REGOLAMENTO INTERNO. dello YACHT CLUB ADRIACO Associazione Sportiva Dilettantistica

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1 REGOLAMENTO INTERNO dello YACHT CLUB ADRIACO Associazione Sportiva Dilettantistica in vigore dal 1 gennaio 2012

2 Il presente Regolamento ha lo scopo di integrare con norme di applicazione quanto prevede lo Statuto Sociale. LA DIREZIONE Articolo 1 Come stabilito dall articolo. 13 dello Statuto e con le modalità elettorali previste nell allegato 3, il Consiglio Direttivo prevede la nomina delle seguenti cariche specifiche : Presidente, due Vice Presidenti, Segretario, Direttore Sportivo, Economo Mare, Economo Terra, Direttore Amministrativo. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, sono singolarmente attribuiti al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Segretario, i poteri del Consiglio Direttivo per tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. Tali decisioni saranno poi sottoposte al Consiglio Direttivo per la ratifica. Articolo 2 Il Segretario provvede a quanto non rientra nelle mansioni specifiche degli altri membri del Consiglio Direttivo. In particolare cura la corrispondenza del Club, dirige il servizio di segreteria, raccoglie le richieste dei Soci. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali funge da relatore. E responsabile del Registro dei Soci. Cura in via normale le pubbliche relazioni. Articolo 3 Il Direttore Sportivo dirige tutta l organizzazione sportiva del Club e ne redige il programma annuale che farà approvare dal Consiglio Direttivo. Dispone per la manutenzione e l uso dei natanti destinati ai servizi nelle regate nonché delle imbarcazioni destinate alla Scuola di Vela. Segue a coordina l attività degli atleti. E sua cura organizzare e dirigere la Scuola di Vela. Può avvalersi dell ausilio di una Commissione Sportiva composta da Soci ed approvata dal Consiglio Direttivo Tiene aggiornato l inventario del materiale sociale a disposizione per l attività sportiva e la Scuola di Vela. Articolo 4 L Economo Mare coordina e controlla l impiego dei marinai. Pianifica l alaggio e la messa a mare delle imbarcazioni nonché l uso dei mezzi di sollevamento. Cura la sistemazione dei moli, delle opere a mare e dell albero in torretta. Dispone per un ordinato utilizzo dei magazzini mare. Richiama gli utenti al rispetto delle norme da osservare sui moli, sui pontili e nei magazzini. Mantiene aggiornato l inventario dei materiali relativi al suo settore. Articolo 5 L Economo Terra sovrintende la manutenzione dell edificio sociale, di tutti i suoi impianti e del suo arredamento, dei cancelli e della recinzione. Cura e controlla l esercizio del ristorante e del bar, vigila sull ordine interno e sulla pulizia di tutti i locali. Tiene aggiornato l inventario dei materiali in dotazione al Club. Sovrintende all attività sociale di Sede. Articolo 6 Al Direttore Amministrativo è affidata la contabilità generale. Compila i bilanci preventivi e consuntivi. Assicura il regolare svolgimento delle attività amministrativa, finanziaria, tributaria, fiscale ed assicurativa, con i relativi adempimento di legge. Dispone i pagamenti dopo aver accertato la validità delle spese, in accordo con i singoli economati competenti. Vigila sull andamento dell esazione dei canoni; nel caso in cui un Socio si renda moroso ai sensi dell art. 8 dello Statuto Sociale, il Direttore Amministrativo è tenuto ad informare i relativi Soci presentatori, dell insolvenza. Articolo 7 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di massima, una volta alla settimana, salvo impedimenti della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni prese verranno messe a verbale dal Segretario; tale verbale sarà siglato nella seduta successiva da almeno due membri del Consiglio Direttivo. I verbali non sono a disposizione dei Soci. Un estratto dei verbali contenenti deliberazioni che interessano i Soci, potrà venire esposto all Albo per almeno sette giorni. 2

