PROVINCIA DI ASTI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 329 OGGETTO ISTITUZIONE DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI ASTI
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1 Proposta di deliberazione prot. N del 02/12/2010 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE PROVINCIA DI ASTI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 329 OGGETTO ISTITUZIONE DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI ASTI seduta n. 50 L anno duemiladieci addì 3 del mese di dicembre alle ore 12,00 in Asti in una sala delle riunioni della Provincia, previ inviti recapitati a norma di legge, si è riunita la Giunta Provinciale; Sono presenti i seguenti Signori a fianco del cui nome è apposto il segno SI sono assenti i Signori a fianco del cui nome è apposto il segno NO ; Cognome e Nome Carica Presenti ARMOSINO Maria Teresa Giovanna Presidente SI CARDONA Giuseppe Vice Presidente SI FERRARIS Pier Franco Assessore SI BAUDO Antonio Assessore SI BRUSA Fulvio Assessore NO MARINETTO Luigi Assessore SI VERSÈ Marco Assessore SI CONTI Annalisa Assessore SI Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe Goria
2 Deliberazione della Giunta provinciale n del OGGETTO: Istituzione dell Albo Pretorio informatico della Provincia di Asti. Il Presidente RELAZIONA: VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riguardante " Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile che all art. 32, commi 1,2,3,5 stabilisce: 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza; 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. VISTO, altresì, l art. 2, comma 5 della Legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 194 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative che rinvia al 1 gennaio 2011 il termine per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale sul sito informatico rispetto all affissione all albo pretorio cartaceo; CONSIDERATO, pertanto, che a far data dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale; VALUTATA la necessità di istituire l Albo Pretorio informatico della Provincia di Asti e di adottare specifiche disposizioni per la sua organizzazione; VISTO l allegato documento contenente le disposizioni per l organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell Albo Pretorio informatico della Provincia di Asti nonché della pubblicazione sullo stesso degli atti; VALUTATA l opportunità di attivare l Albo Pretorio informatico prima del 1 gennaio 2011 al fine di disporre di un congruo periodo di tempo per valutarne il funzionamento garantendo fino al 31 dicembre 2010 efficacia legale alle pubblicazioni effettuate all Albo Pretorio in versione cartacea;
3 RITENUTO, al fine di garantire l accesso all Albo Pretorio informatico alle persone non in grado di collegarsi ad internet, di istituire una postazione informatica presso l Ufficio Relazione con il Pubblico; Ciò premesso, PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI DI: 1) istituire sul sito istituzionale della Provincia di Asti l Albo Pretorio informatico; 2) di dare atto che dal 1 gennaio 2011 la pubblicità legale conseguirà dalla pubblicazione di tutti gli atti al succitato Albo Pretorio informatico; 3) di stabilire che fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni saranno effettuate sia all Albo Pretorio informatico che all Albo Pretorio cartaceo; 4) di approvare l allegato documento contenente le disposizioni per l organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell Albo Pretorio informatico della Provincia di Asti nonché della pubblicazione sullo stesso degli atti; 5) di istituire presso l Ufficio Relazione con il Pubblico una postazione informatica al fine di garantire l accesso all Albo Pretorio informatico alle persone non in grado di collegarsi ad internet; 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. 267/2000. IL PROPONENTE LA GIUNTA PROVINCIALE Vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell art 49 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; Visto il parere espresso ai sensi dell art 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; D E L I B E R A - Di approvare la suesposta proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; - Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all albo pretorio della Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi e che diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 124 e 134 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; - Di comunicare, contestualmente all affissione all Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; Quindi con successiva votazione unanime, resa in forma palese, D E L I B E R A - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.
