Regolamento Comitato Etico Centrale Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Regione Lazio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento Comitato Etico Centrale Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Regione Lazio"

Transcript

1 Regolamento Comitato Etico Centrale Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Regione Lazio D.M. Salute del 08/02/2013 (D.G.R.Lazio del 12/06/2013 n.146, modificata da D.G.R. Lazio del 3/10/2013 n. 301) Approvato dal Comitato Etico Centrale nella seduta del 17 dicembre 2013 Sito internet:

2 Indice Art. 1 Natura del CEC Art. 2 Definizioni Art. 3 Principi generali Art. 4 Normativa Art. 5 Indipendenza Art. 6 Istituzione Art. 7 Composizione Art. 8 Consulenti esterni Art. 9 Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica Art. 10 Doveri Art. 11 Funzioni Art. 12 Valutazione di emendamenti a sperimentazioni Art. 13 Aggiornamento degli studi in corso Art. 14 Informativa per il paziente e consenso informato Art. 15 Altre attività del CEC Art. 16 Funzioni del Presidente Art. 17 Funzioni dell Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica Art. 18 Notifica eventi avversi Art. 19 Convocazione e Deliberazione Art. 20 Decadimento o Dimissione di componenti del CEC Art. 21 Disposizione finale Allegato 1 1

3 Art. 1 Natura del CEC Il Comitato Etico Centrale (CEC) degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) della Regione Lazio è un organismo indipendente comprensivo di 5 sezioni: a) Sezione IRCCS IFO Fondazione G.B. Bietti b) Sezione IRCCS Istituto Lazzaro Spallanzani c) Sezione IRCCS Fondazione S. Lucia d) Sezione IRCCS S. Raffaele Pisana e) Sezione IRCCS Istituto dermopatico dell Immacolata. Il CEC è istituito nell ambito degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) e ha la sua sede presso l Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e l Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG), Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, situati in Via Elio Chianesi 53,00144 Roma. Il CEC opera anche come Comitato Etico della Sezione IRCCS IFO Fondazione G.B. Bietti. Il CEC opera in applicazione della normativa vigente in materia e il suo parere è vincolante per la realizzazione di ogni sperimentazione. Il CEC, composto dalle figure professionali previste dal D.M. Salute 08/02/13 e dalla D.G.R. Lazio n. 146 del 12/06/13, modificata da D.G.R. Lazio n. 301 del 03/10/13 ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti,della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a sperimentazioni cliniche condotte nell ambito dell attività di ricerca degli IRCCS e di fornire pubblica garanzia di tale tutela esprimendo il proprio parere sui protocolli di sperimentazione, sull idoneità degli sperimentatori, sull adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenere il consenso informato. Il CEC detta le linee di indirizzo e svolge funzione di coordinamento tra le sezioni dei comitati etici IRCCS. Il CEC può svolgere anche una funzione consultiva in rapporto a questioni etiche correlate alle attività scientifiche e cliniche svolte negli IRCCS, con l obiettivo di proteggere e promuoverei valori e la dignità della persona umana. Il CEC può proporre inoltre iniziative di formazione, informazione e studio, relativamente a temi di bioetica. 2

4 Art. 2 Definizioni Le definizioni di: autorità competente, consenso informato, evento avverso, reazione avversa, evento o reazione avverso e serio, reazione inattesa, sperimentazione clinica, sperimentazione clinica multicentrica, sperimentazione con medicinali, sperimentazione con dispositivi medici, sperimentazione senza impiego di medicinali, promotore della sperimentazione, sperimentatore, dossier per lo sperimentatore, protocollo di studio, studio osservazionale, e qualsiasi altro concetto di rilievo bioetico, rinviano alla normativa citata negli artt. 3 e 4 del presente regolamento e alla letteratura nazionale e internazionale in materia. Art. 3 Principi generali Il CEC si ispira al rispetto della vita e della dignità umana, così come indicato nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell Uomo, nella Carta dei Diritti dell Uomo, nella Dichiarazione Universale sulla bioetica ed i diritti umani, nella Dichiarazione di Helsinki, nella Convenzione di Oviedo, nella Convenzione ONU Diritti delle Persone con disabilità. Il CEC si ispira alla buona pratica clinica per l esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei farmaci, così come prevista: nelle linee-guida dell Unione Europea, concordate nell ambito della International Conference on Harmonization (ICH) (1996) e recepite con D.M. Sanità del15/07/1997,n.162; nel D.Lgs. del24/06/2003, n.211, recante Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all applicazione della buona pratica clinica nell esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico. Il CEC si ispira inoltre ai principi espressi nel Codice di Deontologia medica, e alle raccomandazioni, ove applicabili, del Comitato Nazionale per la Bioetica. Art. 4 Normativa Il CEC è regolato dalla normativa vigente in materia: D.M. Salute del 08/02/2013, recante Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici ; Determina AIFA n. 1/2013, Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a seguito del trasferimento della 3