3 Articolo 8 L articolo. 5 dello Statuto regola l ammissione di nuovi Soci. I membri del Consiglio Direttivo non possono proporre nuovi Soci. Di norma le domande vengono vagliate due volte all'anno, entro il 1 maggio ed entro il 1 novembre. LA SEDE SOCIALE - IL SETTORE TERRA Articolo 9 La Sede è riservata ai Soci dello Yacht Club Adriaco. L uso della sala principale della Sede sociale e della sala al 2 piano può essere concesso ai Soci che ne faranno richiesta in occasione di ricorrenze famigliari (matrimoni, compleanni, battesimi,etc.) purché tale concessione non ostacoli l attività del Circolo. In casi particolari il Consiglio Direttivo può concedere l uso della sala principale o della sala al 2 piano per manifestazioni di particolare importanza e prestigio comunque legate alle finalità del Circolo. Il Socio, al quale viene concesso l'uso del salone o della sala al 2 piano, dovrà riconoscere al Club un contributo per spese straordinarie nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Articolo 10 Il decoro e la conservazione del Club sono affidati alla buona educazione ed al corretto comportamento di tutti quanti frequentano la Sede. Tutti devono osservare reciproco amichevole rispetto nei confronti degli altri Soci. Chiunque arrechi danni alle proprietà del Club è tenuto alla rifusione del danno nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Articolo 11 E preciso dovere dei Soci di attenersi alle disposizioni interne prese dal Consiglio Direttivo e portate a conoscenza con l esposizione all Albo Sociale. Articolo 12 Ai Coniugi dei Soci è sempre consentita la libera e completa frequentazione della Sede sociale ed è pure consentita la partecipazione alle manifestazioni sociali, escluse le Assemblee (come convenuto nell Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 giugno 1998). Articolo 13 I Soci possono invitare in Sede loro ospiti, ma senza peraltro limitare l uso della sede agli altri Soci. Senza espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, la stessa persona non potrà frequentare il Club più di tre volte in un anno. Tali Ospiti dovranno essere iscritti nell apposito Registro a cura del Socio ospitante e, possibilmente, essere presentati ad un membro della Direzione. E facoltà del Consiglio Direttivo di concedere la frequentazione della Sede sociale a personalità ed atleti di affermata fama nel mondo della vela, a persone che ricoprono importanti cariche pubbliche, per l effettiva durata delle stesse. La validità è annuale, rinnovabile. Non possono essere ammesse nella Sede sociale persone che siano state espulse, cancellate dal Club o dai Clubs con cui lo Yacht Club Adriaco ha rapporti di reciprocità. Non possono essere invitati quali Ospiti coloro che sono stati presentati in precedenza come candidati a Socio e respinti. E comunque facoltà del Consiglio Direttivo di rifiutare come Ospiti quelle persone che, a suo insindacabile giudizio, ritiene non gradite nel Club. Articolo 14 Gli Allievi non possono portare Ospiti in Sede. In caso di cattivo comportamento o di non osservanza delle disposizioni del Consiglio Direttivo, gli Allievi potranno essere allontanati dal Club, per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo tenuto conto della gravità della mancanza. Articolo 15 Non è consentito attraversare in costume da bagno la sala, il vestibolo ed il bar. Per raggiungere gli spogliatoi i Soci in abbigliamento poco consono al decoro del Club, devono fare uso della scala di servizio. Articolo 16 I libri, le riviste, le pubblicazioni di cui è fornita la sala di lettura non devono venire portati in altri locali e tanto meno fuori Sede. Qualora un Socio desideri prelevare una pubblicazione, o altro materiale da consultare, dovrà farne preventiva richiesta in segreteria. 3

