D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214

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1 SEMINARIO COMMISSIONE ASCENSORI PROCEDURE CONSEGUENTI AD UNA VERIFICA CON ESITO NEGATIVO IN AMBIENTE DI LAVORO D.L.gs 19/12/1994 n. 758 D.L.gs 09/04/2008 n. 81 RELATORE: Ing. Silvio Mancini

2 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Art. 1. Ambito di applicazione Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV. Ing. Silvio Mancini Pag. 2

3 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 Art. 2. Definizioni m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;. Ing. Silvio Mancini Pag. 3

4 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 CAPO II Art. 12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato 1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto. Ing. Silvio Mancini Pag. 4

5 D. P. R. 5 ottobre 2010, n La comunicazione da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto.contiene: a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto; b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi; d) copia della dichiarazione di conformità; e) l'indicazione della ditta, abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto. Ing. Silvio Mancini Pag. 5

6 D. P. R. 5 ottobre 2010, n L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. Ing. Silvio Mancini Pag. 6

7 D. P. R. 5 ottobre 2010, n Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. Ing. Silvio Mancini Pag. 7

8 D. P. R. 5 ottobre 2010, n Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.. Ing. Silvio Mancini Pag. 8

9 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 Art. 13. Verifiche periodiche 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica provvedono, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria,: l'azienda sanitaria locale, ovvero l'arpa, la direzione provinciale del lavoro per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, gli organismi di certificazione notificati. Ing. Silvio Mancini Pag. 9

10 D. P. R. 5 ottobre 2010, n Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. Ing. Silvio Mancini Pag. 10

11 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 Art. 14. Verifiche straordinarie 1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. Ing. Silvio Mancini Pag. 11

12 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 Art. 15. Manutenzione 1. Ai fini della conservazione dell'impianto la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto: a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, delle porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. Ing. Silvio Mancini Pag. 12

13 D. P. R. 5 ottobre 2010, n Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, e almeno una volta all'anno per i montacarichi, a verificare: a) l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; b) le funi, le catene e i loro attacchi; c) l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra; ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto dell impianto. Ing. Silvio Mancini Pag. 13

14 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 Art. 16. Libretto e targa 1. I verbali delle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto. 2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie. Ing. Silvio Mancini Pag. 14

15 D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 214 Art. 19. Norme finali e transitorie Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall ISPESL; b) da un organismo di certificazione; c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento; d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo. Ing. Silvio Mancini Pag. 15

16 D. P. R. 5 ottobre 2010, n Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui alle lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e s. m. e i. Ing. Silvio Mancini Pag. 16

17 Parere avvocato non condiviso Responsabilità penali degli ingegneri ispettori Durante le attività di verifica l'ispettore svolge un esercizio privato di funzioni pubbliche. È noto infatti che per funzione pubblica si intende l'attività svolta nell'interesse della collettività e che taluni servizi possono essere eseguiti anche da soggetti privati per sopperire alle carenze del servizio pubblico. Pertanto, alla luce dell art. 357 del codice penale, l'ispettore ricopre lo status di pubblico ufficiale. Peraltro, la Cassazione penale a sezioni unite ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi (sentenza n. 92/191171): non è necessario che ci sia un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l Ente pubblico. Ing. Silvio Mancini Pag. 17

18 Codice Penale Art Nozione del pubblico ufficiale. (mod. L. 86/1990) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Ing. Silvio Mancini Pag. 18

19 Considerazione Si ritiene che ai sensi del secondo periodo dell'art. 357 c.p., l'attività dell'ingegnere verificatore non rientri tra le fattispecie previste per la qualifica di "pubblico ufficiale". Il pubblico ufficiale è colui che svolge una funzione amministrativa (es. organi politici di un Consiglio Comunale ecc.), autoritativa (es. il dirigente di un Ufficio di una P.A. che esercita attività di Polizia Amministrativa, come fa un tecnico comunale), certificativa (es. l'impiegato addetto allo stato civile o che svolge funzioni di notarili ecc.). Il tecnico verificatore svolge un attività di verifica e non già di certificazione e non ha peraltro neanche potere autoritativo (il fermo dell'impianto è disposto infatti con determinazione dirigenziale da altri responsabili in seno alle competenti PP.AA.); la sua attività concorre peraltro nel compimento di un atto autoritativo fatto da altri (nel caso di verifica negativa), mentre nel caso di verifica positiva non necessita alcun atto amministrativo per il mantenimento in funzione di un impianto (il diritto a mantenerlo in esercizio è infatti dato dalla sola rispondenza alla legge ed alle norme regolamentari ad esso applicabili). Ing. Silvio Mancini Pag. 19

