Fact Sheet. Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari

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1 Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari Fact Sheet Con circa il 18% del valore totale della produzione agricola comunitaria, la produzione lattiero-casearia costituisce la principale attività agricola dell Unione europea che, malgrado una flessione delle quote di mercato, resta il primo esportatore mondiale di questi prodotti. La riforma della PAC proposta nell ambito dell Agenda 2000 non ha modificato in maniera sostanziale l organizzazione comune dei mercati (OCM) del latte e dei prodotti lattierocaseari, creata nel 1968 e già profondamente trasformata nel 1984 con la creazione delle quote latte e nel 1987 con la riduzione dell intervento pubblico. Le modifiche decise per garantire la stabilità e la competitività del settore riguardano principalmente l introduzione progressiva di una riduzione dei prezzi istituzionali a partire dal 2005, in parte compensata da pagamenti diretti ai produttori. Una revisione del regime delle quote latte deve essere inoltre effettuata nel 2003 in vista della soppressione dello stesso dopo il Il riferimento giuridico della riforma dell OCM sintetizzata nelle pagine seguenti è il regolamento (CE) n. 1255/1999 del 17 maggio Per il regime delle quote latte, tale riferimento è costituito dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del 26 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 3950/92. Principi orientativi della riforma La riforma della politica agricola comune decisa al Consiglio di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 intende preparare l agricoltura europea alle sfide interne ed esterne che l attendono all alba del nuovo millennio. A più lungo termine, le riforme attualmente intraprese creano le condizioni favorevoli al ravvicinamento delle economie agricole dei paesi candidati all'adesione, il cui adeguamento sarà agevolato dal finanziamento di misure strutturali dette di preadesione. Rispondere alle nuove sfide I mercati agricoli sono sempre più coinvolti nella mondializzazione dell economia. La riforma deve permettere all agricoltura europea di partecipare in maniera più adeguata a questo processo e di orientare la produzione verso la domanda effettiva, tenendo conto delle esigenze dei consumatori in materia di qualità. La riduzione dei prezzi d intervento (segnatamente dei cereali e delle carni bovine) prevista dalla riforma comporterà un calo dei prezzi di mercato, che a sua volta rafforzerà la competitività della produzione agricola e favorirà il suo adeguamento alla domanda. L'aumento dei pagamenti diretti agli agricoltori, per ettaro o per capo di bestiame, contribuirà a garantire il livello e la stabilità dei loro redditi. Le azioni a favore dello sviluppo rurale, ormai considerate il secondo pilastro della PAC, puntano a migliorare l integrazione economica e sociale di tutte le zone rurali. A tal fine, un quadro normativo unico faciliterà l utilizzo degli strumenti di sviluppo rurale destinati alle attività agricole, ma anche alla diversificazione economica delle zone rurali. Tra questi strumenti, sono state in particolare rafforzate le misure agroambientali. La riforma favorisce infatti un agricoltura più competitiva ma anche maggiormente rispettosa dell ambiente. Essa segna inoltre un nuovo passo avanti verso una politica orientata al sostegno degli agricoltori (anziché dei prodotti) e alla compensazione degli stessi non solo per l attività produttiva ma anche per il loro contributo supplementare a favore della società. La riforma sarà inoltre alla base della posizione dell Unione nel corso del prossimo ciclo di negoziati commerciali multilaterali avviali all inizio del 2000 sotto l'egida dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La riforma punta inoltre ad incentivare metodi di produzione maggiormente rispettosi dell ambiente introducendo il principio di compatibilità ecologica, ossia la subordinazione del versamento dei pagamenti diretti al rispetto di criteri ambientali. Nell attuazione della riforma, un più ampio margine di manovra è concesso alle autorità nazionali al fine di avvicinare maggiormente la PAC alle realtà concrete dei cittadini in generale e degli agricoltori in particolare. Pertanto, pur rispettando criteri comunitari al fine di evitare distorsioni della concorrenza, una parte della distribuzione degli aiuti diretti sarà modulata secondo criteri nazionali, oppure decentralizzata e ripartita in dotazioni nazionali gestite dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze. Questa maggiore flessibilità consentirà di rispondere adeguatamente a situazioni molto diverse fra loro. Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari 1

