UNIVERSITA di CHIETI - PESCARA G. D ANNUNZIO. Facoltà di Scienze Manageriali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management

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1 UNIVERSITA di CHIETI - PESCARA G. D ANNUNZIO Facoltà di Scienze Manageriali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management Diritto Tributario Prof. Francesco Rossi Ragazzi IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA settembre - dicembre

2 Considerazioni preliminari in ordine ai profili fiscali del trasferimento di azienda Nel trasferimento di azienda la scelta tra la cessione diretta dell azienda e la cessione della partecipazione rappresentativa dell azienda assume grande rilievo per il diverso onere fiscale che ne consegue. Con la Riforma Visco (D.Lgs. n. 358/1997) venne introdotto un nuovo regime fiscale sulle c.d. operazioni straordinarie che può così sintetizzarsi: 1. Regime di tassazione opzionale (imposta sostitutiva) delle plusvalenze da cessione di aziende o di partecipazioni qualificate (di controllo o di collegamento) possedute da almeno un triennio (artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 358/1997) 2. Determinazione in base ai valori contabili delle plusvalenze da conferimento di aziende o di partecipazioni qualificate, ancorché non possedute da almeno un triennio ( 1 ) (art. 175 T.U.I.R.) 3. Conferimento dell unica azienda dell imprenditore individuale e cessazione dell impresa ( 2 ) (art. 175 T.U.I.R.) 4. Neutralità fiscale dei conferimenti di aziende (ma non anche di partecipazioni qualificate ) possedute da almeno un triennio (art. 176 T.U.I.R.). Al riguardo è opportuno richiamare l attenzione in ordine alla circostanza che la Riforma Visco, comunque, non ha introdotto alcuna deroga al principio generale dell assimilazione delle operazioni di conferimento di azienda alle cessioni a titolo oneroso prevista dall art. 9 T.U.I.R. ai fini delle imposte sui redditi. Con la Riforma Tremonti (D.Lgs. n. 344/2003): venne abrogata l imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di aziende o di partecipazioni qualificate (di controllo o di collegamento) possedute da almeno un triennio di cui al D.Lgs. n. 358/1997 e venne mantenuto (peraltro con talune modifiche di rilievo): il criterio di determinazione in base ai valori contabili delle plusvalenze da conferimento di aziende o di partecipazioni qualificate (di controllo o di collegamento) (art. 175 T.U.I.R.); ed il regime di neutralità fiscale per i conferimenti di aziende (art. 176 T.U.I.R.). Con riguardo alle plusvalenze realizzate in sede di cessione a titolo oneroso di aziende (ivi incluso il conferimento) in conseguenza della abolizione della imposta sostitutiva del 19%: le plusvalenze da cessione o conferimento di aziende sono divenute assoggettate a tassazione ordinaria I.R.P.E.F. o I.R.E.S., con la sola possibilità di differirne la tassazione in non più di cinque periodi di imposta ai sensi del comma 4 art. 86 T.U.I.R. mentre per quanto riguarda le plusvalenze da cessione o conferimento di partecipazioni occorre distinguere, rendendosi applicabile: per i soggetti I.R.E.S., il regime della participation exemption di cui all art. 87, (vale a dire l esenzione delle plusvalenze su partecipazioni immobilizzate in società residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nel rispetto di determinati requisiti soggettivi, oggettivi e temporali): esenzione inizialmente prevista nella misura del 100%, successivamente ridotta al 95% e che a partire dal 2007 si è resa applicabile nella misura dell 84% in seguito all emanazione del D.L. n. 203/2005 (convertito nella L. n. 248/2005) e a partire dal 2008 è applicabile nella misura del 95% in seguito alla Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007). ( 1 ) Il c.d. realizzo a plusvalenza controllata. ( 2 ) La c.d. trasformazione dell impresa individuale in società. 2

