29 febbraio 2008 Prot. CR/PR/OC/LG/OF/001421

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1 Roma 29 febbraio 2008 Prot. CR/PR/OC/LG/OF/ Alle Direzioni Generali di tutte le Banche Loro sedi Allineamento archivi trasferibilità dei dati del mutuo nell ambito della procedura di portabilità dei mutui art. 8 DL n. 7/2007 Si fa seguito alle seguenti lettere circolari: - Prot. OC/LG/OF/CR del 17 dicembre 2007 sulla procedura di portabilità dei contratti di mutuo ex art. 8 del DL n. 7/2007 che si riporta in allegato (cfr. allegato 1); - Prot. CR/LG/OF/PR del 21 dicembre 2007 sui colloqui elettronici interbancari nella procedura di portabilità del mutuo, alla quale sono stati allegati il Regolamento SITRAD ed il facsimile del modulo di richiesta di avvio della procedura di portabilità. Al riguardo, si allegano alla presente comunicazione le versioni aggiornate di detti documenti (cfr. allegato 2). Con la presente comunicazione si intendono fornire in materia chiarimenti sugli aspetti di seguito evidenziati. Adesione delle banche alla procedura elettronica di trasferibilità dei dati del mutuo Con la citata lettera circolare CR/LG/OF/PR del 21 dicembre 2007 e stata prevista - a decorrere dal 31 maggio l obbligatorietà di adesione alla procedura elettronica di trasferibilità dei dati del mutuo, in qualità di banca originaria. Le banche hanno, invece, la facoltà di aderire o meno in funzione di banca subentrante. Sede legale Roma Piazza del Gesù, 49 tel fax abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel I0II fax I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0) fax +32(0)

2 Nel periodo che precede la data del 31 maggio pv. è lasciata facoltà alle banche, anche in qualità di originarie, di aderire o meno alla procedura. Nel summenzionato periodo, i Centri Applicativi hanno messo a disposizione delle banche richiedenti, già dal 4 febbraio u.s., un canale di colloquio interbancario per la trasmissione dei dati indicati nel documento tecnico su menzionato. Detto canale, che in un primo momento vede impegnati i Centri Applicativi in una mera funzione di smistamento, a decorrere dal 31 marzo p.v. verrà presidiato dai medesimi Centri che daranno anche attuazione ai controlli formali ed applicativi previsti nel documento contenente gli standard tecnici interbancari Allineamento archivi trasferibilità dei dati del mutuo (SIA-RI-ALL-001-B) che verrà pubblicato sul sito della SIA ( nei prossimi giorni e che si riporta in allegato (cfr. allegato n. 3). Le banche che volessero utilizzare il canale elettronico nel periodo di prevista facoltatività di adesione in funzione passiva, devono contattare ed informare il Centro Applicativo di riferimento. I Fase: presentazione da parte del cliente del modulo relativo alla procedura di trasferibilità dei dati del mutuo. La procedura elettronica interbancaria trova origine nella presentazione del modulo di richiesta da parte del cliente debitamente compilato e sottoscritto. Nella compilazione del modulo e richiesto al cliente di indicare i seguenti dati: - Banca originaria e relativi codici ABI e CAB Il dettaglio del dati e giustificato dalla eventuale necessità della banca originaria di rendere nota la richiesta presso lo sportello competente, qualora l attività aziendale in materia di mutui sia totalmente o parzialmente decentrata; - Il numero di contratto del mutuo Il dato ricopre un ruolo particolarmente importante, in quanto costituisce la chiave di accesso e di collegamento dell operazione. E necessario, quindi, compilare un modulo per ogni singolo mutuo che si intende trasferire anche nel caso in cui i mutui che si intendano trasferire siano riferiti ad un medesimo soggetto.

3 - IBAN del conto detenuto presso banca originaria Il dato e facoltativo in quanto, non essendo necessaria la coesistenza in una banca di un contratto di conto corrente e di mutuo a favore del medesimo soggetto, potrebbe risultare, in taluni casi, impossibile riportare il dato. - Data di formalizzazione dell operazione E la data che il cliente e la banca subentrante concordano quale data per la formalizzazione dell operazione di portabilità del mutuo ed alla quale viene richiesto alla banca originaria di effettuare il calcolo dell importo del debito residuo. La data riportata sul modulo non vincola il cliente e la banca subentrante ad effettuare l operazione di portabilità del mutuo alla data indicata e, nel caso in cui essa non venga rispettata, verrà considerato l importo esatto del debito residuo alla data di effettiva formalizzazione dell operazione di portabilità del mutuo. - Sottoscrittori del mutuo I sottoscrittori del modulo devono coincidere con i titolari del mutuo in essere presso la banca originaria. La procedura si presta a consentire l indicazione di anagrafiche relative a più clienti, in numero anche maggiore rispetto a quanto previsto nel modulo fac-simile allegato. Pertanto, la banca subentrante in presenza di un elevato numero di sottoscrittori potrà adeguare la modulistica a detta esigenza. Posto che la richiesta di portabilità del mutuo può essere effettuata anche da persona giuridica, in tal caso andrà indicata la partita IVA. La messaggistica interbancaria consente quindi, alternativamente, l indicazione del codice fiscale ovvero della partita IVA. - Data di sottoscrizione del modulo Costituisce la data dalla quale decorrono i termini sia a carico della banca originaria che della subentrante per l esecuzione degli obblighi procedurali. Detta data viene, infatti, memorizzata dai Centri Applicativi ai fini del calcolo di un eventuale penale per mancato rispetto dei termini, come previsto dall art del Regolamento Applicativo. I competenti organismi interbancari hanno stabilito che le penali di cui all articolo precedentemente citato sono fissate in 30 euro e vengono calcolate ed applicate mediante la procedura elettronica interbancaria di Rilevazione Oneri Interbancari (ROI). Si precisa in proposito che l applicazione della penale non determina il blocco del messaggio oggetto di penalizzazione da parte del Centro Applicativo.

