POSIZIONE DEL COORDINAMENTO EUROPEO VIA CAMPESINA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI DE DEI CONTROLLI FITOSANITARI 1
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1 POSIZIONE DEL COORDINAMENTO EUROPEO VIA CAMPESINA SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI DE DEI CONTROLLI FITOSANITARI 1 Documento di Lavoro 5 Dicembre 2012 La Commissione europea ha presentato all inizio di novembre quattro posizioni non ufficiali (non paper) per dei nuovi regolamenti relativi alla commercializzazione delle sementi e piante 2 (PMR) la salute delle piante (PH), i controlli e i finanziamenti. Dopo aver consultato i governi ei servizi della Commissione, un progetto ufficiale dovrebbe essere proposto al Consiglio e al Parlamento europeo nei primi mesi del La Via Campesina ha analizzato questi documenti e ha presentato una prima posizione che si concentra su aspetti di "commercializzazione delle sementi" e non pregiudica future posizioni sul più orizzontale, compresi i controlli e la generalizzazione del "pacchetto igiene" a tutta la produzione agricola. LA COMMISSIONE DEVE RISCRIVERE IL DOCUMENTO PER TENERE IN CONTO I DIRITTI DEGLI AGRICOLTORI E NON SOLO QUELLI DELL INDUSTRIA Ancora imprecise, queste proposte sono presentate come una semplificazione dei dispositivi regolamentari d accesso delle sementi al mercato. Si vuole tenere conto da una parte dell industria sementiera, legata al monopolio esclusivo delle varietà distinte (D), omogenee (H) e stabili (S) protette dal Certificato di Ottenimento Vegetale (COV), alla quale viene offerta la gestione del catalogo europeo 3 e un registro delle varietà su descrizione officiale conforme al catalogo attuale, e dall altra parte delle multinazionali di ingegneria genetica desiderose di vedere le loro manipolazioni genetiche brevettate accedere al mercato senza perdere il tempo necessario ad omogeneizzare le varietà in cui sono inserite. Non potranno essere commercializzate che le sementi di varietà conformi a la convenzione UPOV 4 91, che saranno in alcuni casi protette da un COV e non contenere che piante protette da uno o due brevetti. Solo le vecchie varietà iscritte ai cataloghi di "conservazione" o "prive di valore intrinseco" prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento beneficeranno di una registrazione sulla base di una descrizione ufficialmente riconosciuta (DOR), semplificata e meno onerosa. Ma nessuna nuova varietà non omogena (H) o non-stabile (S) potrà accedere alla registrazione. I semi contadini di varietà-popolazione adattati e adattabili alle mutevoli condizioni di crescita e climi saranno sempre banditi dalla commercializzazione. Queste proposte si basano da una parte su un attacco inaccettabile all agricoltura di sussistenza e ai diritti degli agricoltori di commercializzare i loro semi, d'altra parte su nuovi vincoli sanitari, 1 Traduzione a cura del Centro Internazionale Crocevia 2 Per il resto del testo,con il termine semi si intende semi e piante 3 Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (OCVV) in carico della registrazione e monitoraggio dei COV 4 Unione per la Protezione dell Ottenimento Vegetale
2 ambientali e di bio-sicurezza mirati ad eliminare i semi adatti all agricoltura contadina o biologica e utilizzati dalle piccole aziende sementiere. Allo stato attuale non si può dire se l intenzione è di aprire nuove opportunità per lo scambio di sementi contadine o di interdirli definitivamente. L agricoltura di sussistenza e i sistemi di scambio informali di sementi tra gli agricoltori hanno prodotto tutte le specie coltivate attualmente disponibili in modo da conservare e rinnovare di generazione in generazione la biodiversità coltivata, la quale ha fornito le risorse alle selezioni moderne. Interdire tutto ciò che non è registrato farà sparire definitivamente la grande maggior parte delle varietà locali fin qui conservate Queste violazioni del diritto al cibo e dei diritti degli agricoltori sono destinate ad essere esportate. L'Europa è da più di 50 anni il laboratorio di leggi sementiere che si impongono a livello mondiale attraverso l UPOV e gli accordi di libero scambio. Le nazioni europee devono respingere queste leggi non solo per se stessi, ma per tutti i popoli del mondo. 