5 funzione dell Autorità Competente all Agenzia italiana del farmaco ;Legge 8/11/2012, n. 189, di conversione del D.L. 13/09/2012, n. 158, concernente Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ; Nota AIFA del 21/12/2012, Misure per l attuazione della Determinazione AIFA n.9/2012 relative al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica ; Determina AIFA n. 9/2012, Adozione delle linee guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. di attuazione della Direttiva 2001/20/CE, delle linee guida ICH E2F (settembre 2011) e istituzione di una banca dati nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica ; D.M. Salute del 12/04/12, recante Disposizioni sull importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti ; D.M. Salute del 15/11/2011, recante Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ; Circolare ministeriale del 02/08/2011, Chiarimenti sulle Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici D. Lgs. N. 37 del 25 gennaio 2010 e D. M. del 2 agosto 2005 ; D. Lgs. Del 25/1/2010, n. 37, recante Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all immissione sul mercato dei biocidi ; D.M. Salute del 14/07/2009, recante Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali ; Linee di indirizzo, M. L.S.P.S. del 30/04/2009, sugli studi condotti per valutare la sicurezza e le proprietà di prodotti alimentari;d.m. L.S.P.S. del 07/11/2008, recante Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali, 8 maggio 2003, recante Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica e 12 maggio 2006, recante Requisiti minimi per l istituzione, l organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ; Linee-guida per i trattamenti di dati personali nell ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali, adottate dal Garante per la Protezione dei dati personali il 24/07/2008; Determina AIFA del 20/03/2008, Linee-guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci; D.M. Salute del 21/12/2007, recante Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico ; D. Lgs. Del 06/11/2007, n. 200, recante Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali ; Circolare Ministeriale del 26/02/2007, Procedure amministrative relative allo 4

6 svolgimento di indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE ; D. M. Salute del 12/05/2006, recante Requisiti minimi per l istituzione, l organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ; D. M. Salute del 02/08/2005, recante Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici ; D. M. Salute del 17/12/2004, recante Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali,con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell assistenza sanitaria ; le precedenti leggi, decreti, circolari, in materia, ivi comprese le normative che regolano la sperimentazione dei dispositivi medici (direttiva 98/79/CE, recepita con D. Lgs.08/09/2000 n.332; direttiva93/42/cee, recepita con D. Lgs.24/2/1997, n.46; direttiva 90/385/CEE, recepita con D. Lgs. 14/12/1992, n.507). Art. 5 Indipendenza L indipendenza del CEC rispetto all Istituzione cui afferisce è garantita: a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del CEC nei confronti della struttura ove esso opera; b) dalla presenza numericamente significativa di membri non dipendenti dalla struttura ove opera il CEC stesso; c) dalla presenza di membri estranei alla professione medica e dalle professionalità mediche correlate; d) dalla estraneità e mancanza di ogni tipo di conflitto d interesse dei votanti del CEC rispetto alla sperimentazione clinica proposta. A tal fine, i membri del CEC devono firmare annualmente una dichiarazione in cui si obbligano a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto (art. 3, D.M. Salute 08/02/2013); e) dalla mancanza di cointeressi di tipo economico-finanziario tra i membri del CEC e le aziende che promuovono la sperimentazione, o che producono o commercializzano il farmaco, il dispositivo medico o altro prodotto coinvolto nella sperimentazione; f) dalle norme di garanzia e incompatibilità previste dal regolamento del CEC stesso. 5

7 Art. 6 Istituzione Il CEC è istituito con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 146 del 12 giugno 2013, modificata con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 301 del 3 ottobre 2013, e la nomina dei componenti è prerogativa del Direttore Generale degli IFO, sentito il parere dei Direttori Generali delle strutture afferenti. Il CEC elegge al proprio interno, con voto palese, un Presidente e un Vice- Presidente. A maggior garanzia di indipendenza del CEC, entrambi devono essere, preferibilmente, non dipendenti degli IFO. Il CEC si avvale di un Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica. Art. 7 Composizione Il CEC è costituito da membri interni ed esterni agli IRCCS e rappresentativi di competenze multidisciplinari di area medica e non medica in modo da garantire le qualifiche e l esperienza necessari e a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti, come previsto dal D. M. Salute del 08/02/2013. A tal fine, e considerate le peculiarità degli IRCCS, il CEC deve comprendere almeno: a) 3 clinici; b) 1 medico di medicina generale territoriale; c) 1 pediatra; d) 1 biostatistico; e) 1 farmacologo; f) 2 farmacisti del servizio sanitario regionale; g) i direttori sanitari dell Istituzione sede della sperimentazione o un loro delegato permanente; h) i direttori scientifici dell Istituzione sede della sperimentazione; i) 1 esperto di bioetica; j) 1 esperto di diritto; k) 1esperto di genetica; l) 1 esperto in dispositivi medici; m) 1 rappresentante dell area delle professioni sanitarie; n) 1 rappresentante del volontariato per l assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti; o) 1 ingegnere clinico (a chiamata); 6