4 II Fase: inoltro del messaggio di richiesta dati da parte della banca subentrante alla banca originaria Lo smistamento del messaggio verrà effettuato, a decorrere dal 31 maggio pv, sulla base di una tabella appositamente destinata alla procedura di trasferibilità dei dati del mutuo. Detta tabella, gestita dai competenti organismi interbancari, sarà costituita, in una fase iniziale (dal 31 marzo 2008 al 31 maggio 2008) ed al fine di consentire un rapida attivazione della procedura, dalle medesime banche che aderiscono alla procedura Incassi Commerciali Interbancari (ICI-RID). Al fine di avere, a decorrere dal 31 maggio p.v., un anagrafica totalmente rispondente alla situazione reale ed alle esigenze procedurali di corretto smistamento delle informazioni,le banche presenti nella tabella interbancaria ICI-RID che non operano nel comparto dei mutui devono richiedere la cancellazione, onde evitare disservizi per clienti e banche derivanti dall inoltro di messaggi destinati ad essere rifiutati. Qualora, al contrario, vi fossero banche che operano nel comparto dei mutui (e, quindi, obbligate ad aderire in qualità di banche originarie alla procedura elettronica di trasferibilità dei dati del mutuo) non presenti nella tabella interbancaria ICI-RID, devono richiedere di aderire alla procedura e quindi alla tabella appositamente costituita. Considerata l importanza tecnica del presente argomento, seguirà al più presto apposita comunicazione di dettaglio. III Fase: comunicazione dei dati dalla Banca originaria alla Banca subentrante Il messaggio di risposta che viene fornito dalla banca originaria dovrà contenere l importo del debito residuo calcolato alla data indicata dalla banca subentrante nel messaggio di richiesta. Detto importo dovrà comprendere l importo del finanziamento in conto capitale comprensivo di rateo e di interessi di mora se dovuti. Qualora il mutuo in essere abbia rate variabili in funzione di uno specifico tasso di riferimento, l'importo del debito residuo è calcolato dalla banca originaria prendendo a riferimento il tasso vigente alla data del calcolo di tale importo. Eventuali successive variazioni del predetto tasso che si dovessero verificare nel periodo intercorrente tra la data del predetto calcolo e quella di formalizzazione dell'operazione comporteranno da parte della banca originaria la determinazione e la comunicazione dell'importo esatto del debito residuo in sede di formalizzazione dell'operazione. Nel messaggio di risposta la banca originaria, al fine di consentire alla banca subentrante una valutazione più completa ed agevole, dovrà riportare, ove necessario, apposito contrassegno per indicare l eventuale presenza di un terzo datore di ipoteca; altro

5 contrassegno per identificare i casi di importi residui variabili (es. mutuo a tasso variabile); un ulteriore contrassegno per identificare eventuali morosità relative al mutuo oggetto del trasferimento. La banca originaria può inoltrare un messaggio di rifiuto esclusivamente nelle seguenti ipotesi: cause tecniche informazioni incomplete o non corrette L esecuzione della procedura elettronica di trasferibilità dei dati del mutuo non vincola ne la banca ne il cliente all effettivo trasferimento del mutuo, infatti ricopre una mera funzione informativa. Da ciò discende, dal punto di vista tecnico, che la banca originaria pur avendo dato seguito alla richiesta dei dati relativi al mutuo: o non deve considerare il mutuo estinto e quindi deve continuare ad addebitare le rate come previsto contrattualmente; o deve essere in grado di fornire risposta a più richieste di informazioni provenienti da diverse banche, qualora il cliente si sia rivolto a più banche subentranti per valutare un eventuale perfezionamento della procedura di portabilità del mutuo. Si rammenta che la banca originaria come previsto nel punto 2 della procedura di Portabilità del mutuo allegata alla lettera circolare Prot. OC/LG/OF/CR n del 17 dicembre è tenuta, contestualmente, all invio del messaggio di risposta alla banca subentrante, a fornire analoga informazione al cliente, corredando eventualmente il dato sintetico con un maggior dettaglio relativo agli stessi (ad esempio, indicando l importo del debito residuo suddiviso in conto capitale ed in conto interessi). Distinti saluti. Giuseppe Zadra Direttore Generale Codice Attività: CR 7010 ALLEGATI

6 Roma 17 dicembre 2007 Prot. OC/LG/OF/CR/ Agli Associati Loro sedi Portabilità del mutuo art. 8 legge n. 40/2007 L Associazione Bancaria Italiana ha definito una procedura sulla portabilità nei contratti di mutuo, di cui all art. 8 del DL n. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007 (cfr. allegato). Con nota del 13 dicembre scorso l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ne ha preso atto. La procedura - improntata a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi - non permette di applicare alcun costo di qualsiasi natura al cliente ed interviene solo nella fase esecutiva di un operazione di portabilità del mutuo, ovvero a valle del processo di scelta della banca subentrante effettuato dal cliente. Ai fini della concessione del nuovo mutuo le banche sono libere di adottare la procedura in esame ovvero di definire soluzioni operative alternative. La predetta procedura si articola in tre fasi: (i) (ii) Avvio della procedura Il cliente richiede per iscritto alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell operazione. La banca subentrante provvede, tramite sistemi di colloquio interbancario, a comunicare alla banca originaria la richiesta del cliente e la data di formalizzazione dell operazione; Comunicazione dell importo del debito residuo - La banca originaria, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, comunica alla banca subentrante, avvalendosi dei predetti sistemi di colloquio interbancari, Sede legale Roma Piazza del Gesù, 49 tel fax abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via della Posta, 7 tel I0II fax I0I239 I050 Bruxelles Rue Wiertz, 50/28 tel. +32(0) fax +32(0)