3 N. B. Il che significa (tenuto, anche, conto della riduzione dell aliquota I.R.E.S. dal 33% al 27,5%) che a partire dal 2008 il relativo onere fiscale si è ridotto dal 5,28% (33% di 16%) all 1,375% (27,5% di 5%). per i soggetti I.R.P.E.F.: il regime della esenzione parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c), vale a dire l esenzione nella misura del 60% delle plusvalenze conseguite nell esercizio di impresa, da imprenditori individuali e società di persone, relativamente alle partecipazioni immobilizzate che abbiano gli stessi requisiti previsti ai fini della participation exemption per i soggetti I.R.E.S.; l esenzione nella misura del 60% delle plusvalenze conseguite al di fuori dell esercizio di impresa relativamente alle partecipazioni qualificate ( 3 ). A partire dal 2009 la parte imponibile delle plusvalenze (e dei dividendi) passerà dal 40% al 49,72%. per effetto del D.M emanato in attuazione dell art. 1, co. 38, L. n. 244/2007 ( Finanziaria 2008 ), posto che la riduzione dell aliquota I.R.E.S. dal 33% al 27,5% disposta dalla Finanziaria 2008 è accompagnata, oltre che da un ampliamento della base imponibile della società che produce gli utili, anche da un repechage della minore tassazione della società medesima a carico del socio in sede di percezione di dividendi e/o di realizzo di capital gains. Al riguardo, deve dunque osservarsi che con la Riforma Tremonti la scelta tra la cessione diretta dell azienda e la cessione della partecipazione rappresentativa dell azienda assume grande rilievo, mentre nel previgente regime poteva considerarsi sostanzialmente indifferente. Ed infatti: in caso di cessione d azienda, la plusvalenza realizzata viene tassata in capo al cedente con aliquota ordinaria (33%, attualmente 27,5%) ed il cessionario ha il riconoscimento fiscale dell investimento ai fini della deducibilità degli ammortamenti e della determinazione dei ricavi e delle plusvalenze/minusvalenze al momento di una successiva cessione dei beni che compongono l azienda; in caso di cessione della partecipazione, per contro, la plusvalenza realizzata in capo al cedente gode del regime fiscale di favore di cui si é detto (participation exemption), mentre il cessionario non ha più il riconoscimento fiscale dell investimento in ipotesi di successiva fusione o scissione della partecipazione acquisita, atteso che non é più possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione. Conclusivamente, per effetto della Riforma Tremonti, la convenienza fiscale del cedente in operazioni di cessione d azienda e cessione di partecipazioni risulta contrapposta alla convenienza fiscale del cessionario: il primo ha una maggiore convenienza a cedere la partecipazione rappresentativa dell azienda; ( 3 ) Ai fini dei capital gains le partecipazioni si considerano qualificate : se la percentuale dei diritti di voto nell assemblea ordinaria è superiore al 2% per i titoli negoziati in mercati regolamentati e al 20% per le altre partecipazioni se la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio è superiore al 5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati e al 25% per le altre partecipazioni. 3

4 il secondo, per contro, ha una maggiore convenienza ad acquistare l azienda anziché la partecipazione (la posizione del cessionario, peraltro, si è modificata con la Finanziaria per le ragioni che verranno esplicitate nel prosieguo - posto che vi sarà la possibilità di recuperare il costo della partecipazione mediante fusione per incorporazione della società acquisita e pagando una imposta sostitutiva ). E tale contrapposizione si riverbera necessariamente nella trattativa sul corrispettivo della cessione. Si consideri, poi, che l assoggettamento a tassazione ordinaria delle plusvalenze connesse al trasferimento di un azienda può essere evitato mediante: conferimento dell azienda in regime di neutralità fiscale ai sensi dell art. 176 T.U.I.R.; e successiva cessione della partecipazione la cui plusvalenza non é tassata (nel presupposto, ovviamente, che sussistano i requisiti previsti ai fini della participation exemption), atteso che il carattere elusivo di tale operazione di cui all art. 37 bis del D.P.R. n. 600/73 è specificamente escluso dal comma 3 del citato art Peraltro, queste considerazioni debbono essere rivisitate (oltre che per effetto della Finanziaria 2008 cui si è ora accennato) anche alla luce del D.L. n. 203/2005 (convertito nella L. n. 248/2005) che ha - tra l altro - prolungato a diciotto esercizi il periodo nel quale é possibile dedurre le quote di ammortamento dell avviamento, originariamente previsto in dieci esercizi dall art. 103, comma 3 del T.U.I.R.. E tale modifica si è resa applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2005 sia per gli avviamenti iscritti nel corso del bilancio relativo allo stesso periodo di imposta 2005 sia per gli avviamenti iscritti nei bilanci relativi ai periodi di imposta anteriori. La conseguenza è che a partire dal 2005 vi è una minore convenienza fiscale dell acquisto diretto di un azienda, rispetto all acquisto della partecipazione rappresentativa dell azienda, posto che: se per un verso, nel caso di acquisto della partecipazione l acquirente seguita ad essere penalizzato per le ragioni di cui si è ora detto per altro verso, nel caso di acquisto dell azienda se è vero come è vero che l acquirente ha il riconoscimento fiscale dell investimento (ai fini della deducibilità degli ammortamenti e della determinazione dei ricavi e delle plusvalenze/minusvalenze al momento di una successiva cessione dei beni), è altresì vero che le minori quote deducibili a titolo di ammortamento dell avviamento ne riducono il tax appeal. Fermo restando che per il soggetto cedente resta immutata la convenienza a trasferire la partecipazione rappresentativa dell azienda (in luogo della cessione dell azienda). La Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) ha apportato rilevanti modifiche alla normativa dei conferimenti (nonché delle fusioni e delle scissioni) - e, dunque, in buona sostanza al regime fiscale del trasferimento di azienda - di cui si dirà nel prosieguo. 4

