parte il diritto consuetudinario in materia, la Corte Internazionale di Giustizia (d ora in avanti, CIG) nel caso delle Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua aveva provveduto a distinguere «the most grave forms of the use of force (those constituting an armed attack) from other less grave forms». Quali ipotesi di forme meno gravi di uso della forza (che, è lecito supporre, cadrebbero sotto il divieto dell art. 2, par. 4, della Carta, senza però integrare un presupposto per l esercizio del diritto di legittima difesa previsto dall art. 51), la Corte indicava proprio alcuni esempi forniti dalla risoluzione n (XXV). Questo testo, «alongside certain descriptions which may refer to aggression» (si può supporre che il riferimento fosse al paragrafo della Dichiarazione che afferma «A war of aggression constitutes a crime against the peace, for which there is responsibility under international law»), secondo la Corte fornirebbe anche descrizioni di forme meno gravi di uso della forza, quali le violazioni (armate) dei confini internazionali con altri Stati o gli atti di rappresaglia armata (cfr. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), sentenza del 27 giugno 1986, par. 191). In altro passo della sentenza la Corte affermava poi esservi «general agreement on the nature of the acts which can be treated as constituting armed attacks» e corroborava tale assunto alla luce dell ipotesi prevista all art. 3, lett. g) della risoluzione n (XXIX), che indica quale atto di aggressione l invio da parte di uno Stato di bande armate, gruppi irregolari o mercenari che realizzino contro un altro Stato atti di gravità analoga a quelli elencati nelle lettere precedenti della disposizione quali ulteriori ipotesi di aggressione (nell ordine: l invasione o l attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di altro Stato o l occupazione militare e annessione derivante; il bombardamento del territorio di uno Stato; il blocco dei porti e delle coste di uno Stato; l attacco rivolto contro le forze armate di uno Stato; l uso delle forze armate di uno Stato che stazionano entro il territorio di un altro Stato oltre i limiti e le condizioni del consenso di quest ultimo; la messa a disposizione del territorio di uno Stato per il compimento di un atto di aggressione verso un terzo Stato). Ad avviso della Corte, non vi sarebbe ragione per negare che, in diritto consuetudinario, «the prohibition of armed attacks may apply to the sending by a State of armed bands to the territory of another State, if such operation, because of its scale and effects, would have been classified as an armed attack rather than as a mere frontier incident had it been carried out by regular armed forces» (ibid., par. 195). Da questo ragionamento è lecito indurre che sia il criterio della dimensione e degli effetti («scale and effects») dell atto di uso della forza ad integrare (o far scattare) la soglia di gravità che consente di qualificare lo stesso come attacco armato. Ciò detto, resta alquanto labile la linea di confine tra l attacco armato e l aggressione, se si considera che anche quest ultima presuppone l uso della forza armata (cfr. l art. 1 della Definizione di aggressione, «Aggression is the use of armed force by a State ( )») e implica una certa soglia di gravità (cfr. l art. 2 della medesima Definizione, «( ) the Security Council may ( ) conclude that a determination that an act of aggression has been committed would not be justified in 3

4 Osservatorio La crisi in Crimea the light of other relevant circumstances, including the fact that the acts concerned or their consequences are not of sufficient gravity»). Sotto questo profilo, parrebbe giustificata l osservazione secondo cui aggressione e attacco armato in realtà altro non sarebbero che «two sides of the same coin» (cfr. T. Ruys, Armed Attack and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice, Cambridge, 2010, pp ). L esame della crisi in Crimea e delle reazioni dei vari protagonisti (direttamente e indirettamente) coinvolti conferma la sostanziale contiguità delle figure di aggressione e attacco armato, pur apportando al quadro concettuale delineato qualche precisazione. Per cominciare con l osservazione del Presidente Putin citata in apertura, è evidente come essa mirasse ad escludere la qualificazione dell intervento russo quale aggressione (e, contestualmente, a negare un significativo livello di gravità di tale intervento), facendo leva sul dato dell assenza di operazioni belliche significative attive e di conseguenti vittime e danni materiali. Tale circostanza non è però bastata ad evitare che l azione russa fosse censurata da vari Stati proprio alla