8 p) 1 esperto in nutrizione (a chiamata); q) 1 esperto clinico del settore (a chiamata). Ai sensi del D. M. L.S.P.S. del 7 novembre 2008, può partecipare alle riunioni del CEC il Direttore Generale della struttura ove ha sede la sperimentazione, o un suo delegato con potere di firma, ai fini della tempestiva approvazione degli atti necessari all autorizzazione della sperimentazione clinica e dei relativi contratti economici. Come previsto dalla normativa, l amministrazione IFO stabilisce un gettone di presenza per i membri del CEC e per il personale della Segreteria. Art. 8 Consulenti esterni In conformità a quanto previsto dall art. 2, par. 6, del D. M. Salute del 08/02/2013, il CEC può avvalersi, secondo le necessità, della consulenza di esperti esterni al CEC stesso, con esperienza in specifiche aree non coperte dai componenti. Nelle sperimentazioni che coinvolgono animali il CEC si avvarrà del medico veterinario. Gli esperti esterni possono partecipare alle sedute del CEC senza diritto di voto, con lo stesso vincolo di segretezza dei componenti e con l obbligo di non pronunciarsi sulla sperimentazione in caso di conflitto di interessi. Art. 9 Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica Il CEC è dotato di un Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica. I componenti della Segreteria sono tenuti alla segretezza degli atti e delle informazioni connesse alla loro attività. Gli IFO forniscono all Ufficio di Segreteria del CEC le necessarie infrastrutture, nonché personale qualificato in misura adeguata, per lo svolgimento delle proprie attività. L Ufficio di Segreteria opera in stretta collaborazione con il Presidente, il Vice Presidente, i Componenti del CEC, con i Direttori Scientifici, con il Direttore Generale IFO, nonché con le Autorità sanitari e locali e nazionali, in conformità agli adempimenti di legge. L Ufficio di Segreteria, al fine di espletare la funzione di coordinamento prevista dal D.G.R. n. 146 del , opera in stretta collaborazione con le cinque sezioni IRCCS Lazio. 7

9 Art. 10 Doveri I Componenti del CEC: a) sono responsabili in prima persona del lavoro da essi svolto nel CEC; b) possono essere designati in qualità di relatori dal Presidente per la valutazione di specifiche sperimentazioni o specifici emendamenti; c) sono vincolati al segreto d ufficio; d) devono, di regola, comunicare alla Segreteria l eventuale impossibilità a partecipare alla riunione almeno 5 giorni prima della stessa; e) sono obbligati a non pronunciarsi sulle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto; f) sono obbligati ad agire in assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio nell espletamento delle loro funzioni ed a riferire al Presidente del Comitato Etico ogni eventuale tentativo di ingerenza o di pressione posto in essere nei loro confronti sia dall interno che dall esterno degli IRCCS. Art. 11 Funzioni 1. Valutazione di sperimentazioni con farmaci Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché delle linee-guida stabilite da Istituzioni competenti in materia di bioetica, il CEC valuta le sperimentazioni con farmaci sulla base della documentazione prevista dalla normativa vigente e redatta secondo le norme di Buona Pratica Clinica. Secondo la normativa, nell ambito delle sperimentazioni con farmaci, il CEC può esprimersi sulle sperimentazioni relative a patologie oncologiche e dermatologiche, aree di ricerca in cui l IRE e l ISG hanno ottenuto, rispettivamente, il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, nonché sulle sperimentazioni relative alle patologie di competenza degli IRCCS (Sezione: IFO Fondazione G.B. Bietti Sezione: Istituto Lazzaro Spallanzani Sezione: Fondazione S. Lucia Sezione: S. Raffaele Pisana Sezione: Istituto dermopatico dell Immacolata), e per le quali gli IRCCS siano centro di riferimento regionale e/o nazionale. L acquisizione della documentazione e il controllo preliminare relativo alla completezza e correttezza delle richieste di valutazione sono di competenza dell Ufficio di Segreteria del CEC. Il CEC dovrà in ogni caso procedere alla valutazione etica, scientifica e metodologica, secondo la normativa richiamata dall art. 2. 8