20 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 69 Definizioni Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Ing. Silvio Mancini Pag. 20

21 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 70 Requisiti di sicurezza Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V. (punto 4) Sanzione amministrativa da 500 a ALLEGATO V 4.5 Ascensori e montacarichi Le disposizioni della presente sezione si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali. Ing. Silvio Mancini Pag. 21

22 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 71 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, che devono essere utilizzate conformemente alle direttive comunitarie. Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro All atto della scelta, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro Ing. Silvio Mancini Pag. 22

23 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 71 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che esse vengano utilizzate per operazioni in condizioni non adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell Allegato VI. (punto 1) Sanzione amministrativa da 500 a Ing. Silvio Mancini Pag. 23

24 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 71 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza; b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro Ing. Silvio Mancini Pag. 24

25 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 71 Obblighi del datore di lavoro Qualora le attrezzature richiedano conoscenze o responsabilità particolari, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) Il loro uso sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica. Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro Ing. Silvio Mancini Pag. 25

26 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 71 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o in assenza di queste, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad un controllo iniziale e ad un altro dopo ogni nuovo montaggio; b) le attrezzature soggette a deterioramenti siano sottoposte ad interventi di controllo sia periodici (secondo frequenze stabilite dai fabbricanti/norme di buona tecnica/codici di buona prassi) che straordinari, in caso di eventi eccezionali; c) gli interventi di controllo sono volti ad assicurare l efficienza a fini della sicurezza e devono essere effettuati da persona competente. Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro Ing. Silvio Mancini Pag. 26

27 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Titolo III, Capo I, Art. 71 Obblighi del datore di lavoro I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro Ing. Silvio Mancini Pag. 27

28 Codice di Procedura Penale Art. 55 cpp- Funzioni della polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Ing. Silvio Mancini Pag. 28

29 Codice di Procedura Penale Art. 57 cpp- Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Ing. Silvio Mancini Pag. 29

30 Codice di Procedura Penale 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. Ing. Silvio Mancini Pag. 30

31 Codice di Procedura Penale Art. 59 cpp- Subordinazione della polizia giudiziaria 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1. Ing. Silvio Mancini Pag. 31

32 Organi di Vigilanza I POTERI DEGLI U.P.G. DEGLI ENTI DI VIGILANZA. LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE DEVE ESSERE DIMOSTRATA ESIBENDO IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO (RICORDIAMO CHE NON TUTTI I DIPENDENTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA NE SONO MUNITI) È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE, IN QUANTO AD ESSA SONO LEGATI I PARTICOLARI POTERI DEGLI ISPETTORI, CHE SONO: - ACCESSO - DISPOSIZIONE - PRESCRIZIONE - DIFFIDA Ing. Silvio Mancini Pag. 32

33 Organi di Vigilanza IL POTERE DI ACCESSO È LA FACOLTÀ DI VISITARE IN OGNI PARTE, A QUALUNQUE ORA DEL GIORNO ED ANCHE DELLA NOTTE, I POSTI DI LAVORO, IVI COMPRESI, SE ESISTONO FONDATI SOSPETTI CHE SERVANO A COMPIERE O A NASCONDERE VIOLAZIONI DI LEGGE, I LOCALI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE CONNESSI CON L ESERCIZIO DELL AZIENDA. (ART. 8 DPR 520/55).. Ing. Silvio Mancini Pag. 33

34 Organi di Vigilanza IL POTERE DI DISPOSIZIONE TROVA IL SUO FONDAMENTO NEGLI ARTT. 10, DEL D.P.R. 520/55, E 20, DELLA L. 833/78, SI ESTRINSECA NEL POTERE DELL ORGANO DI VIGILANZA DI DISPORRE CHE L OBBLIGATO ADEMPIA AD UN ORDINE LEGITTIMO DI ATTUARE PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. TALE POTERE NON È INCONDIZIONATO, MA PUÒ ESSERE USATO SOLO IN DUE SPECIFICI CASI DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA: QUANDO VI SIA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO CHE NON È RISCONTRABILE COME VIOLAZIONE DI UNA PRECISA NORMA, MA IN UNA NORMA TROVI IL SUO FONDAMENTO; QUANDO È LA STESSA LEGGE CHE DÀ ALL U.P.G. LA FACOLTÀ DI PRECISARE O DEROGARE LE SUE STATUIZIONI. Ing. Silvio Mancini Pag. 34

35 D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. Articolo bis - Potere di disposizione Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. Avverso le disposizioni, entro 30 giorni, si può ricorrere all autorità gerarchicamente sovraordinata Ing. Silvio Mancini Pag. 35