7 l importo del debito residuo alla data concordata per la formalizzazione dell operazione, confermando anche tale data. Analoga informazione è contestualmente fornita dalla predetta banca originaria al cliente. (iii) Formalizzazione dell operazione di portabilità La banca subentrante procede al perfezionamento dell operazione mediante stipula del contratto di mutuo e contestuale rilascio dalla banca originaria, contro pagamento di quanto dovuto, di apposita quietanza. La banca subentrante provvede a richiedere ai sensi dell art cod. civ. l annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta. Al fine di realizzare le predette modalità di colloquio interbancario, e in analogia con quanto previsto per le altre procedure di trasferibilità, l Associazione Bancaria Italiana sta definendo il regolamento della procedura di trasferibilità dei dati del mutuo, attraverso la procedura di Allineamento Elettronico Archivi (AEA), nonché un facsimile del modulo della richiesta con cui il cliente avvia la procedura di portabilità in parola, che verranno a breve inviate agli Associati. La procedura per la portabilità nei contratti di mutuo è comunque immediatamente operativa, a prescindere dalla data di disponibilità della procedura di colloquio elettronico interbancario. Distinti saluti. Giuseppe Zadra Direttore Generale Codice Attività: OC3000 ALLEGATO

8 BOZZA PROCEDURA PER LA PORTABILITÀ NEI CONTRATTI DI MUTUO L art. 8, DL n. 7/2007, convertito con modificazione nella legge n. 40/2007, reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che: la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l esercizio della facoltà di surrogazione di cui all art cod. civ. (comma 1); nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato (comma 2); è nullo ogni patto con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l esercizio della facoltà di surrogazione (comma 3); la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4). In questo quadro normativo, l ABI ha definito una procedura di collaborazione interbancaria volta a contribuire alla migliore realizzazione delle operazioni di portabilità del mutuo, improntata a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi 1. Tale procedura interviene solo nella fase esecutiva di un operazione di portabilità del mutuo, ovvero a valle del processo di scelta effettuato dal cliente; in particolare, le modalità di seguito precisate si riferiscono alle fasi che si attivano una volta che il cliente abbia definito con la banca subentrante le nuove condizioni del finanziamento. La procedura trova quindi applicazione solo dopo che il cliente abbia verificato sul mercato le migliori condizioni offerte in materia dalle banche, acquisito le relative proposte e raccolto attraverso la banca originaria la documentazione inerente il mutuo in essere, ivi compresa una stima di massima del debito residuo. Le banche sono libere di adottare la procedura di seguito descritta ovvero di definire soluzioni operative alternative. La procedura si articola in 3 fasi. 1 Questa procedura sostituisce integralmente una precedente versione elaborata in data 21 novembre 2007.

9 1. Avvio della procedura 2 Il cliente 2 richiede per iscritto alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell operazione. La banca subentrante, tramite sistemi di colloquio elettronico interbancario 3, comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell operazione e richiede alla stessa l importo del debito residuo del cliente a detta data. 2. Comunicazione dell importo del debito residuo La banca originaria comunica alla banca subentrante l importo del debito residuo del cliente, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, avvalendosi dei sistemi di colloquio elettronico interbancario e conferma la data di formalizzazione dell operazione. Analoga informazione è fornita contestualmente dalla banca originaria al cliente. 3. Formalizzazione dell operazione di portabilità del mutuo La banca subentrante procede al perfezionamento dell operazione di portabilità mediante stipula del contratto di mutuo e contestuale rilascio dalla banca originaria 4, contro pagamento di quanto ad essa dovuto, di apposita quietanza recante la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento 5. La banca subentrante provvede a richiedere l annotazione ai sensi dell art cod. civ. del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo. A tal fine gli atti dovranno soddisfare i requisiti di forma richiesti dalla legge ai fini dell annotazione ipotecaria 6. * * * Resta fermo che questa procedura di collaborazione interbancaria non permette di applicare al cliente alcun costo di qualsiasi natura. 2 In caso di cointestazione del mutuo, la richiesta va presentata da tutti i soggetti interessati. 3 Nel caso in cui il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 di norma la banca originaria svolge, per conto dell SPV (società veicolo, nuova titolare del credito in base alla cessione dello stesso), la funzione di servicer, provvedendo all attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero del predetto credito: ciò in esecuzione di apposita procura speciale conferitale dall SPV. Conseguentemente, anche in questo caso, la richiesta del calcolo dell importo del debito residuo va presentata alla banca originaria. 4 La condizione di contestualità, da realizzarsi anche con una molteplicità degli atti, appare funzionale ad assicurare il miglior perfezionamento dell operazione, nell interesse del cliente e della banca subentrante, evitando il protrarsi dei tempi conseguenti al rilascio di una quietanza in un momento successivo a quello della stipula dell atto di mutuo. 5 Qualora il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, l atto di quietanza deve essere rilasciato dalla banca originaria (in qualità di servicer) sulla base della procura a suo tempo conferitale dall SPV (qualora tale requisito non ricorresse, occorre tempestivamente adeguare le procure a suo tempo rilasciate al fine di renderle aderenti al nuovo contesto operativo postosi a seguito dell art. 8 DL n. 7/2007). Di norma infatti l attività di servicer è svolta dalla stessa banca originaria. Ovviamente nel caso in cui l attività di servicer sia stata conferita dall SPV ad altro soggetto, sarà quest ultimo a rilasciare l atto di quietanza. 6 Cfr. anche la circolare dell Agenzia del Territorio del 21 giugno 2007 (pag. 4).