10 Nel caso di sperimentazioni cliniche multicentriche, coordinate dagli IRCCS (IRE e ISG Fondazione G.B. Bietti Istituto Lazzaro Spallanzani Fondazione S. Lucia S. Raffaele Pisana Istituto dermopatico dell Immacolata), il CEC è chiamato a esprimere il parere unico sulla sperimentazione secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa. Nel caso di uso terapeutico di farmaco sottoposto a sperimentazione clinica, il CEC può adottare, su richiesta del medico curante, una procedura d urgenza per uso compassionevole ai sensi del D.M. 8 maggio Le richieste dei medici, corredate da tutta la documentazione, verranno inviate via mail a tutti i componenti che entro 24 ore dovranno esprimere il loro parere in mancanza del quale varrà la procedura del silenzio/assenso. I pareri espressi secondo tale modalità verranno ratificati nella successiva riunione del CEC. Il CEC formula il proprio parere,tenendo in particolare considerazione: a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione clinica e del disegno dello studio, assicurandosi in particolare che il vantaggio previsto per i pazienti sia clinicamente rilevante e non solo statisticamente significativo; b) la correttezza della valutazione dei rischi e degli inconvenienti rispetto al vantaggio per i partecipanti e per altri potenziali pazienti attuali e futuri; c) l a razionalità del progetto di sperimentazione, l adeguatezza del protocollo con riferimento agli obiettivi, al disegno, alla conduzione dello studio ed alla valutazione dei risultati; d) la competenza e l idoneità dei ricercatori e di tutte le persone, ivi compreso il personale del comparto, coinvolte nella sperimentazione e la loro compiuta informazione, da parte dello sperimentatore principale, in ordine allo studio proposto; e) il dossier per lo sperimentatore; f) la fattibilità della sperimentazione,con riferimento alla possibilità di arruolare un numero adeguato di soggetti per la durata dello studio, all eventuale incompatibilità con studi clinici già in corso, all adeguatezza della struttura in termini di risorse di personale e tecnologiche; g) la disponibilità di una copertura finanziaria adeguata a coprire le spese dello studio e il piano di utilizzo del corrispettivo a paziente proposto dallo sponsor; h) l adeguatezza e la completezza delle informazioni scritte da comunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre allo stesso il consenso informato; i) la partecipazione alla sperimentazione di persone che non sono in grado di prestare il loro consenso, che dovrà essere oggetto da parte del CEC di valutazioni etiche particolarmente rigorose e documentate; i) le disposizioni previste in materia di risarcimento in caso di danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica; j) le disposizioni in materia di assicurazione relative al risarcimento di danni 9

11 cagionati ai soggetti dall attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore della sperimentazione; k) gli importi e le eventuali modalità di retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori o delle strutture cui essi appartengono, l eventuale indennità dei soggetti inclusi nella sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto tra promotore della sperimentazione e il centro sperimentale. Il CEC nel formulare il proprio parere dovrà inoltre tenere conto che: a) in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio; b) l acquisizione del consenso informato non garantisce di per sé la scientificità e l eticità del protocollo di studio e pertanto non esime dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale; c)il protocollo della sperimentazione deve garantire il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dei ricercatori coinvolti nello studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di eventuali tutele brevettali. Non devono sussistere vincoli o impedimenti alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sponsor. 2. Valutazione di sperimentazioni con dispositivi medici Nel caso di sperimentazioni con dispositivi medici,oltre a quanto riportato al par. 1, trova applicazione quanto previsto dalle direttive europee sui dispositivi medici recepite nella legislazione italiana, secondo quanto richiamato dall art. 3 del presente regolamento. Nel caso siano necessarie competenze tecniche non coperte dai membri del CEC, questo si avvarrà di consulenti esterni per formulare il proprio parere. 3. Valutazione di sperimentazioni senza l impiego di farmaci Nei casi di sperimentazioni che non prevedano l uso di prodotti medicinali, la valutazione del CEC sarà basata su quanto previsto per le sperimentazioni con farmaci,omettendole parti legate all impiego di farmaci. 4. Valutazione di studi osservazionali Per quanto riguarda la valutazione degli studi osservazionali saranno inoltre applicatele già citate indicazioni del Ministero della Salute contenute nella Circolare n.6del 02/09/2002, i chiarimenti del Ministero della Salute del 23/02/2004, le Linee Guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci (Determina AIFA 20/03/2008) 10