36 Organi di Vigilanza LA DISPOSIZIONE É UN ATTO ESECUTIVO ED È SORRETTA DA DIFFIDA, CIOÈ IL TERMINE ENTRO CUI DOVER ADEMPIERE. NEL CASO DI INOTTEMPERANZA, ESPONE: ALLA SANZIONE DI CUI ALL ART. 11 DEL D.P.R. 520/55 COME MODIFICATO DALL ART. 11 D.LGS. 758/94 (pena dell arresto fino a un mese o dell ammenda fino a lire ottocentomila per inosservanza di disposizioni di sicurezza sul lavoro.) ALLA SANZIONE DI CUI ALL ART. 650 C.P. PER DISOBBEDIENZA AD UN ORDINE LEGITTIMAMENTE IMPARTITO DA UN U.P.G. NON DERIVANDO DA UNA VIOLAZIONE DI LEGGE, NON DEVE ESSERE TRASMESSA AL PUBBLICO MINISTERO IN CASO DI OTTEMPERANZA. IN CASO DI DISPOSIZIONE IMPARTITA DA U.P.G. APPARTENENTE ALL ISPETTORATO DEL LAVORO È AMMESSO RICORSO GERARCHICO ENTRO 15 GIORNI AL MINISTERO DEL LAVORO (ART. 10 D.P.R. 520/55). IN CASO DI DISPOSIZIONE IMPARTITA DA U.P.G. DELLA ASL SI PUÒ RICORRERE IN VIA GERARCHICA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO 30 GIORNI (ART. 21 L. 833/78). Ing. Silvio Mancini Pag. 36

37 D. L.vo n. 758 del 19/12/1994 IL POTERE-DOVERE DI PRESCRIZIONE SI HA ALLORCHÉ UN U.P.G. VERIFICHI LA VIOLAZIONE DI UNA PRECISA DISPOSIZIONE DI LEGGE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E, QUINDI, A NORMA DELL ART. 20 DEL D.LGS. 758/94, È TENUTO AD IMPARTIRE IL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO AL CONTRAVVENTORE, INOLTRANDO AL PUBBLICO MINISTERO LA NOTIZIA DI REATO, AI SENSI DELL ART. 347 C.P.P.. CON LA PRESCRIZIONE L U.P.G. PUÒ IMPORRE SPECIFICHE MISURE ATTE A FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SICUREZZA O PER LA SALUTE DEI LAVORATORI. Ing. Silvio Mancini Pag. 37

38 D. L.vo n. 758 del 19/12/1994 IL POTERE DI DIFFIDA, ACCOMPAGNA SEMPRE LA PRESCRIZIONE. CON LA PRESCRIZIONE L UPG DEVE FISSARE UN TERMINE, NON ECCEDENTE IL PERIODO DI TEMPO TECNICAMENTE NECESSARIO, PER REGOLARIZZARE LE VIOLAZIONI RISCONTRATE. IL TERMINE NON PUÒ SUPERARE I SEI MESI, MA PUÒ ESSERE PROROGATO A RICHIESTA DEL CONTRAVVENTORE, PER LA PARTICOLARE COMPLESSITÀ O PER L OGGETTIVA DIFFICOLTÀ DELL ADEMPIMENTO E PER SPECIFICHE CIRCOSTANZE NON IMPUTABILI AL CONTRAVVENTORE, PER UNA SOLA VOLTA PER ULTERIORI SEI MESI. IL PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI PROROGA VA COMUNICATO DALL U.P.G. AL PUBBLICO MINISTERO. A NORMA DELL ART. 23 DEL D.LGS. 758/94, IL PROVVEDIMENTO PENALE RESTA SOSPESO, UNA VOLTA ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REATI (ART. 335 C.P.P.), IN FUNZIONE DEL TERMINE DI DIFFIDA, FINO ALLA COMUNICAZIONE DI ADEMPIMENTO O DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL ORGANO DI VIGILANZA. Ing. Silvio Mancini Pag. 38

39 D. L.vo n. 758 del 19/12/1994 L ORGANO DI VIGILANZA VERBALIZZANTE A NORMA DELL ART. 21, C. 1 DEL D.LGS. 758/94, HA IL DOVERE, ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DIFFIDA FISSATO, DI VERIFICARE SE LA VIOLAZIONE È STATA RIMOSSA. IN GENERALE NEI VERBALI SI PUO DISPORRE L OBBLIGO PER IL CONTRAVVENTORE DI NOTIFICARE, ALLO SCADERE DEL TERMINE, L AVVENUTO ADEMPIMENTO. Ing. Silvio Mancini Pag. 39