5 LA CESSIONE DI AZIENDA La cessione d azienda (artt. 17, 58, 67 e 86 D.P.R. n. 917/ Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.) Il regime ordinario della tassazione delle plusvalenze realizzate in sede di cessione d azienda La cessione di azienda - in linea di principio (fatti salvi i regimi di neutralità fiscale di cui si dirà nel caso di trasferimento mortis causa o di donazione) - comporta la tassazione in capo al cedente della plusvalenza determinata ( unitariamente ) dalla differenza tra il prezzo di realizzo e il valore di carico dell azienda oggetto di cessione (risultante dalla sommatoria dei valori di tutti i beni che la compongono e non assumendo alcuna rilevanza, a tal fine, il valore dei singoli). Nel caso il soggetto cedente sia un imprenditore in contabilità semplificata si deve fare riferimento ai valori desumibili dal libro dei cespiti ammortizzabili o dalle altre scritture obbligatorie (i registri IVA). Se l azienda è posseduta per un periodo non inferiore a tre anni è possibile optare per la tassazione differita della plusvalenza, che consente di fare concorrere alla formazione del reddito imponibile la stessa plusvalenza per quote costanti in un massimo di cinque periodi di imposta ed a tal fine non è rilevante la circostanza che i singoli beni componenti l azienda siano posseduti da meno di tre anni. Inoltre, se l azienda è posseduta da più di cinque anni il comma 1, lett. g) dell art. 17 T.U.I.R. prevede la tassazione separata della plusvalenza (e cioè con l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo del contribuente nei due anni precedenti o al reddito complessivo di uno di tali anni se nell altro non vi sia stato reddito imponibile) qualora: la plusvalenza sia realizzata da impresa individuale (e non da società di persone o di capitali); sia fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata realizzata la plusvalenza. Trasferimento mortis causa e donazione dell azienda Il comma 1 dell art. 58 T.U.I.R. dispone che Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell azienda stessa; l azienda é assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. Da tale norma si evince che il trasferimento a titolo gratuito - a prescindere dal legame di parentela del dante causa con l erede ovvero con il soggetto donatario - non determina realizzo delle plusvalenze d azienda a condizione che il soggetto beneficiario assuma i beni ricevuti allo stesso valore fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa. In tal modo, le eventuali plusvalenze o minusvalenze latenti sui beni componenti l azienda emergeranno unicamente al momento di una successiva dismissione di tali beni strumentali ovvero della cessione dell azienda medesima da parte dell erede o del soggetto donatario. 5

