REGOLAMENTO DELL AUTORIMESSA DI VIA GERA CONEGLIANO CAPITOLO I. Il presente Regolamento si applica all autorimessa interrata sita in Conegliano,
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- Giacinto Forte
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1 ALLEGATO E REGOLAMENTO DELL AUTORIMESSA DI VIA GERA CONEGLIANO CAPITOLO I ART. 1 COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO Il presente Regolamento si applica all autorimessa interrata sita in Conegliano, Via Gera. ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEL CONDOMINIO AUTORIMESSA DI VIA GERA. L autorimessa è così censita al Catasto Fabbricati: Comune di Conegliano Sezione E - Foglio 4 Mappali n. 767 sub: Si tratta di un immobile completamente interrato, in cemento armato, accessibile mediante rampa. ART. 3 - OBBLIGATORIETA DEL REGOLAMENTO. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i condomini dell immobile. Ciascun proprietario, tanto in proprio che per i suoi eredi, aventi causa ed inquilini, è tenuto all osservanza di esso. ART. 4 - VALORI PROPORZIONALI DELLA PROPRIETÀ ESCLUSI- VA DELLE UNITÀ DEL CONDOMINIO. A tutti gli effetti i valori proporzionali della proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare e della proprietà sulle parti comuni a tutte le unità - 1 -
2 immobiliari del Condominio, ragguagliati a quello dell intero edificio, ritenuto questo uguale a mille, sono indicati nella tabella allegata, corredata di relativa relazione. ART. 5 - PARTI, COSE ED IMPIANTI DEL FABBRICATO DI PRO- PRIETA COMUNE INDIVISIBILE A TUTTO IL CONDOMINIO. Sono di proprietà comune a tutte le unità immobiliari nelle proporzioni indicate nella tabella allegata: a) I muri maestri, perimetrali e di tamponamento dell edificio, le fondazioni, le strutture in c.a., i solai, i pozzetti di scarico delle acque piovane e relativi collettori di scarico. b) Rampe di accesso, scale e corsie di scorrimento o manovra. c) Prese d aria per ventilazione naturale. d) Scale di sicurezza. e) Locale sala macchine pompe di sollevamento. f) Quant altro previsto dalle leggi in materia, dal C.C. e qui non specificato, fatta eccezione per quanto indicato nell art. 6. ART. 6 - MODIFICHE AL VALORE DELLE QUOTE. Le modifiche al valore delle quote di proprietà esclusiva e potranno farsi soltanto nei casi previsti dall art. 69 delle disposizioni di attuazione del C.C. con il consenso dell assemblea o con sentenza dell Autorità giudiziaria. ART. 7 - INDIVISIBILITA DELLE PARTI E DEI SERVIZI COMUNI. Le parti e i servigi comuni sono indivisibili. L assemblea potrà deliberare eventuali divisioni soltanto con il consenso di tutti i condomini
3 CAPITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI SULLE COSE COMUNI ART. 8 - INNO VAZIONI O MODIFICHE ALLE COSE COMUNI. Qualora un condomino intendesse eseguire sia nell interesse proprio che del condominio opere che comportassero innovazioni, esse dovranno ottenere la preventiva approvazione dell assemblea con la maggioranza qualificata prevista dagli art del c.c. E tassativamente vietato la trasformazione da posto macchina a box chiuso. E tuttavia consentito, previo accordo tra proprietari di posti auto contermini, recintare il posto auto con un grigliato in modo da garantire un maggior presidio dei mezzi di sosta senza violare eventuali norme degli organi competenti in materia, con particolare riguardo alle normative antincendio. Qualora un condomino intendesse eseguire solo delle modifiche per il miglior godimento della cosa, dovrà in ogni caso comunicarlo all assemblea la quale non potrà negare il proprio consenso trattandosi di modifiche previste dall art del C.C. Per tali modifiche l assemblea delibererà con la maggioranza semplice. L assemblea, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo, potrà richiedere il parere di un tecnico prima di deliberare sul richiesto consenso di modificazione, ed in ogni caso, le decisioni dovranno essere comunicate all interessato non oltre un mese dalla richiesta, richiesta che egli dovrà presentare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono comunque vietate le innovazioni che potessero recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato e che ne alterino il decoro architettonico. Qua
