A ZIONE CATTOLICA I TALIANA Associazione Diocesana di FIDENZA Via Micheli FIDENZA (PR)
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1 A ZIONE CATTOLICA I TALIANA Associazione Diocesana di FIDENZA Via Micheli FIDENZA (PR) aci.fidenza@tiscali.it Fax A TTO NORMATIVO DIOCESANO PREMESSA Il rinnovamento dell Azione Cattolica Italiana che ha portato all approvazione dello Statuto del 2003 ha dato nuovo impulso alla scelta della diocesanità dell Associazione. In questa prospettiva è stata prevista l adozione di atti normativi diocesani capaci di esprimere in modo più specifico ed efficace il volto locale dell Azione Cattolica radicata nel territorio. Il presente atto normativo diocesano individua quei caratteri propri dell Azione Cattolica della diocesi di Fidenza che concorrono a determinare in modo più preciso le modalità con le quali essa si pone al servizio della missione generale apostolica della Chiesa, conformemente alle prescrizioni contenute nello Statuto, anche in considerazione del patrimonio storico e culturale e delle specificità della comunità civile ed ecclesiale della nostra diocesi. La fisionomia dell Azione Cattolica della diocesi di Fidenza va ricercata e sempre ridefinita a partire dai seguenti dati fondanti. 1. L Azione Cattolica Italiana affonda le sue radici nella chiesa di Fidenza attraverso l intuizione e l opera di Pierina Belli e di quei cristiani laici e sacerdoti che con lei condivisero l esigenza di lavorare ad una nuova ministerialità laicale. 2. L Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fidenza svolge le sue attività formative a favore dei propri iscritti e anche di tutti i laici adulti, giovani e ragazzi della diocesi che non abbiano esplicitamente aderito all associazione. Tale attività è finalizzata alla formazione ad una fede adulta che ponga al centro l impegno per la chiesa e in particolare per la chiesa diocesana. Nella sua attività l Azione Cattolica cercherà di valorizzare la particolare ministerialità laicale che le appartiene, al fine di permettere che nuovi fedeli adulti, giovani e ragazzi possano avvicinarsi ad essa ed aderire esplicitamente al modello formativo proposto in modo libero e personale facendosi responsabili del futuro pastorale dell associazione. 3. La diocesanità dell associazione si è espressa nella piena adesione alle direttive del Vescovo mantenendo un rapporto di organica collaborazione con gli organismi e gli uffici di pastorale diocesana. Tale collaborazione si è esplicitata in particolare nella cura della pastorale giovanile, concretizzandosi anche nella gestione dei campi-scuola estivi, dei ritiri e di altri momenti di formazione a servizio delle comunità parrocchiali di tutta la diocesi. 4. L Azione Cattolica si è dimostrata in questi anni prezioso elemento di complementarietà nella realizzazione più efficace del fine generale e apostolico a cui la chiesa di Fidenza è chiamata e un significativo strumento di comunione fra le diverse componenti ecclesiali della diocesi stessa (movimenti, associazioni, comunità). 5. La tradizione dell Azione Cattolica è sempre stata caratterizzata da un impegno formativo qualificato e originale che, nel realizzarsi in percorsi per tutte le fasce d età, offre alle comunità cristiane della chiesa di Fidenza un servizio appassionato di annuncio del Vangelo in forme nuove ma sempre autentiche ed efficaci. 6. L Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Fidenza si pone in relazione con la comunità civile ed ecclesiale del suo territorio e, anche per il loro tramite, con altre realtà ecclesiali, associative e sociali senza preclusione. Essa formerà i suoi soci alla partecipazione e all impegno consapevole a favore di una realtà sociale e politica sempre più animata da valori cristiani. Essa favorirà il coordinamento su