6 Dunque, il trasferimento dell azienda al momento del decesso dell imprenditore non determina il realizzo delle plusvalenze ed inoltre anche l assegnazione ad un solo coerede dell azienda relativa alla società esistente tra più eredi non determina il realizzo delle plusvalenze, qualora tale trasferimento - successivo al relativo scioglimento della società - avvenga entro cinque anni dall apertura della successione. La neutralità fiscale dell operazione è comunque subordinata alla circostanza che venga mantenuta la continuità dei valori fiscali dei beni aziendali trasferiti mortis causa o per atto di donazione. Qualora l erede o il soggetto donatario effettui una successiva cessione a titolo oneroso dell azienda, il comma 1 dell art. 67 T.U.I.R. stabilisce che Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell articolo 58. Il trattamento fiscale della plusvalenza è, dunque, differente a seconda che il soggetto cedente sia o meno imprenditore al momento della cessione: se il donatario o l erede non ha esercitato l impresa la plusvalenza realizzata dà luogo ad un reddito diverso ai sensi della lett. h bis) dell art. 67 T.U.I.R. che viene tassato con il criterio di cassa. La modalità di calcolo della plusvalenza avverrà sulla base dell art. 71 T.U.I.R. che rinvia allo stesso art. 67 T.U.I.R. In tale ipotesi, inoltre, non risulterà applicabile la tassazione separata ex art. 17 né il differimento della plusvalenza ex art. 86, comma 4, poiché l art. 67 qualifica tale plusvalenza come reddito diverso e quindi lo sottrae al regime di tassazione del reddito d impresa; se il donatario o l erede ha continuato l esercizio dell attività d impresa e, quindi, riveste lo status di imprenditore al momento della cessione, la plusvalenza realizzata è tassabile ed è determinata ex art. 86 concorrendo a formare il reddito di impresa con il criterio di competenza. In tal caso dovrebbe risultare applicabile - laddove l azienda sia posseduta da più di cinque anni - la tassazione separata ex art. 17 e unicamente se il cedente continua a rivestire lo status di imprenditore dopo la cessione laddove l azienda sia posseduta da più di tre anni - la tassazione differita ex comma 4 art. 86. Al riguardo è opportuno ricordare che il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 247/2005) ha abrogato - con effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio il comma 2 dell art. 16 L. n. 383/2001 con la conseguenza che la neutralità nei trasferimenti a titolo gratuito effettuati nei confronti di chiunque (e non solo dei familiari) trova ora applicazione a prescindere dal requisito della continuità dell attività (fermo, restando il criterio di continuità dei valori contabili). Le imposte indirette nell atto di cessione d azienda Ai fini delle imposte indirette la cessione di azienda è operazione estranea all IVA ed è soggetta all imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986) rendendosi applicabili le seguenti aliquote (diverse, in ragione della diversa tipologia dei beni che compongono l azienda): 7% per i beni immobili e i diritti reali immobiliari; 3% per i beni mobili, incluso l avviamento. 6

7 Con riguardo al calcolo dell imposta particolare attenzione va posta con riguardo al contenuto del comma 1 dell art. 23 D.P.R. n. 131/1986 che stabilisce che Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. Pertanto, se l azienda ceduta comprende beni immobili e mobili e il prezzo pattuito è unico, sarà applicabile l aliquota dei beni immobili perché più elevata; nel caso in cui, invece, nel contratto siano stati attribuiti specifici valori per i singoli beni si applicheranno le distinte, relative aliquote. Appare quindi opportuno porre molta attenzione a tale aspetto in fase di stesura del contratto. Sui beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura pari complessivamente al 3 per cento. L atto di cessione di azienda è soggetto ad accertamento di valore da parte dell Amministrazione finanziaria e la valutazione dell avviamento rappresenta una problematica molto complessa e di non trascurabile rilevanza specie perché molto spesso foriera di contenzioso. In sede di contrattazione, l avviamento concorre alla determinazione del prezzo per la differenza tra il prezzo medesimo e il valore rivalutato dei beni dell attivo al netto delle relative passività. Appare, pertanto, evidente che le motivazioni che possono portare alla determinazione del valore in esame sono varie e strettamente correlate con le caratteristiche qualitative e soggettive del complesso aziendale oggetto di cessione. Proprio l estrema soggettività del concetto di avviamento ha indotto l Amministrazione Finanziaria a stabilire dei criteri di riferimento cui l Ufficio, in sede di accertamento, deve riferirsi e tali criteri, se da un lato possono creare distorsioni nell applicazione al caso concreto, dall altro permettono al contribuente di avere in anticipo un valore di riferimento su cui basarsi in fase di negoziazione, potendo altresì predisporre con congruo anticipo la documentazione giustificativa per un eventuale contenzioso nel caso di dichiarazione dell avviamento su valori inferiori. Per compiutezza si richiama l attenzione in ordine alla circostanza che all atto di conferimento d azienda si applica l imposta di registro nella misura fissa di 168,00 ed è escluso l accertamento di valore da parte dell Amministrazione finanziaria. Le responsabilità fiscali del cessionario In virtù dell art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 il cessionario (conferitario) dell azienda risponde in via solidale: per le imposte e le sanzioni con riguardo alle violazioni relative all anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti; per le sanzioni già irrogate e contestate nell anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti, anche nel caso in cui le violazioni risalgano a periodi antecedenti l imposta. Tale responsabilità è soggetta a tre differenti limiti: non può eccedere il valore dell azienda o del ramo d azienda; è successiva alla preventiva escussione del cedente; 7