4 lora l innovazione abbia carattere voluttuario e consistente in opere od impianti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendessero trarne vantaggio, sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, a- vendo tuttavia il diritto di partecipazione al vantaggio delle innovazioni in qualunque tempo, contribuendo per la loro quota alle spese di esecuzione e di mantenimento. Le norme contenute nel presente articolo si applicano soltanto per le innovazioni e non per le spese straordinarie di conservazione delle parti comuni, per le quali non è ammesso alla minoranza di sottrarsi al contributo. ART. 9 - SPESE FATTE DAL CONDOMINIO SULLE COSE COMUNI Per le spese che verranno fatte dal condomino senza preventiva autorizzazione si fa riferimento a quanto stabilito dall art C.C. Qualora le spese riguardassero opere e lavori non autorizzati e non urgenti, al condomino potrà farsi obbligo del ripristino della cosa comune. ART USO DELLE PARTI COMUNI. a) Sarà vietato occupare in qualunque modo, anche temporaneamente spazi, locali di uso comune, in caso contrario si provvederà alla rimozione con carro attrezzi addebitando la spesa al moroso. b) le biciclette e simili non possono essere lasciate nell ingresso delle scale, né sulla rampa d accesso, né sull area scoperta. c) è vietato lasciare immondizie o qualsiasi altro oggetto nelle parti comuni dell edificio. d) è vietato il deposito e il trasporto di materiali pericolosi o maleodoranti all interno dell autorimessa. e) è vietato il deposito di sostanze infiammabili o combustibili
5 f) è vietato il ricovero di cose o materiale nello spazio adibito a parcheggio macchine. g) è vietato l uso di fiamme libere. h) sono vietate l esecuzione di riparazioni, prove motori e lavaggio automezzi. i) è vietata la sosta di autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti. j) è vietata la sosta di automezzi alimentati con GPL. ART. 11 OBBLIGHI DI CIASCUN CONDOMINO Ogni condomino ha l obbligo di dare all Amministratore le seguenti indicazioni: a) le generalità del nuovo proprietario nel caso che egli abbia alienato in tutta o in parte la sua proprietà. b) le generalità degli inquilini qualora dovesse dare in locazione l unità immobiliare. c) il condomino che avesse locato o comunque dato in consegna ad altri la propria unità immobiliare dovrà rispondere in proprio e direttamente verso l amministratore per gli impegni assunti col presente Regolamento e di tutti gli altri eventualmente deliberati dall assemblea, d) E fatto obbligo di tenere gli accessi all autorimessa sempre chiusi. CAPITOLO III RIPARTIZIONE DELLE SPESE. ART SPESE INERENTI A PARTI COMUNI. a) Le spese di manutenzione ordinaria (comprese pulizia e illuminazione, acqua ecc.) e straordinaria saranno sostenute dai condomini a norma - 5 -
6 dell art del C.C. nelle proporzioni indicate nella tabella allegata. b) Le spese di amministrazione e di assicurazione del fabbricato saranno sostenute dai condomini nelle proporzioni indicate nella tabella allegata. ART NORME PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ENTI COMUNI A TUTTO IL CONDOMINIO. La spesa per la ricostruzione degli enti verrà sostenuta dai condomini proprietari nelle proporzioni stabilite dalle tabelle di proprietà di cui alla tabella allegata. CAPITOLO IV ASSICURAZIONE, PERIMENTO, DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE DELL EDIFICIO ART ASSICURAZIONE. Il premio delle polizze dl assicurazione sarà ripartito nelle proporzioni stabilite dalla tabella di proprietà. L autorimessa è già stata assicurata a cura del Comune di Conegliano e la polizza consegnata all amministratore. L indennità liquidata in caso di sinistro deve essere impiegata per la ricostruzione delle parti comuni ex art C.C., salvo il caso di perimento totale o di una parte che rappresenti i 3/4 del valore dell edificio. Eventuali integrazioni all indennità saranno sostenute in rapporto a quanto stabilito dalla tabella di proprietà. Un unico perito stabilirà l entità del danno subito dalle parti comuni e dalle singole proprietà. CAPITOLO V AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO ART. 15 ORGANI AMMINISTRATIVI DEL CONDOMINIO. L amministrazione del condominio sarà affidata ai seguenti organi: - 6 -
7 a) all Assemblea dei condomini; b) all Amministratore. ART 16 - NOMINA DELL AMMINISTRATORE. Per il primo anno la nomina dell Amministratore spetterà esclusivamente al Comune di Conegliano; dal secondo anno in poi l assemblea riconfermerà o meno l Amministratore con le maggioranze stabilite dall art 1136 del c.c. (secondo comma). Le funzioni dell Amministratore sono regolate dagli artt, 1129, 1130, 1131 del c.c. L amministratore revocato o dimissionario avrà l obbligo di rendere conto della sua gestione e dovrà in ogni caso consegnare al suo successore tutti i documenti di spesa e atti relativi alla sua gestione entro 120 giorni dalla revoca o dalle sue dimissioni, indipendentemente da ogni eventuale contestazione in corso con i condomini. ART COMPITI DELL AMMINISTRATORE. a) L Amministratore provvederà alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni ed allo spese per il funzionamento degli impianti comuni. All uopo compilerà un preventivo delle spese occorrenti per il funzionamento durante l esercizio ed un progetto di ripartizione delle stesse e ciascun condomino sarà tenuto a versare la sua quota con le modalità dettate dall Amministratore. b) Per i compiti inerenti la conservazione delle cose comuni sarà messo a disposizione dell amministratore un fondo adeguato il cui importo sarà stabilito dall assemblea all atto dell approvazione del preventivo di cui al presente comma. c) L Amministratore provvederà inoltre: all esecuzione delle delibere dell assemblea ed a fare osservare il - 7 -