1) Accesso alle sementi per l agricoltura di sussistenza deve rimanere un diritto umano inalienabile Agricoltura motorizzata, la sola a dare valore ai semi industriali, a livello globale è praticata da meno del 10% degli agricoltori. Il 75% del cibo prodotto sul pianeta proviene da un agricoltura di sussistenza per il consumo domestico e il commercio locale. Molto diversificata ed efficiente, questa agricoltura di sussistenza utilizza quasi esclusivamente semi contadini. Non ha nulla a che fare con i semi per monocolture industriali che necessitano di un alta densità di input chimici e sono destinate al mercato globale. La propaganda dell industria vorrebbe ridurre l agricoltura contadina europea all uso folkloristico di qualche varietà antica da parte di giardinieri amatoriali. Milioni di piccoli agricoltori in Europa orientale, che hanno recentemente aderito all'unione europea, non coltivano per occupare il loro tempo libero, o per l'esportazione verso il mercato globale, ma per sostenere l alimentazione locale. Essi sono ora uniti al popolo irlandese, greco, spagnolo, portoghese...gettati in strada dalla crisi finanziaria e che ora occupano terre abbandonate per produrre il cibo necessario a nutrirsi. Nessuna legislazione sulla commercializzazione delle sementi o di proprietà industriale (COV e brevetto) al mondo ha mai avuto il coraggio di limitare l'accesso alle sementi per l agricoltura di sussistenza. L'attuale regolamento europeo limita la produzione e la commercializzazione di sementi per l'agricoltura commerciale (commercio "orientato allo sfruttamento commerciale"). L'industria da tanti anni porta avanti una propaganda organizzata attraverso inutili procedimenti giudiziari contro gli scambi delle sementi di varietà antiche per tentare di sopprimere il diritto a vendere i semi per l agricoltura di sussistenza e appartenenti alle varietà non iscritte nel catalogo. I due "non-paper" vogliono dar loro soddisfazione. La semplificazione proposta dei costi, della burocrazia e della registrazione farebbero sparire decine di migliaia di varietà contadine attuali e future, che garantiscono la conservazione e il rinnovamento della biodiversità coltivata così come il diritto al cibo per le popolazioni più povere d'europa. In realtà, queste popolazioni non hanno i mezzi finanziari per comprare ogni anno i semi protetti da titoli di proprietà industriale ( che saranno i soli a rimanere sul mercato a fianco di alcune vecchie varietà presto obsolete), ne per l'acquisto di fattori di produzione essenziali alla loro coltivazione. Questa evoluzione delle norme di commercializzazione, è la premessa per una stessa evoluzione delle regole di proprietà industriale? Estesa al livello globale, è diretta ai milioni di piccoli agricoltori che resistono al land grabbing da parte delle multinazionali: senza semi contadini, non potranno più nutrirsi. La commercializzazione orientata all agricoltura di sussistenza di sementi non geneticamente