4 Potranno essere dati in prestito solo periodici di data precedente al mese in corso. Il Socio è tenuto alla loro restituzione entro quindici giorni. Trascorso tale termine verrà addebitato al Socio il costo della pubblicazione. Articolo 17 Gli armadietti degli spogliatoi sono a disposizione dei Soci. L assegnazione degli armadietti è competenza dei relativi Economati. Articolo 18 Negli armadietti non devono venire custoditi prodotti pericolosi, infiammabili, ne materiali deperibili e maleodoranti. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere di vuotare e lasciare aperti armadietti per procedere a disinfestazioni o lavori. Se il Socio non vi provvederà nel termine richiesto, il Consiglio Direttivo disporrà comunque per la loro apertura. Il ripristino dei danni arrecati agli armadietti per forzatura di serrature, lucchetti od altro, verrà addebitato al Socio. Qualora gli armadietti risultassero occupati arbitrariamente, il Consiglio Direttivo procederà alla loro apertura e, dopo averne custodito il contenuto per quindici giorni, non sarà più responsabile per gli eventuali ammanchi. Articolo 19 Nello spogliatoio è vietato depositare abbandonare vestiario, attrezzi o qualsiasi altro materiale. IL SETTORE MARE Articolo 20 Il magazzino mare serve esclusivamente per custodire materiali ed attrezzi delle imbarcazioni sociali. E consentita la custodia temporanea di materiali delle imbarcazioni dei Soci purché in buone condizioni e di dimensioni tali da non ostacolare il normale uso del magazzino stesso. La proprietà di tali materiali dovrà essere chiaramente attribuibile. Per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato depositarvi carburanti e materiali infiammabili o pericolosi. E vietato inoltre depositare sul molo scali, attrezzi e materiali, oltre il tempo strettamente necessario. Articolo 21 Lavori di sabbiatura, di levigatura a disco, lavori di smontaggio e di rimontaggio di motori, ed altri lavori che provochino ingombri, residui oleosi o sporco in genere, non possono essere effettuati nello spazio sociale e nei magazzini. Articolo 22 Il Club e il suo Consiglio Direttivo non possono essere ritenuti responsabili per la mancanza o lo scambio di effetti personali od oggetti da qualsiasi locale della Sede, magazzini compresi. Articolo 23 Il parcheggio delle automobili nel recinto sociale è autorizzato solo per l uso temporaneo di carico e scarico. Il Consiglio Direttivo potrà derogare, in casi particolari, su specifica richiesta del Socio. Articolo 24 E vietato introdurre animali nello spazio sociale. Articolo 25 L ormeggio nello specchio acqueo sociale è riservato alle imbarcazioni dei Soci. L ammissione a Socio dello Yacht Club Adriaco di persona proprietaria di imbarcazione non dà alcun diritto ad ottenere l assegnazione di un posto di ormeggio nello specchio acqueo sociale. Il Socio che acquista da altro Socio una imbarcazione ormeggiata nello spazio acqueo sociale non acquisisce alcun diritto al mantenimento del posto d ormeggio di tale imbarcazione. Articolo 26 L assegnazione del posto di ormeggio ed i cambi di ormeggio vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo in base alla graduatoria e alle dimensioni dell imbarcazione, seguendo le norme di cui all Appendice 1 Norme per l assegnazione e il cambio dei posti d ormeggio. Il posto di ormeggio viene assegnato al Socio e per una determinata imbarcazione : non potrà essere utilizzato per una diversa imbarcazione senza l autorizzazione della Direzione. 4

