CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI L OSTELLO DELLA GIOVENTU LOCALITA CORTE E MALIS TRA IL COMUNE DI ILBONO E LA xxxxxxxxxxxxx

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1 CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI L OSTELLO DELLA GIOVENTU LOCALITA CORTE E MALIS TRA IL COMUNE DI ILBONO E LA xxxxxxxxxxxxx Art. 1 OGGETTO E PRIORITA SOCIALI L Oggetto del presente capitolato consiste nell affidamento del servizio di accoglienza ed ospitalità dell'ostello di Ilbono, quale struttura ricettiva extralberghiera, sita in località Corte e Malis, di proprietà del Comune di Ilbono, favorendo e sviluppando tramite la sua gestione: a) Finalità sociali di valorizzazione territoriale, strettamente dedite al turismo responsabile, giovanile, culturale e famigliare; b) il marketing territoriale di tipo naturalistico ambientale; c) la cooperazione sociale, legata all obiettivo dell inserimento lavorativo di persone disoccupate; Art. 2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA L'Ostello è costituito da n 2 strutture di diversa dimensione e destinazione, distribuiti su tre piani per quanto riguarda l'edificio principale e due piani l edificio secondario, così come risulta dalla tavola grafica in appendice alla convenzione, contenente la pianta dell edificio. Le certificazioni, attinenti gli impianti elettrico, termico, quanto necessario per la conduzione di una struttura ricettiva turistica extra alberghiera, verranno consegnate a parte e copia delle medesime dovrà essere conservata presso l'ostello. Potrà essere facoltà del concessionario utilizzarle per la predisposizione delle nuove disposizioni di legge sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro che per la sicurezza degli ospiti. Art. 3 ATTIVITA E SERVIZI La gestione della struttura e dell immobile, dovrà garantire l osservanza dei requisiti minimi strutturali e di esercizio previsti per gli Ostelli della Gioventù dalla normativa regionale in materia (L.R. 28/1998). I servizi che dovranno essere forniti attraverso la gestione dell Ostello sono i seguenti: 1) Accoglienza a) accoglienza del turismo giovanile, scolastico, educativo ed ambientale, strettamente connesso all insieme dei beni culturali e paesaggistici del Comune di Ilbono; b) mobilità del turismo, cicloturismo e altre forme del turismo lento, interessato alle strutture delle reti regionali nazionali ed internazionali degli Ostelli per la gioventù e delle strutture extralberghiere; c) facilitazione ed accoglienza dei gruppi dell associazionismo culturale, del volontariato e della cooperazione sociale, con particolare riguardo alle categorie portatori di svantaggio e dei diversamente abili; d) accoglienza del turismo famigliare e individuale motivato alla permanenza temporanea per la visita al territorio e per agli eventi culturali, fieristici ed azioni di incoming ivi promossi; e) calendario eventi per cui o a cui il gestore, tramite la struttura, favorisca in primis e/o collabori con altri soggetti all aggregazione delle comunità locali e promuova azioni a favore del marketing territoriale e ambientale; 2) Articolazione delle tipologie dei servizi Dovranno essere pertanto erogati prioritariamente i servizi obbligatori, previsti nel funzionamento degli ostelli e potranno essere altresì attivati i servizi aggiuntivi, volti a favorire l accoglienza a seconda delle tipologie dell utenza sopra indicata. Per servizi obbligatori si intendono: a) pulizia quotidiana di camere e bagni utilizzati dall utenza (da cui viene escluso il rifacimento dei letti); b) consegna all ospite di biancheria pulita all arrivo; c) erogazione di prima colazione; Pagina 1 di 5

2 d) funzionamento e accessibilità dell utenza a lavatoio e lavatrici, nonché a cucine e refettorio, su richiesta dell utenza, per l autonoma gestione del servizio lavanderia e preparazione pasti; e) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda, riscaldamento dei locali, anche nel periodo invernale di apertura. Per servizi aggiuntivi si intendono: a) integrazione su richiesta del cambio lenzuola, biancheria e rifacimento letti; b) servizio di ospitalità a mezza pensione od intera; c) servizio noleggio biciclette per l escursionismo; d) servizio di trasporto per gruppi tramite bus/eco bus e mezzi similari; e) servizio di trasporto per singoli a mezzo del concessionario dell ostello; f) accessibilità della struttura, sala comune refettorio, per attività, conferenze ed iniziative enogastronomiche richieste da gruppi, associazionismo, volontariato e cittadinanza organizzata, o collegati al calendario eventi tematici, di cui il concessionario intende dotarsi a sostegno dell accoglienza ospiti e dell attrattività sociale della