3 modificate, liberamente riproducibili, antiche o attuali, deve rimanere esentata da tutte le obbligazioni di certificazione e registrazione officiale. Per questo, le campi di applicazione della regolamentazione catalogo deve restare come ad oggi limitata all introduzione sul mercato di sementi indirizzate al loro sfruttamento commerciale. È sufficiente che la varietà sia iscritta ad una lista accessibile al pubblico, tenuta dall operatore e sotto la sua responsabilità, per evitare tutta la confusione con la denominazione di altre varietà. Le obbligazioni minimali, concernenti la capacità germinativa, la purezza specifica e varietale e le precauzioni sanitarie elementari devono essere sufficienti a garantire il carattere sano e equo del commercio di semi. 2) Garantire il diritto degli agricoltori di scambiare e vendere i loro semi Tale diritto è sancito dal Trattato internazionale sui semi 5 ratificato dall'unione Europea per proteggere l'attività degli agricoltori coinvolti nella conservazione e il rinnovamento della biodiversità agricola nei loro campi. Selezione e gestione dinamica della biodiversità agricola nei campi non sono attività commerciali. Queste attività non sono infatti interessate dalle leggi europee vigenti, che si limitano a regolamentare la produzione di sementi destinate ad essere commercializzate e alla loro modalità di commercializzazione. La produzione di questi semi contadini è essenziale per consentire agli agricoltori di adattare le colture ai cambiamenti climatici e alle crescenti richieste di riduzione degli input chimici. Questo garantisce l'autonomia dei popoli e dei contadini contro il dominio di poche aziende sementiere. I "non-paper" vogliono sottomettere questa autonomia alla potere discrezionale delle banche di geni controllate dall industria sementiera che non accetta altro che la conservazione in celle frigorifere ex situ o attraverso la catalogazione informatica, e rifiutano ogni idea di conservazione e di gestione dinamica in situ nei campi. Le reti di conservazione in situ devono rimanere al di fuori del campo di applicazione delle leggi sulla commercializzazione dei semi. Così come anche tutti gli scambi di semi "in natura" tra agricoltori, che contribuiscono con la loro produzione agricola all adattamento locale delle varietà, alla selezione, alla conservazione e/o alla gestione dinamica della biodiversità coltivata. Conformemente al suo scopo, come definito all'articolo 1, il regolamento del PMR si applica unicamente agli operatori che producono o commercializzano materiale vagetale da moltiplicazione destinato all'immissione sul mercato. Invece deve essere chiaramente indicato che il regolamento PMR non si applica agli agricoltori che producono il loro proprio materiale vegetale da moltiplicazione e lo scambiano in natura, a titolo gratuito o oneroso, direttamente con altri agricoltori, senza intermediazione commerciale ne commercializzazione pubblica.. 3) Aprire il catalogo alle varietà di popolazioni tradizionali e nuove adatte all agricoltura contadina e biologica La "non-paper" introduce una nuova definizione di varietà definita dalla Convenzione UPOV del 1991, che è necessaria per ogni registrazione ed esclude le varietà-popolazione. In effetti, solo le varietà o i caratteri definiti attraverso un "genotipo (linee pure) o una certa combinazione di genotipi (ibridi F1 o popolazioni di sintesi)" sono ammesse. Queste varietà standardizzate non sono in grado di adattarsi alla diversità dei suoli e della variabilità del clima, senza un elevato ricorso a input chimici. Il loro monopolio è un ostacolo enorme per lo sviluppo dell'agricoltura contadina e biologica che utilizzano la diversità e la variabilità intra-varietale per adattare le loro colture. La registrazione DOR che non impone criteri di omogeneità (H) e stabilità (S), può permettere la registrazione delle varietà popolazione solo se non è subordinato al rispetto di questa definizione dell UPOV. Inoltre, la registrazione DOR non deve rimanere limitata alle varietà antiche, ma deve rimanere 5 ITPGRFA Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l Alimentazione et l Agriculture