10 Allegato n. 2 REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI TRASFERIBILITA DEI DATI DEL MUTUO CAPITOLO 1 COLLOQUIO INTERBANCARIO PER TRASFERIBILITA DEI DATI DEL MUTUO I N D I C E 1.1 DEFINIZIONE 1.2 CONTENUTO ED OGGETTO 1.3 SOGGETTI 1.4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 1.5 MODALITA' OPERATIVE 1.6 OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 1.7 EFFETTI GIURIDICI 1.8 ANOMALIE PROCEDURALI

11 2 1.1 DEFINIZIONE La procedura di colloquio interbancario per la trasferibilità dei dati del mutuo consente lo scambio di flussi elettronici, tra banca originaria e banca subentrante, grazie al quale la banca subentrante riceve le informazioni necessarie per effettuare l operazione di portabilità dell ipoteca nei contratti di mutuo ai sensi dell art. 8 del DL n.7/2007. E facoltà delle banche partecipare alla procedura in qualità di subentrante. La procedura viene effettuata in funzione dei contenuti della procedura ABI sulla portabilità dei contratti di mutuo.

12 3 1.2 CONTENUTO ED OGGETTO I soggetti aderenti devono trattare con la presente procedura le informazioni elettroniche relative all esecuzione delle richieste contenute nel modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario per la procedura di portabilità dell ipoteca (cfr allegato n.1) presentato dal cliente mutuatario della banca originaria. La procedura prevede: - l'inoltro del messaggio di richiesta di comunicazione del debito residuo da parte della Banca subentrante alla Banca originaria del cliente; - l inoltro del messaggio di comunicazione debito residuo, ovvero dell eventuale messaggio di storno tecnico ovvero dell eventuale messaggio di storno per informazioni formali errate o incomplete, da parte della Banca originaria del cliente alla Banca subentrante Per debito residuo, oggetto dell operazione di portabilità, si intende l importo del finanziamento in conto capitale comprensivo di rateo e di interessi di mora se dovuti. Qualora il mutuo in essere abbia rate variabili in funzione di uno specifico tasso di riferimento, l'importo del debito residuo è calcolato dalla banca originaria prendendo a riferimento il tasso vigente alla data del calcolo di tale importo. Eventuali successive variazioni del predetto tasso che si dovessero verificare nel periodo intercorrente tra la data del predetto calcolo e quella di formalizzazione dell'operazione comporteranno da parte della banca originaria la determinazione e la comunicazione dell'importo esatto del debito residuo in sede di formalizzazione dell'operazione.

13 4 1.3 SOGGETTI Banca originaria: banca che ha in essere il mutuo erogato originariamente al cliente Banca subentrante: banca con la quale il cliente intende effettuare la nuova operazione di mutuo finalizzata all estinzione del finanziamento erogato dalla Banca originaria Tramite operativo: ciascuna banca può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di un altro soggetto bancario, definito "tramite operativo", per l'esecuzione dell operazione di cui al presente regolamento. Tale scelta, valida sino a formale revoca da comunicare all'associazione Bancaria Italiana, quale gestore del presente Regolamento interbancario obbliga la banca all'utilizzo del tramite operativo prescelto per tutte le operazioni della presente procedura Centri Applicativi: i Centri Applicativi Interbancari Standardizzati cui aderiscono la banca originaria e la banca subentrante (o loro rispettivi tramiti).

14 5 1.4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare alla procedura le banche utenti SITRAD ed aderenti all applicazione Allineamento Elettronico Archivi (AEA), regolata dal paragrafo 8.4 del Regolamento Applicativo SITRAD Sono tenute a partecipare alla procedura in qualità di banche originarie - tutte le banche aderenti all applicazione AEA mediante le stesse modalità e lo stesso tramite operativo E ammesso unicamente il trattamento delle richieste contenute nel modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario per la procedura di portabilità dell ipoteca sottoscritte e rilasciate presso la Banca subentrante L esecuzione del Servizio è richiesto alla banca subentrante dall intestatario/i del mutuo originario.

15 MODALITA' OPERATIVE La partecipazione alla presente procedura comporta per le banche, od i rispettivi tramiti operativi, il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle specifiche tecniche contenute nel documento SIA-RI-ALL-001-B 1, nonché nel documento ROI Per le specifiche tecniche di colloquio e per gli orari delle giornate applicative previsti per le varie incombenze e non indicati nel presente Regolamento, valgono le indicazioni contenute nel documento tecnico. 1 In seguito denominati per brevità documento tecnico.

16 OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI La Banca subentrante è tenuta a: a) identificare il cliente richiedente il servizio; b) acquisire le richieste di Servizio mediante l apposito modulo, rilasciando al cliente copia del modulo sottoscritto; c) concordare con il mutuatario della banca originaria la data di riferimento per il calcolo dell'importo del debito residuo del finanziamento. Detta data, che verrà riportata nel modulo di richiesta del servizio, è la data che la banca subentrante riporterà nel messaggio di richiesta del debito residuo ed alla quale la banca originaria deve fare riferimento per il calcolo del debito residuo; d) inviare alla Banca originaria, entro il giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario, un messaggio di richiesta di comunicazione del debito residuo ; e) conservare - nel rispetto dei termini previsti per legge - e fornire a richiesta il modulo sottoscritto dal mutuatario richiedente il Servizio La banca originaria è tenuta a: a) inviare alla Banca subentrante, entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario l eventuale storno tecnico; b) verificare che il richiedente/i il Servizio indicato/i nel messaggio di richiesta del debito residuo coincidono con il titolare/i del mutuo; c) calcolare il debito residuo - nel rispetto delle regole di cui all art con riferimento alla data indicata nel messaggio di richiesta di debito residuo entro il settimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del modulo; d) inviare alla Banca subentrante entro 8 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario il messaggio di comunicazione del debito residuo ovvero di storno per informazioni formali errate o incomplete. e) nell ipotesi di più erogazioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto a valere di un unico contratto di mutuo, l importo indicato nel messaggio di comunicazione debito residuo e costituito dalla somma dei singoli debiti residui riferiti alle singole erogazioni Ciascun Centro Applicativo è tenuto a: a) garantire alle banche la trasmissione dei flussi elettronici nel rispetto dei tempi previsti dal documento tecnico; b) effettuare i controlli previsti dal documento tecnico sul flusso elettronico dei dati ricevuto dalla banca mittente; c) conservare e rendere disponibili a richiesta delle banche aderenti, per un anno, tutte le informazioni relative alle disposizioni transitate presso l'ente medesimo; d) calcolare e predisporre il regolamento di eventuali oneri a livello interbancario, e darne comunicazione alle proprie banche aderenti.