2 La nuova OCM del latte e dei prodotti lattierocaseari Prezzi I prezzi d intervento del burro e del latte scremato in polvere saranno ridotti del 15% in tre fasi uguali a partire dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 (cfr. tabella seguente). Questa modifica contribuirà ad incentivare il consumo sul mercato interno e a rafforzare la competitività dei prodotti lattiero-caseari dell Unione sui mercati internazionali. Per il latte (3,7% di materia grassa), il sostegno dei prezzi resta basato sul prezzo indicativo (cfr. pag. 8). Regime d intervento Pur riducendo gradualmente il sostegno dei prezzi, la riforma mantiene il regime d intervento in quanto mezzo per contribuire alla stabilizzazione dei prezzi di mercato e dunque a garantire il reddito degli agricoltori. Tale regime comporta gli acquisti all intervento di burro e latte scremato in polvere (prodotti che devono soddisfare condizioni precisate nel regolamento dell OCM) e gli aiuti all ammasso privato. Quando in uno o più Stati membri i prezzi del burro raggiungono un livello inferiore al 92% del prezzo d intervento (cfr. tabella seguente) nel corso di un periodo rappresentativo, gli organismi d intervento procedono ad acquisti mediante gara nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Il prezzo di acquisto fissato dalla Commissione non può essere inferiore al 90% del prezzo d intervento. Il regime d intervento viene applicato in modo da mantenere la posizione concorrenziale del burro sul mercato, salvaguardare nella misura del possibile la qualità iniziale del prodotto e garantirne un ammasso quanto più possibile razionale. Per il latte scremato in polvere, l acquisto viene effettuato al prezzo d intervento dall organismo all uopo designato da ciascuno Stato membro. Tale prezzo è quello in vigore il giorno della fabbricazione del prodotto (franco deposito designato dall organismo). La Commissione può sospendere gli acquisti non appena i quantitativi offerti all intervento tra il 1 marzo e il 31 agosto di ogni anno superino le tonnellate. In tal caso, gli acquisti da parte degli organismi d intervento possono essere effettuati mediante gara permanente. Un aiuto destinato all ammasso privato di taluni prodotti lattiero-caseari può essere inoltre deciso qualora l evoluzione dei prezzi e delle scorte provochi un grave squilibrio del mercato che può essere ridotto mediante un ammasso stagionale. I prodotti interessati (alle condizioni specificate nel regolamento dell OCM) sono il burro, la crema 1, il latte scremato in polvere 2 e taluni formaggi (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone, formaggi stagionati e formaggi di pecora o di capra). L importo dell aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all andamento prevedibile dei prezzi di mercato. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di reintrodurre sul mercato stesso una parte o l insieme dei prodotti conferiti all ammasso. 1 Crema ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire dal latte. 2 Latte vaccino prodotto nella Comunità. Latte e prodotti lattiero-caseari: prezzo d intervento o prezzo indicativo 1 per 100 kg, in euro Campagna / / / / Burro: prezzo d intervento 328,20 311,79 295,38 278,97 Latte scremato in polvere: prezzo d intervento 205,52 195,24 184,97 174,69 Latte (3,7% di mat. grassa, franco latteria): prezzo indicativo 30,98 29,23 27,47 25,72 1 I suddetti prezzi possono essere modificati dal Consiglio Agricoltura. La definizione del regime dei prezzi lascia impregiudicata l attuazione del regime del prelievo supplementare nel quadro delle quote latte. 2 La campagna lattiera ha inizio il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell anno successivo. Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari 2

