ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

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1 SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA TURISTICHE E SPORTIVE FORUM IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEGLI UFFICI SPORT E FINANZIARI ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI Ivrea il 29 maggio 2012 Pinerolo il 31 maggio 2012 Torino il 6 giugno 2012 Esperto: Dott. Enrico Maria Vidali 1

2 Imposte dirette - Le fonti normative D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte Dirette), articoli da 143 a 149. L. 16 dicembre 1991 n. 398 Art. 90, L. 27 dicembre 2002 n

3 Le società sportive dilettantistiche Ai fini fiscali non rileva l assenza di scopo di lucro, rientrano tra i soggetti di cui all art. 73, c. 1, lett. A), del TUIR (soggetti IRES); Reddito complessivo = Reddito d impresa; Non trovano applicazione le norme in materia di enti non commerciali previste dall art. 143 e ss. Del TUIR ad eccezione di quelle espressamente richiamate dall art. 90 della L. 289/2002 (Art , co. 3, TUIR). Possibilità di applicazione del regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 (circolare 22/04/2003 n.21/e). 3

4 Le associazioni sportive dilettantistiche Reddito complessivo = redditi fondiari + redditi di capitale + redditi di impresa + redditi diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione (come per le persone fisiche Artt. 143, co. 1, e 144, co. 1, del TUIR). In caso di esercizio di attività commerciale obbligo di tenere una specifica contabilità separata con l adozione dei regimi contabili previsti dalla normativa fiscale (art. 144, co. 2, del TUIR); Regimi di determinazione del reddito di tipo forfetario (Art. 145 del TUIR e Legge 398/1991). 4

5 La contabilità separata (Art. 144, co. 2, TUIR) Finalizzata a garantire la trasparenza della contabilità commerciale. Necessità di distinguere attività istituzionale ed attività accessorie/commerciali. Assenza di criteri specifici circa le modalità di tenuta della contabilità separata: Libri contabili separati per settore di attività Libri contabili unici con possibilità di evidenziazione delle diverse tipologie di attività: idoneo schema di bilancio o contabilità per centri di costo (unico piano dei conti, circ..13/03/2012 n. 86) Obbligo di istituzione dei registri ai fini IVA (Acquisti, vendite, corrispettivi) per poter detrarre l IVA. 5

6 Deducibilità delle spese Tipologia di voce Attività istituzionale Attività commerciale Spese e componenti negative di reddito Nessuna deducibilità fiscale Deducibili secondo i principi del reddito d impresa Utilizzo promiscuo Deducibili in base al rapporto tra i ricavi d impresa ed i proventi complessivi (pro rata) Detraibilità dell I.V.A. Tipologia di voce Attività istituzionale Attività commerciale Utilizzo promiscuo Imposta sugli acquisti Non detraibile Detraibile Secondo criteri oggettivi o in base a pro rata 6

7 Determinazione dei costi promiscui (Art. 144, co. 4, TUIR): Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. Detrazione dell I.V.A. (art. 19 ter DPR 633/1072): E' ammessa in detrazione, con le limitazioni, riduzioni e rettifiche previste dalla norma, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale e dell'attività principale e' ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale. 7

8 Proventi che non costituiscono reddito Art ,co. 1 e 2, TUIR a) I proventi derivanti da prestazioni di servizi non rientranti nell art c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (Art. 143, co. 1, TUIR). b) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (Art. 143, co. 3, lett. a), TUIR). c) Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali (Art. 143, co. 3, lett. b), TUIR). c) Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi (art. 148, co. 1, TUIR). d) Attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali; si considerano tuttavia effettuate nell esercizio di attività commerciali le prestazioni effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui danno diritto (Art. 148, co. 2, -TUIR). 8

9 Decommercializzazione Art. 148, co. 3, TUIR Ambito soggettivo: Associazioni politiche, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Ambito oggettivo: Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici. Beneficio: Esclusione di tali attività dall ambito impositivo, sia ai fini delle imposte dirette che indirette (art. 4, D.P.R. 633/1972). Vincolo statutario: A condizione che le associazioni si conformino alle seguenti clausole da inserire negli atti costitutivi o negli statuti, redatti nella forma dell atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata. 9

10 Clausole previste dall art. 148 del TUIR Clausole previste dall art. 90. c. 18, L. 289/2002 Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che per espressa previsione di legge. Obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Le modalità di scioglimento dell associazione. L obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione Norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche sociali. 10

11 Clausole previste dall art. 148 del TUIR Clausole previste dall art. 90. c. 18, L. 289/2002 Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all art. 2532, c. 2, c.c., sovranità dell assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Obbligo di redazione di rendiconti economicofinanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari. 11

12 Regimi agevolati di determinazione del reddito Regime forfetario di cui all art. 145 TUIR Ambito soggettivo: Possono beneficiare del regime forfetario gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n Reddito imponibile Ricavi commerciali di cui all art. 57 del TUIR x coefficiente di redditività plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, dividendi ed interessi, i proventi immobiliari 12

13 Coefficienti di redditività per settore di attività ed ammontare ricavi: Tipo di attività Ricavi commerciali Coefficiente di redditività Prestazioni di servizi Fino ad euro ,71 15% Prestazioni di servizi Da euro ,72 ad euro ,00 25% Altre attività Fino ad euro ,84 10% Altre attività Da euro ,84bad euro ,00 15% 13