12 Art. 12 Valutazione di emendamenti a sperimentazioni La valutazione del CEC, previa presentazione della relativa documentazione tramite l Ufficio di Segreteria, è prevista per gli emendamenti a sperimentazioni già approvate dal CEC che comportino cambiamenti sostanziali tali: a) da incidere sulla sicurezza dei soggetti che partecipano alla sperimentazione; b) da modificare l interpretazione della documentazione scientifica presentata a sostegno dello svolgimento della sperimentazione; c) da essere significativi in relazione allo svolgimento clinico dello studio. In tutti gli altri casi sarà sufficiente una semplice notifica. Lo sperimentatore non deve effettuare alcuna deviazione dal protocollo, né apportare ad esso modifiche, senza preventiva revisione ed approvazione dei relativi emendamenti da parte del CEC, eccetto quando ciò sia necessario per eliminare un rischio immediato per i soggetti o perché si tratta di cambiamenti che, per la loro natura, richiedono solo una notifica al CEC. Prima della valutazione da parte del CEC di emendamenti relativi a sperimentazioni con medicinali, multicentriche, non coordinate dagli IRCCS, dovrà essere reso disponibile il parere espresso dal Comitato Etico del centro coordinatore della sperimentazione. Art. 13 Aggiornamento degli studi in corso Il ricercatore responsabile deve: a) comunicare al CEC, alla Direzione Scientifica ed al Servizio Farmacia la data di arruolamento del primo paziente; b) inviare ogni 6 mesi un rapporto sullo stato di avanzamento dell arruolamento alla Direzione Scientifica e al CEC. Qualora al CEC non pervenga, dopo adeguato sollecito, quanto riportato al punto b), il Presidente potrà proporre al Comitato la revisione e la chiusura dello studio; c) comunicare la data di chiusura dello studio ed un riassunto dei risultati in termini di efficacia e sicurezza alla Direzione Scientifica e al CEC. 11

13 Art. 14 Informativa per il paziente e consenso informato Il CEC deve valutare con particolare attenzione le informazioni che vengono fornite ai partecipanti agli studi clinici e le modalità di ottenimento del consenso informato. Il consenso informato dovrà essere compilato secondo le indicazioni delle norme di Buona Pratica Clinica, ma vanno anche tenute presenti le quattro condizioni fondamentali indicate dal Comitato Nazionale di Bioetica: a)qualità della comunicazione dell informazione; b)comprensione dell informazione; c)libertà decisionale del paziente; d)capacità decisionale del paziente. Il consenso informato dovrà essere redatto seguendo le linee guida adottate dal CEC (Allegato 1). Art. 15 Altre attività del CEC Il CEC può produrre o commissionare pubblicazioni, organizzare convegni, conferenze o altre riunioni scientifiche focalizzati su tematiche in relazione al suo ruolo istituzionale oppure a scopo di divulgazione. Queste attività verranno svolte in collaborazione con gli IRCCS. Art. 16 Funzioni del Presidente Il Presidente espleta le seguenti funzioni: a) promuove e coordina l attività del CEC, in collaborazione con il Responsabile dell Ufficio di Segreteria e con la Direzione Generale degli IFO per garantire un efficiente funzionamento del CEC stesso; b) riveste il ruolo di rappresentante ufficiale e portavoce del CEC ed è referente per eventuali problematiche, sia di carattere clinico-scientifico che di carattere bioetico, emerse nel corso dell attività del CEC; c) presiede le riunioni del CEC, fissandone l ordine del giorno; d) assume, nei casi di improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del CEC, dandone comunicazione allo stesso nella prima seduta utile; e) designa, se necessario, i relatori per singole sperimentazioni o per singoli 12

14 emendamenti; f) se necessario, ha facoltà di consultare esperti esterni; g) fornisce appropriate informazioni sulle iniziative intraprese ed è garante delle decisioni verbalizzate, assunte dal CEC; h) mantiene rapporti e scambi di informazione con enti istituzionali nazionali e locali (Ministero della Salute, Comitato Nazionale di Bioetica, Assessorato Regionale alla Sanità, AIFA) e con altri comitati etici; i) è garante dell applicazione del Regolamento del CEC e delle Procedure Operative adottate; j) predispone, sentito il parere dei componenti, un calendario annuale delle riunioni; k) propone l aggiornamento periodico del Regolamento e delle relative Procedure Operative; l) trasmette all Autorità Competente degli IFO il parere del CEC per l eventuale integrazione della composizione del CEC e per la sostituzione dei membri decaduti e/o dimessi. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Coadiuva il Presidente, che può conferirgli specifici incarichi. Qualora, per assenza giustificata o per conflitto di interesse, né il Presidente né il Vice-Presidente possano presiedere una seduta del CEC, i membri presenti, verificato il numero legale, nominano un membro perché presieda i lavori di quella seduta. Al termine del mandato di 3 anni, il Presidente uscente continua ad espletare le funzioni ordinarie ed urgenti necessarie a mantenere la continuità nell attività del CEC fino alla nomina e all insediamento del successivo Comitato. Art. 17 Funzioni dell Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica 1. Istituzione registri, protocollo ed archiviazione Sono istituiti il Registro delle Sperimentazioni Cliniche previsto dalla normativa vigente, e i registri necessari per riportare l attività valutativa del CEC. Le richieste che pervengono all Ufficio di Segreteria del CEC vengono registrate con un sistema di protocollo, che serve da riferimento per la pratica e per le scadenze temporali previste dalla legge. Tutta la documentazione relativa alle funzioni valutative del CEC ed alle delibere dello stesso, è archiviata in locali adeguati appositamente individuati e conservata per il periodo previsto dalla legge. 13