17 8 1.7 EFFETTI GIURIDICI Il mancato o ritardato invio, da parte della banca originaria, di qualsiasi tipo di risposta, ai sensi dell art a) o d), alla richiesta del debito residuo, obbliga la banca originaria al pagamento di una penale a favore della banca subentrante La banca subentrante è responsabile delle informazioni comunicate alla banca originaria nel messaggio di richiesta del debito residuo, nell ipotesi in cui dette informazioni non risultino conformi a quelle riportate nel modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario per la procedura di portabilita dell ipoteca La banca originaria è responsabile delle informazioni comunicate alla banca subentrante nel messaggio di comunicazione del debito residuo, nell ipotesi in cui dette informazioni non risultino corrette.

18 9 1.8 ANOMALIE PROCEDURALI GIORNI FESTIVI E SEMIFESTIVI BANCARI I termini ed i cut-off time scadenti in giornate festive si intendono prorogati al 1 giorno lavorativo successivo, definito scadenza convenzionale. I termini scadenti in giornate semifestive non subiscono proroghe IMPEDIMENTI DOVUTI A CAUSE DI FORZA MAGGIORE Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività specifiche previste alla procedura. Non costituiscono causa di forza maggiore i guasti ed il malfunzionamento delle apparecchiature e dei programmi utilizzati per la creazione, gestione e ricezione del flusso elettronico.

19 Allegato 2 1 RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI COLLOQUIO INTERBANCARIO PER LA PROCEDURA DI PORTABILITA' DEL MUTUO (1) Sezione I Banca Originaria (Banca che ha erogato il finanziamento in essere) Sezione II Banca subentrante (Banca alla quale il cliente ha chiesto il nuovo mutuo per estinguere il finanziamento in essere) Banca Codice ABI Codice CAB N. Contratto di mutuo Coordinate bancarie del conto corrente (facoltativo): IBAN Banca Codice ABI Codice CAB Indicazione della data di formalizzazione dell'operazione (2) Sezione III Dati relativi al/i debitore/i del mutuo di cui alla Sezione I Sottoscrittore del modulo Nome e cognome Nome e cognome Nome e cognome Nome e cognome Nome e cognome Cod. Fiscale, P. IVA Cod. Fiscale, Cod. Fiscale, Cod. Fiscale, Cod. Fiscale, Il sottoscrittore del modulo, intestatario/cointestatario (3) del mutuo indicato nella Sezione I, al fine di avviare la portabilità del mutuo ai sensi dell'art. 8 del DL n. 7/2007, sulla base della procedura a tal fine definita dall'abi: A) CHIEDE alla banca subentrante di attivare il servizio di colloquio interbancario con la banca originaria. A tal fine: 1 autorizza la stessa a richiedere alla banca Originaria l'esatto importo del proprio debito residuo comprensivo di rateo e di interessi di mora se dovuti alla data indicata nella Sezione II ed a comunicare la data di formalizzazione dell'operazione di portabilità; 2 autorizza la banca Originaria a comunicare alla banca subentrante il predetto importo nonché la conferma della data di formalizzazione dell'operazione. B) PRENDE ATTO che 1 la banca subentrante si impegna all'avvio del servizio di colloquio interbancario entro un giorno dalla data della presente richiesta; 2 non sono imputabili alla banca originaria responsabilità derivanti dalla errata compilazione del presente modulo da parte del sottoscrittore e alla banca subentrante circostanze attinenti la banca originaria - delle quali la banca subentrante si impegna, laddove a conoscenza, a dare pronta comunicazione al cliente - che non consentano di perfezionare la richiesta di trasferibilità; 3 l'avvio della procedura di colloquio interbancario non impegna la banca subentrante all'erogazione del nuovo mutuo che dipenderà dall'esito dell'analisi della fattibilità dell'operazione; 4 la banca originaria darà comunicazione al cliente dell'ammontare del debito residuo di cui al precedente punto A) 1, contestualmente all'avvio di tale informativa alla banca subentrante, confermando al tempo stesso la data di formalizzazione dell'operazione; 5 qualora il mutuo in essere abbia rate variabili in funzione di uno specifico tasso di riferimento, l'importo del debito residuo, comprensivo di rateo e di interessi di mora se dovuti, è calcolato dalla banca originaria prendendo a riferimento il tasso vigente alla data del calcolo di tale importo. Eventuali successive variazioni del predetto tasso che si dovessero verificare nel periodo intercorrente tra la la data del predetto calcolo e quella di formalizzazione dell'operazione comporteranno da parte della banca originaria la determinazione e la comunicazione dell'importo esatto del debito residuo in sede di formalizzazione dell'operazione. Copia per il richiedente Luogo e data Firma del richiedente (Visto con data della Banca subentrante per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