3 Pagamenti diretti ai produttori 1 Anni civili Premio ai prodotti lattiero-caseari: Euro/t 3 & 4 5,75 11,49 17,24 Importo totale massimo premio+integrazione del premio: Euro/t 3 13,9 27,8 41,7 Pagamenti alla superficie: per ha di pascolo permanente 5 al massimo 350 euro per il 2005 e gli anni successivi 1 Gli importi possono essere modificati in base all andamento della produzione, della produttività e dei mercati. 2 I pagamenti diretti ai produttori vengono generalmente effettuati tra il 16 ottobre dell anno civile in causa e il 30 giugno dell anno successivo. 3 Tonnellata di quantitativo individuale di riferimento (quantitativo di latte disponibile nell azienda al 31 marzo dell anno in causa). 4 Se, al 31 marzo, la somma dei quantitativi individuali supera la somma dei quantitativi totali previsti in uno Stato membro (articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92), quest ultimo adotta le misure necessarie, in funzione di criteri oggettivi, per ridurre di conseguenza il totale dei quantitativi individuali di riferimento ammissibili al premio sul proprio territorio per l anno civile in causa. 5 Trattasi della superficie di cui il produttore dispone nel corso dell anno in causa. Tale superficie non deve essere utilizzata per soddisfare i requisiti in materia di densità (articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 per l OCM delle carni bovine). Essa non deve essere stata oggetto, per lo stesso anno, di una domanda nell ambito dei regimi di aiuto per talune grandi colture e per i foraggi essiccati e nell ambito dei regimi di aiuti comunitari per altre colture permanenti o orticole. Pagamenti diretti ai produttori Per limitare l impatto della prevista riduzione dei prezzi d intervento, contribuendo in tal modo a stabilizzare i redditi agricoli, una serie di pagamenti diretti ai produttori saranno finanziati dalla Comunità a partire dalla campagna 2005/2006 (cfr. tabella precedente). Tali pagamenti diretti saranno di due tipi: un pagamento fisso (il premio ai prodotti lattiero-caseari) e alcuni pagamenti supplementari. Il premio ai prodotti lattiero-caseari sarà concesso per anno civile, per azienda e in funzione del quantitativo individuale di riferimento. Una serie di pagamenti supplementari potranno essere concessi dagli Stati membri, sul proprio territorio, fino a concorrenza degli importi globali fissati per paese in funzione della quota rispettiva nell ambito della produzione comunitaria totale (cfr. tabella accanto: Dotazioni nazionali). Questa disposizione permette agli Stati membri di rispondere in maniera più flessibile alle esigenze della propria produzione lattiero-casearia, che variano considerevolmente da una parte all altra dell Unione. I pagamenti saranno effettuati secondo criteri oggettivi comprendenti in particolare le strutture e le condizioni di produzione, al fine di assicurare la parità di trattamento dei produttori e di evitare distorsioni del mercato o della concorrenza. I pagamenti supplementari comprendono: le integrazioni di premio, che potranno essere concesse ai prodotti lattiero-caseari esclusivamente a titolo di pagamento complementare all importo del premio per tonnellata; i pagamenti alla superficie, concessi per ettaro di pascolo permanente. Pagamenti supplementari: dotazioni nazionali (milioni di euro) Anni civili /... Belgio 8,6 17,1 25,7 Danimarca 11,5 23,0 34,5 Germania 72,0 144,0 216,0 Grecia 1,6 3,3 4,9 Spagna 14,4 28,7 43,1 Francia 62,6 125,3 187,9 Irlanda 13,6 27,1 40,7 Italia 25,7 51,3 77,0 Lussemburgo 0,7 1,4 2,1 Paesi Bassi 28,6 57,2 85,8 Austria 7,1 14,2 21,3 Portogallo 4,8 9,7 14,5 Finlandia 6,2 12,4 18,6 Svezia 8,5 17,1 25,6 Regno Unito 37,7 75,4 113,1 Totale 303,6 607,2 902,6 Commercializzazione I meccanismi d intervento sopra descritti sono completati da una serie di aiuti alla commercializzazione destinati a favorire la gestione equilibrata del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché la stabilizzazione dei prezzi del settore. Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari 3