4 aperta alle nuove varietà locali, contadine e popolazione adatte alle nuove condizioni colturali che si imporranno agli agricoltori, tra cui l'amplificazione del cambiamento climatico. Le varietà adattate a particolari condizioni di coltivazione, ma non in ad una regione di origine o di adattamento specifico, devono continuare ad avere accesso alla registrazione DOR, senza che questa sia limitata ad una regione in particolare. Infine, la gestione del rischio fitosanitario o ambientale esclusivamente attraverso la genetica, la sterilizzazione biologica e/o il trattamento chimico dei semi è una negazione importante della capacità dell'agricoltura contadina e biologica di gestire le malattie e rispettare l'ambiente attraverso le buone pratiche agricole. La registrazione DOR senza la necessità di DHS e partita IVA deve essere aperta a varietà popolazione definite dai loro caratteri derivanti da diverse combinazioni di genotipi diversi. Non deve quindi essere limitata alle varietà commercializzate prima della pubblicazione del regolamento, ma rimanere aperta alle nuove varietà, siano queste locali o adattate a particolari condizioni di coltivazione. Soltanto le varietà locali legate ad una determinata regione devono essere mantenute nella loro regione d'origine, salvo impossibilità tecnica (necessità importante di isolamento di certe specie allogame). I semi di tutte le specie appartenenti a queste varietà devono essere venduti nella categoria "standard" senza obblighi di certificazione. Le norme sanitarie ed ambientali dell'agricoltura chimica non dovrebbe essere imposto l'agricoltura contadina e biologica. Il regolamento fitosanitario (PH) deve includere articoli specifici per questo. 4) Bloccare la strada alle varietà e alle piante brevettate e geneticamente modificate Il regolamento attuale garantisce l'accesso esclusivo al mercato delle sementi delle varietà omogenee (H) e stabili (S) che può essere protetto da un COV. Le varietà non-omogenee (H) e non stabili (S)sono brevettabili, ma ad oggi possono essere coltivate solo attraverso un contratto d integrazione senza scambio di titoli di proprietà sulle sementi e sul raccolto. Inoltre, i titolari di brevetti sulla modificazione genetica delle piante vogliono commercializzare le loro innovazioni senza essere costretti a passare attraverso lunghe moltiplicazioni indispensabili all omogeneità (H) e stabilità (S) delle varietà. Queste non dovrebbero più essere in grado di entrare nel mercato con la nuova procedura di registrazione che non è più sottomessa agli obblighi di omogeneità (H) e stabilità (S). Inoltre, molti consumatori, in particolare il settore biologico, rifiutano qualsiasi modificazione genetica che violi l'integrità della cellula vegetale, non solamente la trans genesi oggi etichettata, ma anche la mutagenesi e la fusione cellulare come pure qualsiasi altra tecnica con conseguente modificazione genetica che non si verifichi più naturalmente con l'accoppiamento e / o la ricombinazione genetica naturale. La registrazione DOR deve essere riservata solo alle varietà non geneticamente modificate, liberamente riproducibili, e chiusa non solo a qualsiasi varietà protetta da un COV, ma anche alle varietà brevettate o piante che sono coperti da brevetti. L'iscrizione deve essere accompagnata da un obbligo di informazione sui processi di modificazione genetica utilizzati 6. 5) Lotta contro la biopirateria La COV rispetta parzialmente le obbligazioni di ripartizione dei vantaggi definiti nell'ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB), lasciando che la nuova varietà protetta possa essere liberamente utilizzata per selezionarne un altra. Queste obbligazioni non sono totalmente rispettate, 6 Noi chiediamo l interdizione COV così come definite nel regolamento europeo 2100/94, di tutte le forme di brevetti sulla riproduzione del vivente e delle piante transfgeniche. Noi chiediamo una valutazione sanitaria e ambientale.