8 è circoscritta al debito indicato, alla data della cessione, dagli atti degli uffici dell Amministrazione finanziaria e degli enti competenti per l accertamento dei tributi ad essi relativi. Considerata l importanza per il cessionario degli effetti derivanti da tale ultimo limite, la norma prevede che la possibilità di chiedere agli uffici dell Amministrazione finanziaria e agli enti competenti per l accertamento dei tributi un certificato che attesti l eventuale esistenza di contestazioni, in corso o già definite, per le quali non si sia già provveduto ad estinguere i debiti relativi. Ai sensi del comma 3 della norma citata, qualora il predetto certificato sia negativo o non venga rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta, esso assume pieno effetto liberatorio del cessionario. Si richiama l attenzione in ordine alla circostanza che tale esclusione da responsabilità viene meno nel caso di cessione fraudolenta, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni e la fraudolenza si presume salvo prova contraria - qualora la cessione di azienda sia avvenuta nei sei mesi successivi la constatazione di una violazione penalmente rilevante. La Circ. Min. n. 180/E del ha in proposito affermato che il valore dell azienda da assumere è quello accertato dal competente ufficio ovvero, in mancanza di accertamento, quello dichiarato dalle parti. Nel certificato debbono essere enunciate anche le violazioni commesse nell anno in cui è avvenuta la cessione o nel biennio precedente e già constatate dall Ufficio o dall ente competenti, ancorché alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso il relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione. 8

9 IL CONFERIMENTO DI AZIENDA Il conferimento di azienda (art. 176 D.P.R. n. 917/ Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.) La Finanziaria 2008 (Legge n. 244), con decorrenza 1 gennaio 2008: 1. ha circoscritto ai soli conferimenti di partecipazioni qualificate la disciplina del conferimento realizzativo a valori contabili di cui all art. 175 T.U.I.R. 2. ha ricondotto i conferimenti di aziende (ivi incluso il conferimento dell unica azienda da parte dell imprenditore individuale) unicamente al regime di neutralità fiscale di cui all art. 176 T.U.I.R. 3. ha esteso tale regime di neutralità fiscale a. ai conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato effettuati i. da soggetti residenti in favore di società non residenti ii. tra soggetti non residenti b. ai conferimenti effettuati in favore di società di persone 4. ha introdotto un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell I.R.A.P., con aliquote differenziate, al fine di affrancare i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all azienda ricevuta dal soggetto conferitario ai sensi dell art. 176 T.U.I.R. (con esclusione, pertanto, dei beni merce e delle immobilizzazioni finanziarie ) 5. ha previsto la possibilità di affrancare tali maggiori valori anche per le operazioni di conferimento effettuate in vigenza della precedente normativa, nei limiti dei disallineamenti ancòra esistenti alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31/12/07 o del periodo successivo che risultano dal Quadro RV del modello Unico. Conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale (art. 176 T.U.I.R.) E, in buona sostanza, un regime di (doppia) sospensione con conseguente: a) possibilità sia per il soggetto conferente che per il soggetto conferitario di iscrivere nel proprio bilancio maggiori valori (plusvalenze latenti ed avviamento) senza tassazione immediata ( 4 ); b) ed obbligo per il soggetto conferitario di redigere in sede di dichiarazione dei redditi un apposito prospetto di riconciliazione. In tale fattispecie, se da un lato il soggetto conferente non paga alcuna imposta sulla plusvalenza da conferimento, dall altro lato il soggetto conferitario non può ammortizzare né recuperare fiscalmente il costo dell investimento. ( 4 ) Per il soggetto conferente non è previsto alcun obbligo di iscrivere la plusvalenza in apposita riserva del passivo. Conseguentemente, la stessa ben può essere rilevata nel conto economico fermo restando la neutralità fiscale in sede di dichiarazione dei redditi (variazione in diminuzione). 9