15 Gli organi di vigilanza e le autorità regolatorie potranno controllare la documentazione relativa alle sperimentazioni. 2. Acquisizione ed aggiornamento delle normative L Ufficio di Segreteria acquisisce leggi, disposizioni ministeriali, normative e linee guida valide in ambito europeo, informandone il Presidente e i membri del CEC e mettendole a disposizione degli stessi per consultazione. 3. Acquisizione e gestione della documentazione L Ufficio di Segreteria rende pubblicamente disponibili le informazioni necessarie per l allestimento della documentazione ai fini della presentazione dei progetti al CEC. Esso riceve la documentazione e ne controlla la completezza e correttezza dal punto di vista formale e normativo, e in caso di documentazione incompleta procede a richiedere al promotore della sperimentazione l integrazione necessaria, suggerendo le eventuali modifiche da apportare affinché vengano soddisfatte le disposizioni normative. Potranno proseguire l iter valutativo ed essere inserite nell ordine del giorno della prima seduta utile, solo le richieste di valutazione la cui documentazione risulta completa e corretta. Le richieste di parere unico avranno la precedenza sugli altri studi. Almeno dieci giorni prima di ogni seduta, l Ufficio di Segreteria provvede ad inoltrare ai membri del CEC la convocazione formale della riunione ed a mettere a disposizione, tramite sito web, la documentazione relativa agli argomenti all ordine del giorno. 4. Verbalizzazione e notifica delle attività del CEC La verbalizzazione delle attività e delle riunioni del CEC avviene a cura del Segretario del Comitato Etico. Il verbale della riunione, approvato dal Presidente, viene trasmesso per conoscenza alla Direzione Generale degli IFO. Sulla base di quanto verbalizzato l Ufficio di Segreteria notifica le delibere allo sponsor, allo sperimentatore e alle Autorità competenti. Inoltre l Ufficio di Segreteria provvede ad elaborare un rapporto annuale sulle attività del CEC. Art. 18 Notifica eventi avversi Tutte le comunicazioni relative alla sicurezza del trattamento previste dalla normativa, verificatesi all interno delle sezioni IRCCS, vanno inviate all Ufficio di Segreteria che provvede ad aggiornare il Presidente ed i 14

16 membri del CEC. Lo sperimentatore ed il promotore della sperimentazione sono responsabili della notifica di tutti gli eventi avversi e delle reazioni avverse serie ed inattese, secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa. Per il promotore è inoltre prevista la stesura di una relazione annuale sulla sicurezza delle persone sottoposte alla sperimentazione clinica. Art. 19 Convocazione e Deliberazione Il CEC viene di norma convocato formalmente dall Ufficio di Segreteria del CEC almeno dieci giorni prima della data della seduta prevista. È possibile anche la convocazione d urgenza da parte del Presidente oppure su richiesta dal 50% più uno dei membri del CEC. Le riunioni del CEC sono di regola fissate con una cadenza tale da consentire un sollecito espletamento delle richieste e comunque il rispetto della tempistica prevista dalla normativa. Le sedute del CEC sono valide in presenza di almeno il 50% più uno dei suoi membri. Nel corso della seduta lo sperimentatore degli IRCCS, o altro personale partecipante alla sperimentazione, può essere convocato dal CEC per fornire informazioni su ogni aspetto dello studio. Come previsto dalla normativa, lo sperimentatore o altro personale partecipante alla sperimentazione, non deve partecipare alla discussione finale, alle decisioni, al parere e al voto del CEC. Le delibere sono valide se approvate dal 50 % più uno dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice- Presidente. Le delibere espresse possono essere le seguenti: a) Parere favorevole b) Parere non favorevole c) Parere sospensivo in attesa di approfondimenti o modifiche d) Revoca /sospensione di pareri precedentemente espressi In casi particolari, potrà essere espresso parere favorevole, condizionato all accettazione da parte del promotore della sperimentazione e dallo sperimentatore, di modifiche eventualmente richieste dal CEC. Le modifiche dovranno essere documentate e inviate al CEC, attraverso l Ufficio di Segreteria, prima di attivare la sperimentazione. L adeguamento al parere del CEC non sottrae, di per sé, i ricercatori dalle proprie responsabilità dirette sul piano civile, penale, amministrativo, deontologico e disciplinare. Per le sperimentazioni cliniche con medicinali, multicentriche, non coordinate dagli IRCCS il CEC potrà accettare oppure rifiutare nel suo complesso il parere 15