20 Note per la compilazione: (1) La procedura di portabilità dell'ipoteca ai sensi dell'art. 8 del DL n. 7/2007, prevede la possibilità per il debitore di surrogare la nuova banca mutuante (banca subentrante) nei diritti di garanzia della banca che ha erogato il finanziamento in essere (banca originaria). Resta inteso che il perfezionamento di tale procedura è subordinato alla concessione del nuovo mutuo, per l'estinzione di quello già in essere, da parte della banca subentrante. (2) Data alla quale la banca originaria deve fare riferimento per il calcolo dell'esatto importo del debito residuo comprensivo di rateo e di interessi di mora se dovuti.qualora il mutuo in essere abbia rate variabili in funzione di uno specifico tasso di riferimento, l'importo del debito residuo è calcolato dalla banca originaria prendendo a riferimento il tasso vigente alla data del calcolo di tale importo. Eventuali successive variazioni del predetto tasso che si dovessero verificare nel periodo intercorrente tra la la data del predetto calcolo e quella di formalizzazione dell'operazione comporteranno da parte della banca originaria la determinazione e la comunicazione dell'importo esatto del debito residuo in sede di formalizzazione dell'operazione (3) Si intende colui che è intestatario del contratto di mutuo originariamente erogato dalla banca originaria, o eventualmente il delegato/rappresentante.

21 Rete Interbancaria ALLINEAMENTO ARCHIVI Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati del mutuo Standard per Banche e Centri Applicativi Codice documento: SIA-RI- ALL B Release 1.0

22 AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO Data Release Decorrenza Comunicazioni A.B.I. Gennaio Febbraio 2008 Lettera Circ. Serie Tecnica n. XX del XX/XX/2008 SIA RI ALL 001 B Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati del mutuo Aggiornamenti al documento

23 Indice dei contenuti 1 PREMESSA 3 2 GENERALITÀ Descrizione della procedura 4 3 OPERATIVITÀ DELLA PROCEDURA Soggetti Funzionalità della procedura Richiesta di trasferimento Trasferimento delle informazioni Gestione dei sospesi Tempi Modalità trasmissiva tra Banca Subentrante e Banca Originaria Giornata Applicativa 9 5 CONTENUTO E RAPPRESENTAZIONE DEI FLUSSI TRASMESSI MEDIANTE FILE TRANSFER Record Identificativi del flusso logico Record di Testa - tipo record TM Record di Coda - tipo record EF Flussi da Banca Subentrante a Banca Originaria Allineamento Archivi Richiesta di trasferimento dati riguardanti l ammontare del debito residuo(causale 90941) 14 Tabella delle causali utilizzate da Banca Subentrante a Banca Originaria Tracciati record - Da Banca Subentrante a Banca Originaria Tipo Record 12 - Da Banca Subentrante a Banca Originaria Tipo Record 30 - Da Banca Subentrante a Banca Originaria Tipi Record Da Banca Subentrante a Banca Originaria Tipo Record 70 - Da Banca Subentrante a Banca Originaria Flussi da Banca Originaria a Banca Subentrante Allineamento Archivi Comunicazione del debito residuo (causale 90942) Dinieghi alla Richiesta di comunicazione del debito residuo Tabella delle causali utilizzate dalla Banca Originaria a Banca Subentrante Tracciati record - Da Banca Originaria a Banca Subentrante Tipo Record 12 - Da Banca ORIGINARIA a Banca SUBENTRANTE Tipo Record 70 - Da Banca Originaria a Banca Subentrante Tracciati record - Da CAIS a banche Subentranti e a banche Originarie Penali 35 SIA RI ALL 001 B Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del Mutuo Sommario i

24 Comunicazione di penale Tabella delle causali utilizzate per la segnalazione di penali Tipo Record 12 - Da CAIS a Banca Subentrante e a Banca Originaria Tipo Record 70 Da banca Subentrante a Banca Originaria 41 6 AUTENTICAZIONE DEI RECORD 42 7 RIFIUTO FILE ERRATI 43 8 GESTIONE SOSPESI Gestione dell archivio per Inserimento richiesta di trasferimento Risposte Segnalazione dei sospesi 46 9 APPENDICI 47 Appendice A - Formalismi di rappresentazione 47 Appendice B - Tabelle Codici vari 47 B.1 - Tabella Codici dei Centri Applicativi 47 B.2 - Tabella Codici A.B.I. 47 B.3 - Tabella Codici C.A.B. 47 Appendice C - Modalità instradamento messaggi/flussi 48 Appendice D - Tabella degli Aderenti 49 Appendice E - Tabella dei codici di errore 49 Appendice F - Coordinate Internazionali (IBAN) 49 SIA RI ALL 001 B Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del Mutuo Sommario ii

25 1 Premessa Nell ambito della procedura di Rete Interbancaria "Allineamento Archivi il presente documento definisce gli standard del colloquio interbancario per la trasferibilità dei dati del mutuo tra una banca (Banca Originaria mutuataria) e un altra banca (Banca Subentrante); attraverso questo passaggio di dati la banca subentrante dispone delle informazioni necessarie per effettuare l operazione di portabilità dell ipoteca nei contratti di mutuo. Per quanto riguarda i profili normativi che regolano la procedura nonché gli aspetti attinenti al funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e delle applicazioni ad essa correlate si fa rimando a quanto emanato in materia dai competenti organismi. Al riguardo, particolare rilevanza assumono le norme concernenti il servizio di trasferibilità contenute nel regolamento applicativo SITRAD nonché le regole tecniche di rappresentazione dei messaggi scambiati sulla RNI contenute negli standard RNI SIA-RI-STD-001. Inoltre, per quanto non esplicitamente indicato nel presente documento, si rimanda al documento SIA-RI-ALL-001 relativo alla procedura Allineamento Archivi, di cui la presente procedura costituisce un sottoinsieme. SIA RI ALL 001 B Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del mutuo 3 Premessa