10 Il che significa che in sede di successiva cessione - della partecipazione (da parte del soggetto conferente) e dell azienda (da parte del soggetto conferitario) - si ha l emersione di una plusvalenza tassabile in capo ad entrambi i soggetti. La norma richiede, peraltro, che sussista una perfetta coincidenza tra valori fiscali trasferiti dal soggetto conferente al soggetto conferitario in relazione al valore fiscale di ciascun bene e valori fiscali assunti, per gli stessi beni, dal soggetto conferitario. La diversità tra valori civilistico/contabili e valori fiscali conseguente al regime di neutralità fiscale dei conferimenti di azienda ai sensi dell art. 176 T.U.I.R. ( 5 ) comporta la necessità di imputare nel bilancio di esercizio, a partire dal periodo di imposta di effettuazione dell operazione le relative passività fiscali differite ai fini delle imposte sui redditi. Con riguardo ai soggetti destinatari di tale regime: per quanto riguarda il soggetto conferente non ci sono limitazioni, nel senso che ben può essere un imprenditore individuale o una società di persone ovvero un soggetto I.R.E.S. (e sotto questo profilo nulla è cambiato rispetto alla disciplina previgente) per quanto riguarda, invece, il soggetto conferitario la norma era rivolta fino al ai soli soggetti I.R.E.S. (in primis le società di capitali ed enti commerciali) con esclusione, quindi, delle società di persone, ma - come già precisato - dal 1 gennaio 2008 anche le società di persone possono ricevere in conferimento un azienda in regime di neutralità fiscale ai sensi dell art. 176 T.U.I.R.. L art. 176 stabilisce, peraltro, che tali operazioni non costituiscono realizzo di plusvalenze, e quindi vengono effettuate in un regime di neutralità, a condizione che: il soggetto conferente assuma, quale valore della partecipazione ricevuta, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell azienda conferita; il soggetto conferitario subentri nella posizione del soggetto conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione (in dichiarazione dei redditi) i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. In pratica si applica un regime di doppia sospensione per il soggetto conferente e per il soggetto conferitario a condizione che quest ultimo erediti il valore fiscale dell azienda conferita ed il soggetto conferente trasferisca lo stesso valore sulla partecipazione ricevuta, con la contemporanea possibilità, sia per il soggetto conferente che per il soggetto conferitario, di adeguare - in regime di perfetta neutralità fiscale - il valore contabile (rispettivamente, delle partecipazioni e dell azienda) al valore di mercato risultante dalla perizia (obbligatoria per i conferimenti in società di capitali: ex art c.c. per le s.p.a. ovvero ex art c.c. per le s.r.l.). ( 5 ) Peraltro, come già precisato e come verrà meglio chiarito nel prosieguo, la Finanziaria 2008 ha introdotto a tale riguardo una novità di grande rilievo prevedendo la possibilità per il soggetto conferitario di optare per l affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio e riferiti all azienda conferita al fine di riallineare i (minori) valori fiscali ai (maggiori) valori civilistici mediante il pagamento di un imposta sostitutiva sulla differenza. 10