17 espresso dal Comitato Etico del centro coordinatore. In questi casi sarà possibile richiedere di modificare la formulazione del consenso informato dei soggetti che saranno inclusi nella sperimentazione negli IRCCS. Le sedute del CEC non sono pubbliche. Art. 20 Decadimento o Dimissione di Componenti del CEC I membri del CEC restano in carica per 3 anni dalla data della nomina e il loro mandato non potrà essere rinnovato consecutivamente più di una volta. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei membri prima della fine del mandato, il Presidente chiede al Direttore Generale IFO di provvedere alla sostituzione tempestiva per assicurare la continuità dei lavori. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali intervengano condizioni soggettive e/o oggettive di incompatibilità e, in ogni caso, ostative alla posizione e funzione rivestita nel CEC, tenuto conto dell imparzialità che l organismo richiede e dei possibili conflitti di interesse. È dichiarato decaduto dalla funzione di componente del CEC chi risulti per tre volte consecutive assente ingiustificato alle riunioni o assente al 50% delle sedute in un anno. È dichiarato lo scioglimento del CEC che non abbia potuto svolgere i propri lavori per tre volte consecutive a causa della mancanza del quorum richiesto. Art. 21 Disposizione finale Il presente Regolamento e le procedure operative di cui si doterà il CEC saranno pubblicamente disponibili, insieme con l elenco dei nomi e le relative qualifiche dei componenti effettivamente nominati, presso l Ufficio di Segreteria e sul sito internet del CEC. Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento e dalle relative Procedure Operative, si rinvia alla normativa vigente in materia. 16

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD ART.1 Finalità del Comitato Etico ART.2 Funzioni ART.3 Composizione e durata ART.4 Regolamento ART.5 Presidente ART 6 Segretario ART.7 Segreteria ART.8 Disposizioni

Dettagli

organizzazione sanitaria

organizzazione sanitaria Progetto Partecipasalute Modulo A 19-20 marzo I comitati etici: cosa sono e a cosa servono? organizzazione sanitaria Dr. Saverio Santachiara Segretario del Comitato Etico Provinciale di Modena D.L. 24/06/2003

Dettagli

STATUTO del COMITATO ETICO presso l Istituto Leonarda Vaccari. Art. 1 - Costituzione

STATUTO del COMITATO ETICO presso l Istituto Leonarda Vaccari. Art. 1 - Costituzione STATUTO del COMITATO ETICO presso l Istituto Leonarda Vaccari Art. 1 - Costituzione E istituito il comitato Etico presso l Istituto Leonarda Vaccari (d ora in poi: CEV) in Roma viale Angelico 22. Il CEV

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Sede Legale Piazza Carlo Forlanini, 1 00151 Roma Azienda con ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione COMITATO ETICO STATUTO COMITATO ETICO AZIENDA

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità

Dettagli

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato ************************** ******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato ************************** Approvato con delibera consiliare n. 180 del 18 Dicembre 2012.

Dettagli

REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Art. 1 Costituzione Il Comitato Etico della Provincia di Bergamo (di seguito CE) è un organismo indipendente istituito con Delibera

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE Articolo 1 Costituzione

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04)

REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04) REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04) Art. 1 Istituzione il Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, riconosciuto: l importanza

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO COMUNE DI FLERO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.U.G. (COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l.

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l. REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA Effetti s.r.l. Approvato all unanimità dagli Amministratori con decisione del 21 aprile 2009 SOMMARIO Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione Art. 2 - Composizione

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI REGOLAMENTO Settore Giovanile, Minibasket e Scuola (SGMS) COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI Art. 1 FUNZIONI E SEDE 1. Il Settore Giovanile Minibasket e Scuola (SGMS) costituisce un organismo tecnico di settore

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO 1.1 Il presente regolamento si propone di organizzare l operatività di ITALA MOTORE D IMPRESA nell

Dettagli

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n. STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE Pagina 1 di 5 Revisione Data Descrizione Redazione Approvazione Pagina 2 di 5 Indice 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Costituzione e funzionamento del Comitato di Certificazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI ALL. A) PROVINCIA DELL OGLIASTRA ASSESSORATO Lavoro Politiche Giovanili e Femminili e Formazione Professionale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

MODALITA DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO

MODALITA DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO Allegato A alla deliberazione n. 11 dell 08/06/2012 MODALITA DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO 1. COMPITI E FINALITA