8 Regolamento; alla riscossione dei contributi ed al pagamento delle spese necessarie alle relative scadenze; all assunzione ed al licenziamento del personale addetto alle pulizie delle scale o altro; d) L Amministratore non potrà ordinare riparazioni straordinarie salvo che esse abbiano carattere di urgenza, fermo restando l obbligo di informare l assemblea per la ratifica, alla sua prima convocazione; e) I reclami riferentisi all uso dello cose comuni dovranno essere diretti all Amministratore e notificati mediante lettera; f) I condomini sono responsabili dei mancati versamenti delle quote condominiali degli inquilini e non possono utilizzare l opera dell amministratore per il recupero dei loro crediti. g) L Amministratore dovrà tenere: il registro dei verbali; il libro cassa entrate ed uscite; l elenco dei proprietari con le generalità e la indicazione del domicilio e della residenza. ART FONDO DI RISERVA E SUA AMMINISTRAZIONE. L assemblea costituirà un fondo di riserva per le spese di manutenzione straordinaria e per le spese inerenti ad altre esigenze speciali ed imprevedibili. L amministrazione di tale fondo deve essere tenuta distinta dal fondo comune L Amministratore avrà facoltà di prelevare dai fondo di riserva quelle somme che per ritardato pagamento di contributi da parte dei condomini gli occorressero per la normale gestione salvo reintegro a riscossio
9 ne avvenuta. ART LIQUIDAZIONE. L esercizio finanziario si chiuderà ogni anno a una data da stabilirsi. La somma risultante a debito dei singoli condomini dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla comunicazione fatta dall Amministratore. Lo stesso termine sarà osservato anche per il prelevamento di tutte le altre quote da versarsi all inizio o durante l esercizio finanziario. Trascorso il termine di 30 giorni dalla data di richiesta la quota non pagata verrà gravata di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto. Trascorso il periodo di 4 mesi dalla data della richiesta senza che il condomino abbia soddisfatto il dovuto deposito o pagamento, l Amministratore dovrà procedere per via legale. ART RAPPRESENTANZA LEGALE. L Amministratore avrà la rappresentanza legale del condominio a norma dell art del c.c. Questo potere gli viene conferito limitatamente alla tutela dei diritti delle cose comuni e degli interessi comuni, giacché per quanto riguarda le singole proprietà individuali e di diritti ad esse inerenti la rappresentanza legale spetterà a ciascun condomino. CAPITOLO VI ASSEMBLEA DEI CONDOMINI ART CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA L assemblea dei condomini si riunirà in via ordinaria non oltre 90 giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario per l esame e l approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo ed annesso progetto di ripartizione
10 In via straordinaria si riunirà quando l Amministratore lo ritenga necessario, o ne abbia avuto richiesta scritta o motivata da almeno tre condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell edificio. L assemblea sarà convocata a cura dell Amministratore mediante invito individuale, da spedirsi con lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano, e pervenuto almeno cinque giorni prima della data fissata al domicilio di ciascun condomino. L avviso dovrà contenere l indicazione del luogo, ora dell adunanza, l ordine del giorno con gli argomenti da sottoporre alla deliberazione dell assemblea e la data di adunanza in seconda convocazione che dovrà essere fissata un giorno successivo alla prima e non oltre dieci giorni dalla medesima. ART NOMINA PRESIDENTE E SEGRETARIO I convenuti all assemblea dei condomini, trascorsi 15 minuti dall ora fissata, nomineranno di volta in volta un Presidente, che a sua volta nominerà un Segretario, ed essi saranno entrambi scelti tra i partecipanti al Condominio, sempre escluso l Amministratore. ART DIRITTO DI VOTO E DI DELEGA. Ogni condomino avrà diritto di farsi rappresentare nell assemblea da altre persone, compreso I Amministratore con delega anche in calce all avviso di convocazione. Ciascun delegato potrà avere un massimo di tre deleghe su argomenti che non comportino conflitto di interessi. La delega è valida solo per la rappresentanza nell Assemblea alla quale si riferisce e per la trattazione degli argomenti all ordine del giorno. ART VALIDITA PER LA COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA
11 L assemblea è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione quando sono state osserva tutte le norme richieste dall art del c.c. La validità della costituzione dell assemblea si accerta all inizio dell adunanza ed è efficace per tutta la durata. ART VOTAZIONI Le votazioni devono sempre farsi per appello nominale e non in segreto. Spetta al Presidente proclamare l esito della votazione. ART VERBALE Il verbale della seduta deve contenere un sunto delle discussioni e l esito delle singole votazioni. Devono essere trascritte nel verbale tutte le dichiarazioni di cui si richiede l inserzione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L Amministratore è tenuto ad inviare un estratto del verbale stesso a tutti i condomini, presenti e assenti. ART ASSEMBLEE PARZIALI PER COSE E SERVIZI IN PRO- PRIETA AD ALCUNI CONDOMINI. Qualora una cosa, un servizio ed una parte comune siano in uso ad un gruppo soltanto di condomini, tale gruppo interessato delibererà con i criteri del precedente art. 27 sui problemi limitati al suo esclusivo interesse. Per tutte le altre cose di interesse comune a tutti i condomini, delibererà l assemblea composta da tutti i condomini proprietari. ART OBBLIGATORIETA DELLE DELIBERAZIONI. Le deliberazioni prese dall assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per le minoranze dissidenti e per gli assenti, salvo il diritto
12 di opposizione davanti all Autorità Giudiziaria nei casi previsti dall art c.c. secondo comma. Chi essendo presente si sia astenuto alle delibere, non potrà in nessun caso ricorrere all Autorità Giudiziaria. ART CONDOMINI MOROSI. In caso di mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre, l assemblea potrà sospendere al condomino stesso l utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato, fermo restando quanto già disposto dall art. 20. In ogni caso il condomino moroso, decorso un mese dalla messa in mora dovrà corrispondere gli interessi moratori, pari al tasso ufficiale di sconto. ART ASTENSIONE DAL VOTO. I singoli condomini sono tenuti ad.astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi per oggetto cose e servizi comuni ai quali non hanno interesse. Devono parimenti astenersi dal voto i singoli condomini per i quali esistono ragioni di incompatibilità con la deliberazione da prendere o che abbiano rapporti di forniture o lavori con il condominio. ART LIMITI DEI POTERI DELL ASSEMBLEA. La competenza dell assemblea è limitata all amministrazione, gestione, conservazione, manutenzione, riparazione, ricostruzione delle cose comuni, parti e impianti degli edifici. L assemblea non può deliberare in violazione alle leggi, non può deliberare innovazioni che siano lesive dei diritti acquisiti anche da un solo condomino, non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all ordine del giorno, non può dettare divieti dell uso della proprietà esclusiva che non siano previsti nel presente Regolamento
13 CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ART IMPOSTE E TASSE. Ogni condomino sopporterà in proprio le tasse, imposte comunali ecc., presenti e future che per qualsiasi causa gravassero nelle parti di immobile di sua proprietà. Le tasse e imposte che gravassero invece globalmente sull immobile verranno ripartite in ragione delle quote di attribuzione di proprietà. ART ATTRIBUZIONI ALL AMMINISTRATORE. All Amministratore è concessa l autorizzazione ad emanare norme per la disciplina dell uso delle cose comuni e la preservazione dei servizi nell interesse comune a termini dell art. 1130, comma 2, C.C., ma in nessun caso potrà agire in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento. ART ASSENZA. Il condomino, o l inquilino, che si assenti per più di dieci (10) giorni è tenuto a comunicare all Amministratore il nome, l indirizzo e possibilmente il numero telefonico di una persona facilmente reperibile per eventuali comunicazioni di emergenza. ART DIVIETO DI MODIFICHE ALLE PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO. Si dà atto e conviene che mai nessuna innovazione, modifica o addizione potrà essere apportata alle parti esterne del fabbricato, costituente il complesso condominiale, ed in particolare alle prese di rampa e scale. Sono altresì vietate innovazioni o modifiche alle parti comuni interne del fabbrica
14 to, che abbiano ad alterarne il decoro architettonico. ART RINVIO Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti sul condominio. Al presente Regolamento è allegata la tabella dei valori millesimali con relativa relazione
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