11 Conferimento in regime di neutralità fiscale e imposta sostitutiva (art. 176, co. 2 ter, T.U.I.R.) Tra le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 quella che forse assume maggior rilievo è la possibilità per la società conferitaria di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l operazione o, al più tardi, in quella del periodo d imposta successivo per l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (I.R.P.E.F. ed I.R.E.S.) e dell I.R.A.P. sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell attivo relativi all azienda ricevuta. La scelta compete unicamente alla società conferitaria a prescindere dalla volontà del soggetto conferente. L imposta sostitutiva: si applica per scaglioni ( 6 ) ed é pari al: 12% per la parte di maggiori valori compresi nel limite di 5 milioni di euro; 14%: per la parte di maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16%: sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. deve essere corrisposta in tre rate annuali, di cui: la prima pari al 30% dell importo totale la seconda al 40% la terza ed ultima rata pari al 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima al tasso annuo del 2,5%. Con riguardo alla decorrenza degli effetti dell affrancamento, la norma prevede che i maggiori valori delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono riconosciuti ai fini dell ammortamento a partire dal periodo d imposta nel corso del quale è esercitata l opzione ed è di tutta evidenza che sulla base della lettera della norma si crea una non trascurabile asimmetria tra la (immediata) rilevanza civilistica dei maggiori valori iscritti e la (differita) rilevanza fiscale. Qualora, infatti, la società conferitaria, con esercizio sociale coincidente con l anno solare, riceva in conferimento un azienda nel 2008 ed eserciti l opzione nel Mod. Unico 2009 (entro il 31/7/2009) questi potrà dare rilevanza fiscale agli ammortamenti calcolati sui maggiori valori affrancati solo a partire dal 2009, posto che nel 2008 i maggiori valori avranno esclusivamente una valenza civilistica. Con riguardo alla decadenza dai benefici dell affrancamento la norma prevede un periodo minimo di conservazione dei beni affrancati presso la società conferitaria, pena la perdita dei benefici medesimi. Ed infatti: ( 6 ) La graduazione per scaglioni dell imposta sostitutiva sta a significare che per maggiori valori affrancati complessivamente superiori alla soglia dei 5 milioni di euro, solo l eccedenza sarà soggetta all aliquota superiore. 11

12 in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d imposta successivo a quello dell opzione occorre depurare il costo dei beni (perché possa essere considerato costo fiscalmente riconosciuto ) del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva e del (relativo) maggiore ammortamento dedotto; l imposta sostitutiva versata viene scomputata dall imposta sui redditi dovuta. Il riallineamento delle differenze pregresse La norma prevede anche la possibilità di riallineare, mediante il pagamento dell imposta sostitutiva, i (minori) valori fiscali ai (maggiori) valori di bilancio iscritti dal soggetto conferitario in seguito ad operazioni di conferimento effettuate in vigenza della precedente normativa, nei limiti dei disallineamenti ancòra esistenti alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31/12/07 o del periodo successivo che risultano dal Quadro RV del modello Unico. Con riguardo alla convenienza del soggetto conferitario di optare per l affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell attivo relativi all azienda ricevuta, mediante il pagamento dell imposta sostitutiva l opportunità fiscale prevista deve essere valutata alla luce del risparmio, in termini di Ires e Irap, conseguente alla possibilità di dedurre maggiori ammortamenti che, a partire dal periodo d imposta 2008, sarà condizionata alla previa imputazione al conto economico il che, talvolta, potrebbe allungare il tempo necessario per recuperare l imposta sostitutiva ( 7 ). Inapplicabilità della norma antielusiva ex art. 37-bis D.P.R. 600/1973 per i conferimenti di azienda in regime di neutralità fiscale e successiva cessione della partecipazione Il comma 3 dell art. 176 afferma l inapplicabilità della normativa antielusione di cui all art. 37 bis D.P.R. n. 600/73 con specifico riguardo al conferimento dell azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire del regime della participation exemption. L unica novità rispetto alla precedente formulazione della norma è il riferimento (anche) alla imposizione sostitutiva (non prevista dalla normativa precedente). Si consideri al riguardo - e questo è certamente l aspetto di maggiore interesse - che uno dei requisiti previsti dall art. 87 ai fini della participation exemption (ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente l avvenuta cessione ) risulta molto spesso soddisfatto immediatamente dopo il conferimento in virtù di quanto prevede il comma 4 dell art. 176, posto che: le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati in regime di neutralità fiscale si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente; le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti: i beni dell azienda conferita; ovvero come immobilizzazioni le partecipazioni date in cambio. ( 7 ) Cfr. E. Franzese e L. Miele Riorganizzazioni aziendali in neutralità e imposta sostitutiva per i disallineamenti in Guida Normativa n. 42/2007- Il Sole 24 Ore. 12