4 DISPOSIZIONI PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA TENUTA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI ASTI Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione Le presenti disposizioni, in conformità ai principi della vigente normativa, disciplinano l organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell albo pretorio informatico della Provincia di Asti nonché della pubblicazione sul sito informatico dell ente degli atti adottati. Sul sito informatico istituzionale della Provincia di Asti è assicurata la tenuta dell albo pretorio atto a garantire la conoscenza, la diffusione, la comunicazione ed ogni altro effetto legale previsto dalla normativa degli atti adottati dalla Provincia di Asti senza possibilità di danneggiamenti, sottrazioni e modifiche del testo pubblicato. Affinché l accesso al servizio dell Albo pretorio informatico sia facilmente esercitabile anche da parte delle persone diversamente abili devono essere adottate tutte le misure necessarie per eliminare le barriere architettoniche ed adottare tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità per i disabili agli strumenti informatici che eventualmente ne possano ostacolare l esercizio. Le modalità di pubblicazione all Albo pretorio informatico degli atti e comunque di tutti i dati personali devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dalla normativa vigente. Art. 2 Atti soggetti a pubblicazione 1. Mediante inserimento all Albo pretorio informatico, nel rispetto del diritto di accesso e di informazione e della tutela della riservatezza dei dati personali, sono pubblicate: Le deliberazioni del Consiglio provinciale, della Giunta provinciale e i Decreti del Presidente; Gli avvisi di convocazione del Consiglio provinciale; Gli avvisi di gara; I bandi di concorso; Gli ulteriori atti che per disposizioni di legge, di regolamenti, degli organi dell Ente nonché dei responsabili di servizio devono essere pubblicati all Albo pretorio, per la durata stabilita dalle predette disposizioni. Gli atti provenienti da altri enti di cui viene fatta esplicita richiesta di pubblicazione sul sito della Provincia. Art. 3 Responsabile della gestione dell Albo 1. La responsabilità della gestione dell Albo pretorio informatico è del Segretario Generale della Provincia di Asti. La pubblicazione degli atti è garantita, di norma, dagli addetti alla Segreteria Organi Istituzionali ovvero da altri addetti incaricati dal Segretario Generale. 2. Del contenuto degli atti pubblicati, anche in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione all Albo pretorio, è responsabile il soggetto che ne richiede la pubblicazione. 3. La pubblicazione all Albo pretorio delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta, dei Decreti del Presidente e, qualora ne sia prevista la pubblicazione, delle determinazioni, è assicurata dal sistema informatizzato al momento della sottoscrizione da parte del Segretario Generale. 4. Gli altri atti soggetti a pubblicazione sono trasmessi dal responsabile che ha adottato o a cui è riconducibile l atto, o che comunque ne chiede la pubblicazione, agli incaricati della pubblicazione
5 non oltre, tranne i casi d urgenza, il secondo giorno lavorativo precedente quello stabilito per la pubblicazione indicando: o la data iniziale e finale di pubblicazione; o l oggetto della medesima scritto in modalità comprensibile al cittadino evitando abbreviazioni o terminologie che non ne consentano una chiara lettura; o il tipo di documento; o tutte le informazioni necessarie al completamento a corredo della pubblicazione; o il documento da pubblicare e gli eventuali allegati. Gli incaricati della pubblicazione provvedono a pubblicare gli atti attraverso il sistema informatizzato sia con modalità manuali che con modalità automatizzate ove esistano applicazioni integrate con il sistema di pubblicazione. Art. 4 Durata della pubblicazione e modalità della procedura 1 La durata della pubblicazione è la seguente: -le deliberazioni del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, i decreti del Presidente e, qualora ne sia prevista la pubblicazione, le determinazioni sono pubblicate, di norma, per 15 giorni consecutivi tranne nei casi che per disposizione di legge, statuto o regolamenti non sia fissato un termine diverso; - per gli ulteriori atti per il tempo previsto dalla relativa normativa ovvero stabilito dal soggetto che ne ha richiesto la pubblicazione o indicato nell atto stesso da pubblicare; 2. La durata della pubblicazione ha inizio il giorno dell affissione all albo e termina il giorno precedente a quello della rimozione dall albo. 3. Durante la pubblicazione è vietato sostituire i documenti o modificarne il contenuto. Le eventuali sostituzioni o modifiche di rilevante entità devono risultare da un atto successivo. 