5 L occupare o l aver occupato un determinato posto di ormeggio in via temporanea non dà in nessun caso diritto di preferenza nell assegnazione dello stesso. Articolo 27 Nessuna imbarcazione potrà entrare e permanere nello specchio acqueo dello Yacht Club Adriaco senza il consenso del Consiglio Direttivo. Articolo 28 L entrata e l uscita dallo specchio acqueo o dal recinto sociale delle imbarcazioni dei Soci, per disarmo, manutenzione o vendita deve essere comunicato contestualmente, per iscritto, al Consiglio Direttivo. Articolo 29 I proprietari delle imbarcazioni devono provvedere agli ormeggi che dovranno mantenere nella migliore efficienza. Le barche devono essere munite di adeguati parabordi per evitare danni alle imbarcazioni sistemate a lato. Articolo 30 Dei danni derivanti dal cattivo tempo, anche di carattere eccezionale, e dal deficiente ormeggio, risponde il proprietario della imbarcazione che ha causato il danno. In nessun caso, e tanto meno per danni causati da forza maggiore, potrà essere ritenuto responsabile lo Yacht Club Adriaco. Articolo 31 L Economo Mare ha facoltà, in qualunque momento, per ragioni di riordino, migliore utilizzo delle banchine, sicurezza o necessità tecniche, di cambiare il posto di ormeggio di imbarcazioni. Tale manovra di spostamento dovrà essere fatta dal proprietario che sarà tenuto a stendere i nuovi ormeggi ed a salpare le vecchie catene. In casi urgenti potranno essere effettuati spostamenti di imbarcazioni dal personale del Club anche in assenza del proprietario. La responsabilità del Club cesserà in ogni caso cinque giorni dopo l avviso dell avvenuto spostamento. Inoltre, in occasione delle regate organizzate dal Club, il Consiglio Direttivo può disporre l'allontanamento temporaneo delle imbarcazioni ormeggiate negli spazi acquei sociali, ovvero il loro spostamento ad un altro ormeggio. Il Club si farà carico delle spese di ormeggio delle imbarcazioni allontanate dal Club, per tutto il periodo necessario. Articolo 32 Qualora l Economo Mare ritenga che il modo nel quale è ormeggiata una imbarcazione non sia a regola d arte, o le sue tenute siano deboli o logore, chiederà al proprietario di provvedere d urgenza a quanto necessario, anche per evitare possibili danni alle barche vicine od alle strutture sociali. Qualora l interessato non rispondesse sollecitamente all invito, fosse irreperibile o il rischio di danni perdurasse, l Economo Mare potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere al ripristino o alla sostituzione delle parti usurate o non correttamente dimensionate (gambetti, catene, tessili, redance etc.) con personale e mezzi del Club, per quanto possibile, fatta salva la rifusione delle spese da parte del Socio. Articolo 33 Quelle imbarcazioni che per la loro trascurata manutenzione o per l attrezzatura, gli ormeggi, ecc. non conformi all arte marinara, fossero tali da non corrispondere al decoro del Club, potranno venire allontanate dallo specchio acqueo sociale, su proposta dell Economo Mare. Uguale provvedimento verrà preso nei confronti di quelle imbarcazioni che venissero usate dai loro proprietari a scopo di lucro. In tale caso il Consiglio Direttivo intimerà al proprietario di allontanare l imbarcazione, entro dieci giorni, dallo specchio acqueo sociale. In caso di inottemperanza a tale intimazione il Consiglio Direttivo si riserva di adottare i provvedimenti necessari al rispetto della stessa. Articolo 34 Il comando di una imbarcazione deve essere assunto dal proprietario o da altro Socio, preventivamente autorizzato. Potrà essere affidato ad altra persona non socia solo su richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo e da questo approvata. Articolo 35 I pontili del Club servono esclusivamente quale approdo per le imbarcazioni, per l imbarco dell equipaggio e dei materiali di bordo e non dovranno essere utilizzati quale deposito di materiali ed immondizie. 5