13 Il che significa che se viene conferita un azienda che il soggetto conferente possiede da 7 anni: per il soggetto conferitario, è come se l azienda fosse posseduta da 7 anni; per il soggetto conferente, è come se la partecipazione acquisita, rappresentativa del capitale del soggetto conferitario, fosse stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci relativi agli ultimi 7 esercizi. Conferimento dell azienda dell imprenditore individuale Con riguardo a tale particolare fattispecie, l imprenditore individuale, in virtù dell art. 176 T.U.I.R., ha la possibilità di conferire l unica azienda in regime di neutralità fiscale e di rinviare così la tassazione delle plusvalenze alla (futura) cessione della partecipazione che riceve (per effetto del conferimento) secondo il (più favorevole) regime fiscale dei capital gains. L abrogato D.Lgs. n. 358/97 nel caso di cessione della partecipazione (anche a titolo gratuito) entro tre anni dal conferimento prevedeva la tassazione della plusvalenza secondo il regime del reddito di impresa [inclusa l eventuale tassazione separata ex art. 16 (ora art. 17) T.U.I.R.]. Rispetto alla previgente normativa, a partire dal 1 gennaio 2004 ( Riforma Tremonti ) è stata introdotta a tale riguardo una rilevante modifica in quanto con riguardo alla successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio, la normativa prevede la tassazione secondo il regime dei capital gains anche se la cessione avviene nel triennio e sempre secondo la disciplina delle partecipazioni qualificate [esenzione nella misura del 60%], a prescindere dalla percentuale posseduta dal soggetto conferente ( 8 ). È opportuno osservare ulteriormente che: il regime di neutralità fiscale ( continuità dei valori fiscali ) comporta che la società conferitaria eredita il valore fiscale dell azienda conferita ed il soggetto conferente lo trasferisce sulla partecipazione ricevuta l imprenditore individuale che conferendo la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore deve tenere conto altresì di eventuali fondi in sospensione d imposta esistenti nel bilancio, i quali - venendo meno - sono assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie nel periodo d imposta in cui il conferimento è effettuato. Inoltre, occorre porre particolare attenzione in ordine a tutte le componenti patrimoniali che non vengono cedute con l unica azienda : se l imprenditore mantiene presso di sé beni plusvalenti ( 9 ), la perdita dello status di imprenditore, comporta la destinazione di tali beni a finalità estranee all impresa con il conseguente realizzo (e tassazione) dei relativi plusvalori latenti. ( 8 ) Come già precisato supra, a partire dal 2009 la parte imponibile delle plusvalenze (e dei dividendi) passerà dal 40% al 49,72%. per effetto del D.M emanato in attuazione dell art. 1, co. 38, L. n. 244/2007 ( Finanziaria 2008 ), posto che la riduzione dell aliquota I.R.E.S. dal 33% al 27,5% disposta dalla Finanziaria 2008 è accompagnata, oltre che da un ampliamento della base imponibile della società che produce gli utili, anche da un repechage della minore tassazione della società medesima a carico del socio in sede di percezione di dividendi e/o di realizzo di capital gains. ( 9 ) Non rientrano in tale categoria la Cassa o i Crediti. 13

14 La Finanziaria 2008 nell art. 176 al comma 2 ha aggiunto il comma 2 bis (e, coerentemente, abrogato il comma 6) relativo alla disciplina del conferimento dell unica azienda dell imprenditore individuale e successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ( 10 ). Peraltro, la modifica è di carattere meramente formale, posto che nulla cambia sotto il profilo della sostanza. Ed infatti, il citato comma 2 bis prevede che In caso di conferimento dell unica azienda dell imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l ultimo valore fiscale dell azienda conferita. Il che significa che la successiva cessione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento genera capital gains, assumendo come costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima l ultimo valore fiscale dell azienda conferita. ( 10 ) Fattispecie disciplinata dall abrogato comma 4 dell art. 175 a cui, a sua volta, faceva rinvio il vecchio comma 6 dell art

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