4. La pubblicazione, su disposizione del Segretario Generale e previa motivata richiesta scritta del soggetto che l ha richiesta, può essere interrotta. 5. Qualora la consistenza e/o il numero degli atti pubblicati, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentono la materiale affissione in modo da permettere direttamente la lettura dell integrale contenuto degli stessi, il soggetto che richiede la pubblicazione deve predisporre un apposito avviso con l indicazione dell ufficio presso il quale lo stesso atto è consultabile. Art. 5 Archivio informatico 1. Terminata la pubblicazione all Albo pretorio informatico le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i decreti del Presidente e, qualora ne sia prevista la pubblicazione, le determinazioni sono pubblicati alla sezione Archivio del sito informatico dell ente liberamente accessibile dai cittadini per la consultazione prevista dalla normativa vigente e vi rimangono: - 10 anni nel caso di deliberazioni del Consiglio e della Giunta; - fino al termine del mandato elettorale cui si riferiscono i provvedimenti adottati nel caso di decreti del Presidente e di determinazioni. 2. Gli altri atti soggetti a pubblicazione, terminato il periodo di pubblicazione sull albo pretorio informatico, vengono resi non più consultabili tranne nel caso che il responsabile ne abbia disposto la pubblicazione nella sezione archivio ai sensi delle presenti disposizioni. 3. La pubblicazione dei provvedimenti sul sito informatico avviene nel formato p7m e nel formato pdf. In caso di documenti da compilare da parte dell utente la pubblicazione avviene in formato testo o CSV. Art. 6 Pubblicazioni per conto di terzi
6 1. La Provincia di Asti provvede alla pubblicazione di atti provenienti da terzi, mediante affissione all albo pretorio informatico, di norma, solo in virtù di espressa disposizione di legge e/o regolamento che la preveda. 2. A tale scopo gli atti da pubblicare devono essere trasmessi, di norma, almeno cinque giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per la pubblicazione, qualora possibile, in formato elettronico e firmati digitalmente unitamente alle seguenti indicazioni: Gli estremi dell atto da pubblicare; Il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti e comunque la durata dell affissione; La norma di legge e/o il regolamento che prevede la pubblicazione dell atto all albo pretorio; L eventuale termine d urgenza per la restituzione; 3. In caso di documenti forniti in formato cartaceo originale, salvo che non sia richiesta la restituzione d urgenza, gli incaricati provvedono alla restituzione entro i dieci giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione, qualora possibile, in formato elettronico. Articolo 7 Registri per l annotazione delle pubblicazioni Su apposito registro, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di affissione all Albo Pretorio informatico: il numero cronologico per ciascun anno; la data in cui l atto è stato affisso; la natura e l oggetto dell atto pubblicato; il numero degli esemplari dell atto e/o delle copie conformi ricevuti ai fini della pubblicazione; l autorità, il soggetto o l organo che ha emanato l atto da pubblicare ed i suoi estremi identificativi; se diverso da quello di cui al punto precedente, l autorità, il soggetto o l organo che ha richiesto la pubblicazione dell atto ed i suoi estremi identificativi la data e la durata della pubblicazione; annotazioni varie. Tali registri possono essere gestiti anche con strumenti informatici purché l annotazione sugli stessi sia consentita al personale autorizzato attraverso apposita password di identificazione ed eventualmente attraverso firma digitale. La Segreteria ha facoltà di conservare, a fini documentali e probatori delle operazioni di affissione e rimozione nonché delle annotazioni sui registri, un esemplare, anche parziale, dell atto affisso. Articolo 8 Attestazione di avvenuta pubblicazione e restituzione dell atto L avvenuta pubblicazione sarà attestata con apposita relata mediante l apposizione sull atto originale o sulla copia di un apposito timbro con cui si attesta il periodo di avvenuta pubblicazione. Per gli atti ricevuti su supporto informatico o con modalità informatiche, la predetta relata di pubblicazione può essere redatta anche con modalità informatica. -
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