40 D. L.vo n. 758 del 19/12/1994 SE LA PRESCRIZIONE È STATA ADEMPIUTA NEI TERMINI, SECONDO IL D.LGS. 758/94, L ORGANO DI VIGILANZA: AMMETTE IL CONTRAVVENTORE A PAGARE IN SEDE AMMINISTRATIVA, ENTRO 30 GIORNI, UNA SOMMA PARI AL QUARTO DEL MASSIMO DELL AMMENDA PER LA CONTRAVVENZIONE COMMESSA (ART. 21, C2); COMUNICA ENTRO 120 GIORNI AL PUBBLICO MINISTERO L AVVENUTO ADEMPIMENTO ED IL PAGAMENTO DELLA SOMMA (ART. 21, C.2) AL FINE DELL ARCHIVIAZIONE PER ESTINZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE (ART. 24, C. 1 E 2) Ing. Silvio Mancini Pag. 40

41 D. L.vo n. 758 del 19/12/1994 A SEGUITO DELL ARCHIVIAZIONE PER ADEMPIMENTO ANCHE EVENTUALI ATTI PRELIMINARI, ESEGUITI A NORMA DELL ART. 23, C. 3 DEL D.LGS. 758/94, NON AVRANNO ALCUNA CONSEGUENZA. QUALORA, INVECE, DALLA VERIFICA RISULTI CHE LA PRESCRIZIONE NON ABBIA AVUTO ADEMPIMENTO ENTRO I TERMINI, L ORGANO DI VIGILANZA, A NORMA DELL ART. 21, C. 3 DEL D.LGS. 758/94, NE DÀ COMUNICAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO ED AL CONTRAVVENTORE ENTRO 90 GIORNI DAL TEMINE FISSATO CON LA DIFFIDA. Ing. Silvio Mancini Pag. 41

42 D. L.vo n. 758 del 19/12/1994 SE SI VERIFICA L INADEMPIMENTO IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDERÀ IL SUO REGOLARE CORSO CON IL POSSIBILE USO DI TUTTI GLI ATTI O PROVE ACQUISITI EX ART. 23, C. 3 DEL D.LGS. 758/94. IN CASO DI INADEMPIMENTO CI SI POTRÀ TROVARE, IN TRE DIFFERENTI SITUAZIONI: IL VERBALIZZATO RITIENE ILLEGITTIMA LA PRESCRIZIONE E QUINDI INTENDE AFFRONTARE IL GIUDIZIO DI MERITO, NON ESSENDO POSSIBILE IMPUGNARE PREVENTIVAMENTE LA PRESCRIZIONE; L ADEMPIMENTO È STATO REALIZZATO, MA IN UN TEMPO SUPERIORE A QUELLO INDICATO; L ADEMPIMENTO È STATO REALIZZATO, MA CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL VERBALE DALL ORGANO DI VIGILANZA. Ing. Silvio Mancini Pag. 42

43 Sentenza Corte Costituzionale Sentenza febbraio 1998 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Abusivismo edilizio - Ammissione alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato di coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione - Omessa previsione - Impregiudicata la discrezionalità dell autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee ad investire l organo di vigilanza - Non fondatezza. (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, primo comma). (Cost., art. 3). Ing. Silvio Mancini Pag. 43

44 Conclusioni L Ingegnere verificatore dell Ente Notificato è incaricato di pubblico servizio. All'ingegnere, nell'esercizio delle sue funzioni, possono essere imputati reati a titolo di colpa (art. 43 c.p., comma1) per negligenza, imprudenza o imperizia (cosiddetta colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cosiddetta colpa specifica). Tutti i verbali negativi degli ascensori installati nei luoghi di vita devono essere inviati al Comune, che provvederà alla sospensione del servizio. Tutti i verbali negativi degli ascensori installati nei luoghi di lavoro devono essere inviati all ARPA LAZIO. Si rammenta che la responsabilità dell invio dei verbali è del verificatore. Ing. Silvio Mancini Pag. 44

45 Conclusioni L Organo di vigilanza (ARPA LAZIO) invierà sull impianto un Ingegnere con qualifica di U.P.G., che potrà redigere un verbale di disposizione o un verbale di ispezione e prescrizione o un verbale contenente entrambi. II verbale seguirà la procedura prevista dal D.L.vo 758/94. Nel caso che l UPG, intervenendo sul posto, constati che la violazione sia già stata eliminata procederà secondo quanto stabilito dalla Sentenza del febbraio 1998 della Corte Costituzionale, ovvero perseguirà il Reato Storico. Nella circostanza imporrà una prescrizione e ammetterà direttamente alla oblazione il contravventore. Ing. Silvio Mancini Pag. 45

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