6 Articolo 36 E vietato salire sulle imbarcazioni altrui per raggiungere la propria o per trasbordare attrezzi od altro materiale. Articolo 37 L uso dei mezzi di sollevamento è riservato ai soli Soci dello Yacht Club Adriaco e dovrà essere manovrato esclusivamente dal personale del Club a ciò autorizzato. Articolo 38 Le richieste dei servizi vanno compilate sul modulo disponibile in segreteria, ed indirizzate all Economo Mare che provvederà ad esporre all Albo il turno di precedenza. Il turno potrà essere modificato a richiesta dei Soci o per decisione dell Economo. I contributi dovuti, calcolati secondo le regole contenute nell appendice 2, devono essere corrisposti anticipatamente all atto della consegna del modulo di richiesta. Le imbarcazioni di Soci non in regola con i canoni sociali non sono ammesse ai servizi. Articolo 39 La sosta a terra è prevista per 10 (dieci) giorni per le imbarcazioni in vetroresina e per 15 (quindici) giorni per quelle in legno. Per esigenze di lavori particolari può essere richiesto un prolungamento della sosta pagando i contributi di cui all appendice 2. Tale prolungamento potrà essere concesso qualora non causi disagi ad altri Soci. Una imbarcazione non pronta ad essere varata allo scadere della sosta e che, con la sua presenza, impedisce la messa in mare di altre imbarcazioni, paga anche i contributi di prolungamento di sosta di queste ed il corrispettivo di un alaggio nel caso dovesse essere spostata per lasciar libero il transito. La sosta sul molo delle imbarcazioni esclusivamente da regata che per loro natura non sono adatte a stare permanentemente in mare, è consentita, fatta salva la corresponsione del relativo canone d ormeggio. Articolo 40 Durante il periodo invernale possono essere ospitate sui piazzali del Club alcune imbarcazioni di Soci. I Soci Armatori interessati devono far pervenire le loro richieste, sull apposito modulo, in segreteria entro fine ottobre. Le priorità di alaggio sono definite per estrazione, compatibilmente agli spazi disponibili ed alle dimensioni delle imbarcazioni. Il contributo richiesto ad ogni Armatore per la sosta a terra corrisponde al 50% (cinquanta per cento) del contributo previsto dall appendice 2 e prevede una fruizione gratuita per i primi 10 giorni per le imbarcazioni in vetroresina e per i primi 15 giorni per quelle in legno. A partire dalla data stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo quale termine per la sosta invernale, ad ogni imbarcazione non ancora varata entro tale data, verrà addebitato un contributo pari a Euro 33,00 (trentatre) al giorno fino alla data effettiva del varo. L accettazione di detto contributo dovrà essere sottoscritta dall Armatore, al momento dell alaggio, nell apposito modulo. Tali condizioni sono valide per soste in piattaforma continuative fino alla data indicata al comma precedente, fatte salve alcune motivate eccezioni che dovranno essere preventivamente segnalate alla Direzione e accettate dalla stessa. Non sono concesse deroghe di permanenza in piattaforma per lavori di resine od altri materiali che prevedono applicazioni non compatibili con la stagione invernale. Le imbarcazioni in legno vengono alate per ultime onde poter essere rimesse in acqua non appena l Armatore lo riterrà più opportuno. Al loro posto sono alate, in base alle priorità estratte, alcune delle altre imbarcazioni che avranno richiesto tale servizio. Onde poter usufruire di detto servizio ogni Armatore deve essere in regola con il pagamento dei canoni sociali e di quelli della propria imbarcazione per l'anno in corso. Articolo 41 La manovra del cavaliere (travel lift) e del bigo, quando usato elettricamente, può essere fatta solo dal personale di banchina dello Yacht Club Adriaco. Il corretto posizionamento delle cinghie in relazione al centro di gravità dell imbarcazione, alla posizione dell elica e del suo asse e degli strumenti sporgenti dallo scafo, è di responsabilità dell Armatore che deve coordinare personalmente tale operazione o delegare espressamente persona idonea di sua fiducia indicata nel modulo di richiesta. Anche nel caso di delega la responsabilità rimane sempre dell Armatore. Lo stesso vale per la sistemazione dell imbarcazione sulla sella e per la sua sicurezza a terra (necessità di venti, tiranti, puntelli, ecc.). I venti devono essere evidenziati con nastri o altri segnali idonei. L Armatore può avvalersi all uopo dei consigli tecnici del personale marinaresco del Club, senza però che ciò coinvolga in alcun modo la responsabilità del personale stesso. 6