14 Regimi agevolati di determinazione del reddito Regime forfetario di cui alla Legge 16/12/1991 n., 398 Ambito soggettivo Si applica alle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed anche gli enti di diversa natura purché rientrino tra quelli non commerciali. Presupposto oggettivo Possono usufruire di tale regime i soggetti che nel corso del precedente periodo d imposta non abbiano conseguito proventi da attività commerciale per un importo superiore ad euro ,00 Concorrono alla determinazione del predetto limite: I proventi commerciali di cui all art. 85 del TUIR, Le sopravvenienze attive di cui all art. 88 del TUIR. 14

15 Non concorrono alla determinazione del predetto limite: I proventi di natura istituzionale, I proventi decommercializzati ai sensi dell art 148 del TUIR, I proventi derivanti da prestazioni di servizi non rientranti nell art c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143, co. 1, T.U.I.R.). Per le associazioni i proventi commerciali sono determinati tenendo conto: Dei proventi incassati, Dei proventi fatturati ancorché non riscossi. Per le società si tiene conto, invece, del solo criterio di competenza. 15

16 Adempimenti iniziali: Si applica il principio del comportamento concludente del contribuente, salvo obbligo di comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi (UNICO ENC) mediante presentazione del modello VO. In ogni caso l opzione deve essere comunicata alla SIAE competente per domicilio fiscale prima dell inizio solare dell esercizio in cui si intende usufruire del regime agevolato. L opzione è vincolante per un quinquennio. 16

17 Semplificazioni obblighi contabili: Esonero scritture contabili e dalla certificazione dei corrispettivi diversi da quelli delle manifestazioni sportive. Fatturazione delle operazioni di sponsorizzazione, cessione o concessione diritti televisivi e radiofonici, prestazioni pubblicitarie. Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA (solo quadro VO). Obbligo di emissione di titoli di accesso per attività di intrattenimento e spettacolo. Numerazione progressiva in ordine temporale e conservazione delle fatture di acquisto. Annotazione dei proventi commerciali su apposito modello entro il giorno 15 del mese successivo.. 17

18 Agevolazioni fiscali: Reddito imponibile ai fini IRES determinato forfetariamente, applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi commerciali ed alle plusvalenze patrimoniali (IRES 27,50% - IRAP 3,90%). IVA da versare determinata forfetariamente, riducendo l imposta sulle attività commerciali in base alle seguenti detrazioni forfetizzate (Articolo 74, sesto comma, DPR 633/1972): a) Detrazione generale 50%, b) Detrazione per cessione o concessione di diritti radiotelevisivi 33,3% c) Detrazione per sponsorizzazioni 10% Versamento trimestrale dell IVA a debito senza maggiorazione dell 1% entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio). 18

19 L agevolazione è estesa anche alle società sportive dilettantistiche. La cessazione del regime agevolato: Il venir meno dei presupposti, in particolare il superamento del limite di euro ,00, comporta l applicazione delle ordinarie disposizione in materia di determinazione del reddito, di obblighi contabili e di IVA, a partire dal mese successivo a quello in cu sono venuti meno i requisiti. Le raccolte occasionali di fondi: non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, quando sussistano le seguenti condizioni: le attività e le raccolte di fondi abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà; i proventi siano conseguiti nell'ambito di due manifestazioni per periodo d'imposta; i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo di imposta. 19

20 Agevolazioni concernenti le spese di pubblicità Il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all'importo annuo di ,00 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità". La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi. Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. 20

21 Regime IVA delle prestazioni didattiche. La circolare n. 22 del 18 marzo chiarisce, al paragrafo 5, che sono riconducibili nell ambito applicativo del beneficio dell esenzione dall IVA di cui all articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, precisando che l esenzione è limitata all attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall ente pubblico. In questi casi, lo specifico finanziamento costituisce, in sostanza, una forma di riconoscimento per atto concludente. 21

22 La ritenuta del 4% sui contributi corrisposti dalle Amministrazioni Pubbliche L art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone che: Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto (...) e con obbligo di rivalsa sull ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l acquisto di beni strumentali. La risoluzione n. 193/E del 17 giugno 2002 ha chiarito l ambito applicativo della norma: Ambito soggettivo Per imprese destinatarie del contributo devono intendersi anche soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore, hanno conseguito redditi di natura commerciale o la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d impresa. Ambito oggettivo la ritenuta di cui all art. 28, secondo comma, del DPR n. 600 si applica a qualunque forma di contributo, con la sola esclusione di quelli destinati all acquisto di beni strumentali. 22

23 Nel caso in cui il contributo in esame sia erogato ad un associazione o più in generale ad un ente non commerciale, occorre distinguere a seconda che lo stesso sia destinato ad essere utilizzato per le attività istituzionali dell ente ovvero nel quadro dell attività commerciale dello stesso. Pertanto per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, rimangono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi destinati allo svolgimento di attività commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici e privati. Restano, invece, assoggettati alla ritenuta d'acconto del quattro per cento tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro dalle regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati (Circolare 22/04/2003 n. 21). 23

24 Disapplicazione per le ONLUS Se infine il contributo è corrisposto ad una ONLUS, l applicazione della ritenuta di cui all art. 28 del DPR n. 600 del 1973 va in ogni caso esclusa, in quanto, ai sensi dell art. 150 del TUIR, le ONLUS possono svolgere solo l attività istituzionale di natura non commerciale e le attività ad esse direttamente connesse, i cui proventi non concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile. L inapplicabilità delle ritenute di cui al richiamato art. 28 nei confronti delle ONLUS è espressamente stabilita dall art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del

25 Agevolazioni in materia di tasse di Concessione Governativa (Art. 13 bis, DPR 26/10/1972 n. 641) Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. 25

26 Agevolazioni in materia di imposta di registro Il comma 5 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 stabilisce che "gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa 26

27 Agevolazioni in materia di imposta di bollo Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 introduce l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni. Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma. 27

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