luce delle indicazioni fornite dalla risoluzione n (XXIX). Tra queste, in particolare la figura prevista alla lett. e) dell art. 3, che indica quale atto di aggressione «The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement», è stata indicata come particolarmente adatta a incasellare l intervento russo in Crimea (cfr. la dichiarazione in Consiglio di sicurezza della Giordania, UN Doc. S/PV.7125 cit., p. 9). Non vi è dubbio che nel caso di specie la presenza militare russa in Crimea si è protratta ben oltre i termini e le condizioni del consenso dell Ucraina (cfr. la lettera dell Ucraina al Presidente della Conferenza del disarmo in data 2 marzo 2014, UN Doc. CD/1976 del 10 marzo 2014); proprio tale presenza, per le sue dimensioni e i suoi effetti, avrebbe permesso di consolidare una vera e propria occupazione militare, presupposto per la successiva illecita annessione della Crimea da parte russa (cfr. sul punto Tancredi, op. cit., pp ). Occupazione militare e annessione sono menzionati quali elementi integranti dell aggressione all art. 3, lett. (a), della risoluzione n (XXIX) quando rappresentino il risultato di un invasione o di un attacco armato o di uso della forza («The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion of attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof»). Il caso in esame pare confermare che vi è aggressione anche quando occupazione e annessione, anziché da un attacco o invasione realizzate attraverso il ricorso su ampia scala alla forza armata, sono il prodotto di una presenza militare protratta oltre i termini del consenso del sovrano territoriale e non comportano un ricorso attivo alla violenza bellica. Per tal via, ne risulterebbe confermata l adattabilità e l efficacia della Definizione di aggressione elaborata dall AG nel 1974 (cfr. sul punto la dichiarazione del rappresentante del Liechtenstein in AG, che con riferimento alla crisi in Crimea ha sottolineato come «[t]he events also starkly illustrate the continued relevance of an international agreed definition of aggression», UN Doc. A/68/PV.80 cit., p. 7). D altro canto, le «dimensioni ed effetti» della presenza militare russa in Crimea sono stati tali da indurre lo Stato vittima, l Ucraina, ad invocare il proprio diritto di legittima difesa per cercare l assistenza di terzi nel ristabilimento della propria sovranità e integrità territoriale (cfr. UN Doc. S/2014/186 cit.): circostanza, quest ultima, che evidentemente presuppone la qualificazione dell azione russa alla stregua di un attacco armato. Poiché nel caso di specie le conseguenze della presenza russa in Crimea (occupazione e annessione) sono tali da integrare tanto gli estremi di gravità necessari per la qualificazione di 4

5 DIRITITI UMANI e DIRITTO INTERNAZIONALE vol. 8, 2014, n. 2, pp aggressione, tanto la soglia di «scale and effects» richiesta per l attacco armato, ne risulta che la differenza tra le due figure, più che sul piano del contenuto sostanziale, si svolge sul piano formale della diversa funzione assolta dall una e dall altra categoria. A questo riguardo, non va dimenticato che la Definizione di aggressione contenuta nella risoluzione n (XXIX) era preordinata, nelle intenzioni dei suoi redattori, a «semplify the determination of acts of aggression and the implementation of measures to suppress them» (così il 9 paragrafo del preambolo della Dichiarazione), nonché per servire da guida al CdS nella determinazione delle situazioni previste dall art. 39 della Carta. E quindi lecito supporre che la categoria giuridica dell aggressione venga prevalentemente invocata dagli Stati e dagli organi della comunità internazionale (principalmente, il CdS) allorquando si tratti di qualificare una violazione particolarmente grave del divieto di ricorso alla forza armata e se ne intendano far valere le relative conseguenze. Significativo, al riguardo, è che la nozione di aggressione e non l attacco armato si trovi menzionata nel commento all art. 48 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, adottato nel 2001 dalla Commissione di diritto internazionale, quale esempio di violazione di obbligo dovuto nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme (erga omnes), che darebbe titolo a tutti gli Stati, diversi da quello direttamente leso, a invocare la responsabilità dell autore della grave violazione/aggressione (cfr. Yearbook of International Law Commission, vol. II, Part 2, 2001, p. 127, par. 9 e 10). Diversamente e ferme restando le forti connessioni sul piano materiale con la figura dell aggressione la categoria giuridica dell attacco armato appare configurata nella Carta delle Nazioni Unite in chiave strumentale alla posizione dello Stato attaccato e all esercizio del suo diritto di legittima difesa; non sorprende che quest ultimo rimanga, come incidentalmente riconosciuto dalla CIG nel caso Nicaragua, arbitro unico circa il fatto di essere vittima di un simile attacco (cfr. Military and Paramilitary Activities, cit., par. 195: «It is also clear that it is the State which is the victim of an armed attack which must form and declare the view that it has been so attacked»). 