7 La manovra della gru durante l alzata e la ammainata, il tragitto della gru sulla piattaforma, la sicurezza durante la sospensione dell imbarcazione per il lavaggio della carena, rientrano nella responsabilità del personale del Club. Il gruista può, per legge, ricevere informazioni solo dall assistente. Ciononostante, chiunque, ed in particolare l Armatore od il suo delegato, possono all emergenza sospendere la manovra in corso, salvo poi dare le ulteriori informazioni tramite l assistente. Le operazioni di lavaggio meccanico della carena devono essere sospese e sostituite dal lavaggio a mano quando le condizioni del vento portino il pulviscolo acqueo su altre imbarcazioni o persone. Il lavaggio meccanico deve essere del pari interrotto all eventuale avvicinarsi di persone a meno di cinque metri dall operatore. L assistente gruista deve ispezionare l area di previsto transito della gru, per verificare che tutti i venti e le ritenute siano stati rimossi prima di autorizzate la manovra di alzata. La sicurezza di tutte le persone coinvolte nelle operazioni ricade, per legge, sotto la responsabilità del più anziano del personale addetto dell Adriaco (in genere il Nostromo) che assume pertanto la figura giuridica del capo squadra. Tutti gli altri interessati devono pertanto conformarsi, in fatto di sicurezza, alle sue prescrizioni. Articolo 42 L uso del paranco a mano del bigo, per disalberare o armare le imbarcazioni minori e per alzare pesi fino a 200 chili è gratuito e può essere fatto direttamente dai Soci, avvisando peraltro i marinai. Articolo 43 Le imbarcazioni di Soci in procinto di partecipare ad una regata hanno diritto ad un alaggio e varo gratuiti, senza sosta in piattaforma I canoni di ormeggio sono ridotti del 50% per le imbarcazioni che nella stagione sportiva precedente abbiano partecipato ad almeno cinque manifestazioni con i colori dell'adriaco (delibera assembleare del 14 marzo 1998); le manifestazioni sono ridotte a quattro per le imbarcazioni in legno (delibera assembleare del 31 marzo 2001). Il Consiglio Direttivo nella seduta del 10 novembre 2004 delibera all unanimità di individuale alcune regate obbligatorie nell ambito delle 5 minime richieste per le imbarcazioni in plastica e delle 4 minime richieste per le imbarcazioni in legno; per le imbarcazioni in plastica la Regata Sociale e la Settimana Velica (tutte le prove) più 3 a scelta del calendario; per le imbarcazioni in legno la Regata Sociale e il Raduno AIVE più 2 a scelta del calendario. La regola avrà effetto dal 2005 per la riduzione del canone d ormeggio del Articolo 44 Le imbarcazioni sociali servono per allenamenti, regate ed esercitazioni. Il loro uso è riservato ai Soci ed Allievi. Articolo 45 Il personale di servizio mare, oltre ad accudire a tutte le mansioni affidate dal Consiglio Direttivo, è tenuto ad esercitare attiva sorveglianza sulla Sede e sulle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo sociale. Articolo 46 Il personale di servizio mare non è tenuto ad armare, disarmare od ormeggiare le imbarcazioni dei Soci. Può farlo volontariamente se non è impegnato in lavori per il Club. Articolo 47 I Soci non possono affidare al personale di servizio lavori di riparazione o manutenzione delle loro imbarcazioni. Articolo 48 L eventuale personale estraneo non può usufruire della Sede e relativi ambienti ad eccezione