5 perché dopo la convenzione UPOV del 1991 e il Regolamento UE 2100/94, l utilizzazione dei semi contadini è interdetta o limitata. Il brevetto non soddisfa nessuno di questi obblighi. Invece, vieta il riutilizzo delle sementi e delle piante alle quali si applica la protezione. Nel quadro attuale, che non impone alcuna informazione sulle risorse genetiche utilizzate, è impossibile applicare gli obblighi degli accordi di Nagoya, ed in particolare verificare se gli obblighi di previo consenso informato e la condivisione dei benefici sono stati rispettati. Qualsiasi registrazione non accompagnata da una parte da una condivisione delle informazioni accurate su tutte le forme di proprietà industriale che si possono applicare alle piante della varietà (COV sulle varietà o brevetto sulle piante) e alle risorse fitogenetiche utilizzate per ottenere la nuova varietà, e dall altra da altre prove del rispetto del previo consenso informato e della condivisione dei benefici, deve escludere qualsiasi limitazione alla riutilizzazione della varietà per selezionarne un altra e commercializzarla, o per le sementi contadine. 6) Proteggere la salute umana e l'ambiente Le autorità competenti devono essere in grado di rifiutare (come ad oggi è consentito) la registrazione di una varietà, se comporta un rischio per la salute umana, animale e vegetale o per l'ambiente. Le autorità nazionali devono potere rifiutare, per le stesse ragioni, la commercializzazione di semi e la coltivazione sul loro territorio di semi di varietà iscritte al catalogo europeo. 7) Non indebolire le norme di sicurezza sanitaria al fine di rafforzare la titolarità di diritti di proprietà industriale sui semi. Le leggi per la protezione della proprietà industriale lasciano l'onere della prova di una violazione esclusivamente ai titolari del titolo di proprietà. In assenza di presunzione di violazione, gli agricoltori non hanno l'obbligo di informare i selezionatori. La scelta delle varietà coltivata è infatti protetta dal diritto alla riservatezza dei dati personali e professionali. Le obbligazioni di tracciabilità dei semi imposte agli operatori per motivi di sicurezza sanitaria (articolo 57 del regolamento fitosanitario) non dovrebbe essere distolte dal loro fine dalle autorità competenti hanno accesso a queste informazioni. Infatti queste non dovrebbero essere trasmesse ai detentori dei titolo di proprietà industriale. L'assenza di garanzie di non divulgazione di queste informazioni non potrà che incitare gli agricoltori a non soddisfare le loro obbligazioni sanitarie. 8) Mantenere un registro pubblico di registrazione e di controllo alla portata finanziaria e normativa di piccoli operatori La gestione del catalogo europeo è affidato all Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (OCVV) che gestisce il COV. Questo potrà inscrivere direttamente le varietà a livello europeo (lista A) e supervisionare la registrazione nazionale (lista B). L iscrizione a livello europeo non potrà prendere in conto gli ecosistemi locali. Questa non favorirà che le grandi imprese che vogliono inondare i mercati europei con le stesse varietà fuori terra, dipendenti dai soli fattori produttivi e totalmente disconnesse dai territori. Tali varietà sono in contrasto con gli obiettivi di ridurre gli input, dell adattamento locale al cambiamento climatico e della biodiversità. Il "non-paper" organizza una privatizzazione totale e definitiva dei servizi pubblici di registrazione e controllo. Le nuove procedure per l auto-controllo e l auto-emissione di certificati sanitari "sotto sorveglianza ufficiale" sono disponibili solo per gli operatori di grandi dimensioni in grado di assorbire su grandi quantità di sementi commercializzate le attrezzature richieste (parcelle sperimentali controllate, laboratori di prova...), l'assunzione di personale qualificato autorizzato e la
6 moltiplicazione delle analisi. Se vengono abbandonati dai grandi operatori, i programmi pubblici non potranno rimanere in carica e saranno sostituiti da organismi di certificazione organizzati dall industria sementiera. La dipendenza commerciale degli organismi di certificazione dai loro clienti più importanti, che garantiscono la loro sopravvivenza economica, apre le porte a ogni tipo di deriva. I piccoli operatori, incapaci di soddisfare gli standard richiesti, saranno ritenuti responsabili a priori per qualsiasi incidente commerciale o medico, senza alcun ricorso possibile per l unico motivo per cui non sono stati in grado di attuare le misure imposte di gestione del rischio. La registrazione di varietà non si devono fare a livello europeo, ma unicamente a livello nazionale. La certificazione deve restare un compito istituzionale in carico alle autorità competenti e non agli operatori privati. La registrazione delle varietà e i controlli di qualità dei semi devono rimanere un servizio pubblico a disposizione di tutti e gratuito per le varietà e i semi liberamente riproducibili, ottenuti e prodotti in un maniera naturale attraverso l'accoppiamento e / o la ricombinazione naturale, e privi di qualsiasi proprietà industriale. Le obbligazioni sanitarie, di bio-sicurezza e di tracciabilità devono essere proporzionate alle dimensioni delle imprese a cui si applicano.
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