4 I prodotti ammissibili a tali aiuti comprendono il latte scremato e il latte scremato in polvere 1 impiegati nell alimentazione degli animali, a condizione che tali prodotti soddisfino determinate condizioni. L importo degli aiuti è fissato tenendo conto di fattori quali il prezzo d intervento del latte scremato in polvere, l andamento della situazione in materia di approvvigionamento di latte scremato e di latte scremato in polvere, il corso dei prezzi dei vitelli o quello dei prezzi di mercato delle proteine che fanno concorrenza al latte scremato in polvere. Altri aiuti possono essere concessi per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina o in caseinati, per l acquisto a prezzo ridotto di crema, burro o burro concentrato (in particolare da parte di enti ed istituzioni senza scopo di lucro o di fabbricanti di prodotti dolciari o di gelati) o per la distribuzione di latte trasformato nelle scuole. Regime delle quote latte A partire dal 1984, il regime delle quote latte ha contribuito a regolare la produzione del settore garantendo nel contempo la possibilità di produrre in tutte le regioni dell Unione. Poiché l applicazione della riforma dell OCM, per quanto concerne i prezzi e i pagamenti diretti, è prevista a partire dalla campagna 2005/2006, l attuale regime delle quote è prorogato da aprile 2000 a marzo Nel 2003 esso dovrà comunque essere riesaminato sulla base di una relazione della Commissione al fine di consentirne l eliminazione dopo il A cui sono assimilati in questo caso il latticello e il latticello in polvere. La riforma dell OCM verrà applicata fatte salve le decisioni relative alle assegnazioni di quote latte specifiche supplementari. Il livello delle quote sarà aumentato all incirca del 2,4%, in parte sotto forma di dotazioni nazionali specifiche e per il resto sotto forma di un aumento lineare dell 1,5%. Le modalità di gestione delle quote sono state inoltre adeguate per far sì che l aiuto venga concesso ai produttori di latte più efficienti e ai nuovi produttori. Regime di scambi con i paesi terzi Il nuovo regolamento dell OCM del latte e dei prodotti lattiero-caseari aggiorna il regime di scambi con i paesi terzi, tenuto conto in particolare del contesto creato dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell Uruguay Round. Di conseguenza la Commissione, nel gestire i contingenti tariffari risultanti da tali accordi, pur ispirandosi ai metodi applicati in passato (ripartizione secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande, ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti al momento di presentare la domanda o considerazione dei flussi di scambio tradizionali), può basarsi su altri metodi adeguati, fatti salvi i diritti derivanti dai suddetti accordi. L obiettivo deve essere quello di soddisfare le necessità di approvvigionamento del mercato comunitario garantendo la salvaguardia del suo equilibrio. Quanto alle restituzioni all esportazione, esse vengono fissate dalla Commissione periodicamente oppure mediante gara, nel caso di prodotti per i quali la vecchia regolamentazione prevedeva tale procedura. Quote latte: quantitativi totali di riferimento per Stato membro (1999/2000) 1, in tonnellate Stati membri Distribuzione Vendita diretta Belgio (2,7%) (10,5%) Danimarca (3,8%) 708 (0,0745%) Germania (24,0%) (6,0%) Grecia (0,5%) 696 (0,0731%) Spagna (4,7%) (6,8%) Francia (20,5%) (27,3%) Irlanda (4,5%) (0,6%) Italia (8,4%) (14,3%) Lussemburgo (0,2%) 951 (0,1%) Paesi Bassi (9,5%) (5,1%) Austria (2,2%) (12,7%) Portogallo (1,6%) (2,3%) Finlandia (2,1%) (0,6%) Svezia (2,8%) (0,2%) Regno Unito (12,4%) (13,4%) 1 Il periodo annuale delle quote latte va dal 1 aprile al 31 marzo. Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari 4

5 Compatibilità ecologica, modulazione dei pagamenti I regimi di pagamenti diretti ai produttori sono oggetto di norme comuni stabilite nel nuovo regolamento orizzontale della PAC - regolamento (CE) n. 1259/1999. Tali norme prevedono, da un lato, l obbligo per gli Stati membri di definire misure ambientali appropriate che gli agricoltori devono applicare, nonché la possibilità di subordinare i pagamenti al rispetto di requisiti ambientali generali o specifici o ad impegni agroambientali contratti dagli agricoltori; dall altro, esse prevedono la possibilità di modulare i pagamenti per azienda in funzione del suo numero di posti di lavoro o della sua prosperità globale. I fondi rimasti inutilizzati a seguito del mancato rispetto delle condizioni ambientali o a seguito della modulazione dei pagamenti resteranno a disposizione degli