del magazzino mare e dei servizi al pianterreno. I lavori per conto dei Soci devono essere eseguiti fra le ore e le Per i lavori fuori orario il Socio dovrà avvisare uno degli Economi. Il Socio datore di lavoro è responsabile del comportamento di queste persone. Egli dovrà inoltre richiedere alla Segreteria il rilascio di un tesserino che autorizza il personale in questione ad entrare nello spazio sociale per la durata dei lavori. il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di allontanare le persone non gradite. Articolo 49 La conduttura idrica è a disposizione dei Soci. Per utilizzare le prese di corrente elettrica i Soci devono attenersi alle norme di sicurezza previste dalla legge ed utilizzare collegamenti di tipo approvato. In ogni caso l utilizzo di alimentazione da terra è consentito solo se l imbarcazione è presidiata. 7

8 APPENDICE 1 - NORME PER L ASSEGNAZIONE E IL CAMBIO DEI POSTI D ORMEGGIO 1.1 Graduatoria - 1 punto per ogni anno di anzianità dall ammissione a Socio Ordinario; - ½ punto per ogni anno di anzianità con contribuzione di canone ridotta (ex Associati Ordinari, Soci di età inferiore ai 31 anni, Soci Straordinari); -½ punto per ogni anno trascorso dalla presentazione della richiesta di assegnazione o spostamento di ormeggio. 1.2 Comproprietà (art. 22 dello Statuto Sociale) Il punteggio di cui sopra viene computato in proporzione alla caratura di ogni Socio richiedente. 1.3 Parità Prevale il punteggio relativo all anzianità di Socio. 1.4 Assegnazione Per le imbarcazioni immatricolate l assegnazione del posto d ormeggio è subordinata alla presentazione della Licenza di Navigazione Per i natanti e le imbarcazioni non immatricolate l assegnazione del posto d ormeggio è subordinata alla presentazione dell atto di compravendita o di una scrittura privata notarile o di una dichiarazione della Capitaneria di Porto tali da attestare, in armonia con l articolo 22 dello Statuto Sociale, che il natante sia di proprietà del Socio richiedente. Ogni modifica della proprietà dell imbarcazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo. 1.5 Variazioni Il Socio che non dovesse occupare il posto d ormeggio assegnato entro tre mesi, dovrà ripresentare la domanda di assegnazione. L Armatore che dovesse alienare la propria imbarcazione potrà chiedere di mantenere il posto d ormeggio per il periodo massimo di un anno, riservandolo per una sua nuova imbarcazione che abbia dimensioni compatibili. Durante questo periodo l Armatore dovrà corrispondere il canone imbarcazione. L Economo Mare avrà la facoltà di assegnare provvisoriamente detto ormeggio ad altri Soci. 1.6 Imbarcazioni da regata Le imbarcazioni che partecipano attivamente a regate di preminente importanza potranno essere sistemate, nei limiti delle possibilità, in ormeggi temporanei. I canoni per queste imbarcazioni saranno corrisposti a posteriori, a fine anno, in rapporto al periodo di temporanea concessione. 1.7 Revisione delle graduatorie La graduatoria per i posti d ormeggio viene revisionata ad ogni nuova assegnazione o nuova richiesta o variazione di caratura ed in ogni caso due volte all anno. APPENDICE 2 - CONTRIBUTI PER I SERVIZI MARE - Alaggio / varo imbarcazione Euro 1,20 per L x l (*) - Sosta a terra gratuita 10 giorni per le barche in vetroresina 15 giorni per le barche in legno - Imbarco e/o sbarco del motore Euro 1,04 per L x l - Imbarco e/o sbarco dell albero per imbarcazioni monoalbero Euro 1,04 per L x l - Imbarco e/o sbarco degli alberi per imbarcazioni a due alberi Euro 1,20 per L x l - Pulizia della carena con idropulitrice e mezzo personale del Club Euro 1,04 per L x l - Traino imbarcazioni con mezzi del Club Euro 21,00 per L x l - Pulizia della zona di lavaggio della carena e della zona di sosta sul piazzale (se non effettuata dal Socio) Euro 34,00 (*) L = lunghezza f/t in metri l = larghezza max. in metri 8