3. In realtà, le differenze più significative tra attacco armato e aggressione paiono destinate a prodursi sul piano delle conseguenze giuridiche che si collegano alle due categorie. Evidente e immediata è la conseguenza tipica derivante dall attacco armato, che consiste nella possibilità per lo Stato attaccato di ricorrere alla forza armata per respingere l attacco di cui è vittima, secondo le due modalità della legittima difesa individuale o collettiva (quest ultima da svolgersi alle ben note condizioni enucleate dalla CIG nel caso Nicaragua: cfr. Military and Paramilitary Activities, cit., par. 199). Più articolate nei contenuti sono le conseguenze che discendono dall aggressione. Nel commento all art. 40 del citato Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati del 2001, l aggressione è indicata quale esempio di grave violazione di una norma di importanza fondamentale, il divieto di uso della forza, dotata di carattere cogente (jus cogens) (Yearbook of the International Law Commission, cit., p. 112, par. 4). Da una simile grave violazione consegue, a termini dell art. 41 dello stesso Progetto, un obbligo per tutti gli Stati di non riconoscere la situazione illecita creata dall aggressione, di non prestare aiuto o assistenza nel mantenimento di tale situazione e di cooperare con tutti i mezzi leciti per porvi fine (ibid., pp ). A quest ultimo schema paiono riconducibili alcune delle reazioni che hanno accompagnato i seguiti dell azione militare russa in Crimea. Come accennato, la presenza delle truppe russe in Crimea ha consentito il consolidamento delle autorità separatiste locali, le quali hanno proceduto prima ad adottare una dichiarazione di indipendenza della Re- 5

6 Osservatorio La crisi in Crimea pubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli (testo disponibile su e in seguito allo svolgimento di un referendum popolare che ha confermato gli esiti della secessione dall Ucraina e l integrazione della Crimea nella Russia. È interessante notare come gli autori della Dichiarazione di indipendenza della Crimea richiamino nel preambolo della stessa il parere consultivo reso dalla CIG sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo (cfr. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere consultivo del 22 luglio 2010) per sottolineare che, alla stregua di tale parere, le dichiarazioni unilaterali di indipendenza non violerebbero alcuna norma internazionale. Nonostante tale petizione di principio, è noto che il referendum celebrato in Crimea il 16 marzo 2014 e dunque implicitamente la dichiarazione di indipendenza che ne rappresentava il presupposto sono stati fermamente condannati in varie istanze internazionali come invalidi e privi di conseguenze giuridiche (cfr. per tutti la risoluzione n. 68/262 adottata dall AG il 27 marzo 2014 con 100 voti favorevoli, 11 contrari e 58 astensioni, il cui quinto paragrafo sancisce che «the referendum held in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol on 16 March 2014, having no validity, cannot form the basis for any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea or of the city of Sevastopol»). L apparente contraddizione può spiegarsi alla luce di un paragrafo pertinente del ricordato parere del 2010, in cui la CIG affermava che una proibizione generale contro le dichiarazioni unilaterali di indipendenza non poteva dedursi dalla prassi del CdS. Nell occasione la Corte, facendo riferimento ad alcuni precedenti in cui dichiarazioni unilaterali di indipendenza erano state oggetto di condanna da parte del CdS (in particolare, nei casi della Rodesia del Sud nel 1965, della Repubblica Turca di Cipro del Nord nel 1983 e della Repubblica Srpska nel 1992), rimarcava la forte differenza tra tali dichiarazioni e quella concernente l indipendenza del Kosovo, consistente nel fatto che le prime, ma non la seconda, erano il risultato di un uso illecito della forza o di altre violazioni gravi di norme imperative del diritto internazionale generale: con la conseguenza che «the illegality attached to the declarations of independence thus stemmed not from the unilateral character of these declarations as such, but from the fact that they were, or would have been, connected with