Stati membri a titolo di aiuto comunitario supplementare per il finanziamento di misure agroambientali, di misure di imboschimento di zone agricole, di indennità compensative nelle zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali nonché di regimi di prepensionamento. Marchi di qualità: DOP-IGP-STG I prodotti lattiero-caseari, in particolare i formaggi, occupano un posto importante tra le centinaia di prodotti registrati con i marchi comunitari creati nel 1992 per valorizzare la qualità dei prodotti agricoli e contribuire a rafforzare la competitività del settore agroalimentare europeo. Si tratta di prodotti fabbricati con tecniche riconosciute e legati ad una zona geografica particolare nelle fasi della produzione, della trasformazione e dell elaborazione (denominazione d origine protetta - DOP) o in almeno una di queste fasi (indicazione geografica protetta - IGP), o di prodotti la cui specificità è dovuta a un metodo di produzione o ad una composizione tradizionale senza essere legata ad una zona particolare (specialità tradizionale garantita - STG). Un nuovo sbocco: l agricoltura biologica L agricoltura biologica è un metodo di produzione che riserva la massima attenzione alla tutela dell ambiente e al benessere degli animali. I prodotti da essa derivati sono ottenuti senza fertilizzanti o pesticidi di sintesi, antibiotici, ormoni della crescita o manipolazioni genetiche. Con un tasso di crescita del 25% annuo nell Unione europea, una superficie di colture più che raddoppiata in cinque anni (da circa ha nel 1993 a circa ha nel 1997) e previsioni favorevoli per gli anni a venire, l agricoltura biologica rappresenta un mercato in espansione che rispecchia l evoluzione delle aspettative e delle preoccupazioni dei consumatori. Il latte e i prodotti lattiero-caseari possono ormai beneficiare della garanzia comunitaria offerta ai consumatori per i prodotti derivati dall agricoltura biologica: in precedenza limitata ai prodotti vegetali, la normativa comunitaria è stata infatti modificata per includervi i prodotti di origine animale (regolamento (CE) n. 1804/1999). Un logo europeo dei prodotti biologici è stato inoltre pubblicato nel febbraio Semplificazione Alla riforma della PAC è associato un notevole sforzo di semplificazione della normativa agricola. Per il settore lattiero-caseario, il nuovo regolamento di base dell OCM integra disposizioni in precedenza contenute in nove regolamenti. I prezzi indicativi e d intervento sono fissati nel regolamento di base, a titolo pluriennale. I regolamenti di applicazione sono stati riuniti e, nella misura del possibile, semplificati. Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari 5

6 Latte e prodotti lattiero-caseari: che tipi di prodotti? L OCM del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina le seguenti categorie di prodotti: latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o dolcificanti; latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o dolcificanti; latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o dolcificanti, non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao; siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o dolcificanti, non nominati né compresi altrove; burro e materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere con tenore di materie grasse compreso tra il 75% e l 80%; formaggi e latticini; lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e contenenti in peso almeno il 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro sulla sostanza secca; sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato; preparazioni utilizzate per l alimentazione degli animali. Percentuale dei diversi prodotti nella produzione agricola finale dell UE (1998) Latte: Carni bovine: 10,1% 2. Carni suine: 10,0% 3. Prodotti orticoli freschi: 9,4% 4. Cereali (escluso il riso): 9,2% 5. Vino e mosti di uve: 6,6% 6. Carni di pollame: 5,4% 7. Altri: 31,3% Latte: percentuale nella produzione interna finale di ciascuno Stato membro (1998) Paesi Bassi: 22,3% Danimarca: 24,2% Regno Unito: 22,8% Finlandia: 38,1% Irlanda: 34,7% Belgio: 15,3% Francia: 16,5% Portogallo: 14,8% Svezia: 34,9% Germania: 26,4% Lussemburgo: 45,4% Austria: 22,0% Italia: 11,8% Spagna: 7,8% Grecia: 13,4% Fonte: Direzione generale dell Agricoltura Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari 6