2 temi importanti di natura educativa e sociale con altre realtà ecclesiali e laiche del territorio. 7. L Azione Cattolica della diocesi di Fidenza ritiene prioritario e prezioso l impegno per la promozione di una cultura di pace. PARTE I L AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI FIDENZA Art. 1 L Azione Cattolica di Fidenza Nella diocesi di Fidenza è costituita l associazione diocesana di Azione Cattolica, secondo le norme dello Statuto nazionale dell Azione Cattolica Italiana (con relativo regolamento di attuazione) e del presente Atto normativo che ne è parte integrante e inseparabile. E inoltre legata alle altre associazioni diocesane di AC dalla condivisione del medesimo carisma e da vincoli spirituali e associativi. Art. 2 Finalità e principi fondamentali L Azione Cattolica della diocesi di Fidenza riunisce tutti i fedeli laici che, condividendone le finalità, aderiscono all Azione Cattolica Italiana. E un associazione ecclesiale riconosciuta dai Pastori della Chiesa come espressione storica di una singolare forma di ministerialità laicale. Il suo specifico carisma è quello di partecipare alla missione ecclesiale di evangelizzazione, santificazione degli uomini e formazione evangelica delle loro coscienze, secondo la vocazione laicale e in piena comunione ed in stretta collaborazione col Vescovo e il Presbiterio diocesano. Per fare questo, sceglie di vivere profondamente radicata nella Chiesa locale e nel territorio, in forma associata, unitaria e democratica. Essa svolge le proprie attività a favore di tutti i laici della chiesa di Fidenza indipendentemente dalla loro adesione all Azione Cattolica, sempre comunque promuovendo un adesione libera e responsabile all associazione stessa. Art. 3 Adesione e partecipazione Si entra a far parte dell Azione Cattolica con atto di esplicita adesione, confermato ogni anno, e manifestato attraverso le sue articolazioni territoriali, i gruppi e i movimenti di AC. L adesione è libera e personale e rende il socio responsabile della vita dell associazione, cui contribuisce con la preghiera, con l impegno di formazione, con la partecipazione alle sue iniziative e ai momenti di espressione democratica, con la promozione e il sostegno anche economico della medesima. Le modalità dell adesione sono precisate ogni anno dal Consiglio diocesano di AC, viste le indicazioni del Consiglio nazionale. Art. 4 Servizio di comunione L AC diocesana considera essenziale offrire il proprio contributo alla costruzione della comunione nella chiesa locale e, in particolare, si impegna nel dialogo e nella collaborazione con le altre aggregazioni laicali. Art. 5 Sede e rappresentanza legale L Azione Cattolica della diocesi di Fidenza ha la propria sede in Fidenza, in via Micheli, 19. Ne è rappresentante legale il Presidente diocesano in carica. PARTE II LE ARTICOLAZIONI DELL ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI AC Art. 6 Articolazioni territoriali dell associazione diocesana L Associazione diocesana si articola in associazioni territoriali che sono parrocchiali e interparrocchiali. Le associazioni interparrocchiali sono composte da parrocchie appartenenti al medesimo vicariato Per la costituzione di nuove associazioni territoriali è necessaria l approvazione del Consiglio Diocesano previa proposta di un consigliere. Art. 7 Organi delle associazioni territoriali Organi dell associazione territoriale sono: 2
3 1. l Assemblea, che riunisce tutti i laici aderenti all AC nell associazione. Si riunisce in occasione dei momenti formativi e celebrativi, per l elaborazione delle linee generali della vita dell Associazione, per l elezione del Presidente, del Consiglio e dei propri candidati al Consiglio Diocesano. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti adulti e i giovani che hanno superato il quattordicesimo anno di età. 2. il Presidente con compiti di coordinamento della vita associativa e di rappresentanza dell associazione. 3. il Consiglio, di cui fa parte il Presidente e un rappresentante per ogni fascia d età presente nell associazione. I bambini e i ragazzi sono rappresentati da un educatore. Nelle associazioni che contano un numero di aderenti superiori a 50, i rappresentanti delle fasce d età in Consiglio sono due per ciascuna di esse. Il Consiglio, inoltre, coopta al suo interno un Segretario, su proposta del Presidente. In caso di associazione interparrocchiale, si avrà cura che nel Consiglio siano adeguatamente rappresentate tutte le parrocchie cui l associazione si riferisce. Il Consiglio si riunisce periodicamente ed ha il compito di programmare e organizzare la vita associativa locale. Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all associazione diocesana. Art. 8 Gruppi e movimenti A sostegno del compito proprio dell associazione nell animazione cristiana della cultura e degli ambienti di vita, possono costituirsi dei gruppi di formazione e di iniziativa, coordinati da un responsabile nominato dalla Presidenza diocesana. Più gruppi, omogenei per finalità e organicamente collegati, possono costituire un Movimento diocesano, su riconoscimento del Consiglio diocesano, che ne definisce anche la struttura. Due Segretari, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Congresso del Movimento, lo rappresentano nel consiglio e nella Presidenza diocesana. Il Congresso raccoglie tutti i partecipanti al Movimento. I Segretari possono essere coadiuvati da un equipe composta da un Assistente diocesano e dagli animatori del Movimento. I componenti di tali Gruppi e Movimenti, che intendono aderire all AC, si iscrivono di norma presso l associazione territoriale presente dove vivono o, se essa non è costituita, presso il Centro diocesano di AC. Art. 9 Il Movimento di Impegno educativo di AC Nell associazione diocesana di Fidenza è costituito il Movimento di impegno educativo di AC, la cui vita si articola secondo le norme del presente Atto normativo diocesano e del Documento normativo nazionale. PARTE III GLI ORGANISMI DIOCESANI Art. 10 Gli organismi diocesani Gli organismi diocesani dell Azione Cattolica di Fidenza sono l Assemblea, il Consiglio, il Presidente e la Presidenza. Art. 11 L Assemblea diocesana L Assemblea diocesana è composta dai membri dei consigli delle associazioni territoriali e dai membri del consiglio diocesano. Essa viene convocata dal presidente diocesano su richiesta di 1/3 dei membri del consiglio diocesano. L assemblea diocesana si riunisce almeno una volta l anno per l indicazione delle linee programmatiche generali. L Assemblea diocesana elettiva è composta da tutti gli iscritti all associazione e dai rappresentanti di gruppi e movimenti. Ogni tre anni, secondo i tempi fissati dal percorso assembleare nazionale, l Assemblea diocesana elettiva nomina il consiglio diocesano, scegliendo i suoi membri fra i candidati dalla lista comprendente i candidati eletti nelle assemblee territoriali e dai membri del 3
4 consiglio diocesano uscente. La lista deve essere composta da un minimo di 12 persone iscritte all Azione Cattolica, di cui almeno 2 rappresentanti per ogni settore. All Assemblea diocesana elettiva partecipa con diritto di voto ciascuno iscritto all Associazione diocesana e tre rappresentanti per ciascun Movimento diocesano. I soci e i rappresentanti dei Movimenti hanno diritto di esprimere tre preferenze. Per meglio svolgere i lavori dell Assemblea diocesana e delle Assemblee elettive territoriali, il Consiglio Diocesano redige un apposito regolamento dei suo lavori. Art. 12 Il Consiglio diocesano Il Consiglio diocesano dell Azione Cattolica è responsabile dell attuazione delle linee indicate dall Assemblea diocesana, della programmazione e della verifica annuale dell Associazione diocesana. Inoltre, discute e delibera la gestione economica, convoca l Assemblea diocesana, conferisce gli incarichi diocesani, secondo le modalità specificate nel presente Atto normativo. Il Consiglio diocesano si riunisce almeno quattro volte all anno ed è composto da 12 membri eletti dall Assemblea. Risultano eletti i più votati all interno della lista. In caso di parità tra più candidati risulta eletto il più anziano di età. Né fanno parte anche i Segretari di ogni Movimento diocesano costituito, il presidente del Mieac o un suo delegato, tutti i membri della Presidenza diocesana, se non già membri del consiglio stesso, e senza diritto di voto gli assistenti diocesani ed altri membri cooptati dal Consiglio in base al servizio che svolgono nell Associazione diocesana. Il Consiglio diocesano approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. Art. 13 Il Presidente diocesano Il Presidente diocesano è segno dell unità dell Associazione diocesana; presiede gli organismi associativi diocesani e rappresenta l Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile. Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo, che lo sceglie fra una terna di nomi formulata dal Consiglio diocesano nella prima seduta dopo l Assemblea diocesana elettiva, secondo le modalità riportate dal Regolamento nazionale all art. 10.d. 1 Art. 14 La Presidenza diocesana La Presidenza diocesana è l organo a cui è affidata la guida dell Associazione diocesana: in un clima di comunione e corresponsabilità, essa delibera in ordine alla vita diocesana dell Associazione, promuovendo e coordinando la presenza e lo sviluppo dell Azione Cattolica in diocesi, la crescita formativa e missionaria dei suoi aderenti e responsabili, i rapporti all interno e all esterno della comunità ecclesiale. La Presidenza diocesana si riunisce almeno sei volte l anno ed è costituita dal Presidente, dagli Assistenti diocesani, da un Segretario e un Amministratore, da un minimo di due a un massimo di quattro vice presidenti e da un responsabile di ACR. I vice presidenti dell Associazione e il responsabile di ACR sono eletti a maggioranza dal Consiglio diocesano nella prima seduta successiva alla nomina del Presidente da parte del Vescovo. Spetta al Presidente diocesano e all Assistente unitario individuare le disponibilità e ricevere candidature per tali cariche. Nella medesima seduta, il Consiglio elegge anche il Segretario diocesano e l Amministratore diocesano, su proposta del Presidente. 1 Per la designazione della terna, ogni Consigliere indica sull apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre nel quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo (Regolamento nazionale d attuazione, art. 10.d) 4
5 Altri responsabili, incaricati rispetto ad aree o a commissioni unitarie della Presidenza diocesana, sono nominati dal Consiglio diocesano su proposta della stessa Presidenza, ai cui lavori partecipano in modo stabile. In particolare, ambiti su cui poter individuare specifici incaricati possono essere la comunicazione, la formazione, la promozione associativa, l impegno sociale e nel mondo del lavoro e della cultura. Art. 15 Altri ambiti di partecipazione alla responsabilità diocesana dell AC Altri ambiti di partecipazione alla vita diocesana dell AC sono il gruppo di segreteria, le aree o commissioni unitarie e le equipe costituite per un attenzione adeguata alle fasce d età. La composizione e i criteri di lavoro di tali gruppi sono fissati dalla Presidenza diocesana, da cui dipendono. A tali organismi, su indicazione della Presidenza diocesana, possono collaborare persone particolarmente significative per i diversi ambiti che abbiano a cuore la particolare attività svolta in quel campo da AC. La Presidenza diocesana può stabilire incontri di tutti coloro che, a diverso titolo, rivestono incarichi e ruoli nell Associazione a livello diocesano. Art. 16 L attenzione alla famiglia Come segno dell attenzione dell AC alla realtà famigliare e per meglio promuovere attività in suo favore, una coppia viene nominata dal Consiglio diocesano all inizio del triennio partecipa ai lavori del Consiglio e della Presidenza diocesana, che può decidere di affiancare ad essa una Commissione unitaria per la famiglia in stretta collaborazione con l ufficio diocesano per la pastorale familiare. PARTE IV NORME AMMINISTRATIVE Art. 17 Risorse economiche ed attività senza scopo di lucro Le attività realizzate dall associazione non hanno scopo di lucro e sono orientate a finalità religiose, educative e scolastiche. Alle attività associative sono interamente destinate le risorse economiche dell Associazione, provenienti dalle quote associative dei soci, da contributi di Enti pubblici e privati, e donazioni. E fatto divieto di distribuire eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell Associazione diocesana, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe. La delibera è assunta dall Assemblea diocesana, col voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, sentito il Vescovo diocesano. Art. 18 La gestione amministrativa La responsabilità dell amministrazione spetta alla Presidenza diocesana ed in particolare al Presidente, in quanto legale rappresentante dell Associazione. L Amministratore, coadiuvato da un comitato per gli affari economici composto da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano, redige il rendiconto economico e finanziario e si occupa del funzionamento economico ordinario dell Associazione diocesana. PARTE V NORME FINALI Art. 19 Modifiche Le norme del presente Atto normativo possono essere modificate dall Assemblea diocesana ed entrano in vigore dopo la conferma da parte del Consiglio nazionale di AC. Art. 20 Norma di rinvio Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, nonché alle norme del Codice civile e delle altre leggi in materia di associazioni. 5
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