struttura, per i quali sono comunque previste le dovute autorizzazioni. Art. 4 APERTURA ED ORARI L apertura dell Ostello deve essere assicurata tutto l anno, anche nel periodo invernale (1 ottobre 30 aprile) con orari di segreteria e récéption alla mattina 8:00 12:00 e al pomeriggio 17:00 21:30. Il concessionario potrà procedere all integrazione degli orari indicati qualora: a) l inclemenza atmosferica induca l utenza ad una prolungata permanenza interna alla strutture nella giornata; b) eventi ed iniziative organizzate sul territorio ogliastrino e/o segnalazioni specifiche dell utenza che potranno renderla opportuna. La flessibilità di rientro diurno e serale dovrà essere assicurata comunque ad ospiti del Comune di Ilbono e durante iniziative promozionali e turistiche organizzate dal Comune stesso. Art. 5 PERSONALE ED AUTORIZZAZIONI Il concessionario dovrà garantire tramite personale idoneo e autorizzato, la gestione dei servizi e sempre tener presidiata la struttura durante la notte, sollevando l Ente pubblico concedente da ogni responsabilità inerenti i rapporti di lavoro tra Cooperativa sociale e personale subordinato o incaricato, nonché da irregolarità o atti vandalici procurati dall utenza ospitata. A tal proposito la cooperativa sociale potrà dotarsi di modalità comportamentali e basilari di funzionamento dei servizi obbligatori, da tenersi all interno della struttura e potrà adottare sanzioni disciplinari di allontanamento o pecuniarie per la riparazione ai danni subiti nella struttura da parte dell utenza. Tale documento regolamentare dovrà essere conforme alle regole invalse per gli ostelli e le strutture extralberghiere e sottoposto preventivamente all Ente pubblico concedente. La Cooperativa sociale altresì per garantire il funzionamento gestionale dei servizi e delle cucine, in ordine alla somministrazione di cibi e bevande, dovrà riferirsi alla disciplina specifica delle strutture ricettive dirette all ospitalità, dotandosi inoltre delle autorizzazioni amministrative e sanitarie previste, sollevando l Ente pubblico da ogni responsabilità. Art. 6 TARIFFE Per i servizi obbligatori, di cui al precedente art. 3 le tariffe devono attestarsi sui livelli medi degli omologhi Ostelli funzionanti in territorio provinciale e regionale, con un aumento massimo del 10%. I servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 3 punto 2, riguardanti il rifacimento dei letti, il cambio di biancheria durante il periodo di permanenza degli ospiti ecc, compreso la tariffa integrativa dovuta al riscaldamento dei locali in periodo invernale (1/10 30/04) non potranno superare una maggiorazione compresa tra i 2 e i 4 Euro rispetto le tariffe dei servizi obbligatori. Pagina 2 di 5

3 Le tariffe sopra indicate ed il loro aggiornamento verranno annualmente comunicate al Responsabile del servizio del Comune concedente, per l opportuna visione e presa d atto, salvo rilievo di incongruità, per cui la Cooperativa sociale, concessionaria del servizio, dovrà modificarle in base alle segnalazioni ricevute. Di esse inoltre dovrà essere data pubblicità presso la struttura. Quanto invece alle tariffe inerenti ai servizi aggiuntivi di cui all art. 3 distinti alle lettere b, c, e, ed f, (l offerta di ½ pensione, pensione intera, affitti, noli ecc per utilizzo degli spazi interni ed esterni di area cortiliva, dovuti ad iniziative promosse da associazioni, gruppi e cittadinanza organizzata) saranno definite dalla Cooperativa sociale medesima e comunicate per la dovuta presa d atto, previa verifica e assunzioni delle autorizzazioni necessarie, di cui peraltro la Cooperativa sociale stessa si rende obbligata in via esclusiva, sollevando fin d ora l Ente pubblico concedente da ogni responsabilità conseguente. Art. 7 MARKETING TERRITORIALE ED ORIENTAMENTO TURISTICO Il personale di gestione ha l'obbligo di informare l'utenza dell'ostello degli orari e delle modalità di visita delle strutture pubbliche presenti nella zona e nel Comune di Ilbono, assicurando contatti con i gerenti dei singoli servizi e svolgendo, se necessario, attività di prenotazione. Dovrà essere garantita azione di divulgazione delle iniziative promosse dalle Istituzioni culturali, dalla Biblioteca Comunale, dalle strutture sportive, dal Comune di Ilbono, con particolare riferimento alle manifestazioni fieristiche, dall'associazionismo culturale e sportivo. Dovrà essere cura, inoltre, del soggetto gestore mantenere periodici rapporti con l'ufficio turismo del Comune di Ilbono e gli uffici di informazione turistica decentrati e/o da esso coordinati, ed altri operatori del turismo ambientale e culturale attivi sul territorio provinciale. La Cooperativa sociale è tenuta a progettare sia su