7 Situazione e prospettive del mercato comunitario Nel 1998, la produzione di latte vaccino ha raggiunto circa 120,5 milioni di tonnellate (a titolo di raffronto: 72 milioni negli USA), di cui la maggior parte (75%) in cinque Stati membri (Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Italia). La quantità di latte comunitario utilizzata nei diversi tipi di prodotti è ripartita come segue: latte da consumo (29 milioni di tonnellate), formaggio (6,7 milioni), burro (1,8 milioni), latte scremato in polvere (1,1 milioni), latte intero in polvere (0,9 milioni). In termini di esportazioni, l Unione si è mantenuta al primo posto mondiale con 15 milioni di tonnellate (in equivalente latte), mentre le importazioni ammontavano a 3,6 milioni e il consumo interno a 111 milioni (di cui circa 10 milioni per usi sovvenzionati e 7 milioni per usi nell azienda). La situazione del mercato lattiero comunitario si è gradualmente deteriorata a partire dall inizio del 1998, a causa principalmente del ristagno della domanda sui mercati internazionali a seguito delle crisi economiche russa, asiatica e sudamericana. L esportazione di latte in polvere è stata la prima ad essere colpita, seguita a fine 98 da quella dei formaggi. Malgrado uno sviluppo piuttosto stabile del consumo interno dell Unione, i prezzi di mercato della maggior parte dei prodotti lattiero-caseari hanno cominciato a scendere ed è stato necessario procedere ad acquisti all intervento al fine di sostenere il mercato. Per il latte scremato in polvere, l accumulo delle scorte pubbliche è iniziato nel 1996, ha superato la soglia delle tonnellate nel settembre 1998 per raggiungere le tonnellate nell ottobre Trascurabili all inizio del 1999, le scorte pubbliche di burro raggiungevano a malapena le tonnellate in ottobre, ossia il minimo indispensabile per disporre di un margine di manovra sufficiente a gestire convenientemente il mercato. Il consumo pro capite presenta tendenze diverse a seconda del prodotto: in aumento per alcuni (formaggi, creme), stazionario per altri (latte da consumo, latte concentrato) o addirittura in calo (latte scremato in polvere, burro). Le proiezioni a lungo termine (2005/2006) fanno prevedere un aumento considerevole degli scambi mondiali accompagnato da una probabile riduzione delle quote di mercato dell Unione per diversi prodotti lattieri. È inoltre prevista un evoluzione strutturale caratterizzata da un aumento delle dimensioni delle aziende lattiere della Comunità, che a sua volta comporterà l aumento dei quantitativi di latte prodotti. Se i produttori più competitivi dispongono di un margine di azione apprezzabile, la possibilità di acquisto o di locazione di una quota senza un aggravio eccessivo dei costi riveste la massima importanza per i nuovi venuti e i produttori desiderosi di accrescere la produzione. La revisione del regime delle quote nel 2003 e la riforma dell OCM a partire dal 2005 dovrebbero favorire l equilibrio del mercato e migliorare le prospettive di esportazione del settore lattiero-caseario europeo. Consumo di burro e formaggio nell UE (in migliaia di tonnellate, ) Latte e prodotti lattiero-caseari: quota esportata nelle diverse parti del mondo (in equivalente latte, 1998) Burro Formaggio Canada: 2,2% EFTA: 1,9% Europa dell Est + CEI: 11,2% Altri paesi: 10,7% USA: 3,9% Australia: 13,12% Nuova Zelanda: 23% UE: 33,9% Fonte: Direzione generale dell Agricoltura Riforma della PAC: latte e prodotti lattiero-caseari 7

8 Glossarietto Prezzo d intervento: - per il burro: prezzo sulla base del quale gli organismi d intervento acquistano i quantitativi offerti che soddisfano i criteri di qualità regolamentari nel quadro di una procedura di gara permanente, sempreché l intervento non sia sospeso; - per il latte scremato in povere: prezzo al quale gli organismi d intervento di ciascuno Stato membro hanno l obbligo di acquistare per l ammasso pubblico (=acquisto all intervento) i quantitativi che soddisfano i criteri di qualità regolamentari e che sono offerti dai produttori durante il periodo di intervento, sempreché gli acquisti non siano sospesi. Prezzo indicativo per il latte franco latteria contenente il 3,7% di materie grasse: prezzo che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori nel corso della campagna lattiera sul mercato interno ed esterno. Quote latte: volumi di produzione lattiera ripartiti tra gli Stati membri e, all interno di ciascuno di essi, tra i produttori (quote individuali) al fine di equilibrare l offerta e la domanda nonché di limitare le eccedenze di produzione nella Comunità. In caso di superamento della quota nazionale, un prelievo supplementare deve essere versato dallo Stato membro interessato, che lo trasferisce secondo determinate modalità nazionali sui produttori che hanno contribuito al superamento. Titolo d importazione o di esportazione: documento rilasciato dagli Stati membri ad ogni richiedente comunitario, alla presentazione del quale sono subordinate tutte le importazioni nella Comunità e le importazioni fuori di essa. L elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione, nonché il periodo di validità dei titoli, sono stabiliti dalla Commissione. Dazio all importazione (a carico dell importatore comunitario): previsto dal regime degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari con i paesi terzi, entro i limiti degli accordi commerciali internazionali. Per i prodotti lattiero-caseari si applicano i tassi di dazio della tariffa doganale comune. Per ovviare agli effetti negativi di talune importazioni sul mercato comunitario, un dazio all importazione supplementare può essere imposto per i prodotti in causa, sulla base dei prezzi all importazione CIF della spedizione considerata (CIF: Cost Insurance Freight, ossia costo del prodotto + assicurazione + spese di trasporto). In tal caso, per i paesi terzi interessati vengono aperti contingenti tariffari stabiliti nel quadro degli accordi internazionali e gestiti dalla Commissione in modo da evitare eventuali discriminazioni tra gli operatori. Tassa all esportazione (a carico dell'esportatore comunitario): può essere decisa dalla Commissione in circostanze eccezionali (qualora sia minacciato l approvvigionamento dell UE), al fine di stabilizzare i corsi e garantire l equilibrio del mercato interno. Restituzioni all esportazione (versate all esportatore comunitario): servono a colmare la differenza tra prezzi europei e prezzi mondiali per garantire l equilibrio del mercato comunitario. Per fissarne i livelli, la Commissione tiene anche conto di elementi quali i costi di commercializzazione o di trasporto più favorevoli, nonché degli accordi internazionali. Questi ultimi fissano limiti sia di volume che di bilancio per le restituzioni all esportazione. Per l attribuzione dei quantitativi esportabili con restituzione, il metodo applicato deve essere il più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato interessato e deve comportare il minor carico amministrativo possibile per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità ma può essere differenziata a seconda delle destinazioni qualora la situazione del mercato lo richieda. Essa viene versata previa dimostrazione che i prodotti sono originari della Comunità e sono stati esportati fuori di essa. Per ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sulla PAC e la sua riforma sono disponibili sul sito Internet della DG Agricoltura: < In particolare, tale sito può essere consultato per ottenere i seguenti regolamenti: Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: regolamento (CE) 1255/1999. Norme comuni per i regimi di sostegno diretto nel quadro della PAC (regolamento orizzontale): (CE) 1259/1999. Finanziamento della PAC: (CE) 1258/1999. Sostegno allo sviluppo rurale: (CE) 1257/1999. Quote latte: (CE) 1256/1999 che modifica il regolamento (CE) 3950/92. Denominazioni di qualità: (CE) 2081/92 e 2082/92. L elenco dei prodotti è disponibile sul sito < Agricoltura biologica: (CE) 1804/1999. Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura Editore responsabile: Stella ZERVOUDAKI, CE, Direzione generale dell Agricoltura. I testi della presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la Commissione. Per ulteriori informazioni: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio - Ufficio: L/130-4/148A Telefono: linea diretta (+32-2) , centralino (+32-2) Fax: (+32-2) Telex: COMEU B Internet: < Stampato su carta riciclata KF IT-C 3 edizione - 11/99

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