the unlawful use of force or other egregious violations of norms of general international law, in particular those of a peremptory character (jus cogens)» (cfr. Accordance with International Law... cit., par. 81). Se si applica tale ragionamento al nostro caso di specie, risulta del tutto logico concludere che, poiché la Dichiarazione unilaterale di indipendenza della Repubblica autonoma di Crimea è una conseguenza diretta dell uso della forza armata da parte russa, qualificato come aggressione da una gran parte degli Stati della comunità internazionale, la stessa dichiarazione risulti tacciata da invalidità e sia considerata priva di effetti giuridici. Coerenti con tali premesse sono le conseguenze esposte nel par. 6 della menzionata risoluzione n. 68/262 dell AG (che sul punto riprende un progetto di risoluzione presentato in CdS il 15 marzo 2014, non adottato a causa del veto russo: UN Doc. S/2014/189 del 15 marzo 2014), in cui l Assemblea richiama «all States, international organizations and specialized agencies not to recognize any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol on the basis of the above-mentioned referendum and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status». È facile notare come tale esortazione dell AG corrisponda a quanto previsto dall art. 41 del Progetto sulla responsabilità degli Stati in tema di conseguenze particolari derivanti da gravi violazioni di norme imperative del diritto internazionale generale e contribuisca a dar corpo, nel caso di 6

7 DIRITITI UMANI e DIRITTO INTERNAZIONALE vol. 8, 2014, n. 2, pp specie, alla specifica sanzione del non-riconoscimento degli effetti giuridici dell aggressione perpetrata dalla Russia in Crimea (cfr. sul punto più ampiamente E. Milano, The Nonrecognition of Russia s Annexation of Crimea: Three Different Legal Approaches and One Unanswered Question, in QIL - Questions of International Law 2014, Zoom-out 1, pp , disponibile su Se aggressione e attacco armato condividono gli stessi presupposti materiali, ovvero traggono origine da un medesimo comportamento che, per intensità ed effetti, integra una grave violazione del divieto di uso della forza, ma si differenziano per le conseguenze giuridiche connesse, ci si potrebbe attendere che tali diverse conseguenze vengano a prodursi contemporaneamente e si sovrappongano in relazione a ciascun caso concreto. Ciò è quanto avvenuto, ad esempio, in occasione dell invasione del Kuwait da parte dell Iraq del 1990, allorquando il CdS, con diverse risoluzioni, dichiarava nulla e priva di effetti giuridici l annessione del Kuwait da parte dell Iraq (cfr. la risoluzione n. 662 (1990)), e faceva al contempo salvo l esercizio del diritto di legittima difesa del Kuwait basato sull art. 51 della Carta (cfr. il preambolo della risoluzione n. 661 (1990)), in seguito confluito nell azione armata autorizzata con la risoluzione n. 678 (1990). Nel caso della Crimea, tuttavia, solo le conseguenze legate alla qualificazione dell azione russa come aggressione, ovvero il non-riconoscimento degli effetti giuridici degli atti posti in essere grazie a tale azione, hanno potuto trovare applicazione al lato concreto, mentre l ipotesi del ricorso a legittima difesa è stata solo nominalmente ventilata in una dichiarazione del Parlamento dello Stato vittima dell attacco, l Ucraina, senza trovare ulteriori riscontri. Tale sfasamento nelle conseguenze giuridiche collegate all intervento armato russo non pare però legato a una reale differenza di contenuto tra le categorie dell aggressione e dell attacco armato, ma al diverso peso delle forze in campo e risulta verosimilmente imputabile a ragioni più politiche che non strettamente giuridiche. ABSTRACT. Does the Russia s Armed Intervention in Crimea Represent a Breach of the Prohibition of the Use of Force, an Aggression or an Armed Attack? The article deals with questions arising from the use of force by Russia in Crimea in the aftermath of the 2014 Ukrainian political crisis. In particular it considers the issue of the exact legal qualification of the Russian armed intervention as an act of aggression or as an armed attack. The article suggests that the two figures of aggression and armed attack are closely entangled from both a conceptual and material point of view, while the main differences between the two lie in their legal consequences. Keywords: use of force; aggression; armed attack; self-defence; non-recognition; unilateral declarations of independence. Notizie sull Autore: Professore straordinario di Diritto internazionale nell Università degli Studi di Milano-Bicocca maurizio.arcari@unimib.it 7

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