propria iniziativa, che in cooperazione con l Ente pubblico azioni e iniziative di marketing territoriale; a produrre altresì materiale a stampa, divulgativo, promozionale anche per via informatica per promuovere l Ostello, e a produrre con altri soggetti (agenzie turistiche, agriturismi, musei, scuole ecc..) pacchetti ed offerta d incoming sul territorio e nei territori vicini, nonché attraverso le reti del turismo nazionale ed internazionale. Tutto il materiale dovrà essere posto a conoscenza dell Ente pubblico (loghi, formule promozionali ecc..). Il Comune di Ilbono potrà con la Cooperativa sociale individuare annualmente canali speciali di promozione turistica e formativa (fiere nazionali ed internazionali ecc..), valutando costi di occupazione di spazi / stand e/o di produzione di materiale specialistico. Il gestore, in tali casi, renderà disponibile il personale in staff all Ostello, per la permanenza/gestione degli stand fieristici, ai fini della diffusione dei materiali e del calendario eventi, pertinenti sia l Ostello che le strutture e le strategie di comunicazione attivate dall Ente pubblico. Art. 8 DOTAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI L ente pubblico consegna l immobile, dotato degli arredi, di computer per la gestione amministrativa, di strutture e di impianti idonei al funzionamento dei servizi, aderenti alla previste conformità in materia di edilizia, igienico sanitaria, nonché di certificazioni impianti, ecc.. La Cooperativa sociale si impegna a tenere funzionanti a norma di legge gli impianti (termico, sanitari, elettrico, sicurezza ed elevatore) e a fare le manutenzioni specifiche. Essa dovrà così provvedere: alla periodica verifica e ricarica degli estintori e di tutti i presidi antincendio, tenendo di ciò apposito registro aggiornato; alla sistematica verifica e sostituzione delle batterie delle lampade di emergenza; alla pulizia e manutenzione delle apparecchiature della centrale termica, nonché alle verifiche del buon e corretto funzionamento, compreso le prove richieste dalla Legge 10/91 e successivi regolamenti e modifiche da farsi eseguire da Ditta specializzata ed abilitata, con registrazione in apposito verbale di lavoro da conservare in C.T., di tutte le operazioni effettuate; allo svuotamento delle fosse biologiche all'occorrenza e comunque al termine del rapporto contrattuale, prima della riconsegna; alla copertura assicurativa dell'impianto sollevatore, come pure la manutenzione periodica e sistematica delle apparecchiature dello stesso da farsi eseguire alla Ditta installatrice a mezzo di specifico contratto di assistenza; alla manutenzione dell'area esterna dell'ostello, provvedendo agli sfalci periodici con le Pagina 3 di 5

4 necessarie frequenze al fine di mantenere i tappeti erbosi puliti e calpestabili ed alle cure colturali delle alberature presenti, nonché alla manutenzione degli arredi e strutture del bosco. Restano inoltre a carico del concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a causa di negligenza nella conduzione, mancanza di controllo degli utenti ospiti e non rispetto delle operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. Le manutenzioni ordinarie degli impianti dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle norme C.E.I. U.N.I., prevenzione incendi, I.S.P.E.S.L. e dalle specifiche prescrizioni previste dai costruttori delle diverse parti impiantistiche e strutturali. Art.9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Gli interventi di manutenzione straordinaria sono posti a carico della Cooperativa compresi quelli derivanti da negligenza da parte della Cooperativa sociale concessionaria in ordine alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, come previsto al precedente art. 8; ovvero derivanti da eventuali danni che il gestore o gli ospiti possono cagionare alla struttura. Art. 10 QUALIFICAZIONI E MIGLIORAMENTI DELLA STRUTTURA Interventi di qualificazione e miglioramento strutturale potranno essere apportati anche su proposta della Cooperativa sociale, se e in quanto aderenti alla crescita delle presenze e alle necessità di miglioramento dell offerta qualitativa dei servizi. Tali oneri sono di pertinenza dell Ente pubblico concedente, che ne valuterà la possibilità e la congruità in base alle proprie disponibilità del Bilancio. Potranno essere concordati con il concessionario, sia per le manutenzioni straordinarie che per il miglioramento strutturale, piani di intervento. Si pattuisce fin d ora che ogni realizzazione andrà iscritta allo stato patrimoniale del Comune di Ilbono, senza che il concessionario abbia a pretendere alcun risarcimento alla conclusione del presente contratto. Art. 11 VERIFICA GESTIONALE La ditta