26 2 Generalità 2.1 Descrizione della procedura La procedura di portabilità del mutuo si avvale della procedura di trasferibilità dei dati del mutuo attraverso lo scambio di specifici messaggi/flussi interbancari. Le fasi rilevanti del processo interbancario di trasferimento sono essenzialmente due: 1. la banca Subentrante, sulla base di specifica richiesta del proprio cliente correntista, invia alla banca Originaria (cioè la banca che ha in essere il finanziamento da estinguere con le somme concesse a mutuo dalla banca subentrante) una richiesta di informazioni riguardanti l ammontare del debito residuo del cliente; 2. la banca Originaria invia alla banca Subentrante una serie di informazioni relative alla posizione attiva richiesta ovvero risponde con un diniego qualora fossero presenti motivazioni tecniche. La banca Subentrante, sulla base delle informazioni ricevute effettua le proprie valutazioni ed eventualmente procede al perfezionamento dell operazione di portabilità mediante stipula del contratto di mutuo e richiede l annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo. Per la descrizione di dettaglio del processo di trasferimento, delle eventuali risposte di storno e di rifiuto previste si fa rinvio alla vigente normativa interbancaria nella quale sono disciplinati gli obblighi - e le relative penalizzazioni - facenti capo alla banca Originaria e alla banca Subentrante ai fini del corretto completamento del processo. SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del mutuo 4 Operatività della procedura

27 3 Operatività della procedura 3.1 Soggetti Richiesta del cliente BANCA SUBENTRANTE o suo Tramite Operativo CAIS della Banca Subentrante R. N. I. CAIS della Banca Originaria Sospesi BANCA ORIGINARIA o suo Tramite Operativo SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati del Mutuo 5 Operatività della procedura

28 CLIENTE E' il soggetto che richiede la portabilità dell Ipoteca connessa al proprio mutuo che, come meglio specificato nella normativa interbancaria, deve essere il medesimo soggetto che figura come titolare del mutuo. BANCA SUBENTRANTE E' la nuova banca mutuante, scelta dal cliente per effettuare la nuova operazione di mutuo finalizzata all estinzione del finanziamento in essere, che, a seguito del consenso alla surrogazione concesso dallo stesso debitore e della successiva annotazione di surrogazione, subentra nella garanzia ipotecaria che assisteva il precedente mutuo.. BANCA ORIGINARIA E' la vecchia banca mutuante presso la quale è in essere il finanziamento da estinguersi con le somme concesse a mutuo dalla banca subentrante. TRAMITE OPERATIVO E l Istituzione Creditizia che opera per conto di altra Banca per svolgere funzioni di tipo applicativo connesse alla trasmissione/ricezione dei flussi in/dalla Rete Nazionale Interbancaria (RNI). Centro Applicativo Interbancario Standardizzato (C.A.I.S.) E il soggetto che consente il funzionamento della procedura Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati di mutuo a cui sono aderenti la banca subentrante e quella Originaria o i loro rispettivi tramiti. 3.2 Funzionalità della procedura Le principali fasi della procedura sono le seguenti : Richiesta di comunicazione del debito residuo Comunicazioni delle informazioni sul debito residuo / Storno per informazioni errate o incomplete Gestione dei sospesi dalla Banca Subentrante alla Banca Originaria a seguito della richiesta del cliente dalla Banca Originaria alla Banca Subentrante a seguito della richiesta ricevuta A carico dei CAIS Richiesta di trasferimento L operazione prevede il seguente iter logico : La Banca Subentrante, entro il giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario per la portabilità dell ipoteca presentata dal cliente, deve inoltrare alla banca Originaria specifica disposizione (causale «Richiesta di comunicazione del debito residuo») per ottenere le informazioni -da quest ultima detenute- necessarie alla valutazione complessiva della fattibilità dell operazione. I Centri applicativi controlleranno che la data applicativa del messaggio non sia superiore a 1 giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Richiesta da parte del cliente. SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati del Mutuo 6 Operatività della procedura

29 3.2.2 Trasferimento delle informazioni La Banca Originaria, sulla base del codice identificativo del mutuo, dell anagrafica dell intestatario (nome, cognome, codice fiscale) ed eventuale IBAN del conto cui accede il mutuo, informazioni riportate nella causale ricevuta dalla banca Subentrante - deve individuare la posizione del cliente, effettuare tutti i controlli necessari e in caso di: Esito negativo inviare alla banca Subentrante una risposta di «diniego» che attesti una delle seguenti condizioni: soggetto inesistente o informazioni formalmente errate o incomplete (causale da inviare entro il 4 giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo); posizione di mutuo inesistente o soggetto non intestatario del mutuo (causale 90968, da inviare entro l 8 giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo). Esito positivo calcolare il debito residuo( 1 ) e inviare alla banca Subentrante - entro l 8 giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del modulo- una disposizione con causale contenente le informazioni richieste. Nel caso di mancata risposta, positiva o negativa, è prevista l applicazione di una penale a carico della banca Originaria. Tale penale viene notificata dal centro applicativo della banca Originaria alle due banche interessate (causali e 90623). L applicazione della penale, o l eventuale risposta negativa nei termini previsti, implica la conclusione con esito negativo del processo di Richiesta di comunicazione del debito residuo. L applicazione della penale da parte die Centri Applicativi non implica il blocco dei flussi di risposta che comunque continueranno ad essere veicolati verso la banca Subentrante Gestione dei sospesi Contestualmente alla ricezione della Richiesta di comunicazione del debito residuo (causale 90941), il centro applicativo della banca Originaria inserisce nell archivio dei sospesi tale richiesta. A fronte della risposta della Banca Originaria, effettuata nei termini previsti, il centro applicativo provvede a cancellare la disposizione dall archivio dei sospesi. Diversamente, notifica alle banche interessate (Banca Originaria e Banca Subentrante) l applicazione della penale prevista. 1 Per debito residuo, oggetto dell operazione di portabilità, si intende l importo del finanziamento in conto capitale comprensivo di rateo. Qualora il mutuo in essere abbia rate variabili in funzione di uno specifico tasso di riferimento, l importo del debito residuo è calcolato dalla banca originaria prendendo a riferimento il tasso vigente alla data del calcolo di tale importo. Eventuali successive variazioni del predetto tasso che si dovessero verificare nel periodo intercorrente tra la data del predetto calcolo e quella di formalizzazione dell operazione comporteranno - da parte della banca originaria - la determinazione e la comunicazione dell importo esatto del debito residuo in sede di formalizzazione dell operazione. SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati del Mutuo 7 Operatività della procedura