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI Allegato ART. 1 Funzione dei CCM Le funzioni fondamentali dei Comitati Consultivi Misti stabilite al 2 comma, lettere a), b), c), d) della

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di

Dettagli

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall obiettivo perseguito. 2. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione de minimis di cui alla determinazione

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

Comitato Etico Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini - Catanzaro

Comitato Etico Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini - Catanzaro Comitato Etico Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini - Catanzaro REGIONE CALABRIA AZIENDA OSPEDALIERA " MATER DOMINI " 88100 Catanzaro Via T.Campanella,115 - Tel 0961 712550 - Fax 0961 712577

Dettagli

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41/2014 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ETICO PROVINCIALE (CEP)VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STUDIO

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ETICO PROVINCIALE (CEP)VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STUDIO MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ETICO PROVINCIALE (CEP)VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STUDIO n. 1 copia cartacea + n. 1 copia elettronica (esclusivamente

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMeV) Regolamento Art. 1 1. La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) è istituita ai sensi dello Statuto dell'università di Torino, artt. 24 e sgg.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli

ART. 1 COSTITUZIONE ART. 2 FINALITA

ART. 1 COSTITUZIONE ART. 2 FINALITA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ART. 1 COSTITUZIONE 1.1 Con deliberazione

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

STUDIO NO PROFIT FINANZIATO DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA

STUDIO NO PROFIT FINANZIATO DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA SPERIMENTAZIONI OSSERVAZIONALI STUDIO NO PROFIT FINANZIATO DOMANDA DI PARERE AI COMITATI ETICI PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA A CURA DELLO SPERIMENTATORE RESPONSABILE E DEL DIRETTORE DELL UNITÀ OPERATIVA

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la

Dettagli

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME

Dettagli

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Università della Terza Età - Luigi Imperati Statuto Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 luglio 2009 Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA) PER LO STABULARIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE

REGOLAMENTO DELL ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA) PER LO STABULARIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE Pagina 1 di 7 REGOLAMENTO DELL ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA) PER LO STABULARIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE Pagina 2 di 7 Articolo 1 (Istituzione) In applicazione

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

PARTE PRIMA. Leggi e regolamenti regionali IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

PARTE PRIMA. Leggi e regolamenti regionali IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: 15656 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali LEGGE REGIONALE 29 marzo 2016, n. 4 Consiglio sanitario regionale. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE 8. Disposizioni attuative. Con il decreto ministeriale di cui al precedente punto 3.3. verranno individuate le priorita' cui i progetti strategici dovranno ispirarsi, le modalita' di presentazione degli

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI

Dettagli

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002) R E G O L A M E N T O P E R I L F U N Z I O N A M E N T O D E L L A L B O A U T O T R A S P O R T A T O R I D I C O S E P E R C O N T O T E R Z I D E L L A P R O V I N C I A D I F R O S I N O N E (Approvato

Dettagli

ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO

ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO ART. 1 ISTITUZIONE La Consulta Giovanile Comunale è istituita dal Comune di Torino di Sangro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE Approvato con atto del C.C. n. 73 del 5.11.2014. Pubblicato all albo comunale, ai sensi dell art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008

Dettagli

È adottato e posto n vigore Il seguente

È adottato e posto n vigore Il seguente STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE

Dettagli

CEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it

CEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 0 12.07.2007 1ª Emissione Presidente Comitato di Certificazione Presidente

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 23/02/2011 1 INDICE Titolo I Programmazione e valutazione

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 1 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 (art. 5 Regolamento UE n. 1303/2/13; Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014; D.G.R. n. 906 del 21 luglio 2014)

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA L INTEGRITA 2014-2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA L INTEGRITA 2014-2016 AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI VIA SOLFERINO, 13 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2014-2016 Con la redazione del programma triennale per la

Dettagli

COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA

COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI COMITATO ETICO PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA REGOLAMENTO ART. 1 Il Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica dell A.C.O. San Filippo Neri è un organismo

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI)

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) Al fine di garantire un approccio coordinato alla gestione

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

C.C.V. BS REGOLAMENTO

C.C.V. BS REGOLAMENTO ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio

Dettagli

vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA 1294 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 18-1-2007 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 11 dicembre 2006, n. 1899 Sperimentazione

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Via Toledo, n 156-80132 Napoli

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Via Toledo, n 156-80132 Napoli REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI del Consiglio dell Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli Approvato nella seduta di Consiglio del 28.10.2011 Adottato dal 01.01.2012

Dettagli

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 ottobre 2012 1 REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI Requisiti necessari per l inserimento negli elenchi dei soggetti autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco

Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Ministero della Salute

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del

Dettagli