si impegna a presentare annualmente e, comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno: un piano di marketing territoriale per la promozione della struttura e del territorio, con l obiettivo di incrementare le presenze turistiche e promuovere le tipicità della zona. Dovrà essere predisposta una relazione scritta nella quale si evincano il numero dei pernottamenti distinti per ogni singolo mese, il numero di stanze utilizzate, il numero di persone che hanno alloggiato nella struttura e la durata del loro soggiorno. La mancata predisposizione della relazione comporterà la risoluzione del contratto di gestione alla scadenza del quinto anno. L Ente pubblico si riserva in ogni momento, tramite i propri uffici di competenza, verifiche in ordine: a) alla erogazione dei servizi, sia obbligatori che aggiuntivi, e alle relative autorizzazioni sanitarie e di legge previste; b) alle forme di promozione attivate dalla Cooperativa sociale, ai risultati attesi/convenuti, e al livello di soddisfacimento dell utenza, per cui il gestore si impegna fin d ora a collaborare, anche mediante la distribuzione di materiale apposito o in azioni e strategie orientate alla custom satisfaction; c) alla correttezza amministrativa e contabile del gestore, di cui egli medesimo deve rendere sempre accessibili documenti e dati; a tal proposito il Comune di Ilbono fornisce la struttura di apposito hardware computer, mentre il concedente è obbligato a dotarsi di adeguato software per la gestione contabile e la registrazione presenze; per tali attrezzature messe a disposizione il concessionario è vincolato alla manutenzione ordinaria e straordinaria; d) alla registrazione presenze, in base alle disposizioni vigenti in materia di ospitalità, soggiorno, mobilità e di pubblica sicurezza. Art. 12 POSTI CONVENZIONATI Pagina 4 di 5

5 La Cooperativa sociale può riservare annualmente all Ente pubblico alcuni posti/presenze convenzionati, per iniziative che il Comune stesso intenderà promuovere nell'ambito dei propri programmi istituzionali. Art. 13 UTENZE E COSTI GESTIONALI La Cooperativa sociale si farà carico di tutti gli oneri delle utenze elettriche, riscaldamento, acqua, telefoniche, delle spese di gestione dell'ostello della Gioventù, di cui è obbligato da subito a provvedere all opportuna volturazione e intestazione. Art. 14 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE Allo scadere della convenzione l'immobile, la sua pertinenza, le attrezzature e/o i beni mobili dovranno essere restituiti all Ente pubblico in buon stato di manutenzione generale. Al termine della convenzione nessun rimborso, né compenso a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune, il quale rientrerà nella piena disponibilità della struttura. Art. 15 ONERI E RESPONSABILITA' PER DANNI La Cooperativa sociale risponde nei confronti degli utenti e dei terzi, degli obblighi e degli impegni derivanti dall'attività ricettiva svolta nell'ostello per la Gioventù di cui trattasi, nonché dei fatti illeciti del personale di gestione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità annessa all'uso improprio degli immobili non previsto della presente convenzione. La Cooperativa sociale dovrà inoltre attivare: 1) a garanzia degli obblighi contrattuali deposito cauzionale dell importo di ,00 (euro novantamila/00), mediante polizza fidejussoria/bancaria; 2) per eventuali danni derivanti per qualunque causa all immobile, agli arredi ed attrezzature, nonché per danni provocati a terzi polizza assicurativa/bancaria per un importo pari ad ,00 (euro un milione/00). Art. 16 PENALI Per ogni infrazione agli obblighi, previsti a carico della Cooperativa sociale in capitolato, sarà applicata una penale di euro 300,00 (trecento) da sommare al canone annuo pattuito dalla convenzione. Quanto all inosservanza delle manutenzioni di cui all art. 8 potrà essere trattenuto dalla polizza fidejussoria/bancaria di cui all art. 15 l importo del danno o valore corrispondente alle riparazioni necessarie. Art. 17 RECESSO L Ente pubblico potrà recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 1 mese trasmesso con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso in cui l'immobile concesso in gestione, venga utilizzato per scopi difformi da quelli convenuti, e senza la preventiva autorizzazione del Comune di Ilbono, ovvero nel caso si verifichino gravi e reiterate circostanze contrastanti con normative in materia igienica e di ordine pubblico. La cooperativa sociale potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso almeno di almeno 6 mesi trasmesso con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno al Comune di Ilbono. Letto, confermato e sottoscritto come segue Pagina 5 di 5