30 3.3 Tempi La normativa interbancaria prevede termini massimi per il completamento di ciascuna fase del processo di trasferimento, dal cui mancato rispetto discende l applicazione di penalizzazioni. In particolare, è prevista la seguente tempificazione massima: SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati del Mutuo 8 Operatività della procedura

31 4.1 Modalità trasmissiva tra Banca Subentrante e Banca Originaria Le modalità trasmissive utilizzate tra le due Banche prevede l uso della RNI e sono: File Transfer per l Allineamento Archivi in tutte le sue funzionalità Message Switching per i messaggi di errore e totali di traffico trasmessi dai Centri Applicativi Le modalità trasmissive tra la Banca a partecipazione indiretta nella procedura Allineamento Archivi per Trasferibilità dei dati del Mutuo e il suo Tramite Operativo sono concordate tra le parti. 4.2 Giornata Applicativa La giornata applicativa é determinata in funzione della tecnica trasmissiva adottata e corrisponde a quella stabilita per l applicazione Allineamento Archivi. SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del Mutuo 9 Modalità trasmissive

32 5 Contenuto e rappresentazione dei flussi trasmessi mediante File Transfer I flussi trasmessi hanno le seguenti caratteristiche: i record hanno lunghezza fissa 120 byte; i campi facoltativi non valorizzati devono essere sempre impostati a blank ; il primo record deve essere un record di testa ; al record di testa seguono una o più disposizioni, composte ciascuna da un minimo di due a un massimo di quattro record, che devono essere numerate progressivamente partendo dal numero 1; tra il record di testa ed il record di coda devono essere presenti solo le causali previste in questo documento; l ultimo record deve essere un record di coda che contiene i valori di quadratura delle disposizioni. Questo gruppo di record (testa, disposizioni, coda) viene definito flusso logico. Un flusso fisico è costituito da uno o più flussi logici, a discrezione del mittente. SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del Mutuo 10 Contenuto e rappresentazione dei flussi trasmessi

33 5.1 Record Identificativi del flusso logico Record di Testa - tipo record TM Il record di testa, o record identificativo del flusso logico, è rappresentato dal tipo record TM ed è così composto: POSIZIONE DESCRIZIONE FORMATO 1-1 FILLER 1x O 2-3 TIPO RECORD 2x O 4-8 MITTENTE 5n O 9-13 RICEVENTE 5n O DATA CREAZIONE FILE 6n O IDENTIFICATIVO FILE 20x TIPO RECORD Assume valore fisso TM FILLER 81x MITTENTE E' il Soggetto che immette il file. Assume i seguenti valori: Codice ABI, senza CIN di controllo, per le Banche Codice di un Centro Applicativo Deve essere un Centro Applicativo oppure una Banca abilitata a immettere file della procedura Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati di mutuo (090) RICEVENTE E' il Soggetto che riceve il file. Assume i seguenti valori: Codice ABI, senza CIN di controllo, per le Banche Codice di un Centro Applicativo Deve essere un Centro Applicativo oppure una Banca abilitata a ricevere file della procedura Allineamento Archivi - Trasferibilità dei dati di mutuo (090) DATA CREAZIONE FILE E' la data di creazione del flusso, espressa nella forma GGMMAA. Formalmente valida (096) Deve essere uguale o minore fino ad un massimo di 15 giorni (calendario) rispetto alla data applicativa (045) IDENTIFICATIVO FILE Deve essere univoco nell'ambito della data di creazione e del mittente; il raffronto viene effettuato solo per flussi ricevuti correttamente (475) SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del Mutuo 11 Contenuto e rappresentazione dei flussi trasmessi

34 5.1.2 Record di Coda - tipo record EF Il record di coda, o record di chiusura del flusso logico, è rappresentato dal tipo record EF ed è così composto: POSIZIONE DESCRIZIONE FORMATO 1 1 FILLER 1x O 2 3 TIPO RECORD 2x O 4 8 MITTENTE 5n O 9-13 RICEVENTE 5n O DATA CREAZIONE FILE 6n O IDENTIFICATIVO FILE 20x FILLER 6x O TOTALE DISPOSIZIONI INFORMATIVE 7n FILLER 30x O NUMERO TOTALE RECORD 7n FILLER 25x F TIMBRO APPLICATIVO 6n TIPO RECORD Assume valore fisso EF MITTENTE Coincide con quanto indicato nel record di testa (477) RICEVENTE Coincide con quanto indicato nel record di testa (478) DATA CREAZIONE FILE Coincide con quanto indicato nel record di testa (479) IDENTIFICATIVO FILE Coincide con quanto indicato nel record di testa (483) TOTALE DISPOSIZIONI INFORMATIVE Numero delle disposizioni contenute nel flusso logico Deve corrispondere al numero delle disposizioni contenute nel flusso logico (482) SIA RI ALL 001 A Allineamento Archivi Trasferibilità dei dati del Mutuo 12 Contenuto e rappresentazione dei flussi trasmessi

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