9 La sosta può essere prorogata, se autorizzata dall Economo Mare, con la corresponsione dei seguenti contributi giornalieri: - mesi di marzo, aprile, maggio e giugno Euro 0,57 per L x l - mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre Euro 0,47 per L x l - mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio Euro 0,36 per L x l APPENDICE 3 - REGOLAMENTO ELETTORALE Approvato dall Assemblea del 26 Novembre 1960 Premesso che le liste sono puramente orientative e che il voto viene attribuito alle singole persone, qualora dei Soci desiderino proporre candidature per le elezioni alle varie cariche sociali, devono attenersi alle seguenti norme : 3.1 I vari elenchi di candidati alle cariche sociali devono essere depositati presso la segreteria almeno due giorni prima di quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. 3.2 Tale elenchi devono essere firmati dai singoli candidati alle elezioni, i quali accetteranno in tal modo la candidatura, e devono essere presentati da almeno dieci Soci aventi diritto al voto, che dovranno a loro volta apporre la loro firma all elenco. 3.3 Gli elenchi pervenuti alla segreteria nei termini e con le modalità indicati verranno immediatamente affissi all Albo Sociale, affinché i Soci ne vengano a conoscenza. 3.4 E ammessa la propaganda elettorale, mediante la distribuzione ai Soci che intervengono all Assemblea di stampati contenenti i nomi dei candidati alle varie cariche sociali, purché su tali stampati siano indicati anche i nomi dei Soci proponenti e non vengano riprodotti gli emblemi del Club (guidone sociale, ecc.) 3.5 Non è consentita l affissione e la distribuzione di elenchi non notificati in precedenza in segreteria, oppure in qualsiasi modo contrastanti con le norme del presente regolamento elettorale. APPENDICE 4 - CONTEGGIO RIMBORSI ED ADDEBITI AI SOCI ARMATORI Norma transitoria valida fino al DICEMBRE Giusta decisione dell Assemblea Ordinaria del 2 marzo 1991, i Soci Armatori che hanno versato il loro contributo per la costruzione dei nuovi pontili hanno diritto ad un rimborso qualora lascino libero l ormeggio prima dello scadere dei dieci anni dalla ultimazione dei lavori (10 luglio 1990). Il rimborso è pari alla somma versata, diminuita di 1/20 per ogni sei mesi di occupazione (credito residuo). 4.2 Anche il Socio Armatore che nel corso dei dieci anni cambia l imbarcazione per una più piccola ha diritto ad un rimborso. L ammontare del rimborso è dato dalla differenza tra il vecchio credito residuo dell Armatore, relativo al conteggio perla vecchia barca ed il credito residuo che l Armatore stesso avrebbe se avesse corrisposto il contributo perla nuova barca (debito residuo). Esempio : Un contributo di 10 milioni per i nuovi pontili rappresenta dopo cinque anni, un credito residuo di 5 milioni. Se dopo cinque anno avviene il cambio con una imbarcazione per la quale l Armatore avrebbe versato un contributo di 8 milioni, il rimborso spettante all Armatore è di : - 5 milioni di credito residuo per la vecchia barca, meno - 4 milioni di debito residuo per la nuova barca = 1 milione di rimborso. 4.3 Parimenti, un Armatore che sostituisce la sua imbarcazione con una di maggiori dimensioni, deve corrispondere al Circolo la differenza tra il credito residuo per la vecchia barca ed il credito residuo per quella nuova. 4.4 I crediti ed i debiti residui vengono attribuiti ai singoli Armatori e non alle imbarcazioni od ai posti d ormeggio. Detti crediti e debiti non possono venie trasferiti. Pertanto, se una imbarcazione cambia proprietà, il Circolo rimborsa il credito residuo al vecchio Armatore ed apre un capitolo nuovo con il nuovo Armatore, nei modi sopraindicati. 9

10 APPENDICE 5 - GUIDONE SOCIALE ED INSEGNE SPECIALI art. 21 dello Statuto Sociale 10

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